PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA
I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI AD USO DIDATTICO.
1 LOTTO
RICHIESTA DI CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE X/3293 DEL 16/03/2015
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
articolo 53, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti (articolo 23 comma 1 e seguenti e articolo 43, commi 3 e seguenti,
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
1 | Importo esecuzione lavori a corpo | € 501.480,00 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 10.000,00 |
A (1 + 2) | IMPORTO TOTALE LAVORI | € 511.480,00 |
P1 | Importo per la progettazione definitiva e progetto sicurezza | € 6.720,00 |
P2 | Importo per la progettazione esecutiva e progetto sicurezza | € 13.800,00 |
TOT (A+P1+P2) | IMPORTO TOTALE APPALTO | € 532.000,00 |
Somme a disposizione dell’Amministrazione | € 68.000,00 | |
TOTALE PROGETTO | € 600.000,00 |
Il Responsabile del procedimento xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
La Progettista Arch.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO per contratti da stipularsi a corpo
Indice
PARTE NORMATIVA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto.................................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto ...........................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ......................................................................................................
Art. 4 Criterio di aggiudicazione ........................................................................................................................
Art. 5 Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili...................................
Art. 6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...............................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.............................................................
Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto.................................................................................................
Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .........................................................................................
Art. 10 Fallimento dell’appaltatore ......................................................................................................................
Art. 11 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ..........................................................
Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione .......................................................
Art. 13 Denominazione in valuta ........................................................................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA e L’ESECUZIONE LAVORI
Art. 14 Progettazione preliminare- progettazione definitiva ................................................................................
Art. 15 Progettazione esecutiva:modalità e termini.............................................................................................
Art. 16 Ritardo nella progettazione esecutiva .....................................................................................................
Art. 17 Approvazione della progettazione esecutiva ...........................................................................................
Art. 18 Consegna e inizio dei lavori.....................................................................................................................
Art. 19 Termini per l'ultimazione dei lavori ..........................................................................................................
Art. 20 Sospensioni e proroghe...........................................................................................................................
Art. 21 Penali in caso di ritardo - .........................................................................................................................
Art. 22 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....................................................
Art. 23 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..................................................................................................
Art. 24 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini......................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 Anticipazione ..........................................................................................................................................
Art.25 bis Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva...................................................................
Art. 26 Xxxxxxxxx in acconto ..............................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................
Art. 28 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ............................................................................................
Art. 29 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ................................................................................................
Art. 30 Revisione prezzi ......................................................................................................................................
Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 32 Lavori a corpo – oneri per la sicurezza....................................................................................................
Art. 33 Lavori in economia...................................................................................................................................
Art. 34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ...........................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35 Garanzia provvisoria................................................................................................................................
Art. 36 Garanzia fidejussoria definitiva................................................................................................................
Art. 37 Riduzione delle garanzie .........................................................................................................................
Art. 38 Assicurazione a carico dell’impresa ........................................................................................................
Art. 39 Assicurazione della progettazione esecutiva...........................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 40 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 41 Varianti per errori od omissioni progettuali ..............................................................................................
Art. 42 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 43 Norme di sicurezza generali ....................................................................................................................
Art. 44 Sicurezza sul luogo di lavoro ...................................................................................................................
Art. 45 Piani di sicurezza ....................................................................................................................................
Art. 46 Piano operativo di sicurezza....................................................................................................................
Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ......................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 Xxxxxxxxxx, xxxxxxx e distacco di manodopera ......................................................................................
Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto..................................................................................................
Art. 50 Pagamento dei subappaltatori.................................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51 Riserve e controversie e accordo bonario ...............................................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .................................................................................
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso .....................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.......................................................................................
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .................................................
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati .......................................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ................................................................................................
Art. 58 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Art. 59 Oneri relativi ai materiali di scavo e di demolizione.................................................................................
Art. 60 Custodia del cantiere ...............................................................................................................................
Art. 61 Cartello di cantiere...................................................................................................................................
Art. 62 Danni da forza maggiore .........................................................................................................................
Art. 63 Tracciabilità dei pagamenti ......................................................................................................................
Art. 64 Spese contrattuali, imposte, tasse...........................................................................................................
Art. 65 Accettazione dei materiali…………………………………………………………………………………...
Art. 66 Eventuale sopravvenuta efficacia del contratto….............................................................................
Art. 67 DURC Documento unico di regolarità contributiva............................................................................
ALLEGATO A
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 68 Materiali, forniture ed opere, qualità e provenienza ................................................................................
CAPO 14 – NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 69 Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ...............................................................................................................
Art. 70 Movimenti di terra..........................................................................................................................
Art. 71 Demolizioni di murature e fabbricati ........................................................................................................
Art. 72 Acqua calci cementi e conglomerati cementizi........................................................................................
Art. 73 Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte .................................................................................
Art. 74 Elementi di laterizio e calcestruzzo..…………………………………………………………………...
Art. 75 Materiali e prodotti per uso strutturale .....................................................................................................
Art. 76 Prodotti a base di legno ...........................................................................................................................
Art. 77 Prodotti di pietre naturali o ricostruite ......................................................................................................
Art. 78 Prodotti per coperture discontinue (a falda) ............................................................................................
Art. 79 Prodotti per impermeabilizzazione per coperture piane ..........................................................................
Art. 80 Prodotti di vetro...........…………………………………………………………………...
Art. 81 Prodotti diversi (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, geotessili) ..........................................................................................
Art. 82 Infissi........................................................................................................................................................
Art. 83 Prodotti per l’isolamento termico…...…………………………………………………………………...
Art. 84 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne……………………………….....
Art. 85 Prodotti per l'isolamento acustico ............................................................................................................
Art. 86 Intonaci ....................................................................................................................................................
Art. 87 Opere da pittore .......................................................................................................................................
Art. 88 Opere da idraulico e da canalista ............................................................................................................
Art. 89 Opere da elettricista.................................................................................................................................
Art. 90 Opere diverse e di completamento..........................................................................................................
CAPO 15 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. | 91 |
Art. | 92 |
Art. | 93 |
Art. | 94 |
Art. | 95 |
Art. | 96 |
Art. | 97 |
Art. | 98 |
Art. | 99 |
Art. | 100 |
Art. | 101 |
Art. | 102 |
Art. | 103 |
Art. | 104 |
Art. | 105 |
Art. | 106 |
Art. | 107 |
Opere e strutture in muratura ..................................................................................................................
Costruzioni di altri materiali......................................................................................................................
Xxxxxxxx e riempimenti in pietrame a secco- ..........................................................................................
Opere e strutture in calcestruzzo.............................................................................................................
Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato precompresso................................................................
Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Solai .........................................................................................................................................................
Strutture in acciaio ...................................................................................................................................
Strutture in legno......................................................................................................................................
Esecuzione di coperture continue piane..................................................................................................
Esecuzione di coperture discontinue a falda ...........................................................................................
Opere di impermeabilizzazione.................................................................................................................
Opere di vetrazione e serramentistica .....................................................................................................
Opere da lattoniere ...................................................................................................................................
Tinteggiatura elementi in ferro e trattamento intumescente elementi lignei .............................................
Demolizioni e rimozioni .............................................................................................................................
Impianto di scarico acque meteoriche..............................................................................................
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Il presente appalto ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D. Lgs 163/2006 , ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva (da parte dell’impresa appaltatrice) e l'esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti, funzionanti ed ultimati i lavori di “Restauro e Recupero Depositi per uso Didattico presso l'I.T.A. "Pastori" in Comune di Brescia- primo lotto” secondo il progetto preliminare.
2. Sono comprese nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione definitiva oggetto di offerta e la redazione della progettazione esecutiva da parte dell'aggiudicatario da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 4 e comma 5, del Codice dei contratti e dell'art.243 e 244 del D.P.R. n. 207 del 2010 e successive integrazioni, in quanto applicabili, in conformità al progetto preliminare posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori;
c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nella progettazione definitiva parte dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante mediante apposito provvedimento.
3. L’offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, la stima sommaria dei lavori o computo metrico è solo di riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre l’importo complessivo, a seguito dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le quantità indicate dall’Ente appaltante negli atti progettuali (computo metrico), essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.
5. L’Ente appaltante, affidando i lavori all’impresa appaltatrice, si avvale non soltanto delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato, bensì anche della capacità progettuale ed organizzativa della stessa impresa.
6. Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere civili e murarie, in genere nonchè opere di demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica e oneri accessori inclusi, opere di sostegno, di protezione e ponteggi, opere di completamento in genere, comunque connesse all’opera di che trattasi escluse le opere di pavimentazione, tinteggiature interne e opere in ferro per balaustre e corrimani. L’esecuzione dei lavori e delle forniture avverrà, in ogni caso, soltanto dopo che il progetto esecutivo sia stato validato dal Responsabile del Procedimento ed approvato dalla Provincia di Brescia (art. 53 comma 5 del D.Lgs. 163/2006). Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 169 comma 6 del
D.P.R. 207/2010, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006)
7. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:H82F15000010002 e il CIG 63654653E4.
8. Le opere a corpo che formano oggetto dell’appalto, possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
A.a) Opere edili e strutture (OG2) | per un importo presuntivo di | € 344.362,47 | 68,67 % |
A.b) Finiture di opere generali(OS 6) | per un importo presuntivo di | € 79.880,00 | 15,93 % |
A.c) Impianto idrico sanitario (OS3) | per un importo presuntivo di | € 18.637,53 | 3,72 % |
A.d) Impianto termico (OS28) | per un importo presuntivo di | € 32.100,00 | 6,40 % |
A.e) Impianto elettrico (OS30) | per un importo presuntivo di | € 26.500,00 | 5,28 % |
Totale lavori | € 501.480,00 | 100% | |
B) Oneri per la sicurezza | per un importo presuntivo di | € 10.000,00 | |
C) Oneri progettazione definitiva | per un importo presuntivo di | € 6.720,00 | |
D) Oneri progettazione esecutiva | per un importo presuntivo di | € 13.800,00 |
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
1 | Importo esecuzione lavori a corpo | € 501.480,00 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 10.000,00 |
A (1 + 2) | IMPORTO TOTALE LAVORI | € 511.480,00 |
P1 | Importo per la progettazione definitiva e progetto sicurezza | € 6.720,00 |
P2 | Importo per la progettazione esecutiva e progetto sicurezza | € 13.800,00 |
TOT (A+P1+P2) | IMPORTO TOTALE APPALTO | € 532.000,00 |
Somme a disposizione dell’Amministrazione | € 68.000,00 | |
TOTALE PROGETTO | € 600.000,00 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore in sede di gara sugli importi:
a) di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo e al rigo 4 e 5 relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva a cui va aggiunto € per 4% CNPAIA ed IVA come per legge;
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui la stima sommaria dei lavori o il computo metrico estimativo, è posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono all'importo come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
1. L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 x.xx 37 e dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 commi 1 e 4 del DLgs163/06 e dell’art.120 del D.P.R .207/2010, sulla base dei criteri, sub elementi e pesi individuati nell’ all’allegato “A” del presente capitolato.
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali:
«OG2» RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
€ 344.362,47
(incidenza sul totale lavori del 68,67%) CLASSIFICA II
2. Ai sensi degli articoli 107,108,109 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate di seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a)ai sensi dell’articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato
«A» al citato Regolamento generale, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
declaratoria: categoria importo classifica (>150.000 o >10%) | % sul totale |
1) Finiture di opere generali OS6 79.880,00 I | 15,93% |
b) Fatto salvo quanto specificato precedentemente, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta;
declaratoria: | (categoria) | Importo (<150.000 o<10%) | % sul totale dei lavori | |
1) | Impianti idrici sanitari | OS3 | € 18.637,53 | 3,72% |
2) | Impianti termici | OS28 | € 32.100,00 | 6,40% |
3) | Impianti elettrici | OS30 | € 26.500,00 | 5,28% |
3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 4 , non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, agli articoli 3, comma 1, lettera s, 43, commi 7 e 8, 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:
N | Descrizione Lavori | Importo Lavori | % sul totale dei lavori |
1 | OG2 Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela | € 344.362,47 | 68,67% |
2 | OS6 Opere di finitura generali | € 79.880,00 | 15,93% |
3 | OS3 Impianto idrico - sanitario- antincendio | € 18.637,53 | 3,72% |
4 | OS28 Impianto termico | € 32.100,00 | 6,40% |
5 | OS30 Impianto elettrico | € 26.500,00 | 5,28% |
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.
3. Per i seguenti lavori ( previsti dall'art.2. comma h del decreto ministeriale sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37) vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) impianto idrico sanitario antincendio
b) impianto termico
c) impianto elettrico
Per i succitati lavori vige inoltre l’obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati al rilascio della certificazione di corretta posa su modulistica approvata dal Comando dei VVF propedeutica ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi per gli Istituti interessati dall'esecuzione dei lavori in appalto;
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato speciale e prestazionale;
c) tutti gli elaborati del progetto preliminare;
d) prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
g) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.
I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Il progetto definitivo, il progetto esecutivo, il cronoprogramma, i calcoli statici , il disciplinare tecnico prestazionale ed il piano operativo di sicurezza previsto dall’art.131 comma 2 lett. c) del C.A., sono anch’essi parte integrante del contratto e lo saranno, di fatto, dopo la loro redazione, da parte dell’impresa appaltatrice, e la loro validazione, da parte del Responsabile del Procedimento.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il calcolo sommario della spesa.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto preliminare ed in particolare di quello delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture predisposte in sede di progetto definitivo ed esecutivo posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della normativa vigente, al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.Lgs. 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto preliminare e nel successivo progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del D.P.R.
n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti..
4. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l’impianto del cantiere stesso.
Art. 13 – Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14. Progettazione preliminare -progettazione definitiva
1. La progettazione preliminare posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata, consentirà la redazione della progettazione definitiva acquisita in sede di gara e redatta dall'appaltatore come offerta tecnica e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all’articolo 15, nonché per l’esecuzione dei lavori.
2. Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 15. Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La
progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto ai sensi del comma 4 dell'art.168 DPR 207/2010, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi contrattuali, e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, di cui all’articolo 42. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto definitivo offerto in sede di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione preliminare posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
Art. 16. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 15, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nelle misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille ) dell’importo contrattuale.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art. 17. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
▪ che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 14, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
▪ in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
▪ redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, e alle parti strutturali ;
▪ che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
▪ nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
▪ che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 14.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
▪ le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
▪ le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
▪ altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta.
b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e segnatamente:
se trattasi di impresa:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
Detti adempimenti devono essere assolti:
- dalla singola impresa aggiudicataria
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.
Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 20 (venti)
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
Art. 20 - Proroghe, sospensioni ordinate dal direttore lavori e sospensioni ordinate dal RUP
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 19, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 19.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 19, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
8. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
9. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
10. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190
del Regolamento generale.
11. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
12. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
13. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
14. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 19, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 22.
16. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
17. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
18. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 21 - Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ uno per mille sull’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del presente capitolato;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 22.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 22 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
Art. 23 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P.;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture , salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 20, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 21, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24.
Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva e per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’art. 136, comma 4, del Codice.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
6. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 – Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 26, comma 7 del presente capitolato
Art. 25 bis - Pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva
1. a) Ai sensi dell’articolo 168, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
b) Ai sensi dell’articolo 168, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
50% entro trenta giorni dalla consegna dei lavori; 45% alla fine dei lavori;
5% al collaudo dell'opera.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione definitiva ed esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore.
4. Se la progettazione definitiva ed esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.
5. Il pagamento è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 7, ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Ai sensi dell'art. 168 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 2010 il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario.
Art. 26 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 32,33,34 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Ai sensi dell’art.4, comma 3 del DPR n.207/2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ( zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:
a. il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data.
b. Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento,ai sensi dell’art.195 del dpr n.207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 52, comma 2, del presente capitolato.
8. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al
D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione ;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Si applicano le condizioni di cui all’art. 26, comma 7 del presente capitolato.
Art. 28 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno.
4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
5. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
6. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n.207 del 2010.
Art. 29 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente comma 2 è comprensiva del maggior danno.
Art. 30 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6bis,, la compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del regolamento
2. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’appaltatore, fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dell’art. 133, comma 3bis, l’applicazione del prezzo chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per l’applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del regolamento.
Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
4. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 32 – Lavori a corpo – oneri per la sicurezza
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi, per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale, considerando per ogni stato d’avanzamento le categorie di lavoro effettivamente eseguite (gruppi o sottogruppi).
4. Le voci e le quantità relative ai lavori a corpo riportate nel computo metrico di progetto e nella descrizione analitica dell’intervento non hanno validità ai fini del presente articolo, in quanto l’appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
6. Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
Art. 33 – Lavori in economia
1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia introdotti in sede di varianti è effettuata con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 Generale, come segue:
- a) per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- b) per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, let. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella percentuale complessiva del 24,30 % (ventiquattro virgola trenta per cento).
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 2.
Art. 34 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35 – Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
2. La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 128 del regolamento.
Art. 36 - Garanzia fidejussoria definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M.
12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 37 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000..
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
3. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al commi 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
Art. 38 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo del D.Lgs. 163/2006.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
B) Partita 2 - Opere preesistenti – per € 1.000.000,00 (un milione/00)
C) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 500.000,00 (cinquecentomila/00)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00) così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
a. danni a cose dovuti a vibrazioni;
b. danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
x. xxxxx a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
8. Ai sensi dell’art.129 del D.Leg.vo 163/2010 modificato ed integrato, l’impresa è altresì obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale.
Art. 39. Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui agli articoli 15 e 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 40 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006 .
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 .
6. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010
7. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore ai sensi dell’art. 162, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
8. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 45, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 46 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Art. 41 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art.132, comma 1 , lett.e) e comma 4 del D.Lgs 163/2006 qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori
6. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante la formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 43 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
2. a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
3. b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
4. c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
5. d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
6. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
7. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
8. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 43, oppure agli articoli 45,46,47 del presente Capitolato speciale di appalto.
Art. 45 – Piani di sicurezza
1. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art.
100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
8. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
Art. 46 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 48 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 45 del presente capitolato speciale d'appalto.
5. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 47 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 – Xxxxxxxxxx, cottimo e distacco di manodopera
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 5, e come di seguito specificato:
- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
- i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta;
- I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del DPR 207/2010.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a)che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b)che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo;;Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest’ultimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato
D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all’art. 63 del presente capitolato;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
e) l’appaltatore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
7. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati.
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 48 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano le disposizioni, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.
Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 67 del presente capitolato;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 26, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 63 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 3 .
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
0.Xx documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a)l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 48 del presente capitolato d'appalto;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 48, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alla comunicazione di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51 – Riserve, controversie e accordo xxxxxxx
1. Ai sensi dell’art.191del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
3. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
4. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
10. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.
240 del D.Lgs. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
11. Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo periodo e all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del regolamento.
12. Ai sensi dell’art. 240-bis, l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.
Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso
1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006
2) La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 46 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4) Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7) La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del D.Lgs n. 163/2006.
8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 21 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.
4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 55 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi
2. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal’art. 230 del DPR 207 del 2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto esecutivo e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto esecutivo e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/2 (un mezzo ) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarate dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 3, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite suoi subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 59 – Oneri relativi ai materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186 ed il d.m. n. 161 del 10/08/2012.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
4. L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
7. Sono a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
8. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
9.Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 60 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 61 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate è fornito in conformità al modello concordato con il committente.
Art. 62 – Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 63 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, e 24, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 23, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a)per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b)i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c)i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a)la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b)la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 64 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)le spese contrattuali;
b)le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c)le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d)le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 65 - Accettazione dei materiali
1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o dagli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme
U.N.I. , C.N.R., C.E.I..
2. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
3. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.
4. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
5. L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
6. Qualora, in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare richiesta di variazione dei prezzi.
7. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
8. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
9. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile, in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo
n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
23 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 67. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 1Art. 59. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC
2. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
3. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non sé già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
ALLEGATO A
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
RICHIESTA DI CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE X/3293 DEL 16/03/2015
I.T.A. "PASTORI" IN COMUNE DI BRESCIA
LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEPOSITI AD USO DIDATTICO.
1 LOTTO
CAPO 1 OFFERTA
Le offerte verranno valutate secondo i seguenti elementi:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
PUNTEGGIO QUANTITATIVO | 35 |
PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO | 65 |
TOTALE | 100 |
ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE | SUB-PESO PONDERALE | PESO PONDERALE | |
B.1 | ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA | 35 | |
B1.1 Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara di € 501.480,00 (al netto degli oneri della sicurezza). | 25 | ||
B1.2 Ribasso percentuale sul compenso complessivo a base di gara di € 20520,00 per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di redazione dei piani di sicurezza | 5 | ||
B1.3 Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori | 5 | ||
B.2 | ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA | 65 | |
B2.1 Caratteristiche costruttive | 25 | ||
B2.2 Efficienza energetica dell’edificio | 10 | ||
B2.3 Qualità materiali edili | 15 | ||
B2.4 Caratteristiche delle opere provvisionali e di sicurezza | 10 | ||
B.3 | B3.1 Manutenzioni | 5 | |
SOMMANO | 100 |
1 . B1 OFFERTA ECONOMICA ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (PESO 35)
B1.1 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI OGGETTO D'APPALTO (PESO 25)
(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica Lavori »)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti agli articoli seguenti.
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri ed è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce all’offerta l’offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal calcolo sommario della spesa nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53,
comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione amministrativa di gara;
e) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori:
e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori; è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.2) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
e.2) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
f.2) l’Offerta Economica deve contenere l’impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (se non ancora costituito), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione amministrativa.
B1.2 OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE OGGETTO D'APPALTO (PESO 5)
(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica Progettazione »)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti agli articoli seguenti.
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul compenso complessivo a base di gara per l’attività di progettazione definitiva, esecutiva e di redazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’articolo articolo 53, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti decreto legislativo 163/2006, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta deve essere sottoscritta dal progettista o da altro soggetto avente i medesimi poteri ed è redatta sul compenso complessivo a base di gara per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) il bando di gara espliciterà nel dettaglio i requisiti professionali che dovranno possedere i professionisti per poter partecipare alla gara ai sensi dell'art.90 e 91 del D.Lgs163/2006 a pena di esclusione e le modalità per la loro presentazione.
B1.3 OFFERTA DI TEMPO (PESO 5)
(Documentazione della busta interna della «Offerta Tempo»)
L’offerta è redatta mediante dichiarazione del tempo utile per l’ultimazione dei lavori, espresso in giorni naturali consecutivi.
Il tempo di esecuzione dichiarato non può essere superiore a quello previsto dal progetto.
B2 OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA (PESO 65)
(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica Progetto definitivo »)
La busta dell’Offerta Tecnica Progetto definitivo deve contenere esclusivamente il PROGETTO DEFINITIVO, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dall'art. 243 del D.P.R. 207/2010 comprensivo delle proposte progettuali migliorative al progetto preliminare posto a base di gara e oggetto di valutazione, come illustrate nella tabella sopra indicata e di seguito descritta:
a) le proposte migliorative non devono essere in contrasto con i titoli autorizzativi eventualmente già rilasciati e deve essere immediatamente attuabili senza modifiche, integrazioni o variazioni ai titoli autorizzativi stessi; la violazione della presente prescrizione comporta l’esclusione dalla procedura per incompatibilità dell’offerta rispetto ai medesimi titoli autorizzativi;
b) il progetto definitivo con le proposte di varianti migliorative al progetto preliminare posto a base di gara deve essere illustrato separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante o miglioramento.
Il progetto posto a base di gara e sviluppato a livello definitivo potrà essere migliorato in linea generale con integrazioni e modifiche proposte dal concorrente in merito alle tecniche costruttive e strutturali delle opere o impiantistiche , all'adozione di soluzioni tecniche di carattere estetico e funzionale. Il tutto nel rispetto delle specifiche indicazioni e limitazioni che di seguito si riportano.
La valutazione è basata sui criteri di preferenza dei seguenti singoli elementi dell'offerta tecnica:
Sub-elemento B2.1 - Caratteristiche costruttive (PESO 25)
Riguarda le tecniche costruttive e strutturali delle opere nonché le caratteristiche dei relativi componenti utilizzati nella costruzione, che possono essere migliorate dal Concorrente rispetto alle previsioni del Progetto preliminare posto a base di gara.
Potranno essere proposte varianti per le componenti costruttive delle opere in generale, ferme restando l’ubicazione planimetrica, le dimensioni in pianta e delle sezioni trasversali dei fabbricati, così come previste dal Progetto preliminare, con particolare riguardo a soluzioni progettuali migliorative per la realizzazione delle strutture, quali: ;
sistemi costruttivi solai e copertura; sistemi di ancoraggi metallici; ecc..
Valgono le seguenti limitazioni e prescrizioni:
• per quanto attiene al vincolo relativo al mantenimento delle geometrie di Progetto preliminare, si specifica che le stesse potranno essere oggetto di adeguamenti minimali conseguenti all'adozione di varianti strutturali o all'adozione di configurazioni diverse, purché vengano rispettate le previsioni progettuali e le prescrizioni della Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici, in quanto l'immobile oggetto di intervento è vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004;
• ottimizzazione dei provvedimenti di sostegno temporaneo ed in generale dei regimi transitori nelle interfasi di lavorazione.
• Ecc..
Sub-elemento B2.2 - Efficienza energetica dell’edificio (PESO 10)
Riguarda gli interventi edilizi finalizzati al contenimento passivo del consumo energetico, mediante la riduzione delle dispersioni ed il miglioramento delle caratteristiche dell’involucro dell’edificio (isolamenti, sfruttamento naturale dell’energia solare in inverno e contenimento in estate e il miglioramento impiantistico.
Al fine della valutazione del sub-elemento relativo alla “efficienza energetica”, il concorrente dovrà compilare e presentare una relazione tecnica da articolare nei seguenti capitoli:
• migliorie, rispetto alle previsioni progettuali, per ciò che riguarda l’isolamento termico dell’edificio con le più appropriate tecnologie e materiali con riferimento alle parti opache e trasparenti e impiantistiche.
• La relazione dovrà in particolare esporre la descrizione degli interventi, dei magisteri e delle forniture nonché delle lavorazioni che dimostrino il miglioramento sotto il profilo dell’isolamento termico dell’immobile rispetto a quanto previsto in progetto e delle opere impiantistiche.
Sub-elemento B2.3 – Qualità dei materiali edili (PESO 15)
Riguarda il miglioramento della qualità dei materiali con specifico riferimento alla loro durabilità, manutentibilità ed aspetto estetico, privilegiando i seguenti componenti:
• serramentistica;
• partizioni interne;
• orditura lignea primaria e secondaria;
• opere da xxxxxxxxxx;
• materiali impermeabilizzanti e di copertura;
• materiali per l'impiantistica
• ecc..
Nella relazione - recante l’elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni interessate dalle soluzioni proposte nonchè le eventuali interazioni con le migliorie proposte per gli altri elementi costituenti l’offerta tecnica.
L’elenco dei materiali deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche (con indicazione della denominazione commerciale, modello, tipo, ecc. e di ogni altro elemento ritenuto necessario per definire con esattezza il materiale proposto) senza, però, indicarne i prezzi, in quanto questi, a pena di esclusione, devono essere esclusivamente indicati nell' “Offerta economica”.
Si precisa che i contenuti dell’elenco descrittivo delle voci integrative e delle parti di capitolato tecnico integrativo devono riproporre con scrupoloso dettaglio almeno i requisiti indicati dai documenti posti a base di gara che si propone di sostituire.
Si precisa altresì che:
- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative in sede di offerta presentate;
- le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche - fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura dell’opera - dovranno comunque essere finalizzate a migliorare la manutentibilità, durabilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dell’edificio, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione;
- sono ammesse proposte riguardanti l’utilizzo di materiali innovativi, purchè supportati da certificazioni di qualità che ne garantiscano la massima affidabilità, e di materiali a basso impatto ambientale (basso consumo energetico, ridotte emissioni in fase di stesa o di produzione, riciclabilità ecc.).
B2.4– Caratteristiche delle opere provvisionali e di sicurezza (PESO 10)
Data la particolarità dell'immobile che si trova in un cattivo stato di conservazione, dovrà essere predisposta una accurata e dettagliata progettazione dei presidi di sicurezza che nell'ambito della progettazione preliminare sono quantificati economicamente, al fine di garantire l'esecuzione delle opere nella totale ed incondizionata sicurezza dei lavoratori ed operatori nel cantiere, in funzione dei lavori inclusi nel presente appalto.
La progettazione ed il calcolo strutturale dei presidi di sicurezza, nonché le modalità esecutive degli stessi dovranno seguire le indicazioni e prescrizioni delle prime indicazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al Progetto preliminare.
AVVERTENZE
Al fine della valutazione dell’elemento B2, il concorrente dovrà presentare il PROGETTO DEFINITIVO e una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto.
Nella relazione, in primo luogo, il concorrente dovrà confermare di aver dettagliatamente esaminato gli elaborati progettuali posti a base d’asta, con particolare riferimento a quelli riguardanti il cronoprogramma dell’opera, l’organizzazione del cantiere e tutto quanto riguarda i materiali e le tecniche costruttive in genere.
Successivamente, nella stessa relazione, il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di eseguire.
Nella relazione metodologica, ogni sub-elemento dovrà essere trattato in forma autonoma nel contesto di un distinto capitolo.
In riferimento a quanto sopra dovrà essere redatta una relazione che dovrà contenere le suddette descrizioni per ognuno dei sub-elementi con proposte di varianti migliorative e dovrà essere al massimo di 20 (venti) cartelle complessive.
Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” si intendono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per cartella e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi o fotografie; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine. Gli elaborati grafici, nei formati indicati, potranno essere al massimo 5 (cinque) e possono essere in aggiunta alle 20 cartelle A4.
Sub-elemento B3.1 – Manutenzioni (PESO 5)
Riguarda la qualità e completezza delle manutenzioni.
Ai fini della valutazione di tale elemento il concorrente potrà proporre soluzioni finalizzate a ridurre i costi di manutenzione e, in tal caso, dovrà presentare una relazione sintetica articolata nei seguenti capitoli:
• piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell’appaltatore, nel rispetto delle clausole del capitolato speciale d’appalto e prestazionale;
In particolare si precisa quanto segue:
• Piano di manutenzione
Nello specifico, il concorrente dovrà descrivere le attività di manutenzione e le frequenze degli interventi.
Il concorrente potrà proporre soluzioni esecutive delle opere che riducono i costi di manutenzione. Nella relazione il concorrente dovrà illustrare con la dovuta chiarezza e sinteticità, per ciascun capitolo, gli elementi necessari per una pianificazione delle attività di manutenzione fino alla scadenza dei termini contrattuali (24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio) e delle proposte migliorative rispetto agli obblighi di legge)
c) dall’Offerta Tecnica comprensiva del Progetto Definitivo non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica;
d) l’Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
• comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
• contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
• in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
e) l’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, Progetto Definitivo, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale preliminare posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’appalto e sarà sviluppata e vincolante per la predisposizione del progetto esecutivo; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo la conclusione del contratto;
f) ai sensi dell’articolo 168, comma 1 e comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all’accertamento delle condizioni di cui alla successiva lettera;
g) la contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:
• sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari contrattuali relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall’elenco prezzi unitari contrattuale;
• aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale;
• diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo- compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010.
1. Criterio di valutazione della «Offerta Tecnica»
a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta dell’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e subelementi);
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte;
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto;
e) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento;
f) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
g) gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione, non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.
2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica Lavori» e «Offerta Economica Progettazione»
a) l’elemento prezzo è costituito dalla riduzione percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza separatamente;
b) il ribasso percentuale sull’esecuzione dei lavori e sui servizi di progettazione e redazione del piano di sicurezza di cui alla lettera a), è espresso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 118 del D.P.R. n. 207 del 2010 e sull'importo dei servizi di progettazione e redazione del piano di sicurezza posto a base di gara;
c) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante)
3. Criterio di valutazione dell’elemento «Tempo»
Per la valutazione dell’elemento le Imprese dovranno rilasciare dichiarazione del tempo di realizzazione offerto, espresso in numero di giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino al completamento dei lavori. Si precisa che non sono ammesse proposte con tempi superiori al tempo massimo previsto, pari a 180 giorni naturali e consecutivi.
Assegnando il massimo del punteggio al tempo di realizzazione dei lavori più basso (numero di giorni inferiore) e un punteggio pari a 0 (zero) all’ipotesi in cui il tempo proposto corrisponda al tempo massimo, i tempi di realizzazione dei lavori riceveranno un punteggio calcolato con la seguente formula: V(t) = (T max - T i) / (T max – T min)
con approssimazione al terzo decimale, dove:
T i = tempo di realizzazione di lavori proposto dall’Impresa in esame
T min = minor tempo di realizzazione di lavori tra tutti i tempi di realizzazione proposti T max = tempo massimo per la realizzazione di lavori.
Le risorse messe a disposizione tramite contratto di AVVALIMENTO non saranno considerate ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici si precisa che i punteggi derivanti dall’applicazione di formule saranno arrotondati al secondo numero decimale per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo decimale uguale o superiore a 5.
In caso di aggiudicazione, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI VINCOLI MINIMI STABILITI DAL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, l’impresa è obbligata a documentare le autocertificazioni rese, già al momento dell’avvio delle attività. In mancanza di tale documentazione non verrà aggiudicato in modo definitivo l’appalto.
Le risorse dichiarate (ad esempio quelle riguardanti i mezzi d’opera), assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno essere rese disponibili per tutta la durata del contratto pena la risoluzione del medesimo e l’eventuale segnalazione alle Autorità competenti; nel corso dell’esecuzione delle attività, eventuali variazioni nella disponibilità di dette risorse sarà ammessa unicamente in termini equivalenti o migliorativi, valutati ad esclusiva discrezione dell’amministrazione provinciale, pena la risoluzione del contratto.
A tal proposito, si precisa, fin d’ora, che, qualora l’Impresa con cui sarà stipulato un contratto (Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, all’interno del quale è presente un Consorzio), nei casi previsti dalla legge, in fase di esecuzione del contratto, dovesse richiedere la sostituzione/aggiunta di una/più imprese consorziate esecutrici, sarà tenuta a garantire il possesso in capo a queste ultime di requisiti di tipo tecnico, analoghi a quelli posseduti dalle imprese consorziate che si intende sostituire, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti dì ordine generale prescritti per legge in capo alle consorziate stesse.
Si precisa, altresì, che, in ogni caso, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e Prestazionale costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dall’Impresa, la quale ha provveduto ad accettarle con apposita dichiarazione.
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Il presente capitolato precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali degli elementi previsti nel progetto dei lavori di restauro e recupero depositi ad uso didattico 1 lotto da realizzarsi presso l'Istituto Tecnico Agrario "Pastori" in Comune di Brescia di proprietà della Provincia . Esso contiene la descrizione, delle caratteristiche, della forma, dei disegni e delle principali dimensioni dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.
Art. 68. Materiali, forniture ed opere, qualità e provenienza
Tutti i materiali, i componenti, i prodotti, le apparecchiature, le forniture in genere e quanto altro utilizzato, fornito e posto in opera nel presente Appalto dovrà essere nuovo, della migliore qualità in commercio, prodotto e lavorato a perfetta regola d'arte e dovrà risultare corrispondente al servizio a cui è stato destinato ed alle caratteristiche prestazionali richieste dall'opera compiuta di cui fa parte integrante.
La qualità dei materiali, componenti, prodotti, ecc., dovrà corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nel presente CSA, alle norme tecniche di settore ed alle norme CNR-UNI e/o UNI EN ISO specifiche ed a quante altre menzionate negli articoli seguenti; essa, ove utile, dovrà essere ottenuta e/o determinata mediante i protocolli riportati nel Capitolato Generale d'Appalto per le O.O. che sono di competenza del Ministero dei LL.PP., e Speciale tipo per lavori edilizi, approvato dalla Assemblea Generale del C.S.LL.PP. n° 170 del 14.12.1990 e s.m.i.
In ogni caso, qualora suddette prescrizioni tecniche non risultassero aggiornate rispetto a norme e prescrizioni successive, queste ultime si intendono integrative e/o sostitutive, per quanto necessario.
I materiali elementari, quali quelli appresso elencati in via esemplificativa ma non esaustiva, dovranno rispondere ai requisiti prestazionali di cui alle disposizioni UNI e/o norme tecniche nazionali con le modalità precedentemente ricordate e riportate nei successivi articoli di competenza riferiti ai prodotti e/o alle opere compiute di cui fanno parte:
• Malte ed impasti per calcestruzzi;
• Murature esterne ed interne;
• Opere da pittore;
• Rivestimenti;
• Impermeabilizzazioni;
• Coibentazioni;
• Serramenti;
• Opere in legno;
• Opere da vetraio e serramentista;
• Opere civili per reti tecnologiche e varie;
• Opere da lattoniere;
• Opere da fabbro
• Opere impiantistiche.
Certificazioni e campionature
L'Appaltatore dovrà produrre, per i materiali e/o le forniture da impiegare, tutti i certificati di idoneità, di omologazione, di qualità, od altri equipollenti, rilasciati da istituti nazionali legalmente riconosciuti od altri Istituti anche esteri, di cui possa comprovare la equipollenza, atti a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste nel presente CSA.
La Direzione Lavori (DL), consultato per quanto di competenza il Progettista, si riserverà di accettare la documentazione fornita dall'Appaltatore, previa verifica delle disposizioni normative in vigore.
L'Appaltatore dovrà presentare le campionature di tutti i materiali, prodotti, componenti e/o accessori relativi ai sistemi e/o sub-sistemi edilizi prescritti e descritti nei successivi articoli del presente CSA.
Le campionature dovranno essere approvate per accettazione dalla DL che convocherà a sua volta i soggetti interessati alle scelte materiali-colori.
Requisiti dei materiali e delle forniture
I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di Xxxxx, a quelle del presente CSA e agli altri atti contrattuali; dovranno essere delle migliori qualità e risultare della migliore lavorazione.
Tutti i materiali e le forniture dovranno essere muniti di MARCHIO DI QUALITÁ’ secondo le UNI EN ISO 9001 e/o essere prodotti da Aziende certificate, e, per quanto utile, possedere marchio CE secondo le Direttive CE 392/89 e successive modifiche ed integrazioni, ed essere conformi ai disposti di cui agli art. 22, 23 e 24 D. Lgs. n° 81/2008.
Qualora non fosse possibile avere il Marchio di Qualità (forniture e/o apparecchiature prodotte con processi rispondenti alle (UNI EN ISO 9001), i relativi materiali e le forniture, anche di provenienza e/o origine speciale, potranno essere ammessi dopo essere stati sottoposti a prove e/o esami, il cui esito risulti positivo, condotti secondo norme e/o procedure unificate, standardizzate e/o omologate, nazionali o, in caso di carenza di queste ultime, europee o di paesi terzi.
Nel corso della fase di realizzazione delle forniture in stabilimento e/o in cantiere l’Appaltatore è tenuto, se non in possesso di un Sistema di Qualità (QS) certificato, a stabilire procedure scritte conformi alle UNI EN ISO 9001, che dovrà sottoporre preventivamente alla DL per approvazione di accettazione, ad osservare le procedure sopra menzionate ed a darne documentata prova di attuazione.
Non saranno ammesse deroghe e/o prove sostitutive per la rispondenza al Marchio CE.
L'accettazione di procedure non nazionali sarà subordinata alle condizioni legislative nazionali pro tempore di equipollenza e/o al parere del Progettista, in accordo con la DL.
Rifiuto dei materiali, delle forniture e delle opere
La DL ha la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, anche se già in opera, materiali e forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subìto deperimenti e danneggiamenti dopo la loro introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa o motivazione, non risultassero conformi alle prescrizioni di CSA e/o alle Condizioni Contrattuali.
A tale scopo l'Appaltatore provvederà a redigere una procedura di accettazione dei materiali e delle forniture in cantiere, anche in campionatura, sulla base delle UNI EN ISO 9001 paragrafi 4.10.1 e 4.10.2. Tale procedura, verificata dal Progettista ed approvata dalla DL, verrà adottata nelle prove, nei controlli e nei collaudi al ricevimento.
Tale procedura prevederà:
• accettazione materiali e forniture in cantiere,
• identificazione materiali e forniture,
• segregazione materiali e forniture rifiutate.
L'Appaltatore, in base alla procedura sopra menzionata, dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere i materiali rifiutati, e le forniture, anche se già in opera, e sostituirli con altri idonei, nonché a demolire, se del caso, le opere stesse, e a ricostruirle secondo le specifiche tecniche richieste e conseguire le caratteristiche prestazionali volute dal presente CSA; risulteranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti.
Provenienza dei materiali e delle forniture
Tutti i materiali occorrenti per i lavori in oggetto proverranno da cave, fabbriche, depositi, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore, il quale non potrà accampare alcuna eccezione qualora nel corso della coltivazione delle cave, o dell'esercizio dei depositi, fabbriche e/o stabilimenti ecc., non fossero più corrispondenti ai requisiti richiesti ovvero venissero a mancare, ed egli fosse obbligato a ricorrere a provenienze, località e distanze diverse; in siffatti casi rimarrà invariato il prezzo stabilito d'Appalto, come pure le prescrizioni circa la qualità, dimensione e le caratteristiche prestazionali dei materiali e delle forniture. Ogni componente e/o fornitura dovrà essere denominato e sinteticamente descritto indicandone la funzione e la localizzazione in esercizio. La descrizione dovrà indicare inoltre la sigla alfanumerica di riferimento della lista di controllo (check-list). La denominazione ed il riferimento alfanumerico dei componenti dovranno essere riportati, per quanto utile, sulle parti in opera; tali riferimenti dovranno essere gli stessi che figureranno sugli elaborati di progetto e/o montaggio, schemi, tabelle e sulle check-list.
Non sono ammessi contrassegni riportati con vernice o targhette adesive; i contrassegni dovranno essere riportati sulle superfici già dal Produttore/Fornitore, e facilmente asportabili in opera. Tali contrassegni potranno essere omessi se il componente è facilmente riconoscibile, mediante colore e/o marchiatura di fabbricazione, ed è distinto per tipologia.
Per materiali minuti si contrassegnerà il contenitore d’origine (pallet, e/o sacchi); per materiali sfusi si identificherà il trasporto e il luogo di deposito, per quanto utile.
L'Appaltatore dovrà assicurare che le forniture da lui acquistate siano conformi ai requisiti specificati nel presente CSA; a tal fine dovrà sottoporre alla DL per approvazione una procedura di approvvigionamento sulla base delle UNI EN ISO 9001.
Xxxxxxxx e prova dei materiali, dei componenti, delle forniture e delle opere
L'Appaltatore ha l'obbligo di notificare alla Stazione Appaltante (SA), per il tramite della DL, qualità e provenienza dei materiali e delle forniture, in modo tale che possano essere programmate tutte le procedure di accettazione.
La notifica dovrà avvenire almeno 30 giorni lavorativi prima della installazione dei componenti, e della messa in opera delle forniture interessate dall'accettazione stessa.
A tale scopo l'Appaltatore, per le attività di costruzione in cantiere - installazione, montaggio e/o messa in funzione - provvederà a redigere una procedura di prove, controlli e collaudi, sulla base delle UNI EN ISO 9001, da attuare sia in fase di realizzazione sia ad opere ultimate. Tale procedura, approvata dalla DL per accettazione, verrà adottata nelle fasi di costruzione, allo scopo di verificare che i requisiti richiesti siano soddisfatti.
L’Appaltatore dovrà tenere sotto controllo, tarare e mantenere in efficienza le apparecchiature di controllo, misura e collaudo, sia che esse siano di proprietà dello stesso, sia che siano utilizzate in service, al fine di dimostrare la conformità delle opere finite ai requisiti specificati.
A tal fine dovrà redigere una procedura scritta in conformità ai disposti della UNI EN ISO 9001 che dovrà sottoporre a verifica alla DL per approvazione di accettazione.
L'Appaltatore, oltre a redigere le procedure di propria competenza, dovrà provvedere, a propria cura e spese, rispettando le direttive della DL, sulla base del proprio Sistema di Qualità (QS) e/o, in mancanza di quest'ultimo, delle norme e procedure dianzi menzionate:
in stabilimento e/o officina:
• controllare, provare, collaudare ed identificare i prodotti secondo quanto richiesto dal proprio piano di qualità o se non esistente da procedure scritte all’uopo;
• stabilire la conformità dei prodotti, rispetto ai requisiti specificati mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo;
• trattenere i prodotti fino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti e/o non siano stati ricevuti e verificati i necessari documenti, salvo il caso di prodotti svincolati con riserva applicando procedure scritte che ne prevedano l’eventuale ritiro;
• identificare i prodotti non conformi;
in cantiere (fase di ricevimento ed installazione):
• effettuare prelievi da sottoporre a prove;
• effettuare le prove, i controlli ed il collaudo al ricevimento;
• effettuare prove, controlli e collaudi in corso d’opera e finali;
• effettuare operazioni di taratura, regolazione e messa a punto delle attrezzature e/o forniture in genere;
• la messa a disposizione della DL degli apparecchi e degli strumenti di misura e di controllo e della necessaria consulenza tecnica e l’eventuale mano d’opera per le misure e le verifiche in corso d’opera e in fase di collaudo delle opere e delle forniture installate e/o fornite;
• operazioni di collaudo provvisorio e/o definitivo, disposte dalla DL e/o dal Collaudatore;
• effettuare le misure e le verifiche della equipotenzialità di tutte le parti delle opere, ove utile, e della loro relativa messa a terra. L’Appaltatore dovrà rilasciare apposito certificato redatto da tecnico professionista abilitato.
Gli oneri di cui sopra si intendono compensati con il prezzo di Appalto e/o con i prezzi di elenco relativi ad ogni fornitura ed installazione in opera.
Ogni prova attuata sulle forniture dovrà essere ripetuta, sempre a spese dell'Appaltatore, finché non sia stata portata a termine positivamente ed i risultati e relativa documentazione siano disponibili ed approvati dalla DL.
A cura e spese dell'Appaltatore, lo stato delle prove, controlli e collaudi dei componenti, delle forniture installate e delle opere deve essere individuato mediante certificati di controllo e collaudo, identificazioni - autorizzate su elaborati grafici - marcature e/o stampigliature autorizzate, schede di lavoro, liste di controllo. Resta inteso che l'esito favorevole delle prove non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità, qualora, nonostante i risultati positivi raggiunti, non si conseguano, nelle opere finite, i prescritti requisiti.
Le caratteristiche prestazionali da verificare sono quelle descritte nel presente CSA, nel Progetto d’Appalto, definito negli articoli seguenti, nelle Norme di Riferimento a cui ciascun singolo componente dovrà attenersi in accordo alle disposizioni di ogni singolo articolo del presente CSA.
Materiali, forniture, prodotti ed opere non conformi
I materiali, le forniture, i prodotti e/o le opere che non saranno in grado di soddisfare i requisiti specificati nel CSA tipo per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nelle norme tecniche di settore delle forniture, delle installazioni dei lavori indicati nel presente CSA e nelle prescrizioni di quest'ultimo, vengono definite "non conformi".
Con il termine "non conformità" (NC), secondo norma ISO 8402, si intendono tutti gli scostamenti dalle prescrizioni, anche di tipo procedurale, e/o l'assenza di una o più caratteristiche prestazionali, richieste per i materiali, forniture, prodotti e/o opere finite.
L'Appaltatore provvederà a redigere una procedura di controllo dei materiali, dei componenti, delle forniture ed opere e/o delle procedure gestionali non conformi, risultati tali sia in fase di installazione (fase di intervento - produzione - in cantiere) sia finale, sulla base delle UNI EN ISO 9001 prgf. 4.13. Tale procedura, verificata ed approvata dalla DL per accettazione, verrà adottata nell'identificazione, documentazione, valutazione e segregazione dei prodotti e/o delle opere non conformi, e/o per quanto utile nella gestione dei rapporti con la DL.
Le "non conformità", quando rilevate, dovranno essere segnalate dallo stesso Xxxxxxxxxxx, tramite proprio personale laureato, ingegnere e/o architetto, che egli dovrà individuare e segnalare alla DL prima dell'inizio dei lavori ed in fase di definizione di tutte le procedure menzionate nel presente articolo e nel CSA in oggetto.
Le "non conformità" rilevate dalla DL verranno da essa segnalate al Responsabile designato dall'Appaltatore.
Classificazione delle non conformità
In accordo alla norma UNI EN ISO 9001 nel presente CSA le non-conformità si classificano, per le attività di cui al presente Appalto, in:
• non conformità prevedibili
• non conformità non prevedibili.
Le "non conformità" PREVEDIBILI (NCP) sono quelle dipendenti dalla inosservanza di specifiche tecniche, processi costruttivi e/o procedimenti esecutivi.
Le "non conformità" NON PREVEDIBILI (NCNP) sono quelle che coinvolgono le funzioni aziendali dell'Appaltatore e/o di suoi diretti fornitori e/o subappaltatori.
La DL, per quanto di sua specifica competenza, avendo rilevato direttamente le NC, e/o informata su di esse dal Progettista, per quanto di sua competenza, e/o dall'Appaltatore, determinerà la loro classificazione.
I materiali, prodotti, opere non conformi dovranno essere:
- Identificati
La responsabilità dell'identificazione è onere esclusivo dell'Appaltatore, che dovrà attuare tale azione secondo le direttive delle procedure approvate dalla DL.
A tal fine ogni materiale (stock di -), e fornitura dovrà essere denominato e sinteticamente descritto indicandone la funzione in esercizio e la localizzazione in opera.
La descrizione indicherà la sigla alfanumerica di riferimento alla "check-list" (cl). La denominazione ed il riferimento alfanumerico di ogni stock di materiale e di fornitura dovrà essere riportato su copia degli elaborati di progetto, su schemi di cantiere, tabelle e liste di controllo (cl).
L'Appaltatore provvederà a redigere una procedura di identificazione e rintracciabilità dei materiali, forniture ed opere, sulla base delle UNI EN ISO 9001 paragrafo 4.8. Tale procedura, verificata ed approvata dalla DL per accettazione, verrà adottata a partire dal ricevimento e durante tutte le fasi di costruzione e di consegna, per identificare prodotti ed opere.
- Segregati
La responsabilità della segregazione è onere esclusivo dell'Appaltatore, che dovrà attuare tale azione secondo le direttive e le procedure approvate dalla DL.
Qualora le parti non conformi non potessero essere segregate, per motivi dovuti alle loro dimensioni e/o in quanto elementi costituenti opere edificate, esse dovranno essere identificate e si dovrà segnalare opportunamente la segregazione delle opere individuate affinché esse non vengano utilizzate e/o non siano oggetto di ulteriori lavorazioni.
L'Appaltatore è l'unico responsabile delle operazioni di segregazione e di segnalazione della segregazione, e qualora prodotti, materiali e/o opere fossero in qualche modo utilizzati e/o oggetto di lavorazioni egli sarà responsabile ed assumerà tutti gli oneri derivanti da azioni non previste e/o
non accettate dalla DL e sarà obbligato a mettere in atto tutte quelle azioni occorrenti per correggere le non conformità e/o le operazioni attuate incautamente e senza approvazione, senza che egli possa chiederne compenso alcuno.
- Esame
L'esame delle non conformità è compito della DL, con l'apporto specialistico del Progettista, per quanto di sua competenza, che dovrà determinarne le cause e definirne il trattamento.
- Trattamento
Il trattamento delle non conformità è compito della DL, di concerto con il Progettista, che dovrà determinarne le azioni correttive atte a ripristinarne la conformità alle prescrizioni di CSA, alle norme tecniche, alle linee guida, ecc., e quanto altro stabilito utile al conseguimento degli obiettivi del progetto generale.
Azioni correttive
Le azioni correttive, definite dalla norma ISO 8402, sono quelle azioni che debbono essere intraprese per eliminare i difetti e/o altre situazioni non desiderabili e le cause delle non conformità onde evitarne il ripetersi. L'Appaltatore provvederà a redigere una procedura di attuazione delle azioni correttive da attuare in fase di installazione (fase di intervento - produzione - in cantiere) sulla base delle UNI EN ISO 9001 paragrafo 4.14. Tale procedura, verificata ed approvata dalla DL per accettazione, verrà adottata allo scopo di eliminare le cause di non conformità effettive e potenziali.
Le azioni correttive (AC) potranno comportare cambiamenti nelle procedure di processo di installazione e/o costruttivo e produttivo proprio dell'Appaltatore e del Fabbricatore; questi ultimi, pertanto, di concerto con il Progettista, per quanto di sua competenza, e con la DL, dovranno individuare i trattamenti, ovvero le AC più appropriate, necessarie all'adeguamento delle NC e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di progetto e delle caratteristiche prestazionali definite dai documenti progettuali e di contratto, ed attuarle senza che ciò lo autorizzi a richiedere maggiori e/o speciali compensi.
L'Appaltatore dovrà provvedere con ogni fornitura, mezzo d'opera, processo esecutivo e con quanto altro necessario per dare l'opera finita, corretta come prevista dalle istruzioni sulla/e azione/i correttive/i da intraprendere, restando l'unico responsabile dei risultati conseguiti.
Il processo di produzione ed installazione
Le tipologie edilizie e/o costruttive descritte e rappresentate negli elaborati di progetto non potranno essere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, il quale, tuttavia, nel condurre i lavori, sceglierà a sua esclusiva cura e giudizio i mezzi d'opera, le modalità operative, i processi costruttivi, di installazione e di assemblaggio che riterrà più idonei, realizzando le opere di cui al presente CSA così come definite dai documenti progettuali, e conseguendo la qualità descritta e voluta dagli stessi.
L'Appaltatore nella scelta dei mezzi, delle modalità operative, dei processi di costruzione, di installazione ed assemblaggio non potrà accampare eccezione alcuna, qualora, in sede di verifica, non fosse conseguita la qualità richiesta dalle opere costruite.
L'Appaltatore dovrà identificare e pianificare le scelte di cui al comma precedente e dovrà assicurare che le modalità assunte siano attuate in condizioni controllate.
A tal fine l'Appaltatore dovrà predisporre istruzioni operative scritte che definiscano le modalità di costruzione, le procedure di lavorazione, l'utilizzo di adatte apparecchiature di costruzione, installazione ed assemblaggio, l'osservanza e la conformità alle norme e/o codici guida di riferimento, ed i livelli di lavorazione; quanto sopra, ove utile, anche mediante campioni rappresentativi.
Tali disposizioni scritte dovranno essere elaborate sulla base delle UNI EN ISO 9001 e dovranno essere sottoposte all'attenzione della DL per approvazione ed accettazione. Quest'ultima potrà avanzare osservazioni a cui l'Appaltatore dovrà rispondere per iscritto, fermo restando che resterà l'unico responsabile nella realizzazione delle opere e nel conseguimento della qualità prevista in progetto.
Per i processi speciali - rif. UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9004 - l'Appaltatore è tenuto a redigere le istruzioni di cui sopra con maggior dettaglio, specificando in particolare la precisione e la variabilità delle attrezzature da impiegare nelle attività di produzione, misurazione, regolazione e aggiustamento, la capacità e le conoscenze degli operatori preposti, le condizioni ambientali particolari che possono influenzare la qualità.
Note finali
L'Appaltatore in possesso di un Sistema di Qualità (QS) certificato, dovrà far pervenire il proprio Manuale della Qualità (MQ) alla DL, per presa visione, e predisporre procedure documentate in accordo ai requisiti delle UNI EN ISO 9001, alla politica di qualità da lui stabilita ed alle prescrizioni del presente CSA. Tali procedure dovranno essere verificate ed approvate dalla DL per accettazione.
La redazione, il rispetto e l'attuazione delle procedure menzionate ed illustrate nel presente articolo sono da considerarsi essenziali e vincolanti per la realizzazione delle opere e/o delle forniture di cui al presente Appalto.
CAPO 14 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 69 Tracciamenti, livellazioni, rilievi
Prima di iniziare i lavori l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire il rilievo planimetrico ed altimetrico completo del lavoro in base ai disegni di progetto ed alle eventuali varianti ed inoltre il rilievo planimetrico ed altimetrico di ogni manufatto riferito alle quote che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori. L'ubicazione dei manufatti determinati in base ai rilievi verranno sottoposti alla Direzione Lavori per l'approvazione.
I tracciamenti e le livellazioni relative a qualsiasi tipo di intervento previsto in Appalto e/o funzionale ad esso, dovranno essere eseguiti in funzione delle finalità e delle caratteristiche prestazionali prescritte per ogni tipologia di lavoro.
L'Appaltatore in particolare dovrà porre attenzione alle particolari prescrizioni ed alle caratteristiche prestazionali richieste da ogni intervento, ed a quelle particolari che saranno date dalla DL all'atto esecutivo. In ogni caso l'Appaltatore, dopo la consegna dell'area di cantiere, dovrà sollecitamente eseguire, nei termini fissati dalla DL in fase di consegna:
• livellazione di precisione, al fine di porre capisaldi di quota cui fare riferimento per i successivi rilievi planoaltimetrici funzionali all'esecuzione degli specifici interventi da eseguire. Su tali capisaldi dovranno risultare ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica;
• rilievo planoaltimetrico dell'area e/o della parte di fabbricato e/o dei locali e/o di quanto altro possa essere interessato dai singoli interventi, di cui agli articoli seguenti, secondo le specifiche esigenze dettate dalla necessità di esecuzione di questi ultimi. Tale rilievo dovrà essere eseguito appoggiandosi ai capisaldi precedentemente determinati;
• picchettazione delle opere esistenti, comprendente, oltre che i punti obbligati, anche punti intermedi secondo le necessità emergenti dagli interventi da eseguire. I picchetti dovranno essere riferiti a punti inamovibili onde poterne ricostruire la posizione esatta in caso di manomissione. Ogni picchetto dovrà essere numerato.
Per quanto riguarda le aree esterne, in rilevato e/o in cavo, i punti di picchettamento dovranno essere distinti con opportune sagome da disporre in corrispondenza dei punti stessi.
Capisaldi, picchetti e sagome danneggiati e/o rimossi, anche se da terzi, dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese dell'Appaltatore.
I risultati del rilievo e della picchettazione saranno riportati su appositi elaborati, una copia dei quali dovrà essere consegnata alla DL ed una copia conservata in cantiere.
La DL si riserva di controllare le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore, sia preventivamente sia durante l'esecuzione dei lavori.
Resta comunque espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte della DL non solleverà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore che sarà sempre, a tutti gli effetti, l'unico responsabile della correttezza delle operazioni eseguite.
Durante gli eventuali controlli l'Appaltatore dovrà comunque porre a disposizione della DL il personale, i mezzi e le attrezzature che questa richiedesse.
Gli oneri derivanti dall'esecuzione di tracciamenti, livellazioni, picchettazioni e/o altri tipi di misurazione ed operazioni analoghe si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
Art. 70 Movimenti di terra - scavi
Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa appaltatrice dovrà procedere adottando tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti restando l'Impresa appaltatrice stessa sola responsabile degli
eventuali danni causati a persone e cose e dovendo altresì provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.
L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque fluenti sulla superficie del terreno o nell'alveo torrentizio siano opportunamente deviate in punti sicuri in modo da evitare il riversarsi negli scavi.
Gli scavi ed i trasporti dei materiali saranno eseguiti con mezzi adeguati.
I materiali provenienti dagli scavi che non siano ritenuti idonei, dalla Direzione Lavori, al reinterro dei vani dello scavo ed alla formazione dei rilevati od ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in discariche che l'Impresa appaltatrice dovrà reperire a sua cura e spese poichè compensati nei prezzi d'appalto.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie ivi depositate non arrechino danno ai lavori o alle proprietà pubbliche o private nonchè al libero deflusso delle acque; i materiali utilizzabili verranno portati e depositati, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, su aree adatte e ben accette alla Direzione Lavori, per essere riprese a tempo opportuno.
70.1) SCAVI DI SBANCAMENTO
Per gli scavi di sbancamento, in sezioni ampie, s'intendono quelli occorrenti sia per lo spianamento e sistemazione del terreno, secondo determinate sagome, su cui dovranno sorgere costruzioni sia per tagli di terrapieni, sia per la formazione di piazzali, trincee stradali, ecc. Col materiale scavato, l'Impresa appaltatrice dovrà a proprie spese ed a seconda delle direttive che saranno impartite dalla Direzione Lavori riempire eventuali depressioni, sistemare il terreno attorniante nuove costruzioni, curando in dette manovre la separazione della terra vegetale, da utilizzare per la zona verde, dal materiale magro ed idoneo ad altri usi, od eventualmente caricarlo e trasportarlo a rifiuto su aree da procurarsi pure a cura e spese dell'Impresa stessa.
Rientrano in tale voce anche gli scoticamenti di terreno vegetale e lo scavo necessario per portarsi alla quota d’imposta delle fondazioni del fabbricato.
70.2) SCAVI DI FONDAZIONE O DI IMPOSTAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
Per scavi di fondazione o di impostazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali e riproducenti il perimetro dell'opera, necessari per dar luogo alle fondazioni dei muri, alle platee di fondazione nel rispetto degli ingombri nelle tre direzioni spaziali previsti in progetto.
Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle particolari possibilità di ogni singolo manufatto.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto o di consegna, debbono ritenersi perciò di semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà necessaria o più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa appaltatrice motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo l'Impresa stessa il solo diritto al pagamento del lavoro eseguito con i prezzi unitari di cui all'elenco allegato.
I piani di impostazione delle opere dovranno essere orizzontali a meno che per opere fondate su falde inclinate o destinate a sopportare spinte orizzontali, per le quali su richiesta della Direzione Lavori i piani d'imposta dovranno essere formati a gradoni e con determinante contropendenze.
E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice, sotto pena di demolire quanto realizzato, di eseguire getti in calcestruzzo prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di scavo di impostazione. A detta verifica positiva dovrà immediatamente fare seguito l'esecuzione delle opere di fondazione e di muratura prevista in progetto.
Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate nei tipi o, all'atto pratico, dalla Direzione Lavori; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere convenientemente sbadacchiate e puntellate con robuste armature in modo da garantire l'incolumità delle maestranze ed impedire ogni smottamento di materiali sia durante l'esecuzione degli scavi che delle opere murarie. L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private derivanti a qualunque titolo per la mancanza od insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature; l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere a dette opere di presidio di propria iniziativa adottando tutte le precauzioni necessarie. L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese al riempimento con materiali adatti dei vani rimasti intorno ai muri sotterranei, ed ai successivi costipamenti sino al primitivo piano del terreno.
Qualora nell'esecuzione degli scavi dovessero raccogliersi sul fondo degli stessi acque piovane o provenienti da scorrimenti superficiali, da infiltrazioni laterali, dal fondo oppure da fognature l'Impresa
appaltatrice dovrà provvedere a sua totale cura ed onere all'esaurimento di dette acque mediante aggottamenti, sollevamenti meccanici o canali di drenaggio; il fondo degli scavi dovrà essere mantenuto permanentemente asciutto con detti mezzi garantendone idonee efficienza, portata e prevalenza.
Durante l'esecuzione di murature e getti di calcestruzzo all'interno degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il dilavamento di malte e di calcestruzzi.
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione delle operazioni di scavo, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere di sua iniziativa ed a sua cura e spese ad assicurare il deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi, provvedendo a togliere ogni ostacolo che possa opporsi al regolare deflusso delle acque ed ad ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori.
Di ogni onere relativo a quanto specificato e quindi del relativo compenso è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari degli scavi.
70.3) RILEVATI E REINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opere di reinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature o da addossare a murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori si impiegheranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento tutte le materie provenienti dagli scavi idonee a giudizio insindacabile della Direzione Lavori alla realizzazione delle opere suddette.
All'esaurimento di detti materiali o delle parti ritenute idonee alla formazione di reinterri e rilevati l'Impresa appaltatrice farà ricorso a materiali provenienti da cave di prestito. In tal caso i materiali dovranno essere del tipo A1, A2, A3, con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale sia costituito da terre dei gruppi X0, X0-0, X0-0. E' fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave da cui intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, la Direzione Lavori si riserva di far analizzare tali materiali presso un laboratorio di sua fiducia e dare l'autorizzazione all'uso. Il rilevato dovrà presentare per tutta l'altezza la percentuale di densità riferita alla densità massima secca AASHTO modificata non inferiore al 90% per tutti gli strati, escluso l'ultimo - dello spessore di cm. 30 - nel quale si dovrà riscontrare il 95% della densità massima secca AASHTO.
Su tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, si dovrà ottenere un modulo di deformazione Me non inferiore a 50 MPa (500 Kgf/cmq), determinato con piastra di diametro 30 cm. fra le pressioni di 0,15 e 0,25 MPa (1,5 e 2,5 Kgf/cmq).
Sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati o ai reinterri durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Per i rilevati e reinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, sabbiose o ghiaiose.
Nella formazione dei suddetti rilevati o reinterri dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Dette materie verranno addossate alle murature quando queste abbiano sufficiente stagionatura; tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo saranno a totale carico dell'Impresa appaltatrice.
Nel caso di esecuzione di terrapieni, a contorno di manufatti, nel caso di rilevati non portanti o nei riempimenti in genere o di intercapedini, la Direzione Lavori potrà ordinare l'uso di materiali diversi da quelli prescritti per i rilevati portanti e un grado di costipamento
Resta inteso comunque che i terrapieni fuori terra, così come i riempimenti, andranno sistemati a sagome di progetto con le prescrizioni e cautele necessarie alla buona riuscita dell'opera.
Art. 71 Demolizioni di Murature e Fabbricati
Tutte le demolizioni, sia murature come di fabbricati, che si rendessero necessarie nel corso dell'opera, dovranno essere eseguite adottando le necessarie precauzioni atte a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale addetto al lavoro. L'Impresa appaltatrice è quindi pienamente responsabile per tutti i danni a persone o cose che le demolizioni potessero arrecare. L'Impresa appaltatrice dovrà quindi curare che il lavoro venga eseguito con ordine impedendo che i materiali vengano gettati dall'alto ma siano trasportati o guidati verso il basso; dovrà provvedere al puntellamento delle parti pericolanti e adottare le opportune cautele per evitare danni e pericoli.
Tutti i lavori saranno eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti contrattuali, seguendo le indicazioni del "programma delle demolizioni" che sarà consegnato alla D.L. come da cronoprogramma.
Essi saranno eseguiti secondo le leggi, regolamenti ed ordinanze delle Autorità Municipali, o di ogni altra che abbia giurisdizione. Tutti gli oneri e spese necessarie per l'esecuzione dei lavori per quanto disposto dalle Autorità, non dovranno comportare costi addizionali alla Committente.
Non sarà ammesso chiudere strade, marciapiedi o passaggi interni senza previa autorizzazione della D.L.; lo stesso per quanto riguarda strade e passaggi esterni senza previa autorizzazione delle Autorità Competenti. In ogni caso tutte le operazioni dovranno attenersi a quanto previsto nel “piano di sicurezza e coordinamento”.
Esecuzione delle opere - accorgimenti per le demolizioni, disfacimenti e rimozioni
1. Per l’effettuazione dei lavori verranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte a garantire la sicurezza con particolare riferimento all'incolumità del personale addetto ai lavori. A tal fine dovrà osservare e far osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni delle leggi vigenti.
2. Tutte le operazioni di demolizione dovranno essere scrupolosamente eseguite nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente aggiornato e modificato nel caso si rendessero necessarie ulteriori demolizioni e lavorazioni.
3. Salvo diverse disposizioni contrattuali, i materiali provenienti dalle demolizioni restano di proprietà del Committente che disporrà l’eventuale destinazione ed utilizzazione.
4. Tutti i materiali di cui si prevede il riutilizzo, secondo le indicazioni di progetto, saranno recuperati con ordine e mantenuti puliti. Tali materiali saranno trasportati ed immagazzinati o accatastati nei luoghi previsti dal progetto o, quando non previsti, in aree rese disponibili, con le modalità concordate con la Direzione Lavori.
5. Si provvederà al carico, al trasporto, allo scarico e alla sistemazione differenziata in linea con la normativa vigente nelle discariche autorizzate di tutto il materiale di rifiuto. Le discariche, se non già individuate dal progetto, verranno proposte per approvazione agi enti/soggetti competenti.
6. Si provvederà, salvo diverse prescrizioni di progetto, alla pulizia delle aree sulle quali sono eseguite le opere di demolizione nonché il riempimento di eventuali scavi fino ad ottenere un piano di lavoro adeguato allo svolgimento delle successive operazioni previste dal progetto.
7. Nel corso dei lavori verrà garantita la protezione delle installazioni circostanti. Si procederà alla ricostruzione delle opere eventualmente danneggiate durante i lavori di demolizione, fino a riportarle nello stato in cui si trovavano prima dei lavori stessi.
8. Si provvederà a realizzare le opere provvisionali e/o a definire le modalità operative finalizzate ad evitare la formazione e la propagazione della polvere eventualmente utilizzando anche convogliatori a terra (è vietato il getto dall'alto dei materiali di risulta).
9. Verrà realizzare la recinzione provvisoria, e apposta la necessaria segnaletica diurna e notturna e garantire la necessaria illuminazione nei luoghi soggetti alle demolizioni.
10. Le tempistiche delle lavorazioni che prevedano tagli con fiamma ossidrica o con attrezzature elettromeccaniche e/o manuali dovranno essere approvate dalla DL.
11. In fase di demolizione si dovrà assolutamente evitare l'accumulo di materiali di risulta sulle strutture da demolire o sulle opere provvisionali in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.
12. Dove necessario verranno predisposti adeguati consolidamenti del terreno circostante, prima di ogni rimozione di elementi strutturali, secondo le procedure descritte nella sezione relativa alle "Opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione".
Demolizione murature in laterocemento
La demolizione di murature interne ed esterne in laterocemento, dovrà avvenire mediante taglio eseguito con troncatrice idraulica manuale, pinza idraulica manuale e martinetti idraulici asportando i materiali per blocchi. Non verranno utilizzati martelli demolitori, mazze e qualunque attrezzatura che provochi vibrazioni e polveri nocive.
Le demolizioni delle murature mediante taglio dovranno avere inizio dalla base della vano evitando così che il peso del blocco possa danneggiare il disco diamantato, proseguendo con i tagli laterali e per ultimo il taglio nella parte superiore. Prima di procedere alla demolizione verrà verificata la presenza di condotte, linee elettriche, idrauliche o impianti speciali nelle murature.
Demolizioni pavimentazione e sottofondi
L’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione di tutti i pavimenti mediante l’utilizzo di macchine raschiatrici per pavimento a funzionamento elettrico, successivamente provvederà alla rimozione dei sottofondi di pavimento.
Rimozione impiantistiche
L’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione di tutte l'impiantistica celata nei solai e murature preesistenti previste in progetto esclusivamente con utensili manuali. Sarà cura dell’Appaltatore la verifica di presenza di condotte, linee elettriche, idrauliche o impianti speciali nei solai esistenti.
Recupero materiali
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Nel caso l'area di cantiere fosse insufficiente per il temporaneo deposito del materiale recuperato, l'Appaltatore dovrà provvedere ad aree esterne sufficienti allo scopo.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante
Prima della loro utilizzazione, i materiali riutilizzabili dovranno presentarsi intatti, puliti e privi di incrostazioni, con facce piane, spigoli vivi e privi di fessure e/o venature. In ogni caso il loro reimpiego dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Il materiale di recupero non da riutilizzare verrà consegnato alla stazione appaltante in locali appositamente indicati e sotto la vigilanza della D.L.
Se durante la rimozione di un elemento da riutilizzare (apparecchi sanitari, radiatori, serramenti ecc.), questo si dovesse rompere o danneggiare, l’impresa sarà tenuta a ripararlo o a sostituirlo con un altro di caratteristiche uguali o maggiori, senza richiedere nessun onere aggiuntivo.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Accorgimenti per le demolizioni, disfacimenti e rimozioni in presenza di materiali contenenti sostanze tossiche o nocive
Per le demolizioni, rimozioni o disfacimenti in presenza di materiali classificati come rifiuti speciali, tossici e/o nocivi si dovranno osservare i riferimenti normativi, gli adempimenti, le modalità di intervento, stoccaggio, trasporto e smaltimento specificato nelle schede informative di seguito riportate.
Art. 72 Acqua Calci Cementi e Conglomerati Cementizi
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 – UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 73 Materiali Inerti per Conglomerati Cementiti e Malte
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 74 Elementi di Laterizio e Calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
Durante la posa in opera delle murature gli elementi dovranno essere posti in opera con giunti verticali alternati in corsi regolari e normali alla superficie esterna.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di mm 10.
I giunti non verranno rabboccati, durante la costruzione, per dare maggiore presa all'intonaco ed alla stuccatura con il ferro. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegantisi a norma con la parete interna. Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Art.75 Materiali e Prodotti per uso strutturale
Generalità
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.
75.1 Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso. Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008. L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli
confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa. I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
75.2 Acciaio Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. Forniture e documentazione di accompagnamento. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, inmaniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in
altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche xxxxxxxxx.Xx prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le
prove di laboratorio Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori. Conservazione della documentazione d’accompagnamento I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori. Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5). L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma
provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Controlli in Corso di Lavorazione
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori.
Alla direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purchè questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. Prove di Carico e Xxxxxxxx Xxxxxxx
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti in materia.
Art. 76 Prodotti a basi di Legno
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939;
I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità non maggiore dell'8%;
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti.
La superficie potrà essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce mediante (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).
I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
- umidità del 10% ± 3%;
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la norma UNI EN 317;
I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
- intolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
- umidità non maggiore del 12%,
- grado di incollaggio (da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN 311,
UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN 635,
UNI 6467. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 77 Prodotti di Pietre naturali o ricostruite
La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico
- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 14618.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617;
- microdurezza Xxxxx, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146 - UNI EN 14205. Tutti i prodotti e/o materiali di cui
al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 78 Prodotti per coperture discontinue (a falda)
Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460. I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;
b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per coppi;
c) sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;
e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;
f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si farà riferimento alle UNI vigenti.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.
I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati all'inizio del presente articolo. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 79 Prodotti per impermeabilizzazione per coperture piane
Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le impermeabilizzazioni, barriere al vapore e coperture presenti in Appalto.
Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, impermeabilizzazione il complesso delle opere di impermeabilizzazione, barriera al vapore, coibentazione, ove prevista, e/o copertura, di ogni tipo, comprensivo di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.
Tutti i tipi di impermeabilizzazioni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente CSA e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre.
L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.
Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.
Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.
A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub- sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; asfalti colati;
malte asfaltiche; prodotti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume; emulsioni acquose di bitume; prodotti a base di polimeri organici.
c) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento della loro fornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Membrane
a) Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178.
b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9380-2 oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 9168-2, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2 e UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.
e) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8, oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
f) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche previste dalla norma UNI 8629 parti 4, 6, 7 e 8 oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c) sono:
a) - membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata);
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate);
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.
b) Classi di utilizzo:
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.). Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce. Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi, In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.
4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere conformi alle norme vigenti. I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori, per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:
UNI 8178, UNI 8629-4-6-7-8, UNI 9168-2.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art.80 Prodotti di vetro
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
- I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre
saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 81 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione. Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%;
- spessore: ±3%;
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 12004, UNI EN 12860. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 82 Infissi
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendole prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 83 Prodotti per isolamento termico
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione seguente). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 e s.m.i ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
I materiali isolanti si classificano come segue:
A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
1) Materiali cellulari
- composizione chimica organica: plastici alveolari;
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
2) Materiali fibrosi
- composizione chimica organica: fibre di legno;
- composizione chimica inorganica: fibre minerali.
3) Materiali compatti
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: agglomerati di legno.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite", calcestruzzi leggeri;
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materiali multistrato
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
La legge 257/92 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.
B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alle relative norme vigenti) ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831 e UNI 10351;
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, ecc. significativi dello strato eseguito.
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, dovranno essere muniti di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente.
Cappotto
Isolamento termico tramite sistema a cappotto composto dal seguente pacchetto:
-FASE 1 in corrispondenza della zoccolatura dell’edificio, nell’area a contatto con spruzzi d’acqua o al di sotto del
livello del terreno, deve essere utilizzati dei pannelli isolanti in polistirene espanso estruso a celle chiuse
tipo Knauf Insulation denominati POLYFOAM ULTRAGRIP SE, marcati CE secondo la norma EN 13164, con superficie wafer o goffrata, espanso con CO2, a bordo dritto su 4 lati, idonei per l’applicazione a cappotto esterno, con le seguenti caratteristiche:
· Formato 1250 x 600 mm, spessore pari a 100 mm
· Densità nominale pari a 32 kg/m3
· Conducibilità termica dichiarata variabile in base allo spessore: λD = 0,035 W/mK espressa nel Certificato CE e nell’etichetta del prodotto
· Classe di reazione al fuoco: euroclasse E, secondo UNI EN 13501-1
· Calore specifico Cp: 1700 J/kgK
· Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ = 80
· Tolleranza spessore (dN): Classe T2: -1,5mm +1,5mm
· Stabilità dimensionale sotto specifica temperatura: DS(70,90) ≤ 5%
· Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% ≥ 300 kPa
- Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento ≤ 2%): ≥ 120 kPa
· Assorbimento d’acqua a lungo termine per immersione (28 gg): WL(T) ≤ 0,7 %
· Assorbimento d’acqua a lungo termine per diffusione (28 gg) WD(V) :
Classe WD(V) 5 (per spessori ≤ 50 mm) Classe WD(V) 3 (per spessori > 50 mm)
· Comportamento al gelo (alternanza di gelo -disgelo):
Classe FT1: ≤ 2,0 % vol. (per spessori ≤ 50 mm) Classe FT2: ≤ 1,0 % vol. (per spessori > 50 mm)
· Temperatura limite di utilizzo: 75°C
- Si raccomanda di realizzare una zoccolatura rientrante sormontata dall’idoneo profilo di partenza con gocciolatoio
FASE 2: STESURA DEL COLLANTE
- Il collante viene preparato secondo le istruzioni contenute in scheda tecnica o sulla confezione del produttore.. Esso deve essere applicato direttamente sul pannello, dal lato non apprettato, e può essere applicato a mano oppure a macchina. L’applicazione a mano può essere effettuata secondo due diverse modalità a seconda della natura del supporto:
1_ APPLICAZIONE SU TUTTA LA SUPERFICIE: Quando il supporto è perfettamente planare, il prodotto viene steso su tutta la superficie del pannello con una spatola dentata a denti larghi;
2_ APPLICAZIONE CON METODO “A STRISCE E PUNTI”: Quando il supporto non è perfettamente planare e presenta delle irregolarità che comunque non superano 1,0 – 1,5 cm, il prodotto viene steso in modo da formare delle strisce di almeno 5-10 cm, di larghezza parallele ai lati del pannello, e al centro dei punti a spessore con un
diametro di circa 5-10 cm. La superficie minima di incollaggio deve essere di almeno il 50% della superficie del pannello.
- Indipendentemente dalla modalità di incollaggio si deve porre particolare attenzione nell’evitare l’applicazione di adesivo sul bordo dei pannelli, perché questo potrebbe determinare dei problemi (formazione di ponte termico) a causa dell’insufficiente accostamento dei pannelli stessi.
FASE 3: POSA DEI PANNELLI ISOLANTI
- I pannelli isolanti devono essere applicati alla parete, dal basso verso l’alto, a giunti sfalsati, evitando la presenza di fessure tra i pannelli ed esercitando una leggera pressione con le mani. In corrispondenza degli spigoli i pannelli devono essere alternati in modo da garantire un assorbimento delle tensioni. Dovranno essere utilizzati dei pannelli isolanti in lana di roccia monodensità Tipo Knauf Insulation denominati FKD- S C1, marcati CE secondo la norma EN 13162, rivestiti con primer a base di silicati su un lato, idonei per l’applicazione a cappotto esterno, con le seguenti caratteristiche:
• Formato 600 x 1000 mm, spessore pari a 100 mm
• Densità nominale pari a 115 kg/m3
• Conducibilità termica dichiarata: λD = 0,036 W/mK espressa nel Certificato CE e nell’etichetta del prodotto
• Classe di reazione al fuoco: euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1
• Calore specifico Cp: 1030 J/kgK
• Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ = 1
• Assorbimento d’acqua nel breve termine: WS ≤ 1 kg/m2, secondo UNI EN 1609
• Assorbimento d’acqua a lungo termine: WLP ≤ 3 kg/m2, secondo UNI EN 1609
• Stabilità dimensionale in specifiche condizioni di temperatura e umidità:
DS (TH) < 1%, secondo UNI EN 1604
• Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% CS (10) ≥ 30 kPa, secondo UNI EN 826
- Resistenza a trazione perpendicolare alle facce (nel senso dello spessore) TR ≥ 10 kPa, secondo UNI EN 1607
• Classe tolleranza di spessore T5 (-1% o 1mm) secondo la norma EN 823
FASE 4: TASSELLATURA
- A distanza di circa 1-2 giorni, e comunque dopo indurimento dell’adesivo, si procede con il fissaggio meccanico dei pannelli, che avviene utilizzando appositi tasselli “a fungo” - La penetrazione dei tasselli nel paramento murario deve corrispondere alla Profondità di Ancoraggio del tassello stesso (PA). Al fine di determinare la lunghezza appropriata del tassello, deve essere preso in considerazione sia lo spessore dell’adesivo (ca. 10 mm), sia lo spessore di un eventuale intonaco:
- La foratura deve essere effettuata con modalità a percussione per supporti di calcestruzzo o laterizio pieno, mentre deve essere utilizzata la foratura ad avvitamento per supporti in laterizio forato. La profondità di foratura deve essere superiore di almeno 1-2 cm rispetto alla lunghezza del tassello. - E’ consigliata l’applicazione di tasselli a percussione o ad avvitamento con chiodo in acciaio, in possesso di Benestare tecnico europeo ETAG014 (Direttiva Europea per la Certificazione Tecnica di tasselli per il fissaggio esterno dei sistemi a cappotto). Nel caso di tasselli a percussione, è consigliabile utilizzare un piattello aggiuntivo da 90 mm di diametro. Nel caso di tasselli ad avvitamento, va applicata la rondella aggiuntiva per lana di roccia.
Nelle superfici vanno applicati almeno 3 tasselli/pannello, secondo lo schema a “W” illustrato qui sotto:
FASE 5: INSTALLAZIONE ACCESSORI
- Tutti gli spigoli devono essere realizzati utilizzando gli appositi paraspigoli con rete preincollata, avendo cura di posizionare i paraspigoli con gocciolatoio nei punti di scolo dell’acqua piovana. - In corrispondenza delle aperture per porte e finestre è necessario annegare degli ulteriori pezzi di rete con inclinazione di 45° in corrispondenza degli spigoli dove in genere c’è la maggiore concentrazione degli sforzi.
FASE 6: RASATURA CON RETE
- Tra la posa dei pannelli e la rasatura devono passare minimo 2 giorni, nel caso di clima caldo e asciutto, oppure un massimo di una settimana, nel caso di clima freddo e umido. I rasanti devono essere stesi sui pannelli con la spatola metallica, lasciando uno spessore uniforme e nel rispetto delle indicazioni fornite dal produttore del rasante.
- Dopo aver steso il rasante si procede quindi, partendo dall’alto verso il basso, alla posa della rete d’armatura in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m2, che deve essere sormontata tra le strisce adiacenti di almeno 10 cm e annegata nello strato di rasante; una volta che la prima mano è asciutta, si applica infine una seconda mano di rasante in modo da ottenere una superficie liscia e uniforme. Le zone più soggette ad urti (ad es. le zone di passaggio fino a 2 m di altezza) possono essere armate con un doppio strato di rete d’armatura. In questo caso il secondo strato viene steso orizzontalmente.
FASE 7: APPLICAZIONE DELLA FINITURA DECORATIVA
- Dopo circa 10-15 giorni dall’applicazione del rasante, e comunque dopo completo indurimento dello strato di rasante stesso, si applica a rullo o a pennello il fondo fissativo necessario per la successiva posa del rivestimento
colorato, che avviene dopo 16 - 24 ore. Per rispettare la traspirabilità del pannello isolante è consigliato un rivestimento colorato di finitura ai silicati o silossanici.
Art. 84 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura e richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e marchiatura CE.
2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2 (detta norma è allineata alle prescrizioni del decreto ministeriale sulle murature) e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori; c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.
3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
4 - I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.
5 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ±2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori.
Partizioni Interne tra aula e aula
Le partizioni interne dovranno essere realizzate con strutture tipo Knauf W115+1 ad orditura metallica doppia e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf Diamant e GKB spessore minimo 225 mm con potere fonoisolante RW 63 db atta a garantire la resistenza al fuoco di 90 minuti composto da :
orditura metallica realizzata con doppia serie di profili paralleli distanziati minimo di 25 mm mediante profili tipo Knauf posti serie E in acciaio zincato Dx151D+Z-N-A-C spessore 0,6 a noema EN 00000-0000-00 e UNI EN 10346 a marchio CE come da elaborati grafici di progetto.
Lato orditura senza lastra guide alla base U 75 mm spessore 0,6 mm e montanti a C spessore 0,6 mm ad interasse 400 mm;
Lato orditura con lastre di rivestimento guide alla base U 75 mm spessore 0,6 mm e montanti a C spessore 0,6 mm ad interasse 600 mm;
nell'intercapedine di ciascuna oridtura strato isolante tipo Knauf ULTRACOUSTIC P spessore 60mm e densità nominale 15Kg/m3 euroclasse A1.
Prima lastra di rivestimento a contatto con l'orditura in gesso rivestito tipo Knauff A13 GKB 12,5 mm e seconda lastra a vista in gesso rivestito tièpo Knauf Diamant GKFI 12,5 mm di spessore;
sul lato interno due lastra in gesso rivestito tipo Knauf GKB spessore di 12,5 mm ciascuna con classe A2s1d= di reazione al fuoco.
Contropareti interne pareti portanti esistenti
Le contropareti interne dovranno essere realizzate con strutture tipo Knauf W626 ad orditura metallica e doppio rivestimento su un solo lato in lastre di gesso rivestito tipo Knauf Diamant e GKB spessore minimo 225 mm con potere fonoisolante RW 58 db :
orditura metallica realizzata mediante profili tipo Knauf posti serie E in acciaio zincato Dx151D+Z-N-A-C spessore 0,6 a norma EN 00000-0000-00 e UNI EN 10346 a marchio CE come da elaborati grafici di progetto.
Guide alla base U 50 mm montanti a C spessore 0,5 mm ad interasse di 600 mm vincolati con idonei tasselli al supporto retrostante mediante squadrette ad L tipo Knauf spessore 0,8 mm 60x35 poste ad interasse di 800 mm.
Nell'intercapedine verrà posto uno strato isolante tipo Knauf ISOROCCIA spessore 40mm e densità nominale 40 Kg/m3.
La lastra di rivestimento a a contatto con l'orditura in gesso rivestito tipo Knauff A13 GKB 12,5 mm e seconda lastra a vista in gesso rivestito tipo Knauf Diamant GKFI 12,5 mm di spessore;
Art. 85 Prodotti per assorbimento acustico
1 - Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa. Questa proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione:
Wa
a =
Wi
dove:
Wi è l'energia sonora incidente; Wa è l'energia sonora assorbita.
2 - Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.
I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi:
1) minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia)(norma UNI 5958);
2) vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari:
1) minerali:
- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;
- prodotti a base di tufo.
2) sintetici:
- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
- polipropilene a celle aperte.
3 - Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica;
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 20354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- resistività al flusso d'aria (misurata secondo ISO/DIS 9053); - reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI e devono possedere marchiatura CE.
4 - Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
5 - Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego
Art. 86 Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimosso dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, ecc.) dovranno risultare esenti da macchie, crepature, irregolarità nei lineamenti e negli spigoli od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti o rifatti dall'Appaltatore a sue spese.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la D.L.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto segue:
86.1) INTONACO GREZZO
Pulire le superfici da intonacare, quindi bagnarle abbondantemente ed evitare che la muratura sottragga acqua alle malte, impedendone la presa (bruciarle).
Si preparano quindi le guide a distanza di 2-3 metri di cui si controlla la verticalità e complanarità e si procede al getto sulla muratura con cazzuola o a spruzzo di strato di malta dello spessore minimo di cm 1- 1,5 che si regolarizza con stagge o regoli.
86.2) ARRICCIATURA
Dopo che l’intonaco rustico si è asciugato si stende con il frattazzo un secondo strato di pochi mm di spessore di malta confezionata a Kg 500 di calce idrata per mc di sabbia fine.
Art. 87 Opere da Pittore
Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura, dovrà essere preceduta dalla preparazione delle superfici con raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici stesse.
I colori sono scelti dalla D.L. Le mani successive passate di verniciatura dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
Art. 88 Opere da idraulico e da canalista
Gli impianti comprenderanno tutte le apparecchiature, le opere ed i materiali necessari a garantire il fabbisogno termico all'edificio così come definito dalle prescrizioni di legge. La generazione di acqua calda verrà realizzata tramite una pompa di calore e la distribuzione generale sarà a pavimento. Ogni aula e corridoio sarà riscaldata mediante circuiti appartenenti ad un dedicato collettore, a monte del quale verrà installata una valvola a due vie di zona collegata ad un termostato alimentato dalla rete elettrica, in modo da interrompere la circolazione di acqua calda al raggiungimento della temperatura richiesta nel locale. La temperatura nei locali sarà impostabile agendo sui termostati previsti in ogni ambiente, che saranno completi di pannello antimanomissione. L’impianto è previsto per il funzionamento invernale, sarà alimentato da acqua a temperatura di circa 40°C gestito da sistema di regolazione.
Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità delle normative vigenti, e precisamente: Normative ISPESL;
Normative vigenti sul contenimento dei consumi energetici (Legge n.10, etc.); Legge n.615 (antismog) e relativo regolamento di esecuzione;
Normative del ministero dell'interno sulla sicurezza degli impianti termici a combustibili liquidi e/o gassosi; Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;
Norme CEI per tutta la parte elettrica degli impianti; Norme UNI-CIG.
Legge 5 marzo 1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e relativo decreto di attuazione.
Le leggi e regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della mano d'opera.
Il regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera
Tutti i componenti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore dovranno essere omologati, secondo le prescrizioni della Legge n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione, e ci dovrà essere documentato dai certificati di omologazione (e/o di conformità dei componenti ai prototipi omologati) che la Ditta dovrà fornire alla S.A.
Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi dovranno essere conformi come caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della Legge n. 10 e del relativo regolamento di esecuzione.
Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratorio (conduttività termica, stabilità dimensionale e funzionale e comportamento al fuoco) che la Ditta dovrà fornire alla S.A..
Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ISPESL dovranno essere regolarmente collaudati e provvisti di targa di collaudo e/o punzonatura dell'ISPESL.
La Ditta dovrà consegnare alla S.A. tutta la documentazione relativa (certificati, libretti, etc.). Tutti i componenti elettrici dovranno essere provvisti del marchio di qualità (IMQ.).
Si precisa che la Ditta dovrà assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente la realizzazione ed il collaudo degli impianti.
Tutte le spese inerenti la messa a norma degli impianti,comprese quelle maggiori opere non espressamente indicate nel progetto ma richieste dagli Enti di cui sopra, e le spese per l'ottenimento dei vari permessi (relazioni, disegni ecc.),saranno a completo carico della Ditta che, al riguardo, non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di maggior compenso, ma anzi dovrà provvedere ad eseguirle con la massima sollecitudine, anche se nel frattempo fosse già stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori.
In caso di emissione di nuove normative, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione alla Committente, dovrà adeguarvisi ed il costo supplementare verrà riconosciuto se la data di emissione della Norma risulterà posteriore alla data dell'appalto.
Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di apparecchiature e componenti, e consegnata alla S.A. entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.
La Ditta appaltatrice dovrà operare in modo da eliminare qualsiasi rischio di incendio e prevenire danni di qualsiasi genere.
Le operazioni che comportino l’uso di fiamme potranno essere eseguite solo con adeguate protezioni.
I materiali infiammabili dovranno essere allontanati dalle aree di lavoro nelle quali si possano produrre fiamme o scintille o comunque protetti adeguatamente con coperte incombustibili.
Non potrà essere detenuta sul luogo di lavoro una quantità di materiale infiammabile superiore a quanto necessario per una giornata lavorativa.
La Ditta dovrà provvedere alla pulizia del luogo di lavoro allontanando detriti e materiali di risulta alla fine di ogni giornata.
I materiali e/o macchinari saranno immagazzinati in luoghi e in modo da non costituire potenziale pericolo. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi materiale immagazzinato saranno posizionati, a cura della Ditta, estintori portatili di tipo omologato.
Nessun tipo di solvente, olio combustibile o altro liquido infiammabile potrà essere scaricato nelle fognature. Le bombole di gas per saldature o taglio dovranno essere di tipo regolamentare, contraddistinte in accordo con il tipo di gas contenuto in accordo alle norme.
Le bombole di ossigeno e di acetilene dovranno essere stoccate in luogo ben ventilato ed asciutto.
La zona di stoccaggio delle bombole dovrà essere ben protetta dall’eventualità di danni causati da altri lavori.
Le bombole di ossigeno immagazzinate all’interno dovranno essere separate dalle bombole contenenti ga infiammabili.
Le bombole dovranno essere protette dal calore e dall’irraggiamento solare mediante tettoie. le bombole vuote dovranno essere tenute separate da quelle piene.
La manodopera della Ditta dovrà indossare protezioni personali in accorde alle norme di sicurezza sul lavoro.
Le opere di protezione e sicurezza quali cavalletti, corrimani, luci di sicurezza ecc. saranno a carico della Ditta.
Opere Incluse nella Fornitura
Sono comprese tutte le opere e spese previste ed impreviste necessarie per la fornitura, installazione e messa in opera degli impianti di cui al presente Capitolato, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte secondo le prescrizioni tecniche e le migliori regole d'arte.
Gli impianti alla consegna dovranno essere in condizioni di perfetto funzionamento e collaudabili, e ciò nonostante qualsiasi deficienza di previsione ancorchè i relativi progetti fossero stati approvati dalla Committente o dalla D.L.
Si ricorda espressamente che la Ditta dovrà obbligatoriamente e senza alcun aumento di prezzo apportare tutte quelle modifiche, integrazioni anche di materiali che dovessero emergere per necessità durante il corso dei lavori e che siano indispensabili al raggiungimento dello scopo prefisso.
Verranno riconosciute economicamente soltanto quelle opere che esuleranno dagli scopi indicati, e che siano ordinate per scritto dalla D.L.
La Ditta avrà l'obbligo di controllare e garantire la corretta esecuzione e funzionalità di tutte le opere elettriche a servizio degli impianti in oggetto; e a tal proposito non saranno ammesse contestazioni di competenza
Obblighi ed oneri dell'installatore
Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, tutti i seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti. La renumerazione di tutte le assistenze murarie necessarie è ricompresa nei prezzi delle opere.
a)documentazione tecnica
a.1 stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature (compreso i quadri elettrici) particolari costruttivi e disegni quotati delle centrali comprendenti piante e sezioni in scala 1:10 e 1:20;
a.2 disegni e prescrizioni sulle opere murarie relative agli impianti
a.3 fornitura, a lavori ultimati, di tre copie di tutti i disegni aggiornati, compresi i particolari costruttivi; una copia su carta lucida dei disegni di cui sopra e manuale di conduzione e manutenzione completi come descritto al capitolo relativo nella parte tecnica; le copie eliografiche devono essere colorate (in vari colori e con legenda annessa) per quanto riguarda i canali ed apparecchiature da evidenziare (serrande tagliafuoco, serrande di taratura, ventilatori ecc.)
a.4 presentazione di certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente;
a.5 al termine dei lavori la Ditta dovrà fornire il libretto di centrale debitamente compilato; sono comprese anche le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.
a.6 tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF, ISPESL ecc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere. Sono inoltre comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti da parte dei predetti Enti e le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.
a.7 fornitura di copie degli schemi di ogni centrale eseguite su carta alluminio poste su quadri di legno con fronte in plexiglas;
a.8 presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima della installazione delle stesse.
a.9 Redigere mensilmente ed inviare alla D.L. dettagliata relazione sullo stato di avanzamento dei lavori evidenziando:
-eventuali scollamenti rispetto al programma lavori
-cause degli eventuali ritardi od anticipi registrati
-previsioni sullo svolgimento futuro dei lavori
a.10 Rilasciare una "dichiarazione di conformità", in ottemperanza alla legge 46/90, attestante che tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.
a.11 Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il n° di omologazione e il termine di validita'
a.12 Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante.
b) Installazione impianti
b.1 Fornitura e trasporto a più d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, trasporto, imposte ecc.
b.2 eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali compresi quelli forniti direttamente alla Committente a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali.
b.3 Smontaggio eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto definitivo.
b.4 Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso.
b.5 protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.
b.6 Le pulizie di tutte le opere murarie, strutturali, di impianti interessate in varia forma dalla esecuzione delle verniciature di competenza dell'Installatore e dall'esecuzione degli isolamenti termici, anticondensa ecc.
b.7 Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni del Capitolato.
b.8 Le pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione.
b.9 Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione.
b.10 Custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali.
b.11 Il trasporto nel deposito indicato dalla D.L. della campionatura dei materiali ed apparecchiature eventualmente presentati in corso di gara o su richiesta della D.L. durante l'esecuzione dei lavori.
b.12 Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui.
b.13 tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti l'introduzione ed il posizionamento delle apparecchiature nelle centrali o negli altri luoghi previsti dal progetto.
b.14 la fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali dove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza.
b.15 approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi ecc.
b.16 coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (gru', montacarichi, ecc.) con quelle che già operano nel cantiere in oggetto, restando la Committente sollevata da ogni responsabilità od onere derivante da eventuale mancato o non completo coordinamento.
c) Tarature, prove e collaudi
c.1 Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto.
c.2 La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti.
c.3 Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire.
c.4 Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsti dal presente Capitolato. La Ditta dovrà informare per iscritto dalla D.L., con almeno una settimana in anticipo, quando l'impianto sarà predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento.
c.5 Spese per i collaudi provvisori e definitivi.
c.6 Spese per i collaudatori qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito negativo.
c.7 Effettuare i collaudi delle tubazioni di adduzione del gas e rilasciare certificato di collaudo di avvenuta prova a tenuta nonchè di rispondenza dell'impianto alle normative vigenti.
c.8 Effettuare le misure e verifiche della equipotenzialita' di tutte le parti degli impianti e della loro relativa messa a terra. La Ditta dovrà rilasciare apposito certificato redatto da un professionista abilitato.
d) Varie
d.1 Le spese di trasporto, viaggi, vitto ed alloggio per il personale addetto ai lavori.
d.2 Tutte le spese relative alle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o conseguenti alla fornitura ed alla installazione degli impianti con esclusione dell'IVA che resta a carico della Committente.
Disegni di Montaggio
La Ditta installatrice dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, tutti gli eventuali disegni “cantierabili” che si rendessero necessari per la perfetta realizzazione dell’opera.
La Ditta dovrà presentare anche i disegni dei vari cunicoli, cavedi con riportati gli ingombri delle tubazioni, canali ecc. e delle apparecchiature elettriche; a tale scopo dovrà coordinarsi con l'impresa degli impianti elettrici in modo da presentare elaborati completi e che non diano adito a contestazioni di nessun genere durante il corso dei lavori.
I disegni, come pure i vari tabulati, dovranno riportare il tipo e le caratteristiche delle apparecchiature che verranno installate.
La D.L. si riserva il diritto di chiedere i disegni costruttivi che riterrà opportuno.
Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere approvati dalla Committente e dalla D.L. Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente nè la Committente nè la D.L. sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso d'opera e finale, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Impresa.
I disegni di cui sopra dovranno essere in triplice copia.
Tali disegni inoltre dovranno essere continuamente aggiornati con le eventuali varianti.
Resta comunque inteso che i lavori potranno iniziare solo dopo la consegna alla Committente di quanto sopra.
Si riterrà la Ditta impiantistica responsabile per eventuale mancanza di tempestivita' nel fornire tale documentazione, se le prestazioni richieste ad altre Ditte dovessero subire delle maggiorazioni imputabili a quanto sopra.
Inoltre dovranno essere fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di progetto.
Documentazione Finale
Subito dopo l'ultimazione dei lavori, la Ditta dovrà provvedere a quanto segue:
1)consegnare alla S.A. tutte le documentazioni, riunite in una raccolta, di cui detto agli art. precedenti. 2)Consegnare alla S.A. tutti i nulla osta degli enti preposti (ISPESL., etc.), il cui ottenimento a carico della Ditta stessa, come detto all'art. precedente.
3)Redarre i disegni definitivi finali degli impianti, così come sono stati realmente eseguiti, completi di piante, sezioni, schemi, etc., il tutto quotato, in modo da poter verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. Di tali disegni la Ditta dovrà fornire alla S.A., un controlucido e due copie complete.
4)Fornire alla Committente in duplice copia una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione. Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliants illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni.
La S.A. prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione e non appena la Ditta avrà ottemperato ai punti 1-2-3-4 di cui sopra.
La S.A. si riserva la facoltà, una volta ultimati i lavori, di imporre alla Ditta la messa in funzione degli impianti, rimanendo per essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino all'espletamento di quanto esposto ai punti di cui sopra, cioè fino a quando la S.A. potrà prendere in consegna gli impianti.
Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli consumi di energia e combustibile.
La Committente non prenderà in consegna gli impianti se non dopo l'espletamento di quanto sopra e si riserva la facoltà, qualora la Ditta non ottemperi nel tempo prefissato, di imporre alla Ditta, scaduti i due mesi di cui si detto, di avviare gli impianti, rimanendo per essa Ditta unica responsabile fino alla consegna (che potrà avvenire comunque solo dopo consegnata la documentazione di cui si detto), e con la totale
manutenzione, ordinaria e straordinaria, a suo completo carico, sempre fino alla consegna, con esclusione dei soli consumi di energia.
Si rammenta che la garanzia biennale sui lavori decorrerà a partire dalla data della consegna ufficiale.
Buone Regole Dell'arte
Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni da presente capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.
Ad esempio tutte le rampe di tubazioni dovranno avere gli assi allineati; i collettori dovranno avere gli attacchi raccordati e gli assi dei volantini delle valvole d'esclusione delle linee in partenza e/o in arrivo dovranno essere allineati; tutti i rubinetti di sfiato di tubazioni o serbatoi dovranno essere in posizione facilmente accessibile, senza necessità d'uso di scale o altro; tutti i serbatoi, le pompe, le apparecchiature di regolazione, i collettori e le varie tubazioni in arrivo/partenza dovranno essere provvisti di targa d'identificazione in plexiglas, con tutte le indicazioni necessarie (circuito, portata, prevalenza, capacità etc.); e così via.
Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo di appalto dei lavori.
Corrispondenza Progetto - Esecuzione
Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità al progetto: la Ditta, nell'esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica, rispetto al progetto (ciò per quanto riguarda dimensioni e/o tracciati di condutture o altro) se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di cantiere, e comunque sempre previa approvazione scritta della D.L. e/o S.A..
Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, sarà in facoltà della D.L./S.A. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura e spese della Ditta.
Identificazione Apparecchiature, Valvole Ecc...
Tutte le apparecchiature, i collettori, gli scambiatori, le valvole, le serrande, e tutti gli apparecchi di regolazione, di controllo (termometri, manometri, termostati...) dovranno essere contrassegnati per mezzo di denominazioni e sigle accompagnate da numeri, tali riferimenti dovranno essere gli stessi che figureranno sugli schemi e sulle tabelle.
La descrizione dovrà indicare la sigla di riferimento, la descrizione dell'apparecchio e le funzioni La Ditta dovrà fornire le apposite targhette che dovranno essere pantografate e fissate con viti. Non sono ammessi contrassegni riportati con vernice né targhette adesive.
Per i quadri elettrici saranno consentite targhette pantografate adesive. I simboli dovranno essere di altezza non inferiore a 1 cm.
Il criterio da usare nell'impostazione dei contrassegni dovrà essere di massima razionalità e logicità… e non dare adito a confusioni.
L'installatore dovrà fornire elenchi indicanti la posizione, la funzione, l'eventuale taratura di ogni valvola, serranda e controllo.
Le tabelle e gli elenchi dovranno essere di dimensione e tipo approvato, multipli dei fogli UNI e saranno allegate alla monografia degli impianti.
Verifiche e Prove Preliminari
Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti dell'acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell'aria con relativa taratura, la taratura e messa a punto della regolazione automatica, etc., il funzionamento di tutte le apparecchiature alle condizioni previste.
Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con la Ditta e verbalizzate. I risultati delle prove saranno inoltre riportati succintamente nel verbale di collaudo provvisorio.
Prova a freddo delle tubazioni
Prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture, si dovrà eseguire una prova idraulica a freddo.
Tale prova deve essere eseguita ad una pressione di 2,5 kg/cmq superiore a quella di esercizio, e mantenendola almeno per 12 ore.
La prova si riterrà positiva quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.
Prova a caldo tubazioni
Non appena sarà possibile si dovrà procedere ad una prova di circolazione dell'acqua calda e/o refrigerata, ad una temperatura dei generatori pari a quella di regime, onde verificare le condizioni di temperatura ed
eventualmente di portata nei vari circuiti e agli apparecchi utilizzatori, verificare che non ci siano deformazioni permanenti, che i giunti e le guide di scorrimento lavorino in modo ottimale, e che sussista la sufficienza e la efficienza dei vasi di espansione.
Verifica montaggio apparecchiature
Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti, apparecchi, etc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli apparecchi, prese, etc. con le condutture sia perfetta, e che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o componente sia regolare e corrispondente, per quanto riguarda la portata degli sbocchi di erogazione, ai dati di progetto.
Visite e Modalità Di Collaudo
Il collaudo avverrà durante la prima stagione estiva e/o invernale successiva alla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Per le operazioni di collaudo ci si avvarrà delle Norme UNI-CTI.
SPECIFICHE TECNICHE
Apparecchiature Impianto Termico
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ELEMENTI BASE IN POLISTIROLO ESPANSO
Elementi base interasse RA 8/16/25/33 costituiti da:
polistirolo espanso ricoperto superficialmente con una speciale foglia per renderlo più sicuro contro rotture o danneggiamenti in cantiere; ha caratteristiche di isolamento termico nonché acustico, conforme alle norme DNI 4108/4109, autoestinguente secondo la DIN 4102 classe B1. Gli elementi base dello spessore di 33/30 mm, dovranno essere forniti con clip incorporate e prefissate per la posa dei tubi onde garantire una distanza uniforme del tubo ed un appoggio rialzato. Gli appoggi sosterranno il tubo nelle clip e permetteranno di appoggiare le assi per l'apporto del calcestruzzo.
TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO
Mediante reticolazione a raggi 16x2 prodotto da materiale base qualitativo "lupolene 4261 A" reticolato a raggi elettronici, stabilizzato contro il caldo, grado di reticolazione ca. 80% provato ed omologato dal TV. Temperatura di esercizio: 95°C;
Pressione di esercizio: 10 atm. garanzia 30 anni.
CORNICE PERIMETRALE
Cornice perimetrale per il distacco della caldana dal muro perimetrale consistente in:
- polietilene espanso 7 mm di spessore, 15 cm di altezza e con foglia di nylon 0,2 mm di spessore, 25 cm di larghezza, incollata.
TASSELLI E LIQUIDO ADDITIVO
Tasselli per il fissaggio degli elementi base e del tubo, prodotto da plastica resistente e dura.
Liquido additivo per il calcestruzzo per una migliore trasmissione del caldo attraverso il calcestruzzo. Quantità necessaria per 1 mq di calcestruzzo alto 6 cm ca. 0,200 Kg.
COLLETTORI
Collettori a più uscite di andata e ritorno in ottone completi di:
valvole di mandata e valvole micrometriche di ritorno per il bilanciamento dei vari circuiti;
n.1 valvola di sfiato automatica 3/8"; rubinetto di scarico;
staffe di supporto;
valvole a sfera in ottone da 1" per l'intercettazione dell'acqua per ogni ramo di collettore; curve di sostegno a 90° per la tutela del tubo entrante nel calcestruzzo del collettore;
motorino termoelettrico 24 V, aperto senza corrente, montato sulla valvola di mandata del collettore.
Dopo la posa in opera l'impianto dovrà essere messo in pressione a 6 bar e rimanere in tale stato fino alla posa in opera del calcestruzzo e dovrà essere liberato soltanto a calcestruzzo asciutto.
Tubazioni
TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO
Materiali
Le tubazioni dovranno essere realizzate in acciaio nero in esecuzione senza saldatura od in esecuzione saldata (Sistema Fretz-Moon) nella serie UNI 3824 oppure UNI 4992.
Le giunzioni saranno con saldature; dove specificatamente richiesto saranno usati giunzioni con flange.
Tutti i raccordi dovranno essere di spessore identico a quello dei tubi. Le saldature saranno eseguite con metodo ad arco o ossiacetilenico.
La raccorderia sarà di tipo unificato, con estremità a saldare per saldatura autogena all'arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. I tratti da saldare dovranno essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura dovrà avvenire in più passate (almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V".
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità non superiore a 15°. Per quanto riguarda le curve non è ammesso di piegare direttamente il tubo.
I raccordi di riduzione nelle tubazioni orizzontali saranno di tipo eccentrico per mantenere il fondo dei due tubi continui allo stesso livello.
Posa in opera
Le tubazioni dovranno essere collegate ben diritte a squadra.
Dovranno essere previsti punti di dilatazione (preferibile l'autocompenso) e punti fissi in relazione al percorso, alla lunghezza dei vari tratti ed alle escursioni di temperature.
Nel montaggio si dovranno realizzare le opportune pendenze. Tutte le colonne verticali dovranno essere fissate in modo da evitare carichi di punta o torsioni.
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate in modo da evitare sforzi eccessivi, deformazioni nel collegamento e consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e senza richiedere supporti provvisori ad avvenuto smontaggio.
Negli attraversamenti di strutture, si dovranno predisporre spezzoni di tubo zincato o acciaio verniciati atti a consentire all'interno di essi il libero passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento isolante previsto; per finitura saranno installate rosette in acciaio cromato. Tale finitura non necessaria nei locali tecnici.
Staffaggi e supporti
Tutti gli sfaffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in profilati di acciaio fissati saldamente alle strutture senza arrecare danno a queste ultime.
Tutte le staffe saranno verniciate con antiruggine e una seconda mano a finire di colore diverso.
I supporti scorrevoli saranno del tipo a rulli con perni in acciaio inox e boccale autolubrificanti; per diametri inferiori a 1.1/2" sarà ammesso l'appoggio senza rullo.
Le tubazioni avranno un opportuno distanziatore, che potrà essere del tipo a T o a scarpa, saldato al tubo. Per le tubazioni coibentate i supporti saranno come riportato nella specifica "Isolamento coibente tubazioni". Le guide saranno come i supporti scorrevoli ed inoltre dovranno impedire i movimenti laterali delle tubazioni consentendo solo lo spostamento assiale.
La sospensione delle tubazioni potrà essere effettuata anche con collari pensili regolabili tipo FLAMCO. Per ancoraggi multipli si dovrà impiegare l'apposito profilato FLAMCO (qualora impiegato).
I punti fissi dovranno essere realizzati con profilati in ferro saldati ai tubi e rigidamente collegati ad una struttura fissa.
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore a quello indicato nella tabella seguente:
Diametro nominale | Interasse massimo | ||
DN | (m) | ||
15 | 1.5 | ||
20*25 | 2 | ||
32*40 | 2.5 | ||
50 | 3 | ||
65*80 | 3.5 | ||
100 | 4 | ||
125 | 4.5 |
150
200
5
5.5
Supporti dovranno essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di direzione od altri apparecchi che possono dar luogo a flessioni.
Nell'installazione di compensatori di dilatazione i supporti saranno come raccomandati dal fabbricante.
Nelle installazioni in cui il peso delle tubazioni dopo le eventuali dilatazioni termiche non debba gravare sulle apparecchiature si dovranno impiegare supporti a molla a carico costante oppure variabile secondo le necessità del caso, in modo da scaricare il peso sulle strutture in qualunque condizione di esercizio.
Accessori, finitura, protezioni.
Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo d'aria realizzati con tubo d'acciaio, con fondi bombati, tubo di sfogo e rubinetto a maschio o a sfera riportato a circa 1,6 m dal pavimento.
Tutti i punti bassi dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo.
Le tubazioni di spurgo e sfogo dovranno avere scarico visibile ed essere convogliate entro ghiotta di raccolta e quindi portate allo scarico più vicino.
Nei casi in cui non sia ammesso (per estetica) avere tubazioni in vista saranno incassati entro le strutture ed in prossimità dei rubinetti e collettori di raccolta sarà installata una cassetta di contenimento dotata di pannello asportabile per l'ispezione.
Sotto ogni valvola od accessorio che possa dare origine a gocciolamenti dannosi alle strutture sarà installata una bacinella di protezione con scarico simile a quello previsto per gli sfiati.
Tutte le tubazioni e staffaggi dovranno essere spazzolate e verniciate con due mani di antiruggine di diverso colore dopo che stata completata la loro installazione.
Per le tubazioni in vista e non coibentate sarà prevista una terza mano di colore conforme alla Norma UNI 5634 - 65P per l'identificazione della natura del fluido convogliato.
Sulle tubazioni coibentate dovranno essere installate fasce colorate (al massimo ogni 6 m) e frecce direzionali per l'identificazione del fluido come detto sopra.
Una o più pannelli riportati i colori con l'indicazione dei corrispondenti fluidi dovrà essere installata nelle centrali e nei punti in cui può essere necessario o richiesto dalla D.L.
Nei collegamenti tra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire la corrosione galvanica.
Il costo degli staffaggi, pezzi speciali ed accessori (sfiati, scarichi, ecc.) e della verniciatura delle tubazioni e dei supporti sarà compreso nel costo unitario della tubazione in opera.
Compensatori di dilatazione
Nelle distribuzioni e nel collegamento dei tubi ai supporti ed ancoraggi si dovrà tenere conto delle dilatazioni delle tubazioni.
Ove possibile, tali movimenti saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti dovranno essere previsti in tal senso.
Ove necessario, saranno installati dei compensatori di dilatazione lineare, di tipo assiale, plurilamellati in acciaio inox AISI 3041, con estremità flangiate
Per l'installazione saranno previsti opportuni punti fissi, guide e rullini di scorrimento delle tubazioni. I giunti saranno completi di controflange, guarnizioni e bulloni
TUBAZIONI IN RAME
TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE
TUBAZIONI in rame preisolato a norma L. 10, ottenute da Cu DHP 99.85 UNI 5649/71 e appartenenti alla serie pesante della norma di unificazione UNI 6507/79.
Se richiesto, il tubo in rame di diametri fino a 18 mm, sarà fornito già rivestito con guaina in PVC o similare
Il costo degli staffaggi, pezzi speciali ed accessori (sfiati, scarichi, raccordi, ecc.) sarà compreso nel prezzo in opera della tubazione.
TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO TUBAZIONI IN MULTISTRATO D’ALLUMINIO
TUBAZIONI multistrato composto da tubo in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato esterno in polietilene ad alta densità.
Conduttività termica 0,43 w/mk
Coefficiente di dilatazione termica: 0,026 w/mk Temperatura di esercizio 0-70°C
Temperatura di punta di breve durata: 95°C Pressione di esercizio: 00xxx
Xxxxxxxxxxx in ottone stampato, a giunzione da pressare, con o-ring in EPDM e rondella in PE-LD anti elettrocorrosione.
Le istruzioni del costruttore per montaggio e posa in opera, dovranno essere scrupolosamente osservate.
Prova delle condutture
Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti, prima della chiusura delle tracce, le condutture convoglianti fluidi in pressione dovranno essere collaudate idraulicamente e provate a tenuta, alla pressione di 2,5 atmosfere superiore a quella di esercizio, per un periodo non inferiore alle 12 (dodici) ore.
Dopo tale prova le tubazioni dovranno essere soffiate e lavate allo scopo di eliminare grasso, corpi estranei etc. Tale operazione dovrà durare per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d'acqua, onde evitare l'eventuale pericolo di gelo.
Criteri di valutazione
Le quantità delle tubazioni verranno espresse in chilogrammi: in questo caso il peso sarà ottenuto moltiplicando lo sviluppo in lunghezza delle tubazioni per il peso per metro desunto dalle rispettive tabelle di unificazione.
In ogni caso si dovrà tener conto nel prezzo unitario in opera per kg di tubo dei seguenti oneri: costo di giunzioni, raccordi, pezzi speciali, accessori
costo di materiali di consumo di qualsiasi tipo; verniciatura per le tubazioni nere;
costo dei supporti, sostegni ed ancoraggi (completi di verniciature) onere per scarti e sfridi.
Per tutti gli altri tipi di tubazione l'incidenza degli accessori, pezzi speciali, staffaggi, ecc. dovrà essere compresa nel prezzo in opera.
In nessun caso vi saranno maggiorazioni di quantitativi per tener conto di quanto sopra.
Valvolame
Generalità
Tutto il valvolame flangiato dovrà essere fornito sempre completo di controflange, guarnizioni e bulloni (il tutto compreso nel prezzo unitario).
Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare una apparecchiatura per consentire lo smontaggio, il collegamento fra apparecchiatura e valvola dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi, in ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato) qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli delle apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di acciaio (o di materiale adeguato), con conicità non superiore a 15 gradi.
I rubinetti a maschio non sono ammessi, al loro posto usare valvole a sfera.
Valvole a Sfera
Saranno del tipo a passaggio totale costituite da corpo in bronzo, albero in ottone e sfera in acciaio inox, guarnizioni PTFE.
Nei casi in cui prevista la coibentazione dovrà essere installata una prolunga del perno (compresa nello stesso prezzo)
La prolunga dovrà essere zincata od inox.
Per diametri fino 2" saranno con attacchi filettati Per diametri superiori con attacchi flangiati
Valvole di ritegno tipo "Europa"
Saranno con corpo in ottone stampato, otturatore in nylon rinforzato, guide otturatore e molla in acciaio inox, temperatura max. 110 °C
Separatore d'aria
Il separatore d'aria sarà in ghisa o in ottone; avrà' attacchi dello stesso diametro della tubazioni su cui verrà installato e sarà completo di:
- valvola automatica di sfogo aria tipo a galleggiante
- attacchi per vaso espansione, valvola di sicurezza, ecc.
- manometro
Il separatore sarà di tipo verticale od orizzontale secondo la posizione della tubazione su cui verrà installato.
Gli accessori saranno compresi nel prezzo.
Coibentazioni
Generalità
Tutti gli isolamenti dovranno essere realizzati in conformità della Legge n.10 del 09/0191 sul contenimento dei consumi energetici e nel successivo regolamento di esecuzione n°412 del 14/10/93.
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante in W/m°C alla temperatura di 40°C.
Diametro esterno della tubazione
Conduttività | mm | |||||||
Termica | utile | < 20 | da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a | ||
dell’isolante | 99 | > 100 | ||||||
W/m °C | ||||||||
0.030 | 13 | 19 | 26 | 33 | 37 | 40 | ||
0.032 | 14 | 21 | 29 | 36 | 40 | 44 | ||
0.034 | 15 | 23 | 31 | 39 | 44 | 48 | ||
0.036 | 17 | 25 | 34 | 43 | 47 | 52 | ||
0.038 | 18 | 28 | 37 | 46 | 51 | 56 | ||
0.040 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | ||
0.042 | 22 | 32 | 43 | 54 | 59 | 64 | ||
0.044 | 24 | 35 | 46 | 58 | 63 | 69 | ||
0.046 | 26 | 38 | 50 | 62 | 68 | 74 | ||
0.048 | 28 | 41 | 54 | 66 | 72 | 79 | ||
0.050 | 30 | 44 | 58 | 71 | 77 | 84 |
Per i valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico dell’involucro edilizio, verso l’interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell’isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all’esterno né su locali non riscaldati, gli spessori di cui dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.
Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di installazione ed i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche.
I canali dell’aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati, devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.
La Ditta dovrà fornire apposita documentazione di calcolo degli spessori impiegati in base al materiale prescelto.
Gli spessori indicati negli elaborati di progetto si intenderanno sempre misurati in opera.
Le conduttività termiche dovranno essere documentate da certificati di Istituti autorizzati, e valutate a 50°C.
Avvertenza
Si fa presente che la D.L. potrà rifiutare gli isolamenti che, già eseguiti, fossero realizzati senza seguire accuratamente quanto prescritto o comunque non fossero fatti a perfetta regola d'arte, e ciò con particolare riferimento agli incollaggi e sigillature degli isolanti.
Si consiglia quindi la Ditta a sottoporre campioni di esecuzione alla D.L..
Coibentazione tubazioni e serbatoi
I materiali coibenti a contatto con le tubazioni dovranno presentare stabilità dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore.
Dovranno essere imputrescibili e non infiammabili, da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio.
I materiali isolanti non dovranno essere applicati fino a quando siano state eseguite le prove di tenuta degli impianti e tutti i materiali estranei come ruggine, scorie o sporco siano stati rimossi e le superfici siano verniciate, pulite ed asciutte.
I materiali da impiegare potranno essere:
A) guaina (lastra per i diametri pi elevati) di elastomero a base di neoprene espanso a cellule chiuse, con reazione al fuoco classe 1 e con conduttività termica non superiore a 0,035 kcal/mh°C.
Il materiale sarà posto in opera incollato al tubo alle testate (per una lunghezza di almeno 5 cm) incollato lungo le giunzioni e sigillato lungo queste ultime con nastro adesivo (spessore circa 3 mm) costituito da impasto di prodotti catramosi e sughero, il tutto previa accurata pulitura delle superfici.
Non e' ammesso l'uso di nastro adesivo normale (in carta, tela o PVC) n di nastro adesivo in neoprene. Sia il collante che il nastro dovranno essere della stessa casa produttrice dell'isolante.
Se necessario, per raggiungere gli spessori richiesti, l'isolamento sarà in doppio strato, a giunti sfalsati.
B) Guaina (lastra per i diametri pi elevati) di elastomero a base di polietilene espanso a cellule chiuse, autoestinguente, con conduttività termica non superiore a 0,035 kcal/mh°C, posto in opera con le stesse modalità di cui al punto A.
Questo tipo di isolamento sarà ammesso solo per tubazioni di piccolo diametro, poste sottotraccia nelle murature o pavimenti.
N.B. I materiali da impiegare dovranno essere adatti alle temperature di esercizio dei fluidi contenuti nelle tubazioni e serbatoi; questa dovrà essere documentato da appositi certificati.
1) Isolamento delle tubazioni percorse solamente da fluidi caldi
1.1 Spessori
Gli spessori dovranno essere conformi a quanto specificato nella legge 373 e relativo regolamento di attuazione.
La Ditta dovrà fornire adeguata documentazione di calcolo dei vari spessori in funzione del tipo di coibente scelto.
La coibentazione per tubazioni percorse da vapore od acqua surriscaldata avranno spessore minimo 50 mm.
1.2 Modalità di staffaggio
In questo caso l'appoggio potrà essere come nel caso successivo (punto 2.3) oppure vi dovrà essere un opportuno distanziatore del tipo a T o a scarpa saldato al tubo e sporgente dall'isolamento termico.
L'isolamento dovrà essere accuratamente finito intorno a tale distanziatore.
2) Isolamento delle tubazioni percorse da fluidi freddi e a doppia temperatura caldi/freddi
2.2 Spessori
per prodotti con coefficiente di conducibilità pari a 0,041 W/m°C saranno:
tubazioni ubicate in centrale, cavedi, cunicoli, locali non condizionati
- per tubazioni con m fino ad 1 1/2" spess. 30 mm
- per tubazioni con m da 2" a 3" spess. 40 mm
- per tubazioni con m oltre 3" fino 6" spess. 50 mm
- per tubazioni con m oltre 6" spess. 60 mm
tubazioni ubicate all'interno di locali riscaldati e condizionati, controsoffitti, sottopavimento
- per tubazioni con m fino ad 1 1/2" spess. 20 mm
- per tubazioni con m da 2" a 3" spess. 30 mm
- per tubazioni con m oltre 3" fino 6" spess. 40 mm
- per tubazioni con m oltre 6" spess. 50 mm
2.3 Modalità di staffaggio
L'isolamento dovrà essere continuo. Non sono ammesse discontinuità di nessun genere.
Nei punti in cui la tubazione dovrà essere appoggiata alle staffe di sostegno, si dovrà mettere (qualunque sia il tipo di materiale prescelto) una coppella rigida di sughero o altro materiale idoneo approvato dalla D.L., per una lunghezza di circa 25 + 30 cm la quale poggerà su di una sella in lamiera di lunghezza inferiore di qualche centimetro, il tutto sarà fasciato con idonea barriera al vapore e finitura come descritto più avanti.
Finitura isolamento in fogli di PVC
Rivestimento con guaina di materiale plastico autoestinguente (tipo sitafol o isogenopack o simile).
Sigillato lungo le giunzioni con apposito collante fornito dalla stessa casa costruttrice (oppure con il bordo da sovrapporre, già adesivo all'origine).
Tutte le curve, T, etc. dovranno essere rivestite con i pezzi speciali gi disponibili in commercio, posti in opera con le stesse modalità.
Nelle testate saranno usati collarini di alluminio.
Finitura isolamento in lamierino di alluminio
La finitura in gusci di alluminio spess. 6/10 mm sarà, ove richiesto, sia per tubazioni, serbatoi e per canalizzazioni. Il lamierino di alluminio, eseguito per le tubazioni, sarà a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici.
La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti.
I pezzi speciali, quali curve, T, etc., saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori.
Anche per i serbatoi, scambiatori, etc., il lamierino potrà essere a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi).
La finitura in alluminio per i fondi sferici dei serbatoi dovrà essere effettuata a spicchi e non in un unico pezzo tipo cappello cinese.
In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta dovranno essere installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata dell'isolamento con la barriera al vapore o con apposito sigillante.
Per le finiture di tubazioni, serbatoi ecc. correnti all'esterno dovrà essere eseguita la sigillatura dei gusci mediante mastice a base di siliconi onde evitare infiltrazioni di acqua La manovra delle apparecchiature (es. valvole) non dovrà danneggiare in alcun modo la finitura in alluminio.
Criteri di valutazione
Per le tubazioni e serbatoi la valutazione verrà effettuata esclusivamente a mq sia per quanto concerne la coibentazione che per la finitura; verrà misurata la superficie esterna della tubazione compreso la coibentazione (diametro esterno del tubo aumentato del doppio dello spessore dell'isolante);
La misurazione vale per qualsiasi materiale e qualsiasi spessore.
L'aumento per sfridi, pezzi speciali (curve, T, ecc.) sarà valutata esclusivamente nel prezzo.
Per le pompe, valvole, filtri, ecc. la valutazione sarà effettuata a numero l'uno per l'altro suddiviso per diametri della tubazione che vi si attesta.
Apparecchiature Per Regolazione, Misura E Controllo
Strumenti di misura Generalità
Si dovranno prevedere strumenti di misura e controllo, aventi le caratteristiche sotto riportate, in ogni punto dei vari circuiti, sia trattasi di tubazioni che di condotte dell'aria, ove se ne ravvisi una necessità… funzionale di controllo.
Gli strumenti all'aperto saranno a tenuta stagna.
Termometri per acqua
Dovranno essere del tipo a quadrante a carica di mercurio con gambo verticale o al massimo inclinato di 45°, eccezionalmente con gambo orizzontale.
La guaina rigida in ottone dovrà raggiungere il centro della tubazione e dovrà sporgere dall'isolamento termico.
I termometri dovranno essere facilmente smontabili e la guaina dovrà essere tale da potervi inserire un termometro di controllo.
I termometri a quadrante avranno la cassa in ottone cromato φ 80 mm. gambo rigido e dovranno essere corredati di dispositivo di taratura; le scale di lettura dovranno essere scelte nella gamma più appropriata delle temperature sotto controllo.
Non saranno ammessi termometri a contatto.
Installazione
La posizione dei termometri dovrà essere tale da garantire una facile lettura.
Qualora lo strumento venga a trovarsi ad un'altezza superiore a 2 m dal piano calpestio, oppure in luogo difficilmente accessibile per la lettura, si dovrà impiegare un termometro con bulbo e capillare e riportare il quadrante su di un pannello in posizione facilmente leggibile.
Manometri, Idrometri
Gli apparecchi dovranno essere a quadrante del diametro minimo di 80 mm., sistema "Xxxxxxx" cassa in ottone cromato, attacchi filettati í 1/2", lancetta di massima, completi di rubinetto di intercettazione con flangetta di attacco manometro campione a norma ISPESL.
Il fondo scala dovrà essere massimo 1,5 volte la pressione massima di esercizio.
Art. 89 Opere da elettricista
Descrizione dell’impianto
Il progetto si prefigge lo scopo di definire gli impianti elettrici e rete dati a servizio dei locali didattici che verranno realizzati presso l'ITA Pastori in Comune di Brescia che comprende: 4 aule generiche (attività normali); 1 corpo scala ;1 zona atrio/corridoio di collegamento alla struttura esistente. e 2 blocchi di servizi igienici Il progetto è redatto in conformità al Decreto 22 Gennaio 2008 n.37 (nuova legge 46/90), in materia di sicurezza degli impianti” e con riferimento alle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.). L’Impresa appaltatrice dovrà attenersi a queste indicazioni per la redazione degli atti progettuali e per l'esecuzione degli impianti. Per quanto riguarda l’illuminazione degli ambienti dovranno essere osservate le indicazioni della vigente Norma UNI EN 12464, considerando l’attività svolta negli ambienti stessi.
Riferimenti Normativi
Leggi, decreti e norme tecniche.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte e le soluzioni adottate conformi ai più recenti criteri della tecnica impiantistica e con la più scrupolosa osservanza delle Leggi e Norme vigenti in materia, in particolare:
Alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti alla data del contratto; Alle Norme CEI;
Alle prescrizioni ed alle indicazioni dell’azienda distributrice dell’energia elettrica, per quanto di sua competenza nel punto di consegna;
Alle eventuali prescrizioni o specifiche del Committente. Si richiamano di seguito le principali Leggi e Norme che regolamentano la realizzazione di apparecchiature e di impianti elettrici:
Disposizioni legislative
DPR n. 547 del 27/ 04 / 55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successivi
aggiornamenti:
Legge n. 186 del 01/ 03 / 1968: Disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiature,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.
Legge n. 791 del 18/ 10/ 1977: Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee
(n.73/23/CEE) relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
D.M. n.37 del 22/ 01/ 2008: Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli
edifici.
D. Lgs. n. 626 del 19/9/1994: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
Legge n. 503 del 24/ 07/ 1996: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Legge n.17 del 27/03/2000 Regione Lombardia norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.
DPR 22/10/2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Direttiva 89/336/CEE, recepita con D. Lgs. 476/92 e D. Lgs. 615/96
Direttiva 93/68/CEE, recepita con D. Lgs. 626/96 e D. Lgs. 277/97
Norme CEI ed UNI
Direttiva del Consiglio d’Europa sulla compatibilità elettromagnetica. Direttiva Bassa Tensione.
CEI 0-2 fasc. 6578 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici.
CEI 0-10 fasc. 6366 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
CEI 17-13/1 fasc. 5862 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione (quadri BT).
Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS).
CEI 17-13/2 (EN 60439-2) CEI 20-40 fasc. 4831
Prescrizioni particolari per i condotti sbarre Guida per l’uso di cavi 0,6/1 kV.
CEI 20-67 fasc. 5915 Guida per l’uso di cavi a bassa tensione.
CEI 23-12 (EN 60309) e var.
CEI 00-00 x xxx.
XXX 00-00 (XX 50086-2-2)
CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7
fasc. 6869, 6870, 6871, 6872,
6873, 6874 e 6875
Prese a spina per uso industriale.
Canale portatavi metallici e loro accessori.
Sistemi di tubi protettivi rigidi in metallo ed accessori.
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.
CEI 64-12 fasc. 3666 R – 6950 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario.
CEI 64-14 fasc. 2930 - 5779 Guida alle verifiche degli impianti elettrici.
UNI EN 12464 Raccomandazioni sull’illuminazione artificiale degli interni
UNI EN 12464-1 (2003) Luce e illuminazione.
Illuminazione dei luoghi di lavoro in interni.
La rispondenza degli impianti alle Norme sopraccitate, dovrà essere intesa nel modo più restrittivo, nel senso che l’installazione dovrà essere adeguata a quanto stabilito nei suddetti criteri, ma sarà richiesta un’analoga rispondenza delle norme da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegati nella realizzazione degli impianti.
Tutti gli impianti dovranno essere dati in opera perfettamente funzionanti, rispondenti alle finalità richieste e sicuri nell’esercizio.
Conformità dei materiali
Tutti i componenti impiegati nell’esecuzione degli impianti elettrici dovranno essere adatti all’ambiente in cui sono installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità ecc., alle quali potranno essere esposti e sottoposti durante l’esercizio.
Tutti i componenti elettrici dovranno, inoltre, essere rispondenti alle relative Norme CEI, alle tabelle di unificazione CEI - UNEL ed alla Legge 791/77 e successivi aggiornamenti.
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle prescrizioni di tali Norme e tabelle dovrà essere attestata, per quei prodotti ammessi al Marchio, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto del Marchio di Qualità (IMQ) o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della Comunità Economica Europea. In ogni caso, comunque, i materiali e le apparecchiature dovranno essere scelti fra quanto di meglio il mercato sia in grado di fornire, tenendo conto dell’importanza della continuità del servizio e della necessaria manutenzione da effettuarsi nel tempo.
Il materiale elettrico di bassa tensione dovrà essere marcato CE.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare materiali o componenti non nuovi di fabbrica o di recupero, anche parziale.
Dati del sistema elettrico
TIPO DI INTERVENTO | Nuovo impianto |
LIMITI DI COMPETENZA | Il presente progetto degli impianti elettrici si estende dal quadro di distribuzione fino ai punti |
luce, prese a spina e all’alimentazione delle macchine e singoli utilizzatori fissi situati all’interno di ogni locale. | |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA • alimentazione • punto di consegna • potenza prevista • tensione nominale e max. var. • frequenza nominale e max. var. • Icc presunta punto di consegna • Sistema di distribuzione • Tensione nominale degli utilizzatori e delle apparecchiature BT | • in cavo BT • quadro piano interra ala nuova istituto esistente • 20 kW • (380 ± 10%) V • (50 ± 2%) Hz • 16 kA (previsti) • TT • 230 V – 400 V |
CADUTA DI TENSIONE NELLE CONDUTTURE | • massimo 2 % |
SEZIONI MINIME AMMESSE | • come da norma CEI |
Criteri di dimensionamento dei componenti elettrici
Il criterio di dimensionamento dell’impianto è stato effettuato con riguardo alla determinazione delle potenze assorbite dalla rete e correnti di impiego e al dimensionamento di ogni linea.
Le potenze assorbite sono state calcolate tenendo conto dei fattori di contemporaneità, in relazione al tipo di utilizzazione e alle modalità di impiego.
In generale il dimensionamento in portata tiene conto di un margine di riserva medio del 10%.
Il dimensionamento delle condutture del sistema di distribuzione sono state progettate nel rispetto delle Norme CEI 11-17 e CEI 64-8, relativamente alla protezione delle correnti di sovraccarico e di cortocircuito ed alla protezione contro i contatti indiretti, e considerando le portate dei cavi elettrici desunte dalle tabelle CEI- UNEL.
Inoltre il dimensionamento è tale che la caduta di tensione di ogni conduttura non sia mai superiore al 4 % con corrente d’impiego del carico.
Il dimensionamento delle condutture tiene conto anche del coordinamento tra le caratteristiche della conduttura e quelle del relativo dispositivo di protezione, in termini di corrente di cortocircuito massime e minime e di energia specifica passante, in tutte le configurazioni di esercizio della rete.
Gli interruttori posti a protezione delle linee in uscita saranno del tipo automatico magnetotermico- differenziale, con portata, taratura e potere di interruzione adeguati ai parametri elettrici del punto di installazione e delle utenze da alimentare come specificato nei disegni dei quadri elettrici.
IMPIANTO ELETTRICO
Descrizione dell’impianto elettrico
Nella realizzazione dell’impianto elettrico, in osservanza alle disposizioni normative e di legge, dovrà essere prestata particolare attenzione alle prescrizioni per la sicurezza contro i possibili pericoli derivanti dagli impianti elettrici.
Massima attenzione sarà quindi prestata ai vari tipi di protezione, ed in particolare alle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti.
In condizioni normali l’impianto elettrico è alimentato dalla rete del fornitore. In caso di interruzione è prevista un’illuminazione di sicurezza per le persone. L’impianto elettrico sarà costituito da:
• quadro elettrico di distribuzione nuovo ampliamento QGA.
• linea di alimentazione principale per il collegamento tra il quadro elettrico posto nell'interrato ala nuova istituto ed il quadro elettrico generale QGA.
• linee di distribuzione che collegano il quadro elettrico con le varie utenze luce, prese, ecc..
• impianto di forza motrice.
• impianto di illuminazione.
• impianti speciali (rete dati e chiamata aule, antintrusione, diffusione sonora per emergenza).
• eventuale impianto di terra.
Quadro elettrico utenza
L’impianto ha origine dal quadro istituto esistente nell'interrato ala nuova adiacente alla palestra. La norma di riferimento per il quadro elettrico è la CEI 17-13/1.
La linea di alimentazione dal quadro elettrico esistente al quadro elettrico di distribuzione sarà realizzata in cavo unipolare in gomma EPR tipo FG7R 0,6/1kV.
Quadri elettrici di distribuzione
Il quadro elettrico generale QGA è ubicato nella zona sottoscale del primo lotto.
Il quadro/armadio elettrico dovrà essere da basamento con struttura realizzata in lamiera di acciaio con trattamento anticorrosione del fondo con fosfatazione organica e verniciatura con resine epossipoliestere; il sistema funzionale in lamiera di acciaio Aluzink; pannelli laterali realizzati in lamiera di acciaio Aluzink con verniciatura con resine epossipoliestere; porta frontale realizzata in lamiera acciaio con trattamento anticorrosione del fondo con fosfatazione organica, verniciatura con polveri epossipoliestere, con vetro di sicurezza di tipo temperato e serratura con chiave ad alette, morsettiera e accessori vari.
Su tale quadro elettrico dovranno essere montati tutti gli interruttori come riportato negli schemi di progetto. La norma di riferimento per il quadro elettrico è la CEI 17-13/1.
Il quadro elettrico è inteso come sistema di apparecchiature, contenitori e sistema di cablaggio.
Verranno installati in posizione facilmente raggiungibile con sicurezza, i quadri elettrici conformi alle specifiche della Norma CEI 17-13/1.
In ingresso o in uscita dai quadri elettrici, tutti i cavi dei circuiti elettrici, anche quelli ausiliari, dovranno avere dei terminali con collare isolante in polipropilene e fare capo ad appositi morsetti di tipo componibile per guida DIN 35, essere contraddistinti con il numero o la sigla indicata sullo schema elettrico sia in corrispondenza delle apparecchiature che delle morsettiere.
Le morsettiere dei quadri elettrici dovranno inoltre portare le indicazioni necessarie per contraddistinguere il circuito ed il servizio a cui ciascun conduttore appartiene.
Dovranno essere predisposte opportune guide per il fissaggio di tutti i cavi in ingresso ed in uscita dal quadro elettrico.
La struttura dei quadri elettrici dovrà essere tale da consentire l’agevole smaltimento del calore prodotto dalle apparecchiature in esso contenute calcolato secondo le Norme CEI; comunque dovranno essere dimensionati in modo da permettere un eventuale integrazione del 30 %.
Il costruttore del quadro deve rilasciare la dichiarazione di conformità del quadro alle norme.
Distribuzione
La distribuzione consente il collegamento tra il quadro elettrico e le varie utenze luce, prese, ecc.. Verrà realizzato con una canalina metallica e un sistema di tubi, di adeguate dimensioni.
Le caratteristiche dei cavi, sezione e tipo, sono indicate negli schemi di progetto. Ulteriori indicazioni sui cavi, sono fornite dalle successive prescrizioni tecniche.
Il dimensionamento dei cavi del sistema di distribuzione è stato eseguito nel rispetto delle norme CEI 11-17 e CEI 64-8, relativamente alla protezione delle correnti di sovraccarico e cortocircuito ed alla protezione contro i contatti indiretti, e considerando le portate dei cavi elettrici desunte dalle tabelle CEI-UNEL.
Gli interruttori posti a protezione delle linee in uscita sono del tipo automatico magnetotermico-differenziale, con portata, taratura e potere di interruzione adeguati.