Accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri
Accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri
A.C. 567, A.C. 859
Dossier n° 49 - Schede di lettura 22 febbraio 2023
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 567 859
Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020; b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento
adeguamento dell’ordinamento interno | dell'ordinamento interno (approvato in un T.U.) | |
Iniziativa: | Parlamentare | Mista (Governativa, Parlamentare) |
Primo firmatario: | xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx | sen. Xxxxxxx A.S. 108 e Governo A.S. 376 |
Iter al Senato: | No | Sì |
Numero di articoli: | 12 | 14 |
Date: | ||
presentazione: | 14 novembre 2022 | |
trasmissione alla Camera: | 2 febbraio 2023 | |
assegnazione: | 13 febbraio 2023 | 13 febbraio 2023 |
Commissioni competenti: | III Affari esteri, VI Finanze | III Affari esteri, VI Finanze |
Sede: | referente | referente |
Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente e XI Lavoro | I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1- bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV Politiche UE |
Premessa
L' A.C. 859, già approvata dal Senato nella seduta del 1° febbraio 2023 in un testo unificato (cfr. A.S 108 Xxxxxxx e A.S. 376 Governo) e la proposta di legge A.C. 567 Qiartapelle recano, con talune differenze, l' autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Come si vedrà più diffusamente in seguito l'Accordo oggetto di ratifica risponde alla necessità di definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.
In merito agli aspetti generali, le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974 (cfr.infra), che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
A tal proposito si osserva che sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per un approfondimento si veda il seguente dossier
Quanto al metodo di imposizione, l'accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
L'Accordo fornisce, poi, una definizione di ‘aree di frontiera' che, per quanto concerne l'Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nonché la Provincia autonoma di Bolzano, nonché una definizione di ‘lavoratori frontalieri' e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.
Viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Finalità dell'Accordo sottoposto a ratifica
Individuazione delle aree di frontiera
Regime transitorio
L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974
Secondo il meccanismo delineato dall'accordo del 1974 tra Italia e Svizzera (articolo 1) i soggetti frontalieri sono tassati alla fonte solo dal fisco elvetico: si prevede infatti la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dello Stato svizzero dai residenti nei Comuni italiani di frontiera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani (cd. meccanismo dei ristorni; articoli 2-5 dell'Accordo del 1974).
Tale regime fiscale continuerà ad applicarsi ai cd. vecchi frontalieri, anche secondo l'accordo del 2020, con specifiche regole per i cd. ristorni.
I soggetti che non vivono nei Comuni di frontiera e però prestano lavoro in Svizzera pagano anch'essi le imposte nel territorio elvetico, ma permane l'obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Essi sono soggetti a Irpef sul reddito svizzero, ma con una doppia agevolazione: il credito d'imposta per quanto già pagato all'estero (ex articolo 165 Tuir) e una franchigia fiscale, attualmente pari a 7.500 euro (articolo 1, comma 690 della legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014).
Con particolare riferimento all'applicazione della franchigia, essa opera limitatamente al reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano. Detto ammontare concorre a formare il reddito imponibile per l'importo, appunto, eccedente 7.500 euro.
Le disposizioni del nuovo Accordo del 2020 prevedono invece una tassazione concorrente (articolo 3 dell'Accordo). Per i soggetti definiti frontalieri secondo l'Accordo, l'imposta trattenuta dallo Stato di svolgimento della prestazione lavorativa (Svizzera, per i frontalieri italiani) non può eccedere l'80% delle imposte cui sono soggetti questi redditi. A loro volta, tali redditi sono soggetti a dichiarazione in Italia e, ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione, con applicazione della franchigia di 10.000 euro e del credito d'imposta. L'Accordo del 2020 prevede, a titolo di clausola di salvaguardia (articolo 3, par. 2) che il carico fiscale totale dei frontalieri residenti in Italia non possa comunque essere inferiore all'imposta prelevata secondo l'Accordo del 1974.
Contenuto dell'Accordo e del Protocollo aggiuntivo
L'Accordo in esame, - composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere - è destinato a sostituire l'Accordo sui lavoratori frontalieri attualmente in vigore, risalente al 1974.
Nella premessa i due Governi si dichiarano "desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni" dei lavoratori transfrontalieri tenendo conto sia "dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici" a essi connessi, sia dell'importante contributo che essi arrecano all'economia delle aree di frontiera, considerando alresì che in entrambi i paesi l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza".
Nel dettaglio, l'Accordo reca le opportune definizioni giuridiche, definendo in primo luogo la sfera soggettiva di applicazione (a differenza di quanto previsto nel 1974, che individuava i frontalieri solo per via di prassi) e dunque riferendosi alle persone fisiche residenti in uno dei due Stati contraenti che lavorano, come frontalieri, nell'area di frontiera dell'altro Stato (articolo 1). La definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo medesimo.
A tal riguiardo, l'articolo 2 chiarisce che come "area di frontiera" si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
A sua volta si chiarisce che come "lavoratore frontaliere" si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente (ii), che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
In via generale, una delle principali novità dell'Accordo è la differenza nel trattamento fiscale dei nuovi frontalieri (coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo), cui si applicano i criteri di imposizione dell'articolo 3: tassazione concorrente anche nello Stato di residenza, con eliminazione da parte di quest'ultimo delle doppie imposizioni (v. infra).
Ai soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo (cf. infra all'articolo 8) rientrano nel regime transitorio applicabile ai cd. "attuali frontalieri", i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale.
Per quanto specificamente concerne, poi, le modalità di imposizione dei nuovi frontalierI, l'articolo 3, al paragrafo 1, fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della richiamata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, si dispone che :
- lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali;
- lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni, a tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera (ex articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa.
Si stabilisce inoltre che il carico fiscale totale sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sia comunque inferiore all'imposta che sarebbe stata prelevata applicando il previgente, e supra citato, Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974. Il paragrafo 3 stabilisce l'unicità del metodo d'imposizione, tramite ritenuta alla fonte nello Stato in cui si svolge il lavoro (Cfr.paragrafo 2 dell'art. 3).
Ambito soggettivo di applicazione e criterio di tassazione
L'articolo 4, mantenendo le disposizioni dell'articolo 25 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce un principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio.
L'articolo 5, al paragrafo 1, rinviando all'articolo 24 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione e, a tal fine, al paragrafo 2, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. Si prescrive in particolare che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), prende in conto le imposte prelevate in base al citato articolo 3, paragrafo 1 riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera.
L'articolo 6, al paragrafo 1, in conformità con il principio contenuto all'articolo 26 della Convenzione del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una Commissione mista, la quale, secondo il paragrafo 2, si incontrerà almeno una volta all'anno o entro tre mesi dalla richiesta presentata da uno dei due Stati contraenti. In ogni caso un residente di uno dei due Stati può, secondo il paragrafo 3, sottoporre il proprio caso di eventuale imposizione non conforme all'Accordo alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall'articolo 26 della Convenzione del 1976.
L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa prevedendo un
regolare scambio di informazioni atto a consentire la corretta applicazione dell'Accordo.
In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni necessarie per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione, come i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori e i dati identificativi del datore di lavoro, in base ai quali lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo OCSE, aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Viene quindi garantita la segretezza delle informazioni che vengono comunicate solo alle persone o autorità, come tribunali e autorità amministrative, che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dei relativi procedimenti o ricorsi. I paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa ai fini della corretta applicazione dell'Accordo.
A sua volta l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo con la vicendevole comunicazione da parte dei due Stati contraenti dell'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 prevede che le disposizioni del preesistente Accordo continuano ad applicarsi fino al subentro di quelle del nuovo in modo che non ci siano interruzioni tra la vigenza di quello del 1974 e il nuovo Accordo. A tal proposito nel punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo si chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.
Come anticipato, l'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera, analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974.
In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una
Eliminazione della doppia imposizione
parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione, secondo il paragrafo 3, è stabilita nella misura del 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della suddetta compensazione finanziaria (versamento semestrale in franchi svizzeri) e le modalità del suo trasferimento dalle autorità italiane ai comuni di residenza dei transfrontalieri. Il paragrafo 6 prevede un importante scambio di dati tra le parti, con l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista di cui supra all'articolo 6, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 sulla cooperazione amministrativa non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
L'articolo 10 contiene una clausola di riesame che impegna gli Stati contraenti a riesaminare l'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche.
Come precedentemente rilevato, il Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo ne è parte integrante e svolge una funzione interpretativa e integrativa.
In particolare, il paragrafo 1 prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di questi apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio da un sistema di imposizione mondiale a un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo.
Il paragrafo 2 integra la definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii), consentendogli di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio fino a 45 giorni all'anno, escluse ferie e malattia.
Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali.
Il paragrafo 4 precisa quali siano le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.
Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati terzi.
I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento, dei sui compiti e della composizione della commissione mista di cui all'articolo 6.
Il paragrafo 8 specifica che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio.
Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.
Il paragrafo 10, già supra segnalato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno di vigenza delle disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.
Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.
Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.
Contenuto del Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni
La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020, comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, (Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015) anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 1976 in base alla quale gli articoli da 1
IL Protocollo aggiuntivo allegato all'Accordo
a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.
Nel dettaglio, il Protocollo modificativo si compone di due articoli.
L'articolo 1 modifica il citato paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione precisando che il regime fiscale applicabile agli stipendi e alle altre remunerazioni analoghe ricevute come corrispettivi di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolata dal nuovo Accordo del 2020 (cfr. sopra contenuto dell'Accordo). Si precisa, inoltre, che il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. A sua volta l'Articolo 2 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avviene alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicano la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Contenuto dei disegni di legge di ratifica A.C.567 e A.C.859
L' A.C. 859, già approvato dal Senato e l?A.C. 567, sono composte rispettivamente da 14 e 12 articoli.
Nel dettaglio, si segnala che le principali differenze tra le due iniziative riguardano le disposizione di cui agli articolo 7 (Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani) e 12 (Tavolo interministeriale) dell'A.C.859, inserite nel corso dell'esame al Senato e non presenti nell'A.C. 567 e la differente formulazione degli articoli concernenti il Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (art. 11 dell'A.C.859 e 10 dell'A.C. 567) e la copertura finanziaria del provvedimento (art. 13 dell'A.C.859 e 11 dell'A.C. 567).
La norma relativa alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, presente in entrambe le proposte di legge (art. 10 dell'A.C.859 e 9 dell'A.C. 567), è formulata in maniera differente limitatamente al comma 4 che, nella sola l' A.C. 859, reca talune precisazione in merito specifica che alla Commissione mista di cui all'articolo 6 dell'Accordo (cfr. sopra)
I primi due articoli delle proposte di legge in esame recano l'autorizzazione alla ratifica
degli atti in questione e il relativo ordine di esecuzione.
A sua volta l'articolo 3 specifica, in entrambe le iniziative legislative, che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia (come definiti dal citato articolo 2 lettera b) dell'Accordo) che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera (come definita dall'articolo 2, lettera a) del suddetto) e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.
Come sopra ricordato l'articolo 2 chiarisce che come "area di frontiera" si intendono per l'Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
A sua volta si chiarisce che come "lavoratore frontaliere" si intende una persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente (ii), che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
I successivi articoli 4 e 5 delle due iniziative legislative fissano, poi, una franchigia pari a
10.000 euro di reddito applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e disciplinano la deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti.
Nello specifico l'articolo 4 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo non più per l'importo eccedente il limite di reddito di
7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ma per l'importo eccedente i 10.000 euro; tale aumento del limite vale per tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera. L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri (tutti, non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera). Nell'ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà quindi fruire della
Le principali differenze tra le due proposte di legge
Redditi prodotti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani
Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani e deducibilità dei contributi obbligatori per i
prepensionamenti.
deducibilità dei predetti contributi nell'importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro come la busta paga o altra documentazione ufficiale.
L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, siano esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
L'articolo 7 dell' A.C. 859, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani.
Nell'ordinamento giuridico italiano la NASpI è un'indennità mensile di disoccupazione, disciplinata dal D. Lgs. n. 22/2015, riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni), nonché agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che si trovino in stato di disoccupazione involontaria e che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane per cui sono stati versati i contributi previdenziali, fino ad un massimo di 24 mesi.
Nei primi cinque mesi l'indennità ammonta:
- al 75 per cento della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni per le retribuzioni fino a un importo aggiornato annualmente dall'INPS in base all'indice ISTAT, per il 2023 pari a 1.352,19 euro;
- al 75 per cento del medesimo importo, aumentato del 25 per cento della differenza fra la retribuzione effettiva e il medesimo importo, fino al raggiungimento di un massimale rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2023 pari a 1.470,99 euro) per le retribuzioni più alte.
Dal sesto mese in poi si riduce del 3 per cento ogni mese, mentre per i lavoratori con più di 55 anni il decalage scatta dall'ottavo mese.
La percezione della NASpI è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato purché la durata dello stesso non sia superiore a sei mesi o se il reddito annuale che se ne ricava non sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, nonché con lo svolgimento di un'attività autonoma o di impresa individuale dalla quale si ricavi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80 per cento
Nello specifico si prevede che in caso di disoccupazione, questa sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).
Si prevede, poi, (comma 3) che ai suddetti lavoratori "la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015".
Il comma 4 specifica inoltre che "alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189". Infine, secondo il comma 5, salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni dell'articolo 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 8 dell' A.C. 859 e l'articolo 7 dell' A.C 567, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevedono che (sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo) l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal "lavoratore frontaliere" residente in Svizzera, siano ridotte del 20 per cento.
Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
Modalità di calcolo della NASpI
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera,
A tal proposito si ricorda che la legislazione attualmente vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.
Con riferimento, poi, alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati
dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, l'articolo 9 della l' A.C. 859 e l'articolo
8 della l' A.C 567, prevedono che tale compensazione finanziaria per ognuno dei tre cantoni sia pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 9.
Il beneficio finanziario dei comuni italiani di confine è dovuta in virtù delle le spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni
L'articolo 10 dell'A.C. 859 e l'articolo 9 dell'A.C 567, dispongono, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo (cfr. sopra), ai comuni italiani di frontiera, spetti un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo ottenuto per l'anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 3 ottobre 1974.
Ai sensi del comma 2 il finanziamento pari a 89 milioni di euro, continua comunque ad essere assicurato ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo, anche una volta terminato il periodo transitorio di cui sopra.
A tal fine, il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025
Il comma 4 stabilisce che quando, almeno una volta all'anno, si riunisce la Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria prevista dal comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri sull'utilizzo di tali somme. Viene poi specificato che alla suddetta Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni di frontiera, previa intesa con le autorità competenti dei due Stati e che ai partecipanti alle riunioni non è dovuto alcun compenso o rimborso.
Il solo comma 4 dell' A.C. 859 prevede inoltre che alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti dei due Stati.. La partecipazione ai lavori della Commissione non è retribuita.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Comunque se il criterio per l'attribuzione dei fondi di cui al comma 1 ai comuni è basato sul rapporto tra i frontalieri e gli abitanti, si stabilisce che non può eccedere la quota del 3 per cento. Il comma 6 infine stabilisce che le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento.
L'articolo 11 dell'A.C. 859 e l'articolo 10 dell'A.C 567 prevedono l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche.
II Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui viene specificata la dotazione annua a partire dal 2025 per l' A.C. 567 e dal 2024 per l' A.C, 567.
La dotazione iniziale del Fondo è 1,66 milioni di euro per entrambe le proposte di legge, mentre divergono i successivi rifinanziamenti.
Nel dettaglio ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame il Fondo è "destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e "al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine" tra Italia e Svizzera, "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti" nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo" in
Risorse finanziarie per i comuni di frontiera
Il Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo- elvetiche
questione "alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Al riguardo si ricorda che tale disposizione, nel definire il "lavoratore frontaliere", fa riferimento al lavoratore fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente.
Ai sensi dell'articolo 12 dell'A.C. 859, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce, con proprio decreto, un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Si prevede che facciano parte del tavolo i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine, L'istituzione del tavolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti.
L'articolo 13 dell'A.C. 859 e l'articolo 11 dell'A.C 567 recano differenti disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.L'articolo 14 dell'A.C. 859 e l'articolo 12 dell'A.C. 567 stabiliscono entrambe che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
Relazioni allegate
Alla proposta di legge A.C. 567 è allegata la relazione illustrativa del provvedimento.
Al disegno di legge A.S. 376, presentato al Senato, era allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'Analisi tecnico-normativa.
ES0036
Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri
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CD_esteri
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