CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELET- TRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE AT- TIVITA' DI CAPACITY BUILDING PER L'ATTUAZIONE DELL’AZIONE 1A DELLA STRATE- GIA DI SVILUPPO LOCALE DEL FLAG MARCHE SUD - CIG 7489318CB7 – CUP F45B17000240009.
CAPITOLATO D’ONERI
NORMATIVA, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli af- fari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so- ciale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzio- ne;
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzio- ne;
Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, re- cante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” e s.m.i.;
Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Com- missione n. C (2015) 8452 F1;
D.M. n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo euro- peo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
Atto repertorio n. 16/32/CRFS/ 10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome Atto re- pertorio 2939/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recan- te Intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fon- do europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020;
DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adot- tate dall’Autorità di Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”;
DGR n. 783 del 18/07/2016 concernente "Reg.(DE) n. 1303/2013 e Reg. (DE) n. 508/2014- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 -Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) -priorità 4 - approvazione criteri e modalità per la selezione delle strategie CLLD";
DDPF 88/CPS del 25/07/2016 relativo a "Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 -Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58- 64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Com- munity Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -approvazione avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs";
DDPF 175/CPS del 23/09/2016 relativo a "PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale
di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 – DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development -CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di sviluppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale";
Atto costitutivo dell’associazione temporanea di scopo con denominazione “Flag Marche SUD”
del ;
DDPF 227/CPS del 28/10/2016 relativo a "Reg. (DE) n. 508/2014, artt 58-64. -PO FEAMP
2014/2020, priorità 4: "Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development - CLLD)" -DGR n. 783 del 18/07/2016 -DDPF 88/CPS del 25.07.2016. Selezione delle strategie di svi- luppo locale e dei FLAGs di cui al Reg. (DE) n. 1303/2013, artt. 32-35 --Approvazione delle strategie di sviluppo locale";
DGR n. 1422 del 23/11/2016 concernente “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 – Approvazione schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole Ali- mentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e la Regione Marche in qualità di organi - smo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima”;
DDPF n. 35/EFR del 11/04/2017 contenente “PO FEAMP 2014/2020 -REG. (CE) N. 508/2014
–PRlMA APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI DEL RE- FERENTE DELL'ADG”;
DDPF n.° 1/ECI del 27/04/2017 avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. (UE) n. 508/2014, art 58-64. - PO FEAMP 2014/2020, priorità 4: “Sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Lead Local Development – CLLD)” – DGR n. 783 del 18/07/2016 e DDPF n. 88/CPS del 25/07/2016–Approvazione piani di azione definitivi”;
D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici” e i relativi atti e provvedimenti at- tuativi, di seguito indicato anche come “Codice”;
DDPF Economia Ittica n. del , “Approvazione prima variazione PDA FLAG SUD L’Avviso (prot. n. 18374 del 22/03/2018) per la raccolta delle manifestazioni di interesse (di
seguito indicato anche come Avviso);
Strategia di sviluppo locale (SSL) e Piano d’Azione (PdA) i documenti redatti e messi a dispo- sizione dal FLAG Marche SUD.
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice (Ente capofila)
Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Lavori Pubblici manutenzione e Ambiente Xxxxx xx Xx- xxxxx, 000, 00000 Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), punto di contatto xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx tel. 0735/794724 e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx, profilo di committente xxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 2 Oggetto dell’affidamento e cronoprogramma
Il capacity building mette in campo attività di formazione, informazione, facilitazione, orientamento e supporto che:
• consentano ai potenziali beneficiari del territorio di sviluppare efficacemente idee e progetti imprendi- toriali meritevoli di finanziamento a valere sui bandi FLAG (in particolare, azioni 1.B e 1.C), su altre misure FEAMP o su altri fondi UE, nazionali e regionali,
• favoriscano la cross-fertilization tra settore ittico ed altri settori economici, importando concetti valo- riali e generando un impulso creativo per innescare il cambiamento e l’innovazione nella comunità del FLAG,
• attraggano i giovani verso il comparto ittico, in un’ottica di passaggio generazionale perseguita fin dalla scuola,
• supportino le nuove imprese nella fase di progettazione e sviluppo.
Le sopracitate attività di “capacity building” si differenziano da quelle di animazione territoriale (di cui all’azione 3.A/3.C del presente Piano D’Azione), laddove queste ultime consistono in attività di infor- mazione, coinvolgimento e condivisione con gli stakeholder e la popolazione del FLAG Marche Sud in merito:
• ai contenuti della Strategia di Sviluppo Locale, alla sua attuazione ed al processo “bottom-up in occa- sione della sua revisione intermedia;
• alle attività svolte dal FLAG ed alle azioni previste dal PAD,
• alle opportunità inerenti i bandi “a regia” che il FLAG emanerà nel corso della programmazione,
• al ruolo del FLAG quale “agenzia di sviluppo” del territorio costiero, “luogo di rappresentanza” delle istanze della comunità di pesca locale e strumento di cooperazione con altre realtà similari in Italia ed all’Estero.
Saranno rivolte alla comunità del FLAG Marche Sud con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro, alle persone disabili, agli immigrati ed alle minoranze etniche in un’ottica di inclusione sociale.
Si prevede una sorta di “percorso guidato” che, dalle attività di animazione sul territorio (come sopra definite, e sostenute dal FLAG tramite budget specifico) e di informazione/formazione/orientamento (svolte a valere sulla presente azione), porti gli interessati alla formulazione di progetti imprenditoriali con buone prospettive di successo e meritevoli di essere sostenuti dal FLAG o da altri fondi SIE o fondi diretti UE.
Le attività riguarderanno i seguenti ambiti:
1. Facilitazione (1^ fase - entro ottobre 2018, fasi successive max. 2 - entro ottobre 2020):
• interventi di informazione, formazione ed orientamento in merito alle tematiche del settore ittico con particolare riguardo alla pluriattività della pesca, alla integrazione socio-economica territoriale, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale. Le attività previste sono, a titolo esemplificativo: semina- ri, workshop, laboratori e project work con testimonial, imprenditori, innovatori per favorire lo scambio di esperienze e la “cross-fertilization” intersettoriale.
2. Focalizzazione (1^ fase - entro dicembre 2018, fasi successive max. 2 - entro ottobre 2019):
• focus group specifici per raccogliere ed orientare le “business idea” e creare gruppi di potenziali imprenditori dotati degli strumenti culturali necessari per definire progetti di diversificazione, innova- zione, sostenibilità ambientale, etc.
3. Affiancamento (entro giugno 2019):
• tutoraggio dei potenziali nella fase di definizione ed implementazione dei progetti e dei business plan, individuando finanziamenti disponibili sia sui fondi del FLAG Marche Sud, sia su altri fondi co- munitari, nazionali e regionali.
4. Rigenerazione e sviluppo (entro secondo semestre 2021):
• elaborazione ed attuazione di progetti in materia di alternanza scuola-lavoro (per generare attrazio- ne nei confronti delle future generazioni di operatori) e di temporary manager, export manager, network manager (per supportare nella fase di sviluppo le nuove iniziative imprenditoriali che verranno avviate o che necessitano di supporto). L’attuazione di tali progetti di supporto e sviluppo verrà finanziata con altri fondi strutturali (in particolare FSE), nell’ottica di una strategia locale di sviluppo “plurifondo”.
L’Amministrazione si riserva di procedere ad un ampliamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 63, co. 5, del Codice, fino ad un ulteriore 20% rispetto al valore a base d'asta, al fine di potenziare gli effetti della Strategia.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di affidare all'Affidatario servizi supplementari, ai sensi
dell'art. 106, commi 1, lett.b) e 7 del Codice, o di procedere ad un aumento o a una diminuzione delle prestazioni ai sensi di quanto previsto al successivo comma 12.
In ogni caso il corrispettivo finale non potrà superare, l’importo stimato e previsto di € 100.000,00, ol- tre IVA di legge.
Art. 3 Durata
La durata del contratto è stimata in 45 mesi; in ogni caso le prestazioni dovranno essere svolte dall'avvio delle attività e a tutto il 31/12/2021, salvo ricorso alle opzioni previste nell’Avviso.
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio
L’Affidatario procede alla prestazione del servizio di cui all’articolo 2 secondo le modalità, alle condi- zioni ed entro i termini descritti nel presente Capitolato d’oneri e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, facenti parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportati.
L’Amministrazione, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazio- ne del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell’attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dall’Ammi- nistrazione e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. L’Affidatario non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione dell’Amministrazio- ne.
Il personale messo a disposizione dall’Affidatario, e del cui operato lo stesso Affidatario sarà piena- mente responsabile, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia previdenziale, contributiva e assicurativa.
L'Affidatario dovrà mettere a disposizione o creare una struttura adeguata in relazione alle attività e agli obiettivi previsti, tramite figure professionali dotate di adeguate esperienze e competenze, meglio descritte dell’art. 8-bis “Gruppo di lavoro”.
In particolare, per quanto attiene al gruppo di lavoro costituito per l’espletamento del servizio con ri- ferimento sia alle figure professionali richieste quale requisito minimo di partecipazione sia a quelle ul- teriori offerte in sede di gara, è ammessa, previa autorizzazione dell’Amministrazione, la sostituzione dei componenti, per periodi superiori a cinque giorni lavorativi, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell’offerta. L’Ammnistrazione si dovrà esprimere il consenso o l’eventuale dissenso motivato in merito alla sostitu- zione della figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Decorso tale termine in assenza di diniego espresso, la sostituzione si intende approvata.
Nel caso in cui l’Affidatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, espressa o tacita, l’Amministrazione effettuerà, previa contestazione dell’addebito e va- lutazione delle deduzioni addotte dall’Affidatario e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 13, d’importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ammi- nistrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il pre- sente contratto.
Art. 5 Reportistica
L’Affidatario è tenuto a presentare entro quindici giorni dalla stipula del presente contratto o dall’avvio delle attività, se precedente, un Piano definitivo delle attività previste, coerente con la proposta tecnica presentata; inoltre l’Affidatario dovrà redigere una Relazione finale attestante il dettaglio delle attività realizzate ed i risultati conseguiti.
Inoltre, in occasione di ogni pagamento, l’affidatario dovrà presentare una relazione parziale delle atti- vità svolte e dei risultati conseguiti coerenti con l’offerta tecnica presentata e con il Piano definitivo di cui sopra.
Art. 6 Compenso del servizio e modalità di pagamento
Il corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto.
Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la cor - retta effettuazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saran- no impartite dal Responsabile della fase di esecuzione (Direttore tecnico del FLAG); sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti, comprese trasferte, missioni, ecc..
L’Ammnistrazione corrisponderà all’Affidatario, a titolo di corrispettivo, l’importo offerto come deri- vante dall’importo posto a base d’asta decurtato del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA di legge.
La liquidazione del corrispettivo fissato in sede di gara, sarà effettuata con cadenza semestrale, per im- porti pari al 50% dell’importo annuo, come risultante a seguito dell’applicazione del ribasso offerto, dietro presentazione di regolari fatture corredate dalla reportistica prevista di cui al precedente art. 5.
Importi annui: 1° anno 70%, 2° 3° e 4° anno 10%.
Come specificato nel precedente capoverso, i pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture corredate da report che evidenzino il lavoro effettivamente svolto e i risultati conseguiti, fatta salva l’attestazione della regolarità della esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva (durc).
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'ese- cuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall‘art. 30 punto 5 del Codice.
Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall’Affidatario aall’Ammnistrazione ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi
I pagamenti sono comunque subordinati all’esito positivo dei controlli previsti dal successivo art. 7, at- testante la regolare esecuzione delle attività.
Al pagamento si provvederà con le risorse previste a valere sulla voce “Capacity building” del Piano d’Azione.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità del documento unico di regolarità contri- butiva (D.U.R.C.) in corso di validità.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CUP (F45B17000240009.) al CIG (7489318CB7), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo compenso. Le fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione e riportare l’indicazione del FLAG MARCHE SUD.
(in caso di RTI con fatturazione pro quota)
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
(in caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria)
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra ri - portati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti
L’Affidatario unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministra- zione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la re- golarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il bene- ficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga- mento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico di Affidata- rio, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007 l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: UF21RT.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva re- sponsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 7 Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione L’Amministrazione con successivo provvedimento provvederà a nominare il direttore di esecuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni previste dal D.M. di cui all’art. 111 del Codice.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in base a quanto disposto dagli artt. 101 e 111 del Codice., rilasciando apposita attestazione, prima del pagamen- to di ogni fattura.
Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice e dal D.M. previsto dall’art. 111 del Codice stesso, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Art. 8 Obblighi e adempimenti a carico dell’Affidatario
Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto con- trattuale. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta re- gola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predet- te norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remu- nerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovesse- ro essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all’Amministrazio- ne di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 8-bis Gruppo di lavoro
L’Affidatario metterà inoltre a disposizione, per tutta la durata dell’incarico e oltre, qualora richiesto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, un gruppo di lavoro così composto:
n. 1 Capo Progetto (Project Manager)
Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattordici anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno dieci anni di provata esperienza nelle specifiche attività oggetto dell’incarico ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.
n. 1 Consulente senior
Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specia- listica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno quattro anni di provata espe- rienza nelle specifiche attività oggetto dell’incarico.
n. 1 Consulente Junior
Profilo: Laureato con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specia- listica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno due anni di provata esperien- za nelle specifiche attività oggetto dell’incarico.
L'esperienza dei sopracitati profili dovrà attestare attività svolte nei seguenti settori:
- formazione;
- facilitazione e tutoraggio;
- progettazione e ingegnerizzazione economico-finanziaria.
Art. 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da dispo- sizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modi- fiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipenden- te, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di ottenimento da parte del respon- sabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadem- pienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Ammini- strazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 10 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, co- munque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del pre- sente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare ri- solto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecu- zione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscri- zione del presente contratto, l’Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparen- za nel pieno rispetto di quanto definito dal citato X.Xxx. 196/2003 e s.m.i. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.
Art. 11 Responsabilità – Obbligo di Manleva
L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto.
Lo stesso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell’Ammini - strazione sia di terzi.
Inoltre, l’Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azio- ne di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti ina- dempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12 Obblighi di Tracciabilità Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia- bilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e va- riazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate ad operare su detto/i conto/i.
L’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione. L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati:
- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce IBAN:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 13 Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente con- tratto, l’Affidatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’Amministrazione.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richie- sta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmen- te o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di Affidatario. In caso di inadempi- mento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddi- sfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.
Art. 14 Recesso
L’Amministrazione ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull’esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicu- rando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso dell’Amministrazione, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività ese- guite.
L’Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o in- dennizzo e/o rimborso spese.
Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte dell’Amministrazione senza preav- viso sono:
a. la condanna di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il di - rettore tecnico dell’Affidatario, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b. il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicu- rando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione . In tale fattispecie, l’Affida- tario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
In caso di recesso unilaterale dell’Affidatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto previsto nel pre- sente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dall’Amministrazione, anche se già realizzati.
Art. 15 Risoluzione per inadempimento
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cau- zione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa di- chiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni la- vorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art.10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispet- to degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).
Art. 16 Penali e relativo procedimento di applicazione
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 5 –l’Affidatario dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, do- vranno essere contestati a Affidatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, l’Affidatario dovrà comu- nicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documen- tazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla rice- zione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Amministrazione potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’artico- lo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Amministrazione potrà applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.
L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 17 Subappalto
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti
prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti co- munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione , almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contrat- to di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da par- te del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la docu- mentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente norma- tiva e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un ter- mine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedi- mento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale ri- mane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di ter- zi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecu- zione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimen- to dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario contesti la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Affidatario sia ac- certato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ammini- strazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Art. 18 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al suddetto art. 106.
L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere sti- pulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministra- zione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure o mandati irrevocabili all’incasso.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessio- nario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario medesimo ripor- tando il CIG dallo stesso comunicato.
In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restan- do il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 19 Fallimento dell’affidatario o morte del titolare
Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titola- re, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recede- re dal contratto.
Qualora l’Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Ammi- nistrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in pos- sesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei pre- scritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre impre- se mandanti.
In base a quanto previsto dall’art. 110 del Codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpella - re progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Affidatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede di of- ferta.
Art. 20 Spese di registrazioni e Oneri fiscali
Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della Affidatario.
Art. 21 Risoluzione Controversie
Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e la Affidatario in or- dine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute ri- solvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Ascoli Xxxxxx.
Art. 22 Norme regolatrici
Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del presente contratto è re- golata:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione e in particolare dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi provvedimenti attuativi aventi carattere vincolante;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
d) dalle pertinenti disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ancora applicabili.
Art. 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni
Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: Comune di , n. –
PEC:
Affidatario , PEC:
Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente pre- visto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effet- tuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con al- tro mezzo.
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto/ presente Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 24 Clausole finali
Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà es- sere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Il presente contratto soggetto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo- ve disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 ago- sto 2010, n. 136.
Il presente atto, impegnativo per l’Affidatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed ope- rante nei confronti dell’Amministrazione soltanto dopo l’adozione del provvedimento di approvazione del contratto.
Per il Comune dott. Per l’Affidatario Dott.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’Affidatario dichiara di aver letto con attenzione e di appro - vare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto dell’affidamento e Cronoprogramma); n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Reportistica); n. 6 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 7 (Direzione dell’esecuzione); n.8 (Xxxxxxxx e adempimenti a carico dell’Affidatario); n. 8-bis (Gruppo di lavoro); n. 9 (Obblighi derivanti dal rappor- to di lavoro); n. 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 14 (Recesso); n. 15 (Risoluzione per inadempimento); n. 16. (Penali e relativo procedimento di applicazione); n. 18 (Falli- mento dell’Affidatario o morte del titolare); n. 21 (risoluzioni Controversie); n. 22 (norme regolatrici);
n. 24 (Clausole finali). Per l’Affidatario