In Germania i lavoratori possono richiedere ai propri datori di lavoro l'imputazione di parte della propria retribuzione futura — sino ad un massimo del 4 % del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi al regime previdenziale generale —...
Conclusioni della ricorrente
— dichiarare che la Repubblica federale di Germania, conside- rato che talune amministrazioni e imprese locali con oltre 1 218 dipendenti hanno stipulato contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente con gli enti e le imprese indicate dall'art. 6 del TV-EUmw/VKA, senza aver indetto un bando di gara a livello europeo, ha violato, fino al 31 gennaio 2006, l'art. 8, in combinato disposto con i titoli da III a VI della direttiva 92/50/CEE (1) e, a decorrere dal 1o febbraio 2006, l'art. 20, in combinato disposto con gli artt. da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE (2).
— Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
In Germania i lavoratori possono richiedere ai propri datori di lavoro l'imputazione di parte della propria retribuzione futura
— sino ad un massimo del 4 % del livello della retribuzione valida ai fini assicurativi al regime previdenziale generale — alla previdenza integrativa aziendale, mediante conversione in contributi pensionistici. Secondo il contratto collettivo relativo alla conversione della retribuzione in contributi pensionistici dei lavoratori dei servizi pubblici locali (in prosieguo: il «contratto collettivo»), l'esecuzione della conversione spetta alle ammini- strazioni o alle imprese locali. La conversione avrebbe dovuto essere eseguita da regimi pubblici integrativi o dalle imprese
eccepito dalle autorità tedesche, secondo cui, con riguardo alla previdenza integrativa aziendale, le amministrazioni e le imprese locali costituirebbero autorità aggiudicatrici funzionali privati- stiche ai fini del diritto degli appalti.
Inoltre, la Commissione ritiene che i contratti de quibus ecce- dano in larga misura le soglie di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, per detto calcolo non occorre prendere come base ogni singolo contratto, ma deve tenersi conto della durata dell'accordo quadro, in considerazione del fatto che i singoli contratti stipulati tra il lavoratore e il datore di lavoro non costituiscono oggetto dell'aggiudicazione dell'appalto ai sensi del diritto comunitario degli appalti pubblici. Pertanto, il valore di cui si deve tener conto in un accordo quadro è pari al valore complessivo stimato, al netto dell'IVA, di tutti gli appalti previsti durante la vigenza dell'accordo quadro medesimo. Secondo le stime della Commissione, almeno 110 enti locali della Repubblica federale di Germania eccedono tale soglia.
Di conseguenza, le amministrazioni e le imprese locali non avrebbero potuto aggiudicare contratti di servizi relativi alla previdenza integrativa aziendale direttamente agli enti ed alle imprese indicate nel contratto collettivo, ma solo dopo aver indetto un bando di gara a livello europeo. Su tale valutazione non incide il fatto che la continuità della corresponsione della retribuzione sia disciplinata dal contratto collettivo. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia è univoca nel ritenere che, nel diritto comunitario, non sussiste un principio generale di contrattazione collettiva autonoma e, in secondo luogo, la Commissione non ritiene che il principio di autonomia contrattuale, ancorato nel Grundgesetz tedesco, sarebbe illecita- mente limitato dall'obbligo legale, per le autorità aggiudicatrici, di indire bandi di gara pubblici.
della Sparkassen-Finanzgruppe (società holding che controlla le
casse di risparmio) o da assicurazioni locali. Normalmente, le amministrazioni o le imprese locali concludono contratti di assi- curazione collettivi con gli enti summenzionati per tutti i propri dipendenti con cui abbia stipulato un accordo di conversione in contributi pensionistici.
Secondo gli elementi di cui dispone la Commissione, tali contratti relativi a prestazioni di servizi concernenti la previ- denza integrativa aziendale stipulati dalle amministrazioni o dalle imprese locali direttamente con gli enti e con le imprese indicate nell'accordo collettivo senza indire un bando di gara a livello europeo.
(1) GU L 209, pag. 1. (2) GU L 134, pag. 114.
Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-275/08)
Secondo la Commissione, i servizi relativi alla previdenza inte- grativa aziendale sono indicati nell'allegato I A, categoria 6, della direttiva 92/50/CEE e, dal 1o febbraio 2006, nell'allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE. Trattasi di servizi relativi ad assicurazioni e fondi pensionistici, che non fanno parte dei regimi previdenziali obbligatori. Di conseguenza, i contratti di cui è causa, aggiudicati dalle amministrazioni locali, vale a dire, da autorità aggiudicatrici, costituiscono contratti di diritto pubblico a titolo oneroso stipulati per iscritto, ai sensi delle dette direttive. Inoltre, secondo la giurisprudenza, l'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE non opera distinzioni tra i contratti
Parti
(2008/C 223/44)
Lingua processuale: il tedesco
aggiudicati da un'autorità aggiudicatrice per adempiere le proprie funzioni di interesse generale e quelli che non presen- tano alcun collegamento con tali funzioni. Per tale motivo, la Corte di giustizia ha respinto la tesi basata sullo status di entità aggiudicatrice funzionale. Pertanto, non si può accogliere quanto
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
X. Xxxxx e D. Xxxxxxx, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
— constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combi- nato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (1), a motivo del fatto che la Datenzentrale Baden-Württemberg ha affidato un appalto pubblico relativo alla fornitura e manutenzione di un software applicativo senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario;
— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Oggetto del presente ricorso è la conclusione di un contratto per la fornitura di un software applicativo utilizzato per l'imma- tricolazione dei veicoli tra la Datenzentrale Baden-Württemberg e la Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). La controversa decisione di attribuzione dell'appalto sarebbe stata adottata nell'ambito di una procedura negoziata non preceduta da alcun bando di gara, nella quale le trattative si sarebbero svolte con la AKDB quale unico interlocutore.
Ad avviso della Commissione, ai fini dell'accertamento di un inadempimento nessun rilievo assume il fatto che il contratto abbia già costituito in Germania l'oggetto di una procedura di ricorso ai sensi della direttiva 89/665/CEE, dal momento che tra una procedura di ricorso dinanzi a giudici nazionali ed una procedura per inadempimento ex art. 226 CE sussisterebbero rilevanti differenze sostanziali sia sotto il profilo delle loro rispettive finalità, sia per quanto riguarda le parti e lo svolgi- mento del procedimento.
Il contratto di cui si discute configurerebbe un appalto pubblico di forniture ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/36/CEE. Secondo i dati in possesso della Commissione, il valore dell'ap- palto ammonterebbe ad EUR 1 milione circa e supererebbe quindi il valore di soglia fissato dalla direttiva. La Datenzentrale sarebbe una persona giuridica di diritto pubblico, che sarebbe stata creata allo specifico scopo di interesse generale di coordi- nare e promuovere l'elaborazione elettronica dei dati nella pubblica amministrazione. L'ente suddetto sarebbe inoltre posto sotto il prevalente controllo del Land Baden-Württemberg, che designerebbe più della metà dei membri del consiglio di ammi- nistrazione. Pertanto esso sarebbe un'amministrazione aggiudi- catrice ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 93/36/CEE, che sarebbe obbligata ad osservare, in sede di attribuzione di appalti pubblici ricadenti nell'ambito di applicazione di tale direttiva, le procedure previste da quest'ultima. Nessuna importanza ai fini dell'applicabilità della direttiva 93/36/CEE avrebbe il fatto che la Datenzentrale come pure la AKDB siano persone giuridiche di diritto pubblico.
Secondo quanto risulta alla Commissione, non consterebbero circostanze che possano giustificare un'attribuzione dell'appalto in forma esente da vincoli, ad esempio mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura negoziata avrebbe carattere eccezionale e potrebbe trovare appli-
cazione unicamente in casi «determinati, dettagliatamente speci- ficati». L'onere della prova riguardo alla sussistenza di circo- stanze eccezionali spetterebbe allo Stato membro che intenda farle valere. Poiché però la convenuta nel presente procedimento non avrebbe soddisfatto tale onere della prova, la Commissione afferma di essere obbligata a concludere che la Repubblica fede- rale di Germania, per effetto della conclusione del contratto in questione senza previo svolgimento di una procedura di gara con pubblicazione del relativo avviso a livello comunitario, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, in combinato disposto con l'art. 9, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CE, che coordina le procedure di aggiu- dicazione degli appalti pubblici di forniture.
(1) GU L 199, pag. 1.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Xxxxxxx xx xx Xxxxxx x. 00 xx Xxxxxx (Xxxxxx) il 26 giugno 2008 — Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx/Madrid Movilidad S.A.
(Causa C-277/08)
(2008/C 223/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Xxxxxxx xx xx Xxxxxx x. 00 xx Xxxxxx
Parti
Ricorrente: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Convenuta: Madrid Movilidad S.A.
Questione pregiudiziale
Se l'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE (1) debba essere inter- pretato nel senso che quando il periodo di ferie fissato nel calen- xxxxx delle ferie dell'impresa coincide temporalmente con un'in- capacità temporanea dovuta ad un infortunio sul lavoro verifica- tosi prima della data prevista per l'inizio di tale periodo, il lavo- ratore interessato, una volta dichiarato guarito da un medico, ha diritto a godere delle ferie in date distinte da quelle prestabilite, indipendentemente dal fatto che sia terminato o meno l'anno solare al quale sono riferite.
(1) Del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, concer- nente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).