CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Lotto 7
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ROZZANO |
Xxxxxx Xxxxxx 0 |
00000 Xxxxxxx (Xx) |
Partita IVA / C.F. 01743420158 |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 07/02/2019 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2019 |
SOMMARIO
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 4
Definizioni 4
Attività degli Assicurati e loro individuazione 6
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 7
ART.1DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 7
ART.2ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 7
ART.3DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE 8
ART.4PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 8
ART.5REGOLAZIONE DEL PREMIO 9
ART.6RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO 9
ART.7MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 10
ART.8FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ 10
ART.9ONERI FISCALI 10
ART.10FORO COMPETENTE 10
ART.11INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 10
ART.12VALIDITÀ TERRITORIALE 10
ART.13CLAUSOLA BROKER 10
ART.14TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 10
ART.15RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
ART.16TRATTAMENTO DEI DATI 11
ART.17COASSICURAZIONE E DELEGA 11
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 12
ART.18OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 12
ART.19GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 12
ART.20GESTIONE SINISTRI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DELLE FRANCHIGIE 13
ART.21COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI 13
ART.22OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
ART.23 PENALI 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 15
Art.24OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 15
Art.25OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 15
ART.26MALATTIE PROFESSIONALI 16
ART.27QUALIFICA DI TERZO 17
ART.28RINUNCIA ALLA RIVALSA 17
ART.29ESCLUSIONI 17
ART.30RISCHI COMPRESI 18
ART.31DANNI A COSE CONSEGNATE EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS 24
Art.32RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D.LGS N. 81 , DEL 9 APRILE 2008 E SS. MM. II 25
ART.33RESPONSABILITÀ PERSONALE 25
ART.34RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO 25
MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 27
ART.35MASSIMALI 27
Responsabilità Civile verso Terzi 27
ART.36FRANCHIGIA FRONTALE 27
ART.37SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI 27
Garanzia 27
ART.38CALCOLO DEL PREMIO 29
Tasso lordo pro-mille 29
Premio lordo anticipato 29
ART.39RIPARTO DI COASSICURAZIONE 29
Disposizione finale 29
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’
Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione. |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione. |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. A titolo esemplificativo e non limitativo, rivestono qualifica di Assicurato: L’Ente Contraente; Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza; le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso. i minori in affido all’Amministrazione Comunale (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s.m.1.), nonché i membri delle famiglie affidatarie. |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Broker : | Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto. |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie: | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Xxxxx : | I Danni corporali e i Xxxxx materiali di seguito definiti. |
Danni corporali : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute |
o biologici nonché il danno morale. | |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Dipendenti o Prestatori di Lavoro | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Xxxxx, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. |
Terrorismo | atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. |
Sabotaggio | atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini. |
Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguent i alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, po ssono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conosce nza.
Art.3 DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicura zione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta ) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle parti rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.
Art.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della
Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o email.
Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza all’Art. 38 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccoma ndata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
Art.7 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.9 ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto d’appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Contraente.
Art.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Art.13 CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/As sicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Art.14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara CIG 7295002A15.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata. In deroga a quanto disposto dall’art. 1911 del codice civile, è prevista la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all’accordo di coassicuraz ione. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Xxxxxx incaricato il quale tratterà con la delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciasc una Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato , designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicura to stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per desistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
Art.20 GESTIONE SINISTRI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DELLE FRANCHIGIE
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC – possibilmente anticipato via posta elettronica - l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l’indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:
numero del sinistro
data di denuncia del sinistro
data di liquidazione del sinistro
importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell 'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
importo da recuperare nei confronti della Contraente.
La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scri tta da parte della Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
Art.21 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società predisporranno una procedura per la gestione si nistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le Parti si atterranno per la gestione dei sinistri.
Art.22 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker, alle scadenze semestrali di ogni anno e a richiesta del Contrente stesso, i tabulati contenente i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
numerazione attribuita alla pratica
data di accadimento,
estremi di controparte e/o assicurato
stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
importo liquidato o posto a riserva
Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
Si precisa in proposito che:
i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data sopra indicata, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.23 PENALI
Nel caso in cui la Società non provveda alla trasmissione al Contraente del rendiconto previsto all’Art. 20 relativo ai sinis tri definiti o non adempia agli obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dall’Art. 22 il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 10 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.24 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai se nsi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto gravemente colposo e da fatto doloso e gravemente colposo delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art.25 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come defi niti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’as sicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.
Art.26 MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza o nei 24 mesi successivi alla cessazione della stessa, indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto
Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazion e necessaria.
Art.27 QUALIFICA DI TERZO
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O..
I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art.28 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad es ercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.29 ESCLUSIONI
A. L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
a) da furto, salvo quanto previsto dall’Art. 30 al punto 35;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà della contraente, no nché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’Art. 30 punto 5) e 20);
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’Art. 30 punto 18) e 40);
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento salvo quanto previsto all’Art. 30 punto 15;
B. L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:
a) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente l avori che richiedono impiego di tali materiali;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..
c) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
e) i danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommos se, occupazione militare ed invasione;
f) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
g) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
Art.30 RISCHI COMPRESI
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria,
campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc., compreso l’esercizio dell’attività svolta negli stessi dall’Ente Contraente ed escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente,
statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato.
3. proprietà di acquedotti. Si precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabi lità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
4. per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per disabili ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale
esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzi a comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agl i organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;
5. a parziale deroga del punto c) lettera A) dell’Art. 29 Esclusioni, da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
6. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le se di dell'Assicurato, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
7. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di r isarcimento, franchigie e scoperti;
8. a parziale deroga del punto a) lettera B) dell’Art. 29 Esclusioni, per i danni che derivino dall’organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l’esclusione dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
9. dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
10. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, ass istenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiag ge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all’infanzia, ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell’Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi, attrezzature e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni;
11. per danni:
subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
12. per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
13. per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicura te con la suddetta polizza incendio;
14. in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei
lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione al Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
15. a parziale deroga del punto e) lettera A) dell’art 28 Esclusioni, per i danni da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguit o di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
16. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di atti vità, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie;
17. per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
18. a parziale deroga del punto d) lettera A) dell’art 29 Esclusioni, per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore;
19. dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
20. a parziale deroga del punto c) lettera A) dell’art 29 Esclusioni, per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di e secuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
21. dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d’acqua, compresi i danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna conseguenti o non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
22. per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e compreso l’uso di armi e cani compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
23. dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza agli anziani e disabili i presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato, compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse. In relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabili tà personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori, salvo quanto previsto ai punti 5), 18) e 20) del presente Articolo;
24. dall’esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;
25. per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi
purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
26. per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anni di età;
27. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ul timo subiti a causa di difetto di manutenzione;
28. per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio;
29. in relazione alla gestione di mense scolastiche, della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
30. in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
31. per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
32. in relazione all’impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell’assicurato e non, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
33. da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, isole ecologiche, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;
34. dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale;
35. danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’Art. 29 Esclusioni punto a) lettera A), nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti;
36. dall’esercizio di trasporti sociali, (alunni, disabili, anziani ecc.) compreso il rischio della committenza;
37. da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell’ Ente Assicurato;
38. dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
39. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Si precisa che essendo la gestione affidata a terzi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
40. a parziale deroga del punto c) lettera A) dell’art 28 Esclusioni, per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l’acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata
disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
41. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato;
42. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell’Ente;
43. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni, salvo quanto previsto ai punti 5), 18) e 20) del presente Articolo;
44. alla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
45. per danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non, nel limite di quanto previsto all’Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
Art.31 DANNI A COSE CONSEGNATE EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS
Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis” la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
Art.32 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D.LGS N. 81 , DEL 9 APRILE 2008 E SS. MM. II.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e succes sive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell’assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.33 RESPONSABILITÀ PERSONALE
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:
quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente.
Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’appartenenza al Nucleo.
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantific abili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art.34 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di
Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.
A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:
danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
xxxxx conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.
Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.
La presente garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza dei massimali di polizza per sinistro e periodo assicurativo annuo. La garanzia viene prestata nel limite di quanto previsto all’ Art. 37 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.35 MASSIMALI
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.500.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 7.500.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 2.500.000,00.= per persona lesa |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art.36 FRANCHIGIA FRONTALE
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 5.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/ o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Art.37 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.36, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Ogni e qualsiasi danno R.C.T. | Nei limiti dei massimali previsti | Franchigia Frontale |
Ogni e qualsiasi danno R.C.O. | Nei limiti dei massimali previsti | Nessuna franchigia/scoperto |
Xxxxx biologico nell’ambito R.C.O. | Nei limiti dei massimali previsti | Nessuna franchigia/ scoperto |
Xxxxx a mezzi di trasporto (Art.30 punto 6) | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni a cose in consegna e custodia (Art.30 punto 7 e Art. 30) | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni da incendio (Art.30 punto 13) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni da inquinamento accidentale (Art.30 punto 15) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art.30 punto 16) | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni da cedimento e franamento del terreno (Art.30 punto 17) | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (Art. 30 punto 5, 20 e 23) | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni da spargimento di acqua (Art. 30 punto 21) | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 30 punto 25) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni ai veicoli (Art. 30 punto 19) | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni ai veicoli rimossi (Art. 30 punto 31) | € 250.000,00 per sinistro e per anno | Franchigia Frontale |
Danni da furto (Art. 30 punto 35) | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia Frontale |
Danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale e non (Art. 30 punto 45) | € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scop. 10% minimo € 25.000 |
Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art. 30) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno | Scop. 10% minimo € 25.000 |
Art.38 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :
Retribuzione annua lorda | Tasso lordo pro-mille | Premio lordo anticipato |
€ 5.100.000,00 | ‰ | €…………………….= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art.39 RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |