Contratto per prestazione sportiva dilettantistica
Contratto per prestazione sportiva dilettantistica
Tra l’associazione “POLISPORTIVA LIBERTAS MARTIGNACCO A.S.D.”, con sede in Xxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx x. 00 nella persona del suo legale rappresentante protempore Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Martignacco (UD), il 07/04/1945 , domiciliato a Xxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xx Xxx x. 00, di seguito per brevità denominata “associazione sportiva””
e
la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx residente a Latisana (UD) in Via X. Xxxxxx , 12 (C.F.: TNLMNN79T67E473K) in seguito denominato “allenatore”
premesso
- che l'allenatore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di insegnante di attività motoria ed allenatrice di pallavolo;;
- che la associazione sportiva ha necessità di assicurarsi una assistenza professionale per i propri iscritti;;
- che l'allenatore si è dichiarato disposto a collaborare con la associazione sportiva;;
- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 25 L. 133/99, così come modificato dall'articolo 37 legge 342/2000, e articolo 67, primo comma, lettera m) del decreto del presidente della repubblica 917/86,
- che la associazione sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale dell'allenatore.
- che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la associazione sportiva affiliata all’ente di promozione sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/1981.
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1. Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.
Articolo 2. Oggetto del contratto
L'allenatore presterà la sua attività professionale nell'interesse della associazione sportiva nel settore giovanile con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la associazione sportiva e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni di cui all'articolo 25 della legge 133/1999, come modificato dall'articolo 37 della legge 342/2000. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal 01/09/12, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 3. Impegni dell'allenatore
L'allenatore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della associazione sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale.
Articolo 4. Diritti di immagine
L'allenatore si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promopubblicitari della associazione sportiva a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla associazione sportiva.
L'allenatore dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della associazione sportiva intendessero usufruire della sua immagine di allenatore per scopi pubblicitari in cui lo sponsor richiedesse la sua partecipazione.
Articolo 5. Prestazione a carico del tecnico
L'allenatore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della associazione sportiva. L'allenatore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.
L'allenatore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.
Articolo 6. Compenso dell'allenatore
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del tecnico, la associazione sportiva si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell’ambito di quanto previsto dall'articolo 67 comma 1 lettera m) del decreto del presidente della repubblica 917/1986. Le parti ritengono che l’impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per ogni stagione sportiva di durata del presente accordo (e cioè dal 01/09/12 al 30/04/13 ) pari a euro 4.400 per la prestazione tecnica ed euro 5.200 quale rimborso chilometrico per raggiungere l’impianto sportivo utilizzato dalla scrivente, al lordo della ritenute fiscali previste dalla citata normativa per la parte eccedente i
vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti, le prestazioni richieste si ritengono equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. Pertanto la cifra sopra indicata sarà suddivisa in otto rate di uguale importo che verranno versate all'allenatore entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese.
Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l'allenatore pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'allenatore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto. Il tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a euro 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la associazione sportiva dovrà essere considerata a titolo d'acconto.
L’allenatore non potrà spostare allenamenti o annullarli senza la preventiva autorizzazione della Società ed ogni eventuale assenza dovrà venir segnalata.
Articolo 7. Durata dell’incarico
La associazione sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni dell'allenatore per il periodo dal 01/09/12 al 30/04/13 data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.
Articolo 8. Risoluzione anticipata
Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la associazione sportiva e l'allenatore possono, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.
Articolo 9. Definizione del rapporto
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l'allenatore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/ o ragione dalla associazione sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della associazione sportiva che l'allenatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.
Articolo 10. Autorizzazione al trattamento dati
Con la sottoscrizione del presente la associazione sportiva dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati forniti dall’allenatore all’atto dell’iscrizione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali
Articolo 11. Clausola compromissoria
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell’Ente di promozione sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas.
Letto, controllato e sottoscritto.
Martignacco, 3 settembre 2012
L’associazione sportiva L’allenatore
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 “oggetto del contratto”, 4 “diritti di immagine”, 6 “compenso dell'allenatore”, 8 “risoluzione anticipata”, 10 “autorizzazione al trattamento dati”, 11 “clausola compromissoria”.
L’associazione sportiva L’allenatore