Contract
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI URI – TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA- AGLIENTU - BORTIGIADAS PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.
L'anno duemilasedici addì
del mese di
, presso la
sede del Comune di sita Via
TRA
1)- Il Comune di URI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Avv.XXXXX XXXXXXX, nata a il , elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune in seguito denominato anche come Comune "Capofila” o “Capo convenzione” - (P.IVA: );
E
2)- Il Comune di TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Rag.Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a il ,
elettivamente domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune, - (P.IVA:
);
3)- Il Comune di AGLIENTU, rappresentato dal Sindaco pro-tempore .
Geom.Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a il , elettivamente
domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune, - (P.IVA:
);
4)- Il Comune di BORTIGIADAS, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig..
_Xxxxxxxx Xxxxxx,, nato a il , elettivamente
domiciliato presso la Sede municipale del medesimo Comune, - (P.IVA:
);
P R E M E S S O:
- che l’art. 98, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e l’art. 10, del D.P.R. 04/12/1997, n° 465,
prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della Sezione Regionale dell’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di segreteria;
- che con Decreto legge 31/05/2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n°122, è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali e attribuite le relative funzioni alle Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione;
- che i Comuni di URI – TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA- AGLIENTU -
BORTIGIADAS i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n° in data
n° in data , n° in data , n° in data
, dichiarate immediatamente eseguibili, ed allegate alla presente convenzione, sotto le lett. A) e B),C),D), hanno stabilito di svolgere, in modo coordinato, il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i QUATTTRO Comuni ed hanno individuato quale Comune Capofila quello di URI;
- che, ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per “Ufficio Regionale competente”, s’intende la Prefettura UTG di Cagliari che sostituisce il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all’art. 98, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 ed al D.P.R.
04/12/1997, n°465.
Art. 1 - OGGETTO
I Comuni di URI – TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA- AGLIENTU -
BORTIGIADAS stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in forma associata e coordinata, il servizio di Segreteria dei rispettivi Enti, con Ente Capofila il Comune di URI, avvalendosi delle prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti sindacali od altri equivalenti, sono attribuite a tale figura professionale; ciascuno dei Comuni convenzionati, autonomamente, dovrà assicurare al Segretario comunale le dotazioni strumentali e di personale necessario per consentire l’esercizio delle funzioni.
Art. 2 - MODALITA’ OPERATIVE
L’espletamento del servizio associato di segreteria comunale ha decorrenza dal giorno 01 NOVEMBRE 2016, ripartendo l’orario settimanale tra i QUATTRO Enti nella seguente misura:
- 15 ore settimanali presso il Comune di URI -
- 9 ore settimanali presso il Comune di TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA –
- 9 ore settimanali presso il Comune di AGLIENTU –
- 3 ore settimanali presso il Comune di BORTIGIADAS
Il Segretario dovrà assicurare la propria presenza presso le segreterie dei singoli Comuni, secondo la predetta ripartizione dell’orario settimanale di lavoro. I giorni di lavoro saranno concordati tra il Segretario ed i Sindaci degli enti associati.
In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci dei quattro Comuni, al fine di rendere il
servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.
Art.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è valida sino al recesso disposto da Ciascun Comune con deliberazione del C.C. da adottare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5..
Art.4 - NOMINA ED EVENTUALE REVOCA DEL SEGRETARIO
La nomina e l’eventuale revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco del Comune Capo convenzione, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati. La revoca del Segretario, potrà avvenire nel rispetto dell’art.100, del D.Lgs. n°267/2000 e di cui all’art. 15, comma 5, del D.P.R. n° 465/1997 con la deliberazione adottata dalla Giunta del Comune Capo - convenzione.
Art.5 - SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE
Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in qualsiasi momento. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente interessato ed in questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare, o in assenza di accordo, allo scadere dei 30 giorni dall’avvenuta comunicazione all’altro Ente della deliberazione del recesso. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario comunale. Potrà essere in ogni caso deciso con l’accordo espresso dai rispettivi Consigli comunali lo scioglimento consensuale della convenzione anche con effetto immediato.
Dalla data dello scioglimento della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente e per l’intero orario, l’ufficio di segreteria del Comune Capo - convenzione, Comune di URI, salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l’accettazione del Segretario Comunale.
Della scadenza dovrà essere data altresì comunicazione all’Ufficio Regionale competente, affinché provveda ad assumere gli atti di sua competenza, in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante.
Art. 6 - SEDE DI SERVIZIO - AUTORIZZAZIONI - SOSTITUZIONI
La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di URI Capo - convenzione.
Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo - convenzione.
Le assenze per ferie, congedi ordinari e congedi straordinari sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione, e comunicate agli altri Comune per quanto di conoscenza.
Spetta inoltre al Sindaco del Comune Capo/convenzione il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali incarichi temporanei presso altri Enti es. ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, provvederà alla richiesta all’Ufficio regionale competente il Sindaco capo - convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Enti convenzionati.
Rimane, tuttavia, impregiudicata la facoltà di ciascun Ente di avvalersi delle prestazioni del Vice –Segretario, nei termini, nei tempi e nei modi a termini di legge. A tal fine le si significa che il Comune di Bortigiadas si avvarrà durate la vigenza della presente convenzione delle prestazioni del Vice –Segretario del Comune di Trinità D’Agultu.
Art.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE
Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento, come stabilito dall’art. 45, del vigente C.C.N.L., stipulato in data 16/05/2001. Allo stesso funzionario spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen juris utilizzato dalla Legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.
Al Segretario convenzionato, per l’espletamento del servizio da un Comune associato all’altro è altresì riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio, con l'utilizzo di mezzo proprio, attualmente fissato nella misura di 1/5 di benzina, salvo adeguamento in caso di variazione nella misura stabilita dalla normativa vigente.
Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI
I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità, gli oneri riflessi, nonché le spese la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, nonché il rimborso delle spese di viaggio di cui al precedente articolo 7. I compensi di cui sopra, che saranno ripartiti secondo quanto previsto al precedente articolo 2, saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo - convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dell'altro Comune, trimestralmente, che dovrà versare entro gg. 30 dalla richiesta.
Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi - spese, i diritti di rogito, l’indennità di risultato, ex art. 42 CCNL vigente, che complessivamente non potrà superare la quota del 10%, l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, (art. 41, V comma, CCNL vigente), nonché ogni altro onere strettamente legato con le
specifiche necessità dei singoli Enti - dovuto per incarichi supplementari attribuiti dai singoli Comuni convenzionati, in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco - saranno pagati direttamente dagli Enti a favore del quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.
Il rimborso delle spese per trasferte effettuate nell’interesse di uno solo dei due Comuni convenzionati verrà corrisposto al Segretario direttamente dall’Ente interessato.
Art. 9 - NORME FINALI
Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, come richiamate in premessa, sarà inviata in copia, alla Prefettura
– UTG di Cagliari – Sezione Regionale Sardegna .
Letto confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Comune di URI
Il Sindaco Comune di TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA Il Sindaco del Comune di AGLIENTU
Il Sindaco del Comune di BORTIGIADAS