ACCORDO
TRADUZIONE
ACCORDO
relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)
LE PARTI CONTRAENTI,
tenuto conto della volontà di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali in Europa, in particolare di facilitare la sua organizzazione e il suo esercizio;
tenuto conto della volontà di agevolare il turismo e gli scambi culturali tra le parti contraenti;
considerando che l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), sottoscritto a Dublino il 26 maggio 1982, non contiene disposizioni per l'adesione di nuove parti;
considerando che va salvaguardata l'esperienza e la liberalizzazione realizzata ad opera del predetto accordo;
considerando che è opportuno provvedere ad una liberalizzazione armonizzata di alcuni servizi occasionali internazio- nali di trasporto effettuati con autobus e delle relative operazioni di transito;
considerando che è opportuno stabilire talune regole armonizzate di procedura per i servizi occasionali internazionali non liberalizzati che sono ancora soggetti ad autorizzazione;
considerando che è necessario instaurare un elevato grado di armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus adibiti alla prestazione di servizi occasionali internazionali tra le parti contraenti al fine di migliorare la sicu- rezza stradale e la protezione dell'ambiente;
considerando che è necessario che le parti contraenti applichino misure uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada;
considerando che è opportuno provvedere ad armonizzare le condizioni di accesso all'attività di operatore del trasporto di viaggiatori su strada;
considerando che il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus va ritenuta una condizione di base che si applica alla presta- zione di servizi internazionali di trasporto;
considerando che è necessario introdurre modelli uniformi per i documenti di trasporto, ad esempio il documento di controllo per i servizi occasionali liberalizzati nonché il modulo di autorizzazione e di domanda per i servizi non libera- lizzati al fine di agevolare e semplificare le procedure di ispezione;
considerando che è necessario prevedere alcune misure armonizzate sull'applicazione dell'accordo, in particolare per quanto riguarda la procedure di controllo, le sanzioni e l'assistenza reciproca;
considerando che è opportuno stabilire alcune procedure per la gestione dell'accordo al fine di garantirne una corretta applicazione e di consentire l'adattamento tecnico degli allegati;
considerando che l'accordo deve essere aperto all'adesione di membri futuri della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti e di alcuni altri paesi europei;
HANNO DECISO di stabilire regole uniformi per i servizi occasionali internazionali di trasporto viaggiatori effettuati con autobus,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente accordo si applica:
a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggia- tori di qualsiasi nazionalità su strada effettuati:
— tra i territori di due parti contraenti, in partenza e a destinazione del territorio della stessa parte contraente e, eventualmente all'atto di tali servizi, in transito tanto attraverso il territorio di un'altra parte contraente che attraverso il territorio di uno Stato non contraente,
— da operatori del trasporto per conto terzi stabiliti in una parte contraente conformemente alla normativa di quest'ultima e titolari di una licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto effettuati con autobus,
— a mezzo di autobus immatricolati nella parte contraente dove è stabilito l'operatore del trasporto;
b) agli spostamenti a vuoto degli autobus adibiti a tali servizi.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi occasionali nazionali nel territorio di una parte contraente da operatori stabiliti sul territorio di un'altra parte contraente.
3. L'impiego di autobus previsti per il trasporto di viaggia- tori nel trasporto di merci a fini commerciali è escluso dal campo d'applicazione del presente accordo.
4. Il presente accordo non riguarda i servizi occasionali effettuati per proprio conto.
Articolo 2
Divieto di discriminazione
Le parti contraenti garantiscono che venga applicato il prin- cipio di non discriminazione a causa della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e dell'origine o destinazione dell'autobus, in particolare per quanto riguarda le disposizioni fiscali previste nella sezione VI, nonché il controllo e le sanzioni previste nella sezione IX.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
1) «autobus»: veicoli che in base al tipo di costruzione e all'e- quipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;
2) «servizi occasionali internazionali»: servizi tra il territorio di almeno due parti contraenti, che non rispondono né alla definizione di servizi regolari o servizi regolari speciali, né alla definizione di un servizio navetta. Tali servizi possono essere effettuati con una certa frequenza senza per questo perdere il carattere di servizio occasionale;
3) «servizi regolari»: servizi che assicurano il trasporto di viag- giatori con una frequenza e su un itinerario determinati, che possono imbarcare o sbarcare le persone a fermate predeter- minate; i servizi regolari possono essere soggetti all'obbligo di rispettare orari e tariffe prestabilite;
4) «servizi regolari specializzati»: servizi, organizzati da qual- siasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al para- grafo 3; i servizi regolari specializzati comprendono:
— il trasporto di lavoratori tra il domicilio e il luogo di lavoro,
— il trasporto di studenti e scolari verso e dall'istituto di istruzione.
Il fatto che l'organizzazione del servizio regolare specializ- zato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;
5) 1. «servizi navetta»: servizi per trasportare persone prelimi- narmente riunite in gruppi dallo stesso luogo di partenza allo stesso luogo di destinazione con viaggi di andata e ritorno ripetuti. Ogni gruppo, composto dai viaggiatori che hanno compiuto insieme il viaggio di andata è ricon- dotto con un viaggio successivo al luogo di partenza dal medesimo operatore del trasporto.
Per luogo di partenza o luogo di destinazione si inten- dono rispettivamente la località dove inizia il viaggio e la località dove termina il viaggio nonché, in ciascun caso, i relativi dintorni nel raggio di 50 km.
2. Durante i servizi navetta non possono essere imbarcati o sbarcati passeggeri lungo il percorso.
3. Il primo viaggio di ritorno e l'ultimo viaggio di andata della serie di servizi navetta sono effettuati a vuoto.
4. Tuttavia, la classificazione di una operazione di trasporto tra i servizi navetta non è modificata dal fatto che, con l'accordo delle autorità competenti della o delle parti contraenti interessate:
— in deroga alle disposizioni del punto 1, alcuni viag- giatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo o con un altro operatore del trasporto,
— in deroga alle disposizioni del punto 2, alcuni viag- giatori siano imbarcati o sbarcati lungo il percorso,
— in deroga alle disposizioni del punto 3, il primo viaggio di andata e l'ultimo viaggio di ritorno della serie di navette, siano effettuati a vuoto;
6) «parti contraenti»: i soggetti firmatari che hanno convenuto di vincolarsi con il presente accordo e per i quali tale accordo è in vigore.
Il presente accordo si applica ai territori nei quali è in vigore il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condi- zioni previste in tale trattato, nonché a BOSNIA-ERZEGO- VINA, BULGARIA, CROAZIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, MOLDAVIA, POLONIA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA e TURCHIA, ove abbiano
concluso il presente accordo;
7) «autorità competenti» sono le autorità designate dagli Stati membri della Comunità e dalle altre parti contraenti ad eseguire i compiti indicati nelle sezioni V, VI, VII, VIII e IX del presente accordo;
8) «transito» indica la parte di un'operazione di trasporto attra- verso il territorio di una parte contraente senza imbarco o sbarco di viaggiatori.
SEZIONE II
CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA
Articolo 4
1. Le parti contraenti che non vi hanno ancora provveduto applicano disposizioni equivalenti a quelle stabilite dalla diret- tiva della Comunità europea menzionata all'allegato 1.
2. Per quanto riguarda la condizione del possesso di un'ade- guata capacità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva citata, le parti contraenti possono applicare l'obbligo di una disponibilità minima di capitale e riserve inferiore all'im- porto previsto alla lettera c) del suddetto paragrafo 3 fino alla data del 1o gennaio 2003 o anche del 1o gennaio 2005, a condizione in quest'ultimo caso di fornire al momento della ratifica dell'accordo una dichiarazione a questo proposito, fatte salve le disposizioni comprese nell'accordo europeo che isti- tuisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e alcune parti contraenti al presente accordo.
SEZIONE III
CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI
Articolo 5
Gli autobus utilizzati per i servizi internazionali occasionali contemplati dal presente accordo soddisfano le norme tecniche di cui all'allegato 2.
SEZIONE IV
ACCESSO AL MERCATO
Articolo 6
Servizi occasionali liberalizzati
I seguenti servizi occasionali sono esentati dall'autorizzazione sul territorio di tutte le parti contraenti salvo di quella nel quale è stabilito l'operatore del trasporto:
1) circuiti a porte chiuse: i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
2) servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto: il luogo di partenza si trova sul territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
3) servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto: tutti i passeg- geri sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddi- sfatta una delle seguenti condizioni:
a) nel territorio di una parte non contraente o nel territorio di una parte contraente diversa da quella in cui è stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti a norma di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente e vengono trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal mede- simo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto;
c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
Sono inoltre esenti da autorizzazione:
4) le operazioni di transito che attraversano il territorio delle parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali esen- tati da autorizzazione;
5) i viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusiva- mente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contem- plato dal presente accordo.
Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.
Articolo 7
Servizi occasionali non liberalizzati
1. I servizi occasionali diversi da quelli menzionati nell'arti- colo 6 sono soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo 15.
2. Per quanto riguarda i servizi prestati da operatori del trasporto stabiliti nella Comunità europea, i luoghi di partenza e/o di destinazione dei servizi possono essere situati in qualsiasi Stato membro della Comunità europea, a prescindere dallo Stato membro nel quale l'autobus è immatricolato o dallo Stato membro nel quale è stabilito l'operatore del trasporto.
SEZIONE V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE
Articolo 8
Le parti contraenti del presente accordo che non vi abbiano ancora provveduto possono aderire all'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli effettuanti trasporti interna- zionali su strada (AETR), del 1o luglio 1970 e successive modi- fiche, ovvero applicare i regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)
n. 3821/85 vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE E FISCALE
Articolo 9
1. Gli autobus utilizzati per le operazioni di trasporto ai sensi del presente accordo sono esentati da qualsiasi tassa o imposta di circolazione o di possesso di veicoli nonché da qual- siasi tassa o imposta speciale sulle operazioni di trasporto nel territorio delle altre parti contraenti.
Gli autobus non sono esentati da tasse ed imposte sui carbu- ranti, dall'IVA sui servizi di trasporto e dai pedaggi stradali e ad altri diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture.
2. Le parti contraenti provvedono affinché i pedaggi e gli altri diritti di utenza non vengano applicati contemporanea- mente per la fruizione di una stessa tratta stradale. Le parti contraenti possono tuttavia applicare pedaggi sulle reti nelle quali vengono riscossi diritti di utenza per l'uso di ponti, tunnel e valichi di montagna.
3. Il carburante degli autobus contenuto nei serbatoi instal- lati appositamente dai costruttori, e comunque in quantità non superiore a 600 litri, nonché i lubrificanti trasportati a bordo al solo scopo di uso diretto sono esenti da dazi all'importazione e da qualsiasi altra tassa o prelievo imposto dalle altre parti contraenti.
4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 elabora un progetto di elenco delle tasse sul trasporto di viaggiatori su strada effettuato con autobus riscosse da ciascuna parte contraente. Tale elenco indica le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e che possono essere riscosse solo nella parte contraente nella quale è immatricolato il veicolo. L'elenco riporta inoltre le tasse che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, che possono essere riscosse dalle parti contraenti diverse da quella nella quale è immatricolato il veicolo. Le parti contraenti che sostituiscono una delle tasse che figurano negli elenchi con una tassa analoga o diversa ne informano il comitato misto perché questo proceda alle necessarie modifiche.
5. I pezzi di ricambio e gli attrezzi importati per riparare un autobus danneggiato nell'esecuzione di un'operazione di trasporto internazionale su strada sono esentati dai dazi doga- nali e da qualsiasi tassa o prelievo applicabile all'importazione nel territorio di un'altra parte contraente, alle condizioni stabi- lite dalle disposizioni nazionali sull'ammissione a titolo di importazione temporanea. I pezzi sostituiti debbono essere riesportati o distrutti sotto il controllo delle autorità doganali competenti dell'altra parte contraente.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI CONTROLLO PER I SERVIZI OCCASIONALI ESENTATI DA AUTORIZZAZIONE
Articolo 10
La prestazione dei servizi di cui all'articolo 6 avviene sulla base di un documento di controllo rilasciato dalle autorità compe- tenti o da qualsiasi altro organismo abilitato a tal fine della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
Articolo 11
1. Il documento di controllo è costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio in duplice esemplare, staccabili. Tale documento di controllo deve essere conforme al modello riportato nell'allegato 3 del presente accordo.
2. Ogni libretto con i suoi fogli di viaggio è numerato. I fogli di viaggio portano una numerazione da 1 a 25.
3. Il testo della pagina di copertina del libretto e dei fogli di viaggio è stampato nella o nelle lingue ufficiali della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto.
Articolo 12
1. Il libretto di cui all'articolo 11 è intestato a nome dell'ope- ratore del trasporto; esso non è cedibile.
2. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato.
3. L'operatore del trasporto è tenuto a verificare che i fogli di viaggio siano debitamente e correttamente compilati.
Articolo 13
1. Prima dell'inizio di ogni viaggio l'operatore del trasporto compila il foglio di viaggio in duplice copia.
2. Per fornire i nominativi dei passeggeri l'operatore del trasporto può avvalersi di un elenco preventivamente compi- lato su un foglio separato che va allegato al foglio di viaggio. Sull'elenco allegato e sul foglio di viaggio va apposto il timbro dell'operatore del trasporto o, ove necessario, la firma dell'ope- ratore o del conducente dell'autobus.
3. Per i servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'elenco dei passeggeri può essere compilato a norma del paragrafo 2, al momento dell'imbarco dei passeggeri.
Articolo 14
Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire che l'elenco dei passeggeri non debba essere compi- lato. In tal caso sul documento di controllo va indicato il numero dei viaggiatori.
Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.
SEZIONE VIII
AUTORIZZAZIONE PER I SERVIZI OCCASIONALI NON LIBERALIZZATI
Articolo 15
1. Per ogni servizio occasionale non liberalizzato ai sensi dell'articolo 6 le autorità competenti delle parti contraenti in cui i passeggeri sono imbarcati o sbarcati e le autorità compe- tenti delle parti contraenti rilasciano di comune accordo un'au- torizzazione. Quando il luogo di partenza o di destinazione è situato in uno Stato membro della Comunità europea, il tran- sito attraverso altri Stati membri della predetta Comunità non è soggetto ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è conforme al modello che figura nell'al- legato 5.
Articolo 16
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è presentata dall'operatore del trasporto alle autorità competenti della parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza.
Le domande di autorizzazione sono conformi al modello che figura nell'allegato 4.
2. Gli operatori del trasporto compilano il formulario di domanda e vi allegano quanto necessario a comprovare che il richiedente è titolare di una licenza ad effettuare servizi di trasporto occasionali internazionali con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino.
3. Le autorità competenti della parte contraente sul cui terri- torio si trova il luogo di partenza esaminano la domanda di autorizzazione del servizio in questione e, in caso di approva- zione, la trasmettono alle autorità competenti della o delle parti contraenti del luogo di destinazione nonché alle autorità competenti delle parti contraenti attraversate.
4. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, le parti contraenti il cui territorio è attraversato in transito possono decidere che il loro accordo non è più necessario per i servizi previsti nella presente sezione. In tal caso, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tale decisione.
5. Le autorità competenti della o delle parti contraenti di cui è stato richiesto l'accordo rilasciano l'autorizzazione entro un mese senza operare discriminazioni sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto. Se tali autorità non condividono i termini dell'autorizzazione, comuni- xxxx alle autorità competenti della o delle parti contraenti inte- ressate i relativi motivi.
Articolo 17
Le autorità competenti di due o più parti contraenti possono convenire di semplificare la procedura di autorizzazione, il formulario di domanda di autorizzazione e il modello di auto- rizzazione relativi ai servizi occasionali effettuati tra dette parti contraenti. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato di tali accordi.
SEZIONE IX
CONTROLLI, SANZIONI E ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 18
I documenti di controllo di cui all'articolo 10 e le autorizza- zioni di cui all'articolo 15 devono trovarsi a bordo dell'autobus e sono esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
Articolo 19
Le autorità competenti delle parti contraenti provvedono affinché gli operatori del trasporto si conformino alle disposi- zioni del presente accordo.
Articolo 20
A bordo dell'autobus deve trovarsi una copia conforme della licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto con autobus quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino; essa va esibita a richiesta degli agenti incaricati del controllo.
Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 è informato dei modelli di documento rilasciati dalle autorità competenti delle parti contraenti.
Articolo 21
Le autorità competenti delle parti contraenti prevedono un sistema di sanzioni per le infrazioni all'accordo. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 22
1. In caso di gravi e ripetute infrazioni alla regolamenta- zione sui trasporti stradali, in particolare alle disposizioni rela- tive ai tempi di guida, di riposo e alla sicurezza stradale, commesse da operatori del trasporto non residenti che sono così passibili del ritiro della licenza per il trasporto di viaggia- tori su strada, le autorità competenti della parte contraente inte- ressata trasmettono alle autorità competenti della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione tutte le informazioni in loro possesso relative alle infrazioni e alle sanzioni inflitte.
2. Le autorità competenti della parte contraente sul cui terri- torio sono state commesse gravi o ripetute infrazioni alla rego- lamentazione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale, possono temporaneamente vietare all'operatore del trasporto interessato l'accesso al territorio di detta parte contraente.
Per quanto riguarda la Comunità europea, l'autorità competente di uno Stato membro può vietare solo temporaneamente l'ac- cesso al suo territorio nazionale. Le autorità competenti della parte contraente in cui è stabilito l'operatore di trasporto inte- ressato e il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 sono informati di tali misure.
3. In caso di infrazioni gravi e ripetute alla regolamenta- zione in materia di trasporti stradali, in particolare alle disposi- zioni sui tempi di guida e di riposo e sulla sicurezza stradale commesse da un operatore del trasporto, le autorità competenti
della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto in questione adottano le misure idonee ad evitare la ripetizione di dette infrazioni; esse possono comprendere la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasporto di viaggiatori su strada. Il comitato misto istituito a norma dell'ar- ticolo 23 è informato di tali misure.
4. Le parti contraenti garantiscono all'operatore del trasporto il diritto di impugnare le decisioni di sanzione adot- tate nei suoi confronti.
SEZIONE X
IL COMITATO MISTO
Articolo 23
1. Onde facilitare la gestione del presente accordo è istituito un comitato misto. Tale comitato misto si compone di rappre- sentanti delle parti contraenti.
2. Il comitato misto si riunisce per la prima volta sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno.
4. Il comitato misto si riunisce su richiesta di almeno una parte contraente.
5. Il comitato misto può deliberare solo se nelle riunioni le parti contraenti, compresa la Comunità europea, sono rappre- sentate per almeno due terzi.
6. Il comitato misto riunito in sede deliberante adotta le sue decisioni all'unanimità delle parti contraenti rappresentate. Qualora non sia possibile ottenere l'unanimità, le autorità competenti interessate, su richiesta di una o più delle parti contraenti in questione, convocano una riunione di consulta- zione entro un termine di sei settimane.
Articolo 24
1. Il comitato misto vigila alla corretta applicazione del presente accordo. Il comitato è informato di qualsiasi misura adottata o da adottare ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente accordo.
2. In particolare, il comitato misto:
a) stabilisce, sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti contraenti, un elenco delle autorità competenti delle parti contraenti incaricate dei compiti di cui alle sezioni V, VI VII, VIII e IX del presente accordo;
b) modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati del presente accordo;
c) modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1 relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'articolo 4 al fine di incorpo- rarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;
d) sulla base delle informazioni comunicate dalle parti contraenti, redige un elenco a titolo informativo di tutti i dazi, xxxxx e prelievi di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5;
e) modifica o adatta le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 al fine di incorporarvi le nuove misure adottate nella Comunità europea;
f) risolve le controversie relative all'attuazione o all'interpreta- zione del presente accordo;
g) raccomanda nuove misure intese a liberalizzare i servizi occasionali ancora soggetti ad autorizzazione.
3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni deliberate dal comitato misto, secondo, ove necessario, le loro procedure interne.
4. Qualora non sia possibile pervenire ad un accordo per risolvere una controversia a norma del paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, le parti contraenti interessate possono sottoporre la questione a un collegio arbitrale. Ciascuna parte contraente interessata nomina un arbitro. Anche il comitato misto nomina un arbitro.
Le decisioni del collegio arbitrale sono adottate a maggioranza.
Le parti contraenti coinvolte nella controversia adottano le misure necessarie per dare attuazione alle decisioni del collegio arbitrale.
SEZIONE XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 25
Accordi bilaterali
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni in materia degli accordi conclusi tra le parti contraenti. Per quanto riguarda la Comunità europea, la presente disposizione si applica agli accordi conclusi tra uno Stato membro e una parte contraente.
2. Le parti contraenti diverse dalla Comunità europea possono convenire di non applicare l'articolo 5 e l'allegato 2 del presente accordo e di applicare altre norme tecniche agli autobus che effettuano servizi occasionali di trasporto tra tali parti contraenti, compreso il transito sui loro territori.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 e dall'allegato 2, le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposi- zioni in materia degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le altre parti contraenti.
Tuttavia, le disposizioni che prevedono un'esenzione dall'auto- rizzazione, contenute negli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri della Comunità europea e altre parti contraenti per i servizi occasionali di cui all'articolo 7, possono essere mantenute e prorogate. In tal caso, le parti contraenti interes- sate informano immediatamente il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23.
Articolo 26
Firma
Il presente accordo è aperto alla firma a Bruxelles, dal 14 aprile 2000 al 30 giugno 2001 presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del presente accordo.
Articolo 27
Ratifica o approvazione e deposito dell'accordo
Il presente accordo è approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati dalle parti contraenti presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che notificherà il deposito a tutti gli altri firmatari.
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore per le parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato quando quattro parti contraenti, compresa la Comunità europea, lo hanno approvato o ratificato, il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito del quarto strumento di approvazione o di ratifica, o il primo giorno del sesto mese, sempreché, in quest'ultimo caso, all'atto della ratifica dell'accordo venga effettuata una dichiarazione in questo senso.
2. Il presente accordo entra in vigore, per ogni parte contraente che lo approva o lo ratifica, dopo l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il primo giorno, del terzo mese che segue la data di deposito dello strumento di approvazione o di ratifica della parte contraente interessata.
Articolo 29
Durata dell'accordo — valutazione del funzionamento dell'accordo
1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. La durata del presente accordo è automaticamente proro- gata per un nuovo quinquennio per le parti contraenti che non esprimono l'intenzione di non prorogare l'accordo. In quest'ul- timo caso la parte contraente interessata notifica al depositario la propria intenzione, a norma dell'articolo 31.
3. Prima della scadenza di ogni quinquennio il comitato misto valuta il funzionamento del presente accordo.
Articolo 30
Adesione
1. Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto all'adesione dei paesi membri a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT). In caso di adesione da parte di paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il presente accordo non si applica tra le parti contraenti firmatarie dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Il presente accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra e del Principato di Monaco.
3. Per ogni Stato che aderisce al presente accordo dopo l'en- trata in vigore prevista all'articolo 28, l'accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato.
4. Ciascuno Stato che aderisce al presente accordo dopo l'entrata in vigore prevista all'articolo 28 può usufruire di un termine massimo di tre anni per adottare disposizioni equiva- lenti alla o alle direttive di cui all'allegato 1. Il comitato misto è informato delle misure adottate.
Articolo 31
Denuncia
Ciascuna parte contraente può denunciare unilateralmente il presente accordo con un preavviso di un anno notificandolo simultaneamente alle altre parti contraenti per il tramite del
depositario dell'accordo. Il comitato misto è inoltre informato dei motivi della denuncia. L'accordo non può tuttavia essere denunciato nel corso dei primi quattro anni che seguono la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 28.
Qualora l'accordo sia denunciato da una o più parti e il numero delle parti contraenti risulti inferiore al numero convenuto per l'entrata in vigore iniziale di cui all'articolo 28, l'accordo rimane in vigore, salvo diversa decisione del Comitato misto composto dalle parti contraenti restanti.
Articolo 32
Cessazione
Una parte contraente che ha aderito all'Unione europea cessa di essere parte contraente del presente accordo alla data della sua adesione.
Articolo 33
Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.
Articolo 34
Lingue
Il presente accordo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, testi facenti fede, è depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmetterà copia conforme ad ogni parte contraente.
Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente accordo nella o nelle sue lingue ufficiali. Copia di tali traduzioni è depositata presso gli archivi del segretariato gene- rale del Consiglio dell'Unione europea.
Copia di tutte le traduzioni dell'accordo e dei suoi allegati è trasmessa dal depositario a tutte le parti contraenti.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Aperto alla firma a Bruxelles dal 14 aprile 2000 al 30 giugno 2001
Per la Comunità europea
Per la Bosnia-Erzegovina
Per la Repubblica di Bulgaria
Per la Repubblica di Croazia
Per la Repubblica ceca
Per la Repubblica di Estonia
Per la Repubblica di Ungheria
Per la Repubblica di Lettonia
Per la Repubblica di Lituania
Per la Repubblica moldova
Per la Repubblica di Polonia
Per la Romania
Per la Repubblica slovacca
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Repubblica di Turchia
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'articolo 4
La direttiva della Comunità europea di cui all'articolo 4 è la seguente:
Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'eser- cizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (Gazzetta uffi- ciale delle Comunità europee L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1998 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 277 del 14.10.1998, pag. 17).
ALLEGATO 2
Norme tecniche applicabili agli autobus
Articolo 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo Interbus per ciascuna parte contraente, gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori devono essere conformi alle norme stabilite nei testi giuridici seguenti:
a) Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 46 del 17.2.1997, pag. 1).
b) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
c) Direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
d) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 370 del 31.12.1985, pag. 8), come da ultimo modifi- cata dal regolamento (CE) n. 2135/98 della Commissione, del 24 settembre 1998 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 274 del 9.10.1998, pag. 1) o norme equivalenti stabilite dall'accordo AETR e dai relativi protocolli.
Articolo 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo Interbus per ciascuna parte contraente, le parti contraenti diverse dalla Comunità europea devono rispettare, per gli autobus che effettuano servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori, le prescrizioni tecniche delle direttive comunitarie seguenti o dei regolamenti equivalenti dell'UNECE rela- tivi alle prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli nuovi e delle loro parti e accessori.
Voce | Regolamento UNECE ultima modifica | Direttiva CE (originale/ultima modifica) | Data di attuazione nell'UE |
Emissioni allo scarico | 49/01 49/02, omologazione A 49/02, omologazione B | 88/77 91/542 fase 1 91/542 fase 2 96/1 | 1.10.1993 1.10.1996 |
Fumi | 24/03 | 72/306 | 2.8.1972 |
Emissioni sonore | 51/02 | 70/157 84/424 92/97 | 1.10.1989 1.10.1996 |
Frenatura | 13/09 | 71/320 88/194 91/422 98/12 | 1.10.1991 1.10.1994 |
Pneumatici | 54 | 92/23 | 1.1.1993 |
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa | 48/01 | 76/756 91/663 97/28 | 1.1.1994 |
Articolo 3
Gli autobus utilizzati per i servizi seguenti:
a) servizi con partenza da uno Stato membro della Comunità (ad eccezione della Grecia) e a destinazione di un'altra parte contraente dell'accordo Interbus;
b) servizi con partenza da una parte contraente dell'accordo Interbus e a destinazione di uno Stato membro della Comu- nità (ad eccezione della Grecia);
c) servizi con partenza da una Parte contraente dell'accordo Interbus e a destinazione della Grecia, in transito attraverso un altro Stato membro della Comunità e prestati da operatori di trasporto stabiliti in una parte contraente dell'ac- cordo Interbus,
devono soddisfare le disposizioni seguenti:
1) gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente all'1.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'accordo Interbus.
2) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.
3) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.
4) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2002.
5) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.
6) gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2004.
7) a decorrere dall'1.1.2005 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.1.1990 (EURO 0).
8) a decorrere dall'1.1.2007 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.10.1993 (EURO 1).
Articolo 4
Gli autobus utilizzati per i seguenti servizi:
a) servizi con partenza dalla Grecia e a destinazione delle parti contraenti dell'accordo Interbus;
b) servizi con partenza dalle parti contraenti dell'accordo Interbus e a destinazione della Grecia, devono soddisfare le disposizioni seguenti:
1) Gli autobus immatricolati per la prima volta anteriormente all'1.1.1980 non possono essere utilizzati per i servizi occasionali disciplinati dall'accordo Interbus.
2) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1980 e il 31.12.1981 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2000.
3) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1982 e il 31.12.1983 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2001.
4) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1984 e il 31.12.1985 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2003.
5) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1986 e il 31.12.1987 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2005.
6) Gli autobus immatricolati per la prima volta tra l'1.1.1988 e il 31.12.1989 possono essere utilizzati soltanto fino al 31.12.2007.
7) A decorrere dall'1.1.2008 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.1.1990 (EURO 0).
8) A decorrere dall'1.1.2010 possono essere utilizzati soltanto gli autobus immatricolati per la prima volta dall'1.10.1993 (EURO 1).
Articolo 5
Gli autobus della Comunità utilizzati nel traffico bilaterale tra la Grecia e altri Stati membri della Comunità, in transito nel territorio di parti contraenti dell'accordo Interbus, non sono disciplinati dalle presenti disposizioni relative alle norme tecniche, ma devono soddisfare le disposizioni della Comunità europea.
Articolo 6
1. Le disposizioni relative alle norme tecniche comprese negli accordi o convenzioni bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e le parti contraenti dell'accordo Interbus in materia di traffico e transito bilaterali, che sono più limitative di quelle previste nel presente accordo, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2006.
2. Gli Stati membri della Comunità e le parti contraenti dell'accordo Interbus interessate informano il comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo del contenuto di tali accordi o convenzioni bilaterali.
Articolo 7
1. Un documento attestante la data della prima immatricolazione del veicolo deve essere tenuto a bordo ed esibito a richiesta degli agenti incaricati del controllo. Ai fini del presente allegato, la dizione «data della prima immatricolazione del veicolo» si riferisce alla prima immatricolazione del veicolo dopo la sua costruzione. Se la data di immatricolazione non è disponibile, la dizione si riferisce alla data di costruzione.
2. Nel caso in cui il motore di origine dell'autobus sia stato sostituito da un nuovo motore, il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sostituito da un documento attestante la conformità del nuovo motore alle disposi- zioni di omologazione di cui all'articolo 3.
Articolo 8
1. In deroga alla lettera a) dell'articolo 1 del presente allegato, le parti contraenti possono effettuare controlli tecnici saltuari per controllare la conformità degli autobus in causa alle disposizioni della direttiva 96/96/CE. Ai fini del presente allegato, per «controlli tecnici saltuari» si intende l'ispezione non programmata, e quindi inattesa, di un autobus che circola sul territorio di una parte contraente, eseguita lungo la strada dalle autorità competenti.
2. Ai fini dei controlli tecnici su strada previsti al presente allegato, le autorità competenti delle parti contraenti si servono del modulo di controllo che figura negli allegati II a e II b. Una copia di tale modulo, compilato dall'autorità preposta al controllo, viene rilasciata al conducente dell'autobus e presentata su richiesta allo scopo di semplificare od evitare, ove possibile, ulteriori controlli su strada troppo ravvicinati nel tempo.
3. Se l'agente che ispeziona l'autobus ritiene che i difetti di manutenzione riscontrati giustifichino ulteriori esami, l'au- tobus può essere sottoposto ad un controllo tecnico approfondito presso un centro di controllo autorizzato, a norma dell'articolo 2 della direttiva 96/96/CE.
4. Fatte salve altre eventuali sanzioni, se a seguito di un controllo tecnico su strada risulta che l'autobus non è conforme alla direttiva 96/96/CE, per cui si ritiene che presenti gravi rischi per gli occupanti o per gli altri utenti della strada, può essere immediatamente disposto il divieto di circolazione dell'autobus sulla rete stradale pubblica.
5. I controlli tecnici saltuari su strada devono essere effettuati senza discriminazione di nazionalità del conducente o di paese di immatricolazione dell'autobus.
ALLEGATO II a
ALLEGATO II b
Norme tecniche relative al controllo tecnico su strada
Gli autobus di cui all'articolo 3 del presente accordo devono essere mantenuti in condizioni tali da risultare accettabili da parte delle autorità di controllo.
Gli elementi da ispezionare sono quelli considerati importanti per un funzionamento sicuro ed ecologico dell'autobus. Oltre ai controlli funzionali semplici (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, condizione dei pneumatici, ecc.), devono essere eseguite prove specifiche e/o controlli dell'impianto frenante e delle emissioni del veicolo, nel modo seguente:
1. Freni
Le varie parti del sistema di frenatura e i relativi organi devono essere mantenuti in buone condizioni di funziona- mento ed efficienza ed essere correttamente regolati.
I freni dell'autobus devono essere in grado di svolgere le tre seguenti funzioni:
a) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, un freno di servizio in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficiente, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;
b) per gli autobus e i loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere fermo l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, lungo pendenze in salita o discesa di grado elevato; le superfici operative del freno devono essere mantenute nella posizione di frenatura da un dispositivo ad azio- namento esclusivamente meccanico;
c) per gli autobus, il freno di soccorso deve essere in grado di rallentare e arrestare l'autobus, a prescindere dalle condizioni di carico, entro una distanza ragionevole, anche in caso di guasto del freno di servizio.
In caso di dubbio sulle condizioni di manutenzione dell'autobus, le autorità di controllo possono esaminarne la capacità frenante conformemente a tutte o ad alcune disposizioni della direttiva 96/96/CE, allegato II, punto 1.
2. Emissioni di gas di scarico
2.1. Emissioni di gas di scarico
2.1.1. Autobus muniti di motore ad accensione comandata (motori a benzina)
a) Se le emissioni allo scarico non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
1) Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe.
2) Se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza dell'equipag- giamento prescritto.
Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si misura il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore dell'autobus. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti degli Stati membri decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:
— per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta nel periodo compreso tra la data a partire dalla quale le parti contraenti hanno stabilito che gli autobus devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE (1) e il 1o ottobre 1986: CO — 4,5 % vol.,
— per gli autobus immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o ottobre 1986: CO — 3,5 % vol.
b) Se le emissioni allo scarico sono controllate da un sistema perfezionato, quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
1) Esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti.
(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1) e rettifica (GU L 81 dell'11.4.1970, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxx- xxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx (XX L 100 del 19.4.1994, pag. 42).
2) Esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipag- giamento richiesto.
3) Determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dell'autobus mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore conformemente alle raccomandazioni del costrut- tore dell'autobus.
4) Emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite Misurazione con motore al minimo
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore dell'au- tobus. Ove tale dato non sia disponibile, il tenore massimo di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.
Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore di almeno 2 000 giri/min: Tenore di CO: massimo 0,3 % vol.
Lambda: 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.
2.1.2. Autobus muniti di motore ad accensione per compressione (motori diesel)
Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accele- rato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore a quello regi- strato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (1). Ove tale dato non sia disponibile o le autorità competenti delle parti contraenti decidano di non utilizzarlo come valore di riferimento, i valori limite del coeffi- ciente di assorbimento sono i seguenti:
Coefficiente massimo di assorbimento per:
— motori diesel ad aspirazione naturale = 2,5 m-1,
— motori diesel a turbocompressione = 3,0 m-1
oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchiatura diversa da quella utilizzata per l'omolo- gazione CE.
2.1.3. Apparecchiatura di prova
Per controllare le emissioni di gas di scarico degli autobus sono utilizzate apparecchiature atte a controllare con precisione che i valori limite prescritti o indicati dal costruttore siano stati rispettati.
2.2. Ove opportuno, deve essere verificato il corretto funzionamento del sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni.
(1) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure
da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43).
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5