CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE NEL COMUNE DI SPILIMBERGO
COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE
Rep. n.
CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE NEL COMUNE DI SPILIMBERGO
- CIG. 5542325745 -
L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di , nella
residenza municipale di Spilimbergo in Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, avanti a me Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX - Segretario del Comune di Spilimbergo ed in tale veste autorizzato a ricevere gli atti interessanti il Comune, sono comparsi:
1) p.i. Xxxxxx DE NARDO, nato a San Xxxxxxx del Friuli il 17.09.1955, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica - gestione delle Opere Pubbliche e del Patrimonio Comunale, giusto decreto di nomina n. 6 del 13.03.2009, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune di Spilimbergo (Partita I.V.A. 00207290933);-
2) Sig. nato a il , il quale dichiara di agire in nome, conto ed interesse della . – Via . – - (C.F. e Partita I.V.A. ) in qualità di , i quali rinunciano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
Che con determinazione n. del si approvava l’indizione di una procedura aperta per l’appalto per la fornitura di gas naturale alle utenze di competenza del Comune di Spilimbergo per il periodo biennale dalla data di stipula del contratto. Sarà facoltà del Comune chiedere una
proroga tecnica per le operazioni di rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi.
Sarà inoltre facoltà del Comune valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d’appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata una sentenza favorevole all’istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara (Consiglio Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580)
Che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. del
, preso atto dei verbali di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all’Appaltatore , con sede a
in via n. , per l’importo di
€ , più I.V.A. % e quindi per complessivi € , come da offerta economica e nel contempo si impegnava la relativa spesa; Vista l’informazione antimafia della Prefettura di del , ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e di cui all’art. 4 del D.Lgs 08.08.1994 n. 490;--
Che è stato acquisito il DURC n. dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta stessa.--
TUTTO CI’ PREMESSO
I predetti Comparenti mi chiedono di ricevere il seguente:--
CONTRATTO
con il quale, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:--
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ART. 1 – OGGETTO.
Fornitura di gas naturale per le utenze di competenza dell’Amministrazione Comunale di Spilimbergo.
ART. 2 – DURATA.
Il contratto ha durata biennale dalla data di stipula del contratto. Sarà facoltà del Comune chiedere una proroga tecnica per le operazioni di rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi.
Sarà inoltre facoltà dello stesso valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d’appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata una sentenza favorevole all’istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara (Consiglio Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580)
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO.
La fornitura include tutte le attività previste dal capitolato di gara e si svolgerà in base alle modalità e agli obblighi stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto che anche se non materialmente allegato le Parti dichiarano di ben conoscere e richiamare integralmente.-
ART. 4 – PREZZO.
Il prezzo per l’espletamento della fornitura è quello derivante dall'offerta economica presentata per l’importo netto pari ad € .- più
I.V.A. % per un importo complessivo di € . Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale. Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.-
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ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.
L’Impresa aggiudicataria emetterà le fatture sulla base della misurazione della somministrazione di gas naturale effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla base della comunicazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione.
A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data di stipula del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumi.
In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore o dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria emetterà la fattura sulla base dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore.
Il “Prezzo E” per ogni mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.
Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3.
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Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura.
Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva.
L’Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenze. La fatturazione periodica potrà, ssere effettuata anche attraverso un unico documento fiscale accompagnato però tassativamente da un riepilogo riportante per ogni utenza tutti gli oneri della fornitura, in conformità ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 152/06 e s.m.i. In particolare, ogni fattura dovrà contenere mittente, data e nr., oggetto e periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale.
L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed entro 3 (tre) mesi dalla richiesta stessa, di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sul proprio Sito Web, distinti per ogni PDR e con possibilità di ricercarli, visualizzarli, filtrarli e
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scaricarli, i dati storici delle fatture emesse, i dati storici dei consumi relativi o fatturati e ogni altro dato storico utile per la gestione delle utenze. L’indirizzo PEC sarà comunicato con la richiesta sopra indicata.
I documenti di fatturazione, così come i riepiloghi semestrali e annuali, dovranno sempre riportare l’ultima lettura del contatore (con la relativa data), specificando di volta in volta se trattasi di consumi effettivi o stimati indicando sempre il “Prezzo E” e lo sconto, oltre alle varie voci di costo “passanti” e regolate.
ART. 6 - PENALITA'.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza (via fax e/o PEC e/o Racc. A/R), alla quale l’impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni (via fax e/o PEC e/o Racc. A/R), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, notificata in forma scritta al Fornitore, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali, salvo risarcimento del danno ulteriore: per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell’esecuzione di qualsivoglia adempimento previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, verrà applicata
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una penale di € 100,00.-
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il contratto.
L’addebito di eventuali penali non esonera l’impresa aggiudicataria dall’adempimento degli obblighi di cui si è resa inadempiente.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento, saranno comunicate all’Impresa aggiudicataria con raccomandata A/R e/o fax e/o PEC: L'importo della penale verrà trattenuto sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere reintegrato entro 15 (quindici) giorni come specificato nell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il difetto di ricostituzione nei tempi stabiliti sarà considerato inadempienza contrattuale.
Le irregolarità e le inadempienze verranno previamente contestate per iscritto dall'Amministrazione (tramite fax o posta elettronica), con l'imposizione di un termine all’Impresa, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per presentare eventuali giustificazioni.
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Per la risoluzione del contratto si rinvia all’art. 136 D.Lgs 163/2006.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
▪ il deposito contro l’Appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
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▪ il fatto che taluno dei componenti l’Organo di amministrazione o l’Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
▪ ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
▪ inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del Capitolato Speciale d’Appalto);
▪ altre situazioni, valutate come gravi, dall’Amministrazione Comunale.
Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.
La risoluzione dà diritto, all’Amministrazione Comunale, di affidare a Terzi l’esecuzione della fornitura in danno all’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quanto previsto nel contratto. La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione definitiva.-
ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.-
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Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 11 D.P.R. 252/1998 che si intende qui espressamente riportato.
L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.
In forza dell’art. 1 c. 13, Legge 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, c. 1, della Legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3, della Legge n. 94 del 1999.-
ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento dell’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da
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parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Relativamente ai contratti fra appaltatore e subappaltatore – subcontraente, l’Appaltatore si impegna ad inserire la seguente clausola come da istruzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici:
▪ Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
▪ L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
▪ L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
▪ L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA.
A titolo di cauzione la Ditta ha provveduto nella misura del %
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sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione
assicurativa n. del , completa di appendice
(eventuale.) n. 1 del per l’importo pari ad € .-, emessa dalla Agenzia di .-
ART. 11 - NORMATIVA DEL SETTORE.
Per quanto non specificamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti, ed alla normativa di settore.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Nella raccolta e trattenuta dei dati degli utenti, la ditta dovrà attenersi alle vigenti normative sulla "privacy", Legge 196/2003.--
ART. 12 – SPESE.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice.-
ART. 13 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
Per tutti gli effetti del presente atto l’Appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via .-
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ART. 14 – REGISTRAZIONE.
Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € ,
I.V.A. esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.-
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Spilimbergo
p.i. Xxxxxx DE NARDO
Per La Ditta
Sig.
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, c. 13 del D.Lgs 163/2006, come modificato dall’art. 6, c. 3 del D.L. 179/2012. In analogia con l’art. 47-ter, c. 2, Legge. 89/1913, il presente atto è stato da me letto ai Comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. In applicazione analogica dell’art. 52-bis, c. 1, Legge 89/1913, il presente atto è stato sottoscritto dai Comparenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.
Ai sensi dell’art. 47-ter, c. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, c. 2, D.Lgs 82/2005.
Appongo quindi, in presenza delle Parti, la mia firma digitale.
IL SEGRETARIO GENERALE
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La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11.
L’IMPRESA
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