Avvisi
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Regolamento per l’insediamento di impianti ambientali negli Agglomerati industriali del Consorzio ASI di Foggia. Ripubblicazione per modifiche ed integrazioni.
Articolo 1 - Oggetto.
Il presente Regolamento è indirizzato alla compatibilità ambientale globale di intere Aree industriali (Agglomerati industriali di vigente Piano Regolatore ASI-FG ed Aree Attrezzate ad essi formalmente assimilate, come definito in seguito), ma soprattutto alla insediabilità e mantenimento di Imprese-Industrie operanti nel settore ambientale, sotto tale aspetto nel presente Regolamento definite e definibili “speciali”.
Il presente Regolamento è altresì estensivamente applicabile anche alle attività di Imprese, che producono Energia, quando riconosciute rientranti nel settore produttivo-industriale vero e proprio e quando, alla stregua delle Imprese “ambientali” operante nel settore dei Rifiuti, incidono sul criterio della vulnerabilità dell’Ambiente, esteso al territorio, all’Area industriale propriamente individuata (Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate), ovvero a specifici Comparti produttivi, generici e/o tipizzati come speciali, ovvero misti.
Non sono contemplate nel presente Regolamento le attività prevalenti e/o esclusive di DISCARICHE di rifiuti di tipologia varia, che non trovano in nessun modo ammissibilità insediativa negli Agglomerato industriali ASI e nelle Aree Attrezzate ad essi assimilati. (voce D15 All. B D.Lgs. n°152/06).
Resta la problematica di iniziative produttive-industriali di tipo speciale-ambientale, nel senso anzidetto, che prevedano due tipi di stoccaggio: uno a monte, consistente nello stoccaggio delle materie prime-rifiuti (presumibilmente selezionati per essere utilizzati totalmente nel processo industriale intermedio), ed uno stoccaggio a valle dei prodotti finiti e dei RESIDUI non altrimenti trasformabili, e che non possono restare in Agglomerato, ma devono andare in Discarica esterna pubblica di adeguata caratterizzazione. Quest’ultimo caso necessita di specificazione dei residui di processo (e di valutazione del Consorzio in merito), precisando il concetto che detti residui, per essere ritenuti ammissibili, devono possedere le ordinarie caratteristiche di rifiuti di ordinaria tipologia industriale, Ove tali caratteristiche presentassero requisiti non accettabili per l’Area industriale di riferimento, il Consorzio, in sede preventiva, potrà rigettare i relativi progetti. Al proposito non è rilevante la considerazione sul tempo di permanenza di detti rifiuti-residui, se il processo industriale dell’Azienda determina uno stoccaggio a ciclo continuo che diventa, di conseguenza, stoccaggio permanente. Individua gli indirizzi generali e specifici per l’ammissione, localizzazione e l’assegnazione, l’insediamento di Opifici ed Impianti ambientali in vigente Piano Regolatore ASI-FG tematico-territoriale e dei suoi rispettivi Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi a tutti gli effetti assimilate di pertinenza e competenza del Consorzio per l’Area di Sviluppo di Foggia (altrimenti denominato ASI-FG).
Quindi disciplina le procedure per l’assegnazione dei lotti produttivi-industriali in tal caso da ritenere speciali, per l’effetto indotto che possono provocare nei confronti dell’intero assetto urbanistico-edilizio, quindi tipologico nei riguardi della funzionalità degli Agglomerati ed Aree Attrezzate ad essi assimilate.
Per “Opifici ed Impianti ambientali” si intendono tutte le attività svolte in forma imprenditoriale-industriale di deposito e trattamento dei Rifiuti, quindi di Centrali per la produzione di energia (escluso fotovoltaico ed eolico); per attività “speciali”, di cui al presente Regolamento, per le quali si intende la caratterizzazione produttiva- industriale da ritenere vulnerabile e vulnerante nei confronti dell’intero contesto di Area-industriale, ovvero delle altre attività produttive-industriali insediate (in termini semplificate denominate canoniche, rispetto al concetto di tipologie industriali correnti), motivo per cui deriva la esigenza del Consorzio di considerare ed applicare uno specifico Regolamento.
Individua le forme e le modalità di insediamento contestuale, conforme e non incidente nei confronti della attività-produttive ritenute canoniche, da parte delle presenti attività produttive-industriali speciali come sopra definite.
In particolare il presente Regolamento si applica anche alle Aree attrezzate eventualmente affidate alla
competenza del Consorzio, e formalmente assimilate agli Agglomerati industriali tipo P.R. ASI Foggia, tutti riconosciuti di “rilevanza territoriale”, anche ai sensi dell’Art. 2 della L.R. n°2/07. Tutto ciò previa stipula di apposite Convenzioni, Protocolli, Accordi di Programma, etc. da parte dei Comuni soci o di altri Comuni territorialmente rilevanti, e/o di altri Enti direttamente coinvolti nello sviluppo territoriale.
Il presente Regolamento si riconnette, per quanto qui non precisato e non in contrasto, alle norme del Regolamento vigente per l’assegnazione, l’utilizzo e la gestione dei lotti produttivo-industriali degli Agglomerati del Consorzio – “Sportello insediativo” (qui integralmente e sostanzialmente richiamato).
Del citato Regolamento “Sportello insediativo” si omettono tutte le parti generale e comuni, riguardanti le Procedure di assegnazione, di Attuazione insediativa, di Sistemazione dei lotti, di Uso distorto delle destinazioni produttive, Retrocessioni, di Aggiornamento insediativo degli Agglomerati, delle Deroghe, delle Controversie. Per tutte queste argomentazioni il presente Regolamento ricorrerà perfettamente, integralmente e letteralmente a quanto stabilito dal citato Regolamento “Sportello insediativo”.
Il presente Regolamento è conforme alla Legge Regionale n°2 dell’08/03/2007 – Regione Puglia, che ha ricostituito i Consorzi industriali della Puglia.
Il presente Regolamento si applica a tutte le Aziende che rientrano nella intera Parte Quarta del D.Lgs. n°152/06 – “Norme in materia di gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei Siti inquinati” – Titolo I – “Gestione dei Rifiuti”.
In particolare il presente Regolamento si richiama specificamente alla intera normativa in materia di Gestione dei Rifiuti (trattamento, recupero e simili).
In particolare ed in via prioritaria si richiamano le condizioni e prescrizioni tutte fissate nella citata Parte quarta e Titolo I del D.Lgs. n°152/06 e norme conseguenti e collegate.
Più specificamente è necessario evidenziare che le N.T.A. di PR ASI-FG, all’art. 10 precisano: “Le Aree degli Agglomerati sono destinate all’insediamento di Impianti industriali, che attuino un processo di trasformazione vero e proprio”. Detto Regolamento assume il concetto che anche le attività qui definite a tutti gli effetti produttive-industriali, che trasformano con processi industriali i rifiuti in prodotti finiti, riammessi sul mercato. Per tale motivo è vincolante la verifica e sussistenza di un ciclo industriale vero e proprio. Al di fuori di detto concetto le attività similari, ma non prettamente industriali saranno escluse senz’altro dall’applicazione del presente Regolamento e dal conseguente processo localizzativi-insediativo.
Il vigente Piano regionale dei Rifiuti - par. n°9.3 - BURP n°3 del 04/01/07 prevede: “Gli Impianti di stoccaggio e gli Impianti tecnologici di trattamento dei Rifiuti industriali – ad eccezione delle discariche e degli Impianti di trattamento termico per i quali valgono i criteri appositamente individuati nei rispettivi paragrafi – devono essere localizzati in Aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti”. Da quanto sopra emerge ancora una volta la ammissibilità in Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate gli insediamenti “ambientali” tipicamente industriali, con esclusione delle Discariche e degli Impianti di trattamento termico.
Emerge anche l’insediabilità in Aree con destinazione urbanistica a zone industriali o, a servizi tecnologici ed equivalenti. Tale condizione riguarda sia la pianificazione di settore, sia gli interventi singoli. La pianificazione consente comunque attraverso la normativa ordinaria di P.R. ASI-FG (Sistemazioni urbanistiche non sostanziali: Interventi urbanistici di compensazione interna, sia attraverso la vigente Variante regionale di NTA di P.R. ASI- FG Del. G.R. n° 2106 del 09/12/2003 – Ammissibilità anche in suoli industriali di Attività di commercio puro, di Servizi generali, di attività di supporto al Turismo), una maggiore adattabilità NON sostanziale alle esigenze di Agglomerati ed Aree globalmente considerate.
Comunque per quanto riguarda, in particolare, gli interventi singoli l’insediabilità in lotti industriali (per attività ovviamente tipo-industriali) appare scontata, mentre è possibile una localizzazione di tali attività in Aree di servizi di Area (ovvero anche attraverso la citata Variante regionale di NTA di P.R. ASI-FG – Del. G.R. n° 2106 del 09/12/2003), attraverso Piani di specificazione dei Servizi (altrimenti definibili Piani dei Servizi di Aree industriali, quali Sistemazioni Urbanistiche speciali non sostanziali, o altro).
Gli interventi ammessi-ammissibili in Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate prevedono la preliminare precisazione, essenzialmente attraverso le programmazioni triennali e le connesse pianificazioni annuali, ovvero attraverso studi generali preliminari specifici, dei principali elementi di selezione
degli interventi (ammesso che le richieste siano molteplici, ovvero che si debba operare attraverso selezione multipla da Bandi ad evidenza pubblica), attraverso la GRADUAZIONE delle tipologie di detti interventi, secondo le classificazioni individuate dalla norme citata: D.Lgs. n°152/06 Allegato B - D.Lgs. n°59 del 18/02/05 Allegato 1 - L.R. Regione Puglia n° 11/01 - Altro.
Detta GRADUAZIONE potrà portare esclusioni, ovvero particolari cautele localizzative ed insediative, altro, così come più ampiamente si è esposto e prescritto nel presente Regolamento.
Articolo 2 - Definizioni.
Per rifiuto valgono le definizioni stabilite dalla normativa vigente (D.Lgs. n°152/06). In sintesi gli stessi vengono classificati:
• secondo l’origine in:
o Rifiuti urbani;
o Rifiuti speciali;
• secondo le caratteristiche di pericolosità in:
o Rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L’elenco dei codici identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.Lgs. n°152/06) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All’interno dell’elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.
Sezione 2.01 - I rifiuti urbani
Il comma 2 dell’articolo 184 del D.Lgs. n°152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Sezione 2.02 - I rifiuti speciali
Il comma 3 dell’articolo 184 del D.Lgs. n°152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Sezione 2.03 - Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Secondo il D.Lgs. n°152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell’elenco CER2002.
In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti
presenti nel rifiuto.
Per “sostanza pericolosa” si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
I “metalli pesanti” sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri elementi, in composti chimici.
Articolo 3 - Aziende cui si applica il presente Regolamento.
1. Il presente Regolamento si applica alle Aziende che gestiscono e trattano Rifiuti con attività industriale per il “Recupero” degli stessi, producendo da rifiuti materie prime secondarie, combustibili o di prodotti riciclabili (attività come in precedenza qui definite “speciali”).
2. E stabilito il concetto essenziale che le Imprese, soggette a presente Regolamento, devono rientrare nella categorizzazione di “Industrie” vere e proprie, secondo i crismi e parametri normati - tipo ATECO- ISTAT, sulla definizione delle attività industriali propriamente definite. Ciò significa, in sostanza, che dette Imprese-Industrie prelevano dal mercato materie prime, che sono soggette e procedimenti tipicamente industriali, per essere rimesse sul mercato per la distribuzione vendita di prodotti finiti, con processo economico definibile da un valore aggiunto, secondo logica di mercato.
3. All’interno di detti processi produttivi-industriali possono essere comprese le attività di stoccaggio “provvisorio” (di rotazione specifica connessa con il ciclo produttivo-industriale) delle materie prime (rifiuti) di chiara tipologia e specificazione dei tempi ammessi di deposito temporaneo; quindi comprese le attività di stoccaggio “provvisorio” (di rotazione specifica connessa con le esigenze di distribuzione e commercializzazione) dei prodotti, se questi non sono resi completamente inertizzati, nel qual caso sarà obbligatoria la definizione dei tempi di rotazione in deposito.
4. Saranno comunque escluse quelle Imprese-Industrie, i cui processi prevedono stoccaggi provvisori di materie prime (rifiuti) di pericolosità non ammissibile e con tempi di deperibilità e/o durata eccessiva.
5. Dette Imprese, più in particolare, sono quelle che rientrano nella generale applicazione della Parte quarta e Titolo I del D.Lgs. n°152/06.
6. Le stesse Imprese come sopra definite, ai fini dell’insediabilità in Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate di competenza del Consorzio ASI-FG, dovranno essere iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero alle rispettive Sezioni regionali di detto Albo.
Articolo 4 - Indirizzi generali.
1. Il Consorzio nel fissare indirizzi, generali e specifici, per l’attuazione del vigente Piano Regolatore ASI- FG globalmente inteso e dei rispettivi Agglomerati produttivi-industriali come sopra definiti e/o delle Aree attrezzate ad essi assimilati, nel rispetto di preliminari pianificazioni urbanistiche tematiche, generali ed esecutive individua e specifica modalità speciali per le Attività “ambientali”, di cui al presente Regolamento. In particolare si individuano i seguenti indirizzi generali.
2. Il Consorzio, attraverso il PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA’ e dei connessi PIANI ANNUALI operativi individua le tipologie, le percentuali in ragione di aliquote areali (lotti e/o comparti produttivi-industriali per attività speciali, quali quelle del presente Regolamento) di Attività “ambientali” ammissibili negli archi temporali di riferimento degli stessi Programmi e Piani, in rapporto alle consistenze areali dell’intero contesto dei vari Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi assimilate; quindi le modalità ed i tempi progressivi per l’insediamento di dette attività speciali, anche in ragione di un normale trend insediative delle varie attività insediative da ritenere canoniche.
3. Sulla base di tali considerazioni il Consorzio predispone “Piani di interventi specifici-settoriali” preliminari, ovvero interventi singoli, disarticolati da una pianificazione a scala maggiore, comunque rispettando, esaltando, articolando le vocazioni produttive di territorio e di singoli Agglomerati e di Aree, originariamente individuate, ovvero secondo evoluzioni ed esigenze di sviluppo del territorio, quindi secondo “complementarietà” localizzativa, in termini di organicità complessiva e/o insediativa specifica.
4. Gli obiettivi generali e particolari del Consorzio AS-FG saranno inquadrati e correlati, in perfetta sintonia
e sinergia, con gli altri momenti della programmazione e pianificazione territoriale ampia in tal caso settoriale “ambientale”; con particolare riferimento al PTCP – Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (come anche specificamente previsto dalla L.R. n°2/07); con particolare riferimento alla “Pianificazione strategica di Area Vasta – Capitanata 2020” e “pianificazione strategica dei Monti dauni”; Piano regionale dei Rifiuti; Piano regionale per l’energia, etc.
5. Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, rispetta la propria prospettiva di costituzione negli Agglomerati industriali ASI-FG e nelle Aree Attrezzate ad essi assimilate di “AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE – APEA, di cui al D.Lgs. n°112/98 e alla L.R. n°2/03, ovvero di “AREE TECNOLOGICAMENTE ATTREZZATE”, in tal caso sotto l’aspetto ambientale regolamentare specifico, e quant’altro in termini di innovazione localizzativa, soprattutto rispetto alla componente ambientale, ritenendo essenziale ribaltare la logica insediativa di tipo tradizionale, monotematica.
6. Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, applica il metodo della “compartizzazione” dei Piani urbanistici degli Agglomerati industriali e delle Aree Attrezzate di pertinenza ASI (attraverso il metodo delle Sistemazioni urbanistiche non sostanziali), in tal caso di tipo speciale, preordinato al rispetto e tutela ambientale generale e specifica-localizzata, al fine di creare le migliori condizioni di omogeneità ed organicità insediativa e dei servizi, sia pure tipizzata rispetto ad una pluralità di presenze produttive, ivi comprese quelle “ambientali”.
7. Il Consorzio, sulla base di quanto sopra, tende ad un progetto globale di auto-sostenibilità di sistema ASI territoriale, quindi anche e soprattutto nei confronti del parametro “Ambiente” e della presenza produttiva “ambientale”, nel senso anzidetto, attraverso la specificità dei propri Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi assimilate.
8. Il Consorzio, in particolare, privilegia il principio della “sostenibilità e compatibilità ambientale”, sia pur tendendo all’AUTOSOSTENIBILITA’ gestionale globale dei singoli Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi assimilate (il concetto generale in tal caso ricomprende quello specifico, dallo stesso rimanendone più positivamente caratterizzato).
9. Il Consorzio predispone periodiche verifiche dello stato di attuazione dei vari Agglomerati ed Aree produttive-industriali di propria competenza, sia in termini di consistenza e tipologia degli insediati- insediati-insediandi, sia rispetto al loro stato di attività; soprattutto nei confronti del loro livello “ambientale”, in special modo per quelle attività che rientrano nell’ambito delle Imprese “ambientali”, di cui al presente Regolamento; quindi in rapporto intercorrente con i servizi offerti/richiesti, con particolare attenzione per quelli rivolti alle Imprese “ambientali”, oggetto di presente Regolamento.
10. Il Consorzio predispone periodiche verifiche urbanistiche, quindi tematiche-ambientali, con particolare riferimento alle Imprese “ambientali”, rispetto alle quali elabora eventuali proposte-pianificazioni di Adeguamento urbanistico e specifico-ambientale, con eventuali ipotesi di Adeguamento urbanistico, da proporre al Comune competente per la formale adozione, se trattasi di modifiche sostanziali, con le procedure di cui all’Art. 5 – comma 1° della L.R. n°2/07.
11. Nel caso di modifiche NON sostanziali il Consorzio provvede attraverso specifiche SISTEMAZIONI URBANISTICHE (anche con tema specifico ambientale) interne, di interi Agglomerati e/o Aree Attrezzate ad essi assimilate, ovvero di loro Comparti, di sola approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con espresso parere rilasciato dal Direttore Generale dello stesso Xxxxxxxxx. Dette SISTEMAZIONI URBANISTICHE non sostanziali sono definibili tali se coerenti con il vigente Piano Regolatore ASI-FG e le sue NTA, ovvero, più nello specifico, quando non sia modificato il perimetro esterno di Agglomerato-Area; non sia modificato il dimensionamento globale originario di Piano; non sia modificata la tipologia globale di P.R. ASI-FG e dei suoi Agglomerati e/o Aree Attrezzate ad essi assimilate; siano apportate modifiche per lo specifico adeguamento degli standards urbanistici di cui all’originario D.M. n°1444/68 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni; siano apportate modifiche per lo specifico adeguamento degli standards ambientali di zona, in relazione alla conformazione globale di tipo ambientale, ovvero alle tipologie delle Imprese “ambientali”, di cui al presente Regolamento.
12. Di rendere congruenti gli insediamenti esistenti, in fase di sviluppo e di nuova formazione, con le infrastrutture primarie ed i Servizi di Area, indirizzati alla imprese ed alla produzione, soprattutto rispetto
alla tipologia delle Imprese “ambientali”, in tal caso ritenute e da ritenere “speciali”. Detta verifica sarà più specificamente indirizzata all’obiettivo di rendere le infrastrutture e servizi quali cerniere particolari di mediazione e filtro tra le Imprese cosiddette canoniche e quelle qui definite “speciali” (Imprese ambientali).
13. Il Consorzio tiene nella giusta considerazione, per ogni adeguata integrazione di territorio, di Area e di comparti e comparti “speciali”, il concetto di proporzionalità, in termini di quantità e qualità, tra i settori industriale, artigianale, commerciale e turistico di supporto al settore produttivo in genere, quindi tra settori produttivi-industriali correnti e settori produttivi-industriali qui definiti “speciali” (Imprese ambientali).
14. Al proposito il Consorzio provvederà ad individuare, in via preventiva, ovvero su specifica esigenza la compartizzazione urbanistica-tipologica, attraverso Sistemazioni urbanistiche non sostanziali, delle destinazioni di cui alla Variante generale, Agglomerato per Agglomerato – Del. G.R. n. 2106 del 09/12/03, per Attività commerciali pure, per Servizi generali di eccellenza territoriale, per attività di supporto al turismo; quindi delle destinazioni produttive-industriale del settore “ambientale”, come definito nel presente Regolamento e dallo stesso specificamente disciplinate.
15. Il Consorzio ha facoltà di applicare quanto previsto nell’art. 63 della Legge 23/12/1998 n°448 per la ri- acquisizione, anche in presenza di procedure concorsuali, di aree e compendi industriali e/o artigianali, in particolar modo se trattasi di individuare specifiche destinazioni produttive-industriali di cui alla presente Regolamentazione.
16. Viceversa quando da procedimento fallimentare e relativa asta, senza che il Consorzio ne sia a diretta conoscenza, rinvenga l’acquisto di Opifici industriali dismessi da parte di Imprese speciali-ambientali, il Consorzio può riservarsi ogni decisione sull’ammissibilità dell’iniziativa produttiva-industriale speciale.
17. Ai fini di una specifica metodologia insediativa riguardo alle attività speciale per Imprese-Industrie “ambientali”, di cui a presente Regolamento, il Consorzio si riserva di stabilire eventuali Protocolli d’intesa con Enti istituzionali preposti, nonché con Associazioni di categorie imprenditoriali, per la sinergica individuazione di criteri più generali e/o specifici in termini di opportunità insediative di interesse territoriale, ferma restando l’immediata applicabilità del presente Regolamento per i criteri qui stabiliti. Ogni azione coordinata di livello superiore sarà successivamente oggetto di intervento aggiuntivo e/o sostitutivo del presente Regolamento, nelle forme di approvazione stabilite dallo Statuto consortile.
18. A giudizio insindacabile del Consorzio i lotti e comparti industriali/artigianali destinati e destinabili alle attività “ambientali”, di cui al presente Regolamento, di proprietà ASI, quindi con esclusione di quelli in proprietà terza, possono essere preassegnati/assegnati sotto il duplice regime di:
⮚ cessione di proprietà;
⮚ concessione superficiaria per tempi preordinati, non inferiori ad anni trenta, eventualmente prorogabili per una sola volta e per uguale durata per necessità di carattere produttivo, comunque riconosciute di interesse pubblico territoriale.
19. Il Consorzio può predeterminare, nelle sue azioni di indirizzo e programmazione generale (Triennale ed annuale connessa), le percentuali di ripartizione tra suoli ASI da cedere in proprietà, ovvero suoli da concedere con regime superficiario.
20. Quale indirizzo generale il Consorzio individua la prioritaria preferenza del regime superficiario, per quanto attiene alle procedure di assegnazione dei lotti/comparti indirizzati alle iniziative produttive- industriali per Imprese-Industrie “ambientali”, così come definite nel presente Regolamento. Detta scelta è di norma esclusiva, salvo deroghe per evidenti esigenze d’Impresa, ovvero per altri motivi di livello superiore ai Programmi consortili.
21. Nel caso che le istanze insediative provenienti da Imprese-Industrie “ambientali” pongano riferimento a lotti e suoli di loro o proprietà terza, resta inteso che il Consorzio debba esprimersi in primo luogo sulla ammissibilità della iniziativa produttiva-industriale “speciale” stessa, quindi autorizzando l’eventuale acquisto del lotto/suolo produttivo indicato, se non ancora avvenuto.
22. Con più forza e motivazione di quanto stabilito in materia ordinaria di ammissibilità insediativa (Regolamento di Sportello insediativi ordinario), ogni acquisto diretto di lotti e suoli produttivi-industriali
preordinati ad attività speciali “ambientali” di cui a presente Regolamento, all’interno degli Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate, prima o senza specifica Autorizzazione in tal senso del Consorzio, dovrà ritenersi improprio e sanzionabile con un incremento del 10% (dieci percento) degli Oneri convenzionali successivi, sempre che il Consorzio non decida di rigettare l’Istanza insediativa, per inammissibilità rinveniente dall’applicazione del presente Regolamento sulla tipologia dell’iniziativa stessa.
23. Ove le domande di preassegnazione e/o assegnazione dei lotti industriali/artigianali per attività speciali- ambientali, rientranti nell’applicazione del presente Regolamento, derivino da dal sistema di Bandi ad evidenza pubblica, le modalità e le procedure per i relativi atti di cessione/concessione per le aree di proprietà ASI o comunque acquisite dallo stesso a mezzo procedura espropriativa, porranno specifico e tassativo riferimento a quanto richiesto dai Bandi medesimi, soprattutto sotto l’aspetto ambientale regolamentare specifico.
24. Ogni altra iniziativa, generale e particolare, per rendere attrattive le Aree industriali, con particolare riguardo all’interesse e facilità insediativa negli Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate, ricompresa in azioni di Marketing territoriale-produttivo di ampio raggio.
Articolo 5 - Norme tecniche specifiche.
1. Il Consorzio stabilisce un “tetto massimo” dei rapporti aerali tra le superfici destinabili nei vari Agglomerati industriali ASI e delle Aree Attrezzate ad essi assimilati ad attività speciali “ambientali”, e la sommatoria complessiva dei suoli produttivi-industriali di Piano Regolatore ASI globale, al netto di superfici pubbliche per infrastrutture verde e servizi.
2. Detto “tetto massimo”, riferito all’intero P.R. ASI-FG è stabilito al 5% (cinque percento) di media generale, con ciò considerando le rispettive sommatorie complessive dei suoli produttivi-industriali, al netto di superfici pubbliche per infrastrutture verde e servizi. Per attività speciali-ambientali e per attività industriali in genere.
3. Detta media generale riferita all’intero Piano Regolatore ASI-FG, sarà, quindi, applicata e specificata, in più o in meno, riguardo alle problematiche e connotazioni-vocazioni dei vari Agglomerati industriali ed Aree Attrezzate ad essi assimilate, in relazione alla loro qualità tipologica essenziale (percentuale in meno per Agglomerati ed Aree a prevalente vocazione agro-alimentare; in più per vocazioni manifatturiere generiche).
4. In particolare si fissa fin d’ora la media del 3,50% per l’Agglomerato ASI di Incoronata, in ragione della sua vicinanza-relazione con la città capoluogo Foggia, quindi della sua vocazione agro-alimentare, agro- industriale, ormai in atto, per la presenza di importanti iniziative industriali in tal senso (Barilla SpA, AR Industrie Alimentari SpA (con le previsioni in atto di ampliamento delle tipologie produttive), Conserve Alimentari Futuragri Soc. cons.le, Xx.Xx Dolciaria srl, PoloGelati srl, etc. Detta percentuale/Incoronata è applicabile sull’attuale consistenza di Agglomerato industriale originario, quindi sarà applicato in egual misura (3,50%) per la Zona di Ampliamento dello stesso Agglomerato (adottata dal C.C. - Comune di Foggia in data 20/04/09), quando il suddetto Ampliamento urbanistico sarà definitivamente approvato dalla Regione Puglia.
5. Resta tassativamente stabilito che la percentuale relativa all’Ampliamento Incoronata non potrà essere in alcun modo applicato prima della citata approvazione regionale.
6. Le superfici rispettivamente rinvenienti dall’applicazione della stessa percentuale (3,50%) per insediamento di attività speciali/ambientali nei due ambiti, Zona Incoronata originaria, Zona industriale di Ampliamento, dovranno essere localizzate nei due citati ambiti, senza possibilità di scambio, di compensazione, di concentrazione di dette aree in un ambito a scapito dell’altro, evitando per questo ogni distorta distribuzione attuativa dei due ambiti urbanistici, sotto tale aspetto nettamente distinti.
7. La norma distintiva di cui al precedente punto, potrà essere scavalcato solo dal Consorzio, per propria scelta di Piano urbanistico globale e/o settoriale, che pervenga a diverse “compartizzazioni”, e/o specifiche omogeneizzazioni organiche delle zonizzazioni urbanistiche-tematiche di intera Area globalmente intesa (Incoronata originaria, Incoronata Ampliamento).
8. Per gli altri Agglomerati industriali ASI di vigente P.R. ASI-FG le medie di “tetto massimo” sono allo stato attuale fissate al valore del 5% (cinque percento) canonico, salvo diverse valutazioni e decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ASI, Agglomerato per Agglomerato.
9. Per le Aree Attrezzate assimilate agli Agglomerati industriali ASI, le procedure e norme sopra stabilite si applicheranno non appena che le stesse saranno riconosciute Aree produttive di rilevanza territoriale, quindi inserite nel PTCP – Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia; quindi assimilate a tutti gli effetti ad Aree produttive assoggettate allo stesso regime di P.R. ASI-FG; ovvero quando dette Aree produttive, di pertinenza originaria di altri Enti (Comuni), a mezzo Protocolli, Intese istituzionali, Convenzioni, altro, non siano messe a disposizione del Consorzio con applicazione formalizzata dello stesso regime di P.R. ASI-FG.
10. Le norme di cui ai precedenti punti relativi all’Agglomerato ASI Incoronata (salvo, quindi, la media di “tetto massimo”), si applicano agli altri Agglomerati per analoghe e/o identiche situazioni. E’ analogo il caso analogo dell’Ampliamento urbanistico dell’Agglomerato ASI “Lucera” (anche in questo caso la proposta di Ampliamento è stata già adottata dal C.C. - Comune di Lucera).
11. Nelle eventuali previsioni urbanistiche settoriali interne per la localizzazione organica di iniziative “ambientali” (Piani di settore elaborati ed attuati dal Consorzio) saranno applicati i seguenti criteri generali.
Articolo 6 - Eventuali Piani di settore.
1. L’iniziativa di elaborazione di eventuali Piani di settore, riguardanti la localizzazione selettiva dei Comparti per l’insediamento comune-organizzato delle attività speciali/ambientali è di norma assunta dal Consorzio ASI-FG.
2. Potranno comunque, previo assenso del Consorzio, essere presentati Piani di settore da parte di iniziative pubbliche diverse dal Consorzio, ovvero da Società/Consorzi di tipo privato o misto, con preventiva ipotesi localizzativa (assenso preliminare del C.d.A. ASI-FG) e successiva elaborazione dei Piani di settore veri e propri. Detti Piani di settore potranno configurarsi come Piani Integrati per sole attività produttive e relativi servizi generali e specifici, con stesura e stipula di Atti, Protocolli, CONVENZIONI mirate, etc. dalle quali risultino, gli impegni dei soggetti proponenti, la realizzazione a proprio carico di infrastrutture e servizi, eventuali trasferimenti dei suoli per funzioni pubbliche al Consorzio, etc.
3. I Comparti come sopra individuati dovranno essere continui, senza disarticolazioni o frammentazioni rispetto ad infrastrutture, viabilità pubbliche, e/o lotti produttivi per attività private terze di qualsiasi tipo (produttive ed altro).
4. Detti Comparti dovranno essere circoscritti da maglia viarie pubbliche, costituite da viabilità di adeguata classificazione stradale, secondo categorie di cui a Codice della strada, in ragione della funzione e del traffico di zona.
5. Dette viabilità dovranno essere dotate di fasce di rispetto sui due lati, in ogni caso minimo 10,00 m per lato.
6. Le Fasce di rispetto dovranno essere trattate, con onere direttamente richiesto alle Aziende insediate- insediande, in percentuale alla consistenza dei singoli lotti interni ai comparti, con adeguate alberature (indice di piantumazione: 1 albero/ 100m2 minimo), ovvero con essenze cespugliose, tipo piante adatte a fitodepurazione naturale.
7. Le superfici delle fasce di rispetto dovranno essere essenzialmente fitodepuranti, con superfici di laminazione adeguata verso strada, e con immissione nelle reti delle acque bianche a ciò finalizzate.
8. Gli indici territoriali di Comparti dovranno essere di tipo “estensivo”: 1,25 mc/mq, con indici fondiari massimi di 2,50 mc/mq di lotto interno recintato (Obiettivo: diradamento degli interventi rispetto ai correnti indici fondiari produttivi di attività correnti: NTA P.R. ASI-FG: 4,00 mc/mq).
9. I Comparti di cui sopra dovranno rispettare Rapporti di copertura massimi del 40%.
10. Nella predisposizione dei Piani di settore dei suddetti comparti dovranno essere previsti adeguati superfici/standards edilizi interni di comparto pari a un minimo del 10% (dieci percento) dell’intera superficie lorda di comparto.
11. Detti Servizi saranno quelli preordinati ai servizi alla persona (sosta, ristoro, riposo, foresteria, servizi igienici, etc.), ovvero ai mezzi di trasporto (rifornimento, lavaggio, riparazione/manutenzione, etc.); qualsiasi altro servizio che privilegi l’attività complessiva di comparto con un modello semi-chiuso.
12. Nei Comparti di cui alle presenti prescrizioni dovranno essere escluse le residenze in genere, comprese quelle dei Titolari, ed ammesse semplicemente quelle per la sorveglianza nella misura di un Alloggio- custode per lotto; sono auspicabili sistemi di video-sorveglianza comuni, ovvero accorpamento tipo- condominiale dei sistemi di sorveglianza e sicurezza dei comparti complessivamente considerati.
13. La localizzazione dei suddetti Comparti dovrà essere effettuata possibilmente in parti periferiche degli Agglomerati, con capacità di alta autonomia.
14. Dovrà essere effettuato attento studio della viabilità, allo scopo di evitare il transito soprattutto delle materie prime in arrivo (rifiuti) sugli stessi assi viari fronteggianti attività produttive correnti terze (Agro- alimentare, Agro-industriale). In tal senso andranno effettuati specifici studi e previsioni di adeguati circuiti transito da e per l’Agglomerato, con minima incidenza sugli anelli ed assi comuni di maggiore e molteplice flusso; a tale scopo dovranno essere elaborate specifiche planimetrie, interne, ma soprattutto esterne ai Comparti, per evidenziare i percorsi eventualmente “sporchi” e quelli “puliti”, da mantenere in adeguata evidenza ed attenzione di chiunque interessato.
15. I Piani di settore, pubblici o privati, dovranno prevedere specifici PIANI DI SICUREZZA, nei confronti di eventuali incidenti, interni ed esterni ai Comparti, di qualsiasi tipo e dimensione.
16. Dovrà essere assunta ogni altra cautela e misura di mitigazione e/o compensazione possibile, allo scopo di evitare disagi urbanistici-edilizi, ovvero commistioni di usi e funzioni, che possano danneggiare e compromettere le attività di contesto.
17. Il Consorzio, attraverso Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione – C.d.A. ASI, e su specifica Istruttoria del Responsabile di Agglomerato sottoscritta per condivisione dal Direttore Generale del Consorzio, esprime assenso alla iniziativa produttiva con relativa INDICAZIONE preliminare all’insediamento degli Operatori ritenuti ammissibili, solo dopo la tassativa acquisizione degli studi specifici di valutazione ambientale, nelle forme necessarie secondo tipologia degli interventi.
18. Per eventuali attività singole, non inserite in Piani di settore e relativi comparti ad hoc, il Consorzio provvederà alla preliminare istruttoria sulla localizzazione, evitando i rischi più in generale precisati nel caso dei Comparti di settore.
19. NON sarà ritenuto un diritto alla localizzazione di Impianti “ambientali”, di cui a presente Regolamento, la proprietà o possesso di suoli o lotti all’interno di Agglomerati industriali ASI ed Aree Attrezzate ad essi assimilate.
20. Più specificamente, nei casi di cui al presente Regolamento, NON è esercitabile il diritto di prelazione per impianti speciali/ambientali.
21. Le distanze minime dei lati e degli spigoli della recinzione di lotto singolo, utilizzato allo scopo di cui a presente Regolamento, dovranno essere contenute in 1.400 mt. (millequattrocentometri) da analoghi lati e spigoli delle recinzioni di Stabilimenti per attività Agro-alimentari e/o Agro-industriali, o comunque da altre attività “sensibili”, predeterminate dallo stesso Xxxxxxxxx, se disposte sopravento, 2.000 mt. (duemilametri) se disposto sotto vento. La direzione del vento verrà rilevata ed indicata nel documento di valutazione ambientale che accompagnerà la domanda di richiesta di insediamento e definita come direzione predominante.
22. Ogni insediamento singolo, relativo al trattamento rifiuti, deve essere distanziato da altri singoli da una distanza minima di 1.500 mt. (millecinquecentometri). E comunque ad una distanza non inferiore a 600 mt. (seicentometri) da ogni altra attività industriale.
22-bis. Per la localizzazione degli impianti ambientali per il trattamento delle frazioni secche di rifiuto da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro metalli, ecc.) negli Agglomerati xxx.xx di Piano Regolatore ASI Foggia, escluso l’Agglomerato ind.le ASI di Foggia “Incoronata”, non si applicano i limiti di cui ai commi 21 e 22. Sono fatte salve le valutazioni ed autorizzazioni ambientali di settore necessarie per la localizzazione ed esercizio di suddette attività. (annotazione “1”)
23. Detti Comparti dovranno essere possibilmente circoscritti da maglia viaria pubblica, costituite da
viabilità di adeguata classificazione stradale, secondo categorie di cui a Codice della strada, in ragione della funzione e del traffico di zona; Ove ciò non sia possibile saranno preferite soluzioni localizzative a 3 o 2 strade pubbliche sui quattro lati del lotto; Ove il lotto ha solo un lato su strada pubblica, e risultare confinante con altre 3 o 2 attività produttive correnti, la sistemazione del lotto dovrà contenere una fascia continua di Verde privato, alberato-cespugliato, lungo i lati interni del lotto medesimo dalla larghezza costante di 5 mt. (cinquemetri).
24. Le viabilità pubbliche fronteggianti il lotto in questione dovranno essere dotate di fasce di rispetto sui due lati, in ogni caso minimo 10 mt. (diecimetri) per lato.
25. Le Fasce di rispetto dovranno essere trattate, con onere direttamente richiesto all’Aziende insedianda, con adeguate alberature (indice di piantumazione: 1 albero/ 100m2 minimo), ovvero con essenze cespugliose, tipo piante adatte a fitodepurazione naturale.
26. Le superfici delle fasce di rispetto dovranno essere essenzialmente fitodepuranti, con superfici di laminazione adeguata verso strada, e con immissione nelle reti delle acque bianche a ciò finalizzate.
27. L’Indice fondiario massimo di lotto è fissato in 2,00 m3/m2 di lotto interno recintato (Obiettivo: diradamento degli interventi rispetto ai correnti indici fondiari produttivi di attività correnti: NTA P.R. ASI-FG: 4,00 m3/m2).
28. I lotti singoli di cui sopra dovranno rispettare Rapporti di copertura massimi del 35%.
29. Dovrà essere effettuato attento studio della viabilità, allo scopo di evitare il transito soprattutto delle materie prime in arrivo (rifiuti) sugli stessi assi viari fronteggianti attività produttive correnti terze (Agro- alimentare, Agro-industriale); In tal senso andranno effettuati specifici studi e previsioni di adeguati circuiti transito da e per l’Agglomerato, con minima incidenza sugli anelli ed assi comuni di maggiore e molteplice flusso; a tale scopo dovranno essere elaborate specifiche planimetrie interne, ma soprattutto esterne ai lotti interessati, per evidenziare i percorsi eventualmente “sporchi” e quelli “puliti”, da mantenere in adeguata evidenza ed attenzione di chiunque interessato.
30. I progetti di insediamento singolo dovranno prevedere specifici PIANI DI SICUREZZA, nei confronti di eventuali incidenti, interni ed esterni ai Comparti, di qualsiasi tipo e dimensione.
31. Fermo restando quanto previsto dal testo unico sull’ambiente D.Lgs. n°152/06 in materia di VIA, ogni progetto dovrà contenere almeno uno screening ambientale (verifica di assoggettabilità), i cui contenuti fissati dal succitato D.Lgs. dovranno esaustivamente evidenziare l’effetto sommatoria con altre iniziative similari già presenti nella zona, nonché gli interventi mitigatori da attuare ai fini dell’attenuazione delle interferenze ambientali. Fondamentale aspetto di valutazione dell’insediamento, sarà il decommissioning o fase di dismissione dell’impianto. A tal fine dovrà prevedersi un vero e proprio piano di bonifica, e li dove gli eventuali rischi di contaminazione assumano livelli ritenuti alti dal Consorzio, potrà essere richiesta fideiussione assicurativa, relativa alle operazioni di dismissione e bonifica.
32. Come parametro di controllo viene fissata il rapporto tra tonnellate di rifiuto trattato, su ettaro di superficie totale del lotto produttivo, tale valore limite viene assunto pari a 100t/g di rifiuto su 10.000 m2 di superficie. Ciò significa che una azienda intenta al trattamento di rifiuti con potenzialità pari a 200t/ giorno, dovrà dotarsi di almeno 20.000 m2 di superficie lorda. Tale superficie dovrà essere continua, senza possibilità di individuare aree separate di asservimento, che concorrano al raggiungimento del suddetto parametro.
33. Dovrà essere assunta ogni altra cautela e misura di mitigazione e/o compensazione possibile, allo scopo di evitare disagi urbanistici-edilizi, ovvero commistioni di usi e funzioni, che possano danneggiare e compromettere le attività di contesto.
34. Il Consorzio, attraverso Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione – C.d.A. ASI, e su specifica Istruttoria del Responsabile di Agglomerato sottoscritta per condivisione dal Direttore Generale del Consorzio, esprime assenso alla iniziativa produttiva con relativa INDICAZIONE preliminare all’insediamento degli Operatori ritenuti ammissibili, solo dopo la tassativa acquisizione degli studi specifici di valutazione ambientale, nelle forme necessarie secondo tipologia degli interventi.
Articolo 7 - Interventi singoli.
1. Nei due casi sopra individuati, preliminare pianificazione di settore ed interventi singoli, gli ATTI
UNILATERALI D’OBBLIGO e le successive CONVENZIONI INSEDIATIVE dovranno riportare specificamente gli elementi di progressiva espressione di valutazione ed approvazione, sia della localizzazione preventiva degli interventi, sia degli interventi esecutivi. Piani di settore, progetti definitivi/esecutivi di interventi singoli, con connessi Schemi di Protocolli, Intese, Convenzioni (che in tal caso diventano oggetto di specifiche valutazioni).
2. Da quanto scaturisce la necessità che il Consiglio si esprima anche e senz’altro su Piani e progetti specifici di intervento (da Regolamento di “Sportello insediativo” la fase progettuale successiva all’indicazione preliminare poteva essere rimessa all’Ufficio), considerata la specificità degli Impianti in oggetto, di particolare sensibilità ambientale, interna/esterna.
3. Allo scopo di una maggiore certezza di valutazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può decidere di attivare specifiche CONSULENZA episodiche o continue/permanenti nella suddetta materia ambientale e di cui allo specifico Regolamento presente, con compito di supporto alle istruttorie preliminari e o esecutive-attuative successive.
4. In un processo di specializzazione della competenza, il Consorzio provvede alla migliore formazione del proprio “Ufficio Gestione e Manutenzione delle Infrastrutture e Servizi”, in uno con il raccordo consulenziale esterno.
5. Circa le distanze da osservare in riferimento alle altre attività si fa riferimento all’art. 6, comma 21 e 22.
6. Per quanto attiene alle formalità di presentazione delle eventuali richieste singole, si specificano più in dettaglio gli elementi da presentare:
⮚ Formale richiesta, su carta semplice, da parte dell’Azienda interessata, secondo lo schema generale fornito dall’Ufficio Tecnico del Consorzio (Allegato “A”), indicando:
o Tipologia del soggetto giuridico istante e sede, con indicazione del Legale Rappresentante e suoi dati identificativi personali; Riferimenti per comunicazioni formali e brevi (indirizzi, numeri telefonici, fax, E-mail, eventuale sito Internet, etc.); (*)
o l’Agglomerato e/o Area Attrezzata prescelta per l’insediamento programmato; (*)
o la superficie di lotto richiesta, con indicazione della superficie coperta e, quindi, del relativo Indice di fabbricabilità fondiaria e Rapporto di copertura; (*)
o Eventuale indicazione sul possesso del suolo (lotto), con indicazione dei dati catastali, eventuale frazionamento, etc.;
o OGGETTO PRODUTTIVO dettagliato dell’attività produttiva che la Società intende sviluppare in ambito ASI, indicando nello specifico la categoria ISTAT delle corrispondenti classificazione e categorie; (*)
o Certificato camerale della Società istante (Misura camerale recente, non oltre mesi se dalla data dell’istanza), con indicazione dell’oggetto produttivo della Società medesima, congruente con l’attività proposta in ambito ASI; (*)
o Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero alle rispettive Sezioni regionali di detto Albo;
o Numero di addetti previsti, di prima attivazioni e futuri; diretti ed indotti; fissi e stagionali; etc.; (*)
o Investimento previsto; (*)
o Eventuale finanziamento pubblico attivato.
⮚ Eventuale progetto preliminare dell’intervento, con trasmissione del CD in pdf e/o dwg per le planimetrie di localizzazione del lotto, edifici coperti, sistemazioni scoperte, etc., tali da consentire l’aggiornamento informatico delle planimetrie ASI di Agglomerato relativo.
⮚ Necessario ed obbligatorio Studio di Impatto ambientale, ovvero vera e propria VIA – Valutazione di Impatto ambientale, o dichiarazioni autocertificate di esenzione da detti Studi. (*)
⮚ Eventuale e preferenziale BUSINESS PLAN della iniziativa prevista, ovvero, in sostituzione, Relazione dettagliata di Impresa (*) (Attività precedentemente svolta, ovvero attualmente in corso) e dell’attività da svolgere in ambito ASI, evidenziando gli aspetti imprenditoriali, quindi economici e finanziari del progetto, ovvero Studio preliminare di Fattibilità dell’iniziativa. Detti elaborati saranno specificamente riferiti alla questione “ambientale” coinvolta, con riferimento ad attività similari, svolte dalle Società richiedenti, ovvero da altre Società in luoghi diversi. (*)
⮚ Piano Gestionale tecnico di attività, dal quale risulti la controllabilità dell’intero processo industriale proposto. (*)
⮚ Fermo restando quanto previsto dal testo unico sull’ambiente D.Lgs. n°152/06 in materia di VIA, ogni progetto dovrà contenere almeno uno screening ambientale come descritto all’Art. VI del presente regolamento. Relazione sulle acque di scarico.
⮚ Piano di decommissioning dell’impianto con eventuale piano di bonifica delle aree.
⮚ PIANO DI SICUREZZA specifico ad eventuali incidenti, interni e/o esterni ai comparti o ai lotti, allo scopo di evitare o attenuare, risolvere compromissioni di situazione eventualmente determinate.
⮚ Relazione e/o progetto degli interventi di mitigazione/compensazione degli effetti a regime determinati dalla attività svolte e rientranti nell’ambito del presente Regolamento.
⮚ Previsione di quantità-qualità dei consumi: idrici; fognari; energetici, etc. (*)
⮚ Copia conforme dell’ultimo Bilancio societario, con Relazione tecnico/economica dell’intera attività della Società pregressa e di prospettiva. (*)
⮚ Copia dello Statuto della Società e relativo Atto costitutivo (*).
NOTA. L’Asterisco (*) in coda agli Elaborati sopra richiesti ne specifica l’obbligatorietà di presentazione in
uno con l’Istanza di insediamento. L’Ufficio ASI non può istruire le pratiche delle Istanza insediative carenti degli Elaborati con Asterisco, con rigetto formale alle Società istanti. Gli elementi ed Elaborati richiesti, con particolare riguardo a quelli obbligatori, sono elementi essenziali alla valutazione dell’iniziativa
7. Tra le clausole retrocessorie di cui al presente Regolamento, e di cui più in generale al Regolamento di “Sportello insediativo”, assunto come riferimento costante dello stesso Regolamento presente, si aggiunge la successiva distorsione delle attività ambientali programmate ed assentite dal Consorzio, che, previo parere dell’Ufficio, supportato da specifiche Consulenze, può avviare procedimento di contestazione e retrocessione delle Autorizzazioni ASI, determinando decadenza di ammissibilità di continuazione produttiva.
8. Sia negli interventi organici a mezzo di Piani di Settore, sia negli interventi singoli, emerge la necessità di verifica preventiva delle acque reflue di scarico, da immettere nelle reti consortili, sia, in primo luogo, per quanto attiene alle acque nere, sia per quanto riguarda le acque bianche (dilavamento di piazzali esterni di Impianti e complessi industriali comunque sensibili dal punto di vista ambientale. Si rileva, in tal caso, la necessità preventiva di verifica di compatibilità delle tipologie di scarico con le capacità – quantità, ma soprattutto qualità – di accettazione degli IMPIANTI DI DEPURAZIONE consortili. Nel caso che tale conformità-accettabilità non sia confacente, il presente punto è motivo, da solo, di rigetto dell’iniziativa industriale speciale proposta.
9. Resta l’eventualità di eventuale obbligo da parte del Consorzio nei confronti delle Imprese interessate, di IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO interni, per ricondurre i reflui alle condizioni pre-imposte dallo stesso Xxxxxxxxx in tema di accettabilità di uso dell’Impianto depurativo consortile.
10. Analogo necessità di verifica preventiva emerge dalle dichiarazioni di partenza dei rifiuti prodotti e di cui a voce precedente sull’ammissibilità degli stoccaggi provvisori ante e post, con tipologia degli scarti residui, non altrimenti trasformabili.
11. In ogni caso, non disponendo il Consorzio di un proprio servizio di raccolta e/o allontanamento dei rifiuti, rimane l’alternativa che sia l’Impresa a dover provvedere direttamente, ovvero da parte dello stesso Consorzio, attraverso l’attivazione di intese con soggetti specializzati, pubblici e privati, per un servizio ordinario e/o speciale di Agglomerato e/o Comparti rinveniente da Piani di settore.
Articolo 8 - Oneri convenzionali speciali. Canoni insediativi.
In ragione di un maggior carico ambientale generale (di Area), e, quindi, di un maggiore impegno richiesto al Consorzio di gestione globale di Area e di specifica prestazione di servizi e controllo, che le Aziende e le specifiche attività rientranti nell’applicazione del presente Regolamento determinano, si stabilisce quanto segue.
1. Gli oneri convenzionali riferiti alle Aziende che rientrano nell’applicazione del presente Regolamento,
sono fissati in euro/mq 20,00 (euroventi/00metroquadro) del lotto recintato, assegnato ed effettivamente utilizzato, applicabile anche in caso di conversione di lotti ed infrastrutture preesistenti.
2. Nel caso di eventuali “compartizzazioni insediative”, dal Consorzio stabilite per attività omogenee e/o similari, tutte rientranti nella caratterizzazione di cui al presente Regolamento, le Aziende partecipano pro-quota alla acquisizione delle aree per i servizi di comparto, ed agli oneri pro-quota per la realizzazione di detti servizi specifici. Sono esclusi i servizi generali, che comunque possono essere utilizzati da altre Aziende, non rientranti specificatamente nell’applicazione del presente Regolamento (servizi generali di Area). La determinazione delle quote di partecipazione all’acquisizione/realizzazione può essere determinata dal Consorzio, con Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, in forma forfettaria preventiva, erogata al Consorzio in sede di stipula Convenzione insediativa, ovvero successivamente con applicazione delle quote reale a seguito di acquisizioni e relative realizzazioni (con obbligo specificato in Convenzione insediativa).
3. Per le sole Aziende rientranti nell’applicazione del presente Regolamento si prevede la rimessa al Consorzio di un canone annuo a favore del Consorzio, rimesso in due semestralità anticipate, commisurato in Euro 0,75 per metro quadro di superficie del lotto recintato. Detto costo unitario sarà rivalutato annualmente secondo coefficienti ISTAT, ovvero per decisioni in tal senso assunte direttamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Dette procedure determinano specifiche clausole da riportare tutte negli Schemi delle Convenzioni insediative, riguardanti le Aziende di cui a presente Regolamento.
4. Il pagamento delle quote e canoni sopra definiti dovrà avvenire entro 40 giorni dalle loro scadenze. Oltre detto termine scatteranno gli interessi legali, ed oltre mesi sei dalle suddette scadenza, il Consorzio potrà procedere alla revoca delle relative Autorizzazioni insediative.
Articolo 9 - Monitoraggio.
Al fine di mantenere un adeguato controllo su attività produttive che comunque determinano un maggior carico urbanistico-insediativo, quindi specificamente ambientale (obiettivo del Consorzio ASI a medio e lungo termine : trasformazione degli Agglomerati industriali quali APEA – Aree produttive ecologicamente attrezzate), si stabilisce quanto segue.
1. Nei programmi del Consorzio si prevede di inquadrare tutti gli Agglomerati ed Aree Attrezzate, affidate in vario modo alla competenza dello stesso Ente, quali APEA – Aree produttive ecologicamente attrezzate, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°112/98 – L.R. Regione Puglia n°2/03 e PPTR – Piano territoriale del Paesaggio della Regione Puglia, adottato il 20/10/2009.
2. Il Consorzio è Ente istituzionalmente deputato al controllo, puntuale e costante, delle condizioni ambientali, generali e specifiche (riferite all’intera Area Attrezzata in quanto tale, e, quindi, alle singole Aziende che le compongono), in quanto soggetto titolare degli Agglomerati ed Aree produttive-attrezzate, che fanno parte del Piano Regolatore ASI-FG tematico-territoriale, per questo inserite nel PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale di Foggia, ai sensi della L.R. n°2/07, per questo definibili come Aree di “rilevanza territoriale”, ovvero di altre Aree Attrezzate affidate alla competenza del Consorzio (con Convenzioni, Protocolli ed altro), in quanto di fatto Aree di interesse territoriale di vasto raggio.
3. Detta competenza del Consorzio sulle Aree come sopra specificate, definisce lo stesso Ente come soggetto deputato alla programmazione-pianificazione- promozione, quindi gestione e controllo delle Aree, allo stesso in vario modo affidate.
4. Il Consorzio predispone periodiche verifiche urbanistiche tematiche, rispetto alle quali elabora eventuali proposte-pianificazioni di Adeguamento urbanistico, e/o Ampliamento urbanistico, da proporre al Comune competente per la formale adozione, se trattasi di modifiche sostanziali.
5. Detti controlli si inquadrano in un ruolo di carattere generale, che in modo più sostanziale viene definito come “Monitoraggio ambientale” e della sostenibilità globale, alla scala di intera Area e/o di singole Aziende insediate.
6. Detta attività di Monitoraggio, sarà inserita come specifica clausola negli Schemi delle Convenzioni insediative, come obblighi specifici, cui le Aziende insediate-insediande, dovranno sottostare, con particolari condizioni-prescrizioni per le Aziende che per loro natura ed attività introducono maggiore
carico ambientale. Dette condizioni-prescrizioni potranno essere modulate via via che detto carico ambientale aumenta.
7. L’attività di Monitoraggio di cui ai punti precedenti, generale e specifico per singola Azienda, sarà svolto da un Funzionario specificamente indicato dal Consorzio – Responsabile delle manutenzioni-gestioni delle varie infrastrutture dei vari Agglomerati ed Area di pertinenza ASI, con specifico riguardo alle condizioni “ambientali”, che ne derivano, alla scala di intera Area e/o di singole Aziende insediate.
8. Detto Funzionario è autorizzato (con riporto di tale norma nelle Convenzioni insedative) a controlli periodici, con sopralluoghi e prove-analisi, che saranno precisate in apposito Manuale di monitoraggio.
9. Per quanto sopra il Consorzio provvederà a stabilire specifici Manuali di monitoraggio dei rispettivi Agglomerati ed Aree di pertinenza ASI, quindi rispetto a particolari e specifiche condizioni delle varie Aree. In detti Manuali di monitoraggio saranno indicati i cicli dei controlli ordinari; le tipologie dei controlli, indicando quali a carico ASI (monitoraggio di Area) e quali a carico delle Aziende (monitoraggi dei propri efluenti, prodotti di scarico-rifiuti, etc.); le procedure per interventi straordinari, di urgenza, a seguito di eventuali incidenti; altro.
10. Detti Manuali di monitoraggio, prevederanno specifiche sezioni per le attività riferite al presente Regolamento, potendo stabilire maggiori frequenze e speciali tipologie di controllo, per le varie attività, secondo la loro classificazione e carico ambientale conseguente.
11. Le Aziende insediate (tutte) sono obbligate a depositare presso il Consorzio ASI i propri Piani di sicurezza, di cui alla D.Lgs. n°81 del 09/04/08 – TUSL – Testo Unico della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo per le Aziende che rientrano nell’applicazione del presente Regolamento. In tutti i casi il Consorzio non assume nessun ruolo o responsabilità per errori, mancanze, previsioni mendaci ed altro, rinveniente da detti Piani, che rimangono di pertinenza e responsabilità unica e diretta delle Aziende che li predispongono e li approvano.
Articolo 10 - Norma transitoria.
1. Sono revocate tutte le norme, Deliberazioni, Disposizioni, Ordini di servizio ed ogni altro Atto dispositivo in contrasto con il presente regolamento.
Articolo 11 - Decorrenza.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 20 luglio 2010.
E’ inoltre applicabile per tutte le assegnazioni preliminari già notificate, non seguite dalla sottoscrizione e stipula della convenzione, se dalla data di preassegnazione sono trascorsi oltre 2 (due) anni.
Articolo 12 - Norme finali.
Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento i seguenti casi comunque rinveniente dal D.Lgs. n°152/06:
1. le correnti attività svolte o in via di affidamento ai Gestori degli impianti depurativi di pertinenza del Consorzio ASI di Foggia per la ordinaria depurazione delle acque reflue derivanti dagli scarichi in fogna pubblica consortile delle industrie insediate;
2. le complementari attività svolte dai Gestori degli impianti depurativi di proprietà del Consorzio ASI-FG di trattamento fanghi e rifiuti liquidi per conto terzi, sia per quanto attiene gli impianti già in esercizio, sia per gli impianti da attivare.
Annotazioni
“1” Il comma 22-bis nella corrente formulazione, che modifica ed integra quella precedentemente deliberata dall’Assemblea generale in data 27.08.2018, è entrato in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale avvenuta in data 7 luglio 2022.
Allegato”A” - SCHEDA INSEDIATIVA (da compilare ed allegare alla Domanda insediativa).
Denominazione Ditta:
Sede Legale:
C.F. – P.IVA:
Iscrizione camerale (prov.):
Oggetto produttivo:
Classificazione ISTAT:
Xxxxxx.xx Gestori Xxx.xx:
Amministratore:
Nato:
Residente:
C.F.:
Numero addetti:
o Di cui 1° fase:
o Di cui 2° fase:
o Di cui 3° fase:
o Di cui fissi:
o Di cui stagionali:
o Di cui indotto:
Investimento previsto:
o Di cui 1° fase:
o Di cui 2° fase:
o Di cui 3° fase:
ALLEGATI:
o Business Plan:
o Studio fattibilità:
o Relazione/Impres:
o VIA, altro:
o Altro:
Luogo data
Firma della Società
Visto dell’Ufficio:
INTEGRAZIONI RICHIESTE DALL’UFFICIO:
o Fabbisogni idrico pot.le:
o Fabbisogni idrico ind.le:
o Tip. Acque nere:
o Tip. Acque bianche
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