GESTIONE DEL PERSONALE
GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione 10.23.XX alla versione 10.24.00
Nell’inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza.
Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate:
il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità.
Cordialmente.
Matelica, lì 29/07/2008
Halley Informatica
Area Stipendi
ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO 3
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento 3
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento 3
OPERAZIONI ESEGUITE DALL’AGGIORNAMENTO 5
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L’AGGIORNAMENTO 7
FRIULI: aggiornamento tabella assenza per malattia 7
ADEGUAMENTI NORMATIVI 9
DETASSAZIONE STRAORDINARI e PREMI DI PRODUTTIVITA’ 9
FRIULI: indennità vacanza contrattuale 10
FRIULI: aumento salario aggiuntivo (indennità comparto) tutto sul fondo 12
Modelli TFR/1 e TFR/2 12
Riduzione stipendio per MALATTIA primi 10 giorni 12
DETRAZIONE Premio di Risultato 15
LIMITE PREVIDENZA COMPLEMENTARE 16
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 16
Adeguamento stampa modello EMENS 17
Nota: versamento dei conguagli da ASSISTENZA FISCALE (F24-EP) 17
MIGLIORIE 18
ERRORI RISOLTI con versione 10.23.01 19
ERRORI RISOLTI con versione 10.24.00 20
Cosa fare prima di effettuare l’aggiornamento
- Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte).
- Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente
l’esecuzione dell’aggiornamento.
- Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia 10.23.00 o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall’unità centrale):
1. entrare nell’AMBIENTE Halley Informatica
2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
3. verificare che la procedura PC sia alla versione 10.23.XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti)
4. uscire con [/] , ritornare al menù principale di gestione del sistema.
- Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).
Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.
➢ Per i server con sistema operativo WINDOWS
- Inserire il cd-rom nel lettore
- il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI), selezionare “Aggiornamenti”, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera.
N.B. L’immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare.
- Per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare “SI”
- selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO
- al termine dell’aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio “Aggiornamento terminato regolarmente”, selezionare il tasto [C]ontinua.
ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO
➢ Per i server con sistema operativo LINUX
- Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE;
- scegliere CAMBIA [D]rive;
- inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell’esempio:
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”;
- selezionare “CONTINUA”.
In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione 10.24.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
➢ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley
2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente
3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare
➢ Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare “Manutenzione tecnica Halley” e successivamente digitare exit (in minuscolo)
2. selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti)
3. procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato
4. ripetere per ogni ente da aggiornare
OPERAZIONI ESEGUITE DALL’AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento effettua le seguenti operazioni:
• Crea in automatico, nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazione Utente/Tabella Voci Cedolino, le seguenti voci:
5429 Cong.Imp.Straord./Premi
C1=4 C3=329 C5=1
5430 Cong.Rit.Straord./Premi
X0x0 X0x0 X0x0 X0x0 Xxxxxx Xxxxxx0.000
0000 Imp.Fisc.Straord./Premi
9032 Contrib.Straord./Premi
9033 Rit.Fisc.Straord./Premi
necessarie alla gestione automatica della Detassazione straordinari e premi produttività
1414 Cong.Detr.Premio Risult.
C1=35 C3=1 C5=2 Limite Fisso=9.008
9008 Detrazioni Premio Risult.
necessarie alla gestione della Detrazione premio di risultato
6020 Eccedenza Prev.Compl.
C1=4 C5=1
necessaria alle gestione del Limite Previdenza Complementare
1676 Riduzione malattia 10 gg
C1=4 C3=333
5331 Impon.Cpdel Figurativo
C1=4 C3=331 C5=1 Quota o Tariffa=0,009998
5332 Impon.Cpi/Cps Figurativo
C1=4 C3=332 C5=1 Quota o Tariffa=0,009998
necessarie alla gestione della Riduzione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia
• Crea in automatico, nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazione Base/Tabella Codici Trattamento, i seguenti trattamenti:
319 (stessa codifica del codice trattamento 19 dove il codice imponibile 30 (IRPEF 1001) viene sostituito dal codice imponibile 29.IRPEF STRAORD/PREM)
329 (29)
utilizzati nelle voci relative alla gestione della Detassazione straordinari e premi produttività
331 (11)
332 (9, 12, 81)
333 (stessa codifica del codice trattamento 2 a cui sono stati tolti i seguenti codici imponibili:
- tutti i codici relativi al Fondo Credito riferito alle diverse casse
- 14 ENPDEP/FONDO FS
- 34 INPGI
- 85 ENPDEDP)
utilizzati nelle voci relative alla gestione della Riduzione dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia
• Aggiunge nelle tabelle astensione (funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Astensioni) un nuovo codice astensione/evento 30.Riduzione malattia primi 10 gg
• Per la regione Friuli Venezia Giulia, nella Gestione Giuridica e nei contratti retributivi inserisce gli importi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale comunicati dall’ARERAN
OPERAZIONI ESEGUITE DALL’AGGIORNAMENTO
• Corregge, nei contratti retributivi, aventi una voce di comparto, utilizzati dalla regione Friuli Venezia Giulia, l’importo di aumento previsto, con l’ultimo contratto, per il salario aggiuntivo (comparto), riportandolo sulla voce Indennità Comparto (q.fondo) lasciando la differenza nella voce Indennità di Comparto
• Aggiunge nel menu della procedura le seguenti funzioni:
✓ELABORAZIONI MENSILII/Elaborazione Cedolini/Comun.Mensili individuali NEW conversione, con le nuove tecniche di programmazione, della funz.ELABORAZIONI MENSILI/ Elaborazione Cedolino/Comunicazione Mensili Individuali.
✓ELABORAZIONI MENSILII/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini NEW
conversione, con le nuove tecniche di programmazione, della funz.ELABORAZIONI MENSILI/ Elaborazione Cedolino/Controllo Cedolini.
Entrambe le funzioni saranno disponibili a menu e l’operatore potrà scegliere quale utilizzare: la vecchia funzione (Comunicazione Mensili Individuali – Controllo Cedolino) o la nuova funzione (Comun.Mensili individuali NEW – Controllo Cedolini NEW).
Terminato il periodo di “rodaggio” delle nuove funzioni, le vecchie saranno cancellate dal menu della procedura.
Attenzione: Nel caso in cui la nuova funzione risulti inattiva, l’operatore con il profilo di RESPONSABILE può abilitarla come riportato di seguito.
1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto "Creazione/modifica profili di accesso" (quella con il simbolo del viso)
2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare
3. Selezionando [A]ssegna Funzioni a profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico
4. Scegliere il livello da associare alle nuove funzioni
5. Cliccare sulla funzione cui si vuole associare il livello
6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su “Salva”.
FRIULI: aggiornamento tabella assenza per malattia
Il CCRL Friuli Venezia Giulia del 06 maggio 2008 ha apportato delle variazioni alla disciplina delle assenze per malattia per il personale degli enti locali e del relativo trattamento economico (vedi CCRL – CAPO I – Art.9).
A tal fine è necessario modificare le tabelle astensioni, messe a disposizione della procedura, operando come segue:
- impostare come data di lavoro quella odierna
- selezionare la funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Astensioni
- cliccare sul bottone Ricerca Tabelle
- inserire il codice tabella 1. Tabella Astensioni 07.09.95 (tabella in trentesimi)
- cliccare sul bottone Ricerca Astensione e di seguito digitare F8
- sarà visualizzato l’elenco delle astensioni disponibili: selezionare Assenza per Malattia
- cliccare su Modifica ed inserire i dati come riportato nella seguente immagine:
- cliccare sul bottone Ricerca Astensione e dall’elenco selezionare l’astensione 6.Assenza per malattia non retribuita.
Inserire i seguenti dati:
Le stesse modifiche vanno apportate alla tabella 2.Tabella astensioni in 26 (tabella in ventiseiesimi), riportando i seguenti valori:
Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma.
ADEGUAMENTI NORMATIVI
DETASSAZIONE STRAORDINARI e PREMI DI PRODUTTIVITA’
L’art. 2 del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, contiene alcune misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.
In particolare, è prevista una riduzione del prelievo fiscale sulle somme corrisposte per lavoro straordinario e supplementare, nonché su quelle corrisposte a titolo di premio di produttività.
Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, nel periodo dall’1/7/2008 al 31/12/2008, sono soggette, ad un’imposta sostitutiva del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per:
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel predetto periodo
- prestazioni di lavoro supplementare o in funzione di clausole elastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro part-time stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto legge
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'ente.
L’agevolazione fiscale è applicabile, alle somme erogate per lavoro straordinario, a condizione che le prestazioni siano effettuate nel periodo compreso tra il 1^ luglio 2008 e il 31 dicembre 2008 e che il reddito complessivo per l’anno 2007 non sia superiore a 30.000 euro.
Per le somme erogate a titolo di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in virtù di clausole elastiche, la norma è applicabile esclusivamente ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto, al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Per i premi di produttività vale il principio di cassa per cui l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile sul premio erogato in questo periodo.
Trattandosi di un'imposta sostitutiva del 10% il lavoratore non beneficia, sulle predette somme, delle detrazioni d’imposta.
Le somme soggette alla nuova imposta rientrano nell’imponibile previdenziale.
Le somme detassate non rientrano nell’imponibile utilizzato per il calcolo delle addizionali all’IRPEF.
I lavoratori interessati dal provvedimento sono tutti i lavoratori del settore privato (enti particolari). Rimangono, quindi, ESCLUSI dalla sperimentazione i dipendenti del settore pubblico.
Per ottemperare a quanto disposto da tale nuova norma sono state realizzate le seguenti modifiche:
- nella Tabella Dati Fiscali (funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazione Base/Tabella Dati Fiscali) ‘ stata aggiunta, a pagina 2, la sezione Detassazione in cui sono stati inseriti i coefficienti necessari al calcolo:
- Limite di reddito 30.000
l’imposta sostitutiva del 10% è applicabile ai lavoratori che hanno percepito, nell’anno 2007, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro
- Imponibile max 3.000
l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite di 3.000 al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%
- Aliquota 10,00
l’imposta sostitutiva prevista è il 10%
- creazione di nuove voci cedolino e codici trattamento (per il dettaglio vedi il capitolo Operazioni eseguite dall’aggiornamento).
Il nuovo imponibile e le relative ritenute vengono esposti nel corpo del cedolino.
Nei progressivi mensili, oltre all’imponibile e alle ritenute, sono evidenziati anche i contributi, calcolati sul compenso erogato in totale per straordinari e premi di produttività.
Sono state predisposte apposite voci (5429 – 5430) per eventuali conguagli del nuovo imponibile
e/o delle nuove ritenute
- nel modello F24 l’Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente viene esposta con il codice tributo, di nuova istituzione, 1053 (vedi Risoluzione n.287/E del 08 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate) nella sezione Erario
- nel riepilogo generale dipendente i nuovi valori sono riportati nella 3^ parte
- per i dipendenti che cessano nel corso del 2008 a cui siano state erogate somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% la procedura riporta nel quadro annotazioni del modello CUD, un’apposita Annotazione in cui viene indicato l’imponibile assoggettato a detassazione e la relativa imposta del 10%.
Iter per l’erogazione delle somme soggette alla detassazione
1) Creare nuove voci per erogare le somme soggette a detassazione (es.: straordinario) indicando come codice trattamento (C3) il valore 319.
Esempio: codice voce 3001 Straordinario DL93/2008
C1=4 C3=319
da raggruppare nello stesso codice raggruppamento dove sono inserite le voci di straordinario (o altra competenza accessoria) utilizzate fino al mese scorso.
2) Procedere all’elaborazione del cedolino seguendo il consueto iter, inserendo la nuova voce (o le nuove voci) tramite il precalcolo o le comunicazioni mensili individuali.
3) Le nuove voci saranno riportate nel corpo del cedolino.
Il controllo dei limiti previsti dalla legge sarà effettuato automaticamente dal programma.
(PC2177)
FRIULI: indennità vacanza contrattuale
L’ARERAN (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni), con il Protocollo n.1005/08 del 16 giugno 2008, recante come oggetto Erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale ha comunicato che:
“….si sono perfezionati i presupposti per l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale costituita da un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli…..
Tale assegno deve essere erogato, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio, entro i tre mese successivi dalla data di presentazione della piattaforma.
L’assegno va erogato per 12 mensilità in quanto non computabile nella base di calcolo per la tredicesima mensilità….”
Con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti modifiche:
- aggiornata la codifica della voce 53.Ind.vacanza contrattuale inserendo alla descrizione Limite Fisso il valore 12, necessario a non conteggiare il rateo di tredicesima
- inseriti, automaticamente nei contratti utilizzati dai comuni della regione Friuli Venezia Giulia (dal 221 al
228) e nella Gestione Giuridica, gli importi mensili spettanti, per le varie posizioni economiche, per l’indennità di vacanza contrattuale, importi comunicati dall’ARERAN (Prot.1005/08)
- la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione Arretrati Contratto è stata predisposta per il calcolo automatico degli arretrati a partire dal 01/01/2008 fino al mese precedente a quello in cui è iniziata l’erogazione dell’indennità.
Iter per il conteggio dell’arretrato Indennità Vacanza Contrattuale
1) Impostare la data di lavoro nel mese in cui si devono liquidare gli arretrati di indennità di vacanza contrattuale (es.: inizio erogazione mensile ad agosto; liquidazione degli arretrati ad agosto; la data di lavoro sarà Agosto 2008).
2) Selezionare la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione Arretrati Contratto
3) Cliccare sul bottone Aggiunta ed inserire i dati come indicato nell’immagine che segue:
- Inserire una registrazione per ogni Ente gestito
- Il Codice registrazione viene associato dal programma
- Come Data inizio indicare 01/01/2008
- Come Data fine indicare il mese precedente a quello in cui si inizia ad erogare mensilmente l’indennità di vacanza contrattuale.
Nell’ultima sezione dello schermo sarà automaticamente visualizzato l’anno 2008
- Nella selezione delle matricole impostare sempre Matricola inizio 1 Matricola fine 99999
Il calcolo degli arretrati viene effettuato per tutti i dipendenti, compresi quelli cessati
- Su Selezione tipologia dipendenti* indicare Dipendenti Enti Locali
- Su Retribuzione 1) inserire Tipo 6 Indennità Vacanza Contrattuale
L’ultima sezione dello schermo sarà completata con l’indicazione del codice voce 1239 e la relativa
descrizione
- Cliccare sul bottone Calcolo
- Verificare i dati elaborati selezionando l’opzione Stampa disponibile appena si accede alla sottofunzione Gestione Arretrati Contratto
- L’opzione Ricerca matricole permette di accedere ai dati elaborati per ogni singolo dipendente ed apportare eventuali modifiche (variazione dati, eliminazione periodo, aggiunta nuovi periodi)
(PC2190)
FRIULI: aumento salario aggiuntivo (indennità comparto) tutto sul fondo
Nell’ultimo rinnovo contrattuale relativo agli enti della regione Friuli Venezia Giulia, è stato specificato che l’aumento del salario aggiuntivo (indennità di comparto) deve essere tutto imputato al capitolo del fondo; quindi anche i contratti per cui attualmente è prevista una sola voce di comparto hanno bisogno della seconda voce.
Con questo aggiornamento, nei contratti introdotti con la versione 10.22.00 che prevedono, per la gestione del comparto, una sola voce (es.: contratto 223), è stata aggiunta un’ulteriore voce (Inden.Comparto (q.fondo)) in cui è riportato l’aumento, previsto dal contratto, per il salario aggiuntivo, da imputare totalmente al fondo.
L’importo della voce Indennità di Comparto è stato modificato, indicando il vecchio valore (quello precedente all’aumento), importo che dovrà essere imputato al capitolo di bilancio.
(PC2207)
Modelli TFR/1 e TFR/2
L’INPDAP, senza darne comunicazione, ha aggiornato i modelli TFR/1 e TFR/2, apportando le seguenti modifiche:
- nella sezione F – MODALITA’ DI PAGAMENTO è stato inserito il codice IBAN
- è stata aggiunta la sezione H dove dichiarare l’eventuale avvenuta adesione a un Fondo di pensione complementare.
Con il presente aggiornamento, e quello dell’applicativo Smart Forms vers. 08.06.00, entrambi i modelli (TFR/1 e TFR/2) sono stati adeguati a quest’ultime novità.
(PC2181 – SM49)
Riduzione stipendio per MALATTIA primi 10 giorni
L’articolo 71 del Decreto Legge 112/2008 introduce una norma di carattere generale con la quale si prevede, che nei primi 10 giorni di assenza per malattia, al dipendente verrà riconosciuto il trattamento fondamentale, ma non potranno più essere erogate le indennità e gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.
Viene confermato al contrario, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi o da norme di legge in caso di infortunio sul lavoro o a causa di servizio, per il ricovero ospedaliero o day hospital e per patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
La riduzione della retribuzione per malattia nei primi 10 giorni non ha riflessi sui contributi ex CPDEL, INADEL e TFR: l’ente deve integrare la contribuzione anche per la quota a carico del dipendente sulla parte di retribuzione non corrisposta.
Il dipendente deve versare i contributi al Fondo Previdenza e Credito anche sulla quota non percepita. Inoltre deve essere ridotta anche la tredicesima mensilità.
Per ottemperare a quanto disposto dal nuovo Decreto Legge, con questo aggiornamento, sono state realizzate le seguenti modifiche:
- nella tabella astensione, sia quella in 26esimi sia quella in 30esimi (funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/ Tabelle Generali/Tabella Astensioni), è stata aggiunta una nuova astensione/evento: 30.Riduzione malattia primi 10 giorni
- sono state create nuove voci necessarie alla riduzione dello stipendio e all’integrazione dei contributi da parte dell’ente (per il dettaglio vedi il capitolo Operazioni effettuate dall’aggiornamento)
- sono stati creati nuovi codici trattamento da utilizzare nella codifica delle voci necessarie alla gestione della “malattia primi 10 giorni” (per il dettaglio vedi il capitolo Operazioni effettuate dall’aggiornamento)
- modificata la funz.ELABORAZIONE MENSILI/Elaborazione Cedolini/Gestione Astensioni per dare la possibilità di inserire il nuovo evento/astensione
- modificato il programma di calcolo e la stampa del cedolino per considerare la nuova gestione.
Invece gli interventi necessari alla riduzione della tredicesima saranno effettuati con un prossimo aggiornamento.
L’applicazione della disposizione al comparto Regioni ed Autonomie Locali pone ulteriori problematiche in ordine all’individuazione degli elementi retributivi che devono essere riconosciuti al dipendente e quelli che devono essere esclusi nei primi dieci giorni di malattia.
L’art. 45 del D.Lgs. 165/2001 individua due componenti del trattamento economico: il trattamento fondamentale e quello accessorio, rimandandone la definizione alla contrattazione collettiva.
Per il personale non dirigente, l’art. 28 del CCNL 06/07/1995 individua, quali componenti del trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità integrativa speciale (ora conglobata nel tabellare) ed il livello economico differenziato.
Con il nuovo ordinamento professionale, approvato con il CCNL del 31/03/1999, il livello economico differenziato è stato sostituito dal sistema della progressione economica orizzontale.
Tutti gli altri elementi retributivi rientrano nella nozione di trattamento accessorio.
Il legislatore ha anche specificato che rimangono esclusi dal conteggio sia il trattamento accessorio avente carattere di fissità e continuità (quali, ad esempio, l’indennità di vigilanza, delle educatrici, delle maestre, ex 3’ e 4’ q.f., indennità di direzione struttura delle ex 8’ q.f.) sia “ogni altro trattamento accessorio” (quali, ad esempio, l’indennità tempo potenziato, di responsabilità).
Risulta evidente che non vanno corrisposti gli elementi del salario accessorio strettamente correlati alla presenza in servizio (quali, ad esempio, l’indennità di rischio, di disagio, la reperibilità, il turno, ecc.).
Nel salario accessorio deve essere considerata anche la retribuzione di posizione e risultato ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31/03/1999 e l’indennità di comparto.
Le voci che NON vengono RIDOTTE dal programma sono le seguenti:
- stipendio tabellare (voce 50)
- I.I.S (ove separata) (voce 51)
- Progressione economica (voce 52)
- Ind.Vacanza Contrattuale (voce 53)
- Riequilibrio Anzianità (voce 58)
- Salario indiv. Anzianità (voce 60)
- Assegno ad Personam (voce 61)
- Ass.Pers. non Riassorb. (voce 85)
tutte le altre indennità, erogate con voci di testata (da 50 a 250), non saranno corrisposte.
A tutt’oggi ci sono ancora diversi dubbi sull’applicazione della nuova norma che aspettano di essere chiariti.
Nel frattempo le modifiche, che sono state realizzate con questo aggiornamento e sopra descritte, permettono all’operatore di inserire, semplicemente, la nuova tipologia di assenza per malattia ed ottenere il conteggio secondo quanto previsto dalla norma.
Le situazioni in cui si verifica la necessità di inserire il nuovo evento possono essere diverse; di seguito ricordiamo i casi più frequenti:
- per ogni evento morboso, cioè ad ogni presentazione del certificato medico, per i primi 10 giorni va inserita la nuova astensione 30.Riduzione malattia primi 10 giorni
- se il periodo di malattia supera i 10 giorni devono essere inserite due astensioni:
1) per i primi 10 giorni il nuovo evento (Riduzione malattia primi 10 giorni)
2) per il restante periodo l’evento Assenza per malattia, quest’ultimo periodo utile solo al conteggio complessivo dei giorni di malattia
- nel caso il dipendente presenti un primo certificato per un periodo inferiore a 10 giorni (es.:4 giorni) e successivamente protragga la malattia presentando un nuovo certificato (es.: di altri 3 giorni) siamo in presenza di un’assenza continuativa quindi dovranno essere inserite due astensioni Riduzione malattia primi 10 giorni collegate tra di loro
Per gli eventuali eventi morbosi verificatesi nel periodo 26 giugno (data in cui entra in vigore il nuovo decreto) 29 luglio (data in cui si e reso disponibile il presente aggiornamento) si prospettano i seguenti casi:
Caso 1: l’operatore non ha effettuato la gestione delle astensioni in attesa di chiarimenti e del presente aggiornamento
i periodi di assenza possono essere inseriti, durante l’elaborazione della prossima mensilità (agosto), aggiungendo, per ogni periodo di malattia, un evento attivo
Caso 2: l’operatore ha effettuato la gestione delle astensioni inserendo, come di consueto l’Assenza per Malattia
per effettuare la trattenuta delle indennità non dovute, inserire la nuova astensione (Riduzione malattia primi 10 giorni) indicando il periodo di malattia usufruito dal dipendente (“data inizio” – “data chiusura”) e lo “stato” attivo.
Nessuna variazione deve essere effettuata alla denuncia mensile (DMA).
Per i casi in cui è necessario applicare la riduzione del 10% o del 50% non è ancora chiaro come operare.
Iter per l’inserimento dell’evento “malattia primi 10 giorni”
1) Impostare la data di lavoro indicando il mese e l’anno per cui si devono elaborare i cedolini
2) Eseguire la formazione delle voci fisse (funz.ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/ Formazione Voci Fisse)
3) Selezionare la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazioni Mensili/Gestione Astensioni e di seguito cliccare sul bottone Nuova Astensione
4) Aggiungere i dati della nuova astensione con il consueto iter (attenzione all’inserimento della Data Inizio
e Data Chiusura) .
Come evento inserire il nuovo codice 30.Riduzione malattia primi 10 gg
5) Procedere con il calcolo dei cedolini e il resto delle operazioni mensili
(PC2197)
DETRAZIONE Premio di Risultato
La detassazione dei premi di risultato è prevista dal comma 70 della legge 247/07.
“….Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale …….sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno….”
La detassazione dei premi di risultato sarà del 23% per il 2008 e verrà riconosciuta direttamente e automaticamente in busta paga dal sostituto di imposta.
Lo sconto fiscale previsto a favore dei lavoratori dipendenti, si potrà applicare sui premi di risultato erogati nell’anno, non superiori a 350 euro.
Quindi, al verificarsi delle condizioni stabilite dalla normativa il lavoratore potrà beneficiare, al massimo, di una detrazione dall’imposta lorda di 80,50 euro.
Per introdurre ed esporre nel cedolino la nuova detrazione, riguardante solo i dipendenti di enti particolari soggetti alla decontribuzione dei premi di risultato abrogata dalla legge 247/07, è stata modificata la codifica della voce 1414.Conguaglio Detrazione Premio Risultato (C1=35 - C3=1 - C5=2).
Iter per l’erogazione del premio di risultato
1) Procedere all’elaborazione del cedolino partendo dalla formazione delle voci fisse.
2) Tramite la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Comunicazioni Mensili Individuali inserire la voce del Premio di Risultato (quella utilizzata di solito) e il relativo importo e la voce 1414 seguita dall’importo della detrazione spettante.
(N.B.: le voci sopra menzionate possono essere inserite anche tramite la funz. ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini).
3) Nel corpo del cedolino sarà riportata, oltre alle voci inserite dall’operatore (Premio di Risultato e relative detrazioni), la voce 9008.Detrazioni Premio Risultato.
Inoltre, con questo aggiornamento, è stata predisposta, nella stampa del modello CUD 2008, nel riquadro annotazioni, un’apposita Annotazione.
(PC2202)
LIMITE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I contributi versati alla Previdenza Complementare e a forme pensionistiche individuali fanno parte degli oneri deducibili dal reddito (art.10 TUIR) per un importo non superiore al limite assoluto di euro 5.164, 57 (per tutti i contribuenti).
Si ricorda che, poiché nella norma non è contenuta nessuna specifica, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro devono essere considerati nel loro valore complessivo e che, il contributo a carico dell’azienda, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il datore di lavoro deve effettuare, per ciascuno dei periodi di paga del periodo d’imposta nel quale sono effettuati i prelevamenti dei contributi ai fondi pensione (indipendentemente dal loro versamento), la verifica della deducibilità.
In altre parole dovrà controllare le contribuzioni progressivamente versate in quanto, al superamento del tetto deducibile, le contribuzioni eccedenti il limite sopra indicato, concorreranno alla formazione dell’imponibile fiscale e su di esse dovranno essere calcolate le ritenute fiscali.
Con il presente aggiornamento è stata creata una nuova voce.
6020 Eccedenza Prev.Compl.
C1=4 C5=1
con la quale sarà evidenziata, nel cedolino, la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro. La contribuzione eccedente non viene dedotta dall’imponibile fiscale.
Infine è stato modificato il calcolo del modello CUD 2008: la contribuzione eccedente il limite sarà riportata automaticamente al punto 39.Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2.
(PC2203)
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Con la Circolare n.69 del 04 luglio 2008, l’INPS ha dichiarato che a decorrere 1^ luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2006 e l’anno 2007 è risultata pari all’1,7%.
I livelli di reddito in vigore per il periodo 1^ luglio 2007 al 30 giugno 2008 sono stati rivalutati con il predetto indice.
In allegato alla circolare sono riportate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, alla diverse tipologie di nuclei familiari, dal 1^ luglio 2008 al 30 giugno 2009.
Con questo aggiornamento il calcolo automatico dell’assegno nucleo è stato adeguato a quest’ultima variazione normativa.
Tramite la funz.STRUMENTI/Utilità/Situazione Assegni Familiari e l'opzione Importi eseguire la stampa per per verificare la situazione attuale dell’anagrafica dipendente; se necessario apportare le dovute variazioni alla riga di reddito ed, eventualmente, aolla composizione del nucleo familiare.
N.B.
L’adeguamento dell’anagrafica dipendente va fatto prima di eseguire la formazione voci fisse.
Nel caso in cui nel mese di luglio c.a. sia stato erogato il vecchio importo (non adeguato) di assegno familiare, sarà necessario erogare la differenza, utilizzando la voce 1425.Cong.assegno nucleo fam., da inserire tramite la funz. ELABORAZIONI MENSILI/Precalcolo Voci Mensili/Inserimento Voci Precalcolo o la funz. ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Comunicazioni Mensili Individuali o la funz. ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini.
(PC2206)
Adeguamento stampa modello EMENS
Con l’aggiornamento dell’applicativo Smart Forms alla vers.08.06.00 è stata adeguata la stampa del modello EMENS alle novità riportate nel Documento Tecnico vers.2.3 del 5 maggio 2008.
(SM48)
Nota: versamento dei conguagli da ASSISTENZA FISCALE (F24-EP)
A tutt’oggi ancora non sono state emanate, dall’Agenzia delle Entrate, disposizioni in merito a come devono essere effettuati i versamenti a seguito dei conguagli da Assistenza Fiscale.
Rimaniamo in attesa di disposizioni in merito e Vi ricordiamo che il termine per gli adeguamenti fiscali e contributivi è stato prorogato al 20 agosto.
MIGLIORIE
PROCEDURA: conversione interfaccia
E’ stata effettuata, utilizzando le nuove tecniche di programmazione, la conversione delle maschere video delle seguenti funzioni:
✓ ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Comunicazioni Mensili Individuali
✓ ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini
Per effettuare la conversione sono state create delle nuove funzioni, denominate Comun.Mensili Individuali NEW e Controllo Cedolini NEW, inserite sempre nel menu ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolino.
Passato un periodo di “rodaggio”, le vecchie funzioni saranno eliminate e resteranno attive solo le nuove funzioni.
Nel frattempo l’operatore può utilizzare sia l’una che l’altra funzione: consigliamo l’utilizzo della nuova (Comun.Mensili Individuali NEW e Controllo Cedolini NEW) in modo da segnalarci eventuali anomalie e quindi collaborare alla messa a punto della nuova gestione.
Con l’occasione, alle Comunicazioni Mensili Individuali ed al Controllo Cedolino, sono state apportate le seguenti migliorie:
- se viene inserita una voce già presente, l’operatore sarà avvertito visualizzando uno specifico messaggio
- è stato ampliato lo spazio a disposizione per l’inserimento delle voci nelle comunicazioni mensili individuali (precedentemente si poteva inserire fino a un massimo di 19 voci).
- nella funz.ELABORAZIONI MENSILI/Elaborazione Cedolino/Controllo Cedolino è stato aggiunto un nuovo controllo in modo che non vengano visualizzati i cedolini delle mensilità straordinarie di dipendenti non elaborati
(in precedenza la consultazione dei cedolini delle mensilità straordinarie dei dipendenti non elaborati era permessa: a pagina 1 venivano riportate tutte le voci di testata e la pagina 2 completamente vuota.
(PC1335-PC1521-PC1938)
ANAGRAFICA DIPENDENTE: scadenza 1 (pag.3)
E’ stato rivisto il calcolo dell’assegno nucleo familiare in presenza di una data inserita alla descrizione Scad.1: il programma ricalcola l’importo dell’assegno familiare tenendo conto della data inserita a fianco di tale descrizione.
(PC1981)
ANAGRAFICA ENTE: opzione Copia
Nella funz.IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente è stata aggiunta l’opzione
Copia con la quale è possibile eseguire la copia di un’anagrafica Ente già esistente.
(PC2196)
SUPPORTO MAGNETICO F24: errato
Effettuando la preparazione del supporto magnetico per il modello F24 con la versione PC 10.23.00, i dati riportati per la sezione erario risultano errati.
(PC2199)
ATTENZIONE
L’errore riscontrato avviene solo in fase di preparazione del supporto magnetico, quindi solo nel caso in cui sia già stato effettuato l’invio del modello F24 (con supporto magnetico elaborato con vers.10.23.00), occorre annullare l’invio e ripeterne la preparazione con la vers.10.23.01 e quindi il relativo invio.
770 ORDINARIO: digit errato su variabile [#20] istr.90 rout.C9OPC istr.310 rout.PC9OPM
Eseguendo la preparazione del supporto magnetico del modello 770 Ordinario, veniva segnalato il seguente messaggio di errore: "HBW: Digit errato su variabile [#20] alla istr.90 della rout.C9OPC istr.581 della rout.PC9OPM.
Tale errore è stato risolto con la vers.10.23.00 ma non era stato inserito nella precedente lettera di aggiornamento.
(PC2150)
RIEPILOGO GENERALE DIPENDENTE: a totale 1°/2°/3°parte /dett.contrib. il programma si blocca Lanciando la stampa del riepilogo generale del dipendente impostando "Totali" e poi "1° parte o 2° parte o 3° parte o Dettaglio contributi", il programma si bloccava.
(PC2191)
EMENS: al controllo valore elemento orario contrattuale errato
Effettuando il controllo del modello Emens con la nuova versione 3.3, veniva segnalato il seguente messaggio di errore: "Valore elemento Orario Contrattuale errato uguale a 3600".
Per risolvere tale problema, occorrerà ripetere la preparazione del supporto magnetico e il relativo controllo.
(PC2195)
PRECALCOLO: non mantiene le modifiche
Dopo aver inserito una registrazione precalcolo, andando a modificare gli importi, il programma non manteneva le modifiche.
(PC2200)
DISPONIBILITA’ BILANCIO: #7 xxx.xx errata istr.127 rout.PFSST1
Dopo aver calcolato la disponibilità di bilancio, lanciando la stampa di controllo finanziaria (FN vers.11.14.00), veniva segnalato il seguente messaggio di errore: "Indicizzazione errata [#7] n.descr.327 indice 0 istr.127 rout.PFSST1".
(PC2201)
TFR/1: importi errati per i periodi precedenti l’anno 2002
Effettuando adesso una stampa del modello TFR/1, relativo ad un anno precedente il 2002 (es.: per l’anno 2001), gli importi riportati erano errati: veniva riportato il valore in lire esposto con la formattazione dell’euro.
(PC1595)
TFR/1: manca la sezione D
Nella stampa del modello TFR/1 non veniva riportata la sezione D (Situazione Debitoria) anche se, a video, risultava correttamente compilata.
(PC2192)
CEDOLINO: non considera liquidazione TFR già pagata (enti particolari)
Durante l’elaborazione dei dipendenti cessati il programma non teneva conto dell'imponibile e dell'imposta già pagata per una liquidazione TFR precedente, nonostante i relativi importi erano stati inseriti nella funzione Introduzione Progressivi Inizio.