CONTRATTO DI VENDITA OLIVE SU PIANTA
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI VENDITA OLIVE SU PIANTA
L'anno …………………, il giorno , del mese di
……………………….
TRA
- La Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 90015 Cefalù), Partita Iva 03869500821, rappresentata dal presidente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, qui di seguito denominata " venditore ",
da una parte,
E
- il Signor....................................……………………., nato a il
…………. e residente in ………………………...................... via ……..
……………........, codice fiscale , qui di seguito
denominata "acquirente", dall'altra,
- l’azienda ………………………con sede sociale in………………………
via……………………..
PARTITA IVA , qui di seguito denominata "acquirente",
dall'altra,
premesso che
1. parte della superficie del fondo di contrada Presti-Lunarda è destinata alla coltivazione di olive;
2. il signor/azienda , avendo ben valutato la quantità di
olive pendenti dagli alberi vegetanti nel fondo, ha avanzato richiesta di acquisto su pianta di dette OLIVE pendenti offrendo il miglior prezzo di euro
………………………..;
3. La Fondazione Mandralisca si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta purché l’oggetto del contratto sia limitato alla vendita e trasferimento di detto prodotto;
4. le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare comunque, per quanto occorra e possa, un contratto di vendita su pianta di olive;
Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
La Fondazione culturale Mandralisca vende al signor/azienda ……….………..…….
che accetta, il prodotto in premessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte del proprio fondo agricolo di contrada Presti-Lunarda.
L’acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l’acquisto del prodotto, rinunciando sin
da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell’effettiva utilizzazione dello stesso.
Articolo 2
Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata coltivata unicamente dal venditore ma, non essendo possibile stabilire il peso del frutto pendente, viene comunque concordato ed accettato il prezzo offerto dall’acquirente ammontante ad euro ………………….
per la vendita delle olive all’albero.
Articolo 3
È fatto espresso divieto all’acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurvi personale, automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni preparatorie di pulizia del terreno sotto la pianta e di raccolta, in quanto l’oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita e trasferimento di olive, con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.
Articolo 4
L’acquirente prende e dà atto che il termine del 15 gennaio 2016 è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta e pertanto da quella data in poi il fondo dovrà risultare libero da persone e cose appartenenti all’acquirente.
Articolo 5
Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall’acquirente che provvederà direttamente alle operazioni medesime direttamente o mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.
Articolo 6
Le parti si danno reciprocamente atto che l’acquirente, in qualità di privato, si impegna a provvedere alle operazioni di raccolta in proprio e/o a mezzo utilizzo del voucher e/o di parenti o affini sino al quarto grado, ferma restando la possibilità di fare ricorso a personale assunto con contratto di lavoro subordinato successivamente alla stipula del presente contratto.
Articolo 7
Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l’acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di eventuale pulizia della ceppaia, raccolta e trasporto del frutto pendente.
Declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a mancanze, furti o danneggiamenti dell’olive raccolte o da raccogliere.
Articolo 8
È fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.
Articolo 9
In virtù dell’intesa raggiunta l’acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di
conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico.
Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.
Articolo 10
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Palermo, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
Articolo 11
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.
Articolo 12
Le parti concordano di non avanzare apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Palermo, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 per quanto attiene le condizioni di lavoro di cui agli articoli 6 e 7.
Articolo 13
La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia di vendite e dalle leggi speciali.
Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolvibili dal Collegio Arbitrale di cui all’articolo 11, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Termini Imerese.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131).
Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.
Il Venditore L'Acquirente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11 e 13.
Il Venditore L'Acquirente