CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA TRA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA TRA
L’Unione Terre di Castelli, con sede legale ed amministrativa in Xxx X.X. Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) Partita IVA 02754930366, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Xxxxxx Xxxxxxxx – Presidente Unione Terre di Castelli, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta dell’Unione nr. 4 del 19/01/2017;
(di seguito indicata come “Committente” o, indistintamente, come “Parte”)
E
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali- DICAM con sede in Bologna (Italia), Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta di Dipartimento del 07/02/2017- seduta nr. 2;
(di seguito indicata come “Università” o, indistintamente, come “Parte”);
(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)
LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE PREMESSO CHE:
(A) l’Unione Terre di Castelli ha sviluppato progetti di raccolta dei rifiuti e messo
in atto buone pratiche di sostenibilità ambientale;
(B) il Committente intende affidare all’Università – la quale opera ratione materiae ai fini dell’esecuzione del presente Contratto attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, (di seguito indicato
1
come “Dipartimento”) – l’attività di ricerca descritta all’art. 2 del presente
Contratto e nei documenti ivi richiamati;
(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il X.X. x. 0000 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
(D) l’Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di ricerca descritta all’art. 2 del presente Contratto e nei documenti ivi richiamati;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Definizioni)
1.1 Ai fini del presente Contratto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:
▪ “Ricerca”: l’attività di ricerca descritta all’art. 2 del presente Contratto e nei
documenti ivi richiamati;
▪ “Responsabile della Ricerca”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra Parte per quanto concerne l’esecuzione del presente Contratto;
▪ “Corrispettivo”: l’importo complessivamente versato dal Committente all’Università per l’esecuzione della Ricerca. Il Corrispettivo non comprende le eventuali ulteriori somme che il Committente, in forza del presente Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, versi all’Università in
ragione del trasferimento o della cessione di diritti sul Foreground;
▪ “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge
n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;
▪ “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge
n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
▪ “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge
n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione
dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di
esso;
▪ “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
2.1 Il Committente affida all’Università, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema:
“Il compostaggio di comunità nell’Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di
Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti”.
2.2 La Ricerca è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Programma Tecnico-Scientifico allegato sub 1 al presente Contratto. Il Programma Tecnico-Scientifico forma parte integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.
2.3 Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche al Programma Tecnico-Scientifico che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della Ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.
Art. 3 (Responsabili della Ricerca)
3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Ricerca il Sindaco del Comune di Savignano sul Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx.
3.2 L’Università designa quale Responsabile della Ricerca la Prof. ssa Xxxxxxxxxx
Xxxxxx.
3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire i Responsabili della Ricerca come sopra designati, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.
Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Ricerca)
4.1 Allo scopo di favorire l’attuazione del Programma Tecnico-Scientifico, qualora la Ricerca o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Committente, quest’ultimo si impegna fin d’ora a concedere al Responsabile della Ricerca per l’Università e al personale coinvolto nella Ricerca, l’accesso ai locali predetti nonché l’utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.
4.2 Qualora la Ricerca o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente siano trasferiti presso i locali dell’Università, questi saranno concessi in comodato d’uso gratuito all’Università stessa per tutta la durata della Ricerca mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso l’Università e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Committente.
4.3 È posto a carico del Committente l’ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per l’attuazione delle attività della Ricerca in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.
Art. 5 (Personale)
5.1 Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto l’Università potrà avvalersi della
collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di
ricerca, xxxxxxxx, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in
relazione al tipo di attività da svolgere nell’ambito della Ricerca.
5.2 In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, l’Università si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.
5.3 Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, in qualsivoglia sede, nonché all’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
5.4 Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell’altra per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.
Art. 6 (Durata)
6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà la durata di mesi 6.
6.2 La durata del presente Contratto potrà essere prorogata su accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi della Ricerca e dei risultati ottenuti.
Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)
7.1 Il Committente si impegna a versare all’Università per l’esecuzione della Ricerca un Corrispettivo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) oltre a IVA come dovuta per legge.
7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal Committente, a fronte dell’emissione di regolare fattura, in un’unica tranche di pagamento alla sottoscrizione.
7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica nr. 0037200, intestato all’Ateneo, presso la Banca d’Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni fine mese data fattura.
7.4 Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte dell’Università, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Corrispettivo o di singole tranches di pagamento.
Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)
8.1 Il Committente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo, indipendentemente dall’imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Committente il rischio del caso fortuito.
8.2 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7, il Committente dovrà corrispondere all’Università, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo
effettivo.
8.3 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Committente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo per il quale i termini non risultano rispettati.
Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)
9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Xxxxxxxxx deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)
10.1 I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground spettano
all’Università e al Committente in parti uguali.
10.2 Nella misura in cui il Foreground consista, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettazione, ciascuna Parte potrà autonomamente procedere al deposito in Italia della domanda volta ad ottenere la corrispondente privativa, previa comunicazione all’altra Parte da effettuarsi almeno 45 giorni prima del deposito della domanda, e
avendo in ogni caso cura di indicare nella stessa l’altra Parte come contitolare. In caso di primo deposito o di estensione della domanda all’estero, con o senza richiesta di priorità, sarà in ogni caso necessario il consenso espresso del Committente. Il Committente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all’estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento.
10.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Università concede al Committente un diritto di opzione – da esercitarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del presente Contratto ovvero, se precedente, dalla data di comunicazione al Committente del conseguimento di un risultato costituente Foreground – per l’acquisizione in esclusiva di una licenza irrevocabile sulla propria quota di contitolarità per lo sfruttamento del Foreground nell’ambito di tutti i campi e i settori tecnico-industriali in cui il Foreground sia suscettibile di sfruttamento.
Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l’eventuale
trascrizione della licenza sono a carico del Committente.
10.4 In caso di esercizio dell’opzione di cui al paragrafo 10.3, il Committente si impegna a riconoscere all’Università un corrispettivo equo proporzionato al presumibile valore di mercato del Foreground, agli utili prevedibili derivanti dal suo sfruttamento economico nonché al numero e alla qualità dei settori tecnico- industriali per i quali sia stata acquisita la licenza. Il corrispettivo di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore:
▪ al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di
ricerca oggetto del presente Contratto, nella misura in cui il Corrispettivo sia inferiore o uguale a € 25.000 (venticinquemila/00);
▪ ad un ulteriore 5% (cinque per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto per la parte di Corrispettivo che ecceda € 25.000 (venticinquemila/00) e fino a € 50.000 (cinquantamila/00);
▪ ad un ulteriore 2,5% (due virgola cinque per cento) del Corrispettivo per lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente Contratto per la parte di Corrispettivo che ecceda € 50.000 (cinquantamila/00).
Inoltre, senza limiti di tempo, per ciascun anno in cui il fatturato lordo derivante al Committente dallo sfruttamento – in proprio o tramite terzi – del Foreground ecceda l’importo di € 1.000.000 (un milione), il Committente si impegna a comunicare all’Università, entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo, il fatturato effettivamente realizzato e a riconoscere all’Università un corrispettivo equo, in ogni caso non inferiore all’1,5% (uno virgola cinque per cento) del fatturato stesso, a titolo di royalties.
Le somme previste ai sensi del presente paragrafo dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario a favore dell’Università sul conto corrente della medesima aperto presso Unicredit Banca SPA (Filiale di Bologna nr. 7 ), IBAN: XX00X0000000000000000000000, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.
10.5 Ove il Committente eserciti l’opzione di cui al paragrafo 10.3 per lo sfruttamento del Foreground limitato a specifici Settori Tecnico-industriali di Riferimento, il Committente medesimo concederà in esclusiva all’Università una licenza gratuita e irrevocabile, trasferibile a terzi, sulla propria quota di contitolarità per lo sfruttamento del Foreground nell’ambito di tutti i campi e i
settori diversi e ulteriori rispetto ai Settori Tecnico-industriali di Riferimento sopra individuati. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l’eventuale trascrizione della licenza sono a carico dell’Università.
10.6 Ferma restando la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground, in deroga a quanto previsto al paragrafo 10.2, qualora il Committente intenda sfruttare il Foreground in regime di segreto, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Università a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’Università si asterrà in tal caso dal deposito di domande di registrazione o di brevettazione e dal compimento di qualsivoglia atto che possa pregiudicare lo sfruttamento del Foreground in regime di segreto.
10.7 Nel caso di cui al paragrafo precedente troveranno applicazione, mutatis mutandis, le norme di cui ai paragrafi 10.3, 10.4 e 10.5, ma le percentuali di cui al paragrafo 10.4 sono raddoppiate.
10.8 Salva l’ipotesi di cui al paragrafo 10.6, quando al Committente sia stata concessa licenza esclusiva per lo sfruttamento del Foreground non in regime di segreto, l’Università conserva in ogni caso il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.
10.9 Le disposizioni del presente articolo 10 si applicano anche alle opere dell’ingegno e agli altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie
di prodotti a semiconduttori, alle informazioni riservate, alle varietà vegetali e ad ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ad ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque prodotti o acquisiti entro 6 mesi dalla data di scadenza del presente Contratto e che siano direttamente e univocamente connessi con la prosecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)
11.1 L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata al Committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
Il Committente avrà facoltà:
(a) di comunicare per iscritto all’Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
(b) di richiedere per iscritto all’Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove il Committente ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
11.2 L’Università si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
Art. 12 (Uso dei segni distintivi)
12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università. Art. 13 (Riservatezza)
13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e
ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente
rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente
Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano
causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
13.3 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Xxxxxx comunque considerarsi Xxxxxxxx Xxxxx, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di
Informazioni Riservate al loro indirizzo.
Art. 14 (Responsabilità)
14.1 Il Committente è consapevole che le attività oggetto della Ricerca e il Foreground eventualmente realizzato o comunque conseguito hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora il Committente, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente Contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque utilizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, il Foreground o parte di esso, il Committente medesimo dovrà intendersi come unico responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all’utilizzazione commerciale da parte di terzi del suddetto Foreground, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell’Università.
14.2 Giusta quanto disposto al paragrafo precedente, il Committente, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l’Università e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o, comunque, alla utilizzazione commerciale del Foreground o di parte di esso.
Art. 15 (Forza maggiore)
15.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a
circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.
15.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l’obbligo di notificare tempestivamente l’evento o la circostanza impeditivi all’altra Parte. Art. 16 (Inadempimento)
16.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto dall’Università, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.
16.2 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà all’Università il
diritto al risarcimento dei danni subiti.
16.3 L’Università ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le
modalità previste al par. 16.1, nelle seguenti ipotesi:
▪ qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda;
▪ per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
16.4 Il Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di
comunicazione da inviarsi all’Università con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.
16.5 Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’Università. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento dell’Università, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all’articolo 7 del presente Contratto.
16.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 16.1 e 16.4 giungeranno all’indirizzo della Parte interessata.
Art. 17 (Recesso)
17.1 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente Contratto, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti di cui all’art. 23 del presente Contratto.
17.2 Il recesso diverrà efficace a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui la lettera raccomandata giungerà all’indirizzo del destinatario. Farà fede a tal fine la data indicata sulla busta dall’Ufficio postale ricevente.
17.3 Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Committente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all’Università la parte di Corrispettivo dovuta per le attività di Ricerca già effettuate dall’Università, nonché l’importo delle spese già sostenute e/o impegnate per la Ricerca fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.
17.4 Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dall’Università, questa sarà tenuta a restituire al Committente la parte di Corrispettivo già versata, sempre che l’Università non abbia già eseguito una parte dell’attività di Xxxxxxx e questa non sia accettata dal Committente, nel qual caso l’Università sarà tenuta a restituire al Committente stesso la sola parte di Xxxxxxxxxxxxx già versata che ecceda quella relativa all’attività di Ricerca già eseguita dall’Università.
Art. 18 (Trattamento dei dati personali)
18.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.
Art. 19 (Legge applicabile)
19.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
Art. 20 (Controversie)
20.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
Art. 21 (Interpretazione del Contratto)
21.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.
Art. 22 (Comunicazioni)
22.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del
presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
Per il Committente: Xxxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, tel: 059/759945 sede di Savignano sul Xxxxxx - 059/534856 sede di Castelnuovo Rangone
Per l’Università: Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, tel: 000 0000000, fax: 000 0000000
22.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Art. 23 (Clausola generale)
23.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
23.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
23.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Art. 24 (Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo)
24.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed
efficaci.
Art. 25 (Registrazione e spese)
25.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata. Le spese di bollo sono a carico del DICAM e al versamento all’Erario provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica.
***
Il presente Xxxxxxxxx è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti medesime che, sottoscrivendo il presente documento in modalità digitale, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.
Per L’Università Per il Committente
Direttore DICAM
Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA DICAM – UNIONE TERRE DI CASTELLI
Programma tecnico-scientifico (Allegato sub 1)
Il contratto è finalizzato all’esecuzione di attività di ricerca sul seguente
tema:
“Il compostaggio di comunità nell’Unione Terre di Castelli. Il fattivo contributo di Istituzioni e cittadini alla gestione sostenibile dei rifiuti”.
La Ricerca sarà articolata nelle seguenti attività:
1. Collaborazione nell’individuazione e nella divulgazione di documenti, propri o comunque accessibili e di libera diffusione, considerati di pubblica utilità e pertinenti la conoscenza della tematica in oggetto, comprese esperienze simili già realizzate in Italia ed all’Estero. L’Unione Terre di Castelli ed i soggetti preposti si occuperanno, successivamente, della divulgazione per la diffusione delle buone pratiche relative al compostaggio;
2. Inquadramento scientifico e culturale delle attività in essere relative alle tematiche ambientali e di valorizzazione del rifiuto organico;
3. Partecipazione del DICAM al Tavolo di Negoziazione (TdN) in programma con i diversi sottoscrittori del progetto;
4. Diffusione comunicativa del progetto in essere, presso gli ambienti universitari coinvolgendo eventuali realtà e persone dell’Unione Terre di Castelli frequentanti l’Università;
5. Cooperazione tra DICAM e Unione Terre di Castelli nell’attuazione
delle proposte scaturite dal suddetto percorso partecipativo.
Modalità e tempistiche delle attività saranno definite e concordate di volta in volta dai due attori della convenzione