COMUNE DI MANDURIA
Repertorio n.
COMUNE DI MANDURIA
(Provincia di Taranto)
Allegato B
SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E OSPITALITÀ' CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO COMUNALE.
L'anno duemilaventi il giorno ( ) del mese di
presso la sede comunale, sita in via Fra X. Xxxxxxxxx avanti a me, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Segretario Generale del Comune di Manduria, domiciliato, per la carica presso la predetta sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono comparsi:
da una parte:
L’ing. , nato a ( ), domiciliato per la carica, presso la sede comunale, il quale dichiara di agire nel presente atto, a termine dell'art.107, comma 3) del D.Lgs. 267/2000, in nome e per conto del Comune di Manduria, (P. Iva 800090707333), in qualità di Responsabile dell’Area 3, che nel contesto dell'atto, per brevità, sarà chiamata "Amministrazione Comunale";
dall'altra parte:
_l_ sig. , nat_ a
( ), il , e residente a , alla via , n. , _l_ quale dichiara di agire, nella sua qualità di di di
denominata " ", in
seguito chiamata gestore (P.I./C.F.: ), con sede legale in
, via , iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali (art. 19 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2), con delibera di Giunta Regionale n. del . Le sopra costituite parti, della cui identità io, ufficiale rogante, sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare, con il mio consenso, all’assistenza di testimoni e, dopo aver premesso:
- che la Regione Puglia, con legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”. prevede che gli Enti Locali possano concludere, con organizzazioni protezionistiche, iscritte all’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali (art. 19 della citata legge regionale
n. 2/2020), convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero;
- che per una efficace gestione del canile ed ai fini di una miglior cura degli animali ospitati, l’Amministrazione Comunale tramite procedura di evidenza pubblica ha individuato il soggetto cui affidare per il periodo di due anni la gestione, eventualmente rinnovabile per un altro anno, che ha offerto un ribasso percentuale del % ( ) sul prezzo cane/die di € 3,20, tenendo conto che presso la struttura non possono essere ospitati contemporaneamente più di 15 cani;
- che con Determinazione n. reg. gen. è stata affidata la gestione del canile al
sopra indicato che ha offerto il ribasso percentuale per il prezzo netto cane/die di euro: ;
si conviene quanto segue
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
L'Amministrazione Comunale affida a la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del canile sanitario per animali d'affezione, abbandonati o randagi.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare durante la gestione, quanto previsto dalla presente convenzione e quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:
1 ) legge 14 agosto 1991, n. 281;
2) decreto Ministero della Sanità 14 ottobre 1996;
3) legge regionale 7 febbraio 2020 n. 2;
4) Regolamento comunale sul benessere animale
5) Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti altre norme legislative o regolamentari attinenti alla presente convenzione, il gestore sarà tenuta ad osservarle.
L'Amministrazione Comunale intende garantire, nell'ambito del proprio territorio, le attività previste dalle disposizioni di legge sopra riportate ed in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali.
In particolare l'Amministrazione Comunale intende:
a) provvedere al ricovero dei cani randagi, previo nulla osta dei Servizi Veterinari dell'AsI competente;
b) assicurare la loro custodia, temporanea nella struttura all'uopo destinata;
c) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.
Articolo 2 - Attività di custodia dei cani presso il canile
L'affidatario della gestione si impegna a:
a) custodire, presso la struttura sopra citata, gli attuali animali ospitati ed i cani randagi catturati, su disposizione dell'AsI competente.
Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso l'anagrafe canina del Servizio Veterinario dell'AsI Ta ed una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane ed al pagamento di eventuali sanzioni amministrative. Il gestore dovrà comunicare all’ufficio comunale preposto i giorni di permanenza nel canile. In caso di rifiuto al ritiro da parte del proprietario il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia Municipale, per i provvedimenti di legge;
b) prendere in carico il cane e questa operazione dovrà essere comprovata dalla compilazione di una scheda ed annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo o digitale), dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno dell'ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile;
c) predisporre apposito programma, consultabile nell'area dedicata del sito dell'Amministrazione Comunale, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel canile sanitario, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare in collaborazione con la stessa Amministrazione Comunale, per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
d) predisporre iniziative per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
e) mantenere, in isolamento, l’animale, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari;
f) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l’animale, schede che dovranno essere siglate dal veterinario dell’Asl;
g) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni;
h) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, tolettatura, assenza di stress da competizione);
i) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
j) provvedere alla pulizia, con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
k) garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne e esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc.);
l) provvedere ad effettuare almeno un bagno, nel periodo estivo, a tutti i cani presenti nella struttura;
m) garantire lo svolgimento dell’attività e l’apertura al pubblico del canile concordata con l’Amministrazione comunale, tutti i giorni feriali, per almeno due ore al giorno, preferibilmente al mattino, nel periodo invernale, e nel pomeriggio, in quello estivo. Per incentivare le adozioni l’affidatario si impegna a tenere aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e/o la domenica secondo, un calendario da concordare con la stessa Amministrazione;
n) assicurare l’approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella
struttura;
o) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Asl TA durante le visite, o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
p) garantire, almeno un’ora al giorno, la sgambatura agli animali;
q) tenere aggiornato l’elenco dei soci, con eventuali variazioni e tipo di attività svolta da ciascuno, da inviare al responsabile del servizio ogni qualvolta ci siano variazioni;
r) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare, per iscritto, al servizio di prevenzione veterinaria della Asl, territorialmente competente, nonchè agli uffici comunali preposti, anche a mezzo fax, con l’onere che le operazioni di seppellimento/incenerimento sono a carico del gestore affidataria.
Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata, in copia, al responsabile del servizio, con cadenza periodica.
Gli archivi informatizzati, e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto della convenzione, sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 3 - Affidamento degli animali
L’affidatario del servizio di gestione si impegna a:
a) provvedere, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità 14 ottobre 1996, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996, alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo), a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani presenti nella struttura, fermo restando l’esclusione, dall’adozione, unicamente, per gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
b) redigere, per ogni adozione, l'apposita scheda prevista dal citato decreto 14 ottobre 1996, che dovrà essere conservata per eventuali controlli, assieme alle fotocopie del documento di identità dell'affidatario e tale scheda dovrà essere firmata, oltre che dall’adottante, dall’addetto dell’affidatario;
c) promuovere, in accordo con l’Amministrazione Comunale, campagne di adozione, con cadenza almeno semestrale, e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono.
Articolo 4 - Utilizzo della struttura
Nello svolgimento delle attività, di cui alla presente convenzione, sarà utilizzata la struttura dell’Amministrazione Comunale, sita in via Giancane, nei locali dell’ex- macello, che potrà, comunque, essere disponibile, in favore della stessa Amministrazione, in qualsiasi momento, per le attività che ritenesse più opportune.
All’atto della consegna verrà redatto un verbale, con la descrizione di tutti i beni presenti ed inventariabili.
L’affidatario si impegna, inoltre, a non apportare modifiche alla struttura del canile, senza le preventive autorizzazioni dell’Amministrazione Comunale.
L’affidatario ha l’obbligo di consegnare copia di tutte le chiavi della struttura, qualora provvedesse alla sostituzione delle serrature, all’Amministrazione Comunale che può, in qualsiasi momento e senza preavviso, effettuare ispezioni e controlli ed essere presente nel canile comunale.
Articolo 5 - Personale
L'affidatario si impegna, per lo svolgimento di tutte le attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare, prevalentemente, i propri soci volontari. Si impegna inoltre ad:
a) assolvere, per il personale (non socio), agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, in conformità alla normativa vigente;
b) provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana.
L'affidatario garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa come da polizza n. stipulata in data
con , agenzia di
con scadenza e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza n. stipulata in data con , agenzia di con scadenza , secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed inoltre, per il personale eventualmente assunto, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e assistenziale, impegnandosi, comunque, al rinnovo delle suddette polizze, alle loro rispettive scadenze, a valere per tutta la durata del presente affidamento.
Per la responsabilità civile per rischi diversi, il gestore presenta la polizza n.
stipulata in data con la compagnia
Agenzia di con scadenza .
Articolo 6 - Contributo e spese di gestione
L'importo unitario, da considerare per il mantenimento giornaliero di ogni cane è quello fissato a base d'asta, depurato del ribasso d'asta offerto ( %) pari ad € .
L’affidatario dovrà garantire la fornitura di tutto quanto occorrente per la gestione del canile che, a titolo meramente esemplificativo, così di seguito si elenca:
- prodotti per pulizia e disinfezione;
- cibi secchi e freschi;
- prodotti per disinfestazione di pulci e zecche sugli animali e per l’igiene degli ambienti;
- materiale vario di consumo;
- prestazioni veterinari e medicinali per terapie e cura degli animali;
- analisi cliniche c/o struttura pubblica;
- cucce, ciotole;
- teli parasole;
- detergenti shampoo per cani, ecc.;
- assicurazione obbligatoria per il gestore;
- personale addetto alle pulizie;
- attività e/o promozione per incentivare l’adozione;
- spese per attrezzature del canile.
Le spese suddette si riferiscono, esclusivamente, alle attività svolte dall’affidatario ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto allo stesso per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività, presso strutture diverse.
Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono e tributi saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale.
Il gestore è tenuto a presentare, periodicamente, all’Amministrazione Comunale, una relazione dettagliata sull'attività svolta ed, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
Articolo 7 - Durata e rescissione
La presente convenzione ha validità di anni due, a far data dalla stipula.
La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche,
per un altro anno, come indicato nell’avviso pubblico e riportato nelle premesse. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale all'art. 1, si stabiliranno, di volta in volta, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza, mediante l’invio di circolari operative, che l’Amministrazione Comunale provvederà ad inoltrare al gestore.
L’Amministrazione Comunale può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento e/o PEC, per provata inadempienza da parte dell'affidatario, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo relativo al periodo precedente la diffida, con particolare riferimento a:
1) sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del gestore, di uno o più servizi affidati;
2) continuata violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
3) mancata compilazione dei registri carico e scarico dei cani;
4) soppressione di animali non autorizzata;
5) mancata adozione di disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale;
6) assenza di comunicazione da parte del gestore nei riguardi dell’Amministrazione Comunale;
7) mancata stipula di assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile per i soci o i volontari che operano in canile.
Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente al gestore.
Il gestore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, con almeno 30 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino, in senso stretto, l'attività oggetto della presente convenzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di rivalersi, nei confronti del gestore nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi e attrezzature provocati da dolo o uso improprio.
Articolo 8 - Cessazione servizio
Il presente servizio cesserà il e potrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale essere rinnovata come sopra riportato per un ulteriore anno.
Articolo 9 - Tracciabilità flussi finanziari
Il legale rappresentante del gestore, a pena di nullità del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. La stessa risoluzione si applicherà nei casi in cui l'appaltatore effettua transazioni senza avvalersi di banca o della società Poste Italiane S.p.A..
Articolo 10 - Disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, il gestore si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore .
Per, quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, e composto da n.
facciate intere, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, Segretario rogante. Per l’Amministrazione Comunale, Ing. .
Per il gestore, _l_ sig. . Il Segretario Generale, dott.ssa X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.