COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI XXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore DE XXXXXXX XXXXX
Nella seduta del 23/01/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente chiede l’estromissione dal rapporto di mutuo, stipulato nel 2003 unitamente alla moglie, sostenendo che in sede di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cagliari nel 2005, si sarebbe impegnato a cedere alla moglie stessa la sua quota dell’immobile acquistato coi proventi del mutuo, mentre quest’ultima si sarebbe accollata la quota parte di mutuo gravante sul ricorrente. Al riguardo, afferma di essersi recato, a suo tempo, presso la banca insieme con la moglie per firmare una serie di documenti alla presenza del direttore-pro tempore dell’agenzia «per l’iter di esclusione dal mutuo». Ma la documentazione sarebbe ora introvabile e comunque la banca non avrebbe dato attuazione a quanto sopra. Pertanto, lamenta di aver subito pregiudizi di vario genere, sia per non poter chiedere un prestito a causa del perdurare del mutuo a suo nome, sia per trovarsi ancora obbligato per il contratto originario benché non sia più proprietario dell’abitazione.
Per i motivi su esposti, il ricorrente chiede l’estromissione dal rapporto di mutuo, nonché il risarcimento del danno per non potere accedere ad altro finanziamento e per essere rimasto legato a un mutuo per un immobile che non gli appartiene.
Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario conferma che in data 5/02/2005, il ricorrente e la moglie ottenevano sentenza di separazione avanti al Tribunale di Cagliari e che successivamente, le parti trasmettevano alla banca richiesta di accollo totale del finanziamento in oggetto a favore dell’ex moglie del ricorrente. Segnala tuttavia di aver fatto presente al ricorrente, in replica a suoi reclami (del 2006 e del 2014) di non poter procedere a una valutazione della pratica mancando documentazione aggiornata (rispetto a quella del 2005) con particolare riguardo alla conferma, documentata, dell’effettiva volontà della moglie di accollarsi l’intera quota del mutuo. Evidenzia l’inerzia degli interessati protrattasi per molti anni. Pertanto chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Sulla questione sollevata dal ricorrente è necessario precisare che, a norma dell’art. 1273 cod. civ., qualora intervenga un accollo tra il debitore ed un terzo “l’adesione del creditore importa liberazione del creditore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. Pertanto, il creditore, di regola, conserva appieno la facoltà di scegliere se determinare la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio) ovvero di conservare l’obbligazione del debitore originario (accollo cumulativo). Infatti, “l’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore” (x. Xxxx., 24 giugno 2009, n. 14780).
Ciò premesso in linea di principio e fermo restando che la banca non è obbligata ad accordare l’estromissione del ricorrente, si osserva che nella fattispecie quest’ultimo non ha prodotto alcun documento da cui risulti la volontà del coniuge separato di accollarsi l’intera quota del mutuo e in particolare non risulta, come rilevato dall’intermediario, che sussista l’effettiva e attuale volontà del coniuge di confermare l’accordo asseritamente intervenuto al momento della separazione consensuale.
Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1