COMUNE DI PARELLA
COMUNE DI PARELLA
(Provincia di Torino)
Contratto di gestione del locale pluriuso e impianti sportivi comunali con annesse aree verdi.
Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge
Tra:
il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di segretario del Comune di Parella (p. IVA n. 01783820010)
e
il sig.
b) xxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxx
(XX) in Xxx xxxxx, xx nella sua qualità di concessionario.
PREMESSO
che con deliberazione G.C. n. … del … esecutiva, si approvava la bozza di contratto per la gestione del locale pluriuso e degli impianti sportivi comunali.
che è intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare
LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di segretario del Comune di Parella nel cui nome e nell’interesse del quale dichiara di agire, conferisce al Sig, xxxx xxxxxx la gestione del locale
pluriuso e degli impianti sportivi comprese le aree verdi, con facoltà di sub concedere a terzi gli impianti sportivi, previo nulla – osta dell’amministrazione. Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri sei. Il presente contratto può essere risolto dall’Amministrazione o dal concessionario, per motivate ragioni, con preavviso di mesi 6.
La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata.
3 La lettera di risoluzione di cui al comma precedente non può operare prima che siano decorsi 24 mesi.
4 Il canone annuo sarà pari ad euro XXXXXXXXXX:
Detto canone verrà corrisposto in quote mensili dal gestore all’Amministrazione, entro il termine del giorno 5 di ogni mese.
Nel caso in cui il gestore si avvalesse della facoltà di recesso anticipato di cui sopra lo stesso dovrà riconoscere al Comune di Parella euro 1.000,00 a titolo d'indennizzo.
5 Il gestore è obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria del locale pluriuso e delle aree; dovrà del pari effettuare le operazioni di pulizia quotidiane e periodiche del centro, dell’area sportiva e delle aree verdi annesse, come da allegata planimetria. L’area esterna di pertinenza del centro deve essere mantenuta sgombra da rifiuti e materiali di qualunque genere. Le opere di manutenzione straordinaria, dovute a incuria del gestore, saranno a suo carico. Salvi diversi accordi tra le parte, il gestore è
obbligato a mettere gratuitamente (fatte salve le spese di pulizia e di riscaldamento) a disposizione il locale pluriuso a favore del Comune per un numero massimo di tre giorni annui e della Pro Loco per un numero massimo di dieci giorni annui.
6 Il gestore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al gestore. Il gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dall’eventuale somministrazione di cibo avariato o contaminato e da infortuni derivanti dall'attività presso l'area sportiva e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
7 La polizza fideiussoria è stata predisposta.
8 In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l’Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sul deposito sopra costituito e l’impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarlo nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.
9 Il Comune ha la facoltà di risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
• non ottemperanza del gestore entro i termini fissati, che non potranno superare le 72 ore, all’intimazione ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni stabilite nel contratto, comunicata
dal Comune al gestore in conseguenza di accertate inadempienze;
• apertura di procedura di fallimento a carico del gestore;
• uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito contrattualmente;
• difformità nella gestione del Centro rispetto a quanto previsto nel presente contratto
• in seguito a tre contravvenzioni alle norme contrattuali relative al servizio, verificatesi nello stesso anno.
• contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore;
• quando il gestore si renda colpevole di frode;
• in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente contratto, senza nulla – osta dell’amministrazione;
• per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile;
• dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti il servizio, alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro.
La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio del gestore, o notificata attraverso il Messo Comunale. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata di
volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto il Comune incamererà la cauzione, e il gestore non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati il Comune potrà risolvere il contratto per inadempienza del gestore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al gestore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto di diritto.
10 Il presente contratto non è cedibile, né pignorabile
11 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice
12 Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso questa residenza Comunale.
Il Responsabile del Servizio
Il Gestore