ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
il Ministro per la pubblica amministrazione, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, con Uffici in Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 000;
E
l’Accademia della Crusca, con sede in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxx x. 00, rappresentata dal suo Presidente, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
PREMESSO
1. che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019, il Ministro per la pubblica amministrazione, nel seguito «il Ministro», è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di vigilanza e verifica in materia di semplificazione amministrativa e normativa (art. 1, comma 1), anche finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici (art. 1, comma 3), e che tra tali funzioni rientrano le iniziative dirette alla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi;
2. che l’Accademia della Crusca, nel seguito «l’Accademia», è un ente di diritto pubblico – inserito nell’Elenco analitico delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall’Istat annualmente e, da ultimo, il 25 ottobre 2019 – con il compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero;
3. che, pertanto, il Ministro e l’Accademia (nel seguito, congiuntamente, «le Parti») ritengono utile instaurare, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, un rapporto di collaborazione per lo studio e per il corretto uso della «lingua giuridica» e della «lingua della burocrazia» negli atti, nei documenti e nelle corrispondenze delle pubbliche amministrazioni;
SI CONVIENE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Obiettivi generali
Il Ministro e l’Accademia intendono attivare un rapporto di collaborazione che, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, possa tradursi in percorsi di sensibilizzazione in materia linguistica, rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni, tramite la formulazione di raccomandazioni, consigli e suggerimenti in tema di semplificazione, chiarezza e omogeneità del linguaggio dei testi amministrativi, e finalizzati a promuovere uno standard linguistico che ne favorisca la funzione comunicativa, l’interpretazione e la comprensione da parte dei diversi destinatari, conseguendo il miglioramento della qualità della regolazione, la riduzione dei costi burocratici per cittadini e imprese, l’accrescimento della competitività.
Art. 3 - Oggetto
La collaborazione tra le Parti, oggetto del presente Accordo, concerne lo svolgimento delle seguenti attività:
a) realizzare studi e ricerche aventi un collegamento specifico con la funzione e il ruolo della lingua italiana nell’ambito delle attività delle pubbliche amministrazioni;
b) elaborare regole e raccomandazioni, suggerimenti e consigli in tema di semplificazione, chiarezza e omogeneità del linguaggio dei testi delle pubbliche amministrazioni e per la redazione dei loro testi scritti, che tengano conto anche dello sviluppo e della diffusione degli strumenti informatici, e che possano essere di supporto al personale;
c) istituire Gruppi di lavoro per il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo, aperti alla collaborazione gratuita di altri soggetti che possano fornire utili contributi;
d) fornire assistenza e supporto al personale delle pubbliche amministrazioni nelle tematiche oggetto del presente Accordo;
e) promuovere tali attività, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (su supporto sia cartaceo sia informatico).
Art. 4 – Ulteriori ambiti di collaborazione
La collaborazione tra le Parti può avvenire anche mediante l’organizzazione e la gestione di convegni, seminari e workshop dedicati alle materie di comune interesse.
Art. 5 – Tutela e promozione dell’immagine
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’esigenza che, nell’esecuzione del presente Accordo, sia tutelata e promossa l’immagine di ciascuna di esse.
In particolare, gli emblemi e i loghi del Ministro e dell’Accademia possono essere utilizzati da ciascuna delle Parti nello svolgimento in comune delle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 6 - Monitoraggio e valutazione
Le attività svolte in esecuzione del presente Accordo e il conseguimento degli obiettivi ad esse correlati sono periodicamente e congiuntamente monitorati e valutati, per il Ministro, dal Capo di Gabinetto e, per l’Accademia, dal Presidente o da un suo delegato.
Art. 7 – Risoluzione delle controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in ragione del presente Accordo.
Art. 8 – Durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti, ha la durata di due anni ed è rinnovabile.
Ciascuna delle parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all’altra, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 9 – Assenza di oneri Il presente Accordo non comporta oneri per nessuna delle Parti. Firenze, 17 febbraio 2020
Il Presidente dell’Accademia della Crusca Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) (dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx)