SINTESI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE PIEMONTEANCI PIEMONTE
SINTESI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE PIEMONTEANCI PIEMONTE
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
Il protocollo operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Piemonte, ANCI Piemonte, Tribunale di Sorveglianza di Torino e Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è finalizzato a consolidare una proficua collaborazione da tempo esistente per realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale.
E’ l’undicesimo protocollo di tale tipo sottoscritto dall’insediamento del nuovo governo e segue i protocolli con le Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Umbria, Puglia, Sicilia, Lombardia, Abruzzo e Molise.
Altri due erano stati firmati dal Ministro Cancellieri con le Regioni Xxxxxx Xxxxxxx e Toscana . Si sta attualmente lavorando per delle intese simili con altre regioni (Basilicata ).
E’ peraltro il primo protocollo ove viene prevista la sottoscrizione anche del Garante Regionale dei detenuti che ha messo a disposizione il suo ufficio regionale mostrando come si possano raggiungere risultati utili non attraverso mere attività censorie rivolte all’Amministrazione penitenziaria ma provando a comprenderne le difficoltà e ponendosi in modo fattivo e positivo per superarle insieme nell’interesse delle persone private o limitate della libertà personale.
Una particolare attenzione è riservata a quei soggetti che, a causa della loro condizione di tossicodipendenti, necessitano di speciali percorsi riabilitativi, rieducativi e di reinserimento sociale e lavorativo.
In tale ottica le parti si impegnano:
• a favorire la collaborazione fra i propri servizi e quelli del territorio deputati all’accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi personalizzati finalizzati al reinserimento sociale;
• ad individuare i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all’inserimento nell’ambito di un percorso terapeutico;
• a considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, contenendo l’ingresso di altri detenuti da fuori regione al fine di ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli istituti penitenziari piemontesi;
• a predisporre un piano di azione regionale per favorire l’applicazione delle misure alternative e consentire l’attivazione di percorsi terapeutici rivolti ai detenuti con problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
In particolare viene contemplato l’impegno, da parte della Regione, ad individuare, in accordo con gli enti locali territorialmente coinvolti, comunità residenziali anche di tipo terapeutico idonee ad ospitare soggetti agli arresti domiciliari od in misura alternativa alla detenzione. Contestualmente il Ministero si impegna a non trasferire, salvo casi eccezionali, i detenuti individuati per l’inserimento comunitario ed a promuovere, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione e gli enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra descritto.
Inoltre, al fine di implementare percorsi di inclusione sociale con particolare riguardo al lavoro all’esterno anche sotto forma di lavoro volontario relativo a progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art.21 della Legge 354/1975, viene previsto l’impegno della Regione e dell’ANCI Piemonte a promuovere presso i Comuni la sottoscrizione di accordi volti a sostenere le attività a favore delle vittime del reato attraverso progetti finanziati anche con la Cassa delle Ammende.
Nell’ambito dell’intesa vi è inoltre l’impegno a supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento delle persona ristrette nel tessuto socio-economico esterno, con particolare riguardo nei confronti di coloro che sono privi di risorse economiche e familiari.
Altro aspetto peculiare del presente accordo è l’impegno a condividere, all’inizio di ogni esercizio finanziario, le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza riguardanti l’attuazione del presente accordo, per elaborare una progettazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso e degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo.
Di seguito si trascrivono i dati sugli affidati in casi particolari per la Regione Piemonte, aggiornati al 31.01.2015
DG. Esecuzione Penale Esterna – Regione Piemonte – dati al 31.19.2015
TIPOLOGIA INCARICO | F | M | Totale |
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA DETENZIONE | 4 | 89 | 93 |
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA LIBERTA' | 3 | 51 | 54 |
AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN CASI PARTICOLARI | 3 | 16 | 19 |
Totale complessivo | 10 | 156 | 166 |
TIPOLOGIA INCARICO | ITALIANI | STRANIERI | Totale | ||||||||
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA DETENZIONE | 86 | 7 | 93 | ||||||||
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA LIBERTA' | 50 | 4 | 54 | ||||||||
AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN CASI PARTICOLARI | 15 | 4 | 19 | ||||||||
Totale complessivo | 151 | 15 | 166 | ||||||||
REATI | N. | ||||||||||
ALTRI REATI | 48 | ||||||||||
ALTRO DROGA | 3 | ||||||||||
ALTRO MORALITÀ | 1 | ||||||||||
AMBIENTE | 1 | ||||||||||
ARMI | 1 | ||||||||||
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER TRAFFICO STUPEFACEN | 1 | ||||||||||
CODICE DELLA STRADA | 1 | ||||||||||
FURTO, RICETTAZIONE | 14 | ||||||||||
LESIONI MINACCE INGIURIE DIFFAMAZIONI | 1 | ||||||||||
RAPINA | 14 | ||||||||||
SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE | 1 | ||||||||||
SPACCIO E TRAFFICO STUPEFACENTI | 15 | ||||||||||
TRUFFA, USURA | 1 | ||||||||||
NON RILEVATO | 64 | ||||||||||
Totale complessivo | 166 | ||||||||||
TIPOLOGIA INCARICO | FASCE DI ETA' | ||||||||||
18- 25 | 26- 35 | 36-50 | 51- 00 | 00- 00 | 00 E OLTRE | Totale | |||||
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA DETENZIONE | 4 | 17 | 59 | 11 | 2 | 0 | 93 | ||||
AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI DALLA LIBERTA' | 1 | 15 | 29 | 8 | 1 | 0 | 54 | ||||
AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN CASI PARTICOLARI | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||
Totale complessivo | 6 | 40 | 97 | 20 | 3 | 0 | 166 | ||||
DURATA MISURA | N. | ||||||||||
da 0 a 1 anno | 27 | ||||||||||
da 1 a 2 anni | 45 | ||||||||||
da 2 a 3 anni | 48 | ||||||||||
da 3 a 4 anni | 33 | ||||||||||
da 4 a 5 anni | 6 | ||||||||||
oltre 5 anni | 7 | ||||||||||
Totale complessivo | 166 |
Protocollo d’Intesa tra
Ministero della Giustizia Regione Piemonte
Tribunale di Sorveglianza di Torino ANCI Piemonte
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA REGIONE PIEMONTE
ANCI PIEMONTE
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
• Considerato che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti fra il Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta e la Regione Piemonte, prevedendo forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancor più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;
• Visto il D.P.R. 309/90 e s.m.i. – Testo Unico in materia di stupefacenti;
• Visto l’art. 15 della Legge n. 241/90 in tema di accordi pubblici;
• Richiamato il D.P.C.M. del 01/04/2008 avente per oggetto “Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30/05/2008;
• Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro;
• Vista la Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 28, recante ”Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”;
• Vista la Legge 26 ottobre 2010, n. 199 recante”Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi”;
• Vista la Legge 21 febbraio 2014,n.10, recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”
Il Ministro della Giustizia, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente dell’ANCI Piemonte, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stipulano il presente accordo finalizzato a sostenere l’incremento dei percorsi di inclusione sociale a favore dei soggetti sottoposti a privazione o limitazione della libertà e dei progetti di pubblica utilità.
ART. 1
MISURE FINALIZZATE AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO DI DETENUTI CON PROBLEMI LEGATI ALLA TOSSICODIPENDENZA
Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di tossicodipendenza primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti, anche attraverso specifici programmi di recupero, le parti si impegnano reciprocamente a:
- favorire la collaborazione fra i propri servizi (ASL – Dipartimenti e Servizi Dipendenze, Aziende Ospedaliere, Istituti Penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e gli ulteriori servizi del territorio deputati all’accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi finalizzati al reinserimento sociale;
- individuare congiuntamente, nell’ambito della collaborazione interistituzionale, i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all’inserimento nell’ambito di un percorso terapeutico;
- considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, contenendo invece l’ingresso di altri detenuti da fuori
Regione, in modo da contribuire ad arginare contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti Penitenziari piemontesi;
- predisporre un apposito piano di azione regionale finalizzato alla definizione delle modalità e delle prassi operative per favorire l’applicazione delle misure alternative speciali per consentire l’attivazione di percorsi terapeutici rivolti alla popolazione detenuta che presenti problematiche correlate alle dipendenze patologiche.
In particolare
- la Regione Piemonte si impegna, in accordo con gli altri Enti Locali territorialmente coinvolti, ad individuare Comunità residenziali anche a sfondo terapeutico, idonee ad ospitare soggetti agli arresti domiciliari od in misura alternativa alla detenzione, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica;
- il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle D’Aosta) si impegna, in totale continuità con le prassi contemplate dalla vigente normativa e da tempo adottate, a non inserire in provvedimenti di trasferimento i detenuti individuati per l’inserimento comunitario, fatte salve eccezionali motivazioni, ed a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione Piemonte e con gli Enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra già descritto;
- il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino si impegna a favorire la fissazione delle udienze per la trattazione dei casi, analizzando con carattere di urgenza le istanze per le quali sia già predisposto specifico programma terapeutico, prevista e verificata la possibilità di ingresso in comunità terapeutica.
ART. 2
INSERIMENTI PER IL LAVORO ALL’ESTERNO E LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Al fine di implementare sul territorio regionale i percorsi di inclusione sociale, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo volontario e con riferimento alle logiche di giustizia
riparativa, come previsto dalla recente riforma dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, la Regione Piemonte e l’ANCI Piemonte si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi volti al sostegno delle attività a favore delle vittime di reato, che potranno vedere la compartecipazione del Ministero della Giustizia, anche attraverso finanziamenti della Cassa delle Ammende.
ART.3
SOSTEGNO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta l’unica esperienza penale possibile e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.
Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare in reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali ed i soggetti della società civile.
A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzate all’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. La Regione e l’ANCI Piemonte si impegnano a sensibilizzare gli altri Enti locali ed i soggetti del Terzo Settore, ad individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.
Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti penitenziari e gli UEPE si impegnano, in collaborazione con gli Enti Locali, a sottoporre alla Cassa delle Ammende il co-finanziamento di progetti che possano consentire l’accesso alle misure alternative di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non sono nelle condizioni di esservi ammessi. Sotto tale profilo la Regione si impegna, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi per la realizzazione nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo di esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.
Al fine di limitare l’affollamento delle strutture penitenziarie della Regione, l’Amministrazione penitenziaria centrale ed il Provveditorato si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali, il trasferimento di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella Regione che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adottati con il presente Protocollo.
ART. 4 STRUMENTI OPERATIVI
Al fine dell’attuazione del presente Protocollo sarà istituto un tavolo tecnico tra Regione Piemonte, Provveditorato Regionale, Tribunale di Sorveglianza, Garante Regionale per la definizione delle procedure operative da attuarsi presso i rispettivi servizi del territorio. Al tavolo potranno essere invitati altri soggetti istituzionali ed associativi idonei al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.
ART. 5 PROGRAMMAZIONE
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si impegnano, all’inizio di ogni esercizio finanziario, a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza oggetto del presente Accordo, al fine di elaborare una progettazione comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all’interno ed all’esterno degli Istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad implementare l’accesso alle misure alternative, a ridurre il numero dei detenuti e favorire il loro reinserimento sociale.
ART. 6 DURATA
Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è suscettibile di rinnovo tra le parti.
Art. 7 MONITORAGGIO
Il tavolo tecnico di cui all’art. 4 assicura altresì la definizione delle procedure di monitoraggio dell’attuazione del presente Protocollo.
lì
Il Ministro della Giustizia
Il Presidente della Regione Piemonte
Il Presidente dell’ANCI Piemonte
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino
Il Garante Regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale