Contract
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa (APL), con sede legale in Assago 20090 (MI), Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0/X, palazzo U9 (Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di “Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.) C.F. e Partita IVA 00000000000, tel. x00 00 0000000, fax x00 00 00000000, e‐mail:
xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx, sito web: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Procedura per l’affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e della relativa manutenzione.
CUP F11B06000270007 CIG 53172193ED
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE
ARTICOLO 1 – PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – DISPOSIZIONI APPLICABILI – DEFINIZIONI 10
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 12
ARTICOLO 3 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 15
ARTICOLO 4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE 16
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO – PAGAMENTI – REVISIONE PREZZI 17
ARTICOLO 6 – TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI – DURATA DEL CONTRATTO 18
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – COLLAUDO – CERTIFICATO DI COLLAUDO 19
ARTICOLO 8 – VARIANTI 21
ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE – VERIFICA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 22
ARTICOLO 10 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA – IMMISSIONE DEL NUOVO GESTORE – TITOLARITÀ DEL SOFTWARE 23
ARTICOLO 11 – PERIODO DI START‐UP 24
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO 25
ARTICOLO 13 – SICUREZZA 28
ARTICOLO 14 – DIREZIONE DEI LAVORI 30
ARTICOLO 15 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 31
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 32
ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA 34
ARTICOLO 18 – GARANZIA AGGIUNTIVA. 35
ARTICOLO 19 – RESPONSABILITÀ 36
ARTICOLO 20 – POLIZZE ASSICURATIVE 37
ARTICOLO 21 – PENALI 40
ARTICOLO 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 44
ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 47
ARTICOLO 24 – RECESSO 47
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ 48
ARTICOLO 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 51
ARTICOLO 27 – PRIVACY – CALUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA 51
ARTICOLO 28 – SOLUZIONE DELLE CONTOVERSIE – FORO COMPETENTE 53
ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 53
ARTICOLO 30 – SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE 53
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx 00000 (XX), Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx n. 4/a, Palazzo U9, capitale sociale Euro 268.361.000,00 interamente versato, R.E.A. MI1232570, (C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del [•], [•], nato a [•], il [•], e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];
(di seguito anche “APL” e/o “Stazione Appaltante” e/o “Committente”);
e
[•], con sede legale in [•], capitale sociale [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•],
C.F. [•], P.I. [•], in persona del [•], nato a [•], il [•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [•] della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da [•], del [•] e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con le imprese [•], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del [•], racc. [•] del Notaio [•], di [•];
(di seguito anche “Appaltatore” e/o “Affidatario” e/o “Aggiudicatario”);
*** PREMESSO CHE
A. l’Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d’ora innanzi “APL” e/o “Stazione Appaltante”), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell’autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l’autostrada A/8
(Castronno) (d’ora in poi “Autostrada Pedemontana Lombarda” e/o “Collegamento Autostradale”);
B. ai sensi dell’art. 11 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione del 21 settembre 1993, ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali;
C. l’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 3 marzo 1999, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia (pubblicata in G.U. n.
113 del 17 maggio 1999) ha individuato, tra gli obiettivi prioritari, “la riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità e integrazione della rete con le altre modalità di trasporto”, da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro;
D. l’art. 2 del sopra citato Accordo individua tra gli interventi prioritari riconducibili ai sistemi tangenziali e collegamenti autostradali “il Sistema viabilistico Pedemontano Lombardo”;
E. la Legge 24 novembre 2000, n. 340, prevede all’art. 21, comma 2, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale”;
F. con D.P.C.M. 2 marzo 2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
G. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
H. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “1°
Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale”, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l’Autostrada Pedemontana Lombarda;
I. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l’Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
J. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell’Autostrada Pedemontana Lombarda;
K. in attuazione delle Direttive Uniche Appalti, 2004/17/CE e 2004/18/CE, con X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 è stato adottato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi, Forniture;
L. in data 3 ottobre 2006, è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito ‐ con modificazioni ‐ nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall’art. 18, comma 584‐bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
M. la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l’“Accordo di Programma per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
N. ai sensi dell’art. 1, c. 979, della citata Xxxxx 296/2006, le funzioni ed i poteri di Xxxxxxxx Concedente e Aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d’ora innanzi “CAL” e/o
“Concedente”), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., società, quest’ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
O. ai sensi dell’art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione “per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”, in sostituzione ed in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa X., approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
P. a seguito di procedura ristretta, ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 163/2006, APL ha affidato al Contraente Generale, Pedelombarda S.c.p.a., la progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione, con ogni mezzo, di parte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda ed, esattamente, del 1° lotto della Tangenziale di Como, del 1° lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8‐ A9;
Q. APL, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato al Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde, la progettazione definitiva della restante parte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, tra cui vi rientrano le Tratte B1, B2, C, D, Svincolo di Lomazzo, Xxxxxxxx e TRVA 13‐ 14;
R. con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l’Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell’EXPO 2015;
X. XXX, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006, ha avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”;
T. il CIPE, con delibera del 6.11.2009, n. 97 [registrata alla Corte dei Conti in data 19.01.2010 (Reg. 1, Fog. 42) e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 40 del 18 febbraio 2010 (Suppl. Ordinario n. 34)], ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese –
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse” (d’ora in poi anche Collegamento Autostradale);
U. ai fini della indizione della procedura di gara di cui alla successiva premessa W., sulla base delle principali Prescrizioni e Raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE n. 97/2009, APL ha sviluppato la revisione del progetto definitivo del “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, in aggiornamento del progetto definitivo sottoposto all’approvazione del CIPE, di cui alla precedente premessa T., che è stato approvato con prescrizioni da CAL in data 29 luglio 2010;
V. il progetto definitivo di cui alla precedente premessa U. è stato validato con atto in data 4.08.2010;
W. con Bando di Gara (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2010/S121‐183313 del 25/06/2010 e sulla G.U.R.I. n. 73 del 28/06/2010) APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti le Tratte B1, B2, C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse”, ponendo a base di gara il Progetto Definitivo;
X. in data 20 dicembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra le Prefetture – U.G.T. di Bergamo, Como e Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;
Y. con Bando di Gara (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2011/S 151‐251130 in data 09/08/2011, sulla G.U.R.I. n. 93 ‐ V serie speciale relativa ai contratti pubblici, in data 08/08/2011, e per estratto, sui quotidiani nazionali “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” del 17.08.2011 e sui quotidiani locali “Il Giorno” ed. di Milano e “La Prealpina” ed. Varese in data 17.08.2011) APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto “procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e della Sezione IV dell’Allegato XXI al medesimo Decreto, del progetto
esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B1, B2, C, D e delle opere di compensazione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”;
Z. all’esito della procedura di gara di cui alla precedente premessa W., in data 17 febbraio 2012 è stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario definitivo della stessa;
AA. con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. [•] in data [•], sulla G.U.R.I. n. [•] serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [•] in data [•], sul sito informatico presso l’Osservatorio n. [•] e, per estratto, sui quotidiani nazionali [•] e [•] rispettivamente del [•] e del [•], e regionali [•] e [•], rispettivamente del [•] e del [•], APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto la procedura per “l’affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e della relativa manutenzione”;
BB. ad APL sono pervenute n. [•] offerte;
CC. all’esito dell’esperimento della procedura di gara, l’appalto – di cui alla precedente premessa AA. – è stata definitivamente aggiudicato a [•] (l’ “Appaltatore”);
DD. sono pervenute le informazioni antimafia richieste alla/e Prefettura/e di [•] [ovvero: è decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 92, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la richiesta di informazioni antimafia alla/e Prefettura/e di [•]];
EE. il C.U.P. della procedura è F11B06000270007;
FF. il C.I.G. della procedura è 53172193ED;
GG. l’Appaltatore ha consegnato ad APL sia la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sia la polizza assicurativa di cui all’artt. 111 del D.Lgs. 163/2006, sia la garanzia aggiuntiva prevista dalla lett. b) del punto III.1.1), ii. del Bando di Gara;
HH. l’Appaltatore ha provveduto a comunicare, mediante l’apposito Modulo trasmesso da APL, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
II. il Committente ha accertato la regolarità contributiva dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 ed all’art. 6 del d.P.R. 207/2010;
JJ. l’Aggiudicatario ha trasmesso il modello G.A.P. previsto dalla Legge 726/1982 e dalla Legge 410/1991;
KK. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il “Contratto”).
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1
PREMESSE − DOCUMENTI CONTRATTUALI DISPOSIZIONI APPLICABILI − DEFINIZIONI
1.1. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione, così come costituitasi in esito alla procedura di gara di cui alla premessa AA.
1.2. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso.
1.3. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente al presente atto, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione del Contratto, i seguenti documenti contrattuali (i “Documenti Contrattuali”), depositati presso APL, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al presente atto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel presente atto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:
a) Documenti di Gara:
(i) Bando di Gara;
(ii) Disciplinare di Gara ed allegati;
(iii) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
b) Documenti d’offerta:
(i) offerta tecnica ed economica dell’Aggiudicatario;
(ii) documentazione amministrativa.
c) Documenti Normativi:
(i) il presente atto;
(ii) il Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture U.T.G. di Bergamo. Como, Varese, CAL e APL in data 20 dicembre 2010.
d) Documenti Tecnici:
(i) il Progetto Definitivo della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e relativa manutenzione;
(ii) il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al precedente comma 1.3, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, e in particolare del servizio di gestione operativa del sistema di esazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.
1.5. L’esecuzione dell’appalto, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e della relativa manutenzione, è soggetta alla osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dai Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi ed oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo così come quantificato nell’offerta economica (“Offerta Economica”).
1.6. Per tutti gli aspetti giuridici e contrattuali non espressamente disciplinati nei
Documenti Contrattuali di cui al precedente comma 1.3 e inerenti all’intero periodo di esecuzione del Contratto, si applicano il D.Lgs. 163/2006 (il “Codice”) ed il d.P.R. 207/2010 (il “Regolamento”).
1.7. L’Appaltatore ha designato quale Referente Contrattuale e quale suo sostituto, ai sensi dell’art. 7.7 del CSA, i soggetti i cui nominativi sono indicati nel documento allegato A al presente atto, cui sono allegate, altresì, le relative procure che recano la specificazione dei poteri di rappresentanza. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del Referente Contrattuale del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
1.8. Per le definizioni dei termini citati nel presente atto si fa riferimento alla Sezione I paragrafo 1.1 del CSA.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e della relativa manutenzione.
2.2. In particolare, l’Appaltatore ha l’obbligo di:
i. predisporre la progettazione esecutiva del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow di tutto il Collegamento Autostradale;
ii. realizzare mediante fornitura e posa in opera il sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e di provvedere alla relativa manutenzione in relazione alle Tratte A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese;
iii. svolgere il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi in relazione alle Tratte A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese;
iv. svolgere il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, di realizzare mediante fornitura e posa in opera il sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow e di provvedere alla relativa manutenzione in relazione alle restanti
Tratte B2, C e D, alle condizioni di cui all’offerta di gara, se e nella misura in cui una o più di queste Tratte dovessero essere completate nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara di cui alla precedente premessa AA.
2.3. Per servizio di gestione operativa del sistema di esazione si intendono tutte le attività necessarie al supporto dei Clienti e degli utenti, alla gestione del conto/targa e alla regolare esazione dei pedaggi, alla gestione degli incassi, al monitoraggio e gestione degli impianti su strada, inclusa la gestione del Sistema Centrale e relative interfacce verso altri sistemi.
Le attività di competenza dell’Appaltatore comprendono:
1. la progettazione esecutiva delle componenti tecnologiche (telecamere, radar, laser, transceivers, sistemi di elaborazione locale, controller, sistemi di routing e connessione, ecc.) da installare sulle strutture di sostegno per rispondere ai requisiti funzionali descritti nel CSA;
2. la progettazione esecutiva dell’intero sistema di esazione, comprensivo delle eventuali migliorie offerte in gara;
3. la progettazione esecutiva e la realizzazione della rete di trasmissione dati in fibra ottica che collega le strutture di sostegno attrezzate con il data center principale e di backup e la stipula di eventuali contratti con gli operatori di trasmissione dati;
4. la progettazione esecutiva e la realizzazione della rete di alimentazione elettrica che collega le strutture di sostegno attrezzate e la stipula dei contratti di erogazione dell’elettricità con i fornitori del servizio operanti nel territorio;
5. la progettazione esecutiva e la realizzazione del data center principale e di backup;
6. la fornitura, l’installazione e la posa in opera, anche per fasi successive, delle strutture di sostegno attrezzate che costituiscono il sistema di rilevamento dei transiti;
7. il collaudo tecnico e la messa in esercizio del sistema di esazione relativo alle varie tratte da pedaggiare, anche per fasi successive;
8. l’esercizio e la manutenzione del sistema di esazione nel suo complesso;
9. il passaggio di consegne ad altro Affidatario o ad APL, al termine del periodo contrattuale;
10. la realizzazione, su indicazione di APL, delle campagne informative destinate ai clienti per far conoscere le modalità di esazione;
11. la fornitura gratuita di OBU a favore di tutti i Clienti per l’intera durata dell’appalto;
12. la realizzazione di campagne informative destinate ai Clienti per far conoscere I’OBU fornito dall’Appaltatore ed i relativi servizi all’utenza;
13. la realizzazione di un piano di distribuzione degli OBU forniti dall’Appaltatore;
14. la messa a disposizione dei locali per la strutturazione e il funzionamento del Data Center principale e di backup;
15. l’organizzazione e la gestione del call center;
16. i servizi di gestione operativa del sistema di esazione e riscossione dei pedaggi;
17. i servizi di formazione del personale finalizzati al trasferimento (handover) dei servizi e delle applicazioni dell’Appaltatore alla struttura di APL o di altro gestore che, al termine del Contratto, subentrerà nella gestione del sistema di esazione.
2.4. Sono da intendersi compresi nell’appalto tutti i lavori, i servizi e le forniture necessarie affinché le prestazioni oggetto del presente affidamento siano compiute ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal Contratto, dai Documenti Contrattuali, con le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e sviluppate nel progetto esecutivo dall’Appaltatore e offerte da quest’ultimo in sede di gara, nonché ogni altro obbligo ed onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.
2.5. L’eventuale affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, relativa manutenzione e realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free‐flow di una o più delle restanti Tratte B2, C e D avverrà mediante la sottoscrizione di separato/i atto/i aggiuntivo/i contenenti le medesime condizioni dell’offerta di gara, nonché quelle del
presente Contratto per quanto applicabili.
ARTICOLO 3
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
3.1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali con la diligenza e la tempestività ivi richiesti. Tra gli obblighi contenuti nei Documenti Contrattuali si rinvia in particolare a quelli relativi:
‐ alla progettazione esecutiva parziale (vale a dire limitatamente alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese) e integrale di tutta l’infrastruttura autostradale;
‐ alla realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free flow;
‐ alla manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti, comprendente la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria degli impianti e dei dispositivi su strada e delle reti di telecomunicazione, la gestione del magazzino pezzi di ricambio;
‐ alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema informativo;
‐ alla gestione del servizio di esazione e riscossione dei pedaggi;
‐ al raggiungimento della percentuale di incassi non inferiore a quella offerta in sede di gara;
‐ al versamento contestuale a favore di APL dei pedaggi introitati direttamente su conto corrente bancario dedicato, così come attivato da APL;
‐ all’organizzazione e gestione del call center;
‐ alla fornitura gratuita di OBU per l’intera durata del Contratto;
‐ ai servizi di formazione del personale finalizzati al trasferimento dei servizi e delle applicazioni dall’affidatario alla struttura di APL o di altro gestore;
‐ alla realizzazione delle campagne informative destinate ai Clienti/utenti;
‐ alla messa a disposizione di locali per la strutturazione e il funzionamento del data center principale a di back up;
‐ all’effettuazione dei test e dei collaudi relativi alla funzionalità dei singoli sottosistemi, dei loro componenti e del sistema nella loro interezza;
‐ alla gestione operativa delle violazioni e relativi adempimenti;
‐ all’ottemperanza ai livelli di servizio offerti in sede di gara.
‐ all’osservanza e al raggiungimento dei livelli prestazionali di servizio minimi di cui alla Sezione 6 del C.S.A. offerti.
3.2. Il sistema di esazione deve garantire che gli incassi derivanti dal pedaggio risultino in misura non inferiore al [•] del pedaggio dovuto dai veicoli transitati sulla rete APL, così come misurati dal contatore APL, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10 relativo al periodo di start up.
3.3. L’Appaltatore dovrà svolgere le attività allo stesso demandate nel rispetto delle previsioni di capitolato, dell’offerta, delle autorizzazioni e delle prescrizioni di APL, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché le norma in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale ed assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
3.4. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo di cui al successivo art. 5, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto, in relazione allo scopo ed alla funzione del medesimo.
ARTICOLO 4
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE
4.1. Il Committente si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto. In particolare, il Committente provvede a consegnare all’Appaltatore copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
4.2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui all’art. 1.3. del presente Contratto e quella non già consegnata in fase di gara, che la Stazione Appaltante si impegna a consegnargli, esclusivamente per gli scopi inerenti
all’esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla al Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.
4.3. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Appaltatore a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
ARTICOLO 5
CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO – PAGAMENTI – REVISIONE PREZZI
5.1. I corrispettivi riconosciuti in conformità all’offerta economica presentata dall’Appaltatore, da corrispondere secondo le modalità previste dall’art. 7.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, relativi alla Tratte A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, sono così determinati:
a) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free‐flow: Euro [●] ([●]/ );
b) per la gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi: Euro [●] ([●],00) per anno;
c) per la manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti Euro [●] ([●]), per anno;
d) per gli oneri per la sicurezza: Euro 936.139,75 (novecentotrentasemila centotrentanove/75) per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti ed Euro 128.180,00 (centoventottomilacentottanta/00);
e) per la progettazione esecutiva Euro 198.569,10 (centonovantottomila cinquecentosessantanove/10).
5.2. Gli importi di cui all’art. 5.2, lett. a), d) ed e) si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. Gli importi di cui all’art. 5.2, lett. b) e c) saranno soggetti a revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
5.3. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per il completo e
corretto espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.
5.4. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, gli obblighi e le spese, sia per la forza lavoro che per le dotazioni tecniche e strumentali, mezzi e materiali di consumo occorrenti per l’adempimento di tutte le prestazioni dedotte nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.
ARTICOLO 6
TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DURATA DEL CONTRATTO
6.1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato:
i. entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno successivo all’ordine di inizio attività impartito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, limitatamente alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese, comprensivo delle eventuali proposte migliorative di cui all’art. 7 del Disciplinare di Gara, formulate in sede di offerta;
ii. per l’intera tratta viaria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal medesimo ordine del Direttore dell’esecuzione, comprensivo delle eventuali proposte migliorative di cui all’art.7 del Disciplinare di gara, formulate in sede di offerta.
6.2. Il progetto esecutivo di ciascuna parte dell’Opera verrà approvato nei tempi e con le modalità previste nella Sezione 2, art. 2.1. del Capitolato Speciale d’Appalto.
6.3. Qualora il progetto esecutivo, predisposto e presentato a cura dell’Appaltatore sia ai sensi del punto i., che del punto ii. del precedente comma 6.1, non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 22.1, lett e) del presente atto.
6.4. La realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di esazione in modalità free‐flow avverrà per Tratte funzionali, in modo coerente con l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del Collegamento Autostradale, mediante consegne dei lavori parziali, ai sensi dell’art. 154, comma 6, del d.P.R. 207/2010. Il termine per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di esazione decorrerà dalla data del relativo verbale di consegna parziale dei lavori.
6.5. La realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei
transiti avrà la durata di: 75 giorni per la Tratta A, 90 giorni per il 1° lotto della Tangenziale di Como, 90 giorni per il 1° lotto della Tangenziale di Varese, 80 giorni per la Tratta B1, 180 giorni per ciascuna delle Tratte B2, C, D.
6.6. La durata massima dei servizi di gestione operativa e manutenzione è pari a 10 anni dalla data di entrata in esercizio della Tratta A, prima tra le quattro Tratte (A, B1 e 1° lotto della tangenziale di Como e 1° lotto della tangenziale di Varese) ad entrare in esercizio, e di attivazione del relativo sistema di esazione.
6.7. Qualora nei 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica di cui alla precedente premessa AA. dovessero esser completate una o più delle restanti tratte B2, C e D, xxxxx restando l’obbligo per l’Appaltatore di cui al precedente art. 2.2., iv. ed i termini di cui al precedente 6.5, il termine di decorrenza della durata del servizio di gestione operativa del servizio di esazione e relativa manutenzione di cui al precedente 6.6. resta immutato.
6.8. La manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free‐flow sarà attuata in modo coerente all’avvio del servizio di gestione sulle relative Tratte funzionali e proseguirà per tutta la durata dello stesso.
6.9. In caso di ritardo superiore a 30 giorni (i) nella presentazione del progetto esecutivo, ovvero, (ii) nella realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti, nonché, (iii) nell’attivazione del sistema di esazione, relativo anche alle singole Tratte funzionali, APL potrà dichiarare la risoluzione del Contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 22.1, lett. e), f), g).
ARTICOLO 7
SOSPENSIONE – ULTIMAZIONE DEI LAVORI COLLAUDO – CERTIFICATO DI COLLAUDO
7.1. Qualora circostanze particolari impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori ne può ordinare la sospensione mediante redazione di apposito verbale ai sensi dell’art. 158 del d.P.R. 207/2010.
7.2. Ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 207/2010, l’ultimazione del sistema di rilevamento
dei transiti, appena intervenuta, deve essere comunicata – per iscritto – dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori.
7.3. Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
7.4. L’attività di collaudo deve essere effettuata ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 215 e ss. del d.P.R. 207/2010. In particolare, ai sensi degli artt. 215, comma 4, e 221 del d.P.R. 207/2010 l’Organo di collaudo nominato dalla Concedente, secondo quando previsto dall’art. 216 del d.P.R. 207/2010, effettuerà il collaudo tecnico parziale del sistema per il rilevamento dei transiti per singola Tratta funzionale, come previsto dalla sezione 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
7.5. Entro 6 (sei) mesi dal completamento del sistema di rilevamento dei transiti anche sull’ultima tra le Tratte funzionali A, 1° lotto della Tangenziale di Varese, 1° lotto della Tangenziale di Como, B1 ad entrare in esercizio, l’Organo di collaudo effettuerà il collaudo totale del sistema di rilevamento realizzato su tutte le altre Tratte nelle quali quest’ultimo sia già stato realizzato ed emetterà il relativo certificato di collaudo provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
7.6. Ai sensi dell’art. 224 del d.P.R. 207/2010, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’Organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell’eseguire tali verifiche. Se l’Appaltatore non ottempera a tali obblighi, l’Organo di collaudo dispone che si provveda d’ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell’Appaltatore.
7.7. Il mancato collaudo positivo in corso d’opera del sistema per il rilevamento dei transiti, anche limitatamente ad una sola Tratta funzionale, può determinare la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dalla lett. g) del successivo art. 22.1.
7.8. Nell’eventualità di mancanze riscontrate dall’Organo di collaudo, sono a carico dell’Appaltatore le spese di visita della Stazione Appaltante per l’accertamento dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono detratte dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.
7.8. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del d.P.R. 207/2010 qualora nel biennio di successivo all’emissione del certificato di collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell’Opera, il Responsabile del Procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentito il Direttore dei Lavori ed in contraddittorio con l’Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’Opera; in tal caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire dall’Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.
ARTICOLO 8 VARIANTI
8.1. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo, salvo quanto disposto dal successivo punto 8.2. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute
entro un importo non superiore al 5% (cinque percento) delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
8.2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del Progetto Definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’art. 163 del d.P.R. 207/2010.
8.3. Nel caso in cui le varianti da apportarsi al progetto esecutivo derivino da errori ed omissioni del progetto stesso imputabili all’Appaltatore, sono a totale carico dello stesso l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante, inclusi quelli derivanti dal mancato rispetto del termine di ultimazione contrattuale.
ARTICOLO 9
SOSPENSIONE – VERIFICA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
9.1. Qualora circostanze particolari impediscano in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può sospenderne l’esecuzione secondo le previsioni di cui all’art. 308 del d.P.R. 207/2010.
9.2. Ai sensi degli artt. 312, 313 , comma 2, lett. b) e 317 del d.P.R. 207/2010, APL ha la facoltà di esercitare, sia direttamente che mediante soggetti terzi da essa incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
9.3. Le verifiche potranno essere condotte anche in maniera diversa da quanto previsto dal Capitolato, salvo l’obbligo di APL di comunicare all’Appaltatore le relative modalità ed il soggetto che alle stesse sarà deputato, il tutto con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
9.4. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera, né limita in ogni caso l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dallo stesso, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiestogli dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre la sua attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
9.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di operatori economici non previamente autorizzati costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Appaltatore e dovranno essere immediatamente sospesi. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 22, lett. p) del presente atto.
9.6. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Appaltatore – nei confronti della Stazione Appaltante – per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sullo stesso a termini del Contratto medesimo.
9.7. L’Appaltatore accetta che è facoltà di APL e degli Enti Finanziatori nominare un soggetto o più soggetti che svolgano la funzione di Advisors tecnico/i indipendente/i. Tale soggetto/soggetti avrà/avranno le più ampie facoltà. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a fornire la più ampia collaborazione e accesso alla pertinente documentazione a favore del o degli Advisors tecnico/i indipendente/i allo scopo di consentire loro di effettuare le opportune verifiche.
ARTICOLO 10
ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA IMMISSIONE DEL NUOVO GESTORE
TITOLARITA’ DEL SOFTWARE
10.1. A seguito di apposita comunicazione di intervenuta ultimazione del servizio di gestione operativa del sistema di esazione e relativa manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall’art. 304, comma 2, del d.P.R. 207/2010.
10.2. Al termine dell’espletamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione e di relativa manutenzione, l’Appaltatore collaborerà con la Stazione Appaltante e con il soggetto subentrante nella gestione al fine di agevolare il subentro nella gestione del sistema di esazione. A tal fine si impegna a rispettare quanto previsto al punto 5.4. del Capitolato Speciale d’Appalto.
10.3. In caso di risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 22, APL diverrà in ogni caso titolare della proprietà dei sistemi software e delle relative sorgenti e documentazioni.
ARTICOLO 11 PERIODO DI START‐UP
11.1. Con esclusivo riferimento alla Tratta A, nei 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di avvio della gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi e della manutenzione del sistema di rilevamento dei transiti della Tratta A (il “Periodo di Start‐Up”), l’Appaltatore dovrà garantire:
a) nel primo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL, non inferiore mediamente al 85%;
b) nel secondo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL, non inferiore mediamente al 90%;
c) nel terzo mese una percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL, non inferiore mediamente al 97%.
11.2. Durante il Periodo di Start‐Up, la percentuale di incassi, derivanti dal pedaggio, in eccedenza rispetto alle suddette soglie spetta in ogni caso ad APL sino al raggiungimento della soglia percentuale di incassi derivanti dal pedaggio offerta dall’Appaltatore in sede di gara.
11.3. Decorso il periodo di tre mesi di cui al precedente punto 11.1, l’Appaltatore
dovrà garantire la percentuale di incassi derivanti dal pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL pari a quella contenuta nella propria offerta presentata in sede di gara.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
12.1. Non è ammesso il subappalto del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi.
12.2. L’affidamento in subappalto o in cottimo da parte dell’Appaltatore delle altre prestazioni oggetto del Contratto è consentito sotto la sua esclusiva responsabilità e, previa autorizzazione da parte di APL, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato in sede di Offerta quali prestazioni intenda subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui alla Documentazione di Gara e della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, del contratto di subappalto unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione dovrà essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);
c) che l’Appaltatore al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. 163/2006 e dalle altre leggi speciali in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
d) che la Stazione Appaltante abbia acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo al subappaltatore;
e) che siano state espletate nei confronti del subappaltatore le verifiche antimafia
previste dal Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture – U.T.G. di Bergamo, Como e Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in data 20.12.2010;
f) che l’Appaltatore abbia trasmesso copia della valutazione di idoneità tecnico‐ professionale del subappaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
12.3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente da APL in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; le autorizzazioni verranno rilasciate, previa istruttoria da parte di APL, ove sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dalla L. 136/2010 e dalla normativa vigente in materia, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe del Termine di Ultimazione dell’Opera e/o dei Termini di Completamento dei Lotti, ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi ed iscrivere riserve. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che APL abbia provveduto espressamente, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano positivamente verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di APL sono dimezzati.
12.4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione di cui in appresso, l’Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) istanza da cui risulti la descrizione dettagliata e l’importo dei lavori e delle opere da subappaltare o da dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
b) schema del contratto di subappalto dal quale deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008; lo schema del contratto di subappalto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore, attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso di cui all’art. 118 – comma 4 – del Codice; inoltre, qualora le voci di prezzo del contratto di subappalto non trovino esatta corrispondenza con le voci di prezzo del presente Contratto, dovranno essere fornite idonee indicazioni al fine di consentire ad APL le verifiche del rispetto del limite del 20% del ribasso di cui al suddetto art. 118 ‐ comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Resta peraltro salva la facoltà di APL di chiedere gli eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili al fine di cui sopra, interrompendo i termini di legge previsti per il completamento dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto;
d) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
e) documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.);
f) documentazione attestante l’insussistenza in capo al subappaltatore delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
g) richiesta di informativa prefettizia ex art. 92, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
h) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
i) dichiarazione resa ai sensi di legge dal subappaltatore di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 164 del D.Lgs. 163/2006;
j) dichiarazione – qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 del d.p.c.m. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di legge dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
- composizione societaria;
- esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
- indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
k) ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, anche sopravvenuta alla stipula del contratto.
12.5. L’Appaltatore deve provvedere al deposito presso APL del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
12.6. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente stesso, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
12.7. L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle disposizioni, anche più restrittive, previste per il subappalto nel Protocollo di Legalità, nonché negli ulteriori protocolli/accordi/intese che la Stazione Appaltante e/o CAL stipuleranno nel corso di vigenza del contratto in materia di repressione della criminalità.
12.8. L’Appaltatore è tenuto a portare a conoscenza dei subappaltatori i contenuti del predetto Protocollo di Legalità. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga ad allegare detto protocollo ai contratti di subappalto.
ARTICOLO 13 SICUREZZA
13.1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed allegato al progetto definitivo.
13.2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente coincidente con il Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
13.3. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 13.2, lettera a), del presente articolo, le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 15 (quindici) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 13.2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
13.4. Nei casi di cui all’art. 13.2., lettera a), del presente articolo, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui all’art. 13.2., lettera b), del presente articolo, qualora l’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
13.5. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, l’Xxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
13.6. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione.
All’atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, subcontraenti in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
13.7. Rimangono a carico dell’Appaltatore, essendo compresi e compensati nel Corrispettivo, tutti gli oneri e tutte le spese comunque occorrenti a garantire lo svolgimento delle attività in materia di sicurezza e coordinamento in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 14 DIREZIONE DEI LAVORI
14.1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico‐contabile dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti in modalità free‐flow, il Committente, ai sensi dell’art. 147 del d.P.R. 207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
14.2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto riguardanti la parte dei lavori.
14.3. Ai sensi dell’art. 152 del d.P.R. 207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
14.4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere redatto per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
ARTICOLO 15
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
15.1. Ai sensi dell’art. 301 del d.P.R. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico‐contabile dell’esecuzione dei servizi di gestione operativa del sistema di esazione e di manutenzione oggetto del presente Contratto.
15.2. Assicura la regolare esecuzione dei servizi oggetto del Contratto da parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
15.3. Impartisce l’ordine di inizio attività ai fini dell’avvio dell’attività di progettazione esecutiva di cui al precedentepunto 6.1. e le istruzioni e/o direttive ai fini dell’avvio del servizio di gestione operativa del sistema di esazione, a tal fine redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 16
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
16.1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare ai propri sub affidatari e sub contrattisti la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche “L. 136/2010”) e delle altre norme, di legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia – nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto – e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.
16.2. L’Appaltatore, a sua volta, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
16.3. Ai fini di cui al precedente punto 16.1, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
16.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. ed il C.U.P., entrambi identificati nelle Premesse del presente atto.
16.5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla L. 136/2010, si determineranno, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e dell’art. 9 del Protocollo di Legalità, le conseguenze di cui al successivo art. 22, comma 1, lett. m). In tali casi, fermo restando quanto stabilito
all’art. 6 della L. 136/2010, l’Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà in una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione eseguita in violazione. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione effettuata in violazione.
16.6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:
Conto Corrente n. [●] Istituto: [●]
Agenzia: [●] IBAN: [●]
Intestatario del conto: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●] Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●] Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●] Luogo di nascita: [●] Residenza: [●] Indirizzo: [●]
16.7. In caso di Raggruppamenti Temporanei, in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti.
16.8. L’Appaltatore si impegna ad acquisire dai propri subappaltatori e sub‐contraenti ed a trasmettere ad APL formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati multimediale, di cui all’art. 6 del Protocollo di Legalità di cui all’art. 1.3, lett. c), n. (ii) del presente atto prima dell’ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell’esecuzione dei nuovi contratti. L’Appaltatore provvederà ad inserire, in ciascun contratto o subcontratto relativo alla realizzazione, a pena di nullità assoluta dello stesso, apposite clausole, analoghe a quelle di cui punti 6.1 e 6.2 del Protocollo di Legalità, con la quale le imprese contraenti o subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore provvederà, inoltre, ad inserire in detti contratti o subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 16.5.
16.9. L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l’art. 6 di quest’ultima.
ARTICOLO 17 CAUZIONE DEFINITIVA
17.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha consegnato ad APL una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice e dei documenti di gara, di valore complessivo pari a [•] rilasciata da [•] volta a garantire l’insieme delle prestazioni contrattuali e di capitolato, l’escussione delle penali, nonché l’eventuale maggior danno, relative alla Tratta A.
17.2. L’Appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 22, di incrementare proporzionalmente, e secondo le indicazioni che saranno fornite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, la cauzione definitiva di cui al precedente comma 17.1, coerentemente con le consegne parziali dei lavori relative alle restanti Tratte funzionali (1° lotto della Tangenziale di
Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, B1), consegnando ad APL la relativa integrazione di garanzia entro la data di consegna parziale dei lavori, come risultante dal relativo verbale.
17.3. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
17.4. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da corrispondere all’Appaltatore.
ARTICOLO 18 GARANZIA AGGIUNTIVA
18.1. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha consegnato ad APL una garanzia aggiuntiva di € 60.000.000,00 (sessantamilioni), nel rispetto di quanto analogicamente previsto dal comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, volta a coprire i mancati introiti della Stazione Appaltante nei casi di:
a) mancato funzionamento, per un periodo continuativo pari o superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, determinato da causa imputabile all’Appaltatore, del sistema di esazione dei pedaggi riferito:
i. alla singola Tratta funzionale;
ii. a più Tratte funzionali;
iii. a tutte le Tratte funzionali oggetto del presente Contratto (A, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, B1);
b) mancato raggiungimento della percentuale minima di incassi garantiti derivanti da pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL e pari al [•]%, come offerta in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18.4.
18.2. Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 18.1, lett. a), la garanzia aggiuntiva sarà escussa non appena APL avrà ricevuto da parte del Direttore dell’Esecuzione la comunicazione attestante il mancato funzionamento del sistema di esazione nei termini e nei limiti di cui al precedente comma 18.1, lett. a).
18.3. Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 18, lett. b), la garanzia aggiuntiva sarà
escussa per il mancato raggiungimento della percentuale minima di incassi garantiti derivanti da pedaggio come offerta in sede di gara, a seguito di verifica mensile effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ovvero da APL, in contraddittorio con l’Appaltatore. In tal caso la garanzia sarà escussa per un importo pari al relativo delta differenziale.
18.4. Con esclusivo riferimento al Periodo di Start‐Up ed in deroga a quanto previsto al precedente comma 18.1, lett. b), le percentuali minime di incassi garantiti derivanti da pedaggio rispetto a quello dovuto dai veicoli transitanti sulla rete APL devono intendersi quelle di cui al precedente punto 11.1 e, più precisamente:
a) 85% per il primo mese;
b) 90% per il secondo mese;
c) 97% per il terzo mese.
18.5. In caso di escussione sarà onere dell’Appaltatore integrare la garanzia per l’importo corrispondente immediatamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, dandone prova documentale ad APL.
18.6. La garanzia sarà svincolata a seguito dell’attestazione dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali quivi previste, previa emissione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 309 del d.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 19 RESPONSABILITA’
19.1. L’Appaltatore tiene indenne APL, CAL, nonché le banche finanziatrici da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura alle opere (anche impianti, materiali, opere pre esistenti), alle persone e alle cose, anche di natura indiretta e consequenziale, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà sia per quanto riguarda i terzi, compresi APL e CAL e le banche finanziatrici, terzi a tutti gli effetti, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori, delle attività di manutenzione e delle attività connesse, per qualsiasi rischio, da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni che possano derivare all’opera e a terzi in corso di esecuzione e a lavori ultimati, nonché di ogni altro danno a persone o cose, diretto o
indiretto, che sia conseguenza dei lavori e/o comunque delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
ARTICOLO 20 POLIZZE ASSICURATIVE
20.1. L’Appaltatore è obbligato a consegnare ad APL, almeno dieci giorni prima della prima consegna parziale dei lavori, le polizze assicurative di seguito indicate, che tengano indenni APL, CAL, le banche finanziatrici, da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per i danni a terzi durante la esecuzione dei lavori, secondo le modalità di seguito indicate:
a) Sezione danni alle opere – Construction All Risks (CAR)/Erection All Risks (EAR) L’Appaltatore stipulerà una polizza per tutti i rischi di esecuzione (CAR/EAR) da qualsiasi causa determinati, compresi i danni alle opere pre esistenti e alle cose in consegna e/o custodia, in nome e per conto di chi spetta, per una somma pari al 100% dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamento (con clausola di reintegro in caso di sinistro) e stesa a:
∙ errore di progetto e/o calcolo, compresa la parte direttamente affetta da tale errore;
∙ eventi naturali, compresi gli eventi di Forza Maggiore;
∙ atti intenzionali di terzi, compresi gli atti di terrorismo e/o sabotaggio e eventi in occasione di scioperi e/o sommosse;
∙ danni alle opere nell’ambito dei lavori e opere pre esistenti;
∙ spese di demolizione e sgombero macerie con partita assicurata specificamente;
∙ danni da residuati bellici;
∙ maggiori costi per lavoro straordinario/festivo/notturno;
∙ maggiori costi a seguito sinistro (opere provvisorie che si rendessero necessarie);
∙ danni a schedari/disegni/archivi/ anche su supporto informatico;
∙ collaudi e periodo di manutenzione in forma estesa;
b) Sezione Responsabilità Civile Terzi (RCT)
L’Appaltatore stipulerà una polizza, anche in nome e per conto della Stazione Appaltante, di CAL, di eventuali altri soggetti che partecipino ai lavori, per danni a terzi
durante la esecuzione dei lavori estesa ai seguenti rischi:
∙ responsabilità civile incrociata;
∙ danni consequenziali e da interruzione di attività di terzi;
∙ danni derivanti da errore di progetto e/o calcolo;
∙ danni derivanti da eventi naturali;
∙ danni derivanti da Forza Maggiore, nel caso fossero associati a una insufficiente progettazione;
∙ danni causati da vibrazioni, rimozioni, franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno;
∙ danni a condutture e cavi sotterranei;
∙ danni da inquinamento accidentale;
∙ danni causati da polveri;
Massimale minimo richiesto Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) per sinistro e per periodo, con clausola di reintegro in caso di sinistro.
c) Condizioni valide per le due sezioni (Opere e RCT):
∙ assicurazione della colpa grave dell’assicurato e della colpa grave e dolo di persona della quale l’assicurato debba rispondere;
∙ clausola di maggior favore nei confronti dell’assicurato in relazione alle informazioni ricevute (non vitiation);
∙ rinuncia al regresso in caso di sinistro (RCT);
∙ rinuncia alla facoltà di recesso a seguito sinistro (SRCC: la copertura anche in caso di recesso rimane valida per 60 giorni);
20.2. L’Appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa in forma indennitaria decennale postuma, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (ovvero al cessare delle garanzia come operanti in forza della polizza CAR/EAR) e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla entrata in vigore della polizza.
Tale copertura sarà estesa:
∙ alle spese di demolizione e/o sgombero con massimale specificamente indicato;
∙ alle spese di sostituzione o rifacimento;
∙ agli errori di progetto e/o calcolo, compresi i danni alla parte affetta e compresi eventuali vizi dei materiali e/o lavori non eseguiti a regola d’arte per le parti destinate a lunga durata.
Massimali Decennale Postuma
Opere: Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) per sinistro; RCT: Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) per sinistro.
20.3. In particolare, le polizze assicurative di cui al precedente comma 20.1 devono poter essere attivate con riferimento all’intera opera, ovvero in modo frazionato, coerentemente con le consegne parziali dei lavori relative alle singole Tratte A, 1° lotto della Tangenziale di Como, 1° lotto della Tangenziale di Varese, B1, e devono rispettare le condizioni che saranno richieste dalle banche finanziatrici e dai loro advisor assicurativi, fermo restando che ciò non potrà comunque comportare alcun ampliamento degli obblighi assicurativi rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
20.4. L’esistenza di tali polizze non limita la responsabilità dell’Appaltatore né in termine di rischi (eventualmente non coperti da polizza), né in termine di massimali, scoperti, franchigie etc.
20.5. Una copia dei contratti assicurativi emessi verrà depositata presso APL. I contratti, una volta emessi e approvati da APL, non potranno essere modificati senza il consenso scritto di APL.
20.6. La Compagnia Assicuratrice avviserà tempestivamente APL in caso di mancato pagamento di una rata o di un appendice di regolazione del premio, tenendo comunque coperto il rischio per 60 giorni dopo la scadenza del premio dovuto.
APL potrà, in caso di sinistro, esercitare comunque i propri diritti quale ente garantito da tali polizze, sia per i danni alle opere sia per i danni a terzi, come beneficiario di tali contratti.
20.7. L’Appaltatore si impegnerà ad accettare ed a far accettare ai propri assicuratori le eventuali clausole di vincolo che le banche finanziatrici dovessero richiedere.
20.8. La copertura delle garanzie decorrerà dalla data di Consegna dei Lavori e cesserà alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ARTICOLO 21 PENALI
21.1. L’applicazione delle penali per le eventuali inadempienze da parte dell’affidatario durante lo svolgimento del contratto è disciplinata come segue.
21.1.1 Nel caso di mancato rispetto del termine di attivazione del sistema di esazione per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’attivazione del sistema di esazione, l’Appaltatore incorrerà in una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo relativo alla Tratta corrispondente, così come determinato in ragione delle percentuali di incidenza delle singole Tratte funzionali come stabilito all’art. 7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.2 Nel caso di mancato funzionamento del sistema di esazione per un periodo temporale superiore alle 3 (tre) ore e fino alle 24 (ventiquattro) ore, sarà applicata una penale per ogni giorno di mancato funzionamento anche per periodo inferiore alle 24 ore, pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo relativo alla Tratta corrispondente, così come determinato in ragione delle percentuali di incidenza delle singole Tratte funzionali come stabilito all’art. 7.3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tale ipotesi sarà facoltà di APL escutere immediatamente l’importo ovvero trattenere lo stesso dai successivi pagamenti ai sensi del successivo punto 21.2.
21.1.3 Nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento delle targhe (non palesemente oscurate) dei veicoli rispetto al totale del veicoli transitati (requisito H2.4.2), per ogni decimo di punto percentuale inferiore alla percentuale minima garantita offerta dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa, rilevata per ciascuna Tratta nell’anno di riferimento, verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla gestione del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera b) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come
stabilito all’art. 7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.4 Nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento dei veicoli dotati di OBU rispetto al totale del veicoli con OBU transitati (requisito H2.4.1), per ogni decimo di punto percentuale inferiore alla percentuale minima garantita offerta dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa, rilevata per ciascuna Tratta nell’anno di riferimento, verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla gestione del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera b) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come stabilito all’art. 7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.5 Nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento manuale delle targhe sul numero totale di quelle non riconosciute automaticamente per ogni decimo di punto percentuale inferiore alla percentuale minima garantita offerta dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa, rilevata per ciascuna Tratta nell’anno di riferimento, verrà applicata una penale pari a 1/1000 (unmillesimo) dell’importo annuo relativo alla gestione del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera b) del‐ Contratto per la percentuale relativa alla Tratta corrispondente, come stabilito all’art.
7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.6 Nel caso di mancata emissione delle ingiunzioni di pagamento, per ogni ingiunzione di pagamento da notificare al cliente/utente nel mese, che non sia stata trasmessa, sarà applicata una penale pari a 1/10.000 (un diecimillesimo) dell’importo annuo relativo alla gestione del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera b) del Contratto per la percentuale relativa alla tratta corrispondente, come stabilito all’art.
7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.7 In relazione alla disponibilità del call center, per ogni decimo di punto percentuale inferiore alla percentuale minima garantita dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa di chiamate evase (con risposta) nel mese sarà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla gestione del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera b) del Contratto per la percentuale relativa alla Tratta corrispondente, come stabilito all’art. 7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.8 In relazione alla manutenzione preventiva e ordinaria degli impianti e dispositivi
su strada e delle reti di telecomunicazione:
a) per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento, per ciascuna Xxxxxx, per la rimozione delle anomalie che impediscono l’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa, verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla manutenzione di cui all’art. 5.1 lettera c) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come stabilito all’art. 7.3 punto 3) del Capitolato Speciale d’Appalto;
b) per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento per la rimozione delle anomalie che non impediscono l’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla manutenzione di cui all’art. 5.1 lettera c) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come stabilito all’art. 7.3 punto 3) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.9 Con riferimento alla manutenzione straordinaria degli impianti e dispositivi su strada e delle reti di telecomunicazione:
a) per ogni ora di ritardo sul tempo di intervento relativo agli interventi che non richiedono limitazione o interruzione del traffico rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla manutenzione di cui all’art. 5.1 lettera c) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come stabilito all’art. 7.3 punto 3) del Capitolato Speciale d’Appalto.
b) per ogni ora di ritardo sul tempo di intervento relativo agli interventi che richiedono limitazione o interruzione del traffico rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa verrà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo annuo relativo alla manutenzione di cui all’art. 5.1 lettera c) del Contratto per la percentuale relativa alle Tratte in esercizio, come stabilito all’art. 7.3 punto 3) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.10 In caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo (sia esso limitato alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto
della Tangenziale di Varese, sia esso integrale) del sistema di esazione, anche relativo a singole Tratte Funzionali, l’Appaltatore incorrerà in una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo relativo alla realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di esazione di cui all’art. 5.1 lettera a) del Contratto per la Tratta funzionale corrispondente, così come determinato in ragione delle percentuali di incidenza delle singole Tratte funzionali stabilite all’art. 7.3 punto 2) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.1.11 Nel caso in cui il collaudo tecnico parziale di ogni singola Tratta funzionale dovesse ritardare in ragione delle prescrizioni disposte dall’Organo di i collaudo ai sensi del comma 2 dell’art. 227 del d.P.R. 207/2010, e tale da determinare il differimento dell’entrata in esercizio della Tratta medesima per un periodo non superiore a 15 giorni, sarà applicata una penale pari a 1/1000 (un millesimo) dell’importo relativo alla realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di esazione di cui all’art.
5.1 lettera a) del Contratto per la Tratta funzionale corrispondente, così come determinato in ragione delle percentuali di incidenza delle singole Tratte funzionali stabilite all’art. 7.3.1) del Capitolato Speciale d’Appalto.
21.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’inadempimento e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.
21.3. Ai sensi dell’art. 298 del d.P.R. 207/2010, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento può proporre all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
21.4. APL avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale importo dovuto all’Appaltatore, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime
per le quali è previsto l’obbligo di reintegrazione. È fatto salvo il maggior danno.
ARTICOLO 22
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
22.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, APL avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di APL, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e nelle ipotesi previste dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
b) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti attestanti l’idoneità all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto e la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
d) mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del presente atto;
e) conseguimento di un ritardo nella presentazione del progetto esecutivo (sia esso limitato alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como e 1° lotto della Tangenziale di Varese, sia esso integrale) superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ovvero, qualora il progetto esecutivo, predisposto e presentato a cura dell’Appaltatore sia ai sensi del punto i., che del punto ii., dell’art. 6.1 non sia ritenuto meritevole di approvazione;
f) conseguimento di un ritardo nella realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti, anche limitatamente ad una sola Tratta funzionale, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
g) mancato collaudo positivo in corso d’opera del sistema per il rilevamento dei transiti, anche limitatamente ad una sola Tratta funzionale;
h) conseguimento di penali nella realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di cui all’art. 5.1 lettera a) del presente Contratto;
i) conseguimento di penali nella gestione operativa del servizio di esazione di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo annuo di cui all’art.
5.1 lettera b) del presente Contratto;
j) conseguimento di penali nel servizio di manutenzione di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo annuo di cui all’art. 5.1 lettera c) del presente Contratto;
k) mancato funzionamento del sistema di esazione (anche se riferito ad una o più Tratte) determinato da causa imputabile all’Appaltatore, per un periodo continuativo pari o superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
l) in caso di violazione delle previsioni in tema di subappalto;
m) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
n) in caso di mancata attivazione, prima della sottoscrizione del verbale di consegna parziale dei lavori, delle polizze di cui all’art. 20.1 relativamente alle Tratte funzionali per le quali APL intende procedere alla consegna parziale dei lavori;
o) in ipotesi di mancata consegna della polizza assicurativa successiva al collaudo provvisorio, di cui al precedente punto 20.2;
p) in caso di svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di operatori economici non previamente autorizzati;
q) in caso di violazione degli obblighi di privacy, riservatezza e di trasparenza di cui all’art. 27 del Contratto;
r) in caso di mancato raggiungimento della percentuale di incassi garantiti, ai sensi del precedente art. 18, per più di 9 (nove) mesi, anche tra loro non consecutivi, in un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
s) in caso di gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Appaltatore;
t) nei casi di cui all’art. 25.4 e 25.7 del presente atto.
22.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 22.1, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R, ovvero via P.E.C., l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante.
22.3. Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere e), f), g) del comma 22.1, APL escuterà la cauzione definitiva in relazione a tutti i danni connessi alla mancata attivazione del servizio di esazione e/o a quelli conseguenti all’intervenuta risoluzione in danno.
22.4. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, allo stesso verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento della fornitura e/o dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a quest’ultima dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.
22.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui all’art. 21 del Contratto, qualora nel frattempo maturate.
22.6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto 22.2, l’Appaltatore dovrà procedere a consegnare alla Stazione Appaltante tutta la strumentazione, documentazione, tecnologia, ivi compresa la parte software ed hardware ed, in ogni caso, tutto quanto connesso all’esecuzione del servizio dedotto in appalto.
22.7. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del Contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di cui al precedente punto 22.6.
22.8. Al momento della risoluzione APL diviene in ogni caso unico titolare della
proprietà esclusiva di tutti i documenti, dei sistemi software e delle relative sorgenti e documentazioni e quant’altro necessario, conseguente e/o connesso per la gestione del servizio di esazione, senza che possano essere fatte valere dall’Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati. In tale ipotesi l’Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente Contratto l’obbligo di consegnare tutta la documentazione all’uopo necessaria per permettere ad APL di gestire autonomamente il servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi.
22.9. L’Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in corso di espletamento alla data di risoluzione del Contratto sino al subentro nella gestione di un nuovo operatore economico.
ARTICOLO 23
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
23.1. Sono ammesse le vicende soggettive dell’esecutore del contratto ai sensi dell’art. 116 del Codice.
23.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla L. 136/2010. A tal fine l’Appaltatore cedente ha l’obbligo di comunicare al cessionario il C.I.G., il C.U.P., nonché gli estremi del conto corrente dedicato, di cui al precedente art. 9. Il cessionario dovrà utilizzare un conto corrente dedicato e dovrà comunicarne gli estremi identificativi alla Stazione Appaltante per i pagamenti afferenti il Contratto. L’atto di cessione dovrà disciplinare l’obbligo del cessionario di effettuare i pagamenti a favore del cedente a mezzo di bonifico bancario e, comunque, mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, utilizzando i conti correnti dedicati, rispettivamente del cedente e del cessionario, ed indicando il C.U.P. e il C.I.G.
ARTICOLO 24 RECESSO
24.1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 134 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
24.2. Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della raccomandata A/R o della P.E.C. con la quale APL comunica la volontà di recedere dal Contratto.
24.3. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni (lavori/forniture/servizi) correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 24.2, secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché, per la parte relativa ai lavori, il 10% (dieci per cento) dell’importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato art. 134 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
24.4. Ove il recesso intervenga prima dell’ordine di inizio attività impartito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’Appaltatore per l’avvio delle attività di progettazione esecutiva, l’Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dalla Stazione Appaltante.
24.5. In considerazione della stretta correlazione ed accessorietà dei servizi oggetto del presente Contratto rispetto alle attività oggetto dei contratti di cui alle precedenti premesse P. e Z., con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore riconosce ed accetta, rinunciando fin d’ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti ai precedenti commi 24.3. e 24.4, che APL potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nel presente articolo:
a) in caso di revoca e/o decadenza della Concessione anche per colpa del Concessionario;
b) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dalla Convenzione di cui alla lettera O. delle premesse del presente atto.
ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI INERENTI ALLA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ
25.1. L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente ai propri subappaltatori e subcontrattisti le disposizioni del Protocollo di Legalità.
25.2. In particolare, l’Appaltatore con la stipula del Contratto si impegna a:
a) fornire ad APL tutti i dati e le informazioni previste dal predetto Protocollo di Legalità ed, in particolare, dall’art. 1 del medesimo, nei tempi e con le modalità ivi indicate;
b) denunciare alla Magistratura ed agli Organi di Polizia ed in ogni caso a CAL e ad APL, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso di esecuzione del Contratto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del Contratto;
c) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione a CAL e ad APL, ogni tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti ai beni personali o in cantiere, ecc.);
d) dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del Contratto nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze, fermo restando che l’assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’Autorità Giudiziaria;
e) assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere;
f) favorire l’esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del Gruppo Interforze di cui all’art. 10 del Protocollo di Legalità;
g) inserire, nei subcontratti a qualunque titolo inerenti e/o connessi con l’esecuzione del Contratto una apposita clausola avente gli stessi contenuti di cui al presente articolo e mediante la quale i subcontraenti accettano espressamente quanto previsto nel Protocollo di Legalità, ivi comprese le ipotesi sanzionatorie e le ipotesi di revoca e/o risoluzione del subcontratto.
25.3. L’Appaltatore accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto:
a) qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, di ogni altra normativa vigente in materia e del Protocollo di Legalità e queste abbiano dato esito positivo o comunque intervengano cause ostative alla prosecuzione del Contratto comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui al precedente punto 25.2, lett. b) e c).
25.4. L’Appaltatore accetta, altresì, espressamente che è in facoltà del Concessionario procedere alla risoluzione del Contratto o alla revoca del Contratto nei seguenti casi:
a) nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente punto 25.2, lett. a);
b) a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
c) ai sensi degli artt. 83, 84, 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011 in conseguenza del rilascio delle comunicazioni antimafia o delle informazioni antimafia, salva l’applicazione dell’art. 95 del medesimo Decreto;
25.5. Nei casi di risoluzione del Contratto o revoca dell’affidamento disposta ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 22 per le ipotesi di risoluzione del Contratto.
25.6. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, secondo quanto previsto al precedente punto 25.2., lett. a), ivi inclusi quelli relativi alle variazioni societarie, nonché nel caso in cui il Contratto venga risolto in conseguenza di informazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, all’Appaltatore verrà applicata
una sanzione pecuniaria, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto di cui all’art. 5.1, fatto salvo il maggior danno.
25.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore accetta esplicitamente il sistema sanzionatorio di cui al Protocollo di Legalità, ivi compresa la possibilità di revoca dell’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell’affidamento da parte di APL nei casi indicati agli articoli 3 e 9 del predetto Protocollo di Legalità e la facoltà di risoluzione del Contratto o di revoca dell’affidamento nelle ipotesi contemplate dall’art. 4 del Protocollo medesimo.
ARTICOLO 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
26.1. Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è [•], via [•] ‐ [•] Milano, Tel. [•] ‐ fax. [•] – e mail: [•]@xxxxxxxxxxx.xxx.
26.2. Il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore l’eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.
26.3. Ogni comunicazione di APL all’Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 27
PRIVACY – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA
27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni relative:
‐ a procedimenti, tracciati, disegni, strutture, attrezzature e, in generale, alle attività oggetto del Contratto che vengano messe a sua disposizione da APL o da CAL e/o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell’esecuzione delle sue prestazioni o che fossero prodotti da esso stesso;
‐ agli autoveicoli circolanti sull’autostrada di APL: per l’effetto tutte le informazioni che l’Appaltatore acquisirà nella gestione del sistema di rilevamento dei transiti saranno dallo stesso trattate nel rispetto e con le garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, con conseguente onere di quest’ultimo di, ad esempio, predisporre il
documento programmatico di sicurezza, di utilizzare meccanismi di protezione da trattamenti illeciti degli strumenti elettronici facenti parte del sistema di rilevamento e dei dati per il tramite dello stesso acquisiti e, comunque, di ottemperare a tutto quanto imposto dalle previsioni legislative in tema di privacy.
27.2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti sia di APL che degli utenti per l’esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.
27.3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l’Appaltatore è obbligato a risarcire ad APL tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della vietata diffusione delle informazioni di cui al precedente punto 27.1 e, comunque, della violazione delle regole/obblighi allo stesso imposti dal D.Lgs. 196/2003.
27.4. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi − nell’espletamento del Contratto − da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel
Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx e di impegnarsi nell’esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi.
27.5. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente punto 27.4, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente punto 27.4, APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente art. 22.1, lett. q) e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
ARTICOLO 28
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ‐ FORO COMPETENTE
28.1. Tutte le controversie tra le Parti, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere in relazione al Contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, qualora non risolte sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
29.1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. In particolare, l’Appaltatore esprime il consenso alla pubblicazione dei dati relativi all’affidamento del Contratto .
ARTICOLO 30
SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE
30.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore.
Il Contratto consta di n. [●] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina scritta su [●] righe.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano [●]
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
[●] L’APPALTATORE
[●]
Allegati:
A. Nomina referente dell’Appaltatore e del sostituto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente Contratto è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2 (Oggetto del Contratto), art. 3 (Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore), art. 6 (Termini di inizio e di ultimazione delle prestazioni – durata del Contratto), art. 10 (Ultimazione del servizio di gestione operativa – immissione del nuovo gestore – trasferimento del software), art. 18 (Garanzia aggiuntiva), art. 19 (Responsabilità), art. 21 (Penali), art. 22 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione del Contratto), art. 24 (Recesso), art. 25 (Disposizioni inerenti alla prevenzione della criminalità), art. 27 (Privacy – Clausola di riservatezza – Trasparenza); art. 28 (Soluzione delle controversie – Foro competente), art. 29 (Trattamento dati personali).
L’APPALTATORE
[●]