CONVENZIONE
CONVENZIONE
per l’istituzione dell’ “Institute for Fundamental Physics of the Universe” - IFPU TRA
- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (in seguito denominata per brevità anche “SISSA” o “Scuola”), codice fiscale 80035060328, con sede legale in Trieste, xxx Xxxxxxx x.000, qui rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato ad Agliana (PT) il 13.05.1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;
- il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Xxxxx Xxxxx”, di seguito denominato “ICTP”, Istituto di categoria 1 dell’Agenzia specializzata dell’Unesco, operante sotto l’accordo tripartito tra il Governo italiano, la Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) e l’UNESCO, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 34151, in persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il in qualità di legale rappresentante,
- l’Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito denominato “INAF”: codice fiscale
97220210583), nella persona del suo Presidente, xxxx. Xxxxxx X’Xxxxx, nato a il
, domiciliato a Xxxx, xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data
- l’Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste, Xxxxxxxx Xxxxxx 0, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Trieste il 9.10.1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Università medesima;
- l’Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307), nel seguito “Università di Udine”, con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xx Xxxx, nato a Curtarolo (PD) il 27.06.1955, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Università medesima;
- l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto “INFN”), in persona del suo Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 12.01.1952 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data .....................………
di seguito denominate anche singolarmente “Ente aderente” e/o congiuntamente “Enti aderenti”
Premessi e considerati:
❧ la prestigiosa tradizione scientifica degli studi in Fisica Astroparticellare, Astrofisica, Cosmologia, Fisica della Gravitazione e Fisica Teorica delle Alte Energie, nelle istituzioni universitarie e di ricerca della regione e l’obiettivo scientifico di unire tali capacità in un Istituto interuniversitario;
❧ la necessità di massimizzare il ritorno scientifico, di trasferimento della conoscenza, di innovazione tecnologica ed alta formazione dei grandi progetti internazionali, osservativi e sperimentali, nei quali il sistema italiano della ricerca investe ingenti risorse finanziarie ed alle quali le suddette istituzioni partecipano attivamente;
❧ l'interesse che si costituisca nella Regione, in accordo con le principali istituzioni attive nelle ricerche menzionate, un centro di eccellenza internazionale che promuova la ricerca teorica nell’ambito della fisica fondamentale dell’Universo, con attenzione verso le sue ricadute sperimentali ed osservative, ed il possibile trasferimento scientifico e tecnologico;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Istituzione e finalità IFPU
1. È istituito lo “Institute for Fundamental Physics of the Universe” (IFPU)
2. L’IFPU ha le seguenti finalità:
❧ ospita e promuove progetti di ricerca di alto contenuto innovativo focalizzati alla fisica fondamentale in relazione alla cosmologia e all’astrofisica. Tale ricerche saranno sia di carattere teorico che fenomenologico, ed in connessione con i programmi osservativi rilevanti per questo ambito di ricerca;
❧coadiuva l’incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia xxxxxx che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione, valorizzando l’innovatività e l’interdisciplinarietà di tali studi al fine di massimizzare il loro impatto internazionale;
❧ promuove le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica regionale pertinente alla missione dell’Istituto, al fine di potenziare l’impatto della stessa al livello nazionale ed internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche.
Art.2 – Sede
1. La SISSA mette a disposizione, quale sede logistica ed ufficiale dell’IFPU, il secondo e terzo piano della palazzina di Xxx Xxxxxx 0/0 - Xxxxxxx, provvedendo in toto alle sue spese di rimessa in pristino, arredamento, mantenimento e gestione.
2. Gli Enti aderenti collaborano al buon funzionamento delle attività dell’Istituto, mettendo a disposizione risorse umane e logistiche e co-finanziando le attività dello stesso.
Art. 3 – Gestione amministrativa-contabile
1. L’IFPU ha la natura di Struttura InterIstituzionale, come da “Regolamento della SISSA per l’istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali” ed ha sede amministrativa presso la SISSA.
2. Le modalità di gestione amministrativo-contabile sono quelle previste per le Aree della SISSA dal “Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità” della Scuola.
3. La gestione amministrativo-contabile della Struttura è garantita dalle competenti strutture amministrative della SISSA.
Art.4 - Gestione Patrimoniale
1. A norma dell’art. 45 (“Consegnatario dei beni mobili”) del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA, la responsabilità dei beni mobili dell’IFPU è del Direttore della Struttura, che è individuato quale consegnatario dei beni.
Art.5 –Risorse Economiche
1. Il budget iniziale per gli anni 0000-0000-0000-0000 è definito dall’Allegato 1 alla presente Convenzione.
2. Sulla base del budget verrà determinato il contributo degli Enti aderenti.
3. Variazioni al budget potranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’IFPU di cui al successivo art.7;
4. Ogni anno il Consiglio Direttivo proporrà all’approvazione degli Organi degli Enti aderenti il budget annuale per l’anno successivo e quello di previsione triennale o di durata inferiore in considerazione della durata dell’Istituto.
5. I finanziamenti affluiscono alla SISSA e sono gestiti secondo il Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la Struttura.
Art. 6 – Organi dell’IFPU
Gli organi della Struttura sono: Il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Comitato Scientifico.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio dell’Area di Fisica e in accordo con i Rettori e Direttori e Presidenti delle altre Istituzioni aderenti.
2. Esso è formato da tre membri della SISSA ed un massimo di due membri per ciascuna delle altre Istituzioni partecipanti.
3. Il Consiglio resta in carica per 3 anni rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dal Direttore della SISSA, previa consultazione con i Rettori e Direttori delle altre istituzioni aderenti.
4. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore dell’IFPU, oppure su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri, e comunque almeno 3 volte l’anno.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore dell’IFPU.
6. Il Consiglio ha il compito di:
a) individuare il Direttore dell’IFPU tra i propri membri, con delibera è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) individuare i componenti del Comitato Scientifico;
c) coadiuvare il Direttore nella gestione della Struttura;
d) approvare i budget annuali e pluriennali delle attività proposti dal Direttore, sentito il parere del Comitato Scientifico;
e) approvare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività della Struttura proposto dal Direttore;
f) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini della Struttura;
g) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali della Struttura;
h) collaborare con gli organi di governo della SISSA;
i) approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti all’IFPU e di affiliazione di singoli docenti/ricercatori interessati, secondo quanto previsto all’art.9;
j) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.
8 Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art.17 dello Statuto della SISSA.
9 Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente del Consiglio o da personale SISSA individuato dal Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
Art. 8 – Il Direttore
1. Il Direttore è nominato con Decreto del Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio Direttivo, in accordo con i rettori, i direttori ed i presidenti delle altre Istituzioni afferenti.
2. Il Direttore fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo di uguale durata, o di durata inferiore in considerazione della durata dell’Istituto.
3. La decadenza del Direttore della Struttura prima del termine del mandato può essere deliberata dal Direttore della SISSA, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, previa consultazione con i Rettori e Direttori delle altre istituzioni aderenti.
4. Spetta al Direttore:
a) convocare e presiedere il Consiglio della Struttura;
b) attuare le delibere del Consiglio della Struttura,
c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività della Struttura;
d) coordinare la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti alla struttura;
e) convocare e presiedere riunione aperte a tutti gli affiliati all’IFPU per discutere tematiche generali di indirizzo.
5. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
6. Qualora il Direttore non sia un docente della SISSA, il Vice Direttore dovrà essere individuato tra i docenti della Scuola, al fine di garantire la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti/gestiti dall’IFPU.
Art. 9 – Il Comitato Scientifico
1. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di 5 personalità nazionali ed internazionali, nominate dal Direttore della SISSA su indicazione del Consiglio Direttivo dell’IFPU.
2. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell’Istituto come previste all’art.1, con l’obbiettivo di massimizzare la gamma di competenze relative alle linee di ricerca rilevanti per l’Istituto.
3. All'atto della nomina è specificata la durata del mandato che sarà comunque non superiore a 3 anni.
4. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio dell’IFPU. La revoca della nomina spetta al Direttore della SISSA previa consultazione con i Rettori e Direttori delle altre istituzioni afferenti.
5. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell’attività scientifica dell’Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento.
6. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell’Istituto su base triennale.
Art. 10 – Affiliazione
1. L’affiliazione alla all’IFPU è aperta ai docenti, ricercatori delle Aree e delle Istituzioni che promuovono e sostengono l’Istituto stesso. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse per l’Istituto, eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.
2. Il Consiglio valuta l’integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l’affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.
3. Il Consiglio può deliberare l’affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dell’Istituto.
4. I membri affiliati hanno l’obbligo di indicare l’affiliazione all’Istituto nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate all’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU.
Art.11 - Personale autorizzato e coperture assicurative
1. Il personale affiliato all’IFPU che, per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’IFPU, dovesse operare presso la sede dell’IFPU o presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in vigore presso l’Ente ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dalla D.P.R. 16/04/2013 n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e relativi Codici di comportamento attuativi.
2. Le persone autorizzate a svolgere l’attività di ricerca presso l’IFPU o presso un Ente aderente usufruiscono, comunque, della copertura assicurativa prevista dall’Ente di appartenenza.
3. Ciascun Ente aderente provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività dell’IFPU presso qualsiasi sede venga svolta.
4. A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascun Ente dovrà dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività della Struttura e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Art.12 - Sicurezza
1. Il personale affiliato all’IFPU, qualora per lo svolgimento delle attività di ricerca, dovesse operare presso la sede dell’IFPU o presso la sede di un Ente aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività di ricerca, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008.
2. Gli Enti aderenti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Gli Enti aderenti si impegnano a provvedere alla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente ed in particolare:
⮚ Obbligatoria (di competenza dell’Ente di appartenenza);
⮚ Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell’Ente ospitante).
4. La sorveglianza sanitaria del personale di ciascun Ente aderente all’IFPU compete alla parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.
5. Ciascuna delle parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.
6. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art.13 - Proprietà Intellettuale
1. Gli Enti aderenti sono vicendevolmente obbligati al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano nell’ambito dell’attività di ricerca svolta in relazione al presente accordo ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente resterà nella piena esclusività dello stesso, ed il relativo uso che dovesse essere consentito agli altri Enti non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente aderente potrà essere utilizzato dagli altri Enti per le attività svolte nell’ambito dell’IFPU solo dietro espresso consenso dell’Ente proprietario ed in conformità alle regole indicate da tale Ente definito “titolare”.
Art.14 – Pubblicazioni e risultati
1. Gli Enti aderenti si impegnano reciprocamente a menzionare la partecipazione all’IFPU in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU stesso.
2. Sono garantiti agli Enti aderenti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate tra gli Enti, a meno che ciò non pregiudichi la loro protezione o utilizzazione.
L’affiliato interessato alla pubblicazione ne dà comunicazione al Direttore entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, solo nel caso in cui la pubblicazione possa avere conseguenze pregiudizievoli per la protezione delle conoscenze. La pubblicazione non può essere irragionevolmente negata. In assenza di opposizione entro il termine summenzionato, si presume che il Direttore dato il proprio assenso.
3. Qualora l’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà degli Enti aderenti. In tal caso gli Enti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell’apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell’inventore.
4. Le conoscenze pregresse di un Ente sono e restano di titolarità e proprietà dell’Ente medesimo.
Art.15 - Riservatezza e non concorrenza
1. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, al rispetto degli obblighi di riservatezza e non concorrenza.
2. Gli Enti aderenti vigilano affinché l’attività di ricerca non venga portata a conoscenza di terzi prematuramente ed estendono al proprio personale l’obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti ai termini del presente articolo.
3. Ciascun Ente aderente è tenuto a mantenere riservati i dati, le informazioni, i disegni ed altro di proprietà degli altri Enti aderenti messi a disposizione per lo svolgimento dell’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’IFPU fino a quando no vi sia un accordo tra le parti interessate alla loro comunicazione/pubblicazione.
4. Gli Enti aderenti sono tenuti a mantenere riservate le conoscenze pregresse degli altri Enti messe a disposizione nello svolgimento della ricerca in assenza di un accordo tra le parti interessate.
5. Ciascun Ente aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell’altra parte di cui sia venuta comunque a conoscenza nell’esecuzione delle attività di ricerca svolte nell’ambito dell’IFPU.
6. Qualora sorgano vertenze tra gli Enti afferenti, esse sono portate all’attenzione del Consiglio Direttivo al quale spetta la decisione finale e l’eventuale sanzionamento di comportamenti scorretti.
Art. 16 - Durata
1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022 e può essere rinnovata di ulteriori 5 anni sulla base di apposito atto aggiuntivo che dovrà essere approvato da parte degli organi competenti degli Enti aderenti.
2. L’atto aggiuntivo per il rinnovo può prevedere l’afferenza all’IFPU di ulteriori Istituzioni, nel rispetto delle finalità e della missione dell’Istituto.
3. Il rinnovo è disposto, su richiesta dell’IFPU, previa delibera degli organi competenti degli Enti aderenti. Sarà comunque garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
4. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la decadenza automatica dell’IFPU.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la l’IFPU è sciolto e le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA.
Art.17 – Scioglimento anticipato dell’IFPU
1. Lo scioglimento anticipato dell’IFPU può essere disposto con Decreto del Direttore della SISSA, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della SISSA, qualora sia richiesto dal Consiglio dell’IFPU, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, sentiti gli Enti aderenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Consiglio dell’IFPU nel caso in caso di accertata e prolungata inattività della Struttura verificata ai sensi dell’art. del “Regolamento per l’istituzione di strutture InterArea – InterIstituzionali” della SISSA.
Art.18- Norme finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti della SISSA.