Repubblica e Cantone Ticino
Le parti contraenti
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato e
Università della Svizzera italiana (USI)
rappresentata
dal Consiglio dell’USI sottoscrivono il seguente
contratto di prestazioni
(in seguito contratto)
Allegato 1
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Basi legali e tecniche
1 Il presente contratto si basa su:
a) la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), del 30 settembre 2011;
b) l’ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 12 novembre 2014;
c) il decreto legislativo del 21 febbraio 2020 concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 27 giugno 2019 relativo ai contributi sui costi di formazione delle università;
d) la legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI);
e) il regolamento della LUSI/SUPSI del 18 febbraio 2014;
f) il decreto legislativo, del 17 febbraio 2014, concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie);
2 L’USI adotta quali strumenti di gestione:
a) il sistema di contabilità finanziaria e analitica in linea con le altre università svizzere;
b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre università svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti.
3 L’USI si avvale di un sistema di controllo interno direttamente dipendente dal Consiglio dell’USI.
Art. 2 Oggetto del contratto
1 Oggetto del contratto è il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1 cpv. 2 e 3 della LUSI/SUPSI, in particolare:
a) l’insegnamento universitario;
b) la ricerca scientifica.
2 L’USI pone inoltre particolare attenzione alle attività di condivisione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese e della società.
3 L'USI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per una gestione efficiente ed efficace nei campi della gestione del personale, dell’amministrazione, della contabilità, delle finanze e della logistica.
Art. 3
Definizioni
Nell’ambito del contratto sono stabilite le seguenti definizioni:
a) con “studenti AIU” si intende quegli studenti per i quali l'USI ha diritto ai contributi previsti dall’Accordo intercantonale sulle università (AIU). Rispettivamente con “studenti non-AIU” si intendono quelli per i quali l’USI non ha diritto ai contributi AIU. Per la definizione precisa si richiama l’articolo 7 di tale accordo;
b) con “forfait AIU” si intendono le somme forfettarie annuali di finanziamento per studente pro capite definite dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e differenziate per categorie di costo (I-III). Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiamano gli artt. 8 - 10 dell’Accordo AIU;
c) il concetto di “vantaggio di ubicazione” o “Standortvorteil” prevede che il Cantone contribuisca con un contributo quale “premio di ubicazione” per la presenza sul territorio della propria università e per il fatto che essa, attirando studenti, svolgendo ricerca ed offrendo posti di lavoro accademici altamente qualificati, genera una ricaduta economica e culturale significativa per il Cantone stesso.
Art. 4 Validità del contratto
1 Il contratto è valido dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024.
2 Il contratto può essere rivisto annualmente.
Art. 5
Disdetta
Art. 6 Condizioni di modifica del contratto
Il contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza.
1 Proposte di modifica del contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo.
2 L’approvazione di proposte di modifica del contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.
TITOLO II
Le prestazioni
Art. 7 Descrizione delle prestazioni
1 Nell’ambito del contratto, l’USI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nelle discipline definite dall'art. 13 della LUSI/SUPSI ed in particolare:
a) attua programmi di formazione (bachelor, master, dottorato e formazione continua), istituendoli, gestendoli e se del caso sopprimendoli, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità;
b) svolge ricerca di base di livello internazionale e può sottoscrivere mandati diretti di ricerca a favore di enti privati e pubblici.
2 L’USI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente:
1) l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona tramite affiliazione;
2) l’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona tramite affiliazione;
3) l’Istituto Ricerche Solari (IRSOL) di Locarno tramite affiliazione;
4) la Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona tramite associazione;
5) il Centro Biologia Alpina (CBA) di Piora tramite accordo di collaborazione;
6) la Fondazione European School for Advanced Studies in Ophtalmology (ESASO) di Lugano tramite associazione.
3 Tramite istituti culturali e la messa a disposizione di biblioteche e archivi l’USI assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione.
4 L’USI presta particolare attenzione e cura alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale del proprio operato.
Art. 8 Accessibilità delle prestazioni
1 Le prestazioni dell'USI sono accessibili agli studenti immatricolati in base all'art. 11 della LUSI/SUPSI e al pubblico in base ai regolamenti interni.
2 In casi particolari l’USI può limitare il numero di persone ammesse a determinati percorsi di formazione. Conformemente all’art. 11 cpv. 3 della LUSI/SUPSI, nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato l’USI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati AIU e non-AIU.
3 L'USI predispone l’ubicazione per le proprie attività nelle varie sedi avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità.
Art. 9
Obiettivi generali
Dalle prestazioni dell’USI regolate dal presente contratto ci si attende:
a) l'inserimento nella politica universitaria svizzera con l'offerta di formazioni in grado di attirare studenti da altri cantoni e dall'estero ed in particolare:
1. almeno l’8% di studenti bachelor di provenienza da altri cantoni e almeno il 10% per i percorsi di master;
2. un massimo del 50% di provenienza dall’estero;
b) l'ottenimento di sussidi di ricerca da parte di enti finanziatori competitivi svizzeri e stranieri, declinati per tipologia di ente (ricerca competitiva, mandati pubblici e mandati del settore privato e prestazioni di servizio) e per facoltà, considerando:
1. una quota di ricavi da ricerca tendente al 15% dei ricavi d’esercizio;
2. un numero di dottorandi e di diplomi di dottorato per ETP di professori e dirigenti di ricerca per area disciplinare tendenzialmente in linea con la media svizzera nella disciplina di riferimento;
c) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) declinato per categoria di personale, secondo le categorie dell’Ufficio federale di statistica, e per facoltà, non inferiore alla media delle altre università svizzere.
Art. 10
Obiettivi di efficacia
1 Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1 cpv. 2 lettera b) è fissato annualmente:
a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master):
1. uno sbocco attrattivo di studio nel Cantone Ticino per i titolari di maturità liceale rilasciata nelle scuole di maturità del Cantone, ovvero il tasso di passaggio misurato sulla base delle matricole ticinesi all’USI e sui neo- immatricolati ticinesi all’USI per rapporto al numero totale di attestati di maturità liceale rilasciati nelle scuole del Cantone Ticino;
2. un quoziente di soddisfazione degli studenti e dei diplomati, declinato per facoltà, superiore al 75% della scala applicata, e misurato regolarmente con metodologie oggettive e anonimizzate con un tasso di risposta attendibile;
3. un tasso di entrata dei diplomati di formazione di base – suddiviso per disciplina, genere, categoria salariale e per luogo di lavoro (Cantone Ticino,
altri cantoni, estero) – nella vita professionale, nel settore economico affine agli studi, che sia, a un anno e a cinque anni dal conseguimento del diploma, in linea con i dati delle altre università svizzere, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale;
4. la verifica del grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai diplomati in campi di studio rilevanti, tramite inchieste oggettive e anonimizzate presso i datori di lavoro del territorio;
5. percorsi formativi aperti a livello nazionale e internazionale misurando il grado di apertura sulla base del numero di accordi di mobilità e sull’evoluzione della mobilità in entrata e in uscita;
b) per quanto riguarda la ricerca:
1. un numero e una qualità delle pubblicazioni, misurati per facoltà, in linea con gli altri atenei svizzeri secondo i canoni dei vari campi disciplinari, segnatamente:
a. numero di pubblicazioni in Scopus per ETP di professori e dirigenti di ricerca per area disciplinare;
b. percentuale di pubblicazioni nel 10% più citato per area disciplinare;
c. percentuale di pubblicazioni nel 10% di riviste a maggiore impatto per area disciplinare;
d. percentuale di pubblicazioni USI con almeno un coautore all’estero per area disciplinare;
2. sulla base di un elenco completo dei progetti in atto, la verifica dell’efficacia della ricerca misurandone la percentuale di progetti accettati da enti di ricerca competitiva (FNRS, EU, ev. Innosuisse) in rapporto al totale dei progetti inoltrati. La percentuale non dovrebbe essere significativamente inferiore alla media per ente finanziatore;
c) per quanto riguarda la condivisione di conoscenze e il trasferimento tecnologico:
1. un tasso di passaggio delle conoscenze dall’ambito della ricerca scientifica a quello di mercato misurato in termini di numero di progetti imprenditoriali sottoposti a verifica di fattibilità, numero di casi di ricerca analizzati per la brevettazione e numero di aziende interessate a interagire con l’USI nell’ambito di progetti di ricerca in linea con gli altri atenei svizzeri;
2. un volume di attività culturali e di dialogo tra scienza e società in linea con gli altri atenei svizzeri misurando il numero di convegni, seminari ed esposizioni aperti a un pubblico esterno.
Art. 11
Obiettivi di efficienza
1 Dalle prestazioni dell'USI regolate dal presente contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1 cpv. 2 lettera b) è fissato annualmente:
a) per quanto riguarda le prestazioni della formazione di base:
1. un costo medio per studente non superiore alla media svizzera paragonabile;
2. un tasso di inquadramento per facoltà in linea con la media svizzera che misuri il rapporto tra gli studenti della formazione di base (teste) e il personale accademico attivo nell’insegnamento della formazione di base (ETP);
3. una durata media degli studi di bachelor e master per facoltà non superiore alla media svizzera;
b) per quanto riguarda le prestazioni della ricerca:
1. la copertura dei costi della ricerca attraverso fondi terzi come percentuale dei costi della ricerca per area disciplinare;
2. la copertura dei costi della ricerca attraverso fondi terzi per ETP di professori e dirigenti di ricerca per area disciplinare.
Art. 12 Tariffe per le prestazioni
1 L'USI in base all'art. 11 cpv. 2 della LUSI/SUPSI prevede la possibilità di prelevare tasse fino a concorrenza dei costi, al netto dei sussidi. L'USI ha fissato una tassa semestrale ridotta del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi AIU; la tassa si configura come un contributo a precise prestazioni fornite dell'Università e può essere ridotta per studenti fuori corso o in mobilità.
2 Di regola i programmi di formazione continua comportano tasse che coprono le spese.
3 Di regola per quel che riguarda i mandati diretti viene effettuata la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi dell’USI.
Art.13 Responsabilità dell’USI per le prestazioni erogate
Art. 14 Responsabilità dell’USI nei confronti degli utenti
L’USI è responsabile per le prestazioni erogate. L’USI è inoltre responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate dagli enti affiliati, tenuto conto che l’affiliazione comporta l’obbligo di sottostare alla strategia e alle regole generali dell’USI, fatta salva l’autonomia amministrativa (cfr. art. 12 cpv. 2 LUSI/SUPSI).
L'USI risponde agli utenti secondo le norme della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
TITOLO III
Le modalità di produzione delle prestazioni
Art. 15 Condizioni concernenti il personale
1 I contratti con il personale sono stipulati dall’USI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con la SUPSI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato all’USI per attività di lavoro, valgono le norme stabilite nell’apposita convenzione stipulata tra le parti.
2 Le assunzioni da parte dell’USI e degli istituti affiliati avvengono per pubblico concorso, secondo le norme e i regolamenti interni elaborati dall’USI.
3 Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso.
4 A parità di rispetto dei criteri d’idoneità previsti, per l’assunzione sono da considerare quali requisiti preferenziali la conoscenza delle realtà e culture ticinesi e svizzere.
5 L’USI adotta un ruolo proattivo nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori.
Art. 16 Condizioni concernenti le finanze
1 L'USI dispone per legge di un capitale di dotazione di 11 milioni di franchi.
2 Per investimenti superiori a 5 milioni di franchi l'USI, in base alla LPSU, chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone. Il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private.
3 L'USI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura una politica d’ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.
Art. 17
Condizioni concernenti le forniture
Art. 18
Condizioni concernenti il subappalto
Art. 19 Proprietà dell’infrastruttura
Per le forniture a favore di USI si applica la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. USI ha le strutture adeguate per la gestione delle verifiche di legge in materia di commesse pubbliche.
1 L'USI può subappaltare le sue prestazioni a terzi, limitatamente alla logistica e all'amministrazione.
2 Le condizioni del subappalto sono negoziate dall’USI direttamente con l’ente terzo e devono rispettare le condizioni dell'art. 17.
1 Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà dell'USI.
2 Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione dell'USI (diritto di superficie, contratto di locazione).
Art. 20 Condizioni supplementari
1 Sono applicate tutte le norme previste:
a) dalle leggi federale e cantonale sulla protezione dei dati;
b) dalle leggi federali sul diritto d'autore, la proprietà industriale e i brevetti d'invenzione.
2 L’USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell’efficienza. Nei rapporti di rendicontazione annuali e nelle pianificazioni quadriennali USI e SUPSI si impegnano a dare evidenza delle collaborazioni sviluppate a tale scopo.
TITOLO IV
Il contributo di gestione e la valutazione
Art. 21
Contributo cantonale di gestione
1 Ogni anno il Cantone eroga a favore dell’USI un contributo di gestione iscritto nel preventivo dello Stato. A questo contributo si aggiungono in forma separata:
a) il riversamento da parte del Cantone dei contributi dei cantoni, in base all’AIU;
b) il versamento da parte del Cantone di un contributo per gli studenti ticinesi all’USI, calcolato in analogia all’AIU.
2 L’USI rappresenta l’ente affiliato o associato per quanto riguarda i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. Il presente contratto tiene conto di quanto previsto nei singoli accordi di affiliazione o associazione.
3 Nella definizione del contributo di gestione, l’USI rappresenta inoltre:
a) il Centro di Biologia Alpina sulla base dell’accordo di collaborazione di cui all’art. 7 cpv. 2 cifra 5);
b) l’Archivio del Moderno sulla base di una convenzione di collaborazione;
c) l’Istituto di ricerche economiche (IRE), integrato nella Facoltà di scienze economiche dell’USI; una specifica convenzione tra l’USI e il Cantone regola le prestazioni dell’IRE al Cantone.
Art. 22
Modalità di calcolo
1 Il contributo di gestione che il Cantone eroga a favore dell’USI è ottenuto sommando gli importi calcolati sulla base degli ultimi consuntivi revisionati nel modo seguente:
a) per la formazione di base (bachelor + master) un contributo per il numero degli studenti non-AIU calcolato in base al forfait AIU (tenuto conto della fase triennale di transizione dall’entrata in vigore dell’AIU 2019) al netto dei sussidi specifici della LPSU e del surplus di tassa studentesca (cfr. art. 13 AIU). Tale contributo è calcolato fino ad un massimo del 50% degli studenti non-AIU rispetto al totale degli studenti per facoltà;
b) quale “vantaggio di ubicazione” viene erogato un contributo aggiuntivo pari al 5% del forfait AIU calcolato per l'insieme degli studenti iscritti;
c) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale del sussidio sulla formazione di base di cui alle lettere a) e b) del presente capoverso e comprensivo dei contributi AIU (cfr. art. 21 cpv. 1): questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale;
d) quale incentivo supplementare per la ricerca un contributo corrispondente al 30% dei ricavi da terzi della ricerca competitiva.
2 Per mantenere una proporzione adeguata tra il contributo per studenti non-AIU di cui al cpv. 1 lettera a) e il contributo cantonale per studenti ticinesi e di altri cantoni (art. 21 cpv. 1), il contributo complessivo per studenti non-AIU non potrà crescere oltre un limite definito annualmente in sede di preventivo.
3 Nel quadriennio 2021-24 i contributi di gestione annui erogati dal Cantone e calcolati secondo la modalità descritta ai precedenti capoversi non potranno superare i seguenti importi massimi:
- 23.6 milioni di franchi nel 2021;
- 24.4 milioni di franchi nel 2022;
- 25.2 milioni di franchi nel 2023;
- 25.2 milioni di franchi nel 2024.
4 Il contributo di gestione di cui al precedente capoverso si intende comprensivo degli importi destinati agli enti autonomi di cui all’art. 7 cpv. 2 del presente contratto, dedotta un’equa partecipazione ai costi generali se previsto dagli accordi tra i singoli enti e l’USI:
a) un contributo annuo per l’IRB, negoziato tra USI e IRB e definito annualmente in sede di preventivo, tenendo conto ai fini del calcolo (art. 22 cpv. 1 e 2) dei limiti di cui al cpv. 3 del presente articolo e dei forfait annui da destinare agli altri enti autonomi (cfr. lettere c) - e) del presente capoverso), nonché all’Archivio del Moderno e all’IRE (cfr. cpv. 5 del presente articolo);
b) un contributo annuo per lo IOR, negoziato tra USI e IOR e definito annualmente in sede di preventivo, tenendo conto ai fini del calcolo (art. 22 cpv. 1 e 2) dei limiti di cui al cpv. 3 del presente articolo e dei forfait annui da destinare agli altri enti autonomi (cfr. lettere c) - e) del presente capoverso), nonché all’Archivio del Moderno e all’IRE (cfr. cpv. 5 del presente articolo);
c) un forfait fisso annuo di 0.2 milioni di franchi per l’IRSOL;
d) un forfait fisso annuo di 0.13 milioni di franchi per la Fondazione Sasso Corbaro;
e) a partire dal 2022, un forfait fisso annuo di 0.05 milioni di franchi per il CBA.
5 Il contributo di cui al capoverso 3 del presente articolo si intende inoltre comprensivo di:
a) un forfait fisso annuo di 0.5 milioni di franchi per l’Archivio del Moderno previa ricezione di un’istanza presentata dalla Fondazione Archivio del Moderno e dall’USI;
b) un forfait fisso annuo di 0.6 milioni di franchi per l’IRE.
6 Al montante annuo del contributo di gestione il Cantone addiziona:
a) negli anni 2021-23 un contributo integrativo così definito:
- 0.5 milioni di franchi nel 2021;
- 0.7 milioni di franchi nel 2022;
- 0.7 milioni di franchi nel 2023.
b) nel quadriennio 2021-24 un importo annuo massimo di 0.2 milioni di franchi a copertura del costo degli affitti degli immobili riconosciuti come sussidiabili dalla LPSU. I costi coperti si intendono al netto del sussidio federale e di eventuali contributi versati dall’ente locatore.
7 In aggiunta al contributo di gestione, al contributo integrativo e al montante a copertura del costo degli affitti, nel periodo 2021-2024 è concesso all’USI un contributo straordinario massimo di 0.3 milioni di franchi annui a sostegno dei progetti volti alla revisione del sistema informativo USI. Il contributo è versato previa presentazione del preventivo per l’anno successivo e del consuntivo comprendente un resoconto dell’avanzamento dello stato dei lavori e la rendicontazione finanziaria, tenuto conto del fatto che USI aprirà uno specifico conto dedicato a questo investimento. Il contributo è addebitato ai conti investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, WBS 000 00 0000.
8 In aggiunta ai contributi di cui ai precedenti capoversi il Cantone eroga all’USI un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato a copertura dei costi della nuova Facoltà di scienze biomediche. Per gli anni 2021- 23 sono previsti i seguenti importi, iscritti a preventivo dello Stato:
- 6.0 milioni di franchi nel 2021;
- 6.0 milioni di franchi nel 2022;
- 6.0 milioni di franchi nel 2023.
9 Al fine di incentivare future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici.
10 I costi annui d’infrastruttura del nuovo campus USI-SUPSI di Lugano-Viganello sostenuti dall’USI e derivanti dagli accantonamenti per manutenzioni saranno rimborsati dal Cantone mediante conto specifico. Uno specifico regolamento definisce l’uso e l’amministrazione della comproprietà del campus con la SUPSI.
Art. 23 Modalità di versamento
Art. 24
Risultato d’esercizio e fondo per la compensazione dei rischi
Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili.
1 Il risultato d’esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali e i ricavi totali dell’anno di riferimento.
2 L’USI beneficia degli avanzi d’esercizio e assume i disavanzi d’esercizio.
3 L’USI s’impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine.
4 Il fondo è determinato dai risultati d’esercizio relativi all’attività finanziata dallo Stato ed è esposto separatamente a bilancio.
Art. 25 Valutazione dell’adempimento del contratto
Art. 26 Condizioni di controlling
Art. 27 Clausola di compensazione
Art. 28
Condizioni di controllo
Il Consiglio di Stato, sulla base dei conti approvati dal Consiglio USI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, entro il 30 giugno presenta un resoconto sui contratti di prestazioni all’attenzione del Gran Consiglio, comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal presente contratto agli artt. 9 - 11.
La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio dell’USI.
In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi.
Al Consiglio di Stato e agli uffici da esso delegati al controllo viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili dell’USI.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 29
Contenzioso
1 Un eventuale contenzioso relativo al contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita da un rappresentante del Cantone, da uno dell'USI e da una terza persona scelta di comune accordo.
2 Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso, il foro competente diventa il Tribunale cantonale amministrativo.
Letto e approvato dalle parti:
Per l’Università della Svizzera italiana:
Per il Consiglio di Stato:
………………………………………….. ………………………………………….. La Presidente, M. Duca Xxxxxx Il Presidente, X. Xxxxx
………………………………………….. ………………………………………….. Il Rettore, xxxx. X. Xxxx Il Cancelliere, X. Xxxxxx
Lugano, ……………………………….. Bellinzona, …………………………………
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