CONTRATTO DI COMODATO
ALLEGATO N. 4
Comune di MONTAGNANA
Provincia di Padova
CONTRATTO DI COMODATO
di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone anziane e disabili.
******
L’anno , il giorno del mese di in
a seguito della “Convenzione per la mobilità gratuita garantita” prot. n. del
, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
TRA
- D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile dell’Area 1^ del Comune di Montagnana (PD), la quale interviene nel presente atto sulla base dell’incarico conferito con Decreto del Sindaco prot.
n. 6812 del 30/04/2014, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune presso la cui sede, per la carica rivestita, risulta domiciliata (Cod. Fisc. - P. IVA 00660400284), di seguito nel presente atto denominata per brevità “Comune”;
E
La ditta ……………………………………Cod. Fisc. e P. I.V.A , in nome e
per conto della quale interviene in quest’atto il Procuratore Sig ,
nato a
………………………………..il…………………………, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Ditta”;
Premesso che
La sottoscrizione del “Contratto per la mobilità gratuita garantita”, in atti prot. n.
è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato; Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;
Art. 2 - OGGETTO
La Ditta dà in comodato gratuito al Comune di Montagnana (PD), n.° 1 (uno) autoveicolo di marca mod. , idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° 4 passeggeri ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 1
sedia a rotelle per disabili, dotato di sistema di climatizzazione. Il mezzo deve essere riconducibile al Comune di Montagnana (PD), per tale motivo sulla carrozzeria dello stesso deve essere posta la scritta “Comune di Montagnana – Assessorato Servizi Sociali”.
Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO E SUBCOMODATO
L’autoveicolo s’intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse. La Ditta autorizza il Comune a mettere a disposizione il suddetto mezzo a titolo di subcomodato gratuito a favore di Associazioni e/o Cooperative aventi rapporti formali con il Comune. Tali Associazioni e/o Cooperative devono avere lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, in particolar modo ad anziani e disabili.
Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate s’intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA
Il Comune non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun’azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
La consegna dell’autoveicolo avviene presso la sede del Comune di Montagnana (PD) a cura della ditta, entro la data del 16.09.15.
Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di ( ) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, il Comune potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori ( ) anni, dandone comunicazione alla ditta almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comune non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, la Ditta potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo per entrambi le parti contraenti.
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO
La Ditta potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 60 giorni da comunicare al Comune mediante raccomandata A/R., qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).
Art. 9 - RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede del Comune di Montagnana entro 30 giorni dalla data di preavviso.
Art. 10 - CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta alla Ditta una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00- per ogni giorno di ritardo.
Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.1 - LA DITTA provvederà:
- Alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e della pedana, comprese le parti meccaniche ed elettriche della stessa nonché i costi relativi al cambio pneumatici, sia estivi che invernali;
- Alla sostituzione del mezzo, aventi le medesime caratteristiche di quello fornito, in caso di furto o fermo per manutenzione; la Ditta si impegna nei confronti del Comune a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile, intendendosi per tale il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
- al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente e passeggeri, della polizza assicurativa Kasko (senza franchigia o franchigia a carico della Ditta) per eventuali danni causati al veicolo, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. La Ditta si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire al Comune il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo, nonché copia delle polizze assicurative. La Ditta si impegna nei confronti del Comune a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell’autoveicolo danneggiato, come indicato nell’apposita polizza assicurativa Kasko. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporti la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi siano eliminabili grazie a riparazione.
11.2 – La ditta si impegna a raccogliere la pubblicità per il presente progetto nonché a comunicare annualmente al Comune l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito alla presente iniziativa pubblicizzandosi sul mezzo con relativi adesivi, i cui costi sono a carico della Ditta.
11.3 – La Ditta si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità del Comune e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’ente. Rimane diritto esclusivo della Ditta apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.
Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.1 – Il Comune, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, destinato al Settore Servizi Sociali, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente contratto.
12.2 - E’ fatto divieto al Comune di concedere l’autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni e/o Cooperative come indicato al punto n. 3.
12.3 – Il Comune e i subcomodatari indicati al punto n. 3, si obbligano ad utilizzare l’autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine.
12.4 – La Ditta non è tenuta al pagamento di eventuali contravvenzioni per possibili infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, salvo che per omessa tempestiva comunicazione delle stesse da parte della Ditta all’Ente. E’ fatto obbligo al comodatario di trasmettere alla Ditta copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse.
12.6 - E’ incombenza del Comune richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo, nonché il carburante per l’utilizzo del mezzo e la sua pulizia interna ed esterna.
12.7 - In caso di sinistro, il Comune o i subcomodatari si obbligano ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la Ditta. Il Comune o i subcomodatari saranno comunque responsabili della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbiano inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d’Assicurazione entro il termine massimo concesso o per i quali per loro colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e saranno obbligati pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
12.8 - E’ fatto divieto al Comune e ai subcomodatari di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. Il Comune o i subcomodatari sono obbligati ad informare la Ditta di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
12.9 – Il Comune si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei
loghi pubblicitari affissi sull’autoveicolo.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto. Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando la Ditta sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Art. 15 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Rovigo.
Art. 17 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a , il
IL COMUNE DI MONTAGNANA LA DITTA
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12, 16 e 17;
IL COMUNE DI MONTAGNANA LA DITTA
(Timbro e firma) (Timbro e firma)