Comune di Abbasanta Provincia di Oristano
Allegato D
Comune di Abbasanta Provincia di Oristano
Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, finalizzata all’affidamento ad un solo operatore economico di un unico lotto di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del Codice per l’esecuzione di lavori stradali ed affini di manutenzione ordinaria e straordinaria a guasto e/o preventiva delle strade comunali urbane ed extraurbane, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo stesso.
CUP G97H20002050004 - CIG da acquisirsi in fase di RDO.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell’Art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, recante il “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d’ora in avanti anche “Codice”), definisce e predetermina in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l’Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore” o “Impresa”) e il Comune di Abbasanta (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione dell'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria preventiva e/o a guasto delle strade urbane ed extraurbane situate nel comune di Abbasanta.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Assuntore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, i lavori di cui sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio le strade comunali e le relative opere d’arte.
3. L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte.
5. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze, anche ad imprese diverse dall’Assuntore.
6. L’Assuntore potrà svolgere, nelle strade di proprietà e/o gestite dalla stazione Appaltante, i lavori manutentivi espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante.
7. Con la stipula dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell’accordo stesso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
Art. 2 Durata dell’Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.
2. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4 del presente capitolato.
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di sca- denza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.
Art. 3 Luogo di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso le strade comunali urbane ed extraurbane del Comune di Abbasanta.
Art. 4 Forma e importo dell’appalto
1. L’appalto è stabilito a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del Codice, comprendendo essenzialmente lavori stradali ed affini di manutenzione ordinaria e straordinaria, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codice).
2. Gli importi massimi dell’Accordo quadro, per il periodo contrattuale indicato all’art. 2, soono indicati nel seguente quadro economico:
Lavori: | |
Lavori a base d'asta – Cat. OG3 | 76.000,00 € |
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | 2.280,00 € |
Importo complessivo accordo quadro - Cat. OG3: | 78.280,00 € |
Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
XXX Xxx lavori | 17.221,60 € |
Art. 113 D.lgs 50/2016 | 1.565,60 € |
Imprevisti e arrotondamenti | 932,80 € |
Totale somme a disposizione | 19.720,00 € |
Importo complessivo dell’intervento | 98.000,00 € |
3. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo è non ribassabile, sono stati stimati per un valore presunto pari al 3,00% dell’importo dei lavori eseguibili e verranno definiti in sede di formulazione dei singoli ordinativi d’intervento; restano salvi casi particolari di lavorazioni, con rischi specifici, che saranno valutati in corso d’opera.
4. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo non é ribassabile, rientrano nel valore del 3% di cui al punto 3., restano salvi casi che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d’opera.
5. Le lavorazioni costituenti l’intervento oggetto dell’Appalto (manutenzione ordinaria e straordinaria), rientrano nelle seguenti categorie (il seguente elenco è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo):
Lavori stradali (tagli, ripristini, ricarica e risagomatura del piano stradale, pulizia e
risagomatura cunette, interventi su opere d’arte stradali quali xxxxxxx xxxxx,
attraversamenti, tombini, caditoie, griglie, pozzetti, interventi su marciapiedi, opere di delimitazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, realizzazione di cavidotti, piccola manutenzione del verde pubblico soprattutto in caso di urgenza dovuta a pericolo per la pubblica incolumità (potature, taglio di piante, eliminazione di apparati radicali).
6. All’Accordo Quadro sarà data attuazione con la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di singoli “Ordinativi” (che devono intendersi, d’ora in poi, come singoli Contratti Applicativi dell’Accordo Quadro).
7. L’importo effettivo dell’Accordo Quadro scaturirà quindi dalla somma dei singoli ordinativi che non potrà superare l’importo totale del lotto e potrà a fine contratto anche essere inferiore all’importo massimo presuntivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall’Assuntore.
8. Si specifica che all’appaltatore viene aggiudicato l’accordo quadro per un valore massimo di € 78.280,00, intendendosi questo importo comprensivo anche delle economie derivanti dall’applicazione del ribasso d’asta. Pertanto l’importo contrattuale viene fin d’ora fissato in € 78.280,00 oltre all’IVA di legge.
9. Il valore dell’accordo quadro non impegna la stazione appaltante a emettere Ordinativi fino
a quella concorrenza né costituisce per l’impresa il minimo garantito.
9. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei singoli Ordinativi.
10. Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facol- tà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, con conseguente revisione dell’importo e della durata.
11. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
12. Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le documentazioni, verifiche tecniche e le eventuali certificazioni.
13. L’Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
14. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura. L’importo per i lavori a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specificati, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore, moltiplicati per le quantità misurate, oltre agli oneri della sicurezza.
15. I prezzi di riferimento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, saranno desunti dai seguenti listini:
a. Prezziario Regionale delle OO.PP. 2019– Regione Sardegna
b. Prezziario Regionale delle OO.PP. 2018– Xxxxxxx Xxxxxxxx
00. Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti ai sensi dell’articolo 10,
commi 7 e 9, del presente Capitolato speciale di Appalto, dovranno essere così calcolati:
A) alla singola voce del listino va applicato il ribasso d’offerta;
B) i prezzi unitari, al netto del ribasso, di cui al punto A), vanno moltiplicate per le quantità delle singole lavorazioni,
C) alla somma delle singole lavorazioni di cui al punto B) vanno sommati i costi della sicurezza.
17. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nei listini di riferimento, si dovrà procedere con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi per la definizione di nuovi prezzi unitari o desumendo tali prezzi unitari da altri listini ufficiali di enti pubblici.
18. Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai Prezzari di cui sopra. Solo in caso di interventi richiesti in regime di urgenza o in caso di prestazioni richieste e rese in orario notturno (dopo le 22:00) o in giornate festive, il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 20%.
19. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa anche la movimentazione del personale.
20. I preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione predisposti dall’Assuntore dovranno essere preliminarmente approvati dalla Direzione Lavori che predisporrà l’emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste d’intervento.
21. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d’arte,
secondo le modalità prescritte.
22. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all’interno e all’esterno dell’area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera.
23. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti vinil-amianto, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
24. Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
25. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
Art. 5 Lingua ufficiale
1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 6 Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non
materialmente allegati:
a. l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicatario;
b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c. la lettera di invito Xxxxx, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.
ART. 7 Norme e prescrizioni integrative
1. L’esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, quali:
a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell’articolo 216 del citato D.lgs 50/2016;
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento di attuazione (d’ora in avanti anche “Capitolato Generale”);
d) il D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a. Contratto d’Appalto;
b. Capitolato Speciale d’Appalto;
c. Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara;
d. Lettera di Invito/ Disciplinare di Gara;
4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
6. L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di appalti pubblici anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.
8. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
ART. 8 Norme generali sui materiali e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.
M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i.
6. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e dalle Circolari Ministeriali; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’installatore.
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale del Contratto, in seguito a consegna generale dei Xxxxxx, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, ai sensi degli artt. 129 e ss. del Regolamento Generale. Il verbale di consegna lavori sarà sottoscritto, previa convocazione dell’Assuntore, presso la sede del Comune di Abbasanta.
2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, sotto le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 del Codice, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Assuntore.
5. Dalla data indicata nel verbale di inizio dei lavori decorrono i termini indicati nel comma 1
dell’art. 2 del presente Capitolato.
6. Per ogni intervento verrà definita la durata dei lavori il cui mancato rispetto verrà sanzionato nei termini esposti nel Contratto.
ART. 10 Modalità di esecuzione dei lavori
1. Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli Ordinativi di esecuzione, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione delle strade comunali oggetto del presente Appalto.
2. Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di
“sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all’Assuntore.
4. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante formulerà all’Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento; l’ordinativo in caso di interventi ordinari precede l’esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di interventi urgenti, l’ordinativo sarà formalizzato a ratifica.
6. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come “interventi manutentivi ordinari” o “interventi manutentivi urgenti”.
7. In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalità operative saranno le seguenti:
7.1 la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazione
di intervento;
7.2 l’appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di sopralluogo, provvederà a redigere ed a trasmettere, con stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali;
7.3 la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore Xxxxxx, redigerà apposito Ordinativo firmato digitalmente che sarà inviato tramite PEC da sottoporre alla firma digitale dell’Assuntore;
7.4 l’Assuntore, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione dell’ordinativo, restituirà via PEC lo stesso ordinativo firmato digitalmente per accettazione;
7.5 l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione della PEC dell’ordinativo (anche se non ancora restituito in PEC l’ordinativo firmato digitalmente per accettazione);
7.6 dopo 2 giorni dalla data di ricezione in PEC dell’ordinativo decorre la durata fissata per l’ultimazione dell’intervento;
7.7 il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma tramite MAIL al Direttore lavori sull’ultimazione stessa;
7.8 il Direttore Lavori, per interventi di piccola entità (ad esempio: piccoli ripristini, sostituzione griglie, potatura piante, sfalcio dell’erba), acquisirà conferma dell’intervento dall’ Ufficio Tecnico Comunale. Per interventi di maggiore complessità il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabilità.
Costituisce elemento fondamentale del contratto l’organizzazione aziendale per garantire la gestione e le tempistiche delle fasi amministrative/contabili con le modalità e le scadenze sopra indicate.
8. In caso di interventi urgenti, è ammesso che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di richiesta tramite mail, telefono o fax da parte del Direttore Xxxxxx.
Tali interventi dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro; devono avere inizio entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta tramite mail, telefono o fax; gli interventi che scaturiscono da situazioni di pericolo o da esigenze di prevenire danni sul patrimonio immobiliare (crolli, perdite idriche con possibili allagamenti, calamità naturali che richiedano interventi di protezione e prevenzione ecc.) devono essere garantiti anche nei giorni festivi e prefestivi ed in orario notturno.
Per tali interventi l’ordinativo si perfezionerà per effetto della esecuzione degli interventi.
La successiva formalizzazione dell’Ordinativo in forma scritta, previo contraddittorio per l’esatta quantificazione delle prestazioni rese, seguirà le modalità degli interventi ordinari, con il consuntivo in luogo del preventivo.
9. Ai sensi del comma 7, l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
- essere redatti secondo le prescrizioni del X.Xxx. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 nei limiti di vigenza;
- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano
necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
10. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà richiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa approvazione e/o rettifica.
11. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico dell’Assuntore.
12. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze manutentive.
13. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicata la durata dei lavori, fermo restando l’inizio stabilito
secondo le modalità previste dal comma 7.
14. Ogni ordinativo di esecuzione conterrà:
a. la classificazione del tipo d’intervento (“ordinario” o “urgente”);
b. la descrizione e la localizzazione dell’Intervento da eseguire o eseguito se
intervento urgente;
c. il Computo Metrico Estimativo;
d. per gli interventi ordinari la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
e. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione dell’intervento.
15. In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 12 dovrà
avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l’esecuzione dei lavori.
16. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termini stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione (inizio entro 2 giorni e durata in giorni come prescritto nell’ordinativo in PEC). Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti
dall’Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordinativo i lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
17. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.
18. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo
per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento.
19. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in contemporanea su più strade, siano essi ordinari e/o urgenti; l’Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento emessi.
20. Il Direttore di cantiere della ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti;
21. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devono
indossare il tesserino di identificazione;
22. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai dipendenti che eseguiranno gli interventi manutentivi (l’autorizzazione all’accesso presso il cantiere è consentito ai soli operai inseriti in elenco).
ART. 11 Penali
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi “ordinari”, verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi “urgenti”, verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine di inizio dei lavori di cui all’articolo 10, comma 8.
3. I ritardi sull’ultimazione degli interventi ordinari e i ritardi sull’inizio degli interventi urgenti saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Xxxxxx e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte alla stazione appaltante dal responsabile del procedimento in sede di stato finale.
5. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
ART. 12 Sospensioni e proroghe
1. L’Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l’ultimazione, una proroga nei termini di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguatamente la stessa richiesta.
2. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa salvo casi di forza maggiore e per sopravvenute esigenze funzionali delle strutture.
ART. 13 Programma esecutivo dei lavori
1. Nel redigere la propria offerta l’operatore deve tener conto che l‘esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici interessati dall’esecuzione degli stessi interventi manutentivi.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza che l’Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demolizione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell’orario 6,30 – 8.30 e 17:00 – 18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
4. Per lavorazioni realizzate in orario considerato notturno (dopo le ore 22:00) o in orario festivo, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 20% della paga oraria.
5. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.
ART. 14 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell’Assuntore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.
2. L’Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli Ordinativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
4) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
5) al versamento delle spese contrattuali.
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.
4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
5. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente procederà all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria.
7. La stipulazione dell’Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 15 Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
ART. 16 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore
cantiere
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l’aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, l’Appaltatore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa secondaria della propria attività di impresa all’interno del territorio della Regione Sardegna.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 17 Recapito telefonico, servizio fax, indirizzo Mail, casella PEC
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire un Recapito Telefonico che dovrà essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi.
2. Il Recapito Telefonico dovrà essere operativo ed utilizzabile dalla Stazione Appaltante, attraverso un numero di telefonia fissa/cellulare, per segnalare 24 ore su 24 la necessità di esecuzione di interventi di urgenza.
3. Il Recapito Telefonico dovrà presupporre, da parte del concorrente:
• la reperibilità dell’azienda senza alcuna interruzione 24 ore su 24;
6. Servizio fax, indirizzo Mail e casella PEC dovranno presupporre, da parte dell’Assuntore:
• l’organizzazione aziendale per una normale ricezione in orario d’ufficio delle
richieste di lavori (preventivo) per interventi ordinari;
• il servizio fax e Mail sarà utilizzato anche per la conferma dell’ordine di intervento con carattere d’urgenza richiesto attraverso il recapito telefonico; nella mail/fax sarà indicata anche l’ora e il giorno della richiesta telefonica;
• il servizio fax e Mail dovrà essere operativo 24 ore su 24 nei giorni feriali, prefestivi e festivi, e sarà utilizzato per le fasi operative come precedentemente descritto;
• la casella PEC, anch’essa costantemente operativa, sarà utilizzata per le formalizzazioni contrattuali.
ART. 18 Riprese video fotografiche
1. L’Esecutore, dovrà obbligatoriamente eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi; tale documentazione in forma cartacea e digitale dovrà essere consegnata per ogni singolo intervento alla Direzione dei Lavori.
2. La documentazione fotografica sarà allegata agli stati di avanzamento.
3. La documentazione video/fotografica sarà utilizzata in fase di collaudo finale.
CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA
Art. 19. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 45 del presente C.S.A. .
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.
9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.
Art. 20. Riduzione della garanzia
1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione definitiva di cui all’articolo 19 è ridotto secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.
Art. 21. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 9 e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del “certificato di collaudo dell’accordo quadro” di cui all’art. 45 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’ultimo Ordinativo e risultante dal corrispondente certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
LETTERA A)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell’intero accordo quadro;
partita 2) per le opere preesistenti:
o euro 50.000;
partita 3) per demolizioni e sgomberi:
o euro 20.000;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo dell’accordo quadro di cui all’art. 45; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3
allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
Art. 22. Fidejussione a garanzia finale
1. Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell’Accordo Quadro, si conviene e si determina che lo svincolo della garanzia di cui all’art. 19 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di cui all’art. 45 ed a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e validità per due anni;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.
ART. 23. Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori.
2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.
6. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
ART. 24. Remunerazione degli Interventi
1. Poiché ciascun ordinativo costituisce contratto attuativo dell’Accordo Quadro, è prevista l’operatività di più direttori lavori, ciascuno dei quali dirigerà e contabilizzerà i lavori per un certo numero di strade, quindi la contabilità sarà predisposta dai singoli direttori lavori e confluirà in un unico montante gestito dal responsabile del procedimento in fase di pagamento.
2. La contabilità sarà eseguita dai Direttori lavori, ai sensi del presente capitolato, a misura.
3. Gli stati di avanzamento predisposti da ciascun Direttore lavori e il conseguente pagamento, verrà eseguito bimestralmente in riferimenti agli Ordinativi emessi e regolarmente eseguiti. I lavori saranno computati al netto del ribasso d’asta, all’importo così valutato va aggiunta la quota relativa degli Oneri di sicurezza; il pagamento farà riferimento allo stato di avanzamento (progressivo dei lavori) quindi in fase di liquidazione si detrarranno gli acconti relativi ai precedenti pagamenti.
4. Ove l’importo contabilizzato, somma dei singoli stati di avanzamento predisposti dai singoli direttori lavori, calcolato nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sia inferiore ad € 10.000,00 (diecimila), il pagamento avverrà assommando più bimestri.
5. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute:
a) 0,5% sull’importo netto progressivo a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) 20% sul progressivo dei lavori quale quota di recupero dell’anticipazione di cui all’art.
23;
c) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della rata di
saldo ai sensi dell’art. 25 del presente Capitolato.
6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma 6 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei termini previsti dallo Schema di Contratto.
9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48 bis
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge
24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari.
11. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dalla Stazione Appaltante sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti della medesima; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.
12. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alla Stazione Appaltante deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questa Stazione Appaltante devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF6RKN. Nello specifico, il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
CUP G97H20002050004 - CIG da acquisirsi in fase di RDO.
IPA: UF6RKN.
ART. 25. Pagamenti a saldo
1. Lo stato finale dei lavori sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione; con lo stato finale sarà accertato l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Lo stato finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’appaltatore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; qualora l'appaltatore non firmi il conto finale nel termine indicato, il conto finale si intenderà come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, sarà pagata dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale in originale ed in due copie, nei termini previsti nello Schema di Contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento sarà disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento.
5. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 4, deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue
due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Assuntore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
ART. 26. Revisione prezzi
1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 133 comma 8 del Codice e della durata dei lavori, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del Codice Civile.
ART. 27. Cessione del Contratto e cessione dei crediti
1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E’ vietata la cessione del Contratto ad opera dell’Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 28. Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
4. L’appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adempimenti di valore contrattuale:
• consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le singole tipologie di lavorazioni) all’atto della stipula del contratto;
• adeguare il P.O.S. e predisposizione del P.S.S. (piano sostitutivo della sicurezza) a richiesta del Direttore lavori, per particolari lavorazioni che prevedano rischi specifici;
per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi prescritti dal P.S.C.
CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 29. Accordo bonario e transazione
1. Ai fini di un’eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto previsto
dall’art. 205 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. Ai fini di un’eventuale transazione si applica quanto previsto dall’art. 208 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
ART. 30. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 29 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Oristano ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Assuntore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente dell’ appaltatore; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 32. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL, INPS, CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l’ acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Xxxxx la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).
ART. 33. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei Contratti.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l’ Accordo Quadro nel caso in cui l’Assuntore
sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
a) mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti applicativi;
b) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.
In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’ articolo 19, anche i seguenti:
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei Contratti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del decreto n. 81 del 2008;
g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione
dell’articolo 39, comma 5, del presente Capitolato Speciale;
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008;
i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti;
l) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
m) ritardo nell’ avvio dell' esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;
n) mancata risposta da parte del recapito telefonico per n. 5 volte anche non consecutive.
4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. La risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano esser e mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
ART. 34. Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’ Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
ART. 35. Recesso dall’Accordo Quadro
1. Il Committente ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia
l’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte
secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale dall’Appalto Quadro da parte del Committente.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 36. Ultimazione dei lavori e manutenzione
1. Al termine della durata del contratto o, anticipatamente, se utilizzati tutti gli importi previsti in contratto, il responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato l’esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ultimazione e convoca con PEC la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Non potrà ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Assuntore non avrà consegnato al direttore dei lavori i Formulari identificativi del rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
ART. 37. Conto finale
1. Lo stato finale e il conto finale saranno redatti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.
ART. 38. Termini per il collaudo
2. Il collaudo sarà eseguito entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
CAPO 9 – NORME FINALI
ART. 39. Tracciabilità dei pagamenti
1) Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27, comma 4.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 40. Campioni
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate negli Ordinativi di esecuzione. E’ tuttavia prevista, se richiesta dal Direttore lavori, la produzione, da parte dell’operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’Assuntore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione
dell’appalto.
3. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e controfirmati dall’Assuntore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell’Assuntore.
ART. 41. Utilizzo di materiale riciclato.
1. All’attualità non si rinvengono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. Fermo restando quanto esposto nel comma 1, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003 n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
CAPO 10 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI
ART. 42. Qualità dei materiali e dei componenti.
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, debbano essere accettati dalla direzione dei lavori e rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente Capitolato o negli altri documenti contrattuali, nonché alle normative specifiche di settore.
Si richiamano pertanto, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con
D.M. 145/2000 parte vigente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Il direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. L' appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati dal direttore dei lavori e sostituirli a sue spese con altri idonei. Potranno essere ammessi materiali speciali, purché siano ritenuti idonei ed autorizzati dalla direzione lavori.
ART. 43. Acque – calci – cementi e agglomerati – pozzolane e gesso.
a) Acqua L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.
b) Calci aeree. Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alla legge 16 novembre 1939 n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme dei requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”)
c) Cementi ed agglomerati cementizi I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al decreto ministeriale 3.6.1968 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 17.7.1968 e successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità. Di norma si impiegherà cemento del tipo 325 e 425. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidità e se sciolto in silos. Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.
d) Pozzolane. Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
e) Gesso. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità. L’uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
ART. 44. Sabbia.
In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque
dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: - di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere; - di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; - di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento. L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi. In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:
Designazione della tela Luce netta (in mm) Residuo cumulativo (percentuale in peso) 2,00 UNI 2331 2,00 0 1,70 UNI 2331 1,70 5 ± 5 1,00 UNI 2331 1,00 33 ± 5 0,50 UNI 2331 0,50 67 ± 5
0,15 UNI 2331 0,15 88 ± 5 0,08 UNI 2331 0,08 98 ± 2.
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
ART. 45. Ghiaia e pietrisco.
Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: – di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; – di 4 cm se si tratta di volti di getto; – di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.
ART. 46. Inerti.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto
a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.
ART. 47. Materiali per assatura e massicciate stradali.
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq; dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità.
ART. 48. Detriti di cava o tout venant di cava o frantoio.
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
ART. 49. Leganti bituminosi.
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l'accettazione dei materiali stradali:
a) Bitume. Il bitume dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%;
2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta. Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo. I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si riferiscono. Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un campione di peso non inferiore a kg 1. Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove prima dell'inizio della bitumatura.
b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
d) stabilità nel tempo, residuo xxxxxxx xx. 0,10 per 100 gr.;
e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
g) viscosità non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell'emulsione.
c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l'impasto di pietrischetto preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C. La miscela dovrà essere effettuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a piè d'opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera finita.
ART. 50. Tappeti sottili in conglomerato bituminoso.
a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.
b) Formazione del conglomerato bituminoso. Aggregato grosso.
L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.
Aggregato fine.
L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%. Addittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%. Bitume.
Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo xxxx. 80/100 per una percentuale in peso del 6%.
Emulsione di bitume.
L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 1,200 al mq.
c) Confezione del conglomerato bituminoso.
L'aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C. Alla formazione del conglomerato l'impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature.
ART. 51. Cubetti di pietra, pietrini in cemento e masselli in calcestruzzo.
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali” C.N.R. – ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 – ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti. I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
ART. 52. Materiali ferrosi.
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal
D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
ART. 53. Pozzetti di raccolta delle acque stradali.
Saranno in cemento armato delle dimensioni specifiche alle relative voci di elenco prezzi. La sifonatura, se necessaria sarà realizzata mediante curva in PVC del diametro indicato dalla D.L.
La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizioni d'impiego. I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue: — Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 mc 1.000 — Cemento kg
450 — Acqua Iitri 110 circa — Prodotto impermeabilizzante nelle quantità che indicherà la direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti. L'armatura sarà eseguita con tondino da cm 6 e sarà costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una metà pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.
ART. 54. Tubazioni.
Tutte le tubazioni e le modalità di posa in opera dovranno corrispondere alle prescrizioni indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza ed alla normativa vigente in materia. L’Appaltatore dovrà provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalità esecutive; l’Appaltatore dovrà, inoltre, fornire degli elaborati grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni. In generale si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo il più possibile il numero dei gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, ecc. Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei produttori; nel caso di giunzioni miste la Direzione Lavori fornirà specifiche particolari alle quali attenersi. L’Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all’uso ed alla posizione di tutte le tubazioni in opera. Le tubazioni dovranno essere provate prima della loro messa in funzione per garantire la perfetta tenuta delle stesse a cura e spese dell’impresa; nel caso si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, queste dovranno essere riparate e rese stagne a spese dell’impresa. Per verificare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, la esattezza della lavorazione, il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, i materiali e le tubazioni dovranno essere sottoposte a tutte le prove e verifiche di collaudo che la Direzione dei Lavori riterrà necessarie . L'impresa esecutrice dovrà indicare la Ditta fornitrice la quale dovrà, durante la lavorazione, dare libero accesso nella propria officina agli incaricati della Direzione dei Lavori per la verifica della filiera di produzione. I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi verranno presentati alla verifica in officina completamente ultimati, salvo i rivestimenti protettivi. L'Impresa dovrà procurare a sue cure e spese i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire le prove e verifiche di collaudo. La qualità del materiale impiegato sarà controllata ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo riterrà necessario. L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni debbono essere conformi alle vigenti normative in materia. All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente con targhetta indelebile i seguenti dati:
– denominazione del fabbricante e la data di fabbricazione;
– il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento; per le tubazioni in acciaio dovrà essere anche indicato:
– la lunghezza della tubazione;
– il peso del manufatto grezzo.
ART. 55. Tubi in polietilene ad alta densità.
Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell’etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle specifiche relative ai tubi ad alta densità. Dovranno inoltre possedere una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq (100/150 kg/cmq), secondo il tipo (bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e dovranno essere totalmente atossici. I tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle estremità dovrà essere eliminato con taglio delle teste dei tubi. Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno essere in grado di sopportare
le pressioni di progetto, non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili:
- nome del produttore;
- sigla IIP;
- diametro;
- spessore;
- SDR;
- tipo di Polietilene;
- data di produzione;
- norma di riferimento.
I tubi in PE dovranno avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizzato per il tubo. Le giunzioni dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrispondenti prescrizioni vigenti e possono essere realizzate mediante: - saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97; - saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 1052/97; - raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (UNI 9736/06). Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto ad approvati dalla Direzione Lavori. Per diametri fino a 110 mm, per le giunzioni di testa fra tubi, sono utilizzati appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta. Prima dell’esecuzione della saldatura i tubi di PE dovranno essere perfettamente puliti, asciutti e sgrassati, ed in particolare per le teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi cavalletti dotati di rulli di scorrimento ed essere mantenuti con apposite ganasce in posizione perfettamente coassiale. Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto e dagli eventi meteorici. La temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 °C. A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri difetti. Al termine delle operazioni di saldatura la condotta dovrà essere sigillata con appositi tappi per mantenere l’interno della stessa perfettamente pulita. La posa delle tubazioni sul fondo dello scavo dovrà essere effettuata solo con adeguati mezzi d'opera avendo la cura di evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi. Eventuali variazioni di tracciamento potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi e preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
ART. 56. Tubi in PVC.
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. I tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per verificarne l’integrità ed individuare eventuali difetti. La condotta dovrà essere sistemata sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo. I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno avendo la
cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.
ART. 57. Tubi in calcestruzzo semplice.
Appartengono a questa categoria i condotti in conglomerato cementizio nei quali non esiste armatura metallica. I tubi in calcestruzzo semplice dovranno essere realizzati con conglomerato di cemento tipo R425 con resistenza caratteristica cubica minimo RcK 35. Dovranno essere confezionati con procedimento di tipo industriale controllato ed avere le estremità sagomate ad incastro semplice per l’innesto tra loro.
CAPO 11 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 58. Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini.
L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo. Ultimate le opere, I'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. Dovrà inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
ART. 59. Scavi e rimozione cordonate.
Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori. Gli scavi dei marciapiedi dovranno essere eseguiti nei modi e con gli oneri previsti dalla relativa voce di elenco prezzi relativa con gli oneri in essa contenuti. Analogamente la rimozione dei cordonati dovrà avvenire nei modi previsti dalla voce di elenco prezzi relativa con gli oneri in essa contenuti. In generale lo scavo eseguito in corrispondenza delle superfici sulle quali verranno posate in opera le marmette ed i listelli di 5 cm dovranno essere più profondi di circa 2 cm in modo tale che la successiva soletta in c.a., di spessore costante lungo tutto lo sviluppo del marciapiede, possa essere ribassata di 2 cm. In questo modo lo strato di malta cementizia di fissaggio delle marmette e dei listelli sarà costante lungo tutta la pavimentazione. Nella voce relativa agli scavi nonché in quella relativa alla rimozione- reinstallazione della cartellonistica ecc. è compreso e remunerato ogni ed eventuale onere aggiuntivo riguardo all'abbassamento (demolizione superficiale) dei plinti eseguita a mano o mediante demolitore elettrico o ad compressa fino al raggiungimento di una quota sufficiente alla realizzazione della pavimentazione. E' inoltre compreso ogni onere per eventuali abbassamenti di cavidotti elettrici contenenti linee elettriche in tensione (linee semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari illuminati ecc.) fino al raggiungimento di una quota sufficiente alla realizzazione della pavimentazione. E' inoltre compreso ogni onere per eventuali smantellamenti, su precisa indicazione della D.L. di cavidotti elettrici contenenti linee elettriche in tensione e non (linee semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari illuminati ecc.), di tubazioni di qualsiasi natura e forma (metalliche, plastiche ecc.) e di qualsiasi altro sottoservizio non più utilizzato che la D.L. intenderà eliminare e rimuovere. L'Assuntore ha inoltre l'onere della ricerca di tutti i sottoservizi esistenti presso gli Enti e le Aziende preposte.
La mancata indicazione dell'effettivo andamento dei sottoservizi non solleva in alcun modo l'Assuntore dalle responsabilità legate al loro mantenimento in perfetto ordine durante tutte le operazioni previste (demolizioni, scavi, ripristini ecc.).
ART. 60. Esecuzione scavi per posa tubazioni.
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione stradale. L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
ART. 61. Scavi a sezione obbligata e ristretta.
Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi. Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l'impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori. L’onere per il maggior scavo sarà comunque a pieno e totale carico dell’Impresa appaltatrice. L'impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere. Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi l'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.. L’Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spesa, al completo ripristino di tutti i sottoservizi esistenti la cui demolizione sia stata ritenuta necessaria dall’impresa o dalla D.L. al fine di consentire le lavorazioni del progetto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della sicurezza.
ART. 62. Rinterri.
I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30—40 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature. Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito. Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrità. I relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi. Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’impresa appaltante avrà l’onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.
ART. 63. Posa in opera delle tubazioni.
Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I'impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l'impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante, il direttore lavori visiterà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese. La posa in opera dei tubi dovrà avvenire
previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo. I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremità affacciate; I'anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno. La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della tubazione producano rotture. Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere. Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo. Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire l'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo. I tubi in P.V.C. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le altre direzioni. Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.
ART. 64. Fondazioni stradali in ghiaia, pietrisco o sabbia.
La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 20. Se il materiale lo richiede per scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto per più di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in più o meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente. I materiali impiegati dovranno comunque essere approvati dalla direzione lavori. Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’impresa appaltante avrà l’onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.
ART. 65. Massicciata.
Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare. A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al passaggio del compressore. Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’impresa appaltante avrà l’onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.
ART. 66. Massicciata in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica.
Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adopererà un'idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Xxxxxx. Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Xxxxxxx. Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali opportunamente vagliati il cui scavo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procederà al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatterà lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata. Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’impresa appaltante avrà l’onere per disporre idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.
ART. 67. Conglomerato bituminoso per pavimentazione flessibile.
Per l'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:
— Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “norme di accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi delle costruzioni stradali” del C.N.R.
— Bitume: il bitume dovrà avere i requisiti prescritti e sarà del tipo di penetrazione accettata dalla direzione dei lavori.
— Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto. A titolo di base e con le riserve già citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula: Tipo del vaglio Percentuale in peso di aggreg. pass. per il vaglio a fianco segnato 1" (mm 25,4) 100 3/4" (mm 19,1) 85 - 100 1/2" (mm 12,7) 70 - 90 3/8" (mm 9,52) 60 - 80 n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40 - 70 n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29 - 50 n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15 - 40 n. 80 serie ASTM (mm 0,177) 5 - 25 n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3 - 5
—Tenore del bitume: Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati di ciascun miscuglio sarà: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso). L'impresa è tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale. La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che tale approvazione riduca la responsabilità dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
— Strato di usura: Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovrà avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioè capacità a sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;
2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3) sufficiente ruvidità della superficie, per evitare lo slittamento delle ruote;
4) grandissima stabilità;
5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;
6) impermeabilità praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua. Lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi.
— Formazione e confezione degli impasti: Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della direzione lavori siano di capacità proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare l'essicamento, la depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché l'esatta costante composizione degli impasti. Dal miscelatore l'impasto passerà in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto. Resta inteso che l'impresa è sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori ufficiali. L'impresa è inoltre obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della miscela. Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati bituminosi e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudicherà opportuni. Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e graniglia, che l'impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate.
— Posa in opera degli impasti: si procederà ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni e le macchiature di muri, cordonate, ecc. Immediatamente farà seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento (Binder) in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze prescritte dalla direzione dei lavori. Analogamente si procederà per la posa in opera dello strato di usura. L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici. Il materiale verrà disteso a temperatura non inferiore a 120°. Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di peso adeguato. La rullatura comincerà ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro, si procederà pure con passaggio in diagonale. La superficie sarà priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avrà la faccia di contatto distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato. La cilindratura sarà continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della cilindratura, non dovrà presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%. Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’impresa appaltante avrà l’onere per disporre idonee protezioni in merito.
ART. 68. Opere in conglomerato cementizio semplice o armato.
Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I'Assuntore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero lavori pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal d.m. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.
Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione.
I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo "325", nel dosaggio che verrà di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovrà riferirsi al mc di xxxxxxxxxxxx costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sarà determinata in funzione delle caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a piè d'opera, dovrà essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l'impresa dovrà essere fornita.
Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base di prove di impasto e dovrà risultare il più basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno
essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entità e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potrà autorizzare l'impasto a mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.
Sarà altresì ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovrà uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall'A.N.C.E.; la direzione lavori avrà comunque piena facoltà di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualità del legante e della granulometria degli inerti.
Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a contatto con l'impasto dovrà risultare il più possibile regolare.
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che possono provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua il calcestruzzo dovrà essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della vibrazione.
In linea generale l'impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.
Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.
I gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarità delle superfici, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.
ART. 69. Cordonate.
Le cordonate in cemento armato o in pietra naturale, per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m 0,60, con sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso l'interno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a x.xx 4,00 di cemento ®425 per mc d'impasto).
Il piano superiore presenterà pendenza del 2% verso l'esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo; l'onere di tale getto, e così pure quello dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; è pure compreso in detti prezzi l'onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.
ART. 70. Caditoie e chiusini.
Caditoie in calcestruzzo a bocca di lupo o a pozzetto: realizzate in calcestruzzo con griglia o chiusino in metallo.
Periodicamente andranno svuotate e pulite dai detriti in modo da non ostacolare il corretto deflusso delle acque; il materiale di risulta andrà conferito a discarica autorizzata.
Andranno sostituite le griglie e i chiusini che, a causa di cedimenti, rotture, deformazioni, costituiscono pericolo per la circolazione di persone e mezzi.
ART. 71. Pavimentazioni in pietra.
La pietra da impiegarsi per i lastricati dovrà provenire da rocce basaltiche o granitiche e con struttura particolarmente omogenea, resistente all'urto ed all'usura per attrito. Lo spessore dei masselli da posarsi in sede carreggiabile dovrà essere di cm.15, con tolleranza di un centimetro in più o in meno. La lavorazione dei masselli dovrà essere eseguita a punta mezzana per tutto la faccia superiore di marcia e per le facce laterali, limitatamente, per queste ultime, ad una sola fascia superiore dell'altezza di almeno 8 cm. e semplice sbozzatura per la porte rimanente. Le facce laterali dovranno risultare a squadra per un'altezza non inferiore alla metà dello spessore dei massello; nella parte inferiore potranno invece presentare sottosquadri, i cui distacchi massimi dalla verticale calato dallo spigolo superiore non dovranno tuttavia sorpassare i 2,50 cm.. La faccia inferiore dei masselli dovrà essere parallela a quello superiore e regolarizzata in modo da presentare. nei confronti di un regolo piano comunque appoggiato, cavità massime dell'ordine di 1,00 cm. e non superiori in ogni coso a 2,00 cm.. Per le caratteristiche e tolleranze di lavorazione e dimensionali, e per tutte le altre Norme d’accettazione del materiale non citate nel presente Capitolato, valgono le prescrizioni contenute nella tabella U.N.I. 2718. Quando non siano prescritte apposite opere di fondazione in calcestruzzo o in macadam, la fondazione, prima della stesa della sabbia e la poso dei masselli, dovrà essere livellato ed energicamente battuta cosi da raggiungere un sufficiente grado di costipamento. La sabbia da impiegare dovrà essere viva, pulita, praticamente esente da argilla, terriccio e di altre materie estranee: le dimensioni massime dei suoi elementi noti non dovranno superare i mm. 7. La sabbia dovrà essere sparsa in modo da formare uno strato continuo ed uniforme, e con un certo anticipo sulla posa dei masselli, ricoprendo, al mattino, almeno tutta la superficie pavimentabile nella giornata. I masselli saranno stesi sul letto di sabbia con tutta la dovuta cura ed assestati mediante mazzeranghe di legno del peso di almeno 12 kg., in modo che abbiano a disporsi secondo una superficie continua e regolare, con le precise sagome e quote stabilite. Per favorire l'assestamento, la posa e la battitura saranno accompagnate da abbondanti bagnature del letto di sabbia. I masselli dovranno essere disposti in modo che nei corsi rettilinei gli spigoli maggiori risultino esattamente allineati. A tale scopo, corso per corso, l'allineamento dovrà essere verificato con uno spago teso, ed eventualmente corretto sia ad opera del posatore che dello scalpellino. il quale ultimo dovrà sempre assistere il posatore stesso per tutti i necessari ritocchi di linea o di piano. I giunti minori dovranno risultare sfalsati di corso in corso. I masselli dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri, in modo che i giunti risultino della larghezza massima di circa 1,00 cm.. I corsi delle lastre avranno di norma andamento parallelo, di costante spessore od anche a spina od o disegno, come verrà ordinato dalla Direzione Lavori. Le connessure poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a 3 cm. dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con boiacca di cemento. Le superfici dei lastricati dovranno conformarsi ai profili ed alle pendenze volute. Di regola il profilo trasversale della pavimentazione sarà costituito do una sagoma a curvatura regolare con monta pori a 1/400 1150 della corda, oppure da falda piano avente pendenza trasversale del 3%. Ad opera finita la pavimentazione dovrà presentarsi con superficie e profili perfettamente regolari ed uniformi, senza dislivelli o discontinuità apprezzabili tra i masselli contigui.
ART. 72. Pavimentazioni in cubetti di basalto, porfido o granito.
I cubetti impiegati dovranno soddisfare le norme fissate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
I cubetti, nella dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, dovranno provenire da pietra di buona fattura, talché non presentino né rientranze e sporgenze in nessuno delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. Xxxxxxx rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte, ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm. 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatto
dalla Direzione Lavori anche in cava. Ciascun assortimento dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compreso nei limiti sopraindicati per ogni assortimento, con tolleranze di cui alla tabella U.N.I. 2719.
La Direzione Lavori potrà ordinare la cernita e l'eliminazione dei cubetti che non rispondessero alle prescrizioni di cui sopra e rifiutare le partite deficienti. Per le caratteristiche e le tolleranze di lavorazioni e dimensioni e per tutte le altre norme d’accettazione del materiale non citate nel presente Capitolato valgono le prescrizioni contenute nella tabella U.N.I. 2719. Dopo la stesura del tout-venant la strada sarà riaperta al traffico veicolare per almeno quindici giorni. Prima della posa dei cubetti saranno riparati gli eventuali cedimenti del sottofondo e ripristinate le quote di posa. I cubetti saranno posti in opera od archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro vengono sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia, additivata con cemento asciutto, dello spessore soffice di cm. 15 interposto tra la pavimentazione e il sottofondo in tout-venant spessore cm 10. I cubetti saranno disposti in opera in modo che dopo le tre battiture previste, eseguite, sulla linea con numero d’operai pari alla larghezza della pavimentazione espresso in metri e divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente e a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg. e con la faccia di battitura od un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10. La fase di sigillatura dei cubetti prevede le seguenti lavorazioni : riempimento degli interstizi con malta di cemento, steso mediante spazzolone; eliminazione dell’eventuale materiale in esubero dopo l’intasamento e boiacca di cemento da eseguirsi manualmente con apposita attrezzatura. Prima dell’apertura definitiva al transito degli autoveicoli saranno verificate eventuali guasti o cedimenti della pavimentazione in modo da poter consentire le eventuali riparazioni, e la stessa sarà abbondantemente lavata con acqua in modo da poter avere la pulizia dei cubetti e dei giunti.
La pavimentazione così posta in opera dovrà presentarsi perfettamente regolare nel suo andamento; se, ad operazioni ultimate, lo strada presentasse depressioni maggiori di mm. 5 misurata utilizzando un'asta rettilinea di 3,00 ml. nel senso longitudinale. la pavimentazione sarà rifiutato. Per il tratto di pavimentazione atta a raccogliere le acque meteoriche e convogliarle verso le caditoie è stata prevista la realizzazione di pavimentazione in doppia lastra di porfido a correre larghezza cm 30 per la strada. Esse saranno posate leggermente inclinate centralmente in modo da favorire la raccolta delle acque piovane verso le caditoie. Mentre per i marciapiedi sono state previste pendenze sufficienti per garantire il coinvogliamento verso le caditoie. Maggiore attenzione sarà rivolta alle fughe dello spessore massimo di cm 2 le quali saranno successivamente sigillate con boiacca di cemento come precedentemente descritto. E' obbligo per l'appaltatore la revisione dei manti di pavimentazione dopo sei mesi dalla posa in opera per una revisione completa dello stesso e dell’eventuali sistemazioni da effettuare.
ART. 73. Acciottolati.
I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da cm. 10 a 15, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da mm. 8 a 10. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi e disposti di punta con la faccia giù piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli o contatto. A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati debitamente consolidati battendoli con xxxxxxxxxxxx.
ART. 74. Selciati
I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia visto e nella faccia di combaciamento. Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno strato di sabbia dell'altezza di cm. 10 e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo aver stabilito le guide occorrenti. Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di cm. 3,00 e quindi si procederà alla battitura con la mezzanghera, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in modo tale da far risalire la malta nelle connessure. Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure
stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemprata con acqua e ridotta allo stato liquido. Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo aver posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell'altezza di cm. 10, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di molta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altro molto liquido fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
ART. 75. Cordonature.
Le cordonature da porsi in opero saranno di preferenza scelte fra quelle in elementi di cls. prefabbricato vibrocompresso od in elementi di granito.
Cordoli in cls. vibrocompresso. -La faccia a vista non dovrà presentare irregolarità o soffiature d’alcun genere e prescritti, potranno impiegarsi anche nel tipo con rivestimento antiusura al quarzo spessore minimo cm. 15. Cordoli in granito. -Gli elementi dovranno provenire da rocce sane di pietra omogeneo che non presentino venature vistose d’alcun genere tranne per quelli recuperati in opera. -Gli elementi dovranno avere lunghezza non inferiore a ml.1.00 e le teste finite; le facce a vista martellinate a mano non dovranno presentare rientranze o parti sporgenti. Di norma, dovranno rientrare nelle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori.
Gli elementi costituenti la cordonatura saranno posti in opera su sottofondo continuo di cls. a x.xx 2,00 di cemento R. 325 con spessore minimo di cm. 1 e successivo rinfianco da ambo i lati, sempre in cls. a x.xx 2,00 di cemento R. 325. spessore cm. 10. Di norma, si procederà formando un tratto di lunghezza pori alla livellata, con fondazione continua di cls. a x.xx 2,00 spessore 10 cm. steso in strati ben battuti e livellati tali da formare il piano di posa degli elementi. Si procederà successivamente alla posa agli occorrenti aggiustamenti di quota e di linea, dopodiché si potrà procedere al rinfianco della cordonatura. È tassativamente vietato posare i vari elementi su cuscinetti di cls. A posa ultimata, si procederà alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento Rbk 325 o, in alternativa, con mastice bitumoso a caldo, se espressamente richiesto. Le cordonature dovranno presentarsi perfettamente allineate; se alla verifico con staggio metallica della lunghezza di ml. 4,00 si dovessero registrare differenze d’allineamento superiori a mm. 3, le opere eseguite verranno rifiutate.
ART. 76. Xxxxxxxxxxx e relative pavimentazioni.
In ottemperanza a quanto previsto dal DPR. 27.02.1978, n.384 e successive disposizioni integrative, la larghezza minima dei percorsi pedonali è fissata in ml. 1,50. Il dislivello fra il piano del percorso pedonale e la carreggiata stradale è fissato in max cm. 15, con un massimo di cm. 3 in corrispondenza di passaggi pedonali e carrabili. Ogni qualvolta il percorso pedonale si raccordo con il livello stradale o è interrotto da un passo pedonale o carrabile, dovranno predisporsi delle rampe di lunghezza non inferiore ad un metro e di larghezza pari al percorso pedonale. In ogni caso la pendenza di tali rampe non potrà superare l’8% per cento. La pavimentazione sarà in genere costituito da un sottofondo di cl. a x.xx 2,00 di cemento Rck 325 e sovrastante manto finale in conglomerato bituminoso fine od asfalto colato o pavimentazione in pietra naturale e/o autobloccante o in calcestruzzo. Il profilo della pavimentazione sarà a falda unica avente pendenza trasversale dell’1%, salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. Il sottofondo in cls. a x.xx 2,00 avrà uno spessore medio di cm. 10: la posa in opera dovrà essere eseguita con tutta la cura e gli accorgimenti necessari perché il piano di posa del manto superficiale risulti con andamento regolare ed uniforme. Primo di procedere con il getto, l'Assuntore dovrà procedere alla sistemazione del piano di posa in modo tale da assicurare la necessaria stabilità ed uniformità di resistenza; il getto dovrà avvenire in una sola ripresa ed in tutto il suo spessore. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore occorresse provvedere all'esecuzione di più riprese fra un getto e l'altro, bisognerà interporre un opportuno giunto di dilatazione. Nel sottofondo così eseguito, dovranno formarsi dei tagli trasversali (1 ogni 4,00 ml.) e con larghezza pari a quella del marciapiede eseguito interponendo opportuni giunti di dilatazione o formando con apposito attrezzo il taglio prima che il sottofondo indurisca. Il costipamento e la finitura del cls. dovranno essere eseguiti con idonee apparecchiature vibranti; la vibratura e la costipazione dovrà essere iniziata immediatamente dopo la stesa e proseguita sino a completo costipamento, si dovrà inoltre porre particolare cura nella lisciatura del piano di
posa al fine di evitare l'affioramento degli inerti. Per proteggere il calcestruzzo così posto in opera, l'Assuntore provvederà a sue spese alla posa d’apposite protezioni e passerelle tali da consentire l'accesso alle varie proprietà private. Inoltre si dovrà proteggere il getto mediante steso di uno strato di sabbia, da rimuovere con cura prima della stesa del manto finale nel caso questo sia costituito da manto d’usura; nel caso di manto finale in asfalto colato, lo strato di sabbia dovrà invece essere regolarizzato ed eventualmente integrato con altro materiale fino a formare un sottile strato uniforme su tutta la superficie del marciapiede, avente lo scopo di isolare il manto d’asfalto dal sottofondo e consentire la rimozione parziale di tratti d’asfalto nel caso se ne presentasse la necessità. Il manto superficiale d’asfalto colato sarà costituito da uno strato avente spessore minimo di mm. 20.
Il trasporto dell'impasto dovrà essere eseguito a mezzo di caldaia munita d’appositi mescolatori meccanici e si dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per impedire la formazione di disuniformità nella miscela. L'asfalto sarà steso od una temperatura di almeno i 60° C in un unico strato, a mezzo d’apposite spatole di legno. L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrà essere ricoperta da graniglia fine di marmo perfettamente pulito e lavata, con granulazione compresa fra i e 3 mm.. Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti dovranno essere preventivamente spalmati con uno strato di bitume, in modo da garantire la perfetta impermeabilità ed adesione. La pavimentazione così posta in opera dovrà presentarsi perfettamente omogenea in ogni sua parte, esente da soffiature, bolle, colature e sbavature di qualsiasi genere. L'Assuntore sarà tenuto a demolire e rifare le opere che la Direzione Lavori riconoscesse non eseguite con la dovuta cura Se alla verifica con asta metallica di 3,00 ml. si dovessero presentare ondulazioni in più o in meno di mm. 3, la pavimentazione così fatta sarà rifiutata. Il manto superficiale in conglomerato bituminoso fine sarà costituito da uno strato avente spessore minimo di mm. 20 compressi. Il conglomerato dovrà essere posto in opera o mano o con apposita macchina vibrofinitrice, se possibile, previa stesa d’emulsione bituminosa tipo acida in ragione di kg. 1/mq. La temperatura d’impiego non dovrà essere inferiore a 100 C. e la stessa avverrà previa pulizia accurata del fondo. Ogni cura dovrà essere posta in atto per evitare imbrattamenti sia delle proprietà che della strada in genere. Si procederà poi alla successivo rullatura con rulli di peso non superiore a 6,00 tonnellate, ove questo non fosse possibile il manto sarà vibrato con opportune piastre con almeno 4 passate. Al termine delle operazioni di cui sopra sull'intera superficie sarà steso uno strato di sabbietta o caolino fino a completa intasatura della pavimentazione. Tale strato sarà mantenuto per almeno 5 giorni consecutivi a cura e spese dell'Assuntore. Per accettazione dei lavori eseguiti valgono i concetti già espressi per il precedente manto in asfalto colato. Il manto superficiale in pietra naturale taglio sega avente spessore di mm. 30. Le lastre in pietra naturale dovranno soddisfare le norme fissate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le lastre di basalto, porfido o granito, nella dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, dovranno provenire da pietra di buona fattura, talché non presentino né rientranze e sporgenze in nessuno delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. Xxxxxxx rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutte le lastre che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte, ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce. La verifica potrà essere fatto dalla Direzione Lavori anche in cava. La Direzione Lavori potrà ordinare la cernita e l'eliminazione delle lastre che non rispondessero alle prescrizioni di cui sopra e rifiutare le partite deficienti. Per le caratteristiche e le tolleranze di lavorazioni e dimensioni e per tutte le altre norme d’accettazione del materiale non citate nel presente Capitolato valgono le prescrizioni contenute nella tabella U.N.I. 2719. Le lastre saranno poste in opera a correre nelle diverse direzioni, in modo che l'incontro tra le stesse sia sempre ad angolo retto. Saranno impiantate su letto di cemento dello spessore cm.3 eterogeneo, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da uno strato di calcestruzzo cementizio con rete elettrosaldata dello spessore complessivo medio di cm
10 secondo quanto sarà ordinato. Le lastre saranno disposte in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura o sigillatura. Dopo una battitura eseguita sulla linea con numero d’operai pari alla larghezza della pavimentazione del marciapiede, le connessure fra lastra e lastra non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm. 10.
La sigillatura della pavimentazione a lastre sarà eseguita almeno dopo 2 giorni dalla posa delle stesse e prima di 20 giorni dall'apertura della stessa al transito pedonale; saranno prima riparati
gli eventuali guasti verificatisi e errate pose del materiale, poi il marciapiede abbondantemente lavato con acqua in modo che possa aversi la pulizia delle lastre. La pavimentazione così posta in opera dovrà presentarsi perfettamente regolare nel suo andamento; se, ad operazioni ultimate, lo strada presentasse depressioni maggiori di mm. 2 misurata utilizzando un'asta rettilinea di 3,00 ml. nel senso longitudinale, la pavimentazione sarà rifiutata. Per il tratto di pavimentazione stradale carrabile, è stato previsto in modo da raccogliere le acque meteoriche e convogliarle verso le caditoie la realizzazione di un tratto di pavimentazione con doppia lastra di porfido a correre larghezza cm 30. Esse saranno posate leggermente inclinate centralmente in modo da favorire la raccolta delle acque piovane verso le caditoie. Maggiore attenzione sarà rivolta alle fughe dello spessore massimo di cm 2 che saranno successivamente sigillate come previsto per i cubetti di porfido.
ART. 77. Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Ai ripristini stradali si dovrà, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei reinterri. In relazione o particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste della Stazione appaltante è in facoltà della Direzione Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che l'Assuntore possa opporvi rifiuti o avanzare pretese di speciali compensi che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena ultimati i reinterri, senza dar luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il riempimento dello scavo dovrà essere arrestato o quota tale da lasciare tra la superficie superiore del reinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore utile. A richiesta della Direzione Lavori, l'Assuntore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quell’originaria delle massicciate demolite. La Direzione Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia luogo in due o più riprese, differendo lo stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, siano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna, la sagoma prevista. Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Assuntore è l'unico responsabile della perfetta riuscito dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente ad una favorevole verifica, dovranno sempre essere eliminati sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile. Prima di eseguire il ripristino definitivo si dovrà verificare sia la planarità del ripristino provvisorio, sia l'assenza d’avvallamenti tali da compromettere la stabilità strutturale delle opere finite. All'occorrenza, si procederà al risanamento del ripristino stesso mediante ricarica con binder, oppure alla rimozione di tutto o parte del conglomerato esistente fino a sanare la fondazione in mista, mediante stesa di materiale asciutto e successive vibrature. Qualora i bordi della pavimentazione manomessa si presentassero irregolari, occorrerà rifilare gli stessi mediante l'uso di frese da taglio. Successivamente si provvederà alla stesa della fondazione in conglomerato bituminoso (tout-venant) avente uno spessore minimo di cm. 10 compressi. Il rappezzo così eseguito dovrà essere ben costipato con mazzeranghe o piastre vibranti e, ove fosse possibile, con rulli compressori. Prima della posa in opera del manto d’usura si procederà alla stesa di uno strato d’emulsione bituminosa in ragione di 1 kg./mq.. Il conglomerato bituminoso così fine, quando sarà posto in opera dovrà essere steso a caldo e la temperatura del conglomerato non potrà essere inferiore a 100° C. sia che la stesa avvenga a macchina o a mano. Il ripristino, a costipamento ultimato, dovrà risultare in piano ed a quote esattamente corrispondenti a quelle della pavimentazione circostante, così da non alterare i profili e le sagome della strada e da risultare inavvertibile al passaggio dei veicoli.
Per rappezzi molto vasti e per la risagomatura di massicciate come preparazione per la successiva stesa di un tappeto definitivo, la superficie dovrà essere uniforme e regolare tale da costituire un piano d’appoggio uniforme per il soprastante manto definitivo. Anche in questo caso la superficie da rivestire dovrà essere preventivamente pulita e trattata con emulsione bituminosa. La stesa del conglomerato dovrà essere eseguita in modo da ripristinare la massicciata secondo i profili e le livellette che saranno ordinate dalla Direzione Lavori.
ART. 78. Ripristino di pavimentazioni in pietra.
Prima della posa dei cubetti x xxxxxxxx si dovrà procedere alla rimozione del ripristino provvisorio e allo smontaggio della pavimentazione interessata fino al cavaliere nel caso di scavi longitudinali. Per scavi trasversali dovranno essere smontati tutti gli archi interessati per almeno 2,00 metri oltre al bordo dello scavo. Terminato lo smontaggio, si procederà al ripristino della fondazione mediante getto di calcestruzzo a x.xx .2,00 di cemento, previo battitura fino a completo assestamento del cassonetto stradale. Sulla fondazione verrà stesa sabbia vagliata per uno spessore di 3/4 cm.. La posa dei cubetti x xxxxxxxx avverrà previa cernita degli elementi ricuperabili. La pavimentazione posata dovrà essere battuta con mazzeranghe o piastra vibrante in almeno 3 riprese successive intervallate da bagnatura. La sigillatura dei giunti sarà eseguita con boiacca di cemento e sabbietta fine, ove consentito.
ART. 79. Ripristino di pavimentazioni in elementi di cls autobloccanti.
Per il ripristino delle pavimentazioni in cls. autobloccanti valgono le considerazioni sovraesposte per l'esecuzione di ripristini su strade in pietra, con la sola eccezione dell'esecuzione del ripristino della fondazione in cls. Inoltre lo stato d’allettamento dovrà essere costituito do sabbia vagliata stabilizzato con cemento Rbk 325 in ragione di x.xx 1/1.5 al mc.
ART. 80. Segnaletica orizzontale.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo e per quella blu da biossido di titanio e ftacotonina blu. Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna. La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 90 % del peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della immersione con luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40 %. Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche granulometriche:
-setaccio A.S.T.M % in peso Perline passanti per il setaccio n. 70
-100 Perline passanti per il setaccio n. 140
- 15 – 55 Perline passanti per il setaccio n. 230 0 – 10
C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 5% in peso.
C) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711- 35.
D) VISCOSITÀ
La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormer viscosimiter a 25 °C espressa in unità Xxxxx xxxx compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
E) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco, al giallo o al blu richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
F) RESIDUO
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla e blu.
H)CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso, quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso, quello ftacotonina blu (vernice blu) non inferiore al 6% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
L) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30°
giorno dall’apertura del traffico stradale.
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d’uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).
M) DILUENTE
Dovrà essere del tipo derivato da prodotti rettificati dalla distillazione del petrolio e dovrà rispondere al D.P.R. n. 245 del 6 marzo 1963 privi di benzolo e con una percentuale minima di componenti di tuoiolo e fluolo e quindi inferire alla percentuale prescritta dall’art. 6 della sopracitata legge. Vernice rossa per passaggi pedonali: ivernice spartitraffico non rifrangente, opaco, acrilico, rosso RAl 3020 antisdrucciolo: - tipo pigmento_ rosso organico resistente alla luce; - legante_ resina acrilica pura - miscela solvente _ touoio modificato - peso specifico_ 1550 g/l - viscosità _ 75-85 KU a 20° C - residuo secco _ 77% - essiccazione _ 12 minuti - transitabilità _ 15 minuti - valore anti SKID _ 52 pendolo S.R.T. (su cls liscio) - diluizione _ diluente per spartitraffico SS, a seconda della temperatura ambiente - resa _ 900 g/mq c
ART. 81. Segnaletica verticale.
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m.i.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; i campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati, dalla D.L., previo apposizione dei sigilli e firme del Responsabile della stessa e dell’impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed analisi, da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L. che si. riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, ed autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d’opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.
L’Assuntore è tenuto a sostituire a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori, della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.
PARTI METALLICHE
I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm. a seguito richiesta della D.L.
Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l’ancoraggio ai sostegni.
Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm. ed i segnali di direzione, verranno rinforzati mediante l’applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.
Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di sufficiente numero di bulloncini zincati.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo Wash—Primer, dovrà essere verniciato a fuoco con prodotti idonei alla cottura a forno che dovrà raggiungere una temperatura di 140° c.
Il retro e la scatolatura dei cartelli, verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diametro mm. 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm. 22 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi, dadi e rondelle pure zincati) interamente filettati da cm. 7,5.
I supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, località o preavviso, dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione (U.N.I. 3569 nello stato TA 16) con le facce esposte interamente ricoperte da pellicola retroriflettente. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi, strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.
I supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Spessori
— Per altezze fino a cm. 25, non inferiore a 25/10 di mm., su tutto lo sviluppo del profilo. — Per altezze superiori a cm. 25, non inferiore a 30/10 di. mm., su tutto lo sviluppo del profilo.
Per le targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovrà essere inferiore a mm. 25. Rinforzi
— Ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad “omega aperto” formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire l’alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.
— Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad “omega aperto”.
Giunzioni
Ogni profilo avrà ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante l’impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto. Inoltre, per evitare possibili, fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovrà risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti, saranno del tipo cilindrico con esagono incassato.
Finiture
Le targhe modulari in lega d’alluminio anticorrosione, dovranno consentire l’intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l’intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale.
FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE
La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti a normale efficienza — Classe I o ad alta efficienza —Classe 2 secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’Art. 79, comma 12, del D.P.R. 16/12/92 n. 495.
Sui triangoli, e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento con soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, norme convenzione “a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli. La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante
le apparecchiature previste dall’Art. 194, comma 1, del D.P.R. 16/12/92 n. 495.
L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni,
della Ditta produttrice delle pellicole. PELLICOLE
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvate dal Min. LL.PP con Decreto del 23/06/1990.
Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti, dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico sopra menzionato.
Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti (di Classe 1) sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
ART. 82. Manutenzione del verde pubblico
In caso di pericolo per la circolazione di mezzi e persone o di possibilità di danno per il patrimonio pubblico e privato, la Stazione Appaltante può ordinare all’Assuntore interventi di manutenzione del verde pubblico, consistente nella potatura e/o taglio di alberi e siepi, eventuale estirpazione delle radici e ripristino dell’area.
L'Impresa è obbligata a dotare detto personale, di volta in volta, secondo le diverse esigenze manutentive, in relazione al clima, alla stagione, alle caratteristiche botaniche ed ornamentali delle piantagioni, alle evenienze accidentali ed incidentali, ecc. di idonei materiali, attrezzi strumenti e macchine (motoseghe, cestello elevatore, mini escavatore, ecc.). L'Impresa, ove necessario, affiancherà a detta manodopera altro personale per lo sgombero immediato dei rifiuti o dei residui di lavorazione, più i mezzi necessari per il trasporto.
XXXXX XXXXXXXXXX 03.12.2020
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