ACCORDO DI CO-UBICAZIONE PRESSO I SITI DI VODAFONE
ACCORDO DI CO-UBICAZIONE PRESSO I SITI DI VODAFONE
Vodafone Omnitel N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., avente sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in Italia, Xxx X. Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxx (XX), Codice Fiscale 93026890017, Partita IVA 08539010010 rappresentata da ……….., in qualità di (di seguito indicata anche
Vodafone Omnitel e/o come "VF-IT").
E
Operatore, con sede legale in ……, via n…., iscritta presso il registro delle imprese
di ……….. P. Iva e codice fiscale n. ……………, rappresentata da …………., responsabile
…………………………., in virtù dei poteri a lui conferiti (di seguito denominata, per brevità, “ ”, “Società Ospitata”, “Operatore” o “Gestore”),
di seguito per brevità le “Parti”.
PREMESSO CHE
a) VF-IT e` titolare di licenze e autorizzazioni nazionali per l’esercizio di servizi di telefonia fissa e/o mobile;
b) Operatore è titolare…
c) Operatore ha interesse a collocare i propri apparati trasmissivi nei locali ove hanno sede gli impianti VF-IT (di seguito “Siti VF-IT”) per l’interconnessione tra le rispettive reti (di OPERATORE e di VF-IT),
d) Operatore ha pertanto necessità di usufruire dell’ospitalità presso i siti di VF-IT.
e) Con il presente accordo le parti intendono disciplinare tutte le ipotesi di ospitalità di apparati di Operatore presso i siti VF-IT rientranti nell’oggetto del presente contratto, anche relativamente a rapporti di ospitalità già in essere tra le parti in forza di altri contratti o accordi precedentemente intervenuti;
f) La disciplina definita nel presente accordo avrà pertanto valenza generale, dovendosi ritenere applicabile sia ai rapporti di ospitalità pregressi, sia ai rapporti di ospitalità futuri, con assorbimento di eventuali modalità difformi rispetto a quelle definite dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue.
Art. 1.
Premesse-
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2.
-Definizioni-
Le parti convengono le seguenti definizioni:
2.1. Apparati trasmissivi: gli apparati necessari alla terminazione dei collegamenti in fibra ottica o rame e in grado di trasportare flussi numerici.
2.2. Ospitalità: Predisposizione presso i siti della società ospitante di un apposito spazio, ove collocare gli apparati trasmissivi della Società ospitata;
2.3. Siti: locali ove hanno sede gli impianti della Società ospitante, oggetto di ospitalità ai sensi del presente Accordo;
2.4. Spazi: I luoghi, predisposti dalla società ospitante, ove potranno essere collocati gli apparati trasmissivi della Società ospitata;
Art. 3.
- Oggetto -
3.1. Con il presente Accordo le Parti disciplinano la fornitura dell’ospitalità, presso i siti di VF-IT, di apparati trasmissivi di proprietà di Operatore; l’ospitalità presso i suddetti siti consiste nella predisposizione, da parte della società ospitante, di appositi spazi che verranno utilizzati per il posizionamento di apparati trasmissivi della società ospitata aventi la seguente finalità:
• realizzazione dell’interconnessione tra le reti delle Parti ;
3.2. Non è oggetto del presente Accordo l’ospitalità di apparati di tipo ponte radio, che saranno trattati separatamente in altro eventuale accordo scritto.
3.3. Qualora il Sito in relazione al quale è stata concessa l’Ospitalità, sia di proprietà di terzi di cui la società ospitante è locataria, troveranno applicazione, oltre alle disposizioni di cui al presente Accordo, anche gli artt. 1594 ss. del codice civile e leggi collegate.
3.4. La disciplina convenuta nel presente accordo si intende applicabile a tutti gli apparati utilizzati anche solo in parte per le finalità sopra indicate oltre che ai rapporti di ospitalità futuri anche ai rapporti di ospitalità già in essere tra le parti al momento della sottoscrizione del presente accordo e deve pertanto ritenersi prevalente in caso di contrasto o difformità rispetto a disposizioni o modalità di ospitalità già in essere tra le parti.
Art. 4
- Gestione delle richieste di Ospitalità –
4.1. Operatore potrà richiedere a VF-IT per iscritto, la predisposizione presso un determinato sito di appositi spazi per i propri apparati trasmissivi, secondo la procedura descritta nell’Allegato 5. In tale richiesta dovranno essere indicate, tra le altre, le caratteristiche tecniche degli apparati trasmissivi da installare nonché i requisiti di compatibilità elettromagnetica e dissipazione termica di tali apparati.
4.2. VF-IT si impegna ad esaminare le richieste tenendo presente, fra gli altri elementi di valutazione, le richieste eventualmente pervenute da altri operatori per il medesimo Sito. A titolo meramente esemplificativo, costituiranno elementi ostativi alla concessione di Ospitalità la mancata disponibilità degli spazi richiesti dovuta ad esigenze presenti o future della società ospitante, ovvero ad eventuali richieste di altri operatori ricevute dalla stessa.
4.3. Resta in ogni caso inteso fra le Parti che non potrà essere accordata alcuna Ospitalità nelle seguenti ipotesi:
1. vincoli di natura giuridica, che non consentano la realizzazione delle opere necessarie all’installazione degli apparati della società ospitata nei Siti della società ospitante, o che non consentano la collocazione di detti apparati (quali, a titolo meramente esemplificativo: omesso rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari ai fini della realizzazione delle opere di ingegnerizzazione, divieto di sublocazione degli immobili nei quali sono ubicati i Siti della società ospitante, omesso rilascio di atti autorizzatori/concessori o la presenza di vincoli urbanistico-ambientali);
2. incompatibilità elettromagnetica degli apparati di Società Ospitata con quelli della società ospitante o di terzi già ospitati nel Sito, o superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. omessa accettazione delle norme e degli standard di sicurezza, di safety e di tutela dell’ambiente di cui all’Allegato 1 al presente Accordo.
4.4. A seguito di ciascuna richiesta, VF-IT provvederà ad un’analisi di fattibilità nei tempi e nelle modalità indicate nell’allegato 5.
4.5. In caso di esito positivo della predetta analisi di fattibilità, la Società Ospitante predisporrà lo spazio richiesto e appronterà le eventuali infrastrutture tecnologiche, secondo le previsioni dell’analisi di fattibilità.
4.6. La Società Ospitata dovrà provvedere di norma autonomamente alla realizzazione delle infrastrutture di posa per accedere al sito della società ospitante secondo le modalità che verranno dalla stessa indicate. Qualora lo Spazio concesso in Ospitalità sia di proprietà di terzi, dei quali la società ospitante è conduttrice, sarà cura della Società Ospitata richiedere agli eventuali altri affittuari le autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori. Il mancato rilascio di tali autorizzazioni costituirà elemento ostativo alla concessione di Ospitalità.
4.7. Nel caso in cui l’analisi di fattibilità evidenzi la disponibilità di infrastrutture di posa della società ospitante nei siti oggetto di ospitalità, la società ospitata potrà usufruire di detta infrastruttura alle condizioni indicate in allegato 2.
Art. 5
- Concessione degli Spazi ed eventuali lavori/interventi –
5.1. Salvo diverso accordo tra le Parti, gli Spazi del Sito della società ospitante saranno resi disponibili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5.2. Qualora la Società Ospitata reputi opportuni interventi/lavori di adattamento degli Spazi ai fini del loro adeguamento all‘uso previsto e alle sue specifiche esigenze, previa sua specifica richiesta, la società ospitante provvederà alla predisposizione di una analisi di fattibilità, nella quale sarà valutata l’effettiva possibilità di svolgere gli interventi/lavori richiesti e, in caso di esito positivo, verranno indicate le modalità attuative cui dovranno conformarsi gli interventi/lavori della Società Ospitata. Le tempistiche e le modalità di svolgimento del suddetto processo sono indicate in allegato 5.
5.3. La Società Ospitata, previa verifica, valuterà se accettare i risultati dell’analisi di fattibilità e le modalità attuative indicate dalla società ospitante. In caso di accettazione dell’analisi di fattibilità e della modalità attuative indicate, la società ospitata svolgerà direttamente i lavori necessari. Nel caso di omessa accettazione dell’analisi di fattibilità, non si potrà procedere alla fornitura dell’ospitalità.
5.4. Tutti gli oneri ed i costi, indicati nell’analisi di fattibilità, relativi agli interventi/lavori di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3, sono posti integralmente a carico della Società Ospitata.
5.5. I costi degli ulteriori interventi/lavori richiesti dalla società ospitante ai fini dell’ottimale utilizzazione degli Spazi saranno a carico della Società Ospitante o condivisi, qualora l’esigenza sia comune.
5.6. La manutenzione ordinaria e straordinaria del sito e’ di competenza della Società ospitante a meno che l’intervento non sia stato causato da eventi riconducibili agli apparati trasmissivi della società Ospitata.
5.7. La Società Ospitata non potrà in ogni caso chiedere di apportare alcuna variazione agli spazi della società ospitante in cui sono ospitati i suoi apparati trasmissivi, che possa condizionare direttamente o indirettamente la porzione del Sito utilizzata da detta società e/o da terzi,cui la società ospitante rimane libera di fornire ospitalità.
Art. 6
- Prestazioni offerte dalla Società Ospitante -
6.1. Con riferimento agli Spazi oggetto di ospitalità, la società ospitante fornirà i seguenti servizi aggiuntivi, i cui costi, riportati nell’Allegato 2 al presente Accordo, sono posti integralmente a carico della Società Ospitata:
a) servizi di ingegnerizzazione, ovvero i servizi descritti nell’Allegato 1 al presente Accordo relativi agli interventi/lavori necessari per attrezzare gli Spazi concessi in Ospitalità; a conclusione di detti lavori, la verifica, il controllo e la attestazione di corretta effettuazione dei servizi e degli interventi realizzati in accordo al presente contratto verranno formalizzati con un verbale di consegna sottoscritto dalle Parti;
b) servizi di Facility Management, ovvero i servizi descritti nell’Allegato 1 al presente Accordo quali:
1. manutenzione ordinaria per impianti tecnologici con/senza condizionamento, impianti di tutela aziendale, impianti elevatori, estintori, opere civili, con la sola esclusione degli impianti di proprietà o nella disponibilità della società ospitata;
2. servizi di vigilanza e sicurezza;
3. servizi di fornitura di energia elettrica stabilizzata e trattata e di condizionamento. La società ospitante fornisce energia elettrica prelevando l’alimentazione dalla propria stazione di energia; la fornitura è condivisa fino al punto di consegna nella sala dove si da’ ospitalità. Pertanto, la società ospitante garantisce quanto segue:
▪ la qualità della fornitura è analoga a quella prevista per la società ospitante;
▪ le attività di esercizio e manutenzione sugli apparati per la fornitura di alimentazione saranno svolte conformemente con quanto previsto dalle norme di esercizio e manutenzione emanate dalla società ospitante.
Eventuali interruzioni di erogazione di alimentazione, che colpiscano gli apparati della società ospitante e, di conseguenza, quelli dell’operatore, che ha richiesto la fornitura di alimentazione congiunta alla società ospitante, non costituiscono, in nessun caso, titolo risarcitorio, sicché Operatore non potrà pretendere alcun risarcimento né per danno emergente né per lucro cessante in quanto la società ospitante si impegna ad intervenire e ad adottare sistemi di emergenza e precauzioni atti a minimizzare, in modo uguale per le parti i tempi e i livelli di disservizio.
Posto che la possibilità di utilizzare gli impianti di condizionamento della società ospitante per la climatizzazione dei locali concessi in ospitalità a Società Ospitata sarà subordinata all’accettazione da parte di quest’ultima degli standard climatici adottati dalla prima, si precisa quanto segue:
- la società ospitante fornisce il condizionamento prelevandolo dal proprio impianto, nei limiti della capacità dell’impianto medesimo;
Conseguentemente la Società Ospitante garantisce che:
▪ la qualità della fornitura è analoga a quella prevista per la Società Ospitante stessa;
▪ le attività di esercizio e manutenzione sugli impianti per la fornitura del condizionamento saranno svolte conformemente con quanto previsto dalle norme di esercizio e manutenzione emanate dalla Società Ospitante.
In ogni caso, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della società ospitante, eventuali sospensioni od interruzioni nell’erogazione del condizionamento, o qualsiasi altro disservizio non imputabile a dolo a colpa grave di detta società, non costituiscono in nessun caso titolo risarcitorio, sicchè Operatore non potrà pretendere nessun risarcimento del danno emergente o del lucro cessante in quanto la stessa si impegna ad intervenire e ad adottare sistemi di emergenza e precauzioni atti a minimizzare, in modo uguale per le parti i tempi e i livelli di disservizio.
Ove la condivisione delle stazioni di energia e di condizionamento tra più operatori determini danni agli apparati dei singoli operatori gli stessi saranno determinati ed imputati all’operatore che ha causato tali danni.
La durata dei servizi descritti nel presente articolo è commisurata alla durata dell’ospitalità di cui all’articolo 13 del presente contratto.
Art. 7
- Obblighi della Società Ospitata –
7.1. La Società ospitata assume i seguenti obblighi:
a) sostenere, alla cessazione del rapporto, il costo di tutte le opere di ripristino degli Spazi concessi in Ospitalità, per rimuovere ed asportare gli apparati trasmissivi della società ospitata e per lasciare in condizioni di sicurezza i siti e gli spazi oggetto dell’ospitalità; nonché i lavori per il ripristino della situazione quo ante, qualora vi siano state delle modifiche apportate ai sensi dei precedenti commi 5.2 e 5.3., fermo restando tale obbligo la Società Ospitante potrà accettare la restituzione dello spazio nello stato di fatto in cui sono stati consegnati al momento della sottoscrizione del Verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento d’uso; in ogni caso, la Società Ospitata non potrà pretendere alcuna remunerazione per le eventuali migliorie apportate allo Spazio e/o al Sito;
b) non trasferire a terzi, a qualunque titolo, alcun diritto e obbligo derivante dal presente Accordo, né cedere il medesimo in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto della Società Ospitante, che non potrà essere irragionevolmente negato;
c) non attribuire in sublocazione, comodato o deposito, in tutto o in parte, gli Spazi concessi in Ospitalità, senza il previo consenso scritto della Società Ospitante che non potrà essere irragionevolmente negato;
d) non dare allo Spazio concesso in Ospitalità una destinazione anche parzialmente diversa rispetto a quella contrattualmente stabilita;
e) rispettare le normative di legge in vigore in materia di safety, sicurezza e tutela dell’ambiente, nonché le normative e gli standard della Società Ospitante di cui all’Allegato 4 al presente Accordo;
f) stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione e mantenere attive per tutta la durata del presente contratto una polizza a garanzia delle proprie apparecchiature a copertura dei danni che le stesse possano subire e una polizza di assicurazione a garanzia del rischio “responsabilità civile verso terzi” derivante dalla propria attività aziendale in generale;
g) oltre al rispetto di tutte le disposizioni adottate dalla Società Ospitante in materia di accesso e di interventi relativi ai siti e agli spazi oggetto di ospitalità, Società ospitata, in caso di accessi, lavori o interventi, si obbliga in via autonoma ad adottare tutte le misure e cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. A tal fine Società ospitata si obbliga, in particolare, ad osservare ed attuare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché a dare completa e puntuale attuazione a tutte le disposizioni di legge presenti e future previste in materia di igiene, prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro. La Società Ospitante resterà pertanto sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità per infortuni, sinistri o danni che dovessero verificarsi nel corso degli accessi, dei lavori o degli interventi eseguiti, a qualsiasi titolo, da Società ospitata;
h) Società ospitata si impegna a non utilizzare, durante gli accessi, i lavori o gli interventi, attrezzi o materiali di proprietà della Società Ospitante presenti nei siti o negli spazi oggetto di ospitalità; dell’eventuale utilizzo Società ospitata sarà pienamente responsabile sia nei confronti del proprio personale, che dei terzi;
i) manlevare la Società Ospitante da qualsiasi richiesta risarcitoria connessa ad eventuali infortuni, sinistri o danni occorsi al personale di Società ospitata o a terzi in fase di accesso, di lavori o di interventi, eseguiti, direttamente o indirettamente, dalla Società medesima, nonché a manlevare la Società Ospitante da richieste risarcitorie relative a danni occorsi, in tali circostanze, a beni pubblici o privati, ad eccezione del caso in cui tali danni derivino da responsabilità della società ospitante dovuta a dolo o a colpa grave.
j) La società ospitata al termine dei propri interventi lavorativi si impegna a ripristinare, a sue spese, lo stato delle aree.
7.2. Qualora durante il periodo nel quale è concessa l’Ospitalità in uno specifico Sito, la Società ospitata apporti modifiche ai propri impianti trasmissivi, suscettibili di generare incompatibilità tecniche e/o elettromagnetiche con le apparecchiature della Società Ospitante o con quelle di terzi anch’essi ospitati nel Sito, la Società ospitata dovrà nel minor tempo possibile ed a proprie spese rendere compatibili i propri apparati con quelli della Società Ospitante e/o dei terzi, ovvero rimuoverli.
Art. 8
- Responsabilità -
8.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere l’altra indenne dalle conseguenze dirette e/o indirette di eventi causati da negligenza, errore od omissione della Parte, ovvero dai suoi apparati o dal suo personale, che abbiano danneggiato il personale e/o i beni dell’altra Parte e/o il personale e/o beni di terzi ospitati nel Sito, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando l’altra Parte da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Con il termine personale si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle parti o di terzi e qualunque terzo con il quale una Parte o un terzo abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
8.2. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, qualora durante il periodo nel quale è concessa l’Ospitalità o comunque alla scadenza del presente Accordo, le strutture e/o apparati della Società Ospitante risultino manomessi da parte della Società o del suo personale, la Società dovrà provvedere il prima possibile a proprie spese al ripristino dell’originario stato dei luoghi e degli apparati, e sarà comunque responsabile per eventuali ulteriori danni. La progettazione e la realizzazione dell’attività di ripristino
dovranno essere preventivamente sottoposte all’analisi di fattibilità da parte della Società Ospitante, che ne indicherà le relative modalità attuative.
8.3 In caso di eventi di forza maggiore VF-IT e Operatore non saranno responsabili per l’inadempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali derivanti dal presente contratto nei limiti in cui tale inadempimento sia stato causato da detti eventi. Le seguenti circostanze saranno considerate eventi di forza maggiore: eventi naturali ostili che rendono impossibile raggiungere il sito in caso di distruzione, scioperi generali, epidemie, blocco dei trasporti, incendi, tempeste, alluvioni, restrizioni imposte da leggi, embarghi industriali e commerciali, guerre o operazioni militari, insurrezioni, disordini civili, atti o omissioni governative, qualsiasi altro evento fuori da ogni ragionevole controllo e che ostacoli la realizzazione delle finalità del presente contratto
Art. 9
- Accesso agli Spazi -
9.1. Le Parti individueranno percorsi comuni per l’accesso agli spazi condivisi, e provvederanno all’installazione di idonei sistemi di controllo di tutti gli accessi parziali presenti lungo il percorso stesso. Eventuali spese di realizzazione delle opere/impianti saranno ripartite con la Società in ragione d’uso.
9.2. La Società Ospitata si obbliga ad osservare tutte le disposizioni adottate dalla Società Ospitante per la disciplina degli accessi ai propri Siti, descritte negli Allegati 3 e 4 al presente Accordo. La Società Ospitante potrà modificare/integrare tali disposizioni con riferimento ai singoli Siti/Spazi locati; le modifiche/integrazioni alle disposizioni contenute negli allegati 3 e 4 saranno comunicate tempestivamente, e comunque con un preavviso non inferiore a 60 giorni lavorativi, alla Società Ospitata.
9.3. Gli interventi del personale della Società Ospitata e gli spostamenti delle masse della medesima nei Xxxx dovranno essere effettuati esclusivamente all’interno degli Spazi.
9.4. Ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva, secondo le vigenti norme di sicurezza, nei confronti del proprio personale.
9.5. Con il termine personale si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle parti e qualunque terzo con il quale una Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
Art. 10
-Modalità di fatturazione e pagamento -
10. 1 La disciplina economica del servizio di Ospitalità è descritta nell’Allegato 2 del presente Accordo.
10. 2 Per i servizi per i quali è previsto un corrispettivo annuo calcolato sulla base dello spazio commerciale (disponibilità dei locali, facility management e sicurezza), le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse bimestralmente per la rata relativa ai due mesi successivi (entro il giorno 5 del primo mese del bimestre), con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura.
10. 3 Per i servizi previsti alla lettera b) punto 3 dell’art.6, per i quali è previsto un corrispettivo annuo calcolato sulla base dei consumi (energia, condizionamento), le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse bimestralmente per la rata relativa ai due mesi successivi (entro il giorno 5 del primo mese del bimestre), con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura.
10. 4 Per i servizi, per i quali è previsto un solo corrispettivo di attivazione, le fatture relative ai servizi in oggetto saranno emesse una tantum, il mese successivo a quello di attivazione (entro il giorno 5 del mese) con scadenza di pagamento a 60 giorni da quello di emissione fattura.
10. 5 Le fatture verranno inviate alla Società ospitata, unitamente ai relativi allegati di dettaglio a mezzo posta elettronica all’indirizzo che la società ospitata comunicherà. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato sulla fattura medesima.
10. 6 Qualora la Società ospitata paghi in ritardo le fatture, alle stesse verranno applicate degli interessi, a titolo di penalità per ritardato pagamento, secondo le modalità previste nell’allegato 2 del presente Accordo, fatto salva la possibilità di VF-IT di sospendere il servizio di Co-ubicazione oggetto del presente Accordo previa comunicazione scritta anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 giorni senza che la società ospitata abbia effettuato il pagamento, VF-IT avrà facoltà di risolvere il presente contratto e di richiedere in via giudiziaria le somme.
10. 7 Nel caso in cui una delle parti rilevi errori negli importi delle fatture emesse o ricevute, lo comunicherà all’altra parte, inviandole l’opportuna documentazione.
10. 8 A seguito delle dovute verifiche si procederà alla fatturazione o alla rettifica di fatturazione di conguaglio secondo le modalità indicate nell’Accordo di interconnessione di cui alla premessa c).
Art. 11
-Variazione dell’offerta di riferimento-
Le Parti convengono che qualsiasi aggiornamento dell’offerta di riferimento relativa alla coubicazione sarà automaticamente recepito nel presente contratto ai sensi rispettivamente dell’art. 9 comma 1 o dell’art. 10 comma 3 della delibera 667/08/CONS dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni.
Art. 12
- Modifiche al presente Accordo -
Qualsiasi modifica, integrazione o deroga al presente Accordo deve risultare da atto scritto firmato dai rispettivi rappresentanti di entrambe le Parti muniti di idonea procura.
Art. 13
- Durata -
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente Accordo ha la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intende tacitamente rinnovato per periodi di uguale durata, salvo disdetta trasmessa all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R che dovrà essere inviata almeno due mesi prima della scadenza.
Decorso il primo anno di durata la Società Ospitata potrà recedere dall’Accordo in ogni momento con lettera raccomandata che avrà efficacia decorsi due mesi dalla ricezione.
La Società Ospitante potrà recedere dall’Accordo in ogni momento dando un preavviso minimo di sei mesi alla Società Ospitata, mediante raccomandata A/R.
Art. 14
- Risoluzione-
14.1 Il contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi:
- non sussista la finalità indicata all’articolo 3.1 ;
- insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti.
In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in ragione dell’avvenuta risoluzione.
14.2 In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’accordo la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Allegato 3, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata. Quanto sopra sarà applicabile qualora la Parte che desideri entrare nei locali abbia richiesto, con il preavviso riportato nell’Allegato 3, che l’altra Parte porti a termine lo scollegamento e restituisca qualsiasi apparecchiatura di impianto o apparato e che quest’ultima abbia mancato di provvedere.
Art. 15
- Obbligo di riservatezza-
15.1 In aggiunta a quanto previsto in ordine all’obbligo di riservatezza nel Contratto di Interconnessione, la Società Ospitata si impegna a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico della Società Ospitante di cui la Società Ospitata, o il suo personale siano entrati in possesso per qualsivoglia ragione legata all’applicazione del presente accordo. E' preclusa, in ogni caso, la duplicazione o riproduzione o asportazione di documentazione della Società ospitante. Gli obblighi di cui al presente articolo saranno vincolanti anche successivamente alla scadenza del presente Accordo per un periodo di cinque anni. Con il termine personale si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, i fornitori e subfornitori delle parti e qualunque terzo con cui la Società Ospitata abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
In ogni caso è attribuita a VF-IT la facoltà di comunicare Informazioni Riservate a Vodafone Group Plc e/o a qualsiasi società in cui Vodafone Group Plc abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria non inferiore al 15%.
Art. 16
- Punti di Contatto -
16.1 Le funzioni aziendali di VF-IT (“punti di contatto”) preposte alla gestione delle comunicazioni per l’applicazione del presente Accordo sono quelle indicate negli allegati 3 e 5.
16.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti riguardante il presente Accordo deve essere redatta in forma scritta, ed inviata ai punti di contatto di cui al precedente comma 1 tramite e-mail, facsimile o raccomandata A/X. Xxxxx ricezione fanno rispettivamente prova il rapporto di trasmissione o la ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo facsimile si presumono ricevute dall’altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello di invio. Il rapporto trasmissione del fax fa prova della spedizione e della data di invio.
Art. 17
– Trattamento dei dati personali -
Ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito per brevità “il Codice”) le Parti sono tenute all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di misure di sicurezza di cui al Capo II del Codice.
Ciascuna Parte è tenuta a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceverà dall’altra, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento del presente contratto. I dati personali non possono essere comunicati a terzi, salvo che la comunicazione non sia necessaria in virtù del presente Contratto. In caso di cessazione del presente contratto ciascuna Parte si impegna a cessare ogni trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, dandone formale comunicazione all’altra Parte.
Le Parti nomineranno quali “Incaricati” del trattamento dei dati personali i propri dipendenti/consulenti che procederanno al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente Contratto.
In caso di violazione delle disposizioni del Codice ciascuna Parte si impegna a tenere manlevata l’altra da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali per trattamento illegittimo, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dall’Autorità Garante della privacy e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva.
Art. 18
- Garanzia Fideiussoria -
A garanzia dei crediti pecuniari che verranno fatturati da VF-IT a titolo di corrispettivo dei servizi oggetto del presente accordo, l’Operatore si obbliga a costituire , entro 30 giorni dalla richiesta scritta di VF-IT, idonea garanzia fideiussoria omnibus a prima richiesta, secondo il testo comunicato da VF-IT all’atto della sottoscrizione del presente contratto e per un importo che sarà da VF-IT definito in funzione dei servizi effettivamente richiesti da parte dell’operatore e dei termini di pagamento previsti al precedente art.10
Tale garanzia dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito, nazionale o estero avente Rating A Standard&Poor's oppure rating A2 Moody's.
La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione ( art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte.
La fideiussione avrà validità per tutta la durata del contratto e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente contratto.
In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente accordo, VF-IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r.
In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione.
In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere i servizi offerti sulla base del presente
Accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore. Decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere il presente contratto e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore.
Art. 19
- Disposizioni finali -
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi e regolamenti che disciplinano la materia.
Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Vodafone Omnitel N.V. Operatore
ROMA lì…
ALLEGATO 1
Specifiche Tecniche
1. Requisiti tecnici per la realizzazione degli impianti trasmissivi della Società ospitata presso i siti VF-IT.
La Società ospitata deve garantire a VF-IT che i propri apparati trasmissivi soddisfino i requisiti di installazione, alimentazione ed ambientali indicati nel punto 2).
VF-IT garantirà alla Società ospitata il rispetto delle condizioni di installazione, alimentazione ed ambientali riportate nel punto 3).
Tutte le attività ed i materiali necessari all'installazione e al collegamento degli apparati trasmissivi della Società ospitata agli apparati di attestazione dei flussi VF-IT e alla stazione di energia VF-IT saranno a totale carico e responsabilità della Società ospitata (fatta eccezione per la fornitura ed installazione delle strutture di fila, qualora VF-IT richieda l’utilizzo delle stesse). Tutte le opere civili, le attività ed i materiali necessari all'installazione e alla terminazione delle fibre ottiche della Società ospitata presso la sala apparati del sito VF-IT saranno a totale carico e responsabilità della Società ospitata (fatta eccezione l'utilizzo di cavidotti e strutture passacavi esistenti di cui VF-IT concede l'utilizzo).
I cavi coassiali e di alimentazione dovranno essere conformi alle indicazioni di seguito riportate.
Lo spazio per l'installazione dei telai apparati e tutti i dettagli relativi all'ingegneria di sito (passaggi cavi, canaline, attestazioni al DDF ed alla stazione di energia VF-IT) dovranno essere concordati con VF-IT durante i sopralluoghi preliminari. I progetti esecutivi per la realizzazione da parte della Società ospitata di opere civili di accesso alla sala apparati dovranno essere approvati da VF-IT
2. Requisiti di installazione, alimentazione ed ambientali che devono essere soddisfatti dal Società ospitata.
a) Gli apparati della Società ospitata dovranno poter essere installati in assenza o presenza di pavimento tecnico, in assenza o presenza di struttura di fila ed eventualmente a parete.
Nel caso in cui sia presente il pavimento tecnico, gli apparati dovranno essere stabilmente ancorati alla sottostante soletta in cemento.
b) La Società ospitata dovrà installare i propri apparati in un telaio rispondente alle norme ETSI ed installabile sotto struttura di fila. La fornitura del telaio è a carico della Società ospitata. Il telaio dovrà essere installato negli spazi indicati da VF-IT, ove possibile su strutture di fila tipo ST-92, in alternativa a “muro”.
c) Gli apparati della Società ospitata dovranno essere conformi, relativamente all’alimentazione, alla norma ETSI ETS 300 132-2.
Gli apparati dovranno poter operare con un valore di impedenza <=3 Ohm.
Qualora sia presente la struttura di fila, l'alimentazione e la terra saranno prelevate dalla struttura stessa.
In assenza della struttura, l'alimentazione sarà prelevata dalla stazione di energia VF- IT, tramite connessione ridondata; a tal scopo dovranno essere utilizzati cavi a doppia guaina (di sezione adeguata) di tipo FG7(O)R, o equivalenti, ubicati in apposita canalina o in una canalina già esistente. La caduta di tensione ammissibile tra stazione di energia e apparato alimentato dovrà essere sempre inferiore o uguale a 1,5 V.
In merito alla connessione alla barra di terra VF-IT, si richiede l'utilizzo di una doppia connessione tramite cavo giallo-verde tipo NO7V-K, in modo da assicurare il rispetto della cosiddetta "Finestra di terra" implementata all’interno delle sale apparati VF-IT.
c) Gli apparati della Società ospitata, relativamente ai requisiti ambientali, dovranno poter operare in accordo alle condizioni indicate nella norma “ETS 300 019-1-3”.
d) Gli apparati della Società ospitata, relativamente alla compatibilità elettromagnetica, dovranno essere conformi alla direttiva 89/336/EEC.
e) I flussi numerici PDH di capacità 2Mbit/s dovranno essere terminati mediante interfacce a 2Mbit/s G703 e dovranno essere attestati direttamente al subrack, dedicato da VF-IT alla Società ospitata, del DDF VF-IT.
f) I collegamenti E-1 elettrici tra gli apparati della Società ospitata ed il DDF VF-IT dovranno venire realizzati tramite l'utilizzo di cavi coassiali a doppio schermo. I cavi coassiali potranno essere di tipologia monocoassiale TCE2HH2 1(0.4/1.9) M/HH2M oppure multicoassiali, formazione a 8 elementi, TCE2HH2M 8 (0.4/1.9)/HH2M, o a 16 elementi, TCE2HH2M 16(0.4/1.9)/HH2M.
Tali cavi dovranno transitare in apposite canaline e/o passerelle dedicate.
La Società ospitata si dovrà attenere alle regole di attestazione al DDF E1 di VF-IT: in particolare si prevede di cablare dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra (guardando il DDF dal lato opposto ai connettori BNC).
Nella figura è riportato lo schema logico di connessione tra le interfacce Tx/Rx degli apparati e le posizione IN/OUT del modulo DDF. La regola generale è di attestare le interfacce di trasmissione (Tx) dell’apparato nelle posizioni indicate con Out (O) al DDF, mentre le interfacce di ricezione (Rx) dell’apparato nelle posizioni indicate con In (I) al DDF.
g) Le fibre ottiche della Società ospitata dovranno essere terminate su un dispositivo di terminazione fornito dalla Società ospitata da installare sotto struttura di fila o a muro a cura della Società Ospitata.
h) I cavi ottici preconnettorizzati di raccordo tra il dispositivo di terminazione della Società ospitata e l’ODF VF-IT saranno di tipologia breakout, G.652, formazione da 4, 6, 8, 12, 16, 18 e 24 fibre, ciascuna da 2 mm Ø, semi-tight, LSZH, di colore giallo (RAL 1018) di fornitura: LighTech; OPTOTEC; Tyco-Electronics; CiSud; Compel e Optoplast.
i) Le bretelle connettorizzate (SC/PC – SC-PC) di interconnessione tra apparati della società ospitata e apparati VO (jumper o patch cord) saranno monofibre di tipologia G.652, semi-tight LSZH , di colore giallo (RAL1018) di fornitura Tyco-Electronics e Compel.
3. Condizioni di installazione, alimentazione ed ambientali garantite da VF-IT alla Società ospitata
a) VF-IT garantirà alla Società ospitata lo spazio sufficiente all'installazione degli apparati trasmissivi.
Se le condizioni del sito lo permetteranno, VF-IT privilegerà l’installazione degli apparati della Società ospitata all’interno di strutture di fila. Tali strutture saranno installate a cura VF-IT.
b) Verrà garantita da VF-IT la fornitura di una interfaccia di alimentazione elettrica a -48 VDC nominali con positivo equipotenziale con la terra sulla barra di distribuzione della propria stazione di energia. L'interfaccia di alimentazione a - 48 VDC verrà garantita da batterie di back-up nel caso di fermo temporaneo del sistema di alimentazione.
Sarà disponibile una barra di terra con impedenza <= 3 Ohm per il collegamento a terra degli apparati della Società Ospitata.
c) Relativamente alle condizioni ambientali VF-IT assicura il rispetto della norma “ETS 300 019-1-3, Classification of Environmental Conditions”.
Per l’attestazione dei flussi a 2Mbit/s della Società ospitata VF-IT riserverà uno o più subrack con 64 posizioni di un apposito DDF. Ogni eventuale subrack aggiuntivo a quelli stabiliti inizialmente dovrà essere concordato tra VF-IT e la Società Ospitata.
Le posizioni di attestazione dei flussi ottici della Società ospitata verranno concordate preventivamente tra la Società stessa e VF-IT.
ALLEGATO 2
Condizioni Economiche
Premessa
Fermo restando quanto concordato tra le Parti negli articoli 10 ed 11 dell’articolato del presente contratto di seguito si riportano le condizioni economiche IVA esclusa a carico della società richiedente ospitalità per la realizzazione dell’interconnessione con la rete della Società Ospitante.
La Società Ospitante emetterà fattura nei confronti della società ospitata per le prestazioni ad essa fornite sulla base delle regole di fatturazione e pagamento disciplinate nell’art.10 del presente Accordo.
1 .Voci di costo
Società Ospitante metterà a disposizione gli spazi necessari alla installazione degli impianti trasmissivi della società ospitata, la quale dovrà sostenere i costi relativi a:
a. predisposizione degli spazi attrezzati;
b. utilizzo di strutture della Società Ospitante (canalette, cavedio) necessari all'installazione ed alla terminazione degli impianti trasmissivi della Società ospitata presso la sala apparati del sito oggetto di ospitalità;
c. affitto degli spazi;
d. concessione di una o più posizioni telaio sulla struttura di fila della Società Ospitante;
e. disponibilità del DDF/ODF;
f. facility management.
g. analisi di fattibilità e progettazione
2. Predisposizione ed affitto degli spazi
Sarà cura della Società Ospitante provvedere alla predisposizione degli spazi da mettere a disposizione della società ospitata, che ne dovrà sostenere il relativo onere economico.
In particolare, la società ospitata dovrà riconoscere alla Società Ospitante un canone annuo per l’affitto dello spazio pari a Euro 861 per ciascuna posizione di telaio 600x300. Per la disponibilità della struttura di fila per ciascuna posizione di telaio 600x300 è invece prevista la corresponsione di un canone annuo pari a Euro 1391.
Nell’eventualità in cui l’operatore utilizzi cavidotti e strutture passacavi esistenti della Società Ospitante è prevista la corresponsione a quest’ultima del relativo onere economico, pari ad un canone annuo di Euro 583.
3. Disponibilità del DDF e ODF
Per la terminazione dei flussi a 2Mbit/s la Società Ospitante metterà a disposizione della società ospitata un numero di posizioni sul DDF della Società Ospitante pari alla capacità massima richiesta dalla società Ospitata. Ciascun subrack contiene 64 posizioni E1.
Sarà cura della società ospitata realizzare i raccordi tra il proprio apparato e il DDF messo a disposizione da Vodafone, mentre sarà a cura di Vodafone la realizzazione e la manutenzione delle permute di raccordo verso i propri apparati commutativi.
La società Ospitata dovrà inoltre comunicare, 5 giorni lavorativi prima della data di richiesta attivazione dei circuiti, le posizioni al DDF su cui verranno terminati gli E1.
Per la terminazione dei flussi a 2Mbit/s, il costo previsto per la predisposizione del DDF è di Euro 262 come una tantum e di Euro 563 come canone annuo.
Qualora la centrale di commutazione supporti il tipo di interfacce interconnessione a 155Mbit/s sarà facoltà dell’Operatore richiedere l’interconnessione a livello SDH. Vodafone, su richiesta della società Ospitata, metterà a disposizione ospitata un numero di subrack dell’ODF pari alla capacità massima di fibre ottiche richieste dalla società ospitata. Ciascun subrack contiene 2 posizioni per attestazione di fibre ottiche.
Per ogni terminazione ottica a 155 Mbit/s (coppia di fibra attestata) è previsto un costo di Euro 200 come una tantum e un canone annuo pari a Euro 100.
Per la gestione dell’interconnessione via SDH si rimanda alla Procedura di cui all’allegato
7. L’accettazione di quanto riportato nella procedura (naming e configurazione dei parametri J1 e J2) è mandatorio per la realizzazione dell’interconnessione via SDH.
4. Servizi di facility management
La Società Ospitante fornirà alla società ospitata le seguenti prestazioni di facility management:
a. Servizi di energia elettrica stabilizzata e trattata;
b. Servizi di condizionamento;
c. Servizi di manutenzione ordinaria e di vigilanza.
Per ciascuna prestazione è previsto un canone annuo:
• Per il servizio di energia elettrica un onere pari a Euro 1.777 a kW di potenza disponibile da ciascun telaio 600*300; la potenza massima assorbibile da ciascun telaio 600*300 è di 1 kW. L’operatore dovrà informare la Società ospitante, all’atto della richiesta di ospitalità, qualora la potenza massima assorbita dagli apparati utilizzati sia superiore ad 1 kW.
• Per il servizio di condizionamento un onere pari a Euro 549 a kW di potenza dissipabile da ciascun telaio 600*300; la potenza massima dissipabile da ciascun telaio 600*300 è di 1 kW. L’operatore dovrà informare la società ospitante, all’atto della richiesta di ospitalità, qualora la potenza massima dissipata dagli apparati installati sia superiore ad 1 kW
• Per il servizio di manutenzione ordinaria e di vigilanza un onere pari a Euro
3.339 per sito.
5. Penalità per ritardato pagamento
Qualora la società ospitata non pagasse il compenso netto dovuto entro i termini stabiliti, le Parti concordano di applicare un tasso di interesse pari al tasso di rifinanziamento BCE maggiorato di uno spread del 7% per il periodo di ritardato pagamento. Resta ferma la facolta di Vodafone di sospensione e risoluzione del presente Accordo, stabilite ai sensi dell’art. 10.6 del presente accordo.
6. Analisi di Fattibilità e Progettazione
Per lo studio di fattibilità (primi sopralluoghi e progetto preliminare) di cui all’allegato 5, la Società Ospitata dovrà corrispondere alla Società Ospitante un importo pari a Euro
2.006 nel caso in cui lo studio di fattibilità sia negativo, mentre, nel caso di studio di fattibilità positivo, un importo pari a Euro 5.808 comprensivo dell’attività di assistenza fornita dal personale della Società Ospitante nella progettazione e nell’installazione dell’impianto della Società Ospitata, ivi inclusi ulteriori sopralluoghi
ALLEGATO 3
Interventi a cura del personale della società sugli impianti della stessa ospitati nei siti VF-IT
Premessa
Tutte le sedi VF-IT, in cui la Società richiede ospitalità, devono avere a disposizione l'elenco completo del personale per cui la stessa richiede l’autorizzazione ad accedere nei siti VF-IT. Il personale potrà appartenere alla Società ospitata o a Società indicate dalla Società ospitata stessa per le attività di installazione, manutenzione ed esercizio degli apparati presenti nel sito VF-IT. In quest’ultimo caso la Società ospitata dovrà fornire, oltre al nominativo, anche la Società di appartenenza. La Società ospitata deve comunicare ad VF-IT ogni variazione rispetto all’elenco originale. Non sarà consentito l’accesso a personale il cui nominativo non sia contenuto nell’elenco fornito ed aggiornato dalla Società stessa.
Per “orario base” si intende tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, mentre per “fuori orario base” si intende tutti i giorni dalle 17.30 alle 8. 30, il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
Vengono espressamente richiamati gli obblighi previsti nell’articolato contrattuale, Art. 7.1 lett. g), a carico di Società ospitata in merito al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese successive modifiche e/o integrazioni.
Interventi sugli impianti della società
Le necessità di intervento vengono divise in due tipologie:
• Intervento correttivo per guasto all’impianto della società
Per ciò che riguarda gli accessi in Orario Base:
Nel caso di siti presidiati, il personale della Società ospitata può recarsi direttamente al sito VF-IT interessato e può accedere ai locali previo riconoscimento a mezzo documento comprovante identità e Società di appartenenza (tesserino) ed in ogni caso con l’accompagnamento del personale VF-IT o di vigilanza incaricato da VF-IT.
Nel caso di sito non presidiato, il personale della Società dovrà comunicare via e-mail, oppure come backup via FAX, al responsabile del sito, a TX-OPERATIONS ed a ATOz1z2 e/o ATOz3z4 il nominativo del personale che effettuerà l’intervento e concordarne l’orario con il personale VF-IT. Tempo massimo di intervento 4h.
Per ciò che riguarda gli accessi Fuori Orario Base :
Tra le 17.30 e le 08.30 da lunedì a venerdì, il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.
prima di recarsi al sito VF-IT, la Società dovrà contattare telefonicamente l’NMC Backbone Monitoring e il responsabile del sito per concordare l’ora dell’intervento congiunto con il reperibile VF-IT, formalizzando entro il successivo giorno lavorativo la richiesta via e-mail oppure come backup via FAX utilizzando il modulo riportato nel presente Allegato.
In ogni caso il personale potrà accedere ai locali solo previo riconoscimento al reperibile a mezzo documento comprovante identità e Società di appartenenza (tesserino) ed in ogni caso con l’accompagnamento del personale VF-IT (reperibile) o di vigilanza incaricato da VF-IT.
Tempo massimo di intervento 4h dalla chiamata della società Ospitata sia per siti presidiati che per siti non presidiati.
• Intervento correttivo programmato.
La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività. Inoltre, il personale della società potrà intervenire soltanto a seguito di una comunicazione da inviarsi via e-mail oppure come backup via FAX al responsabile TX OPERATIONS, ad ATOz1z2 e/o ATOz3z4 contenente la descrizione delle attività, al durata della stessa (specificando eventualmente i flussi che subiranno disservizio) e l'elenco del personale abilitato ad intervenire per la specifica attività programmata.
Per ciò che riguarda gli accessi Fuori Orario Base : sarà presente il reperibile del sito interessato o personale di vigilanza incaricato da VF-IT.
Nella tabella seguente sono riportati i numeri telefonici a cui rispondono direttamente gli operatori VF-IT con il relativo numero di fax, e il nominativo dei responsabili dei Centri.
Dipartimento | Riferimenti | Responsabilità |
Operations TX | Supervisione della rete in O.B. | |
Escalation level 1 | ||
Escalation level 2 | ||
ATO Zona1-Zona2 | ||
ATO Zona3-Zona4 | ||
NMC Backbone | Supervisione della | |
Monitoring | rete in F.O.B. | |
Manager on duty | ||
Escalation level 1 | ||
Escalation level 2 | ||
NMC Manager |
MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO | |||
SITO | |||
Nome Sito Vodafone | Zona | Indirizzo | |
RICHIEDENTE | |||
Nominativo | Dipartimento/Ditta | Telefono/Fax | |
REFERENTE VO | |||
Nominativo | Zona | Telefono | |
ATTIVITA' | |||
intervento per guasto | |||
DATE E ORARI | |||
Data inizio | richiesta accesso: da ora a ora | attivita' notturna/diurna | |
NOMINATIVI PER CUI SI RICHIEDE L'ACCESSO | |||
Nome | Cognome | Telefono | Azienda |
NOTE | |||
Il fornitore al termine dei lavori ha l'obbligo di repristinare le aree di intervento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo pavimentazione, cavi, apparecchiature etc.. | |||
FIRMA |
ALLEGATO 4
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI
Premessa
La seguente normativa comportamentale prende in considerazione la presenza fisica della società all’interno degli immobili di VF-IT ed in particolare mira a disciplinare gli accessi degli stessi e dei loro fornitori ai siti ospitanti.
Vengono espressamente richiamati gli obblighi previsti nell’articolato contrattuale, Art. 7.1 lett. g), a carico di Società ospitata in merito al Decreto Legislativo 81/08, ivi comprese successive modifiche e/o intergrazioni.
SICUREZZA DEL PERSONALE
1. VF-IT, conformemente a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, si impegna, verso la società ospitata:
a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale della società sarà destinato ad operare;
b) a cooperare con la società all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sul lavoro nel corso dell’attività lavorativa svolta dal personale incaricato dalla società ospitata;
c) a promuovere con la società ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
2. La società si impegna a coordinarsi con VF-IT per gli interventi di protezione dai rischi, informando VF-IT, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
3. Permangono a carico della società gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti o del personale di ditte incaricate dalla società stessa, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività esercitata.
4. Resta inteso che il personale della società sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure emesse da VF-IT.
ALLEGATO 5 MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’OSPITALITA’
La Società che richiede ospitalità ai fini previsti nel seguente accordo dovrà seguire il processo operativo di seguito descritto:
• richiesta di analisi di fattibilità ai riferimenti indicati all’annesso 1 del presente Allegato. Nella richiesta devono essere indicate le seguenti informazioni:
o Sito interessato ed indirizzo sede del sito della Società Richiedente;
o Data prevista per l’attivazione. Tale data non è impegnativa per la Società Ospitante che concorderà con la Società Richiedente la data effettiva di attivazione in conformità con i tempi previsti per la realizzazione dell’ospitalità richiesta;
o Impiego:
o Interconnessione diretta con la Società Ospitante per traffico Fisso - Mobile, Mobile - fisso, Mobile- Mobile e scambio di traffico Internazionale;
o Quantità e tipologia di apparati trasmissivi con relative caratteristiche tecniche (Costruttore, dimensioni, equipaggiamento previsto, etc);
o Progetto di massima.;
• la Società Ospitante valuterà le richieste pervenute entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa, fornendo nello stesso termine una risposta di fattibilità non impegnativa (prima analisi tecnica) e se necessario si concorda un sopralluogo congiunto da effettuarsi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla risposta di fattibilità la Società Ospitante potrà richiedere alla Società Richiedente, ulteriori informazioni non incluse nel progetto presentato. La Società Ospitante non è tenuta a procedere nell’analisi qualora la Società Richiedente non fornisca le informazioni richieste. potrà, inoltre, fornire risposta negativa qualora non siano rispettate le condizioni riportate al paragrafo successivo.
• Durante il sopralluogo, saranno indicati alla Società Richiedente gli spazi
disponibili per l’installazione degli apparati e le eventuali strutture delle quali la Società Ospitante concede l’utilizzo (canaline, cavedio,…), secondo quanto previsto nell’Allegato 1 ed alle condizioni indicate nell’Allegato 2. Inoltre, la Società
Ospitante indicherà l’elenco delle autorizzazioni e dei permessi che la Società Richiedente dovrà fornire. La richiesta di tali permessi e` a carico delle parti così come descritto nell’articolo 4 dell’articolato. Nel caso in cui venga utilizzata l’infrastruttura di posa della Società Ospitante in coerenza con quanto indicato all’art. 4.6 dell’articolato, tali autorizzazioni non sono necessarie.
• La Società Richiedente, coerentemente con quanto concordato con la Società Ospitante durante il sopralluogo, dovrà presentare entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data del sopralluogo, un progetto di dettaglio completo. Nel caso in cui il progetto non venga fornito entro il termine stabilito, l’eventuale variazione delle condizioni esistenti al momento dell’analisi di fattibilità potrà causare modifiche al progetto, ritardi e mancata realizzabilità.
• la Società Ospitante fornirà entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto di dettaglio la risposta definitiva. Potrà richiedere alla Società Richiedente ulteriori informazioni non incluse nel progetto presentato e non è tenuta a procedere nell’analisi qualora la Società Richiedente non fornisca le informazioni richieste. La Società Ospitante potrà fornire risposta negativa con adeguata motivazione.
L’inizio delle attività all’interno del Sito è vincolato alla presentazione alla Società Ospitante, da parte della Società Richiedente, di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
Annesso 1
Le richieste di analisi di fattibilità dovranno pervenire al seguente punto di contatto:
FAX | Nominativo Responsabile | Tel. | |
Vodafone Omnitel |
ALLEGATO 6
Atti autorizzativi
Allegato 7
Interconnessione STM-1
1. Introduzione
Questo documento include:
• Una breve descrizione dell’architettura
• La naming convention e il mapping dei link
• Il processo di trouble-shooting per la risoluzione dei guasti;
• La gestione in caso di lavori programmati;
• I punto di contatto VODAFONE e OLO;
• Modulistica.
2. Descrizione dell’architettura
Nel seguente schema è descritta l’architettura di interconnessione a 155Mbit/s:
A B C D
ODF Vodafone
VODAFONE
Network Element
OLO
Network Element/switch
Figura 1: sito Vodafone Italia
Gli apparati trasmissivi di Vodafone e dell’Operatore sono interconnessi mediante 2 schede STM-1 ottiche, aventi protezione MSP 1+1.
NOTE: la protezione MSP 1+1 dovrà essere configurata come “bidirectional and revertive” con WTR 5 min.
3. Naming convention
Nella seguente tabella è riportata la naming convention proposta per i circuiti:
VC-4
zzSDaaNTPb_xxDXCxy_VC4S_0001 dove:
zz = identificativo dell’Operatore interconnesso
SD = Network Element dell’Operatore
aa = provincia sito di interconnessione (MI, RM, NA..)
NTP = Network Termination Point b = Numero del NTP (1, 2,..)
xxDXCyy = Vodafone Network Element su cui viene attestato il raccordo ottico (es: NADXC17) VC4S = Link Layer
0001 = progressivo del link VC4
Per esempio:
Primo VC4 = OpSDNANTP1_NADXC17_VC4S_0001
Secondo VC4 = OpSDNANTP1_NADXC17_VC4S_0002
VC-12
zzSDaaNTPb-xxMGWyy VC12S 0001 dove:
zz = Identificativo dell’Operatore interconnesso SD = Network Element dell’Operatore
aa = provincia sito di interconnessione (MI, RM,NA..)
NTP = Network Termination Point b = numero del NTP
xxMGWyy = Vodafone Network Element che effettua la demultiplazione (es: NAMGW01) VC12S = Link layer
0001 = progressivo del link
Per esempio:
primo VC4 klm 1.1.1: VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0001 primo VC4 klm 3.1.1: VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0043 secondo VC4 klm 1.1.1: VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0064 secondo VC4 klm 3.7.3: VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0126
È prevista una rigida associazione tra klm all’interno del vc4 e progressivo del vc12. In particolare, per il primo vc4, I vc12 andranno da 001 (klm 1.1.1) a 063 (klm 3.7.3).
Per il secondo vc4 i vc12 andranno da 064 (klm 1.1.1) a 126 (klm 3.7.3)
Nell’annesso 1 vi è la lista completa dei klm con tutte le associazioni da utilizzare per la creazione dei VC12.
4. Trail Trace Identifiers
I byte J1 dovranno essere configurati secondo norma ITUT G.707 con 15 byte descrittivi e un byte CRC7, secondo le regole di seguito riportate:
VONAxxOLOyy001A (trasmesso da Vodafone) OLONAxxVOyy001Z (trasmesso dall’Operatore)
dove:
VO/OLO = Operatore
NAxx = VODAFONE Network Element (MI, RM, per esempio)
OLOyy = Network Element dell’Operatore
001 = progressivo del link
A/Z = direzione del Path trace
Per esempio:
Primo VC4 = VONA01olo01001A (Trasmesso da Vodafone)
oloNA01VO01001Z (Trasmesso dall’Operatore) Secondo VC4 = VONA01olo01002A (Trasmesso da Vodafone)
oloNA01VO01002Z (Trasmesso dall’Operatore)
I byte J2 dovranno essere configurati secondo norma ITUT G.707 con 15 byte descrittivi e un byte CRC7, secondo le regole di seguito riportate:
VONAxxOLOyy001A (trasmesso da Vodafone) OLONAxxVOyy001Z (trasmesso dall’Operatore)
dove:
VO/OLO = Operatore
RMxx = VODAFONE Network Element (MI, RM,per esempio) OLOyy = Network Element dell’Operatore
001 = progressivo del link
A/Z = direzione del Path trace
Per esempio:
primo VC4 klm 1.1.1: J2 = VONA01olo01001A (trasmesso da Vodafone)
J2 = oloNA01VO01001Z (trasmesso dall’Operatore) primo VC4 klm 3.1.1: J2 = VONA01olo01043A (trasmesso da Vodafone)
J2 = oloNA01VO01043Z (trasmesso dall’Operatore)
secondo VC4 klm 1.1.1: J2 = VONA01olo01063A (trasmesso da Vodafone)
J2 = oloNA01VO01063Z (trasmesso dall’Operatore) secondo VC4 klm 3.7.3: J2 = VONA01olo01126A (trasmesso da Vodafone)
J2 = oloNA01VO01126Z (trasmesso dall’Operatore)
Così come per la creazione dei vc12, anche per l’inserimento dei J2 ci sarà una rigida associazione tra klm all’interno del vc4 e il progressivo del J2, e detta regola rispecchierà quella già adottata per la naming dei vc12.
In particolare, per il primo vc4, I J2 andranno da 001 (klm 1.1.1) a 063 (klm 3.7.3). Per il secondo vc4 i J2 andranno da 064 (klm 1.1.1) a 126 (klm 3.7.3)
5. Processo di Trouble shooting
Qualora l’Operatore/VODAFONE riscontri un guasto su un circuito, questi informa tempestivamente la controparte via telefono e via e-mail, utilizzando il form allegato (Allegato 1) inviandolo a:
• Operations TX (e in copia NMC Backbone Monitoring) in caso di fault su STM-1, specificando il circuit code concordato (VC4 name)
• ATO vc12 (e in copia NMC Backbone Monitoring) in caso di fault su 2Mbit/s specificando sia il VC12 name che il relativo k-l-m.
Vodafone è responsabile della posa e della manutenzione del raccordo dal punto A sino al punto C, che corrisponde all’ODF fornito all’Operatore interconnesso.
L’Operatore è responsabile della posa e della manutenzione del raccordo dal punto C sino al punto D.
6. Lavori programmati
•
• Nel caso in cui l’intervento, che può causare disservizi ai link in servizio, sia pianificato dall’Operatore/Vodafone, l’Operartore/Vodafone dovrà avvisare il punto di contatto di Vodafone/Operatore inviando via e-mail a Operations TX, a NMC Backbone Monitoring e ad ATO il form all’Allegato 2, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.
•
7. Punti di contatto e di escalation - VODAFONE
•
Operation maintenance group Office Hours (8-17) | |||
Operations TX (VC4) | Tel. | ||
Fax | |||
ATO VC12 | Tel | ||
Operation maintenance group Out of Office Hours | |||
NMC Backbone Monitoring | Tel. | ||
Fax | |||
Escalation level Office Hours (8-17) | |||
Escalation level 1 (OpTx) | |||
Escalation level 2 (OpTx) | |||
Escalation level 1 (ATO) | |||
Escalation level 2 (ATOZ1Z2) | |||
Escalation level 2 (ATOZ3Z4) | |||
Escalation level Out Of Office Hours | |||
Escalation level 1 | Manager on duty | The Manager on duty is reachable contacting the NMC Backbone Monitoring to the number detailed above | |
Escalation level 2 |
•
•
8. Punti di contatto e di escalation – OPERATORE
Allegato 1 Fault circuit notification module
•
Fault | ||
Circuit Code: | ||
Fault description: | ||
Originator: | Date: | Hour: |
Tel.: | Fax: | E-Mail: |
Received by: | Date: | Hour: |
Tel.: | Fax: | E-Mail: |
Starting analysis: | Date: | Hour: |
Tel.: | Fax: | E-Mail: |
Department and Name: | ||
Note: | ||
Fault closed By | Date: | Hour: |
Department and Name: | ||
Closing comments: |
•
Allegato 2 Planned works notification module
Planned works notification module | |||
From: Tel: | Fax: | ||
To: Tel: | Fax: | ||
Type of activity: Start activity Date/Hour | End activity Date/Hour: | ||
Outage time: | |||
Motif of activity: | |||
Circuits: | |||
VO technicians: | |||
Notification | Notification | ||
Date: Hour: | Date: Hour: | ||
Operator: | Operator: | ||
Sign: | Sign: |
Annesso 1
Annesso 1
Lista dei KLM con le associazioni da utilizzare per la creazione dei VC12
KLM VC4 | Progressivo del VC12 | KLM VC4 | Progressivo del VC12 | KLM VC4 | Progressivo del VC12 | KLM VC4 | Progressivo del VC12 | |||
1.1.1 VC4S_01 | 1 | 1.1.1 VC4S_02 | 64 | 1.1.1 VC4S_03 | 127 | 1.1.1 VC4S_04 | 190 | |||
1.1.2 VC4S_01 | 2 | 1.1.2 VC4S_02 | 65 | 1.1.2 VC4S_03 | 128 | 1.1.2 VC4S_04 | 191 | |||
1.1.3 VC4S_01 | 3 | 1.1.3 VC4S_02 | 66 | 1.1.3 VC4S_03 | 129 | 1.1.3 VC4S_04 | 192 | |||
1.2.1 VC4S_01 | 4 | 1.2.1 VC4S_02 | 67 | 1.2.1 VC4S_03 | 130 | 1.2.1 VC4S_04 | 193 | |||
1.2.2 VC4S_01 | 5 | 1.2.2 VC4S_02 | 68 | 1.2.2 VC4S_03 | 131 | 1.2.2 VC4S_04 | 194 | |||
1.2.3 VC4S_01 | 6 | 1.2.3 VC4S_02 | 69 | 1.2.3 VC4S_03 | 132 | 1.2.3 VC4S_04 | 195 | |||
1.3.1 VC4S_01 | 7 | 1.3.1 VC4S_02 | 70 | 1.3.1 VC4S_03 | 133 | 1.3.1 VC4S_04 | 196 | |||
1.3.2 VC4S_01 | 8 | 1.3.2 VC4S_02 | 71 | 1.3.2 VC4S_03 | 134 | 1.3.2 VC4S_04 | 197 | |||
1.3.3 VC4S_01 | 9 | 1.3.3 VC4S_02 | 72 | 1.3.3 VC4S_03 | 135 | 1.3.3 VC4S_04 | 198 | |||
1.4.1 VC4S_01 | 10 | 1.4.1 VC4S_02 | 73 | 1.4.1 VC4S_03 | 136 | 1.4.1 VC4S_04 | 199 | |||
1.4.2 VC4S_01 | 11 | 1.4.2 VC4S_02 | 74 | 1.4.2 VC4S_03 | 137 | 1.4.2 VC4S_04 | 200 | |||
1.4.3 VC4S_01 | 12 | 1.4.3 VC4S_02 | 75 | 1.4.3 VC4S_03 | 138 | 1.4.3 VC4S_04 | 201 | |||
1.5.1 VC4S_01 | 13 | 1.5.1 VC4S_02 | 76 | 1.5.1 VC4S_03 | 139 | 1.5.1 VC4S_04 | 202 | |||
1.5.2 VC4S_01 | 14 | 1.5.2 VC4S_02 | 77 | 1.5.2 VC4S_03 | 140 | 1.5.2 VC4S_04 | 203 | |||
1.5.3 VC4S_01 | 15 | 1.5.3 VC4S_02 | 78 | 1.5.3 VC4S_03 | 141 | 1.5.3 VC4S_04 | 204 | |||
1.6.1 VC4S_01 | 16 | 1.6.1 VC4S_02 | 79 | 1.6.1 VC4S_03 | 142 | 1.6.1 VC4S_04 | 205 | |||
1.6.2 VC4S_01 | 17 | 1.6.2 VC4S_02 | 80 | 1.6.2 VC4S_03 | 143 | 1.6.2 VC4S_04 | 206 | |||
1.6.3 VC4S_01 | 18 | 1.6.3 VC4S_02 | 81 | 1.6.3 VC4S_03 | 144 | 1.6.3 VC4S_04 | 207 | |||
1.7.1 VC4S_01 | 19 | 1.7.1 VC4S_02 | 82 | 1.7.1 VC4S_03 | 145 | 1.7.1 VC4S_04 | 208 | |||
1.7.2 VC4S_01 | 20 | 1.7.2 VC4S_02 | 83 | 1.7.2 VC4S_03 | 146 | 1.7.2 VC4S_04 | 209 | |||
1.7.3 VC4S_01 | 21 | 1.7.3 VC4S_02 | 84 | 1.7.3 VC4S_03 | 147 | 1.7.3 VC4S_04 | 210 | |||
2.1.1 VC4S_01 | 22 | 2.1.1 VC4S_02 | 85 | 2.1.1 VC4S_03 | 148 | 2.1.1 VC4S_04 | 211 | |||
2.1.2 VC4S_01 | 23 | 2.1.2 VC4S_02 | 86 | 2.1.2 VC4S_03 | 149 | 2.1.2 VC4S_04 | 212 | |||
2.1.3 VC4S_01 | 24 | 2.1.3 VC4S_02 | 87 | 2.1.3 VC4S_03 | 150 | 2.1.3 VC4S_04 | 213 | |||
2.2.1 VC4S_01 | 25 | 2.2.1 VC4S_02 | 88 | 2.2.1 VC4S_03 | 151 | 2.2.1 VC4S_04 | 214 | |||
2.2.2 VC4S_01 | 26 | 2.2.2 VC4S_02 | 89 | 2.2.2 VC4S_03 | 152 | 2.2.2 VC4S_04 | 215 | |||
2.2.3 VC4S_01 | 27 | 2.2.3 VC4S_02 | 90 | 2.2.3 VC4S_03 | 153 | 2.2.3 VC4S_04 | 216 | |||
2.3.1 VC4S_01 | 28 | 2.3.1 VC4S_02 | 91 | 2.3.1 VC4S_03 | 154 | 2.3.1 VC4S_04 | 217 | |||
2.3.2 VC4S_01 | 29 | 2.3.2 VC4S_02 | 92 | 2.3.2 VC4S_03 | 155 | 2.3.2 VC4S_04 | 218 | |||
2.3.3 VC4S_01 | 30 | 2.3.3 VC4S_02 | 93 | 2.3.3 VC4S_03 | 156 | 2.3.3 VC4S_04 | 219 | |||
2.4.1 VC4S_01 | 31 | 2.4.1 VC4S_02 | 94 | 2.4.1 VC4S_03 | 157 | 2.4.1 VC4S_04 | 220 | |||
2.4.2 VC4S_01 | 32 | 2.4.2 VC4S_02 | 95 | 2.4.2 VC4S_03 | 158 | 2.4.2 VC4S_04 | 221 | |||
2.4.3 VC4S_01 | 33 | 2.4.3 VC4S_02 | 96 | 2.4.3 VC4S_03 | 159 | 2.4.3 VC4S_04 | 222 | |||
2.5.1 VC4S_01 | 34 | 2.5.1 VC4S_02 | 97 | 2.5.1 VC4S_03 | 160 | 2.5.1 VC4S_04 | 223 | |||
2.5.2 VC4S_01 | 35 | 2.5.2 VC4S_02 | 98 | 2.5.2 VC4S_03 | 161 | 2.5.2 VC4S_04 | 224 | |||
2.5.3 VC4S_01 | 36 | 2.5.3 VC4S_02 | 99 | 2.5.3 VC4S_03 | 162 | 2.5.3 VC4S_04 | 225 | |||
2.6.1 VC4S_01 | 37 | 2.6.1 VC4S_02 | 100 | 2.6.1 VC4S_03 | 163 | 2.6.1 VC4S_04 | 226 | |||
2.6.2 VC4S_01 | 38 | 2.6.2 VC4S_02 | 101 | 2.6.2 VC4S_03 | 164 | 2.6.2 VC4S_04 | 227 | |||
2.6.3 VC4S_01 | 39 | 2.6.3 VC4S_02 | 102 | 2.6.3 VC4S_03 | 165 | 2.6.3 VC4S_04 | 228 | |||
2.7.1 VC4S_01 | 40 | 2.7.1 VC4S_02 | 103 | 2.7.1 VC4S_03 | 166 | 2.7.1 VC4S_04 | 229 | |||
2.7.2 VC4S_01 | 41 | 2.7.2 VC4S_02 | 104 | 2.7.2 VC4S_03 | 167 | 2.7.2 VC4S_04 | 230 | |||
2.7.3 VC4S_01 | 42 | 2.7.3 VC4S_02 | 105 | 2.7.3 VC4S_03 | 168 | 2.7.3 VC4S_04 | 231 | |||
3.1.1 VC4S_01 | 43 | 3.1.1 VC4S_02 | 106 | 3.1.1 VC4S_03 | 169 | 3.1.1 VC4S_04 | 232 | |||
3.1.2 VC4S_01 | 44 | 3.1.2 VC4S_02 | 107 | 3.1.2 VC4S_03 | 170 | 3.1.2 VC4S_04 | 233 | |||
3.1.3 VC4S_01 | 45 | 3.1.3 VC4S_02 | 108 | 3.1.3 VC4S_03 | 171 | 3.1.3 VC4S_04 | 234 | |||
3.2.1 VC4S_01 | 46 | 3.2.1 VC4S_02 | 109 | 3.2.1 VC4S_03 | 172 | 3.2.1 VC4S_04 | 235 | |||
3.2.2 VC4S_01 | 47 | 3.2.2 VC4S_02 | 110 | 3.2.2 VC4S_03 | 173 | 3.2.2 VC4S_04 | 236 | |||
3.2.3 VC4S_01 | 48 | 3.2.3 VC4S_02 | 111 | 3.2.3 VC4S_03 | 174 | 3.2.3 VC4S_04 | 237 | |||
3.3.1 VC4S_01 | 49 | 3.3.1 VC4S_02 | 112 | 3.3.1 VC4S_03 | 175 | 3.3.1 VC4S_04 | 238 | |||
3.3.2 VC4S_01 | 50 | 3.3.2 VC4S_02 | 113 | 3.3.2 VC4S_03 | 176 | 3.3.2 VC4S_04 | 239 | |||
3.3.3 VC4S_01 | 51 | 3.3.3 VC4S_02 | 114 | 3.3.3 VC4S_03 | 177 | 3.3.3 VC4S_04 | 240 | |||
3.4.1 VC4S_01 | 52 | 3.4.1 VC4S_02 | 115 | 3.4.1 VC4S_03 | 178 | 3.4.1 VC4S_04 | 241 | |||
3.4.2 VC4S_01 | 53 | 3.4.2 VC4S_02 | 116 | 3.4.2 VC4S_03 | 179 | 3.4.2 VC4S_04 | 242 | |||
3.4.3 VC4S_01 | 54 | 3.4.3 VC4S_02 | 117 | 3.4.3 VC4S_03 | 180 | 3.4.3 VC4S_04 | 243 | |||
3.5.1 VC4S_01 | 55 | 3.5.1 VC4S_02 | 118 | 3.5.1 VC4S_03 | 181 | 3.5.1 VC4S_04 | 244 | |||
3.5.2 VC4S_01 | 56 | 3.5.2 VC4S_02 | 119 | 3.5.2 VC4S_03 | 182 | 3.5.2 VC4S_04 | 245 | |||
3.5.3 VC4S_01 | 57 | 3.5.3 VC4S_02 | 120 | 3.5.3 VC4S_03 | 183 | 3.5.3 VC4S_04 | 246 | |||
3.6.1 VC4S_01 | 58 | 3.6.1 VC4S_02 | 121 | 3.6.1 VC4S_03 | 184 | 3.6.1 VC4S_04 | 247 | |||
3.6.2 VC4S_01 | 59 | 3.6.2 VC4S_02 | 122 | 3.6.2 VC4S_03 | 185 | 3.6.2 VC4S_04 | 248 | |||
3.6.3 VC4S_01 | 60 | 3.6.3 VC4S_02 | 123 | 3.6.3 VC4S_03 | 186 | 3.6.3 VC4S_04 | 249 | |||
3.7.1 VC4S_01 | 61 | 3.7.1 VC4S_02 | 124 | 3.7.1 VC4S_03 | 187 | 3.7.1 VC4S_04 | 250 | |||
3.7.2 VC4S_01 | 62 | 3.7.2 VC4S_02 | 125 | 3.7.2 VC4S_03 | 188 | 3.7.2 VC4S_04 | 251 | |||
3.7.3 VC4S_01 | 63 | 3.7.3 VC4S_02 | 126 | 3.7.3 VC4S_03 | 189 | 3.7.3 VC4S_04 | 252 |
ALLEGATO 8
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) -ex art. 10 Legge n. 675/1996 recante disposizioni in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” – VF-IT informa che i dati personali della Società Ospitata sono e saranno trattati da VF-IT ed inseriti in una banca dati sia automatizzata che cartacea.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati della Società Ospitata, quali a titolo di esempio denominazione sociale, sede, indirizzo, eventuali sedi secondarie, Partita Iva, codice fiscale, estremi del conto o dei conti correnti bancari, numero di telefono e di fax, sono necessari al fine di addivenire alla conclusione del presente contratto ed al fine di darne esecuzione. Il mancato conferimento di tali dati potrebbe determinare l’impossibilita’ di dare esecuzione a tale contratto.
Per lo svolgimento di talune attivita’ correlate alle finalita’ del trattamento dei dati personali come sopra specificate, VF-IT, si rivolge a soggetti terzi che svolgono attivita’ funzionali a quella della nostra Societa’, quali:
a) banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) societa’ di revisione;
d) societa’ di auditing;
e) societa’ e organismi di attestazione di idoneita’;
f) societa’ che svolgono servizi di certificazione di qualita’;
g) studi e societa’ nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza legale e tributaria
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati della Società Ospitata come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da VF-IT.
I dati personali della Società Ospitata potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di VF-IT i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
VF-IT, inoltre, come Società del Gruppo Vodafone Group PLC, potra’ condividere le informazioni ed i dati della Società Ospitata con altre società del Gruppo Vodafone, con società controllate, collegate e controllanti allo scopo di fornire i Servizi ed al fine di ottimizzare i servizi in tutto il mondo Vodafone. Le informazioni e i dati che saranno comunicati a queste società saranno trattati con gli equivalenti livelli di protezione.
Le modalita’ con cui verranno trattati i dati della Società Ospitata, avverrano mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per il perseguimento delle finalita’ per le quali sono stati raccolti, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, verranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati personali della Società Ospitata saranno trattati per le finalita’ descritte e per un periodo non superiore a quello necessario.
Il “Titolare” del trattamento e’ Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in Ivrea (TO – Italia), Vix Xxxxxx 00.
La Società Ospitata ha in qualunque momento diritto di conoscere quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonche’ di farli aggiornare, integrare e rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (ex art. 13 della Legge n. 675/1996) scrivendo a Vodafone Omnitel NV, Vix Xxxxxx, 00 – Xxxxx (XX).