Contract
IL CONTRATTO DEL PERSONALE DEI LIVELLI COMPARTO SANITA’
2016 – 2018
Xxxxx Xxxxxx –
Componente tecnico Comitato di settore Regioni – Sanità
Xxxxxxx Xxxxxxxx –
Dirigente Amministrativo Regione Friuli Venezia Giulia
IL CONTESTO GENERALE
Il percorso della stagione contrattuale 2016 – 2018 si fonda su:
Legge delega n.124 del 7 agosto 2015;
Decreti Legislativi n.74 e n.75 del 25 maggio 2015;
Contratto Collettivo Quadro del 13 luglio 2016;
Atto di indirizzo generale Funzione Pubblica del 6 luglio 2017;
Direttiva Comitato di Settore Regioni Sanità 7 agosto 2017 –
Personale dei Livelli.
DECRETI LEGISLATIVI N.74 E N.75 DEL 25 MAGGIO 2017 DECRETAZIONE MADIA
Riordino Pubblica Amministrazione attraverso:
MODIFICHE:
Aziende partecipate (revisione e riduzione)
Dirigenza Sanitaria (Direzione Strategiche)
Dirigenza Amministrativa e Tecnica (Dirigenti della Repubblica)
Disciplina del personale (modifiche ed integrazioni D.Lgs. n.165/2001)
CONFERME:
coerenza con il modello privato costituito su due livelli: Nazionale e di
Azienda (con contenuti integrativi e non decentrati);
conferma dei 4 comparti di contrattazione e delle 4 aree dirigenziali di cui una per la sola e unificata Dirigenza Sanitaria (disarticolazione S.P.T.A.)
previsione della possibilità di attivare apposite sezioni dentro ciascuna
area negoziale.
DECRETI LEGISLATIVI N.74 E N.75 DEL 25 MAGGIO 2015 DECRETAZIONE MADIA
Principi fondanti:
coerenza sistematica della normativa con una sua efficace semplificazione;
risoluzione delle contraddizioni sorte nel tempo tra le discipline regolatrici la materia;
indicazione esplicita delle norme abrogate;
progressivo superamento del concetto di “dotazione organica” come limite assunzionale e introduzione del “fabbisogno”;
definizione delle materie escluse dalla contrattazione; accelerazione e semplificazione procedure negoziali; disciplina del lavoro flessibile e suo governo; razionalizzazione dei sistemi di valutazione.
LE NOVITÀ IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le materie vengono articolate in:
disciplinate esclusivamente dalla legge (organizzazione degli uffici e conferimento e revoca incarichi – per i soli profili dirigenziali);
derogabili dal ccnl nei limiti previsti dalla legge (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e mobilità);
demandate alla contrattazione collettiva nazionale (incrementi tabellari e
declinazione delle voci stipendiali, gestione dei fondi contrattuali).
Previsione della possibilità di derogare a disposizioni di legge attraverso il CCNL per le materie previste espressamente dal legislatore.
La possibile deroga è prevista solo per la contrattazione nazionale che delinea i limiti e i vincoli della contrattazione integrativa aziendale.
LO SCHEMA DELLA CONTRATTAZIONE
Conferma nella sua architettura;
Definizione delle materie proprie della tipologia di negoziazione;
Definizione delle procedure della negoziazione integrativa con un tempo MINIMO per svolgere la contrattazione;
Definizione dei tempi e quantità per eventuali recuperi di risorse
erroneamente assegnate (25% o massimo 5 anni);
Previsione di clausole per ridurre fondo salario accessorio in collegamento con regime assenze;
LA NOVITÀ PER IL SALARIO ACCESSORIO
La Disciplina di gestione del salario accessorio è determinata dall’ art. 23 del D.Lgs n. 75/2017:
1……omissis (la convergenza dei trattamenti è stata valutata in sede di contrattazione nazionale);
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche …… omissis …, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato …… omissis...
IL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
LE TIPOLOGIE DI RELAZIONE SINDACALE SONO:
PARTECIPAZIONE articolata in:
Informazione
Confronto
Organismo paritetico di partecipazione
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
LA PARTECIPAZIONE
Articolata in:
INFORMAZIONE – Trasmissione dati ed elementi conoscitivi al fine di consentire una valutazione approfondita – PREVENTIVA.
CONFRONTO – Modalità di dialogo approfondito sulle materie DEMANDATE a questo livello di relazione.
Finalizzata a costruire FORME COSTRUTTIVE DI DIALOGO in materia
di:
Atti e decisioni di valenza generale dell’Azienda in materia di organizzazione.
Atti e decisioni dell’Azienda aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
IL CONFRONTO
NON E’ una tipologia di relazione, ma una ARTICOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.
E’ AVVIATO su richiesta:
dei soggetti sindacali entro 5 giorni dall’informazione;
dall’Azienda contestualmente avvio dati informativi.
E’ DI DURATA tassativamente non superiore ai 30 giorni.
SI CONCLUDE con una:
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse;
una valutazione esaustiva;
partecipazione alla definizione delle misure che l’Azienda intende adottare.
LE MATERIE DEL CONFRONTO
CRITERI GENERALI relativi a:
articolazione dell’orario di lavoro;
programmazione dei servizi di pronta disponibilità;
priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Azienda o Ente e tra Aziende nei casi di utilizzo del personale nell’ambito di processi associativi;
sistemi di valutazione della performance;
conferimento e revoca incarichi di funzione;
graduazione incarichi funzione ai fini dell’attribuzione della relativa indennità
TRASFERIMENTO O IL CONFERIMENTO DI ATTIVITA’ AD ALTRI
SOGGETTI (art.31 “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività” D.lgs n.165/2001).
MISURE CONCERNENTI LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
ORGANISMO PARITETICO PER L’INNOVAZIONE
NON E’ una tipologia di relazione, ma una ARTICOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.
MODALITA’ RELAZIONALE CONSULTIVA
MATERIA con dimensione progettuale, complessa e sperimentale di carattere organizzativo e con cadenza semestrale gli ANDAMENTI OCCUPAZIONALI.
RIUNIONE ALMENO 2 VOLTE ANNO O QUANDO AZIENDA MANIFESTI INTENZIONE DI PROGETTUALITA’ ORGANIZZATIVA, INNOVATIVA, COMPLESSA PER MODALITA’ e TEMPI ATTUAZIONE.
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Elementi generali:
Carattere e natura “integrativa” e non “decentrata” in quanto INTEGRA le disposizioni contrattuali su previsione ESPLICITA del CCNL.
Si svolge in esclusivo ambito AZIENDALE.
Soggetti le Organizzazioni Firmatarie e RSU
TEMPI E PROCEDURE
Il contratto collettivo integrativo aziendale ha durata triennale per tutte
materie demandate.
Per i soli criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo fondi è possibile prevedere negoziati con cadenza annuale
L’azienda entro 30 giorni dalla stipula contratto nazionale costituisce la propria delegazione datoriale
La convocazione del tavolo avviene entro 30 giorni dalla presentazione delle
piattaforme
La fase di negoziazione può durare 45 giorni prorogabili di altri 45.
Se non si raggiunge accordo e il protrarsi pregiudica oggettivamente la funzionalità dell’azione amministrativa l’Azienda PUO’ provvedere, in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue la negoziazione.
VERIFICHE E CONTROLLI DI COMPATIBILITA’
Le compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa CERTIFICAZIONE degli ONERI sono effettuati dall’organo di controllo competente (COLLEGIO DEI REVISORI).
Al COLLEGIO va sottoposta l’ipotesi di contratto integrativo aziendale corredata da una relazione illustrativa e da una tecnica entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
L’organo competente si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento relazione.
Nell’eventualità di rilievi, la contrattazione tra l’Azienda e la parte sindacale deve
essere ripresa entro 5 giorni .
LE MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
A. criteri di:
ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le
diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascun fondo;
attribuzione dei premi correlati alla performance;
definizione delle procedure delle progressioni economiche;
attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un
rinvio alla contrattazione collettiva;
attivazione di piani di welfare integrativo;
individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
B. elevazione della percentuale massima di ricorso a contratti di lavoro parziale;
C. eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi per il diritto allo studio;
D. eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità e di lavoro notturno
a carico fondo art.80;
E. eventuale innalzamento (massimo 4 minuti) tempi vestizione art. 27.
CONFRONTO REGIONALE
PRINCIPI:
consolidamento autonomia aziendale
facoltà delle Regioni di emanare atto di indirizzo per lo svolgimento per la contrattazione integrativa che resta esclusivamente AZIENDALE (facoltà da porre in essere entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL)
determinate dal CCNL le materie di atto di indirizzo.
MATERIE:
utilizzo risorse aggiuntive regionali in particolare quelle destinate produttività;
metodologie utilizzo da parte delle aziende di una quota di minor oneri per
riduzione organico;
modalità di incremento fondi in presenza aumento dotazione organica o servizi;
indirizzo per prestazioni aggiuntive;
criteri di scorporo o aggregazione fondi e processi mobilità in caso di modifiche ambiti aziendali.
SCHEDA 16
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Istituzione Commissione Paritetica finalizzata al processo di
innovazione del sistema classificatorio:
Istituzione aree prestazionali;
Individuazione eventuali nuovi profili non sanitari;
Coordinamento dello sviluppo delle competenze in rapporto al sistema classificatorio;
Revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle
categorie;
Semplificazione delle categorie e livelli economici.
SCHEDA 16
ISTITUZIONE NUOVI PROFILI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Viene prevista l’istituzione di:
Due nuovi profili nella Categoria D:
Settore comunicazione
Settore informazione Norme di accesso;
Per il comparto sanità, in coerenza con il d.lgs 165/01 che prevede una regolamentazione nazionale specifica per l’accesso ai profili l’applicazione di questo articolo avverrà dopo la definizione della normativa di accesso.
SCHEDA 17
INCARICHI FUNZIONE
2 tipologie : Organizzazione - Professionale
Elementi caratterizzanti:
Conferma delle attribuzioni di categoria e profilo
Responsabilità aggiuntive e/o più complesse
Superamento e ridefinizione delle attuali Posizioni Organizzative
Ridefinizione e riassorbimento della funzione di coordinamento all’interno incarichi di organizzazione
Superamento della denominazione “esperto” con “senior”
Sovraordinazione degli incarichi organizzativi sugli incarichi di funzione professionale
Aziende ridefiniscono proprio sistema degli incarichi uniformandolo al ccnl
Incarico di organizzazione
Carattere: comporta l’assunzione di SPECIFICHE responsabilità nella GESTIONE dei processi assistenziali e formativi connessi alla funzione sanitaria e socio sanitaria.
Graduazione: sistema degli incarichi va GRADUATO secondo CRITERI DI COMPLESSITA’ definiti dalla regolamentazione. Nella graduazione va tenuto conto che sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.
Funzione di Coordinamento: ricompresa all’interno del sistema degli incarichi
Requisiti:
appartenenza categoria D;
cinque anni di esperienza in categoria D;
Specifica: per la sola funzione di coordinamento possesso master legge 43/2006;
Elemento da valorizzare: laurea magistrale specialistica.
Incarico professionale
Carattere: attuazione art.6 legge 43/2006.
Numerosità: deve essere prevista specificatamente negli atti di organizzazione
aziendale, indipendentemente da quanti hanno i requisiti formativi.
Funzioni: aggiuntive a quelle proprie dei singoli profili.
Graduazione: sistema degli incarichi va GRADUATO secondo CRITERI DI
COMPLESSITA’ definiti dalla regolamentazione.
Requisiti: appartenenza categoria D.
Specifica: per la funzione di “specialista” il possesso master specialistico di I°
livello legge 43/2006.
Specifica: per la funzione di “esperto”aver acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso esercizio di attività professionali riconosciute dalle regioni.
CONTENUTO INCARICHI DI FUNZIONE
RUOLI AMMINISTRATIVO – TECNICO - PROFESSIONALE
2 tipologie : Organizzazione - Professionale
Incarico di organizzazione:
Carattere: comporta funzioni di GESTIONE di servizi di particolare complessità
caratterizzate da:
ELEVATO grado di autonomia gestionale
ELEVATO grado di autonomia organizzativa
POSSIBILE attività di coordinamento di altro personale
Graduazione: sistema degli incarichi va GRADUATO secondo CRITERI DI COMPLESSITA’ definiti dalla regolamentazione. Nella graduazione va tenuto conto che sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.
Incarico professionale
Carattere: comporta funzioni di “alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali OVE ESISTENTI.
REQUISITI DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE RUOLI AMMINISTRATIVO – TECNICO - PROFESSIONALE
Requisiti:
appartenenza categoria D;
cinque anni di esperienza nel PROFILO e in categoria D.
Specifica: per la sola funzione di incarico professionale l’iscrizione all’albo ove esistente.
ISTITUZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
Caratteri fondamentali:
esigenze di servizio;
propri ordinamenti e leggi regionali di organizzazione;
scelte programmazione sanitaria e socio sanitaria nazionale e/o regionali.
Strumento istitutivo e limiti:
atto previsto da leggi e regolamenti (atto aziendale);
risorse disponibili nel fondo “Condizione di lavoro e incarichi”;
graduazione nel range 1.678.48 (ex importo base coordinamento) a 12.000 euro. Se l’importo assegnato è inferiore a 3227,85 spetta eventuale compenso per lavoro straordinario ove svolto.
Criteri Graduazione (possono essere implementati con il confronto
sindacale):
dimensione organizzativa di riferimento
livello di autonomia e responsabilità
tipologia specializzazione
complessità implementazione competenze
valenza strategica rispetto obiettivi aziendali
CONFERIMENTO, DURATA E REVOCA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
Conferibili anche a personale a tempo parziale per incarichi “di base” graduati in maniera inferiore a 3.227,85 euro anno e in proporzione durata prestazione lavorativa;
criteri selettivi e le modalità formulati dall’Azienda in via preventiva;
avviso di selezione unico strumento di partecipazione;
provvedimento scritto e motivato riportante contenuti e descrizione linee di attività;
incarico a termine con durata minimo 3 massimo 5 rinnovabili una volta senza procedura per la durata massima di 10 anni (non è previsto l’istituto della proroga);
Revoca, che comporta le perdita dell’indennità, da fare sempre con atto motivato, esclusivamente per:
diversa organizzazione dell’ente derivante dalla MODIFICA dell’ATTO AZIENDALE (esclusa qualsiasi forma di spoil system o semplice delibera aziendale)
valutazione negativa (da esprimersi nei modi previsti dal codice)
venir meno di uno o più requisiti richiesti per l’attribuzione (cambio
categoria o profilo).
RIEPILOGO PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
L’Azienda o Ente:
determina sulla base di quanto descritto il proprio assetto organizzativo (spettanza datoriale esclusiva);
individua le specifiche responsabilità per incarico (spettanza datoriale
esclusiva);
definisce i criteri di complessità per la graduazione (materia di Confronto con le organizzazioni sindacali);
verifica le risorse disponibili nel fondo “condizioni di lavoro e incarichi” (confronto negoziale sulle risorse disponibili, contrattazione integrativa nella ripartizione risorse , mentre la costituzione del fondo è di esclusiva spettanza datoriale. In quest’ambito va ricordata la certificazione da parte organo di controllo);
definisce l’atto regolamentare applicativo (spettanza datoriale);
assegna l’incarico (criteri materia di Confronto con le organizzazioni sindacali);
atto scritto la cui responsabilità applicativa e spettanza esclusiva datoriale.
SCHEDA 25
INDENNITA’ DI FUNZIONE - INCARICHI
Coordinamenti ante 2001 | Coordinamenti | Posizioni Organizzative | |
3.227,85 | 3.227,85 | 9.296,22 | |
1.549,37 | 1.549,37 | ||
0 | 0 | 3.098,74 |
“DOMANI”
12.000,00
Senza straordinari
3.227,85
Con straordinari
1.549,37
Solo coordinamenti ante 2001
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 25: Periodo di prova
Esonero per chi ha già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche;
ART. 27: Orario di lavoro – Tempo divisa - comma 11
“Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”
CAPO III FERIE E FESTIVITA’
ART. 34: Ferie e riposi solidali
Comma 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma
6 (Ferie e recupero festività soppresse).
……….
SCHEDA 28
NOVITÀ AL TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
CAPO III PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI
Art. 39: Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Trattamento economico: è quello previsto per il congedo di maternità;
Modalità fruizione:
SU BASE ORARIA: in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del
mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
SU BASE GIORNALIERA
Diritto: alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Possibilità:
Se inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica;
al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno.
SCHEDA 29
NOVITÀ AL TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
Art. 43: Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Comma 1: In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
Comma 3: Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
Art. 46: Congedo parentale su base oraria
Contrattualizzato in quanto prima solo normato nel D.lgs 151/2001
SCHEDA 30
NOVITÀ AL TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO
Art. 50 Unioni civili: Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonchè le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
SCHEDA 31
NOVITA’ AL TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO
DI LAVORO
La disciplina del tempo determinato in questo CCNL ha un articolato ad hoc fondato sul principio della non discriminazione.
Art. 58 Trattamento economico – normativo del personale con
contratto a tempo determinato
APERTURA UTILIZZO DI PERMESSI RETRIBUITI
Comma 1 lett. E): nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, possono essere concessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari;
permessi per esami o concorsi;
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche;
permessi per lutto.
NOVITA’ AL TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 58 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato
POSSIBILITA’ DI PREVEDERE IL PERIODO DI PROVA
Comma 2: Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
Aspettativa per conservazione del posto: problematiche.
Voci stipendiali collegate al rapporto di lavoro sono:
iscritte a bilancio come spesa del personale;
indipendenti dai fondi contrattualmente definiti;
aumenti determinati nel ccnl e rientranti nel costo contrattuale complessivamente fissato (3,48% a regime);
indisponibili alla contrattazione integrativa;
determinate anche nei soggetti beneficiari;
suddivise in due tipologie:
fisse e ricorrenti: Stipendio tabellare di singola categoria, RIA ove
acquisita
determinate: elemento perequativo (una tantum predefinita nel tempo), assegno nucleo familiare ove spettante
Voci retributive correlate alla funzione e alla prestazione sono:
iscritte a bilancio come spesa del personale
gravanti sui 2 fondi contrattualmente definiti
le voci incrementali dei singoli fondi rientrano nel costo contrattuale complessivamente fissato (3,48% a regime);
suddivise in tre tipologie:
Fisse
Temporalmente determinate
Variabili
Il contratto nazionale ne fissa le regole e le procedure e individua le voci che
costituiscono il fondo.
La direzione Aziendale ha competenza propria ed esclusiva nella costituzione dei fondi che sono indisponibili alla contrattazione integrativa;
I beneficiari sono determinati in sede di contrattazione integrativa;
Voci retributive correlate alla funzione e alla prestazione sono:
Fisse:
Indennità professionale specifica
Fascia retributiva superiore (progressione economica)
Indennità di coordinamento ad esaurimento (art. 21)
Temporalmente determinate:
Indennità di incarico (titolare di incarico funzione organizzativa o
professionale)
Variabili:
Condizioni di lavoro (sistema indennitario)
Sistema premiante
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ED INCREMENTI TABELLARI
Art. 76 Incrementi degli stipendi tabellari
Il | trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di diverse categorie, come definito dall’art. 6 del CCNL del 31 incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità: | sviluppo delle luglio 2009, è |
| 1° INCREMENTO: dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | |
| 2° INCREMENTO: dal 01/01/2017 al 31/03/2018 | |
| 3° INCREMENTO: dal 01/04/2018 al 30/04/2018 | |
| 4° INCREMENTO: dal 01/05/2018 attraverso: |
Il conglobamento della IVC dal 01/05/2018 che comporta un incremento del tabellare per la quota di IVC corrisposta alle categorie A, B, BS, C, D, DS.
Il differenziale tra la quota prevista per l’IVC per le categorie del livello iniziale,
che comporta incremento della fascia.
Art. 77 Effetti dei nuovi stipendi
Comma 1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 01/01/2019, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Comma 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Art. 78 Elemento perequativo
Motivazione collegata dinamica retributiva e riconoscimento valori più bassi
Una tantum mensilizzata per nove mensilità per il solo periodo 01/04/2018 – 31/12/2018
Frazione superiore o inferiore a 15 giorni
No per i periodi in cui non si corrisponde stipendio (aspettativa)
Part time proporzionato all’orario
ASSETTO DEL SALARIO ACCESSORIO
Due elementi generali:
Rapporto tra fondo e risorse disponibili per il salario
accessorio
Revisione dell’architettura dei fondi contrattuali
RISORSE DISPONIBILI PER IL SALARIO ACCESSORIO
Superamento della logica del Fondo come salvadanaio da utilizzare integralmente su base annua;
Il Fondo va relazionato e rapportato rigidamente a quanto previsto dal
seguente dispositivo legislativo:
Vincolo di legge ovvero il dettato Art. 23, 2° comma, Decreto Legislativo
n.75 del 25 maggio 2017 (Decreto Madia).
“Nelle more …… a decorrere dal 1.1.2017 l’ammontare complessivo le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, …… non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data è abrogato art.1 comma 236 legge 208/15.”
RISORSE DISPONIBILI PER IL SALARIO ACCESSORIO
Per cui:
I due fondi vanno costituiti con le regole e procedure contrattualmente definite;
La somma dei due fondi va rapportata alla somma dei 3 fondi presenti e individuati nel 2016 se il dato è maggiore la spesa va rapportata alla somma dei fondi 2016 se il dato è minore (o uguale) la spesa segue il suo regolare corso ovviamente con le procedure e regole contrattualmente definite. Si vedano il comma degli art.80 e 81 del ccnl
La fase di costituzione rientra nell’esclusiva sfera di competenza della Direzione Aziendale, non è materia di contrattazione come la verifica del rapporto con il dato 2016.
Questa operazione di confronto deve essere certificata dall’Organo di
controllo interno (Collegio Revisori)
I principi sono:
Fondi come strumento di definizione delle risorse disponibili per il
salario accessorio.
Il salario accessorio composto da più voci che hanno finalizzazione e natura fortemente differenziata tra di loro
Per il legislatore (Madia) il salario accessorio è un unico insieme,
per il ccnl sono più voci
La nozione di spesa va così rimodulata: prima tutte le risorse presenti nel fondo dovevano essere spese nel anno di competenza (procedure e regole contrattualmente definite) ora le risorse presenti nel fondo vanno tutte spese nell’anno di competenza nel limite fissato dalla legge ovvero i fondi 2016
Per cui proceduralmente vanno definiti:
Fondo “condizioni di lavoro e incarichi” anno di riferimento
Fondo “premialità e fasce”
Individuata la somma dei 3 fondi 2016 va rapportata alla somma dei due fondi 2018
Se il dato 2016 è superiore, non esiste impedimento su spesa
2018
Se il dato 2018 è superiore, la spesa va rapportata al limite 2016, per cui vanno individuate voci da calmierare all’interno del vincolo.
E’ evidente che questa seconda fase è oggetto negoziazione
aziendale e non può che riguardare le voci variabili annue.
Questa operazione di confronto deve essere certificata dall’Organo di controllo interno (Collegio Revisori).
SCHEDA 44
REVISIONE ARCHITETTURA FONDI CONTRATTUALI
ANNO 2017 | ANNO 2018 (*) |
Fondo condizioni lavoro | Fondo condizioni lavoro e incarichi |
Fondo produttività | Fondo premialità e fasce |
Fondo qualificazione (fondo soggetto a disarticolazione) |
SCHEDA 45
REVISIONE ARCHITETTURA FONDI CONTRATTUALI
I fondi vanno costituiti al 01/01/2018: attenzione va posta sulla spesa in uscita.
VOCI ALIMENTANTI FONDO VOCI DI SPESA
Art. 80 Fondo condizione lavoro e incarichi
ISTITUITO: dal 01/01/2018
COSTITUITO DALLE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2017:
del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”;
del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE
Tali risorse sono:
soggette a CERTIFICAZIONE dal Collegio dei Revisori
costituiscono un unico importo
Art. 80 Fondo condizione lavoro e incarichi
INCREMENTATO IN MANIERA STABILE DA:
di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019
delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, commi 4 (risparmi riduzione stabile d.o.) e 8 (aumento d.o. o dei servizi) del CCNL 7/4/1999, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate in sede di Confronto regionale.
dalle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno.
Art. 80 Fondo condizione lavoro e incarichi
INCREMENTATO IN MANIERA VARIABILE, DI ANNO IN ANNO, DA:
quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi
dell’art. 81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce).
La quantificazione delle risorse del Fondo deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma
2 del d. lgs. n. 75/2017.
SCHEDA 49
FONDI CONTRATTUALI SALARIO ACCESSORIO
Fase della individuazione voci di spesa gravanti sul fondo
Indennità di funzione organizzativa (per la durata incarico)
Indennità professionale (per la durata incarico)
Per tutte e due queste fattispecie si ricorda la norma transitoria art.22 per gli incarichi – diversamente denominati – che prevede l’entrata in vigore del nuovo sistema degli incarichi solo dopo l’attivazione della prevista procedura
Compensi lavoro straordinario
Indennità correlate alle condizioni di lavoro
Valore comune ex indennità qualificazione professionale e indennità specifica
Art. 81 Fondo premialità e fasce
ISTITUITO: dal 01/01/2018
COSTITUITO DALLE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2017:
le risorse stabili del precedente «Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali».
le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale;
Tali risorse sono:
soggette a CERTIFICAZIONE dal Collegio dei Revisori
costituiscono un unico importo
Art. 81 Fondo premialità e fasce
INCREMENTATO IN MANIERA STABILE DA:
un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite per effetto degli incrementi stipendiali di cui all’art. 76, comma 1, che gravano sul fondo;
delle risorse che saranno determinate, a partire dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, commi 4 (risparmi riduzione stabile d.o.) e 8 (aumento d.o. o dei servizi) del CCNL 7/4/1999, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6-bis;
Art. 81 Fondo premialità e fasce
INCREMENTATO IN MANIERA VARIABILE, DI ANNO IN ANNO, DA:
delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del CCNL 19/4/2004, alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a), b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale;
delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge n. 449/1997;
della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e
6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’articolo dall’art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all’art. 8 del DM 28/2//1997;
degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
Art. 81 Fondo premialità e fasce
Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.
La quantificazione delle risorse del Fondo deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.
FONDI CONTRATTUALI SALARIO ACCESSORIO
Fase della individuazione voci di spesa gravanti sul fondo
premi correlati performance organizzativa e individuale
attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguenza copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili
eventuale trasferimento risorse, su base annua, al fondo premialità
misure di welfare integrativo
trattamenti economici a seguito specifiche disposizioni di legge
MODIFICHE AL SISTEMA INDENNITARIO
Inclusione del personale appartenente al ruolo tecnico per l’indennità
«su tre turni».
Previsione, anche per gli operatori socio sanitari di una indennità giornaliera pari ad € 2,00 se operanti nei seguenti reparti:
Terapie intensive;
Terapie sub-intensive;
Servizi di malattie infettive.
Carattere transitorio in attesa dei lavori della Commissione paritetica nazionale.
Possibilità in sede di contrattazione integrativa di maggiorare alcune
indennità fermo restando la disponibilità nel fondo.