AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
Sede Legale: X.xx X. Xxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxx – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236
Deliberazione del Direttore Generale nr. 177 del 01/03/2023
OGGETTO : CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA E SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (S.A.S.V.) - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) PER INTERVENTI IN ELISOCCORSO IN MONTAGNA E IN AMBIENTE OSTILE. PERIODO 00.00.0000 - 00.00.0000.
Il sottoscritto Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx nominato con Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xx. 00 del 26.02.2021 delibera quanto segue.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
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IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore (UOC) AFFARI GENERALI
Premesso che:
- con deliberazione n. 245 del 26/02/2021 è stato approvato lo schema di convenzione comprensivo di regolamento e protocollo di intervento, con il Soccorso Alpino Speleologico Veneto-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.V.- C.N.S.A.S.) per interventi di elisoccorso in montagna e in ambiente ostile, per il periodo dal 01/03/2021-28/02/2022;
- con deliberazione n. 203 del 24/02/2022 è stato disposto il rinnovo per un anno della convenzione in argomento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 597 del 20/05/2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Veneto e il S.A.S.V.-C.N.S.A.S., che prevede per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona la stipula di apposita convenzione con la Delegazione competente per territorio;
- con nota prot. 5118 del 25/01/2023 il Direttore del SUEM 118 in ragione della scadenza della convenzione in argomento il 28.02.2023, ha chiesto il rinnovo per la durata di un anno trasmettendo lo schema di convenzione e relativi allegati, condiviso con il delegato della XI Delegazione del CNSAS;
Preso atto che con nota prot. 10721 del 17/02/2023 è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario al rinnovo della convenzione con il Soccorso Alpino Speleologico Veneto-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.V.- C.N.S.A.S.) per interventi in elisoccorso in montagna e in ambiente ostile;
Vista la mail del 22/02/2023 acquisita al protocollo generale dell’Azienda con prot. 11789 in pari data, con la quale il Soccorso Alpino Speleologico Veneto-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.V.-C.N.S.A.S.) in riscontro alla richiesta di AOUI del 21/02/2023 ha formalizzato la propria condivisione dello schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto necessario proseguire la collaborazione di che trattasi con il S.A.S.V.-C.N.S.A.S.;
Vista la legge regionale del Veneto 11 maggio 2015, n. 11 recante “Nuove norme in materia di soccorso alpino”;
Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente; Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente richiamate,
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(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
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1. di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e il Soccorso Alpino Speleologico Veneto-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.V.-C.N.S.A.S.) per interventi di elisoccorso in montagna e in ambiente ostile, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la convenzione di cui al precedente punto 1 decorre dal 01/03/2023 con scadenza il 29/02/2024 ed è rinnovabile su espressa volontà delle parti;
3. di stabilire altresì che la spesa annua, quale rimborso degli oneri sostenuti dal S.A.S.V-
C.N.S.A.S. per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione di cui al punto 1., è di € 164.615,00 (cod. aut. 1676);
4. di incaricare l’UOC Contabilità e Bilancio di effettuare i pagamenti a favore del Soccorso Alpino Speleologico Veneto-Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (S.A.S.V.-C.N.S.A.S.) secondo le modalità indicate all’articolo 4 della convenzione in argomento;
5. di dare atto che l’imposta di xxxxx è assolta in modo virtuale, autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 101497 del 17/12/2009.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Xxxxx Xxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI IN ELISOCCORSO IN MONTAGNA E IN AMBIENTE OSTILE
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede in
Verona, Piazzale Xxxxxxxx Xxxxxxx 1, nella persona del Direttore Generale, Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 30 del 26/02/2021
E
il S.A.S.V. (SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO) - C.N.S.A.S. (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), nella persona del Dr. Alberto Barbirato Delegato dal Presidente Regionale del C.N.S.A.S. – S.A.S.V. per la XI° Zona Prealpi Venete con sede in Xxxxx Xxxxxxxx (XX) xxx X.X. Xxxxxxxx, 00
Premesso che:
● il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è riconosciuto a tutti gli effetti struttura operativa nazionale nell’ambito dell’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
● la Legge n. 74 del 21 marzo 2001 e ss.mm.ii.(Legge 126 del 13 ottobre 2020), reca disposizioni per favorire l’attività svolta dal CNSAS. In particolare:
- all’art.1, comma 1 riconosce “il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS”;
- all’art. 1 c.2 affida al CNSAS competenza relativamente “al soccorso degli infortunati, dei pericolanti dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale”;
- all’art. 1 c.2 attribuisce al CNSAS il ruolo di coordinamento in caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti e organizzazioni;
- all’art. 2 c. 2-3 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, con cui stipulare, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S;
- all’art. 6 c. 1: Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5: … b) Tecnico di Elisoccorso (TE), i-bis) Tecnico di Centrale Operativa (TCO);
● in attuazione a quanto sopra il S.U.E.M. 118 dell’AOUI Verona per lo svolgimento dell'attività dí soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Veneto intende avvalersi della collaborazione del CNSAS Veneto – SASV –XI Delegazione Prealpi Venete, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii., addestrati alla movimentazione e al soccorso ín ambiente montano, ipogeo e ostile che intende mettere a disposizione dell’AOUI Verona nell'ambito della propria attività istituzionale di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio (comma 2, art. 1 della Legge n. 74/2001), definite di seguito per brevità "Ambiente Ostile".
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● la Regione Veneto, in attuazione della Legge n. 585 del 23 ottobre 1985 e del D.P.R. 27 marzo 1992, ha istituito, nell’ambito del proprio territorio il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito S.U.E.M. 118), che detiene la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza su tutto il territorio regionale nell’ambito dei protocolli esistenti;
● il Piano Socio Sanitario regionale 1996/1998, approvato con la Legge Regionale n. 5 del 3 febbraio 1996, individua tra gli obiettivi strategici indicati all’Art. 3), lettera e) “la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle condizioni invalidanti conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso e ad intempestiva o inadeguata organizzazione sanitaria” e lettera n) “la tutela dell’attività sportiva”;
● con l’istituzione del S.U.E.M. 118, l’U.L.S.S. n. 20 si è dotata del servizio di elisoccorso, garantito mediante appalto con società privata di gestione di mezzi aerei, il cui capitolato prevede l’impiego dell’elicottero di soccorso nel territorio di competenza del S.U.E.M. 118 in stretta collaborazione con il C.N.S.A.S., utilizzando le procedure e le dotazioni strumentali, oltre che le risorse umane, dello stesso;
● le disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di elisoccorso in montagna (S.A.R.) (dd.41/6821/M.3E del 8 novembre 1994 e nr.41/1952/M.3E del 22 marzo 1995 e successive modificazioni), stabiliscono quanto segue:
- è elisoccorso in montagna il volo il cui scopo è quello di dare immediata assistenza alle persone minacciate da un imminente grave pericolo da ambiente ostile;
- l’equipaggio di soccorso è costituito, oltre che dall’equipaggio di condotta e dal tecnico di bordo, da un soccorritore e da un medico;
- il soccorritore è una persona appartenente agli enti di soccorso alpino riconosciuto, qualificata dagli stessi come Tecnico di Elisoccorso e successivamente selezionata, addestrata e qualificata dall’esercente;
- il medico, oltre che essere ritenuto idoneo alle operazioni di elisoccorso da parte del responsabile sanitario del S.U.E.M. 118, deve avere conoscenza delle tecniche di alpinismo.
● il territorio di competenza del servizio di elisoccorso dell’AOUI Verona, comprendente l’intera provincia di Verona, presenta caratteristiche tali da richiedere l’utilizzo dell’elicottero in dotazione del S.U.E.M. 118 in volo SAR per l'effettuazione dei soccorsi, così come dimostra l’esperienza ventennale di collaborazione con il C.N.S.A.S.;
● il C.N.S.A.S. è presente con le proprie strutture operative nell’area di competenza dell’U.L.S.S. n° 9 Scaligera, con la 11^ Zona Delegazione Prealpi Venete e la 6^ Zona Delegazione Speleologica (di seguito C.N.S.A.S.), organizzate in Stazioni di Soccorso, sistemi di collegamento con ponti radio su frequenza del soccorso con ricetrasmittenti portatili e ricetrasmittenti di base; mezzi di trasporto via terra e materiale alpinistico e di soccorso;
● La Legge Regionale n. 11/15 detta “Norme in materia di Soccorso Alpino”
PRESO ATTO CHE
1. in adesione a quanto previsto dalla Legge Xxxxxxxxx x. 00/00 xx Xxxxxxx xxx Xxxxxx ha approvato in data 20/05/2022 con DGRV n. 597 una convenzione con il C.N.S.A.S. “per lo svolgimento delle attività di soccorso nell’ambito del sistema SUEM 118” con validità 01/01/2022 – 31/12/2024
2. l’art. 6 di tale convenzione prevede che le prestazioni erogate dal C.N.S.A.S. “comprendono gli interventi d’urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato e recupero, con o senza personale sanitario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite… o decedute in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell’evento alla struttura sanitaria o al mezzo di soccorso indicato dalla C.O. del S.U.E.M. 118 competente per territorio.”
3. l’art. 7 di tale convenzione prevede che “Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo precedente il C.N.S.A.S. mette a disposizione di ciascuna C.O. del S.U.E.M. il proprio personale opportunamente addestrato e certificato, che viene utilizzato secondo le procedure concordate dagli specifici Protocolli Operativi adottati dalle stesse C.O. e dalle Delegazioni.” e che “Il
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C.N.S.A.S…. per tramite delle proprie Delegazioni Alpine (SASV) garantisce a titolo oneroso alle ULSS sede di elisoccorso SAR la presenza in servizio attivo delle figure tecniche di cui alla Legge
n. 74/01 e ss.mm.ii., ovvero del Tecnico di Centrale, del Tecnico di Elisoccorso, dell'Unità Cinofila da Valanga e, quando necessario, di altre figure contemplate dalla stessa Legge n. 74/01, oltre la fornitura delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso con i tempi e le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende ULSS. L’onere di tali prestazioni non è compreso nella presente convenzione.”
4. le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS sono i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario e non in ambiente montano, ipogeo e ostile.
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – PREMESSE
1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
2. L’AOUI Verona, ai sensi della Legge n. 74 del 21 marzo 2001 (integrata dalla L. 126/2020), della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, della Legge n. 26/10 e della L.R. n.11/2015, e secondo quanto previsto dalla Convenzione tra la Regione Veneto ed il C.N.S.A.S.(DGR 597/2022), si avvale del
C.N.S.A.S. per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio provinciale, in stretta collaborazione con il sistema di urgenza ed emergenza medica del S.U.E.M. 118.
Art. 2 – CONTESTO OPERATIVO
1. L'estensione del territorio montuoso Veneto e ugualmente quello ricadente nella Provincia di Verona risulta essere particolarmente rilevante e può essere suddiviso in macro aree: Garda- Baldo, Lessinia, Valpolicella, Est Veronese.
2. Sia le quote più elevate sia la fascia prealpina che la zona di fondovalle rendono il territorio estremamente impervio e particolarmente interessante dal punto di vista alpinistico. Inoltre la relativa vicinanza di queste montagne alla fascia centrale padana e la varietà delle attività che vi si possono praticare, tra cui sport emergenti (free climbing, canyoning, mountain bike, parapendio, ecc.), facilitano il forte afflusso di alpinisti, escursionisti e turisti provenienti dai centri urbani e metropolitani.
3. I bacini carsici della fascia prealpina, le cui cavità raggiungono profondità notevoli, suscitano l'interesse di speleologi provenienti sia dal Veneto sia da tutte le regioni italiane, ma anche di specialisti provenienti da diversi Paesi europei.
4. In tutta la fascia alpina, prealpina e collinare è marcata la presenza di insediamenti abitativi in zone non servite da strade carrabili, baite di montagna, alpeggio, attività lavorative turistiche e agro- silvo-pastorali.
5. La complessità del territorio e le numerose attività ricreative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche - e lavorative in esso praticate presuppongono, nei casi di incidente, una diversificazione degli interventi di soccorso, riconducibili a cinque macro scenari operativi:
Infortuni o malori in montagna, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria risolvibile immediatamente con l’impiego del servizio di elisoccorso in configurazione SAR, secondo le necessità congiuntamente alle squadre C.N.S.A.S. ed al personale sanitario C.N.S.A.S..
Infortuni o malori in montagna, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria alpina risolvibile immediatamente con l’impiego di personale C.N.S.A.S. di
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una o più Stazioni e con personale sanitario C.N.S.A.S., per avverse condizioni meteo, per oscurità o per limiti operativi dell’elicottero.
Infortuni o malori in grotta, in ambienti ostili ed impervi ipogei naturali ed artificiali: Emergenza speleologica alpina e speleologica risolvibile con l’impiego di personale C.N.S.A.S. di una o più Stazioni CNSAS Alpine e Speleologiche e con personale sanitario C.N.S.A.S., per la particolare conformazione geomorfologica dei luoghi.
Infortuni, malori, sfinimento e perdita orientamento innescanti il mancato rientro in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria che necessita l’impiego di numeroso personale C.N.S.A.S.. l’impiego di tale personale sarà oggetto di successivo protocollo operativo tra SUEM 118 e C.N.S.A.S.
Interventi di soccorso su impianti a fune ed eventi complessi in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi:
Emergenza sanitaria ed emergenza potenzialmente sanitaria che necessita l’impiego di personale di più Stazioni C.N.S.A.S. e con personale sanitario C.N.S.A.S..
6. Per interventi di soccorso ed elisoccorso SAR, si intendono i soccorsi effettuati con o senza l’ausilio dell’elicottero degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l’eventuale recupero di salme, le perlustrazioni e le ricerche di persone disperse in zone impervie, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l’impiego di personale certificato nelle tecniche alpinistiche o speleologiche e di soccorso alpino o speleologico, ovvero di personale C.N.S.A.S.
7. L’area di intervento riguarda il territorio di competenza del C.N.S.A.S. XI° Zona Prealpi Venete, comprendente l’intera provincia di Verona e le zone montane e collinari confinanti delle Province di Vicenza e Padova con le modalità espressamente richiamate al comma successivo.
8. Potranno essere eseguiti interventi di soccorso anche nei territori confinanti della provincia di Verona, di Vicenza, di Padova, delle province di Trento e Brescia tramite opportuno allertamento delle Centrali Operative – 118 di competenza territoriale e contestuale allertamento della Stazione
C.N.S.A.S. interessata e competente per territorio da parte della relativa Centrale Operativa.
Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. L’AOUI Verona riconosce il ruolo di pubblico servizio svolto dal CNSAS, così come richiamato nelle premesse, nelle attività di soccorso degli infortunati, dei pericolanti e nel recupero dei caduti in Ambiente Ostile, e pertanto, anche nel rispetto delle normative nazionali e regionali richiamate in premessa, intende:
a. avvalersi del supporto del CNSAS-SASV XI Zona Prealpi Venete per interventi d'urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato con o senza medico, nonché per il recupero di persone incolumi in difficoltà, in luoghi che risultano inaccessibili ai mezzi di soccorso tramite viabilità ordinaria, in Ambiente Ostile Impervio e per il trasporto dal luogo dell'evento al primo mezzo di soccorso contestualmente inviato dal SUEM 118, effettuati da personale in possesso della qualificazione di carattere sanitario prevista dai piani formativi Nazionali e regionali.
b. avvalersi delle competenze e capacità delle figure professionali specialistiche individuate e riconosciute dalle scuole Nazionali del CNSAS per:
- le prestazioni di servizi e l'organizzazione di interventi di supporto tecnico, operativo e logistico alle attività di elisoccorso;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione tecnica connessi alle attività di soccorso e/o di prevenzione degli infortuni che accadono durante l'esercizio di attività proprie all'ambiente montano e ipogeo.
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2. Per l'attività di elisoccorso, il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS avrà il ruolo di coordinamento delle diverse organizzazioni coinvolte e sarà l'unico responsabile della sicurezza a terra dei soccorritori e delle persone soccorse, così come disciplinato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 74/2001 e ss.mm.ii..
3. Per il supporto alla gestione degli interventi di soccorso ed elisoccorso in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, il CNSAS mette a disposizione della C.O. la figura professionale del Tecnico di Centrale Operativa (TCO) riconosciuto dalla L.126/2020.
4. II CNSAS, nell'ambito delle proprie competenze, collabora altresì alle attività di ricerca di persone disperse come previsto dalla Legge n. 126/2020 e dai piani provinciali di ricerca persone scomparse predisposti dalle competenti Prefetture.
5. È insediata una Commissione Tecnica, formata da un rappresentante medico e un rappresentante infermieristico del S.U.E.M. 118 e da un rappresentante del C.N.S.A.S., dal Direttore Operativo della Società di Lavoro Aereo che gestisce l’aeromobile o suo delegato. Tale commissione avrà i seguenti compiti:
a. verificare l'attuazione e la congruità del Protocollo Operativo Base e dei Protocolli Operativi Tematici e proporre ogni altro Protocollo necessario al servizio di soccorso ed elisoccorso;
b. programmare l’addestramento del personale sanitario e del personale C.N.S.A.S. e, su proposta di una delle parti (sanitaria, CNSAS e ditta di lavoro aereo), ogni altra attività che riguardi il coordinamento necessario all'ottimale esecuzione del servizio;
c. verificare le specifiche abilitazioni al soccorso;
d. controllare i materiali, gli apparati e ogni altra componente concernente il servizio di soccorso ed elisoccorso;
Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE
1. A contribuzione del rimborso degli oneri sostenuti dal C.N.S.A.S. per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, ovvero dei costi di gestione, l’AOUI Verona corrisponderà al C.N.S.A.S. il contributo forfettario onnicomprensivo come di seguito calcolato e suddiviso:
Giornate | Ore medie presenza in base/giorno | Tot. Ore anno | Valore orario contributo onnicomprensivo | Totale (arrotondato per eccesso) |
000 | 00 | 0000 | € 41 | € 164.615,00 |
Il contributo verrà corrisposto in rate quadrimestrali, scadenti rispettivamente il 1° luglio, il 1° novembre e il 1° marzo di ciascun anno.
Art. 5- RECESSIONE/RISOLUZIONE
1. La decisione delle controversie concernenti l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli Operativi previsti dalla stessa, è rimessa alla competenza di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell’AOUI Verona un rappresentante del C.N.S.A.S. e da un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due componenti di parte e, nel caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia.
Art. 6- DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione entra in vigore il 1° marzo 2023 ha la durata di un anno ed è rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti.
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO
11^ ZONA PREALPI VENETE IL DELEGATO
Dr. Alberto Barbirato
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA AOUI VERONA E CNSAS-SASV XI DELEGAZIONE PREALPI VENETE PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO NEL TERRITORIO MONTANO, NELL'AMBIENTE IPOGEO E NELLE ZONE IMPERVIE DEL TERRITORIO DI RISPETTIVA COMPETENZA
Art. 1 – PREMESSE
1. L'attività del CNSAS è svolta, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dalla Convenzione tra AOUI Verona e CNSAS-SASV XI Delegazione Prealpi Venete per gli interventi di soccorso nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili e impervie del territorio di competenza (di seguito per brevità Convenzione), a favore di tutte le persone presenti sul territorio provinciale e, in casi particolari, sul territorio delle regioni/province limitrofe.
2. Al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività di soccorso sanitario a vantaggio degli infortunati e pericolanti, oggetto della Convenzione, il CNSAS si astiene dal ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario e si attiverà affinché l'utenza si rivolga direttamente al numero unico dí emergenza attivo sul territorio regionale. A tal fine il CNSAS si impegna anche a non pubblicare il proprio recapito telefonico come interlocutore dell'urgenza sanitaria e a informare la C.O. SUEM 118 territorialmente competente dell'uscita di proprie squadre per interventi cui è tenuto per legge, di cui ricevesse richiesta direttamente, chiedendone la preventiva attivazione per gli interventi sanitari.
3. In funzione del diverso ruolo assunto dal CNSAS, ai fini della Convenzione si distinguono le due tipologie di interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 seguenti.
Art. 2 – INTERVENTI DI SOCCORSO TERRESTRE
1. ll CNSAS, attraverso le proprie Stazioni dell’XI Zona Prealpi Venete, Verona, Recoaro Valdagno, Schio, Arsiero, Asiago e Padova, su richiesta della C.O. Suem 118 territorialmente competente, si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, agli interventi di soccorso sanitario sopra richiamati, anche fuori dal proprio ambito territoriale, mettendo a disposizione soccorritori tecnicamente addestrati e dotati delle qualificazioni sanitarie previste dai piani formativi Nazionali e Regionali. Su richiesta avanzata dalla C.O. SUEM 118 in base alle difficoltà tecniche, ambientali e metereologiche segnalate dal CNSAS, quest'ultimo può mettere a disposizione anche proprie componenti sanitarie.
2. L'effettuazione degli interventi di soccorso è assicurata H24 e 365 g/anno e con qualsiasi condizione meteorologica, salvo ipotesi di forza maggiore e in ogni caso previa valutazione delle condizioni di sicurezza dei soccorritori, così come definite sul luogo dal responsabile delle operazioni del CNSAS.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità operativa del CNSAS comprende i seguenti scenari operativi:
0 xxx xxxxxxxxxxx;
0 xxx xxxxxxx o sentiero attrezzato;
2 via in falesia;
3 terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
4 valanga;
5 ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.);
6 impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
7 forra (gola, canyon, ecc.);
8 grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);
9 piste da sci (ad esclusione delle zone dove si atterra con assoluta certezza);
10 altri terreni ostili ed impervi (aree collinari, scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.);
11 altri ambienti non necessariamente d’alta quota che, per le condizioni dei luoghi e dei tempi, richiedano personale esperto in tecniche alpinistiche e speleologiche e certificato in tecniche di soccorso alpino e speleologico.
4. Gli interventi saranno effettuati da personale qualificato secondo un percorso formativo obbligatorio, previsto dai piani Nazionali e Regionali (legge 74/2001 e Legge 126/2020).
5. Durante le operazioni di soccorso il CNSAS, fatti salvi oggettivi impedimenti, dovrà fornire alla C.O. territorialmente competente tutti i dati riferiti alla partenza e all'arrivo sul luogo dell'intervento delle proprie squadre, alla presa in carico ed eventuale imbarellamento degli infortunati/pericolanti, alla partenza dal luogo dell'intervento e al termine delle operazioni, con la consegna degli infortunati/pericolanti al mezzo di soccorso sanitario inviato, se necessario, dalla C.O. stessa.
6. Durante le operazioni di soccorso, le decisioni in ordine a qualsiasi prestazione sanitaria saranno assunte dal medico in servizio presso la C.O. territorialmente competente, sentito il personale sanitario del CNSAS, qualora presente sul luogo dell'evento.
7. Relativamente all'eventuale necessità di mezzi aerei per la risoluzione dell'operazione di soccorso, il CNSAS si rivolgerà alla C.O. territorialmente competente che invierà il mezzo aereo del SUEM più adatto e disponibile.
8. Su richiesta del CNSAS e compatibilmente con le contingenti situazioni in atto, la C.O. fornirà adeguato supporto aereo per il trasporto delle squadre territoriali e/o di specialisti del CNSAS sul luogo dell'intervento e per il relativo rientro.
9. Per l'attività di ricerca dispersi in Ambiente Ostile, il SUEM concorre alla disponibilità di mezzi aerei anche per l'attività di ricognizione, tenendo conto delle informazioni disponibili relative ai dispersi e di quelle fornite dal CNSAS
Art. 3 - INTERVENTI DI XXXXXXXXXXX
1. Statisticamente la maggior parte degli interventi di soccorso in Ambiente Alpino e Speleologico può essere risolta in tempi notevolmente minori e con maggiore efficacia grazie all'utilizzo del mezzo aereo. Peraltro l'operatività del mezzo aereo in Ambiente Ostile presuppone che la componente aeronautica e la componente sanitaria a bordo del velivolo siano integrate da una componente tecnica in grado di garantire sia la sicurezza a terra della componente sanitaria sia il recupero in sicurezza delle persone assistite in Ambiente Ostile.
2. Ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e successive modificazioni — Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R. — Search and Rescue — Ricerca e Salvataggio), il CNSAS è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di elisoccorso; per tale motivo l’AOUI Verona individua la componente tecnica dell'equipaggio di elisoccorso nella figura professionale specialistica del Tecnico di elisoccorso del CNSAS, così come definiti e riconosciuti dalle scuole Nazionali del CNSAS in conformità con gli arti. 5 e 6 della Legge n. 74/2001. Il Tecnico di Elisoccorso può avvalersi del supporto di squadre di terra e/o richiedere l'imbarco di tecnici del CNSAS qualora lo ritenga necessario per l'effettuazione dell'intervento.
3. Il CNSAS conviene che nell'effettuazione degli interventi di soccorso oggetto della Convenzione, l'elisoccorso rappresenta spesso l'unica possibilità per raggiungere gli infortunati/pericolanti in ambiente Ostile in tempi rapidi e l'unica possibilità di intervento quando vi siano condizioni di pericolo che non consentono l'avvicinamento e/o l'evacuazione delle persone Via terra.
4. Pertanto il CNSAS contribuisce all'attività di elisoccorso dell’AOUI Verona con i propri Tecnici di Elisoccorso (TE), secondo le modalità disciplinate nel Protocollo generale per l'attività di elisoccorso allegato quale parte integrante e sostanziale al presente regolamento.
5. Il personale sanitario del SUEM impiegato in attività di elisoccorso dovrà essere addestrato all'utilizzo dei materiali e delle attrezzature tecniche, secondo percorsi formativi concordati con il CNSAS.
6. Il personale tecnico del CNSAS dovrà aver completato il percorso formativo previsto dai piani formativi nazionali e regionali compreso il modulo sanitario.
7. Per quanto riguarda la copertura assicurativa relativa all’attività oggetto della presente convenzione, si rimanda a quanto già previsto dal capitolato speciale d’appalto relativo al servizio di elisoccorso.
Art. 4 – TECNICO DI CENTRALE OPERATIVA (TCO)
1. Il CNSAS mette a disposizione della C.O. nei fine settimana e nei giorni festivi compresi fra l’8 dicembre e il 31 marzo e fra l’1 giugno e il 30 settembre di ogni anno (70 gg anno) un TCO qualificato secondo i vigenti piani formativi e la vigente normativa nazionale.
2. L’AOUI Verona mette a disposizione adeguati locali e una postazione di lavoro consona per il TCO, a stretto contatto con il personale della C.O., dotata di rete elettrica, connessione internet, telefono e radio, al fine di permettere la massima operatività del TCO.
Art. 5 - FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SOCCORRITORI DEL CNSAS E DEL PERSONALE SANITARIO DEL SUEM VERONA EMERGENZA
1. ll CNSAS provvede alla formazione e qualificazione tecnica dei propri soccorritori secondo propri Piani formativi conformi agli standard minimi previsti per le diverse qualificazioni dai Piani formativi nazionali del CNSAS. I programmi formativi prevedono anche fasi addestrative con utilizzo dell'elicottero, per le quali il CNSAS dovrà concordare per scritto entro il 31 marzo di ogni anno il calendario delle attività. Le attività addestrative con elicottero dovranno svolgersi in ambiente montano impervio e ostile e l’AOUI Verona si impegna a favorire il regolare svolgimento dell'attività formativa.
2. La qualificazione di carattere sanitario per l'operatività del soccorritore del CNSAS, disciplinata dai piani formativi nazionali e regionali, sarà integrata per i T.E. da specifici moduli periodici svolti duranti i turni in base di elisoccorso.
3. La formazione tecnico-alpinistica di base degli operatori sanitari del Suem coinvolti nelle attività di elisoccorso è demandata al CNSAS in esecuzione dell'art. 2 commi 2 e 3 e dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 74/2001, secondo un programma e un calendario concordati con il SUEM. Le attività formative, per la parte di competenza, saranno gestite da istruttori tecnici del CNSAS. I materiali e le attrezzature tecniche necessarie per le attività formative, che non rientrano nel corredo personale degli operatori sanitari, vengono forniti dal CNSAS, mentre i materiali e le attrezzature sanitarie sono forniti dal SUEM.
4. Per la formazione del personale CNSAS l’AOUI impiegherà personale sanitario qualificato senza costi aggiuntivi. Altrettanto il CNSAS per la formazione del personale sanitario metterà a disposizione personale qualificato senza costi aggiuntivi. Lo stesso dicasi reciprocamente per specifici corsi di formazione individuati e approvati dalla Commissione Tecnica. Il calendario congiunto di addestramenti e corsi di formazione sarà redatto e approvato annualmente dalla Commissione Tecnica.
Art. 6 - DOTAZIONI TECNICHE E SANITARIE
1. Il CNSAS utilizzerà propri automezzi e attrezzature tecniche specifiche, nonché materiale sanitario e presidi sanitari adeguati alle esigenze di intervento.
2. Il personale sanitario del SUEM avrà in dotazione materiali e attrezzature tecniche le cui caratteristiche tecniche saranno definite in collaborazione con il CNSAS.
3. Il CNSAS utilizzerà altresì la propria rete radio per il collegamento fra le squadre in operazione e i propri centri operativi oltre che, ove possibile, con la C.O. di riferimento. Il SUEM garantirà le comunicazioni su frequenze del CNSAS per gli elicotteri in servizio, durante le attività di soccorso che coinvolgono squadre a terra e/o centri operativi del CNSAS.
4. L’AOUI Verona si impegna a mettere a disposizione per l’attuazione del servizio:
▪ Elicottero con caratteristiche tecniche e dotazione specifiche, secondo la vigente normativa
▪ S.A.R. per il soccorso primario in montagna ed in ambiente ostile;
▪ equipaggio abilitato al soccorso secondo la vigente normativa SAR dd.41/6821/M.3E del 18 novembre 1994 e successive modificazioni, oltre che ai sensi della Legge n. 74/01 e L.R. n. 11/15;
▪ personale sanitario specializzato, conforme a normativa SAR e C.N.S.A.S., dotato di proprio e completo equipaggiamento ed attrezzatura per il soccorso;
▪ uno spazio idoneo per la installazione delle attrezzature radio e del software e per lo stazionamento del TE in turno
▪ locale idoneo per il deposito dei materiali alpinistici e di soccorso;
▪ l’utilizzo delle apparecchiature della C.O. ed i ponti radio sanitari esclusivamente al fine di garantire tutte le comunicazioni di carattere istituzionale di cui all'oggetto della presente convenzione;
▪ un secondo elicottero per l’impiego in caso di avaria e manutenzioni periodiche del M/A in dotazione ed addestramento con caratteristiche identiche all’elicottero in servizio, nei termini previsti dal contratto in essere con la ditta esercente il servizio di elisoccorso;
5. L’AOUI Verona per le attività di addestramento del personale del CNSAS pianificate in sede di commissione tecnica e per tutte le altre necessità istituzionali connesse al soccorso e alla formazione del personale del CNSAS, mette a disposizione del CNSAS, senza alcun onere per quest’ultimo, l’elicottero principale e/o quello sostitutivo con caratteristiche identiche all’elicottero in servizio con equipaggio di condotta e personale sanitario al fine di addestrare adeguatamente il personale CNSAS.
6. L’AOUI Verona provvede ad effettuare presso le proprie strutture, senza onere per il CNSAS, le visite mediche, gli accertamenti strumentali necessari per la valutazione dell’idoneità al servizio ed eventuali vaccinazioni richieste per i TE che prestano servizio attivo esclusivamente presso la base di elisoccorso di Verona.
7. L’AOUI Verona si impegna a coinvolgere gli organismi del CNSAS-SASV nella formazione della disciplina delle Convenzioni con altri Enti relative alla prestazione di soccorso ed elisoccorso con o senza l’ausilio dell’elicottero nei territori di confine in regime di reciprocità
Art. 7 - OBBLIGHI DEL CNSAS-SASV XI ZONA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
1. Il CNSAS si impegna ad osservare tutti gli obblighi normativi applicabili in materia contrattuale, assicurativa, previdenziale e di salute e sicurezza sul lavoro per il proprio personale, intendendo come tale ogni soggetto coinvolto nelle attività gestionali, amministrative e di soccorso sia a titolo di volontariato che sulla base di un rapporto di lavoro dipendente o di carattere professionale.
L’AOUI Verona ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche per il tramite del SUEM territorialmente competente, il rispetto degli obblighi normativi in parola.
2. In relazione all'attività di elisoccorso, AOUI Verona, il CNSAS-SASV XI Delegazione e le componenti aeronautiche redigono e tengono aggiornati i rispettivi Documenti per la valutazione dei rischi (DVR) e collaborano alla stesura di un unico documento integrato nel quale sono evidenziate la descrizione dei rischi di competenza sanitaria, tecnica e aeronautica, le procedure di sicurezza da seguire, le attività di formazione da prevedere e la descrizione dei DPI richiesti. Tali documenti vengono inviati ai datori di lavori delle rispettive componenti.
Art. 8 - ESERCITAZIONI CONGIUNTE E COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI E ORGANIZZAZIONI
Il CNSAS, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nell'ottica del miglioramento della propria capacità operativa, partecipa a esercitazioni congiunte con altri enti e organizzazioni, finalizzate a verificare l'efficienza del coordinamento delle attività di soccorso e di protezione civile, e collabora a eventi e attività programmati da altri enti e organizzazioni.
Art. 9 - RISERVATEZZA E RAPPORTI CON I MEDIA
1. Il CNSAS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà trasmettere agli Organi competenti e ai media informazioni sugli interventi effettuati nell'ambito della presente convenzione solo ed esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalle proprie squadre, rispettando in ogni caso quanto contenuto nella normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e previo accordo con l’Ufficio stampa dell’AOUI Verona.
2. Il CNSAS e AOUI Verona si impegnano a citare sempre vicendevolmente le rispettive strutture nel caso di operazioni congiunte.
PROTOCOLLO INTERVENTO DEL CNSAS-SASV XI DELEGAZIONE PREALPI VENETE
1. Le squadre territoriali del CNSAS sono composte da volontari e sono attivabili 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
2. Gli interventi di soccorso, siano essi di carattere sanitario o non sanitario, sono condotti dal CNSAS con modalità e tempistiche correlate alle diverse specialità:
Per il Soccorso Alpino:
⮚ la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa del 118 della Stazione CNSAS competente per territorio o di quella contermine.
⮚ Nel minor tempo possibile una squadra di Operatori di Soccorso Alpino pronta a partire con propri mezzi o a essere elitrasportata, di norma con la presenza del Personale Sanitario.
⮚ Nel minor tempo possibile, qualora richiesta, una o più Unità Cinofile da Ricerca in Superficie (UCRS) pronte a partire o ad essere elitrasportate.
⮚ Nel minor tempo possibile, qualora l’intervento lo renda necessario, una squadra CNSAS pronta a partire o a essere elitrasportata per supportare la prima squadra CNSAS.
Per il Soccorso Speleologico:
⮚ la risposta immediata alla chiamata di allertamento da parte della Centrale Operativa del 118 della Stazione CNSAS competente per territorio o di quella contermine.
⮚ Nel minor tempo possibile una squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
⮚ Nel minor tempo possibile personale sanitario Speleologico e una seconda squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
⮚ Nel minor tempo possibile la Direzione Operativa Speleologica dovrà portarsi con il Centro Operativo Mobile sul luogo dell’evento con risorse strumentali ed umane adeguate all’evento.
L’intervento delle Squadre Speleologiche, in ragione della complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleologico, potrà essere supportato a cura dei servizi di elisoccorso della Regione Veneto che disporranno l’elitrasporto delle squadre qualora facenti capo a province o regioni confinanti il luogo dell’evento o a cura del Centro Operativo Forze Armate – COFA – di Poggio Renatico (RE) qualora facenti capo a regioni lontane dal luogo dell’evento, nel minor tempo possibile.
Per il Soccorso Speleo-Subacqueo:
⮚ Nel minor tempo possibile una squadra di Tecnici Speleologici pronta a partire.
⮚ Nel minor tempo possibile una squadra di Tecnici Speleo-Subacquei pronta a partire.
L’intervento delle squadre Speleo-subacquee, in ragione dell’assoluta complessità e/o della gravità propria del Soccorso Speleo-subacqueo, potrà essere supportato a cura del Centro Operativo Forze Armate – COFA – di Poggio Renatico (RE), provenienti da tutto il territorio nazionale nel minor tempo possibile.
3. il C.N.S.A.S. provvede:
⮚ a mettere a disposizione, a titolo oneroso per l’AOUI Verona, presso la CO di Verona un congruo numero di Tecnici di Elisoccorso (di seguito chiamati TE) appositamente addestrati ai sensi della Legge n. 74/01 ed abilitati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (normativa HEMS dd. 41/6821/M.3E del 08 novembre 1994 e successive modificazioni) per lo svolgimento di un servizio attivo;
⮚ a mettere a disposizione, a titolo non oneroso per l’AOUI Verona, un congruo numero di Operatori di Soccorso Alpino (di seguito chiamati OSA), Tecnici di Soccorso Alpino (di seguito TeSA) e Tecnici di Soccorso Speleo (di seguito chiamati TSS) appositamente
addestrati ai sensi della Legge n. 74/01 e dislocati territorialmente nelle Stazioni C.N.S.A.S. presenti sul territorio.
4. In particolare, il servizio attivo con la presenza in elibase dei TE, viene svolto per 365 giorni all’anno, mentre il servizio degli OSA, dei TeSA e dei TSS si attua per tramite della reperibilità effettuata presso le singole Stazioni C.N.S.A.S. della provincia di Verona, e, quando necessario, anche delle Stazioni CNSAS contermini della provincia di Vicenza e di Padova.
5. Il C.N.S.A.S. impiegherà per la funzione di TE personale di sicura moralità ed affidabilità. Questo deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’AOUI Verona e deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. L’AOUI Verona ha facoltà di richiederne, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, giustificandone i motivi. La Direzione del S.U.E.M. vigilerà che il comportamento del personale impiegato sia adeguato all’ambiente sanitario di emergenza e rispettoso nei riguardi dell’ammalato.
6. Il C.N.S.A.S. fornirà all’AOUI Verona l’elenco dei TE impiegati presso la base di Verona e segnalerà tempestivamente le eventuali successive variazioni.
7. La C.O., all’atto della chiamata di soccorso, allerta tempestivamente la Stazione C.N.S.A.S. competente per territorio, ovvero di quella contermine all’evento quando necessario, con la quale l’intervento di soccorso dovrà essere concordato e coordinato.
8. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la C.O. fa riferimento al TE in servizio attivo, ovvero ai numeri di reperibilità della Stazione C.N.S.A.S. di competenza. A detto personale fanno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra.
9. La decisione circa la fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell’eliambulanza al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo ed atterraggio. Le modalità operative del soccorso (pattini a terra, hovering, verricello) vengono concordate, tra l’equipaggio di condotta e il TE. La sicurezza del personale una volta sbarcato è gestita dal TE, e tutto il personale presente si rimette alle decisioni e indicazioni del TE.
10. In caso di maltempo e di temporanea o definitiva chiusura della base di elisoccorso, il TE di turno sarà impiegato negli interventi realizzati con l’auto medica in partenza dalla base di elisoccorso.
11. Per ogni intervento di soccorso ed elisoccorso deve essere steso un rapporto informativo dettagliato, sottoscritto dal Capo Stazione C.N.S.A.S. o suo delegato e/o dal TE, contenente tutte le informazioni relative all’intervento effettuato secondo indicazioni e parametri predisposti dallo stesso C.N.S.A.S. Copia di detto rapporto deve essere inviato dalla Stazione C.N.S.A.S o dal TE, nel più breve tempo possibile, alla segreteria del C.N.S.A.S..
12. Alla fine di ogni anno e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo devono essere redatte a cura del S.U.E.M. 118 e del C.N.S.A.S., congiunte relazioni riassuntive dell’attività svolta nel corso dell’anno, con indicazione del numero degli interventi, delle persone soccorse, delle particolari casistiche e statistiche intervenute e di ogni altra notizia utile a rendere esaustiva e completa la relazione sull'attività oggetto della presente convenzione
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)
Sede Legale: X.xx X. Xxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxx – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo on line a norma di legge a decorrere dal 02/03/2023 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente