ACCORDO QUADRO PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
Prot. n. del ………….
ACCORDO QUADRO PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
Tra la Direzione generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Direttore Generale della Protezione Civile, in qualità di Coordinatore del concorso delle componenti e delle strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina e Soggetto Attuatore, giusta nomina di cui all’Ordinanza del Commissario delegato, Presidente della Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 del 09.03.2022 e del Decreto n. 20 del 10.03.2022 domiciliato per la carica a Cagliari, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00;
e
Le Associazioni regionali Di Categoria degli Albergatori: FEDERALBERGHI- Sardegna in persona del legale rappresentante; CONFINDUSTRA Sardegna in persona del legale rappresentante;
ASSOHOTEL - CONFESERCENTI Sardegna in persona del legale rappresentante;
CONFAPI Sardegna in persona del legale rappresentante; (di seguito Associazioni di categoria);
stipulano il presente ACCORDO QUADRO
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente Accordo - Quadro è finalizzato ad assicurare l’ospitalità t em po r an e a delle persone provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi militare in atto, nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, qualora non sia possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
Ai fini dell’attivazione dei percorsi di cui all’Ordinanza 872/2022, la disponibilità delle strutture ricettive in favore delle Prefetture resta prioritaria.
Il presente Accordo-Quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive ospitanti nell’esercizio dell’attività d’impresa, potendo le stesse ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.
Via Xxxxxxxx Veneto, n. 28 – 09123 Cagliari - tel. x00 000 0000000 xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Accordo quadro sono esonerate da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la strutturaricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.
Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro, il Soggetto attuatore (DGPC) affiderà il servizio alle strutture ricettive aderenti, che vengono attivate in caso di necessità.
Art 2 Oneri a carico della Regione Sardegna e delle Associazioni di categoria
La Direzione Generale della Protezione Civile, Xxxxxxxx attuatore a tal fine nominato dal Commissario delegato, comunica di volta in volta, eventualmente anche attraverso apposita piattaforma, il numero delle persone che necessitano di ospitalità e la data di check-in alle strutture ricettive aderenti al presente accordo quadro individuate sulla base delle esigenze rappresentate, come verrà di volta in volta richiesto dalla Prefettura competente.
Le strutture ricettive, ai fini della rendicontazione, integrano in apposita piattaforma le informazioni relative agli ospiti ed ai servizi erogati.
Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a garantire la massima diffusione del Protocollo e dell'iniziativa definita con la Regione Sardegna, attraverso una capillare attività di sensibilizzazione presso la rispettiva base associativa.
Le Associazioni di categoria firmatarie richiamano i propri associati all’osservanza di requisiti adeguati a garantire le prestazioni richieste al successivo art. 3.
Art 3 Oneri a carico dei gestori delle Strutture Ricettive
Le Strutture ricettive che intendono aderire al presente accordo quadro comunicano la propria adesione al Soggetto Attuatore, mediante domanda in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna da presentare tramite apposita piattaforma ovvero tramite pec indicando:
• il periodo di disponibilitàall’ospitalità;
• il numero di posti letto, numero di camere per tipologia (es. doppia, tripla, ecc.);
• disponibilità al servizio di ospitalità anche di persone con disabilità;
• i trattamenti e le relative tariffe ordinarie di listino;
• servizi aggiuntivi della struttura (lavanderia, interprete, lingua reception, servizi per l’infanzia etc);
• referente operativo della struttura che possa essere contattato H/24.
Il gestore della struttura ricettiva deve attestare il possesso dei requisiti di cui al successivo art.4.
Il gestore della struttura ricettiva ospitante, a fronte del pagamento degli importi massimi giornalieri indicati al successivo art. 6, ovvero per le minori tariffe relative al proprio listino, si impegna a garantire il trattamento di pensione completa, ove proposto e richiesto, con le seguenti specifiche:
1. l’alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
2. gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza fatto salvo il cambio della biancheria settimanale e comunque ad ogni check-out;
3. il monitoraggio delle presenze effettivamente registrate in fasedi check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il relativo periodo di permanenza, anche con la tenuta di un registro delle prestazioni rese in cui indicare i trattamenti ed i servizi erogati per ogni singolo ospite, al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva svolta e la verifica da parte del Soggetto Attuatore della regolare esecuzione delle prestazioni rese, necessaria per le procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6, ferma restando la responsabilità da parte dei gestori per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
Art. 4 Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.
Il gestore della struttura ricettiva, all’atto della sottoscrizione della adesione al presente accordo, dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D. lgs 50/2016 s.m., il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivicontrolli ai sensi del medesimo Decreto.
Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.
Art. 5 Modalità di attivazione delle strutture ricettive
Per dare esecuzione al presente accordo le strutture ricettive aderenti sono contattate dal Soggetto Attuatore (DGPC), tramite piattaforma informatica/ pec, per reperire, nella Provincia/Area interessata, una sistemazione alloggiativa alle persone segnalate dalla Regione Sardegna su richiesta della Prefettura territorialmente competente.
L’attivazione prevede l’affidamento del servizio da parte del soggetto attuatore.
Le strutture ricettive aderenti sono attivate di volta in volta secondo criteri che tengono conto di:
a. disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza ed eventualmente maggiore vicinanza ai centri abitati;
b. principio di rotazione;
fatto salvo le eventuali indicazioni della Prefettura competente in base alla necessità di gestione dell’accoglienza.
Le tariffe di cui all’articolo 6 presuppongono che le strutture ricettive vengano progressivamente portate alla piena occupazione, nei limiti della disponibilità manifestata e delle esigenze da soddisfare, prima di effettuare prenotazioni nella successiva struttura presente nel Comune e/o nella zona interessata, salvo specifiche esigenze dettate dalle necessità di accoglienza.
Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le Strutture possono offrirealtri servizi opzionali, che vengono fatturati direttamente all’ospite.
Art. 6 Quantificazione oneri e modalità fatturazione
Ferma restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di miglior favore, con riferimento sia agli oneri a carico delle stesse sia alle tariffe di cui al presente articolo, la Regione Sardegna, si impegna a riconoscere i seguenti importi massimi omnicomprensivi per persona, a totale copertura dei servizi di cui all'art. 3 (oltre IVA e tasse di soggiorno, se prevista) distinti in ragione della classificazione dell’hotel/struttura ricettiva:
CATEGORIA HOTEL:
• pernottamento (colazione inclusa) in camera tripla o superiore € 30/die
• pernottamento (colazione inclusa) in camera doppia/singola € 35/die
• pensione completa in camera tripla o superiore € 60/die
• pensione completa in camera doppia/singola € 65/die ALTRE CATEGORIE RICETTIVE (MINIMO DUE STELLE)
• pernottamento (colazione inclusa) € 30/die
• pensione completa € 60/die
• bungalow e residence e strutture similari con uso cucina € 30/die
In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte del 30% rispetto al prezzo di listino per il pernottamento e del 10 % per il trattamento di pensione completa.
Per bambini fino a 12 anni compresi in camera con almeno un adulto le tariffe sono ridotte del 50% e si intendono gratuite per i minori fino ai 2 anni di età. Le tariffe sopra indicate
costituiscono un limite massimo: qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell’ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.
Come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022 (art. 9, comma 2) l’importo complessivo dell’affidamento alla singola struttura ricettiva non può essere superiore ad € 214.900,00 IVA esclusa.
Le fatture elettroniche saranno emesse dalla struttura ricettiva su base mensile, dovranno essere intestate alla Direzione generale della protezione Civile della Regione Sardegna e contenere necessariamente la seguente dicitura: "Emergenza Ucraina OCDPC 872/2022”, ed avere le caratteristiche indicate nella manifestazione di interesse.
Il pagamento è effettuato con bonifico bancario a favore del creditore (IBAN da indicare nella documentazione di spesa) entro il termine di 45 giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese.
Art. 7 Efficacia accordo e risoluzione anticipata
Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione, cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza, al 31.12.2022 e può essere risolto anticipatamente, previo preavviso di almeno dieci giorni,da ciascuna delle parti.
Le parti decidono di procedere, successivamente, ad una revisione del presente accordo a partire dal 15.06.2022.
La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.
Le parti si incontreranno, nel caso di nuove disposizioni governative, regionali e/o comunali, per rivalutare le eventuali condizioni interessate dalla nuova normativa.
Art. 8 Controversie e Foro competente
Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o interpretazione della presente convenzione sono risolte in via conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro competente è quello di Cagliari.
Art. 9 Trattamento dati personali
Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l’esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
101 e nella normativa in vigore.
Art. 10 Imposta di bollo e spese di registrazione
1. Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d’uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.
Art. 11 Protocollo e gestione casi Covid- 19
In relazione alle misure atte a garantire la prevenzione mitigazione del rischio COVID-19, tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa sanitaria, nonché con la disciplina riguardante l’utilizzo dei DPI e in caso di rilevazione dei casi Covid
verranno attivati le istituzioni sanitarie competenti. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Direttore Generale della Protezione civile, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Il legale rappresentante della FEDERALBERGHI Sardegna
Il legale rappresentante della CONFINDUSTRIA Sardegna
Il legale rappresentante della ASSOHOTEL - CONFESERCENTI Sardegna
Il legale rappresentante della CONFAPI Sardegna
BELLOI XXXXXXX XXXXXXXX
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 22.03.2022 11:25:19 UTC