SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ASL E COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ASL E COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
In data …………….tra l’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo (di seguito per brevità sarà chiamata ASL) con sede a Bergamo via F. Xxxxxxxxxxxx n. 4, Codice Fiscale 02584740167, rappresentata dal Direttore Generale dott. …………….. .nato a ………………………………..il abilitato
alla sottoscrizione del presente atto
e
la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali ovvero analogo organismo aventi sede nella Comunità europea ……………..…………….…………….(che di seguito per brevità sarà chiamata “Cooperativa”), con sede a …….……………….via………………..………… n...… Codice Fiscale
…………………….iscritta nella sezione “…” al n dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella
persona del suo legale rappresentante signor …...……………………………..nato a
……………..………..… il …………..e residente a……….…………… in via ,
abilitato alla sottoscrizione del presente atto
VISTI
gli artt.1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91 e l’art.29, comma 3, della legge regionale n.1/08;
PREMESSO
- che, in conformità all’art. 5 , comma 1, della legge 381/91, l’ASL ha ritenuto con provvedimento
……………………………………………….…………… di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una convenzione;
- che con l’affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l’ASL e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: …………………………………
……………………..….……….…………………………..........................................................…;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che
………………………………….………………………….....................…………………………;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività
.……………………..........................................................................................................................
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO
È affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività / la fornitura dei seguenti beni / servizi:
………………………………………………………………………………………………………… verso pagamento del corrispettivo determinato dall’art.6 della presente convenzione.
ART. 2 - DURATA
La convenzione ha durata dal …………..............................… al ………….........……………………
La convenzione si rinnova automaticamente alla sua scadenza per una sola volta, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di rinnovo si procederà ad effettuare la revisione prezzi sulla base degli elementi di costo di cui alla tabella inserita nel capitolato.
ART. 3 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali con il numero….…… e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima prevista dall’art.4 della legge 381/91.
La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art.4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.
ART. 4 - RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
L’ASL nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Signor cui la
Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
ART. 5 – MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI
Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’ASL inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da ………………..e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da , quale responsabile sociale degli inserimenti.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ASL
L’ASL si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro
………… più IVA, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
In caso di ritardi nei pagamenti, l’ASL si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge ai sensi del d.lgs. 231/02.
ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa sociale si impegna:
a) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività;
b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative
e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ASL o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell’attività;
g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j);
h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
j) a trasmettere all’ASL ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo;
k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 8 - SOCI VOLONTARI
Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione dell’attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell’art.2 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all’allegato elenco nominativo.
La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività di cui alla convenzione.
ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa predisporrà un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.
Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.
ART. 10 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, l’ASL potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.
Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.
Il/I referente/i dell’ASL incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono ...........................
L’ASL comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l’eventuale sostituzione dei predetti referenti.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CONSORZI
È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell’art.118 del d.lgs. n.163/06. In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell’art.118 del d.lgs.n.163/06.
Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l’eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell’ASL.
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’ASL e la Cooperativa sociale sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs.
n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’ASL per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’art.6, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l’eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell’obiettivo sociale previsto nell’art.7 comma g).
Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art.7 punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ASL, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
ART. 14 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo.
ART. 15 - CAUZIONE
A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro pari al 3% (tre per cento) dell’importo annuo mediante fideiussione, rilasciata
da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.
ART. 16 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è esente da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell’art 27 bis della tabella allegata al DPR 642/1972. La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso.
ART. 17 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
- capitolato speciale sottoscritto per accettazione;
- elenco nominativo dei volontari;
- polizza fideiussoria.
ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Letto confermato e sottoscritto
Per la Cooperativa Sociale/Consorzio Per l’ASL della Provincia di Bergamo
Il Direttore Generale