CGA
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CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
CGA
Condizioni generali d’appalto di lavori, servizi e forniture
VOLUME 1 - 06
SIGLA: CGA - 5
ENTE EMITTENTE: come da tabella sotto riportata
NOME DOCUMENTO: CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
Condizioni generali d’appalto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
BRESCIA MOBILITA' | BRESCIA TRASPORTI | SINTESI |
X | X | X |
RESPONSABILE AREA EMITTENTE | VISTO RQ | APPROVATO RD |
RAG. XXXXXXXXXX | ING. BONOMELLI | XXX. XXXXXXXX |
REV. | PAG | DATA | MOTIVO REVISIONE | Redattore |
0 | 41 | 13.03.2002 | PRIMA EMISSIONE | BOVOLONI |
1 | 41 | 01/09/03 | REVISIONE | XXXXXXXXXX |
2 | 42 | 29/10/04 | Modifica cap. 26 e inserimento per. 27.7 | XXXXXXXXXX |
3 | 42 | 01/02/06 | Modifica cap. 10 (Durc) | XXXXXXXXXX |
4 | 42 | 01/09/06 | Recepimento Dlgs 163/06 | XXXXXXXXXX/PATETE |
5 | 42 | 28/08/07 | Recepimento Legge 123/07 | XXXXXXXXXX |
6 | 42 | 30/05/08 | Recepimento Dlgs 81/08 | XXXXXXXXXX |
Proprietà del Gruppo Brescia Mobilità S.p.a. – Vietati la riproduzione o l’uso diversi dai previsti COPIA CONTROLLATA
SOMMARIO
1 APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI DI APPALTO | 7 |
2 IL CONTRATTO | 7 |
3 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI | 7 |
4 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE | 8 |
5 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE | 10 |
6 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME | 11 |
7 CAUZIONE DEFINITIVA | 11 |
8 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI | SUI |
PREZZI | 12 |
9 COMPENSI | 13 |
9.1 Prezzi contrattuali | 13 |
9.2 Nuovi prezzi | 13 |
9.3 Lavoro straordinario, notturno e festivo | 13 |
10 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI | 13 |
11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI | 16 |
11.1 Responsabilità per danni ad impianti tecnologici | 17 |
12 PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE | 18 |
13 RISERVATEZZA | 18 |
14 ASSICURAZIONI | 18 |
15 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI | 19 |
16 COMUNICAZIONI – GIORNALE DEI LAVORI | 20 |
17 ORDINI DEL COMMITTENTE 20
18 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 21
19 ESECUZIONI IN DANNO 21
20 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI 21
21 AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE 23
22 INIZIO DEI LAVORI 23
23 GESTIONE DEL CANTIERE 23
24 SICUREZZA DEL CANTIERE 24
24.1 Sicurezza delle opere commissionate 24
24.2 Verbale Consegna Lavori - Verbale di sopralluogo e di informazione delle imprese appaltatrici 24
24.3 Aree di lavoro 25
24.4 Infortuni o incidenti 25
24.5 Immagazzinamento e depositi 25
24.6 Deposito ed impiego di materiali esplosivi, infiammabili ed inquinanti 25
24.7 Bonifica da ordigni bellici 25
24.8 Contenimento dell'inquinamento 26
24.9 Trasporto dei materiali 26
24.10 Controllo dei rumori 26
24.11 Controllo delle polveri 26
24.12 Smaltimento dei rifiuti 26
24.13 Duvri
25 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE 27
26 MATERIALI 28
27 MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE 29
27.1 Stato delle macchine ed attrezzature 30
27.2 Collaudi e verifiche periodiche 30
27.3 Custodia ed identificabilità 30
27.4 Lavorazioni non previste 30
27.5 Certificati di taratura 30
28 MATERIALI DI RISULTA E SFRIDI 31
29 ESECUZIONE DI LAVORI SU O IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI IN ESERCIZIO 31
30 RINVENIMENTI 32
31 VARIANTI IN XXXXX X'XXXXX 00
32 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE 33
33 RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 34
34 CAUSE DI SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 34
35 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE I LAVORI
35
36 RISERVE 35
37 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 35
38 CUSTODIA DELLE OPERE 36
39 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE PROVVISORIA 36
40 PERIODO DI GARANZIA 37
41 ACCETTAZIONE DEFINITIVA 38
42 NORME DI MISURAZIONE DEI LAVORI 38
43 CONTABILITA' E FATTURAZIONE DEI LAVORI 38
44 PAGAMENTI 38
45 CONTROVERSIE 39
46 PENALITA' PER RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 39
47 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 39
48 RINVIO ALLE CONDIZIONI SPECIALI 41
49 CESSIONE DEL CONTRATTO 41
1 APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono il documento di riferimento per tutti i Contratti di Appalto per l’esecuzione di lavori stipulati da Brescia Mobilità e dalle società controllate.
Tutte le operazioni inerenti l'appalto devono essere eseguite dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni e condizioni generali stabilite nel presente documento debitamente integrato con la normativa di legge.
2 IL CONTRATTO
Il Contratto è l'atto o il complesso degli atti che definisce l'oggetto delle prestazioni e stabilisce le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto stesso.
Fanno parte integrante del Contratto i Documenti Contrattuali che definiscono sia le norme generali sia le caratteristiche tecniche relative all'oggetto del contratto.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle prescrizioni del Contratto nell’accezione di cui sopra come integrato dallo specifico documento (ordine) successivo all’aggiudicazione.
I Documenti Contrattuali di norma sono i seguenti :
• Condizioni generali di Appalto, il presente documento;
• Condizioni Speciali di Appalto, redatte in relazione alla tipologia di prestazioni oggetto del Contratto e costituite dalla Parte Normativa, dalle Prescrizioni per la Sicurezza e dalla Specifica Tecnica;
• Xxxxxx Xxxxxx, che definisce i corrispettivi dovuti per le prestazioni dell'Appaltatore;
• Disegni e Cronogrammi quando necessario;
• Programma Controllo o Garanzia della Qualità quando necessario;
• Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni per gli appalti soggetti alla disciplina del decreto medesimo;
• Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento qualora previsto ai
sensi del D.lgs 81/08;
• Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08;
• Piano operativo di sicurezza (POS);
Possono far parte dei Documenti Contrattuali, eventuali altri documenti (programmi dettagliati dei lavori, fogli dati, elenchi materiali, formulari per prove e collaudi, ecc.).
3 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore si obbliga espressamente a mettere a disposizione del Committente impianti o parti di impianto montate, collaudate ed esercibili secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto delle norme vigenti.
Sono a completo carico dell’Appaltatore obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti del contratto ma necessari per l’adempimento specifico degli obblighi medesimi.
I documenti contrattuali di cui all’art. 2 prevalgono sulle condizioni generali praticate dall’Appaltatore qualora in contrasto.
4 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE
Il Committente comunica all’Appaltatore, i nominativi:
- del Direttore dei Lavori per conto della Committenza;
- del Delegato della Committenza (qualora nominato).
Al Direttore dei Lavori per conto della Committenza è attribuito il compito di effettuare le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto di Appalto.
Al "Direttore dei Lavori per conto della Committenza" sono affidate, in particolare, le seguenti funzioni:
a) verificare, se necessario in relazione alla natura ed all'entità dei lavori, con il supporto del Delegato della Committenza, la rispondenza dello stato dei luoghi alle previsioni di progetto in contraddittorio con l'Appaltatore;
b) approvare e firmare i verbali di consegna dell'area di lavoro;
c) gestire, per conto del Datore di Lavoro, la comunicazione dei rischi specifici di cui al del D. Lgs. 81/08, con facoltà di delega al Delegato della Committenza;
d) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi anche promuovendo il coordinamento e l'informazione reciproca tra appaltatori diversi in merito ai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di imprese diverse. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
e) ordinare le sospensioni dei lavori anche nei casi di pericolo grave ed imminente che può mettere a repentaglio l'incolumità dei lavoratori;
f) vigilare, anche tramite il Delegato della Committenza, ove previsto, sulla corretta esecuzione dei lavori rispetto alle prescrizioni di contratto, contestando formalmente eventuali anomalie, manchevolezze e vizi riscontrati;
g) approvare e firmare la contabilità dei lavori;
h) approvare i singoli S.A.L. in contraddittorio con l'Appaltatore;
i) rilasciare attestati comprovanti l'esecuzione di singole parti dell'opera, se richiesti;
l) emettere parere motivato sulle riserve dell'Appaltatore;
m) approvare e firmare il verbale di ultimazione lavori in contraddittorio con l'Appaltatore;
n) coordinare gli atti di collaudo nei limiti di importo stabiliti avvalendosi di propri tecnici o di professionisti esterni qualificati in relazione alla tipologia delle opere;
o) proporre la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore;
p) definire le procedure di collaudo, vistare o firmare per accettazione i certificati di collaudo;
q) disporre le varianti rispettando le norme e le procedure ed entro i limiti di spesa delegati;
r) esaminare i campioni dei materiali al fine di accertarne la loro accettabilità.
Al “Delegato della Committenza” sono assegnate le seguenti funzioni:
a) verificare la rispondenza dello stato dei luoghi alle previsioni di progetto in contraddittorio con l'Appaltatore;
b) predisporre e vistare i verbali di consegna dell'area di lavoro in contraddittorio con l'Appaltatore, previa verifica dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni richieste;
b-bis) gestire, su delega del Direttore Lavori per conto della Committenza, la comunicazione dei
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rischi specifici di cui al D.lgs 81/08;
b-ter) cooperare, su delega del Direttore Lavori per conto della Committenza, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi anche promuovendo il coordinamento e l'informazione reciproca tra appaltatori diversi in merito ai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di imprese diverse. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (D. Lgs. 81/08);
c) proporre al Direttore dei Lavori per conto della Committenza le sospensioni dei lavori;
d) sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente che può mettere a repentaglio l'incolumità dei lavoratori;
e) vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori rispetto alle prescrizioni di contratto, segnalando verbalmente al Direttore Tecnico di cantiere dell'Appaltatore o per iscritto sul giornale lavori (ove previsto) le anomalie o le manchevolezze riscontrate e, ove le stesse perdurassero o fossero di entità rilevante, proponendo lettera formale di contestazione a firma del Direttore dei Lavori per conto della Committenza attraverso gli eventuali responsabili intermedi;
f) predisporre e vistare i singoli S.A.L. in contradditorio con l'Appaltatore;
g) predisporre e vistare il rilascio degli attestati comprovanti l'esecuzione di singole parti dell'opera, se richiesti;
h) fornire al Direttore dei Lavori per conto della Committenza, attraverso gli eventuali responsabili intermedi, gli elementi atti ad emettere parere motivato sulle riserve dell'Appaltatore;
i) redigere, per quanto di competenza del Committente, il giornale dei lavori, il registro di contabilità e quant’altro richiesto dalle norme;
l) predisporre e vistare il verbale di ultimazione dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore;
m) controllare l'identità dei lavoratori, trasmettendo l'elenco agli uffici aziendali competenti per il controllo dell'appartenenza alla ditta appaltatrice o alle ditte subappaltatrici autorizzate;
n) far predisporre e partecipare ai collaudi, verificandone la corretta esecuzione in base alle indicazioni del Collaudatore;
o) predisporre i documenti per la consegna dei materiali di fornitura del Committente all'Appaltatore;
p) effettuare la sorveglianza dei lavori;
Per l'espletamento dei sopracitati compiti il Direttore dei lavori per conto della Committenza e il Delegato della Committenza hanno diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori.
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o le prescrizioni da esso emanate nell’adempimento delle proprie competenze, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la buona esecuzione delle opere e la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali, né dagli obblighi previsti da Xxxxx, Regolamenti e Norme in vigore.
L'assolvimento degli obblighi riservati al Committente dalle Norme vigenti e dal presente documento non può essere invocato dallo Appaltatore come causa di interferenza sulle modalità di conduzione dei lavori, nonché sul modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali, in quanto a tali funzioni rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'Appaltatore è l’esclusivo responsabile della sicurezza degli ambienti, chiusi o aperti, in cui devono transitare e/o operare i rappresentanti del Committente
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durante le verifiche, le ispezioni e la loro permanenza, per qualsiasi ragione, nei cantieri e nelle zone di lavoro.
In ogni caso l'Appaltatore deve rendere tempestivamente edotto, per iscritto, il Delegato della Committenza dei nuovi rischi esistenti nelle aree di lavoro, dopo che queste gli sono state consegnate, e dei rischi presenti nei propri cantieri.
5 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
a) Direttore dei Lavori
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, propone per la Direzione dei Lavori, il nominativo di un tecnico abilitato che assume le responsabilità di legge, fatte salve le specifiche funzioni affidate alla "Direzione Lavori per conto della Committenza" precisate all'art. 4.
All'incaricato dell'Appaltatore, preposto alla Direzione dei Lavori, competono tutte le responsabilità di natura sia civile che penale, derivanti dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, a norma delle vigenti disposizioni e in particolare delle norme di sicurezza.
Detto incaricato deve essere in possesso dei requisiti di Xxxxx, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto di Appalto ed essere munito delle necessarie deleghe per la conduzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto inoltre a designare, con comunicazione scritta, un delegato del suo incaricato della Direzione dei Lavori, che possa sostituire lo stesso in caso di assenza e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
Gli specimen di firma del Direttore dei Lavori e del suo delegato devono essere depositati presso il Servizio Approvvigionamenti del Committente.
Il Direttore dei Lavori od il suo delegato devono essere reperibili per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
Il Direttore dei Lavori ed il suo delegato devono essere di gradimento del Committente. L'Appaltatore si impegna inoltre alla loro sostituzione su richiesta motivata del Committente.
b) Direttore Tecnico del Cantiere
L'Appaltatore deve notificare al Committente, prima dell'apertura del Cantiere, il nome del Direttore Tecnico del Cantiere.
Le responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere sono quelle indicate agli artt. 118 comma 7 e 131 comma 3 del D. Lgs. 163/06.
c) Assistenti di Cantiere
L'Appaltatore deve anche fornire un'adeguata assistenza al personale del Committente per consentire l’espletamento delle funzioni attribuite al Delegato della Committenza e la misurazione in contradditorio dei lavori.
A questo fine l'Appaltatore deve nominare e comunicare per iscritto al Committente il
nominativo dell'assistente/i di cantiere/i, la cui figura può coincidere con quella del capo squadra.
Per i cantieri di ridotte dimensioni è accettato che le funzioni di cui ai punti b) e c) possano essere svolte da un unico soggetto.
6 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
Il Contratto è soggetto alla normativa vigente.
Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, di tutela dell'ambiente e dell'incolumità delle persone, predisponendo a tale fine impianti, macchinari, strumenti in genere, attrezzature per le opere provvisionali, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto anche in relazione all'esecuzione di lavori su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.
L'Appaltatore deve altresì prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e le norme interne del Committente e tenerne conto nel proprio piano operativo della sicurezza e/o nella stesura del proprio documento di valutazione dei rischi.
L’appaltatore/consulente/collaboratore esterno si impegna ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.231/01 e dal Codice Etico del Gruppo Brescia Mobilità, astenendosi da qualunque comportamento idoneo a realizzare le ipotesi di reato contemplate dal predetto decreto, a prescindere dal verificarsi del reato medesimo. L’inosservanza di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e motivo di risoluzione immediata dello stesso per inadempimento ai sensi dell’art.1453 c.c.
7 CAUZIONE DEFINITIVA
Entro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore deve versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del Committente, la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private".
La cauzione è considerata valida a condizione che:
. la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile;
. la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
. il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
. la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile;
. eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata).
Il costo relativo alla garanzia è a carico dell'Appaltatore.
Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito dal 1° comma, il contratto può essere risolto per sua colpa.
La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.
In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.
Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc.
In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.
La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà valore pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale.
La cauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del verbale di accettazione definitiva (art. 41) per tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto.
8 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza del progetto, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), dell'esistenza degli impianti tecnologici del Committente e/o di Terzi, delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici ed ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori (strade di accesso, cave, discariche, permessi, etc.) così che, oltre al prezzo pattuito, l'Appaltatore non ha diritto in seguito ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.
Qualora l'Appaltatore ravvisi la necessità di opere provvisionali non previste in sede di progetto, lo stesso deve dare comunicazione al Direttore dei lavori per conto della Committenza per consentirgli
di valutare i procedimenti e il coordinamento delle lavorazioni ed autorizzare le spese necessarie.
9 COMPENSI
9.1 Prezzi contrattuali
All'Appaltatore vengono corrisposti, per i lavori da Lui effettivamente eseguiti ed accettati dal Committente, i compensi specificati nel Contratto. Essi tengono conto, oltre che delle condizioni ambientali di cui all'art. 8, di tutto quanto occorre per la esecuzione delle opere appaltate secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni del presente documento e sono inoltre comprensivi degli oneri per la sicurezza, delle quote per spese generali e utili, di tutti gli oneri relativi alle attrezzature ed all'organizzazione dell'Appaltatore, e degli oneri per le prove e per gli interventi a fronte della garanzia.
I compensi stabiliti si intendono accettati dall'Appaltatore in quanto remunerativi degli obblighi assunti e rimarranno pertanto fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
9.2 Nuovi prezzi
Qualora si rendano necessari lavori non espressamente previsti e non compresi nei compensi pattuiti, che vengano ordinati dal Committente ai sensi dell'art. 17 o si rendano necessari nell'esecuzione delle opere per eventi sopravvenuti, o si richieda l'utilizzo di materiali diversi da quelli previsti, sono compensati a corpo o a misura ai prezzi da concordarsi di volta in volta. Il Servizio Approvvigionamenti del Committente deve valutare i relativi prezzi ricavandoli da analisi compiute secondo i seguenti criteri:
a) con applicazione dei prezzi elementari contrattuali, per le voci esistenti nell'elenco prezzi;
b) nel caso di materiali o noli non previsti in elenco, si applicano i relativi prezzi di mercato riferiti all'epoca della fornitura o prestazione,;
c) per la mano d'opera si applicano le tariffe previste nell'Elenco prezzi.
I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
A questo fine, peraltro, tali lavori devono essere preventivamente autorizzati od ordinati dal Committente per iscritto.
In caso di mancata determinazione dei nuovi prezzi o in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture oggetto dei medesimi. In quest'ultimo caso sono contabilizzati i prezzi fissati dall'Appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità dell'art. 36.
9.3 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per i lavori che il Committente si riserva di ordinare, per iscritto, con esecuzione oltre il normale orario di lavoro, o nelle giornate festive, oppure su più turni, i compensi orari sono previsti dalle Condizioni Speciali di Appalto.
10 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI
L'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore il quale può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs n.163/06 e le prescrizioni previste dalle presenti condizioni generali
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d’appalto.
Ai sensi del disposto dell’art.118, comma 2, del D. Lgs. n.163/06, l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell'opera, può essere autorizzato solo se l'impresa aggiudicataria abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
All’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti (Attestazione rilasciata da una S.O.A. per categorie e classifiche adeguate o, se sufficiente, iscrizione alla Camera di Commercio e in caso di lavori edili l’iscrizione alla Cassa Edile) nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
Nel caso di subappalto di opere o impianti, ove la legge lo preveda, il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso dei requisiti di cui alla L. n. 46/90.
L'Appaltatore deve trasmettere al Committente copia autentica del contratto stipulato con l'impresa subappaltatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni oggetto del subappalto.
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Il Committente non procede ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti per cui rimane a carico dell'appaltatore l'obbligo di trasmettere la documentazione relativa ai pagamenti, come previsto dal comma 3 e 6 dell’art.118 del D. Lgs. n.163/06.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al committente il documento unico di regolarità contributiva,DURC) .
L’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (ventipercento) (comma 4 dell’art. 118 D. Lgs. n.163/06).
Nei contratti di subappalto devono essere chiaramente specificati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.
L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sollevando il committente
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da qualsivoglia pretesa o richiesta effettuata da dipendenti o collaboratori dei subappaltatori per trattamenti retributivi, assicurativi e/o previdenziali non corrisposti.
L’Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione dei propri subappaltatori:
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente (in data non anteriore a 6 mesi);
- se dovuta, copia della denunzia di acquisizione dell'appalto agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali e, per i lavori edili, alla Cassa Edile di Brescia o del luogo di provenienza dell’impresa;
- il piano operativo di sicurezza;
- copia del libro matricola;
- elenco nominativo dei dipendenti da adibire ai lavori (completo di qualifica);
- DURC
- dimostrazione di essere in regola con le norme sui disabili previste dalla L. 68/99;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art, 38 del D. Lgs. 163/06.
L’Appaltatore deve trasmettere inoltre, sempre con riferimento ai suoi subappaltatori prima o contestualmente all’inizio dei lavori, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito ai lavori;
L'Autorizzazione al subappalto, rilasciata per iscritto dal Committente, è comunque subordinata al preventivo adempimento delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni della legislazione antimafia e dalle norme del presente articolo.
L'inosservanza, anche parziale, della normativa vigente dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, per colpa dell'Appaltatore, con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a sua semplice dichiarazione, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione del Committente per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi, da parte dell'Appaltatore, possa avere arrecato.
L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente medesimo e dei terzi, dei lavori subappaltati.
L'Appaltatore stesso è pertanto ritenuto, in ogni caso, unico responsabile della non perfetta esecuzione dei lavori, anche se ciò derivi da parti relative a subforniture o subappalti autorizzati.
Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal Committente, comportano, per l'Appaltatore, l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto ed al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò possa chiedere al Committente alcun indennizzo o spostamento dei termini di ultimazione.
I ritardi causati da subfornitori o subappaltatori non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste se non nei casi di forza maggiore.
Non sono da considerare affidamento a terzi le eventuali commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per:
- la fornitura di materiali;
- la fornitura o noleggio di attrezzature speciali da parte di ditte specializzate purché senza
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operatore (noleggio a freddo).
11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E I TERZI L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatesi in corso d'opera e arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisionali, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti del committente, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.
In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie -secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica – al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.
L'Appaltatore è altresì l’esclusivo responsabile per danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del verbale di accettazione provvisoria secondo le norme sulla custodia; risponderà della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà del Committente, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza e ne deve tenere specifica contabilità.
L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale del Committente incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte del Committente, o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori, non limitano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore.
E' fatto divieto all'Appaltatore/Subappaltatore di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi del Committente senza specifica autorizzazione dello stesso debitamente formalizzata.
L'Appaltatore è tenuto a sollevare il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori; pertanto è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente stesso.
L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o di lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi Subappaltatori.
Qualunque evento dannoso che si verifichi nell’esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente
segnalato al Committente e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.
11.1 Responsabilità per danni ad impianti tecnologici
Qualora nell’esecuzione dei lavori vengano danneggiati impianti tecnologici, quali linee elettriche, telefoniche o informatiche, condutture fognarie, dell’acqua, del gas, del teleriscaldamento e simili, l’Appaltatore è integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni, incluso il lucro cessante, da chiunque subiti a seguito del danneggiamento di detti impianti. Tale responsabilità si estende ai danni, incluso il lucro cessante, subiti da terzi a seguito dell’interruzione nel funzionamento di detti impianti.
In particolare, nel caso in cui gli impianti tecnologici danneggiati siano gestiti dal Committente, questi può richiedere il rilascio di un’idonea fideiussione pari all’ammontare dei risarcimenti richiesti dai propri clienti a causa dell’interruzione nell’erogazione dei servizi gestiti, con validità sino alla completa definizione delle richieste o della controversia.
Responsabilità per mezzi d'opera noleggiati dall'Appaltatore
Qualora, durante il corso dei lavori, si renda necessario l'utilizzo di ponteggi, passerelle, elevatori e simili mezzi d'opera di proprietà di altre ditte e fornitori, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e responsabilità, a verificare che tali mezzi siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili con l'uso, assumendosene esso la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata del loro utilizzo.
Responsabilità per l'esecuzione di opere regolate a norma di legge
Ad ogni effetto di legge civile e penale, viene assunta dall'Appaltatore la completa responsabilità per l'esecuzione delle opere regolate a norma di legge. Pertanto è a totale carico dell'Appaltatore anche l'osservanza della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica", integrata dal
D.M. 14.2.1992 e seguenti.
L'Appaltatore è responsabile dei calcoli, dei disegni generali e particolari, della firma del progetto esecutivo. Se il progetto viene fornito dal Committente, l'Appaltatore deve verificarlo e farlo proprio.
L'Appaltatore deve provvedere all'espletamento delle pratiche per la denuncia dei cementi armati e alla redazione della relazione di fine lavori presso il competente Ufficio Tecnico, secondo quanto disposto dalla già citata Legge e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP.
E' obbligo dell'Appaltatore trasmettere al Direttore dei lavori per conto della Committenza una copia della documentazione relativa alle denunce al suddetto Ufficio Tecnico, dalla quale risulti l'avvenuto deposito del progetto.
Qualunque incidente occorso durante l'esecuzione dei lavori deve essere segnalato tempestivamente, oltre che alle Autorità ed Enti competenti, al Committente mediante una relazione completa dei fatti, e una copia di ogni citazione o qualsiasi altro documento relativo ad atti giudiziari.
Il Committente nomina un collaudatore per l'espletamento delle pratiche relative, sempre secondo quanto disposto dalla citata legge 5 novembre 1971 n. 1086 e successive integrazioni.
12 PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE
L'Appaltatore garantisce il Committente da qualsiasi rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica od altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto.
13 RISERVATEZZA
L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia venuto a sua conoscenza per causa dei lavori. Si deve astenere altresì dal far visitare il cantiere da terzi, salva esplicita autorizzazione del Committente, da richiedere di volta in volta.
14 ASSICURAZIONI
Ferme restando tutte le responsabilità e gli obblighi a lui incombenti a sensi di legge, l’appaltatore stipulerà e manterrà operante a proprie spese una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile stipulata con primaria compagnia di Assicurazione che abbia un rating non inferiore a BB di “Standard & Poor’s” od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con l’indicazione della società specializzata ha attribuito il rating (quanto sopra si applica anche a tutte le Compagnie che fossero eventualmente presenti nel riparto di coassicurazione).
Relativamente alla polizza di RCT tale contratto dovrà coprire i danni involontariamente cagionati a Terzi di cui siano ritenuti civilmente responsabili, l’appaltatore e/o le persone fisiche e/o giuridiche di cui debba rispondere.
Si conferma che nel novero di “Terzi” si intendono inclusi a sensi di polizza anche la Committente, gli eventuali subappaltatori, i dipendenti tutti degli stessi (Committente e subappaltatori), nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate dal Committente e/o dai subappaltatori che concorrono al conseguimento dell’oggetto dell’appalto.
La validità della copertura si estenderà a tutto il periodo dei lavori, a quello della garanzia, nonché a quello previsto dalla legge per le responsabilità postume.
La polizza dovrà riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto dell’appalto; nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo, nella polizza dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo.
L’appaltatore deve inserire in eventuali subcontratti prescrizioni almeno uguali a quelle del presente articolo, al fine di regolamentare l’obbligo dei subappaltatori a stipulare e a mantenere operanti polizze assicurative e deve controllare, prima dell’inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo e la loro validità nel tempo.
L’appaltatore manleva esplicitamente il committente, i suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature.
Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da polizze stipulate dall’Appaltatore (operatività in differenza di condizioni – DIC – e/o in differenza di limiti
– DIL –), resteranno a carico dell’Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.
In particolare l’appaltatore deve provvedere a munirsi delle seguenti coperture assicurative:
• Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con un massimale unico non inferiore a euro 2.600.000 (duemilioniseicentomila), con sublimiti minimi non inferiori a 860.000 (ottocentosessantamila) per:
- danni da interruzione di attività a seguito di sinistro coperto da polizza;
- danni a cose di Terzi da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
- danni alle cose in consegna e custodia.
• Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, con un massimale non inferiore a Euro 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per sinistro e Euro 1.033.000 (unmilionetrentatremila) per persona.
• Danni all’opera, se richiesta e come definita nelle Condizioni Speciali di Appalto.
• Responsabilità civile ex art. 1669 C.C. se richiesta e come definita nelle Condizioni Speciali di Appalto.
Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell’Assicuratore ex art. 1916 C.C. nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo.
Ad attestazione di quanto sopra l’Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell’emissione dell’ordine copia della polizza.
Il Committente (se previsto nelle Condizioni Speciali di Appalto) si riserva di stipulare direttamente le assicurazioni di cui ai precedenti punti 14.1 a 14.4, nel proprio interesse e in quello dell’Appaltatore, ex art. 1891 C.C.; in tali assicurazioni l’Appaltatore ha la qualifica di Assicurato.
Si conferma che il foro competente è quello di Brescia.
15 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI
Qualora nel Cantiere operino altri appaltatori e/o fornitori, nonchè personale del Committente stesso impegnato nei lavori, ogni Appaltatore deve favorire l'instaurazione di rapporti di buon vicinato, di collaborazione e di coordinamento, ai fini del buon svolgimento dei rispettivi lavori e della sicurezza.
In particolare l'Appaltatore è responsabile, per quanto a lui riferibile, dei danni che possono derivare al Committente da dette situazioni di disaccordo.
L'appaltatore è pertanto tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal Committente e da altri Appaltatori o altri fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono i lavori a lui appaltati.
L'esecuzione dei lavori appaltati può essere condizionata da altre attività contemporanee, e
pertanto programmi e modalità di svolgimento dei lavori devono essere concordati tra Committente ed Appaltatore, senza che ciò costituisca diritto a richiedere compensi diversi da quelli pattuiti in Contratto.
Il Committente, in conformità al D. Lgs. 81/08, si impegna a promuovere la cooperazione con i datori di lavoro appaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
In presenza di cantieri temporanei e mobili, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs 81/08, si applica la normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo le disposizioni del decreto medesimo.
16 COMUNICAZIONI – GIORNALE DEI LAVORI
Quando specificatamente prescritto o richiesto per iscritto dal Committente, l'assistente di cantiere dell'Appaltatore deve tenere sul luogo dei lavori un "giornale dei lavori" sul quale devono essere annotate giornalmente tutte le circostanze e gli avvenimenti che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sui termini di consegna.
Le annotazioni devono essere firmate dall'assistente di cantiere dell'Appaltatore e devono essere sottoposte al Delegato della Committenza che può annotare anche eventuali osservazioni contrarie, per essere controfirmate.
Sul "giornale dei lavori" devono essere annotate, e controfirmate dalle parti, tutte le eventuali comunicazioni all'Appaltatore da parte del Delegato della Committenza e quelle al Committente da parte dell'Appaltatore, relative ad istruzioni, precisazioni, elaborati ed a qualsiasi altro fatto inerente l'esecuzione dei lavori ed il loro svolgimento.
Xxx non sia prescritta o richiesta per iscritto la tenuta del “giornale dei lavori”, tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere fatte per iscritto con copia che ognuna delle parti deve rendere all’altra controfirmata.
17 ORDINI DEL COMMITTENTE
Qualora il Committente, tramite il Direttore dei lavori per conto della Committenza o il Delegato della Committenza, dia disposizioni od ordini che si riferiscano all'esecuzione dei lavori, e/o che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, l'Appaltatore deve dare immediatamente corso a queste disposizioni, salva la sua facoltà di fare riserve ed osservazioni nei modi previsti.
Qualora si renda necessaria l'esecuzione di opere o prestazioni non determinate esattamente nel progetto o di eventuali varianti rispetto al progetto stesso, il Committente provvede a concordare con l'Appaltatore tempi e costi dell'esecuzione dei relativi lavori.
Il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per la parte di competenza, devono provvedere, se necessario, ad aggiornare la valutazione dei rischi.
Inoltre, qualora le opere e le forniture non risultino eseguite in accordo alle prescrizioni del Contratto o secondo le regole d'arte, il Delegato Committenza ordina all'Appaltatore di prendere i
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provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità rilevate.
Tali provvedimenti sono a cura e spese dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento al Committente degli eventuali danni.
Xxxxxx e prescrizioni di cui sopra non costituiscono ingerenza nell'esecuzione dell'Appalto, che rimane di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.
18 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile; ove ciò non avvenga nessuna pretesa potrà essere avanzata in merito a fatti o situazioni oggetto di riserve.
L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di lavori che pur non di sua competenza, possono tuttavia interferire o condizionare la sua attività.
19 ESECUZIONI IN DANNO
Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione di lavori ordinati dal Committente neanche dopo l'assegnazione di un termine perentorio congruo, commisurato all'urgenza dei lavori, il Committente ha il diritto di procedere alla loro esecuzione d'ufficio, direttamente o affidandola ad altri.
I maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Committente sono a carico dell'Appaltatore.
20 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI
Il personale dipendente che l'Appaltatore adibisce ai lavori deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti dal contratto o di volta in volta concordati con il Committente.
L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di 2° livello, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonchè adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla normativa vigente ed alle norme delle presenti condizioni generali d’appalto.
L'Appaltatore è tenuto in particolare all'osservanza, ove ne ricorrono gli estremi, delle norme di cui alla legge 23.10.1960 n. 1369, nonchè di tutte le norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali.
In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli Enti previdenziali ed assicurativi preposti alla prevenzione e verifica degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.
Pertanto, egli risponde delle eventuali infrazioni e si assume l'onere delle relative penalità, anche se
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queste vengono direttamente imposte al Committente.
L'Appaltatore, al fine di consentire l'emissione del relativo ordine, deve far pervenire al Servizio Approvvigionamenti del Committente la seguente documentazione :
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente (in data non anteriore a 6 mesi);
- se dovuta copia della denuncia di acquisizione dell'appalto agli enti assicurativi, antinfortunistici e previdenziali e, per i lavori edili, alla Cassa Edile di Brescia o del luogo di provenienza dell’impresa;
- copia del libro matricola;
- elenco nominativo dei dipendenti da adibire ai lavori (completo di qualifica);
- piano operativo della sicurezza;
- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento qualora questo sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08;
- piano della sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/08;
- dimostrazione di essere in regola con le norme sui disabili previste dall’art. 68/99.
e deve permanentemente tenere a disposizione del Committente la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate nonché le polizze assicurative del proprio personale.
L'Appaltatore deve inoltre trasmettere prima, o contestualmente all’inizio dei lavori, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito ai lavori;
L'Appaltatore deve porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione dei rischi. In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
L'Appaltatore deve osservare e far osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori, tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori e, previa idonea informativa da parte del Committente, i regolamenti vigenti all'interno delle aree di lavoro dello stesso.
L'Appaltatore deve dotare il proprio personale oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto, anche di quelli che possano essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.
Il Committente ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori, che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza o le disposizioni interne, o che non risultano essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi sub Appaltatori autorizzati o per i quali l’Appaltatore non abbia provveduto alla trasmissione della documentazione prevista nel presente articolo.
Tutti i lavoratori che operano all’interno dei cantieri edili dovranno portare un “badge” di riconoscimento, fornito dal datore di lavoro, con foto, generalità e nome dell’impresa da cui dipendono. Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi.
L'Appaltatore deve provvedere affinché gli obblighi del presente articolo vengano adempiuti anche
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dai suoi eventuali subappaltatori.
21 AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO AGLI IMPIANTI DEL COMMITTENTE
I dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori possono accedere alle Sedi ed agli impianti del Committente solo se muniti di documento di riconoscimento rilasciato dal Committente stesso.
L'accesso è consentito esclusivamente per svolgere le attività di lavoro previste; non è permesso sostare in zone non interessate dal lavoro, né sostare all'interno degli impianti oltre l'orario di lavoro stabilito.
Per il rilascio dei documenti di riconoscimento, l'Appaltatore deve consegnare al Committente l'elenco del personale, con precisato: la Società di appartenenza, il numero di matricola, la qualifica del lavoratore, il numero di posizione assicurativa e fotocopia di un documento di identità.
Il Committente rilascia tali documenti precisandone la validità. Gli stessi devono essere restituiti alla cessazione dell'attività dei singoli dipendenti sui lavori inerenti il contratto.
Ai mezzi autorizzati all'ingresso alle Sedi ed agli impianti del Committente viene rilasciato, a richiesta dell'Appaltatore, contrassegno che deve essere applicato bene in evidenza al parabrezza.
Il Committente effettua il controllo, in entrata ed in uscita delle proprie Sedi ed impianti delle persone e dei materiali sui mezzi di trasporto dell'Appaltatore.
Le lavorazioni non possono iniziare senza che al Responsabile di Cantiere dell'Appaltatore venga rilasciata, da parte del Delegato della Committenza, il verbale di accesso agli impianti che attesti l'avvenuta messa in sicurezza di macchine e/o impianti e richiami le situazioni di rischio presenti.
22 INIZIO DEI LAVORI
L'ordine diventa esecutivo per il destinatario al ricevimento della comunicazione di assegnazione dei lavori trasmessa a mezzo lettera, raccomandata R/R, telegramma o telefax.
I lavori devono essere iniziati nel giorno stabilito dal contratto o nelle date indicate da apposite disposizioni del Committente previa constatazione dell’adozione delle misure di sicurezza dettate dall’art. 24.
Nel caso di espressa indicazione del carattere di urgenza i lavori devono essere iniziati entro 2 ore dalla comunicazione e proseguiti, salva diversa disposizione del Committente, per tutti i giorni lavorativi fino al loro completamento.
Se espressamente richiesto i lavori devono essere iniziati e proseguiti in qualsiasi giorno della settimana e in qualsiasi ora della giornata.
23 GESTIONE DEL CANTIERE
I cantieri devono sorgere sui luoghi di esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamenti.
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Gli eventuali oneri relativi sono a carico dell’Appaltatore, C.OS.A.P. esclusa.
L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere, delle necessità derivanti dagli eventuali lavori, nonché dalle condizioni ambientali, deve provvedere all'installazione di adeguati ed efficienti impianti di cantiere, completi dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi d'opera di qualsiasi natura, anche speciali, necessari.
Esso deve altresì:
- provvedere alle eventuali opere provvisionali;
- curare che impianti, macchinari, opere provvisionali non subiscano o arrechino, nel corso dello svolgimento dei lavori, danni;
- curare il mantenimento dell'efficienza del cantiere;
- provvedere alla custodia del Cantiere ed alla illuminazione del cantiere stesso e sue pertinenze, dal momento della consegna fino all'accettazione provvisoria dei lavori. L'obbligo della custodia vale anche nei periodi di eventuale sospensione dei lavori.
- provvedere alla manutenzione e pulizia del cantiere;
- provvedere, ad ultimazione dei lavori e/o entro il termine indicato dal Direttore dei lavori per conto della Committenza o dal Delegato della Committenza, alla rimozione dei propri impianti e installazioni, al ripristino nelle condizioni originarie dell'area utilizzata, intendendosi inclusi in tali obblighi anche quelli relativi alla pulizia e sistemazione dei terreni.
E' fatta salva la facoltà del Direttore dei lavori per conto della Committenza o del Delegato della Committenza di richiedere, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e installazioni non più necessarie per il proseguimento dei lavori.
In caso di inottemperanza, trascorsi quindici giorni dall'invito scritto del Committente, questi provvede direttamente alla loro effettuazione con oneri e spese a carico dell'Appaltatore inadempiente. Le spese sostenute a tale titolo sono trattenute da quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
Esigenze sopravvenute di modifica, ampliamento, sostituzione degli impianti di cantiere e delle opere provvisionali, non derivanti da esigenze del Committente, non fanno sorgere alcun diritto a particolari compensi.
24 SICUREZZA DEL CANTIERE
La sicurezza del lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario. Devono quindi essere predisposte ed attuate tutte le misure necessarie ed indispensabili per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.
24.1 Sicurezza delle opere commissionate
L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza.
I costi relativi sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.
24.2 Verbale Consegna Lavori - Verbale di sopralluogo e di informazione delle imprese appaltatrici
L'Appaltatore si impegna, nei tempi e con le modalità concordate con il Committente, ad eseguire
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un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento dei lavori, unitamente al Delegato della Committenza e, se necessario in relazione all'entità dei lavori, al Direttore dei Lavori per conto della Committenza, ed a sottoscrivere, prima dell'inizio dei lavori, il relativo verbale.
Ciò al fine di verificare, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza relativamente alle attività da svolgere nell'area interessata ai lavori, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di rendere edotti i propri lavoratori.
24.3 Aree di lavoro
In sede di sopralluogo preventivo devono essere stabilite le aree di lavoro interessate all'appalto. Esse devono essere delimitate prima dell'inizio delle lavorazioni e fino al termine delle stesse (cioè sino ad avvenuta esecuzione dei ripristini), a cura dell'Appaltatore, da appositi sbarramenti, contrassegni, segnalazioni ed altre difese di tipo idoneo come prescritto dalle Norme Tecniche.
L'Appaltatore deve inoltre provvedere :
a) alla fornitura, posa e manutenzione di eventuali cartelli di cantiere forniti dal Committente;
b) all'installazione, manutenzione ed esercizio di difese e segnalazioni diurne e notturne (mediante transenne, cavalletti, cartelli, fanali, lampade, torce, ecc.), se necessario anche presidiati da idoneo personale, incluse le deviazioni provvisorie nelle aree di lavoro, e ciò secondo quanto necessario per l'assoluta garanzia della sicurezza dei lavori e del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza di tutte le norme vigenti.
L'Appaltatore deve provvedere in corso d'opera ad effettuare una adeguata manutenzione e pulizia del cantiere al fine di assicurare un costante aspetto ordinato delle aree di lavoro.
Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e delle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
24.4 Infortuni o incidenti
In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare il Direttore dei lavori per conto della Committenza o il Delegato della Committenza.
24.5 Immagazzinamento e depositi
L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, all'immagazzinamento nel cantiere ed alla sorveglianza di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del Committente.
A tal fine è obbligato a predisporre gli spazi necessari, i depositi ed i magazzini, in modo da assicurare la perfetta conservazione dei materiali ed apparecchiature separati nelle diverse qualità. Tutto il materiale e le attrezzature di dimensioni che lo consentano devono trovare ricovero in appositi container di cantiere.
24.6 Deposito ed impiego di materiali esplosivi, infiammabili ed inquinanti
L'Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente, in materia di custodia ed uso di detti materiali.
24.7 Bonifica da ordigni bellici
In caso di rinvenimento di ordigni bellici, l'Appaltatore deve interrompere i lavori, fare immediata denuncia alle Autorità competenti, usare la massima cautela fino all'intervento delle Autorità stesse
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ed informare tempestivamente il Committente.
Qualora, in relazione a tali rinvenimenti, l'Autorità competente e/o il Committente ordinino una sospensione dei lavori, devono essere applicate le norme relative per l'eventuale spostamento del termine di completamento dei lavori
24.8 Contenimento dell'inquinamento
L'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate le norme nazionali, regionali e locali volte a contrastare l’inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera.
In particolare l'Appaltatore deve adeguare alla normativa vigente gli scarichi delle acque reflue provenienti dal cantiere.
24.9 Trasporto dei materiali
I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private devono essere ripuliti da fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o escono dall'area di lavoro con carichi di materiali devono essere caricati in modo da evitare la caduta del carico nelle strade. Il materiale caduto accidentalmente su aree pubbliche deve essere immediatamente rimosso a cura dell'Appaltatore.
24.10 Controllo dei rumori
L’espletamento delle attività lavorative è sottoposto alla normativa vigente in materia di controllo dei rumori.
L’appaltatore deve adottare adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti per la località e per le condizioni del cantiere, e comunque entro i valori indicati dalla vigente normativa nazionale/regionale/locale in materia di inquinamento sonoro.
Il rumore prodotto dai mezzi d'opera deve essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla vigente normativa. In particolare si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.
Nel caso, anche adottando tutte le precauzioni possibili, si superino i valori limite ammessi, sarà cura dell’Appaltatore richiedere l’autorizzazione in deroga.
Quando richiesto dalle Autorità competenti e/o dal Committente, il rumore prodotto dai lavori deve essere limitato alle ore meno critiche del giorno.
24.11 Controllo delle polveri
L'Appaltatore deve in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito e adottare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a minimizzare i rischi dei lavoratori e dell'ambiente.
24.12 Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge e normative vigenti in materia. E' vietato l'interramento dei materiali di rifiuto.
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire nell'area dei lavori materiali di rifiuto o per altri fini.
24.13 Duvri
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e della relativa determinazione n. 3 del 5/03/08 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, qualora l’appalto riguardi mera fornitura di materiali, servizi di natura intellettuale o servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, non è richiesta la predisposizione del DUVRI né la definizione dei relativi costi della sicurezza. L’assenza del DUVRI è quindi ammessa in questo caso. Viceversa, negli appalti che
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prevedono esecuzione all’interno della Stazione appaltante, il DUVRI – completo della stima degli oneri per la sicurezza – sarà redatto dalle società del Gruppo Brescia Mobilità e allegato al contratto d’appalto.
25 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dai precedenti articoli, sono a totale carico dell'Appaltatore e quindi da ritenersi già compresi nei prezzi contrattuali:
a) i rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire;
b) l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento e rimozione delle baracche mobili atte alla custodia di materiali ed attrezzature, incluse loro eventuali recinzioni provvisorie;
c) l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento di adeguati servizi igienico-sanitari ad uso del suo personale;
d) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati;
e) lo sgombero della neve dalle installazioni di cantiere e dalle opere in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;
f) le spese di approvvigionamento, allacciamento, derivazione e distribuzione di acqua e di energia elettrica e l’allacciamento alla fognatura;
g) l'aggottamento delle acque superficiali, di sottosuolo, meteoriche, fuoriuscenti da canalizzazioni o di qualsiasi altra provenienza, nonchè la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo scavo, anche durante i lavori eseguiti da personale del Committente;
h) la demolizione, quando indispensabile, e la successiva ricostruzione con idonea fondazione di tutti i canali o fognoli trasversali esistenti e delle cunette stradali per una lunghezza massima di 2 metri per ogni singolo manufatto; in tali casi dovrà venire dato preventivo avviso agli Enti proprietari dei manufatti da demolire;
i) tutti gli adempimenti relativi alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e precisamente:
- progetto delle fondazioni, dei solai e di tutte le strutture portanti di qualsiasi tipo e genere, comprese quelle in cemento armato, redatto e firmato da un ingegnere regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
- la denuncia delle opere strutturali, prima dell'inizio dell'esecuzione delle stesse, all'Ufficio del Genio Civile competente, secondo le norme contenute nella Legge n. 1086 del 5.11.1971 e D.M. 27.7.1985, integrati dal D.M. 14.2.1992 e successivi provvedimenti;
- il prelievo dei provini di conglomerato cementizio e di acciaio e l'esecuzione, presso i laboratori ufficiali, di tutte le prove sugli stessi, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 1086 del 5.11.1971 e D.M. 27.7.1985, integrati dal D.M. 14.2.1992 e successivi provvedimenti;
- l'incarico, ad un ingegnere iscritto all'Albo Provinciale degli Ingegneri, di Direttore Lavori per le opere in c.a. ed in acciaio il cui nominativo sarà segnalato all'Appaltante contemporaneamente alla presentazione dei progetti presso il Genio Civile;
- la denuncia, al Genio Civile, della fine lavori delle strutture, in conformità alle prescrizioni;
- tutte le spese relative alle esecuzioni ed all'assistenza delle prove di carico per il collaudo statico delle strutture;
- inoltro al Committente di una copia completa della documentazione, relativa sia agli elaborati di progetto che alle pratiche di legge espletate (denuncia struttura, denuncia
fine lavori, certificato di collaudo);
j) tutti gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica relativamente ai ponteggi, con particolare riferimento a quanto previsto da D.P.R. 7.1.1956 n. 164, D.M. 12.9.1959, D.M. 2.9.1968 e D.M. 28.5.1985 s.m. e i.;
k) le campionature, le prove eseguite dai laboratori ufficiali e gli esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti approvvigionati o da approvvigionare da parte dell'Appaltatore;
l) il carico, trasporto e consegna ai punti di raccolta stabiliti dal Delegato della Committenza degli sfridi di lavorazione e dei materiali residuali forniti dal Committente;
m) l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, dei terzi e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati;
n) le spese per i collaudi tecnici dei lavori.
o) L’adozione dei provvedimenti delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, dei terzi e della salvaguardia dei beni pubblici e privati;
p) Le spese per i collaudi tecnici.
L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri derivanti dagli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull'economia dei lavori; pertanto l'Appaltatore non può al riguardo sollevare eccezioni o avanzare domanda di compensi particolari.
26 MATERIALI
L'Appaltatore deve approvvigionare tutti i materiali occorrenti, esclusi quelli eventualmente forniti dal Committente.
I materiali forniti dall'Appaltatore devono essere di prima qualità. In ogni caso, ogni qualità o specie di materiale impiegato nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto deve rispondere, quando non diversamente specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme ufficiali in materia d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.
Per le tipologie di materiali ammesse al marchio IMQ, gli stessi dovranno essere dotati di detto marchio.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di fornire i documenti indicanti le caratteristiche dei materiali utilizzati in cantiere.
Il Committente, in corso d'opera, può prelevare in ogni momento dai manufatti campioni dei materiali adoperati, per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati e adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni in caso di difformità.
L'Appaltatore deve provvedere (negli orari previsti) al carico ed al trasporto dei materiali forniti dal Committente, giacenti nei magazzini dello stesso o presso magazzini di fornitori del Committente ubicati nel territorio del comune di Brescia o di altri Comuni della provincia di Brescia.
L'Appaltatore deve inoltre provvedere allo scarico a piè d'opera dei materiali forniti dal Committente e dallo stesso resi franco cantiere su autocarro.
Il materiale del Committente preso in consegna dall'Appaltatore, deve essere tenuto diviso per tipo e qualità secondo le prescrizioni date dal Committente stesso.
I materiali, da chiunque forniti, devono essere caricati, trasportati e scaricati a piè d'opera a cura e spese dell'Appaltatore; i relativi oneri si intendono tutti compresi nei prezzi contrattuali.
Prima di effettuare il trasporto di detti materiali, l'Appaltatore deve munirsi dell'apposito "Documento di trasporto" (conto lavorazione) redatto dal magazzino del Committente (o del fornitore), secondo le norme vigenti.
Per i materiali forniti dal Committente, o recuperati durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si impegna a controllarne, all'atto del ricevimento, quantità e stato.
L'Appaltatore solleva il Committente da ogni responsabilità per danni, a persone o cose, cagionati dai materiali che ha in consegna ed in particolare per i materiali che non vengono custoditi in locali chiusi.
I materiali esuberanti ed i materiali recuperati da demolizioni di impianti, devono essere caricati, trasportati, scaricati e consegnati, a cura e spese dell'Appaltatore, ai magazzini del Committente nelle ore previste, con distinte separate e dettagliate per il controllo qualitativo e quantitativo.
Tutto il materiale da rendere al Committente incluso quello recuperato da demolizioni di impianti che deve essere movimentato e suddiviso con la massima cura al fine di consentirne il miglior riutilizzo e/o riciclaggio. Il Committente si riserva di precisare eventuali specifiche modalità in relazione a particolari attività di recupero.
Relativamente ai materiali in resa al Committente, sia per "eccedenze prelievo" che per recupero da smobilizzi, l'Appaltatore deve provvedere ad emettere proprio "Documento di trasporto" in ossequio alle disposizioni di legge.
L'eventuale materiale risultante mancante od avariato, viene addebitato all'Appaltatore ai prezzi contrattuali o, in mancanza di essi, ai prezzi di mercato.
Lo sgombero dei materiali di spoglio e di quelli che residuano, sia in corso che a fine lavori, deve essere effettuato con la massima sollecitudine, unitamente a quello degli attrezzi non più necessari.
E' facoltà del Committente e obbligo dell'Appaltatore di prestarsi all'uopo di effettuare verifiche inventariali periodiche sulla consistenza dei materiali di proprietà del Committente in possesso dell'Appaltatore e non ancora installati.
L'Appaltatore si obbliga, ai fini di controllo e di ordine fiscale, a documentare al Committente, al termine dei lavori eseguiti con materiali forniti dal Committente stesso, i quantitativi utilizzati di ciascun materiale.
27 MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE
L'Appaltatore deve fornire al Committente un elenco dei veicoli, delle attrezzature, degli utensili, e delle macchine che intende impiegare in cantiere.
Analogo elenco deve essere fornito dall'Appaltatore per veicoli, attrezzature e materiali di eventuali subappaltatori o subfornitori operanti per suo conto.
L'utilizzo di macchine ed attrezzature del Committente può avvenire solo su espressa e motivata richiesta dell’Appaltatore e conseguente autorizzazione del Committente stesso.
In questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quant'altro ceduto in uso, l'Appaltatore deve verificarne (unitamente all'assistente ai lavori) il perfetto stato e la messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso. Al Committente compete la verifica dell’attrezzatura riconsegnata che deve risultare nelle medesime condizioni di efficienza iniziali. Eventuali anomalie che il Committente dovesse riscontrare saranno oggetto di verifica in contraddittorio con l’appaltatore.
27.1 Stato delle macchine ed attrezzature
E' vietato l'uso di mezzi che non rispondano a tutte le vigenti norme di sicurezza di carattere generale, nonché alle norme particolari in vigore all'interno degli impianti del Committente.
L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme interne in vigore presso gli impianti del Committente, nonché tutte le disposizioni stabilite per il prelevamento ed il trasporto dei materiali del Committente stesso.
Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto devono essere del tipo silenziato , in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro regolare funzionamento che garantiscano il rispetto della sicurezza e delle norme di legge.
Tutte le apparecchiature usate per i lavori devono essere tecnicamente idonee all'impiego, efficienti e rispondenti alle leggi antinfortunistiche in vigore e alle norme vigenti (CEI, UNI, ecc.). Il Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'efficienza e sui documenti dei mezzi ed attrezzature.
27.2 Collaudi e verifiche periodiche
I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti pubblici (automezzi, macchine operatrici, ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) devono risultare in regola con tali controlli.
27.3 Custodia ed identificabilità
Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al Contratto, devono essere custoditi a cura dell'Appaltatore e devono essere contrassegnati in modo da identificarne la proprietà in forma chiaramente leggibile.
27.4 Lavorazioni non previste
L'Appaltatore, nel caso in cui si debbano svolgere lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, deve, prima dell’esecuzione, prendere tutti gli accordi necessari con il Delegato della Committenza prima di eseguire qualsiasi lavoro in qualsiasi reparto o area.
Ciò sia per l'evidenziazione degli eventuali rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività del Committente o condizionare la medesima.
27.5 Certificati di taratura
Copia dei certificati di taratura/calibrazione di tutti gli strumenti utilizzati in cantiere dall’appaltatore deve essere fornita all’Ufficio tecnico di Brescia Mobilità. Eventuali certificati in scadenza durante lo svolgimento dei lavori sono da rinnovare nei tempi previsti e copia del nuovo certificato è da fornire all’Ufficio Tecnico.
28 MATERIALI DI RISULTA E SFRIDI
L’Appaltatore deve trasportare i materiali provenienti da scavi, demolizioni, smontaggi e lavorazioni di materiali forniti dal Committente alle discariche pubbliche o private autorizzate, oppure deve riporli accatastati nei luoghi e con le modalità stabilite dal Direttore dei lavori per conto della Committenza o dal Delegato della Committenza.
Nel caso di trasporto a pubbliche discariche, l'Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni delle Autorità competenti.
I costi che ne derivano sono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
Al termine dei lavori, il Direttore dei lavori per conto della Committenza, o il Delegato della Committenza, verifica che non esistano materiali di sfrido depositati al di fuori dei luoghi di raccolta stabiliti dallo stesso.
E' fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, di occultare o di asportare dal cantiere o abbandonare sfridi di qualsiasi qualità e natura residui da materiali forniti dal Committente.
Relativamente ai materiali di sfrido in resa al Committente, l’Appaltatore deve provvedere ad emettere proprio “Documento di trasporto” in ossequio alle disposizioni di legge.
Qualora i materiali da riconsegnare al Committente siano contaminati o comunque pericolosi, prima del versamento, ne deve essere data comunicazione scritta al Direttore dei lavori per conto della Committenza, o al Delegato della Committenza, per le istruzioni del caso.
29 ESECUZIONE DI LAVORI SU O IN PROSSIMITA' DI IMPIANTI IN ESERCIZIO
Laddove possono essere presenti impianti del Committente o di terzi, è fatto obbligo all'Appaltatore di usare la massima prudenza e diligenza per evitare condizioni di pericolo e che siano arrecati danni agli impianti medesimi. L'Appaltatore deve operare pertanto con la massima cautela, dando priorità all'accertamento di eventuali servizi preesistenti.
Il Committente fornisce le informazioni relative alla esistenza di propri impianti e reti che interessano l’area di lavoro.
Le informazioni sono fornite sulla base di disegni, schizzi, sopralluoghi e rilievi cartografici. La comunicazione degli impianti e delle reti è da ritenersi indicativa e non esaustiva, attesa la possibile ed eventuale modificazione dei piani stradali e dei riferimenti planimetrici. Non è inoltre da escludere la presenza nel sottosuolo di ulteriori reti e impianti comprese derivazioni, anche di pertinenza del gruppo Brescia Mobilità, non ancora comprese nei nostri archivi cartografici.
Il Committente può richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di sondaggi manuali o scavi di saggio da eseguirsi a macchina per l’individuazione di reti o impianti del Committente stesso o di terzi non adeguatamente documentati.
L’Appaltatore deve effettuare tutte le ricerche necessarie per accertare l’esistenza di impianti di terzi (quali ad esempio Telecom, Comune, A2A, ENI, ENEL, ecc.) che interessano il sottosuolo.
Qualora l'Appaltatore, in fase esecutiva dei lavori, localizzi un qualsiasi impianto non precedentemente noto, deve informare il Committente.
Per la migliore salvaguardia dell'efficienza e integrità degli impianti appartenenti al Committente o a terzi, l'Appaltatore deve adottare tutte le necessarie provvidenze di ordine tecnico e/o organizzativo, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo la loro ultimazione.
Resta peraltro stabilito che l'Appaltatore deve risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi danno agli impianti, causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione dei lavori assegnati, senza che debba derivarne onere alcuno per il Committente.
In caso di danneggiamento, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente il Committente e il terzo interessato.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono considerati nei prezzi contrattuali.
Relativamente ai lavori che debbono essere eseguiti su conduttori, apparecchiature o impianti elettrici in genere o in vicinanza dei medesimi, l'Appaltatore è tenuto inoltre ad osservare rigorosamente tutte le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia.
30 RINVENIMENTI
I ritrovamenti, nel corso dei lavori eseguiti dall'Appaltatore, di cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paletnologico e paleontologico, sono disciplinati dalle norme del D. lgs. 490/99.
Ove tali rinvenimenti si verifichino, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva notizia al Committente; è pure tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
Esso deve provvedere alla loro conservazione, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità; qualora debba provvedere al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, ed alla conservazione e custodia in adatti locali, deve eseguire dette operazioni secondo le autorizzazioni o le prescrizioni della suddetta Autorità competente in materia.
Le spese relative saranno rimborsate da parte del Committente, secondo la normativa contrattuale relativa agli eventuali lavori aggiuntivi.
Qualora, in relazione a tali rinvenimenti, il Committente o l'Autorità competente ordinino una sospensione dei lavori, si applicano le norme relative agli spostamenti del termine di completamento dei lavori previste dall'art. 34.
E’ fatto salvo quanto stabilito nell’art. 932 X.X.
00 XXXXXXXX XX XXXXX X'XXXXX
Xxx tutto quanto non previsto nel presente articolo o in altri documenti contrattuali, le varianti in corso d’opera sono disciplinate dalla normativa vigente.
Più dettagliatamente si precisa che le varianti in corso d’opera possono essere ammesse solo nei seguenti casi :
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664 secondo comma c.c.;
d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Le predette variazioni, all’interno del limite del quinto (venti per cento) valutato con i prezzi unitari ed a corpo contenuti nel Contratto, non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali.
In aggiunta a quanto affermato al II^ comma del presente articolo e in conformità alla normativa vigente, sono ammesse le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché contenute entro il 5% dell’importo originario del contratto.
Per la normativa vigente, non sono considerate varianti, ai sensi del II^ comma del presente articolo, interventi disposti dal Committente per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinquepercento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Le ipotesi di risoluzione del contratto, in esito al superamento dei limiti di legge stabiliti per le varianti, sono disciplinate dalla normativa vigente.
32 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE
Il Committente ha facoltà di ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora ragioni di pubblico interesse/necessità, cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze particolari come ad esempio il caso di rinvenimenti di cui all'art. 30, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi.
In presenza di cantieri temporanei e mobili, il Committente ha facoltà di sospendere i lavori in caso di gravi inosservanze alle disposizioni legislative in materia di sicurezza ed alle prescrizioni dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs 163/06 e al D. Lgs. 81/08.
Durante la sospensione, previa compilazione dell’apposito verbale, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per la conservazione delle opere e la sicurezza del cantiere anche rispetto ai terzi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetta all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni.
Nel caso in cui esigenze eccezionali di servizio richiedano l'urgente rimessa in servizio degli impianti ove l’Appaltatore sta operando, l'Appaltatore stesso deve immediatamente interrompere i lavori e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto.
Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, od in ogni caso in cui, per sua colpa, si verifichi un ritardo, rispetto al programma, di rimessa in servizio degli impianti, l'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti.
La durata della sospensione come risultante dai verbali di sospensione/ripresa, ha valore di proroga del termine di consegna già indicato.
33 RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare uno o più termini parziali od il termine finale di completamento dei lavori, può richiedere al Committente adeguati spostamenti degli stessi.
La richiesta deve essere documentata e fatta per iscritto entro tre giorni dal verificarsi del fatto su cui essa si fonda e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui si chiede lo spostamento.
L'Appaltatore, nel caso di dissenso con le determinazioni assunte dal Committente, può avanzare riserve a termini dell'art. 36.
34 CAUSE DI SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Costituiscono causa di spostamento dei termini di ultimazione dei lavori:
a) sospensioni dei lavori disposte dal Committente;
b) le altre cause non imputabili all'Appaltatore fra le quali vanno incluse le cause di forza maggiore (guerre, rivoluzioni, sommosse, catastrofi naturali, incendi, inondazioni), nonché i provvedimenti della Pubblica Autorità che sospendano o rallentino la prosecuzione dei lavori, purché non conseguenti a negligenza dell'Appaltatore in materia di sicurezza;
c) scioperi, solo se attinenti direttamente l'organizzazione di lavoro dell'Appaltatore e relativi a vertenze nazionali, con esclusione di quelli dipendenti da vertenze che riguardano esclusivamente l'Azienda dell'Appaltatore e/o dei suoi Subappaltatori. Gli scioperi di durata minore o uguale a 4 ore sono conteggiati come mezza giornata lavorativa, mentre quelli di durata superiore a 4 ore come giornata intera.
Ad ogni verificarsi delle circostanze di cui alla lett. c), che possano motivare la richiesta di spostamento dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta debitamente motivata e documentata.
Accertata la consistenza dei motivi, il Committente stabilisce e comunica per iscritto l'entità della proroga. E' fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve.
Le penalità previste per i ritardi nell'ultimazione dei lavori sono applicate con riferimento ai termini così modificati.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei ritardi dovuti agli scioperi, l'Appaltatore deve far pervenire al Committente la documentazione rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro che attesti l'avvenuta sospensione del lavoro nel periodo interessato.
Nel caso la sospensione superi i 120 giorni l'Appaltatore e il Committente concordano le conseguenti misure.
35 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE I LAVORI L'Appaltatore non può sospendere, fermare o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente anche relative a riserve non ancora definite.
La sospensione, il fermo od il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore.
Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti, al Committente, dalla risoluzione.
36 RISERVE
Ferma l’applicazione della normativa inderogabile vigente in materia, tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare devono essere formulate – debitamente documentate – mediante comunicazione scritta al Committente, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, sia per quanto riguarda l'analisi dettagliata delle somme a cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione deve essere fatta entro 7 (sette) giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro a cui si riferisce la riserva o dal ricevimento del documento del Committente al quale l'Appaltatore vuole opporre riserva.
Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, egli decade dal diritto di farle valere.
Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale a saldo, le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti.
L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a suo insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.
L'avvenuta risoluzione delle riserve viene verbalizzata in apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.
37 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori appaltati devono essere ultimati entro il termine stabilito nei documenti contrattuali o negli ordini di esecuzione specifica, salve le proroghe eventualmente concesse dal Committente nei casi e con le modalità previste dall'art. 34.
L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei lavori per conto della Committenza o al Delegato della Committenza, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione.
L'accertamento dell'ultimazione dei lavori ha luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Direttore dei lavori per conto della Committenza o dal Delegato della Committenza. Questi ultimi, dopo l’effettiva accettazione, in
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contradditorio, dei rilievi redatti dall’Appaltatore, redige il relativo verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria, che deve essere sottoscritto dalle Parti.
Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto.
Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità dei lavori alle prescrizioni contrattuali e degli obiettivi prefissati, il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere ottenendo così la data convenzionale di ultimazione dei lavori.
Tale data deve risultare da regolare verbale di ultimazione lavori, redatto dal Delegato Committenza e sottoscritto dalle Parti, ed assume rilevanza a tutti gli effetti contrattuali.
Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto verbale di regolare esecuzione in accordo alle prescrizioni di cui sopra.
L’emissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e del verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria da parte del Committente è subordinata alla ultimazione dei lavori ed alla accettazione, in contraddittorio, dei rilievi redatti dal Committente.
38 CUSTODIA DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile e deve provvedere alla custodia, conservazione e perfetta manutenzione delle opere, fino alla data dell'accettazione provvisoria, compresi gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
Nel caso in cui il Committente non provveda ad effettuare il collaudo provvisorio nei termini previsti dall'art. 39, continua per l'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla custodia delle opere, ma i relativi oneri vengono assunti dal Committente.
L'Appaltatore è tenuto a conservare installati e funzionanti gli impianti di cantiere necessari ai fini di cui sopra.
39 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE PROVVISORIA
Constatata, ai termini dell'art. 37 l'ultimazione delle opere o dei singoli lotti di lavori e l’accettazione dei rilievi relativi, alla data concordata tra le parti e comunque entro 30 (trenta) gg. dalla data del relativo verbale di ultimazione lavori, di cui all'art. 37, le parti provvedono in contraddittorio ad eseguirne il collaudo accertandone la perfetta rispondenza a quanto previsto dal contratto.
In tale sede sarà altresì verificata la rispondenza fra quanto indicato sui rilievi e quanto realizzato. Le apparecchiature occorrenti, l'esecuzione, l'assistenza e la mano d'opera e tutto quant'altro occorra allo scopo sono a carico dell'Appaltatore, mentre il Committente si riserva di far presenziare al collaudo terzi di sua fiducia.
La strumentazione utilizzata per il collaudo dei lavori, degli impianti e delle reti tecnologiche deve essere gestita in modo controllato, in conformità alla normativa ed ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001, che dà indicazioni sulle modalità di manipolazione, gestione, custodia e taratura
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degli strumenti di misura. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Committente copia dei certificati attestanti lo stato di conformità e di taratura della strumentazione utilizzata per le misure e per i collaudi.
Qualora il collaudo dia risultato positivo deve essere redatto verbale di accettazione provvisoria delle opere che attiva le conseguenti clausole contrattuali.
Nel caso in cui l'esito del collaudo sia negativo, il Committente fissa il termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari per rendere l'opera conforme alle specifiche contrattuali.
Terminati gli eventuali lavori di adeguamento e purché sia stato eseguito il collaudo, deve essere redatto il verbale di accettazione provvisoria che l'Appaltatore deve firmare, avendo peraltro il diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione provvisoria. Detto verbale fa decorrere il periodo di garanzia.
La presa in consegna delle opere da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da eventuali collaudi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche interessate, nè delle responsabilità che gli derivano, dalle leggi in vigore, ed in particolare da quanto stabilito dall'art. 1669 del Codice Civile.
Al termine del periodo di garanzia e purché non vi siano riserve pendenti deve essere redatto il verbale di accettazione definitiva.
Per i contratti la cui realizzazione viene eseguita a fronte di Ordini di esecuzione specifica (OES) viene emessa una prima accettazione provvisoria a fronte di ogni singolo lavoro e una accettazione provvisoria globale alla ultimazione dei lavori contrattuali. A seguito di quest'ultima viene emesso il verbale di accettazione provvisoria per l'intero contratto; dalla data di detto verbale decorre il periodo di garanzia.
40 PERIODO DI GARANZIA
L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutti i lavori oggetto del contratto a perfetta regola d'arte e li garantisce per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di accettazione provvisoria.
Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrino difetti o difformità rispetto ai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a rimediarvi nel più breve tempo possibile a sua cura e spese, secondo le indicazioni tassative del Committente.
Qualora tali difetti non vengano corretti con la debita sollecitudine, il Committente può concedere un congruo termine ultimativo all'Appaltatore, trascorso il quale assume direttamente i necessari provvedimenti addebitando poi le spese all'Appaltatore.
Limitatamente alle parti sostituite, riparate e messe a punto, il periodo di garanzia deve essere protratto di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della suddetta sostituzione, riparazione o messa a punto.
Per l'intera durata della garanzia l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni diretti ed indiretti che, a cagione di difetti od avarie, possano derivare al Committente, a suoi
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dipendenti, a terzi (persone e cose), a cose, agli impianti del Committente ed a quelli da esso alimentati.
41 ACCETTAZIONE DEFINITIVA
Al termine di tutti i lavori commissionati, e dopo che per tutti i lavori sia decorso il prescritto periodo di garanzia, deve essere redatto tra le Parti il "verbale di accettazione definitiva".
Tale atto ha le seguenti funzioni e conseguenze :
a) di documento finale dei rapporti contrattuali sorti fra le Parti in adempimento del Contratto;
b) di dichiarazione di compiuta esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e la durata della garanzia;
c) di strumento liberatorio della corrispondente rata di saldo;
d) di autorizzazione alla restituzione della cauzione definitiva.
42 NORME DI MISURAZIONE DEI LAVORI
Le quantità dei lavori eseguiti devono essere rilevate in contraddittorio, con metodo geometrico o a numero o a peso, a seconda dei casi. Le misure devono essere rilevate sugli appositi stampati.
Le spese per l’effettuazione delle misurazioni sono a carico dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali.
43 CONTABILITA' E FATTURAZIONE DEI LAVORI
I dati rilevati ai sensi dell'art. precedente sono utilizzati dal Committente per l'emissione di un apposito documento che, datato, costituisce per l'Appaltatore, il documento base per l'emissione delle relative fatture.
Queste ultime devono essere emesse in accordo con quanto stabilito nei documenti contrattuali.
44 PAGAMENTI
I pagamenti vengono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore a 90 giorni dalla data di ogni fattura, previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione (DURC) attestante la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dall’art.35, comma 28, DL 223/06 come convertito in legge.
In ogni caso i pagamenti vengono sospesi, fino ad avvenuta regolarizzazione, nelle seguenti ipotesi:
- fatture che non siano state emesse in conformità alle prescrizioni degli art. 42 e 43;
- in caso di accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali ed assicurativi;
- per i lavoratori edili, in caso di accertate inadempienze o irregolarità nei confronti della Cassa edile. A tal fine le imprese proveniente da altre province sono tenute ad iscriversi alla Cassa edile di Brescia a partire dal 2° periodo di paga e dallo stesso periodo, sono tenute ad applicare la normativa del C.C.P.L della Provicia di Brescia ed a produrre il DURC prima dei pagamenti;
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- qualora siano state accertate inadempienze o irregolarità dell’Appaltatore in merito a spettanze contrattuali previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali applicati ai propri dipendenti.
Le fatture devono pervenire al Committente almeno 45 gg. prima della data di scadenza. Ogni giorno di ritardo, rispetto a tale termine, comporta automaticamente lo spostamento della data di pagamento di identico periodo senza diritto per l'Appaltatore a corresponsione di interessi.
Nel caso l'Appaltatore sia una "Associazione Temporanea di Imprese", i pagamenti vengono effettuati esclusivamente all'Impresa Mandataria con le modalità di cui sopra.
45 CONTROVERSIE
Al sorgere della controversia circa l’interpretazione, la validità o l’esecuzione del presente documento e/o dei rimanenti documenti contrattuali allo stesso allegati, il Committente ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente.
Il Foro esclusivamente competente è quello di Brescia.
L'Appaltatore è tenuto comunque nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione dei lavori.
46 PENALITA' PER RITARDI NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Per le inadempienze da parte dell'Appaltatore al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, le penalità applicate saranno le seguenti:
- 0,30% dell'intero importo consuntivo del lavoro per ogni giorno di ritardo e per i primi sette giorni;
- 0,50% per ogni giorno di ritardo successivo ai primi sette di cui al punto precedente. I giorni di ritardo sono da intendersi solari.
L'ammontare totale delle penalità non potrà superare il 10% dell'importo consuntivo del lavoro.
47 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve di diritto:
a) per decorrenza del termine essenziale ove stabilito dalle presenti Condizioni Generali d’Appalto o nei documenti contrattuali e di diffida ad adempiere;
b) ad iniziativa di una delle parti per cause di forza maggiore, quali ad esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, catastrofi naturali, incendi, inondazioni;
c) ad iniziativa di una delle parti quando si verifichi una sospensione dei lavori richiesta dal Committente che provochi l'impossibilità della prosecuzione dei lavori stessi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni;
d) ad iniziativa del Committente:
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- qualora i lavori non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- qualora i lavori rimangano sospesi per cause imputabili all'Appaltatore, se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 5 (cinque) giorni non venga provveduta la regolare e continuativa esecuzione del lavoro;
- nell'ipotesi di frode da parte dell'Appaltatore o di sua collusione con il personale del Committente;
- in seguito ad insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale dell'Appaltatore nonché dichiarazione di fallimento nelle ipotesi di cui all’art. 37, commi 18 e 19, D. Lgs. 163/06;
- nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, degli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;
- nell'ipotesi di affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, in violazione della normativa vigente;
- nell'ipotesi di accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, CAPE, ecc. per il personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore utilizzato nel cantiere del Committente;
- nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le sanzioni superino il valore massimo di cui all’art. 46;
- in presenza di cantieri temporanei e mobili, in caso di gravi inosservanze alle disposizioni legislative in materia di sicurezza ed alle prescrizioni dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 163/06, al D. Lgs. 81/08 e, laddove applicabile, al D. Lgs. 81/08;
- in caso di mancata prestazione della cauzione definitiva;
e) varianti superiori a un quinto, come da art. 31;
f) impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni.
La parte, che prende l'iniziativa della risoluzione, deve comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.
L'Appaltatore deve sospendere l'esecuzione dei lavori e procedere alla rimozione delle installazioni provvisorie, di proprietà dello stesso o dei suoi subappaltatori, con eccezione di quelle necessarie ad evitare danni agli impianti o ai terzi.
Il Committente deve comunicare all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore è tenuto alla consegna delle opere nello stato in cui si trovano ed alla riconsegna presso i magazzini del Committente del materiale ricevuto e non posto in opera.
E' in facoltà del Committente rilevare totalmente o parzialmente i materiali e le opere provvisorie dell'Appaltatore, disponendone nel modo ritenuto più conveniente.
L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti dopo la risoluzione del Contratto.
Il Committente, per provvedere alla prosecuzione dei lavori, ha facoltà di collocare i necessari ordini presso altri appaltatori e utilizzare le installazioni provvisorie lasciate sul luogo dall'Appaltatore, nella forma ritenuta più opportuna.
La consegna delle opere si effettua con il Verbale di constatazione, redatto in Contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione. In detto verbale devono essere determinate le rispettive situazioni di debito e credito per il Committente e
l'Appaltatore.
Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato a spese dell'Appaltatore.
A riconsegna avvenuta delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
A credito del Committente saranno posti:
- l'ammontare totale dei pagamenti già effettuati;
- i maggiori costi per il completamento delle opere e i danni relativi;
- l'ammontare delle penalità dovute;
- il valore del materiale consegnato all'Appaltatore e non reso.
A credito dell'Appaltatore saranno posti:
- il valore totale determinato sulla base dei prezzi di Contratto, dei lavori già eseguiti ed approvati;
- il valore dei lavori in fase di esecuzione, che il Committente ritenga di accettare;
- il valore stimato delle installazioni provvisorie lasciate sul luogo dei lavori dall'Appaltatore, dietro specifica richiesta del Committente.
La parte debitrice provvederà entro 90 giorni dalla data di redazione del "conto finale di liquidazione" al pagamento della somma dovuta.
In caso di inadempimento il Committente si potrà avvalere delle fidejussioni prestate a garanzie del contratto risolto.
48 RINVIO ALLE CONDIZIONI SPECIALI
Le condizioni e le norme relative ai singoli affidamenti sono indicate nei rispettivi volumi delle Condizioni Speciali di Appalto.
Detti documenti possono contenere clausole modificative, sostitutive e/o integrative delle Condizioni Generali di Appalto.
49 CESSIONE DEL CONTRATTO
Ogni cessione del Contratto è vietata e quindi nulla e senza effetto.
La cessione del credito è vietata salvo che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Committente.