COMUNE DI MONTEGRANARO
COMUNE DI MONTEGRANARO
(PROVINCIA DI FERMO)
REGOLAMENTO
per l’APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI
TARI
Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di XXXXX e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all’individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
A tal proposito i rifiuti sono classificati e definiti, come di seguito:
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) «detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
e) «conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
l) «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
p) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
q) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
v) «riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
x) «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO
1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
1. Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:
a. per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l’interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
b. per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c. per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell’attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si presume, salvo diversa motivazione giustificativa da sottoporre a valutazione dell’Ufficio Tributi, con l'attivazione e/o mantenimento di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
1. E’ soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all’80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. …), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc, …, purché di altezza superiore a ml 1,5).
- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati,
o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l’avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall’utente;
d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.
2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti”. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall’agevolazione, entro i termini di cui al presente regolamento.
Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
b) le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C..
2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera
rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l’assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
• Autocarrozzerie -15%,
• Autofficine per la riparazione veicoli -15%,
• Autofficine di elettrauto -15%,
• Gommisti -15%,
4. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze.
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto, fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.
Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
Nel caso in cui l’abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell’anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
Il numero degli occupanti relativo alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;
b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all’estero e iscritti all’AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per
propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, si assume come numero convenzionale degli occupanti quello di 2 (due) unità.
Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR). di cui alla deliberazione n. 443/2019 di XXXXX. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all’ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158. kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
Art. 13 - TASSA GIORNALIERA
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
Art. 14 - RIDUZIONI DELLA TASSA
1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 25%;
c) abitazioni dove, all’interno del nucleo familiare, dimorano soggetti con handicap grave debitamente documentato: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell’arco dell’anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Si specifica, altresì, che in caso di più riduzioni, viene applicata unicamente quella più favorevole al contribuente.
Art. 15 - RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Relativamente alle conseguenze seguite all’emergenza Covid 19, per le annualità 2020, 2021 ed eventualmente successive, potranno essere applicate riduzioni della tassa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
A tal scopo potranno essere utilizzate sia risorse messe a disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici, nonché risorse proprie del Comune di Montegranaro, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
Le riduzioni in esame riguarderà sia la quota variabile che quella fissa della tassa applicata.
I criteri per la concessione di tali riduzioni, fissati in linea generale con questo Regolamento, possono essere definiti anche con atto di Giunta Comunale, tuttavia devono fare riferimento oltre che al disagio economico arrecato dalla pandemia, alla riduzione dell’attività (giorni di chiusura, fatturato, ecc.) per le utenze non domestiche, nonché ai risvolti sull’utenza, conseguenti le varie restrizioni disposte dalle autorità competenti, per la generalità dei contribuenti Tari.
Art.16-RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche che dimostrino, come predetto, di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
Per le utenze non domestiche in esame, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
2. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero di materia” si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero
di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all’allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D. Lgs. n. 152/2006).
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
• copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
• copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
• copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
• copia MUD.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
8. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
9. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, come determinato in sede di approvazione delle tariffe, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
10. Le utenze non domestiche di cui al comma 8, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni previste nel presente regolamento, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.
Art. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell’art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:
a) 15% alle utenze domestiche;
b) 30% alle imprese agricole e florovivaistiche.
2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 40.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all’abitazione o facente parte dell’azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la “diligenza del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
Art. 18 - CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% della tassa dovuta.
Art. 19 - VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato a mezzo modello F24.
E’ consentito il versamento della tassa, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento dell’importo dovuto è effettuati in n. 3 rate aventi scadenza al: 31 maggio: prima rata;
31 luglio: seconda rata; 30 settembre: terza rata.
In sede di approvazione delle tariffe, è consentito modificare le predette scadenze di pagamento della tassa.
Il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 luglio. Per il solo anno 2021, la prima rata avrà scadenza entro il giorno 15 di giugno.
3. Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 3,00.
6. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
Art. 20 - DICHIARAZIONE
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all’articolo 3 e determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune;
- altre modalità stabilite dall’Ufficio Tributi.
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto xxxxxx.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
7. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione potrà essere presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all’applicazione della tassa.
Art. 21- COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 16, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.
2. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall’anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all’agevolazione medesima.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento
che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola, limitatamente agli agriturismo, che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui al precedente articolo.
Art. 22 - RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Per ciascun anno d’imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 5,00.
Art. 23 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di tre (3) punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legga n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Sulle somme dovute conseguenti alla riscossione coattiva, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
4. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, sulla base della normativa vigente.
Art. 25 - CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, gli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti ex-lege.
Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell’art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR).
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.