GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
SCHEMA Dl ACCORDO QUADRO
REGIONE ABRUZZO – ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.
L 'anno , il giorno del mese di in L’Aquila,
tra
REGIONE ABRUZZO (di seguito "Regione"), con sede in , via n.
codice fiscale , rappresentata da , nato/a il , domiciliato/a per la carica presso la sede, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Abruzzo, in qualità di Direttore Generale autorizzato con D.G.R. n.
e
ABRUZZO ENGINEERING S.p.A. (in breve anche "Società"), società con unico socio con sede legale in
, Piazza , n. _ - capitale sociale euro
interamente versato, Partita Iva e codice fiscale n. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di L’Aquila n. in persona dell'Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della società,
si seguito, congiuntamente, le “Parti” o, disgiuntamente, la “Parte”
VISTI:
La L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679/UE del 27.04.2016 (General Data Protection Regulation o GDPR);
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/241UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina Vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in particolare gli articoli 5 e 192;
il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" cosi come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
le Linee Guida ANAC n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016", adottate dall'ANAC con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con Delibera n. 951 del 20 settembre 2017;
la D.G.R. n. 109 del 14 marzo 2017 di approvazione del “Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo” e successiva deliberazione del 5 agosto 2019, n. 459 di approvazione degli schemi di Piano Programma e di Report di controllo strategico di cui agli artt. 5 e 3 del medesimo Disciplinare;
la D.G.R. n. 110 del 4.03.2020 di approvazione dei Regolamenti interni della Società Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo.
RICHIAMATI:
la legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”;
la legge regionale 16 luglio 2015, n. 20 “Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A.” che ha autorizzato la Giunta Regionale all’acquisizione di quote di capitale sociale della Abruzzo Engineering S.C.p.A., al fine di rendere la medesima società quale società in house e, come tale, destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni - ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma;
la D.G.R. n. 16 del 26 gennaio 2017 che ha dettato direttive in merito alla revoca dello stato di liquidazione della società ed in merito all’assetto societario;
l’Assemblea straordinaria della Società Abruzzo Engineering S.C.p.A. del 14.2.2017 nella quale è stato revocato lo stato di liquidazione e la stessa Società è stata trasformata da Società Consortile per azioni a Società per azioni;
il vigente Statuto di Abruzzo Engineering S.p.A..
PREMESSO CHE:
la Regione Abruzzo è titolare del 100% del capitale di Abruzzo Engineering S.p.A.;
Abruzzo Engineering S.p.A. è qualificabile come società “in house providing”, soggetta al controllo analogo e determinante della Regione, come previsto dalla Legge Regionale n. 20/2015 nonché dal proprio Statuto e dalla normativa vigente;
l’art. 11 della richiamata Legge Regionale 1 ottobre 2007, n. 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture” ha attribuito alla Società l’esercizio di diritti speciali ed esclusivi in materia di sicurezza ambientale e territoriale.
CONSIDERATO CHE:
la società Abruzzo Engineering S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione regionale, fornisce supporto (mediante fornitura di competenze specifiche come da previsione statutaria) negli ambiti di cui allo Statuto, ed è referente in ambito ingegneristico e amministrativo, ed opera al servizio del socio Regione Abruzzo, secondo due filoni di attività:
supporto tecnico e amministrativo ai servizi della Regione Abruzzo, in ragione delle competenze e know-how maturato e posseduto dalle risorse umane della Società;
supporto tecnico e amministrativo nell’ambito della ricostruzione post sisma (anno 2009).
in relazione alle citate attività, la Società può utilmente fornire le proprie prestazioni in virtù dell’esperienza maturata e grazie alla conoscenza e all’apporto professionale utili sia per l’ottenimento di maggiori livelli di efficacia dell’azione amministrativa a vantaggio della collettività, sia, e segnatamente con riferimento al supporto per l’attività amministrativa finalizzata alla ricostruzione post sisma, per il funzionamento delle strutture a ciò dedicate;
gli ambiti amministrativi e gestionali di competenza della Regione nei quali la Società, in ragione delle competenze professionali afferenti alla propria tecnostruttura e delle previsioni Statutarie è nelle condizioni di assicurare il proprio necessario contributo sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:
- Energia e lavori pubblici;
- Governo e risorse del territorio;
- Protezione Civile;
- Ambiente e Territorio;
- Acque;
- Sistemi idrici;
- Demanio idrico e marittimo;
- Agricoltura;
- Infrastruttura e trasporti;
- Attività produttive;
- Sviluppo economico;
- Programmazione e rendicontazione;
- Progettazione europea;
- Archiviazione;
- Sistemi informativi;
- Supporto attività ricostruzione post sisma;
- Supporto alla gestione delle emergenze, al controllo dei rischi ed alla pianificazione, istruttoria, verifica e monitoraggio dei relativi interventi.
che quanto previsto nel presente Accordo può essere applicato a qualunque altra attività la Regione Abruzzo intenda affidare ad Abruzzo Engineering S.p.A..
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
nell’ambito del nuovo quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica di cui all’art. 16 del d.lgs. 175/2016 e all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 50/2016, un organismo è qualificabile in house quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- l’assenza di partecipazione di capitali privati, salvo eccezioni precisamente declinate;
- lo svolgimento per oltre l’80 per cento del fatturato nell’ambito dei compiti affidati dall’ente controllante;
- l‘esercizio da parte dell’ente controllante di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
in presenza di dette condizioni, l’organismo in house può ricevere legittimamente l’affidamento diretto del contratto:
- ad avvenuta presentazione da parte dell’ente controllante della domanda d’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 istituito presso l’ANAC, come da richiamate Linee Guida;
- se risultano rispettate le prescrizioni dell’art. 192, comma 2, del medesimo D.Lgs. 50/2016 che, ove il servizio sia disponibile sul mercato, individua quale presupposto necessario per l’affidamento diretto, il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell’offerta proposta dall’organismo in house.
DATO ATTO CHE:
Abruzzo Engineering S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all’art. 16 del TUSP e artt. 5 e 192, comma 1, de1 D.Lgs. 50/2016, in quanto:
- è a totale partecipazione regionale;
- oltre l'80 per cento del fatturato totale annuo è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dalla Regione Abruzzo (cfr. art. 4 dello Statuto sociale);
- l’ente pubblico proprietario Regione Abruzzo esercita sulla società poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dallo statuto societario, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing (cfr. art. 1 dello Statuto sociale), e secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Abruzzo n. 109 del 14.03.2017 recante “Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo”;
- la Regione Abruzzo ha presentato, in data 02.02.2018, istanza di iscrizione della Società nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ex art. 192 del d.lgs. 50/2016 e pertanto Abruzzo Engineering S.p.A. risulta iscritta nell’Elenco come consultabile dal Portale Open Data dell’ANAC;
è stata approvata dalla Regione Abruzzo la “Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di seguito “Metodologia”);
vertendosi in tema di regolazione del rapporto con una società della quale la Regione ha il controllo determinante (art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) possedendo il 100% del capitale sociale, il presente atto riveste la duplice natura: contrattuale, in virtù della puntuale declinazione del rapporto sinallagmatico e disciplinare con riferimento alla promozione dell’efficienza e di altri obiettivi di performance che la Regione può e deve stabilire, conformemente a quanto accade per le proprie articolazioni della tecnostruttura;
in considerazione del ruolo di controllo della Regione e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità che devono caratterizzare la gestione della Società, è imprescindibile che la medesima, oltre all’organo di controllo previsto dalle normative civilistiche, abbia attivato un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza che provvede a trasmettere periodicamente, all’organo di controllo previsto dalla normativa civilistica, relazioni sulla regolarità e efficienza della gestione. La relazione annuale sul governo societario che accompagna il bilancio di esercizio dovrà riportare la descrizione degli strumenti di controllo di efficienza adottati e delle risultanze degli stessi, con l’indicazione delle conseguenti decisioni gestionali assunte anche con riferimento a profili di rischio emergenti da uno o più indicatori di crisi aziendale;
qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Degli stessi è data comunicazione all’organo di controllo ed evidenza nella relazione annuale sulla gestione. Non costituisce provvedimento adeguato a fronteggiare lo stato di crisi la previsione del ripianamento delle eventuali perdite da parte della Regione, o al rilascio da parte di quest’ultima di garanzie a meno che tale intervento non sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
RITENUTO PERTANTO CHE:
nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata, anche nell’ambito del nuovo quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica, la Società è qualificabile organismo in house della Regione Abruzzo e legittimata a ricevere l'affidamento diretto delle attività di cui al presente Accordo Quadro;
al fine di accrescere il grado di efficacia ed efficienza del servizio prestato dalla Società nei confronti della Regione per tutti gli ambiti di interesse è necessario regolare il rapporto in modo unitario con un nuovo Accordo Quadro;
per l'eterogeneità delle materie oggetto delle attività della Società, si ravvisa la necessità di una disciplina generale di principio comune a tutti i singoli affidamenti, al fine di garantire standard condivisi di qualità, trasparenza ed efficacia dell'attività;
la soluzione della regolazione delle prestazioni perseguite con il presente Accordo ha quale presupposto indefettibile l’economicità della gestione delle risorse da parte della Società, talché si possa coniugare la necessità di soddisfare le esigenze degli utenti, sia interni che esterni della Regione, con la salvaguardia degli equilibri economici e di finanza pubblica connaturati con il ricorso alla soluzione dei servizi da parte della Società in house - providing;
l'evoluzione della compagine societaria che vede la Regione Abruzzo azionista unico di Abruzzo Engineering S.p.A., è stata accompagnata ad un'evoluzione del modello di controllo regionale di disciplina puntuale del Controllo analogo, come previsto con D.G.R. n. 109/2017 e X.X.X. x. 000/0000;
XXXXX XXX XXXXXXXX XX PARTI CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE
Art. 1 — Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Ogni altro Atto tra le Parti disciplinante la materia del presente Accordo, ivi incluso il Contratto di Servizio sottoscritto all’esito della DGR n. 1035 del 2018, si intende superato con la sottoscrizione di quest’ultimo.
Art. 2 — Oggetto ed efficacia
1. II presente Accordo Quadro detta, nel rispetto della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali comunitari e nazionali, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati per gli affidamenti disposti dalla Regione Abruzzo ad Abruzzo Engineering S.p.A..
2. Il presente Accordo Quadro disciplina l’affidamento e la gestione di attività alla società Abruzzo Engineering S.p.A. relativamente agli ambiti di seguito riportati, cosi come previsto dallo Statuto:
• Energia e lavori pubblici;
• Governo e risorse del territorio;
• Protezione Civile;
• Ambiente e Territorio;
• Acque;
• Sistemi idrici;
• Demanio idrico e marittimo;
• Agricoltura;
• Infrastruttura e trasporti;
• Attività produttive;
• Sviluppo economico;
• Programmazione e rendicontazione;
• Progettazione europea;
• Archiviazione;
• Sistemi informativi;
• Supporto attività ricostruzione post sisma;
• Supporto alla gestione delle emergenze, al controllo dei rischi ed alla pianificazione, istruttoria, verifica e monitoraggio dei relativi interventi.
3. Resta inteso che quanto previsto nel presente Accordo può essere applicato a qualunque altra attività la Regione Abruzzo intenda affidare ad Abruzzo Engineering S.p.A.;
4. In attuazione del presente Accordo Quadro, i Dipartimenti regionali interessati dai servizi resi da parte di Abruzzo Engineering S.p.A. provvedono, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, all’adozione di tutti gli atti all’uopo funzionali, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti relativi e necessari alla sottoscrizione delle Convenzioni disciplinanti le modalità di svolgimento dei servizi affidati - oltre che ai relativi atti di impegno, anche pluriennali, e di liquidazione - previa attestazione della sussistenza dei requisiti legittimanti il regime degli affidamenti in house definito per legge, avendo a riferimento la “Metodologia” quale criterio univoco e comune alle diverse strutture regionali affidanti.
Art. 3 —Programmazione delle attività di Abruzzo Engineering S.p.A.
1. Ciascun Dipartimento regionale individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva e nell’ambito delle disponibilità di bilancio, le attività/progetti/servizi da affidare ad Abruzzo Engineering S.p.A.;
2. La Società è tenuta a presentare, nel rispetto dei termini e modalità previste dalla disciplina regionale in materia di controllo analogo, il Piano Programma, contenete il quadro economico-finanziario delle attività programmate;
3. Laddove nel corso dell'anno si ravvisi l'opportunità di far svolgere ad Abruzzo Engineering S.p.A. ulteriori attività non previste nel sopra citato Piano Programma, tali variazioni dovranno comunque essere prontamente comunicate, a cura del Dipartimento interessato dalle attività, al Dipartimento deputato al Controllo analogo;
4. In fase di redazione ed approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario, nonché del relativo assestamento, la Regione Abruzzo prevede, con salvezza dei propri vincoli di bilancio e delle proprie disponibilità finanziarie, gli stanziamenti a copertura delle attività oggetto di affidamento ad Abruzzo Engineering S.p.A., con imputazione ai relativi Centri di Responsabilità, nell’ambito del Bilancio finanziario-gestionale;
5. Abruzzo Engineering S.p.A., in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio annuale, presenta al Dipartimento individuato dalla disciplina regionale per il controllo analogo, una relazione a consuntivo sulle attività svolte di cui ai precedenti commi 2 e 3 e sui relativi costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 4 —Affidamenti
1. In attuazione del presente Accordo Quadro e coerentemente con la Programmazione delle attività di cui al precedente articolo 3, i Dipartimenti regionali, previamente valutata la sussistenza dei requisiti legittimanti il regime degli affidamenti in house definito per legge secondo i contenuti della “Metodologia”, affidano le prestazioni di servizi ad Abruzzo Engineering S.p.A. mediante apposito provvedimento amministrativo con cui si approva la specifica convenzione relativa al servizio affidato, procedendo al contempo ai relativi atti di impegno, anche pluriennali.
2. Gli affidamenti di servizi e progetti di cui al comma 1 verranno pertanto regolati da apposite Convenzioni, il cui schema è allegato al presente Accordo, schema comprensivo dei suoi propri allegati (Scheda progettuale, Relazione di congruità, Patto di Integrità, Accordo per la Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati).
3. I contenuti tecnici dei servizi e dei progetti affidati saranno specificatamente descritti nella Scheda progettuale, parte integrante della Convenzione, che funge da disciplinare d'oneri; la scheda progettuale descriverà nel dettaglio: i contenuti e le modalità attuative dei lavori, il cronoprogramma, le unità lavorative ed il quadro economico.
Art. 5 – Modalità di Svolgimento
1. I servizi verranno svolti nei periodi previsti dalle Convenzioni e, di norma, durante gli orari di lavoro seguiti dalla società, salvo situazioni specifiche che saranno concordate con modalità attuative particolari determinate caso per caso;
2. La società Abruzzo Engineering S.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione dei lavori affidati con un numero adeguato di operatori dotati delle specifiche competenze necessarie.
3. La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento di riferimento firmatario della specifica Convenzione, si riserva di provvedere ai necessari controlli sull'esecuzione dei lavori e su tutto quanto attiene allo svolgimento dei servizi con riferimento particolare ed essenziale alla loro qualità rispetto a quanto previsto nella Convenzione di riferimento.
4. Il rapporto contrattuale con le risorse umane messe a disposizione da Abruzzo Engineering S.p.A. resta assegnato ad esclusiva gestione della Società.
Art. 6 – Materiali, attrezzature e corrispettivi per le figure professionali
1. Abruzzo Engineering S.p.A. fornisce tutte le risorse umane ed i materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi, restando inteso che tutti i materiali dovranno essere pienamente conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale.
2. La Regione concede alla Società, a titolo gratuito e per tutta la durata del presente contratto, i propri locali e le postazioni di lavoro complete (tranne la dotazione informatica, che rimane di spettanza alla Società) ove possano essere dislocate, ai fini lavorativi, le risorse umane necessarie allo svolgimento dei vari servizi.
3. Relativamente ai costi/corrispettivi da considerare all'interno delle schede progettuali, al netto di IVA da aggiungere in fase di fatturazione, la Regione Abruzzo fissa a riferimento quanto stabilito nel documento denominato "Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi”, che Abruzzo Engineering S.p.A. dichiara di conoscere e di accettare.
Art. 7 — Importo degli affidamenti
1. La Regione corrisponderà a Abruzzo Engineering S.p.A., per il tramite delle strutture che hanno proceduto a ciascun affidamento/convenzione/impegno di spesa di cui al precedente art. 4, un importo definito nell'offerta economica e valutato congruo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento “Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi”.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo a ciascun affidamento in Convenzione avverrà previa presentazione di regolare fattura.
3. In caso di variazione, in aumento o in diminuzione, delle attività oggetto di affidamento, il corrispettivo indicato nel contratto/convenzione di riferimento, sarà conseguentemente rideterminato e riconosciuto, commisurando lo stesso alle attività effettivamente svolte dalla Società.
4. II pagamento dei corrispettivi previsti dalle convenzioni stipulate seguirà le seguenti modalità:
• un importo del 30 % del valore economico del progetto verrà erogato a titolo di prima rata d'anticipo alla data della stipula della convenzione;
• ogni successivo pagamento sarà oggetto di fatturazione da parte di Abruzzo Engineering
S.p.A. con cadenza periodica in relazione agli stati di avanzamento dei lavori approvati dalle
Strutture Regionali di riferimento, previa presentazione di idonea relazione/reportistica sulle attività svolte;
• le anticipazioni corrisposte verranno recuperate dalla Regione Abruzzo proporzionalmente su ogni fattura emessa;
• non dovranno essere oggetto di fatturazione eventuali giorni di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, maternità, L. 104/92 applicabili ai relativi contratti.
5. E' fatta salva la diversa disciplina eventualmente prevista da normativa specifica di settore, ovvero dalla gestione di specifici Fondi, laddove nei relativi atti o nei relativi Accordi disciplinanti siano stabilite diverse forme di remunerazione, di rendicontazione e di rimborso dei costi, non allineati con la disciplina di cui alla presente “Metodologia”.
6. Il pagamento avverrà tramite mandato irrevocabile all'Istituto bancario che sarà indicato nel documento di fatturazione.
7. Le risorse finanziarie afferenti alla Ricostruzione post sisma 2009, essendo trasferite direttamente alla Regione Abruzzo da parte della Struttura Speciale di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono subordinate ad accertamento e riscossione.
8. Per tutte le risorse finanziarie, anche per quelle regionali, è fatto salvo quanto disposto dall’art. 56, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
Art. 8 – Valore massimo dell’Accordo Quadro
1. Il fabbisogno massimo che potrebbe – in astratto e comunque previ adeguati stanziamenti di bilancio disponibili – essere richiesto dalla Regione, attraverso i propri Dipartimenti ovvero in ragione di Fondi assegnati dallo Stato, per prestazioni della Società ammonta a:
• Euro 12.000.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2022
• Euro 10.500.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2023
• Euro 9.000.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2024
fino, quindi, a un concorso massimo di Euro 31.500.000,00 per l’arco temporale di durata del presente Accordo, ivi incluso il suo eventuale rinnovo di cui al successivo Art. 16.
2. Abruzzo Engineering non ha il diritto di fornire integralmente tutti i quantitativi “massimi” (né singolarmente né complessivamente intesi) di cui al precedente comma a favore dell’Amministrazione contraente, così come quest’ultima non è in alcun modo obbligata a richiederli alla Società, per il sol fatto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
Art. 9 – Obblighi della Regione Abruzzo
1. La Regione si obbliga ad assicurare, per il tramite dei Dipartimenti interessati dalle attività, la stipula e la sottoscrizione, nel rispetto del presente Accordo Quadro, delle singole Convenzioni comprensive dei relativi allegati tecnici.
2. La Regione si obbliga, per il tramite dei Dipartimenti interessati dalle attività, a concordare con la Società ogni eventuale variazione rispetto a quanto previsto nelle singole Convenzioni.
3. La Regione si impegna, inoltre, per il tramite dei Dipartimenti interessati dalle attività, a sostenere e a favorire l’attività della Società attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alle Convenzioni, ricadenti nella propria competenza e/o titolarità.
Art. 10 – Obblighi di Abruzzo Engineering S.p.A.
1. Abruzzo Engineering S.p.A. si obbliga ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 81/08 e s.m.i., a garantire l’incolumità psico-fisica dei
soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio e di inquinamento.
2. Abruzzo Engineering S.p.A. si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia di assicurazione sociale, previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di settore.
3. Abruzzo Engineering S.p.A. si impegna a garantire che la gestione e l’amministrazione delle risorse umane dalla stessa messe a disposizione resti di esclusiva competenza della Società.
4. Rimane a carico esclusivo della Società l’obbligo di verificare il comportamento delle unità di personale messe a disposizione per la corretta esecuzione del Servizio loro affidato.
5. La Società è l’unico ed esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza regionali nell’ambito delle prestazioni dei servizi svolti.
6. Abruzzo Engineering S.p.A. dovrà operare al fine di valorizzare l’immagine del Servizio pubblico, assicurando la visibilità della Società come referente efficace dei cittadini e, a tal fine, dovrà curare il decoro del proprio personale impiegato nelle prestazioni dei servizi rivolti al pubblico.
7. La Società è responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente riconducibili all’effettuazione delle prestazioni dei servizi affidatele.
8. Abruzzo Engineering S.p.A. è, altresì, obbligata a:
a) comunicare alla Regione Abruzzo, all'atto della redazione della scheda progettuale a corredo delle Convenzioni (Disciplinare d’Oneri), le unità di risorse umane - per ciascun livello/figura professionale - che intende adibire ai servizi oggetto della Convenzione, fermo restando che Abruzzo Engineering S.p.A. potrà sostituire dette unità secondo esigenze organizzative, assicurando, altresì, una futura progressiva riduzione della propria pianta organica, ai fini del contenimento delle spese di gestione;
b) curare, sotto la propria responsabilità, che, durante il servizio, le risorse umane tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo;
c) dare corretta esecuzione agli accordi contrattuali ed eseguire il servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa;
d) garantire lo svolgimento delle prestazioni in conformità alle Convenzioni, alle indicazioni impartitele dalla Regione Abruzzo, dagli Enti coinvolti con le attività di Ricostruzione e, in generale, dai dirigenti dei Servizi ai quali è rivolta la prestazione mediante l’apporto professionale delle risorse umane messe a disposizione;
e) osservare e far osservare le prescrizioni previste nelle Convenzioni e nelle vigenti norme di legge;
f) concordare il piano ferie del personale assegnato allo svolgimento dei servizi oggetto di Convenzione con i responsabili della struttura che ne usufruisce;
g) indire riunioni periodiche con gli Enti coinvolti, al fine di verificare l’andamento dei lavori, il raggiungimento degli obiettivi e dell’avanzamento del progetto/servizio e la risoluzione di eventuali problemi o il miglioramento dell’organizzazione;
h) predisporre relazioni periodiche delle attività svolte, secondo le tempistiche da concordare con ciascuna struttura che ha sottoscritto una Convenzione con la Società;
i) ad assicurare la continuità, la costante affidabilità, nonché l’efficienza delle prestazioni affidatele.
Art. 11 – Obblighi assicurativi
1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, anche infortunistici, assistenziali a previdenziali, sono a carico di Abruzzo Engineering S.p.A. Resta inteso che l'Amministrazione, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli Istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente alle risorse umane impiegate nei servizi.
Art. 12 - Obiettivi e standard delle prestazioni dei servizi
1. Le prestazioni di servizi affidati dalla Regione Abruzzo alla Società devono avere carattere di regolarità, continuità e completezza;
2. La Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari e funzionali alla realizzazione delle prestazioni e servizi da svolgere.
3. Ogni caso di funzionamento irregolare o di interruzione della prestazione del servizio per causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicato da parte della Società al Direttore Regionale competente. La Società dovrà adoperarsi, in ogni modo, per adottare tutte le misure possibili al fine di ridurre il disagio arrecato.
Art. 13 — Trattamento dei dati e Patto di riservatezza
1. Il trattamento dei dati personali nell’attuazione del presente Accordo Quadro avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., facendo all’uopo riferimento all’allegato Accordo per la Designazione del Responsabile del trattamento dei dati;
2. La Società si impegna a non divulgare né utilizzare, per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo Quadro e alle stipulande Convenzioni, anche successivamente alla cessazione degli stessi, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle attività per conto della Regione Abruzzo;
3. La Società si obbliga a rispettare e a far rispettare alle risorse umane impiegate le norme vigenti in materia di privacy e ad adempiere/far adempiere a quanto da queste previsto.
Art. 14 — Modifiche dell'Accordo Quadro
1. Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo, la stessa dovrà, previa deliberazione dei rispettivi organi, essere apportata per iscritto e sottoscritta dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo;
2. Le eventuali condizioni integrative o derogative contenute nelle convenzioni relative ai singoli affidamenti avranno efficacia limitata ai rapporti instaurati dalle stesse.
Art. 15 - Foro competente
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo, ivi comprese quelle non risolte in base al successivo art. 21, sarà esclusivamente competente il Tribunale di L’Aquila;
2. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.
Art. 16 — Durata dell'Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti ed avrà durata sino al 31.12.2024.
2. Le Parti si impegnano a rinegoziare il presente Accordo entro i 2 mesi antecedenti alla sua scadenza.
3. Qualora entro la scadenza di cui al comma 1 il presente Accordo non sia stato rinegoziato e con salvezza della coerenza, a quella data, del quadro normativo di riferimento, il presente Accordo si intende naturalmente rinnovato, agli stessi patti e condizioni, sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo e comunque non oltre il 31.12.2025.
4. All’atto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro il precedente cessa di produrre i suoi effetti.
Art. 17 — Pubblicità e trasparenza
1. Al presente Accordo Quadro si applica la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Art. 18 — Normativa rilevante
1. Nell’ambito dell’autonomia di cui dispone, Abruzzo Engineering S.p.A. assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad essa affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di tutela dei dati personali;
2. Abruzzo Engineering S.p.A. si attiene altresì alle disposizioni regionali e alle prescrizioni contenute nei singoli atti di affidamento, ivi compreso quanto contenuto nel Patto d’Integrità allegato.
Art. 19 — Comunicazioni
1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte in merito al presente Accordo deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 20 — Spese ed oneri fiscali
1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.;
2. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, Allegato B,
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.;
3. Eventuali spese di registrazione del presente Accordo e qualunque onere fiscale inerente alle operazioni di cui al presente Accordo Quadro saranno poste a carico di Abruzzo Engineering S.p.A..
Art. 21 — Contestazioni e inadempimenti - Comitato paritetico
1. Qualora una Parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente Accordo e l’altra Parte inoltrasse formale diffida, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, alla Parte inadempiente, quest’ultima avrà trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare l’inadempienza nel più breve tempo possibile.
2. In ogni caso, per ogni controversia dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi, la competenza è devoluta ad un Comitato paritetico Regione Abruzzo – Abruzzo Engineering S.p.A., da istituirsi entro 2 (due mesi) dalla stipula del presente Accordo, composto da tre membri, presieduto dal Direttore Generale della regione Abruzzo. I restanti due membri, da individuarsi tra il personale dei due contraenti, sono designati uno dal soggetto gestore e uno dall’Ente affidante.
3. Il Comitato paritetico ha il compito di facilitare la collaborazione tra le Parti durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro e la composizione bonaria delle eventuali liti insorte tra le stesse. Il Comitato si riunisce in ogni occasione in cui si renda necessario, su richiesta di uno dei suoi componenti. Il Comitato non prevede costi e/o oneri aggiuntivi. Le Parti, in caso di controversia sull’interpretazione e sull’esecuzione dell’Accordo, si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite.
4. L’erogazione del servizio non può, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della procedura di soluzione delle controversie.
5. Il Comitato giudicherà in forma rituale, senza formalità di procedura, con il solo vincolo del principio del contraddittorio, e la relativa decisione sarà inappellabile considerandosi quale volontà delegata dalle Parti.
Art. 22 – Sottoscrizione dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.
Art. 23 – Norme di rinvio
1. Si applica al presente Accordo Quadro il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 983 del 20.12.2018 e s.m.i., per quanto compatibile.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla legislazione vigente in materia.
Art. 24 – Elenco degli allegati
1. Sono allegati al presente Accordo Quadro a farne parte integrante e sostanziale:
A. Patto di integrità (per il presente Accordo Quadro);
B. Accordo per la Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati (per il presente Accordo Quadro);
C. Schema di Convenzione;
D. Scheda progettuale (che funge da Disciplinare d’oneri);
E. Relazione di congruità;
F. Patto di integrità (per lo Schema di Convenzione);
G. Accordo per la Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati (per lo Schema di Convenzione).
L’Aquila, _
Letto, confermato e sottoscritto
Per la REGIONE ABRUZZO Per Abruzzo Engineering S.P.A. Il Direttore Generale L 'Amministratore Unico
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
SCHEMA PATTO DI INTEGRITA'
(ALLEGATO ALL’ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.)
La società in house della Regione Abruzzo Engineering S.p.A., C.F./P.IVA _ con sede in
nella persona di _ in qualità di Presidente pro tempore, nato a
( ) , il , C.F. , domiciliato per la carica presso la sede legale di in -
DICHIARA:
a) di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento di cui all’ Accordo Quadro;
b) di non avere influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell’Accordo Quadro, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzati a facilitare l'affidamento di cui all’Accordo Quadro;
c) di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;
d) di informare puntualmente tutte le risorse umane di cui si avvale, del Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
e) di assicurare la propria collaborazione con le Forze di Polizia denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
Luogo e data _
La Società Amministratore Unico
GIUNTA REGIONALE
ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL RGPD 2016/679
(ALLEGATO ALL’ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.)
Il Direttore Regionale, dott./dott.ssa , in qualità di soggetto Delegato dalla Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei dati personali (DAT), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0, 00000 X'Xxxxxx (Titolare del trattamento dei dati personali),
premesso che:
- l’espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile del trattamento deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il Codice impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile del trattamento è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per far sì che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell’interessato;
- con il presente accordo (di seguito l’“Accordo”) il Titolare del trattamento intende dunque procedere alla nomina del Responsabile del trattamento, impartendogli dettagliate istruzioni in relazione al trattamento dei dati;
- con il presente accordo il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi di sicurezza e tutti gli altri aspetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- di seguito verranno intesi il Responsabile del trattamento dati e la Giunta della Regione Abruzzo, congiuntamente come le "Parti" e ciascuna singolarmente come la "Parte"; inoltre ogni riferimento al Titolare dovrà essere inteso come effettuato dal Delegato (DAT) ed ogni comunicazione al Titolare dovrà essere trasmessa congiuntamente al Soggetto Delegato scrivente (email: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx), all’Ufficio Privacy (email: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx) ed al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO, xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx);
con il presente accordo designa, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016, la società Abruzzo Engineering S.p.A.
quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati per conto della Giunta della Regione Abruzzo nell’ambito delle attività di assistenza e supporto oggetto dell’Accordo Quadro.
Il presente Accordo sulla Protezione dei Dati si applica a tutte le attività svolte dal Responsabile nell’ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - di seguito “Codice” – come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e della vigente normativa di settore, nell’ambito della Delibera, ivi comprese le attività svolte dai propri soggetti autorizzati al trattamento o terze parti (es.: sub-responsabili), nominate dal Responsabile, che trattino dati per conto del Titolare.
1. Caratteristiche del trattamento
Le caratteristiche del trattamento sono indicate nella tabella sottostante.
Cod. | Voce | Descrizione |
1 | INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO | |
1.1 | Descrizione Trattamento | Il trattamento dei dati è collegato all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro. |
1.2 | Finalità del trattamento | I dati forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro, nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni, o comunque connesse all’esercizio dei propri poteri, e nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
1.3 | Categorie di interessati | Soggetti coinvolti nell’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro. |
1.4 | Categorie di Dati Personali oggetto di trattamento | Qualsiasi informazione direttamente o indirettamente collegata all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro (es: dati anagrafici, dati di contatto ecc. ). |
1.5 | Categorie di Destinatari | I soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro o per adempiere agli obblighi di legge. |
1.6 | Durata del trattamento | Durata dell’Accordo Quadro e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
1.7 | Durata della Conservazione | Il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui i dati sono raccolti, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
1.8 | Trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale | Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è consentito solo nei limiti di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
2 | OPERAZIONI DI TRATTAMENTO | |
2.1 | Raccolta | Acquisizione dei dati mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non. |
2.2 | Registrazione | Memorizzazione dei dati mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, secondo la normativa vigente. |
2.3 | Organizzazione | Classificazione dei dati secondo la normativa vigente |
2.4 | Strutturazione | Attività di distribuzione dei dati secondo la normativa vigente. |
2.5 | Conservazione | Conservazione dei dati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
2.6 | Adattamento o Modifica | Attività di adattamento o modifica del dato secondo la normativa vigente. |
2.7 | Estrazione | Attività di estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati. |
2.8 | Consultazione | Attività di consultazione dei dati. |
2.9 | Uso | Utilizzazione dei dati secondo la normativa vigente. |
2.10 | Comunicazione mediante trasmissione oqualsiasi altra forma di messa a disposizione | Comunicazione dei dati secondo la normativa vigente. |
2.11 | Raffronto o Interconnessione | Utilizzo di più banche dati attraverso l'impiego di strumenti elettronici. |
2.12 | Limitazione | Limitazione del trattamento dei dati secondo la normativa vigente. |
2.13 | Cancellazione o Distruzione | Cancellazione o distruzione dei dati secondo la normativa vigente. |
2.14 | Trasferimento verso un paese terzo o una organizzazione internazionale | Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è consentito solo nei limiti di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. |
2. Principi di trattamento dei dati
Il Responsabile è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali.
Il Responsabile assicura che i dati siano:
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Istruzioni
Il Responsabile effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui al punto 2 del presente Accordo e dell’Accordo Quadro, nonché degli eventuali rispettivi allegati, i quali costituiscono le istruzioni fornite dal Titolare al Responsabile che potranno essere integrate, in qualunque momento, da eventuali specifiche disposizioni, conformi alla legge applicabile in materia di Protezione dei Dati, ove ritenuto necessario da parte del Titolare.
Qualsiasi istruzione aggiuntiva o modificata rispetto a quanto previsto nell’Accordo Quadro e nel presente Accordo dovrà essere trasmessa dal Titolare al Responsabile per iscritto via PEC e/o raccomandata a/r.
Si intendono istruzioni in forma scritta documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Procedure, Circolari, Comunicazioni, Regolamenti, Materiale didattico per la formazione.
4. Obblighi del Responsabile del trattamento
Il Responsabile assume i seguenti obblighi:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o, comunque, unicamente per perseguire le finalità di cui al precedente punto b);
b) garantire la riservatezza da parte delle persone autorizzate al trattamento;
c) adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tra cui, se del caso: pseudonomizzazione e cifratura dati personali; riservatezza; integrità; disponibilità; ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; attuazione di procedure per testare l’efficacia delle misure di sicurezza del trattamento e per impedire il trattamento a soggetti che, pur autorizzati all’accesso, non abbiano avuto istruzioni in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri;
d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento dei dati personali, come specificati dall’art.32 all’art 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
f) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina e al Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento, o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione ricevuta violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
g) provvedere, ove necessario, alla nomina per iscritto di propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli autorizzati nominati;
h) fornire agli autorizzati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del Regolamento tenuto anche conto della natura dei dati trattati;
i) assicurare il rispetto della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato, comunicando immediatamente al Titolare qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l’integrità dei dati medesimi;
j) comunicare al Titolare, al momento della ricezione, eventuali richieste di informazioni o comunicazioni degli interessati o del Garante, provvedendo al relativo riscontro previa consultazione del Titolare del trattamento medesimo. Qualora il Titolare decida di riscontrare direttamente le istanze, ne darà comunicazione al Responsabile del trattamento il quale dovrà comunque fornire al Titolare del trattamento le necessarie informazioni e/o collaborazione;
k) anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di: distruzione o perdita, intenzionale od accidentale, dei dati; accesso non autorizzato ai dati e di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. Il Responsabile del trattamento applicherà le prescritte misure di sicurezza anche al fine di garantire la conservazione dei dati ai sensi e per i termini previsti dalle norme applicabili;
l) anche ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento, in caso di violazione dei dati personali (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente, o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), deve informare il Titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti delle persone fisiche interessate. Le informazioni dovute dal Responsabile al Titolare includono almeno:
– una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali coinvolti;
– una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
– una descrizione delle misure adottate, o di cui si propone l'adozione, per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il Responsabile potrà fornire le informazioni in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Nel caso di violazione dei dati personali il Responsabile dovrà comunque documentare le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio;
m) qualora necessario per la natura dei dati trattati e comunque secondo i dettami del Regolamento, effettuare l’autovalutazione delle sopra citate misure di sicurezza, l’eventuale analisi del rischio e, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento, tenere in forma scritta un registro di tutte le categorie di attività, relative al trattamento, svolte per conto del Titolare del trattamento. Tali adempimenti dovranno essere finalizzati ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
n) fornire ampie garanzie e assicurazioni circa il fatto che i dati personali oggetto di trattamento per le finalità stabilite nell’Accordo Quadro non sono né saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Il Titolare si riserva di effettuare delle verifiche circa l’effettivo rispetto della suddetta prescrizione.
5. Sicurezza e assistenza del trattamento
Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'Art. 32 del GDPR e le procedure tecniche e organizzative stabilite dal Titolare in materia.
In particolare - in considerazione dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trattati, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate.
Tenendo conto della natura del trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile, come descritto nell’Accordo Quadro, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare, approntando le adeguate misure tecniche e organizzative, nella misura in cui ciò sia possibile, per consentire al Titolare di permettere ai Terzi Interessati l'esercizio dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.
Il Responsabile è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, qualora un interessato eserciti nei confronti suoi, o di uno dei sub-responsabili, uno dei diritti di cui agli Artt. da 15 a 22 del GDPR.
Tenendo conto della natura del trattamento, come descritto nell’Accordo Quadro e nel presente Accordo, e delle informazioni di volta in volta messe a disposizione, il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli Artt. da 32 a 36 del GDPR.
6. Conservazione, Riconsegna e Cancellazione
I dati personali che siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile nell’ambito dell’esecuzione delle attività previste dall’Accordo Quadro, devono essere periodicamente cancellati dal Responsabile scaduti i relativi termini di conservazione contemplati nei registri di trattamento. Alla cessazione dell’Accordo Quadro, i dati personali oggetto di trattamento da parte del Responsabile, per i quali non sia maturato il termine di cancellazione, devono essere restituiti al Titolare entro un termine massimo di 30 giorni dalla cessazione dei servizi in relazione ai quali viene eseguito il loro trattamento.
In mancanza di diverse istruzioni successive, il Titolare chiede sin d'ora al Responsabile (e questi farà lo stesso nei confronti degli eventuali sub-responsabili) di procedere con la cancellazione di tutte le copie di dati personali in suo possesso a seguito della cessazione, da parte del Responsabile, dei servizi in relazione ai quali esegue il trattamento dei dati personali, fatte salve le eccezioni previste dalla legge applicabile.
7. Valutazione d’impatto
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 28.3, lett. f), s’impegna fin da ora, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Titolare sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
8. Autorizzati al Trattamento
Il Responsabile garantisce che l’accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori, previamente identificati per iscritto e formalmente autorizzati (ex art. 2-quaterdecies del Codice), il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l’esecuzione dei Servizi.
Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la
formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
9. Sub-responsabili del Trattamento
Per l'esecuzione di specifiche attività per conto del Titolare nell’ambito dell’Accordo Quadro, il Responsabile potrà avvalersi di sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR. I Sub-responsabili del Trattamento sono autorizzati a trattare dati personali dei Terzi Interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Responsabile ricorre a Sub-responsabili del Trattamento, essi saranno vincolati, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'intera responsabilità dell'inadempimento di detti obblighi nei confronti del Titolare rimane in capo al Responsabile.
Il Responsabile è autorizzato, nell’ambito dell’Accordo Quadro, a ricorrere ed altri responsabili senza che sia richiesta l’approvazione preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Titolare dei sub-responsabili di cui si avvalga, nonché di aggiunte, modifiche o sostituzioni degli stessi.
10. Attività di audit
Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente Accordo di designazione e consente al Titolare del trattamento l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato.
Il Titolare darà comunicazione al Responsabile della propria intenzione di svolgere un Audit, comunicandone l'oggetto, le modalità, la data di inizio e la durata prevista.
Al termine dell’attività di Xxxxx, il Titolare fornirà al Responsabile una relazione scritta di natura confidenziale contenente il riepilogo dell'oggetto e dei risultati dell’Audit stesso.
Il Responsabile si impegna altresì a:
effettuare, almeno annualmente, un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare, comprensivo degli adempimenti eseguiti e alle conseguenti risultanze;
collaborare, se richiesto dal Titolare, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l’intero processo di trattamento dei Dati Personali;
realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione;
informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge; in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi forma, che il trattamento dei Dati Personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità degli interessati o qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell’Autorità di Controllo in base alle istruzioni ricevute dal Titolare.
11. Disposizioni Finali
Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Accordo e di esprimere pienamente, con la sottoscrizione, il loro consenso. Eventuali modifiche al presente Accordo, se del caso anche mediante l’inserimento di “clausole tipo” di cui all’art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.
La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dell’Accordo Quadro.
Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali di propria competenza.
Se il Responsabile modifica le caratteristiche del trattamento, determinando nuove finalità e nuovi mezzi di trattamento, egli sarà considerato titolare autonomo del trattamento.
Resta inteso che la mancata esecuzione delle istruzioni contenute nel presente Accordo costituisce una violazione dell’Accordo Quadro, di cui il presente Accordo è parte integrante, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) oltre che di quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice Penale.
Ciascuna Parte è esclusivamente Responsabile per il proprio rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Il Responsabile è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali.
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti edapplicabili in materia di protezione dei dati personali.
Data
Il Direttore Regionale
La Società Amministratore Unico