COMUNE DI GOSALDO
REG. DEL. Nr. 3/ 2015
COMUNE DI GOSALDO
Provincia di BELLUNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA
DI PRIMA CONVOCAZIONE IN SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (ART. 33, COMMA 3 BIS, D. LGS. N. 163/2006) – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AGORDO, VOLTAGO AGORDINO, RIVAMONTE AGORDINO E GOSALDO.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 19.00, nella residenza municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
X. | XXXXXXX E NOME | Presenti | Assenti | |
1 | DALLE FESTE Giocondo | Sindaco | XX | |
2 | XXXXXXX Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | XX | |
3 | MONESTIER Florestano | Consigliere | XX | |
4 | XXX Xxxxxxxx | Consigliere | XX | |
5 | XXXXXX Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | XX | |
6 | PONGAN Mirco | Consigliere | XX | |
7 | XXXX Xxxx | Xxxxxxxxxxx | XX | |
8 | XXXXX Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | XX | |
9 | XXXXXX Xxxx | Xxxxxxxxxxx | XXG | |
10 | DE XXXXX Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | XXG | |
11 | XXXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | XX | |
12 | XXXXXX Xxxxxx | Consigliere | XXG | |
13 | DAL DON Samuele | Consigliere | XX |
Partecipa alla seduta il xxxx. Xxxxx XXXXX - Segretario Comunale.
Il Sig. Giocondo DALLE FESTE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
REG. ALBO Nr.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li IL MESSO COMUNALE
Xxxxxxxx Xxx Xxx
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che l'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) stabilisce quanto segue:
“ Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di
istituzione “.
EVIDENZIATO, in particolare, che l’obbligo sancito dal comma 3bis del citato articolo 33 riguarda tutti i Comuni non capoluogo, tra i quali rientra il Comune di Gosaldo, e che lo stesso è divenuto cogente a partire dal 1° gennaio 2015 per le acquisizioni di servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per l’affidamento di lavori, come stabilito dall’art. 23-ter del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114
dell’11 agosto 2014;
VALUTATE le diverse forme di aggregazione previste dall’art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 e ritenuto di attivare, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, un accordo convenzionale con altri Comuni, affinché le attività di affidamento dei servizi, delle forniture e dei lavori possano svolgersi senza interruzione;
DATO ATTO che i Comuni di Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo si sono resi disponibili a costituire una Centrale Unica di Committenza, mediante accordo con il Comune di Gosaldo;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 3 comma 34 del già richiamato D.Lgs n. 163/2006 qualifica come Centrale di Committenza “un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;
- l’articolo 3 comma 25 del D.Lgs n. 163/2006 include fra le amministrazioni aggiudicatici “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”;
PRECISATO che:
- la finalità della normativa richiamata è di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala;
- i Comuni potranno comunque, singolarmente, acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
RILEVATO che gli scopi conseguibili sono, inoltre, i seguenti:
- miglioramento, sia sul piano procedurale che qualitativo, degli atti prodotti, anche in considerazione dell’elevata variabilità normativa che interessa da tempo il settore degli appalti pubblici;
- diminuzione del rischio di contenzioso;
VISTO lo schema di accordo per la costituzione della “Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo”, allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo;
3. DI APPROVARE lo schema di accordo per la costituzione della “Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo”, allegato al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso verrà sottoscritto dal Responsabile dell’area Tecnica;
4. DI INDIVIDUARE il Comune di Agordo quale Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza;
5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la definizione delle modalità di funzionamento e di ripartizione delle spese di funzionamento della costituenda Centrale Unica di Committenza, dando atto che la stessa potrà apportare allo schema di convenzione piccole modifiche, senza alterarne
l’impianto strutturale;
6. DI TRASMETTERE la conseguente deliberazione ai Comuni di Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Agordo;
7. DI DICHIARARE la conseguente deliberazione, con separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AGORDO, VOLTAGO AGORDINO, RIVAMONTE AGORDINO E GOSALDO.
(Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4,
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 GIUGNO 2014 N.89)
TRA
il Comune di AGORDO, rappresentato da , avente sede a
( ) in via n. C.F.
, in attuazione della delibera di Consiglio n. del
il Comune di VOLTAGO AGORDINO, rappresentato da , avente sede a
( ) in via n. C.F.
, in attuazione della delibera di Consiglio n. del
il Comune di RIVAMONTE AGORDINO, rappresentato da , avente sede a
( ) in via n. C.F.
, in attuazione della delibera di Consiglio n. del
il Comune di GOSALDO, rappresentato da , avente sede a
( ) in via n. C.F.
, in attuazione della delibera di Consiglio n. del
PREMESSO QUANTO SEGUE:
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
PRESO ATTO che l’articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 prevede, al comma 1, la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al successivo comma 3, la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
CONSIDERATO CHE l’articolo 3 comma 34 del già richiamato D.Lgs. n. 163/2006 qualifica come Centrale di Committenza “un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;
VISTO altresì il comma 3 bis dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 89/2014, in relazione al quale: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;
EVIDENZIATO CHE l’articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 include fra le amministrazioni aggiudicatrici “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”;
PRECISATO che dalla relazione tecnica al Decreto Legge citato si evince come la finalità della disciplina in esame è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala;
ATTESO che i Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo hanno valutato, in accordo tra loro, l’opportunità di istituire un’unica Centrale di Committenza mediante accordo tra loro, attribuendo il ruolo di ente capofila al Comune di Agordo;
CONSIDERATO in ogni caso che i Comuni non capoluogo di provincia hanno comunque l’obbligo, attraverso un atto convenzionale, di istituire una Centrale di Committenza;
CONSIDERATO che la costituzione di una Centrale di Committenza associata può comportare significativi vantaggi per i Comuni Consorziati tra cui:
- il miglioramento sia sul piano procedurale che qualitativo degli atti prodotti, anche in considerazione dell’elevata variabilità normativa che interessa da tempo il settore degli appalti pubblici;
- la diminuzione del rischio di contenzioso;
- i costi contenuti se rapportati al tempo necessario per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo
1. In esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori del presente accordo consortile nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La struttura intende operare valorizzando al massimo le risorse presenti all’interno dei Comuni aderenti; essa potrà ricorrere anche ad incarichi professionali ed a collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di servizio ove ciò risulti legittimo, conveniente ed opportuno.
3. La struttura associata, denominata “Centrale unica di Committenza dei Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo”, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto art. 3, commi 25 e 34, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, avente sede presso il Comune di Agordo, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, che provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni associati.
Articolo 2 – Enti partecipanti e ente capofila –Ambito funzionale
1. L’ambito territoriale e funzionale in cui la “Centrale unica di Committenza dei Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo” opera è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni di Agordo, Voltago Agordino, Rivamonte Agordino e Gosaldo. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Agordo.
Articolo 3 – Attribuzioni della Centrale di Committenza
1. 1. L’ambito di operatività della C.U.C. è quello dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, a prescindere dall'importo degli stessi, fatta salva, in alternativa, la possibilità per i singoli Comuni di effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, o comunque le altre modalità riconosciute dalla legislazione vigente.
2. 2. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:
Attribuzioni obbligatorie
x. Xxxx attribuzioni obbligatorie della Centrale di Committenza tutte quelle che rientrano nella gestione della gara, a partire dalla pubblicazione della gara e fino all’aggiudicazione
provvisoria, nonché i compiti successivi alla gara propedeutici all’aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto.
b. A mero titolo esemplificativo, si indicano le seguenti competenze:
c. Predisposizione schema di determinazione a contrarre e relativi allegati;
d. Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG), anche avvalendosi del Comune titolare dell’intervento;
e. Predisposizione ed approvazione bando di gara, pubblicazione della gara ed obblighi di pubblicità;
f. Nomina dell’Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;
g. Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara;
h. Verifica delle offerte anormalmente basse;
i. Aggiudicazione provvisoria;
j. Comunicazioni ai partecipanti esito gara;
k. Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione definitiva;
l. In aggiunta a tali attribuzioni, connesse alle singole procedure di gara, la Centrale di Committenza svolge i seguenti compiti:
m. Tenuta e aggiornamento Albo Fornitori gestito in forma associata;
n. Altre funzioni che i Comuni individuino nel contesto delle misure organizzative della Centrale di Committenza;
Attribuzioni facoltative
a. Individuazione, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, della modalità di scelta del contraente;
b. Supporto per la validazione di progetti;
c. Supporto all’Amministrazione per l’espletamento delle procedure espropriative;
d. Supporto al RUP del Comune convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto onde assicurare la piena rispondenza dell’opera, servizio o fornitura alle effettive esigenze dell’ente;
e. Progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto;
f. Gestione ricorso agli strumenti di acquisizione elettronica di forniture di beni e servizi (CONSIP, MEPA, etc.);
3. La Centrale Unica di Committenza svolge la propria attività utilizzando:
a. il personale del Comune procedente;
b. il personale dei Comuni convenzionati per il quale, con la sottoscrizione della presente
convenzione, il Comune autorizza sin d’ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza.
c. eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell’ambito degli Enti Pubblici, nel rispetto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 4 – Attribuzioni dei Comuni convenzionati
− 1. Il singolo Comune, conservando il ruolo di stazione appaltante, rimane titolare
dell’intervento di acquisizione dell’opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni strumentali all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna.
− 2. Sono attribuite in particolare al singolo Comune:
a. La programmazione annuale e triennale dei lavori e delle acquisizione di beni e servizi, ai sensi del vigente Codice degli Appalti;
b. l’approvazione del progetto dell’opera o dell’acquisizione del bene o servizio;
c. l’acquisizione del Codice Unico di Progetto;
d. l’adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di Committenza, comprensiva dei documenti di gara (Capitolato Speciale d’appalto, schema di contratto, etc.);
e. la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara;
f. in fase di avvio della Centrale di Committenza, la predisposizione ed approvazione dell'elenco delle imprese da invitare in caso di procedure negoziate (fino alla creazione dell’Albo unico dei fornitori);
g. l’aggiudicazione definitiva;
h. la stipula del contratto e relativi adempimenti.
Articolo 5 – Organizzazione della Centrale unica di Committenza
1. Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell’ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, partecipano alla Centrale di Committenza:
a) il Responsabile della Centrale di Committenza;
b) i Responsabili dei Servizi dei Comuni convenzionati;
c) eventuale altro personale del Comune capofila o di altri Comuni convenzionati, in relazione ad eventuali specifiche esigenze;
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capofila, sulla base delle indicazioni della Conferenza di Organizzazione di cui al successivo art. 8.
3. Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto all’Ufficio della C.U.C. è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso la Centrale di Committenza, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza. L’orario di lavoro dei dipendenti addetti all’ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.
4. Sulla base delle indicazioni della Conferenza di cui al successivo art. 8, l’organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate è stabilita con specifici provvedimenti.
5. Gli incentivi di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno attribuiti nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti comunali attuativi, che gli enti partecipanti alla presente convenzione si impegnano sin da ora ad uniformare.
Articolo 6 – Durata
1. 1 Il presente accordo, ha durata di cinque anni, entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile alla sua scadenza.
2. Si precisa che l’operatività della Centrale Unica di Committenza seguirà la seguente tempistica: a) per le gare bandite dal 1° gennaio 2015, per servizi e forniture, b) dal 1° luglio 2015 per i lavori, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3, comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della legge
n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.
3. Viene data comunque la possibilità a ciascun ente aderente di recedere con un preavviso di almeno sei mesi e con decorrenza in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Le modalità e gli eventuali oneri finanziari derivanti dal recesso sono definiti con successivi provvedimenti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 7 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari
1. Le spese relative al funzionamento della Centrale di Committenza sono determinate come segue:
a) spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 (es. spesa per pubblicazione bandi) a carico del Comune richiedente;
b) le altre spese di funzionamento, da determinarsi in accordo tra i Comuni convenzionati, saranno ripartite sulla base di criteri da definire nella Conferenza di cui al successivo art. 8.
Articolo 8 – Forme di consultazione e programmazione delle attività
1. E’ istituita la Conferenza di organizzazione della Centrale di Committenza. Ogni Comune è rappresentato alle riunione della Conferenza con la presenza di almeno un Responsabile di Servizio. Possono inoltre essere inviati a partecipare alle riunione della Conferenza altri soggetti in base alle specifiche problematiche da affrontare.
2. La Conferenza è di norma convocata e presieduta dal Responsabile della CUC. Della convocazione vengono sempre informati i Sindaci.
3. Le riunioni della Conferenza, da verbalizzarsi a cura dei presenti, sono valide con la presenza della maggioranza degli enti convenzionati.
4. La Conferenza di organizzazione è responsabile della programmazione delle attività della CUC. A tal fine gli enti convenzionati si impegnano a comunicare alla Conferenza le attività che intendono svolgere tramite la Centrale di Committenza entro la metà del semestre precedente a quello di riferimento.
5. È fatta salva la facoltà dei Sindaci di partecipare alla Conferenza di Organizzazione, ogniqualvolta lo ritengano opportuno. Per le riunioni in cui si discutono le spese di funzionamento della C.U.C., la loro presenza è obbligatoria.
Articolo 9 – Responsabilità
1. Permanendo in capo a ciascun Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare l’aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio autonomamente.
Articolo 10 - Definizione delle controversie
1. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Belluno.
Articolo 11 – Adesione altri Comuni
1. L’eventuale adesione di altri Comuni alla Centrale Unica di Committenza costituita con il presente atto dovrà essere valutata in seno alla Conferenza dei Sindaci e alla Conferenza Organizzativa della Centrale.
2. In caso di valutazione favorevole, la proposta di estensione ad altri Comuni dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale di tutti gli enti interessati, con conseguente modifica del presente atto.
Articolo 12 - Registrazione
1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Articolo 13 - Norma derogatoria
Qualora l'ente o l'organismo aderente non sia obbligato da una disposizione di legge o di regolamento ad acquisire i lavori o le forniture o i servizi facendo ricorso a Centrali di Committenza, può indire ed espletare le procedure di aggiudicazione in proprio.
Articolo 14 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le restanti norme vigenti in materia.
, lì
Per il Comune di Agordo
Per il Comune di Voltago Agordino
Per il Comune di Rivamonte Agordino
Per il Comune di Gosaldo
□ Il Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxx. Xxxxx Xxxxx
█ Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Geom. Xxxxxx Xxxxx
□ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49).
□ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Xxxxxxxx Xxxxxx
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Giocondo Dalle Feste xxxx. Xxxxx Xxxxx
Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal al
come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
█è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) [ ] è divenuta ESECUTIVA il
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxx. Xxxxx XXXXX