CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “P.E.I”
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA “P.E.I”
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le forniture dei prodotti “P.E.I.” (di seguito denominati “PRODOTTI”), e si applicano a tutte le forniture dei PRODOTTI anche se le presenti condizioni generali di vendita non vengano di volta in volta espressamente richiamate, menzionate, ovvero espressamente accettate dal COMPRATORE. Accordi in deroga alle presenti condizioni generali di vendita saranno efficaci nei confronti del VENDITORE (come nel seguito definito) soltanto se espressamente accettati per iscritto dal VENDITORE; in ogni caso, anche se eventuali deroghe siano state concordate tra le parti, le presenti condizioni generali di vendita continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
In nessun caso P.E.I.s.r.l. (il “VENDITORE”) sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto del COMPRATORE, anche qualora queste ultime siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa dal COMPRATORE al VENDITORE. Nessun comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione da parte del VENDITORE delle condizioni generali di contratto del COMPRATORE.
È precisato che condizioni generali di contratto del COMPRATORE che siano contrarie o che modifichino quelle del VENDITORE non obbligano quest’ultimo, anche qualora il VENDITORE non vi si sia espressamente opposto o anche qualora, senza sollevare riserve, il VENDITORE abbia eseguito prestazioni o abbia accettato prestazioni del COMPRATORE.
2. ORDINI E CONSEGNA DEI PRODOTTI
2.1 Gli ordini di acquisto dei PRODOTTI inviati dal COMPRATORE saranno vincolanti per il VENDITORE soltanto se espressamente accettati per iscritto,anche tramite comunicazione via telematica, dallo stesso VENDITORE sulla base di apposita “CONFERMA D’ORDINE”; in caso di difformità tra l’ordine inviato dal COMPRATORE al VENDITORE e la “CONFERMA D’ORDINE” da quest’ultimo a sua volta trasmessa al COMPRATORE, la relativa fornitura dei PRODOTTI sarà regolata esclusivamente dalle condizioni previste dalla “CONFERMA D’ORDINE”.
2.2 I PRODOTTI saranno forniti dal VENDITORE al COMPRATORE Franco Fabbrica, presso lo stabilimento del VENDITORE ubicato a Calderara di Reno (Bologna) o altro stabilimento indicato dal VENDITORE entro il termine indicato nella CONFERMA D’ORDINE.
2.3 Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, nè danno ai PRODOTTI verificatisi dopo la consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE; pertanto, il COMPRATORE non sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei PRODOTTI qualora si verifichino perdite o danni ai PRODOTTI dopo la relativa consegna.
2.4 L’obbligazione della consegna dei PRODOTTI da parte del VENDITORE potrà essere sospesa in tutti i casi di inadempimento del COMPRATORE alla sua obbligazione di pagamento dei PRODOTTI stessi.
2.5 In caso di ritardo della consegna dei PRODOTTI di cui possa essere eventualmente responsabile il VENDITORE, il COMPRATORE non avrà diritto ad alcun risarcimento per i danni eventualmente subìti.
3. PREZZI, RESA, IMBALLO E PAGAMENTO DEI PRODOTTI
3.1 Salvo che sia diversamente convenuto, i prezzi dei PRODOTTI sono quelli indicati nella CONFERMA D’ORDINE e si intendono Franco Fabbrica con addebito al COMPRATORE delle spese relative all’imballo al costo, fatto salvo il diverso accordo tra le parti.
3.2 Il prezzo dei PRODOTTI dovrà essere pagato dal COMPRATORE al VENDITORE prima della consegna dei PRODOTTI o entro il termine previsto dalla CONFERMA D’ORDINE.
3.3 Le parti possono convenire come modalità di pagamento dei PRODOTTI il rilascio di un credito documentario irrevocabile, emesso in conformità delle Norme ed Usi conformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi relativi a crediti documentari (pubblicazione N.U.U. 600) tale credito dovrà
essere notificato al VENDITORE entro il termine convenuto tra le parti; il credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana di gradimento del VENDITORE.
3.4 In ogni caso di ritardo di pagamento da parte del COMPRATORE rispetto alla data pattuita, il COMPRATORE sarà tenuto a corrispondere al
VENDITORE un interesse di mora almeno pari al tasso Euribor a tre mes maggiorato di cinque punti percentuali, fatto salvo il diritto del VENDITORE di applicare un saggio di interesse più alto se consentito in base alla legge applicabile di cui all’art. 8.1.
4. RISERVA DI PROPRIETÀ
4.1 Il VENDITORE mantiene il diritto di proprietà sui PRODOTTI da lui consegnati al COMPRATORE sino al momento del ricevimento dell’integrale pagamento del prezzo dei PRODOTTI stessi da parte del COMPRATORE.
4.2 Il COMPRATORE, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto a favore del VENDITORE, deve astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire al VENDITORE il valido esercizio di tale diritto.
4.3 In caso di violazione dell’obbligazione del COMPRATORE come prevista dal presente articolo, il VENDITORE avrà diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei PRODOTTI che il VENDITORE non abbia ancora eseguito.
5. GARANZIA DEL VENDITORE
5.1 Il VENDITORE garantisce al COMPRATORE che, dalla data di consegna dei PRODOTTI al COMPRATORE, gli stessi PRODOTTI sono esenti da vizi di fabbricazione o relativi alle materie prime utilizzate o alla progettazione tali da rendere i PRODOTTI non idonei all’uso a cui i PRODOTTI sono destinati.
5.2 Il VENDITORE è esonerato dalla garanzia per i vizi qualora il COMPRATORE non abbia conservato o trattato correttamente i PRODOTTI, li abbia alterati o modificati o non abbia comunicato per iscritto al VENDITORE i vizi o i difetti di conformità dei PRODOTTI entro il termine di dodici mesi dalla consegna dei PRODOTTI.
5.3 In nessun caso il VENDITORE sarà responsabile per qualsiasi vizio o mancanza di conformità dei PRODOTTI a meno che il COMPRATORE non provi che tale vizio o mancanza di conformità sono imputabili al VENDITORE.
5.4 Il VENDITORE ha il diritto di ritirare dal mercato, a proprie spese, i PRODOTTI difettosi, avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione del COMPRATORE.
5.5 Con la sola esclusione dei casi di dolo e colpa grave del VENDITORE, l’unica responsabilità di quest’ultimo nei confronti del COMPRATORE, per la fornitura dei PRODOTTI, è limitata all’obbligo di riparare e/o sostituire i PRODOTTI difettosi e/o non conformi o di emettere una nota di credito a favore del COMPRATORE di importo equivalente al prezzo di tali PRODOTTI risultati difettosi o non conformi.
5.6 In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, del VENDITORE si estenderà ai danni o alle perdite indirette, incidentali, o conseguenti eventualmente subiti dal COMPRATORE causa i vizi e/o i difetti di conformità dei PRODOTTI.
5.7 Il COMPRATORE, al fine di avvalersi della garanzia sui PRODOTTI, dovrà:
a) denunciare per iscritto il VENDITORE del vizio o difetto dei PRODOTTI entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta, trasmettendogli tutte le informazioni e la documentazione disponibile;
b) astenersi dal rilasciare dichiarazioni o ammissioni che possano comunque arrecare pregiudizio al VENDITORE;
c) collaborare con il VENDITORE, su richiesta di quest’ultimo, nella gestione dell’intervento in esecuzione della garanzia.
6. FORZA MAGGIORE
6.1 Ciascuna parte potrà sospendere o non eseguire i suoi obblighi contrattuali qualora l’adempimento risulti oggettivamente impossibile o irragionevolmente oneroso a causa di un evento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale, ad es., sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia.
6.2 La parte che invoca una causa di forza maggiore deve informare per iscritto e senza indugio l’altra parte del sorgere e della cessazione di tale evento.
6.3 Qualora le cause di forza maggiore permangano oltre il periodo di sei mesi, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale.
7. RISOLUZIONE ANTICIPATA
7.1 Ciascuna parte avrà il diritto di risolvere con effetti immediati ogni singolo contratto di fornitura dei PRODOTTI non ancora eseguito, qualora l’altra parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.
7.2 In particolare, il VENDITORE potrà risolvere le presenti condizioni generali di vendita con effetti immediati nei seguenti casi:
a) qualora il COMPRATORE non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei PRODOTTI o alla notifica della lettera di credito di cui all’art. 3;
b) qualora il COMPRATORE venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del COMPRATORE sia tale da far ragionevolmente presumere l’insolvibilità del COMPRATORE, essendo precisato che, in caso di fallimento delle parti, troverà applicazione quanto previsto dagli art. 72 xx xxx X.X. 00 Marzo 1942 n 267 (legge fallimentare).
8. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE
8.1 Le presenti condizioni generali di vendita, come pure le singole forniture dei PRODOTTI dal VENDITORE al COMPRATORE, sono regolate dalla legge italiana; la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili si applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con le presenti condizioni generali di vendita.
8.2 Al fine di interpretare i termini di resa e gli altri termini commerciali eventualmente utilizzati dalle parti si rinvia espressamente agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi come in vigore nel momento in cui si è perfezionato ogni singolo accordo per la fornitura dei PRODOTTI.
8.3 Il Tribunale di Bologna (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le controversie che possano originarsi con riferimento alla validità,
all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e dei singoli accordi di fornitura dei PRODOTTI.
8.4 In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il VENDITORE ha il diritto di convenire in giudizio il COMPRATORE, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o conservativi o, comunque, di natura cautelare, dinanzi all’Autorità giudiziaria competente del paese dove il COMPRATORE ha la sua sede.
9. MISCELLANEA
9.1 Le presenti condizioni generali di vendita, integrate dalla CONFERMA D’ORDINE relativa ad ogni singola fornitura dei PRODOTTI, costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle parti in merito alla vendita dei PRODOTTI e non potranno essere modificate, nè integrate, se non in forza del consenso delle parti formalizzato per iscritto.
9.2 L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di vendita non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibile, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.
9.3 Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.
9.4 Il VENDITORE avrà la facoltà di riprodurre le presenti condizioni generali di vendita sugli ordini, sulle fatture e/o sui documenti di trasporto relativi ai PRODOTTI.
9.5 Qualora il VENDITORE ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti condizioni generali di vendita, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso diritto.
9.6 Le parti dichiarano di avere discusso ed esaminato in modo esaustivo le clausole delle presenti condizioni generali di vendita come rese pubbliche nel sito del VENDITORE (ivi incluse, a titolo esemplificativo le clausole n 1.1, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.1, 7.2, 8.3, 8.4, 9.3, 9.5 9.6), e conseguentemente ne approvano l’integrale contenuto anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano.