CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA
Polizza RCA Libro Matricola, Incendio, Furto, Atti vandalici Decorrenza dalle ore 24 del 30/04/2017
Scadenza alle ore 24 del 30/04/2018
CIG: 69487913BC
DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 D.LGS. N. 50/2016
1
INDICE
TITOLO I – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 3
Art. 2 – Attività Contraente 3
TITOLO II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte del contraente 3
Art. 4 – Aggravamento del rischio 4
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 6 - Durata del contratto 4
Art. 7 – Pagamento frazionato del premio annuale 4
Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione 4
Art. 9 - Forma delle comunicazioni 4
Art. 12 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione) 5
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 5
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge 5
TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA 5
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione 5
Art. 17 – Limite dell’assicurazione – Massimali 6
Art. 18 – Forma Tariffaria – Determinazione del Premio 6
Art. 19 - Profilo specifico del rischio 6
Art. 20 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898, c.c.) 7
Art. 21 - Esclusioni e rivalsa 7
Art. 22 - Precisazioni sulla qualifica di “Terzo” 8
Art. 23 - Estensione Territoriale 8
Art. 24 - Modalità per la denuncia dei sinistri 8
Art. 25 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale 8
Art. 26 - Polizza a Libro Matricola e Regolazione del Premio 8
Art. 27 - Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio 9
Art. 28 Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi. 9
Art. 29 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno 9
TITOLO IV – CONDIZIONI SPECIALI 9
Art. 30 - Messa a punto di un efficiente servizio di gestione e di liquidazione danni per sinistri del Contraente 9
TITOLO V – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI 9
Art. 31 – Oggetto dell’assicurazione 9
Art. 32 - Rischi inclusi nell’assicurazione incendio 10
Art. 33 - Rischi esclusi dall’assicurazione incendio 10
Art. 34 - Rischi inclusi nell’assicurazione furto e rapina 11
Art. 35 - Estensione territoriale delle garanzie 11
Art. 36 - Elementi per il calcolo del Premio 11
Art. 37 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del contraente 11
Art. 38 - Polizza a libro matricola e regolazione del premio 11
Art. 39 - Degrado Convenzionale – Criteri di indennizzo 12
Art. 40 - Pagamento dell’indennità 12
Art. 41 - Recupero del veicolo rubato 12
Art. 42 - Ispezione ai veicoli assicurati 12
Art. 43 - Obbligo e spese di salvataggio 12
Art. 44 - Denuncia del sinistro 12
Art. 45 - Inadempimento dell’obbligo di salvataggio 13
Art. 46 - Conservazione delle tracce del sinistro 13
Art. 47 - Determinazione dei danni risarcibili 13
TITOLO VI – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI 13
Art. 48 - Estensione garanzia 13
Art. 49 – Cortocircuiti 13
Art. 50 – Condizioni speciali di assicurazione 13
Art. 51 – Scoperti e/o franchigie 14
Art. 52 - Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio 14
TITOLO ViI – DISPOSIZIONI FINALI 14
Art. 53 – Riparto di coassicurazione 14
Art. 54 - Disposizione finale 14
TITOLO I – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione | il contratto di assicurazione. |
CONSAP | Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA (regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni 18.07.2006 254 art. 2) incaricata della gestione della Stanza di compensazione. |
Cose | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Compagnia | l’Impresa Assicuratrice. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione. |
Indennizzo diretto | la somma pagata dall’impresa delegataria alla Contraente assicurata per sinistro atti- vo, ai trasportati sull’autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge. |
Legge | il Decreto Legislativo n.209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni. |
Polizza | il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | la somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti. Si intende per “premio finito annuale per la RCA“, il premio assicurativo comprensivo di imposte sulle assicurazioni e oneri derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola. Tale premio dovrà essere rideterminato in caso di variazione di legge relative a tali imposte e oneri, intervenute nel corso del periodo di vigenza contrattuale. |
Regolamenti | i regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall’ISVAP e dal ministero delle attività produttive. |
Risarcimento | la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell’attività svolta dal Contraente. |
Esplosione | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Incendio | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Scoppio | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovu- to ad esplosione. |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Art. 2 – Attività Contraente
• Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea, ivi compresi i servizi di scuola bus e per soggetti diversamente abili, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant’altro attinente all’attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi anche congiuntamente e con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società, Consorzi, e Consorzi di impresa o simili, proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività e comunque tutte le attività previste dall’oggetto sociale aziendale.
TITOLO II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte del contraente
L’Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte
dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1892 C.C..
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leg- gi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguar- dino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., l’Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio e di quelle successive entro 90 giorni dalla decorrenza della rata, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa.
Se il contraente non paga i premi o le arte di premio successivi/e, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c..
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.
Art.6 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata di anni uno a decorrere dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo.
Art. 7 – Pagamento frazionato del premio annuale
L'Impresa si impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento.
Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o email per il tramite del Broker a cui è assegnata la polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo di Adriateca S.r.l..
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.
La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:
Polizza RCA Libro matricola | 6% (sei percento) |
Garanzia CVT | 8% (otto percento) |
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Art. 12 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società:
• la Compagnia delegataria è l’unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l’intera copertura del rischio, in dero- ga all’art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
• tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Com- pagnia Delegataria;
• ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicu- ratrici;
• i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all’istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l’Impresa deroghi all’art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell’Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l’impresa assicuratrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedica- ti, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo com- ma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bo- nifico bancario o postale.
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sen- si dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltato- ri ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .
Art. 14 - Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza, alle prassi maturate fra le Assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico.
TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
L'Impresa, in conformità alle norme della Legge e dei Regolamenti, in armonia alla volontà delle parti, assicura i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi dell’art. 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt.1681, 2043 e 2054, c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai
libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.
Art. 17 – Limite dell’assicurazione – Massimali
L’assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:
a) Massimali: per sinistro €.12.000.000,00 per autobus;
€. 6.000.000,00 per autovetture e autocarri.
Art. 18 – Forma Tariffaria – Determinazione del Premio
Forma tariffaria Bonus/Malus.
Il premio è annuale e comprensivo di ogni onere di legge di qualsiasi tipo e natura. L’assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.
Il premio complessivo lordo offerto per la presente polizza sarà relativo alla flotta veicoli (allegata) suddivisa per tipologia alla data del 31.12.2016 (data scheda tecnica allegata):
PARCO AUTOMEZZI STP | |
VEICOLI | NUMERO |
Autobus | 140 |
Autovetture/Autoveicoli | 8 |
Autocarri e veicoli speciali | 1 |
L’importo del premio complessivo RCA anticipato, sarà determinato dall’offerta complessiva presentata in gara per la RCA (che indica in scheda allegata all’offerta il valore del premio per ciascun autobus/filobus/ veicoli ), con la sola variazione derivante in aumento o in diminuzione dalla differenza tra il numero di autobus/filobus e altri veicoli effettivamente assicurati al 01.10.2016, rispetto al numero degli autobus/filobus e altri veicoli indicati nel presente articolo e/o negli Allegati A e B al capitolato RCA.
Sono fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.
La forma tariffaria e la conseguente determinazione del premio potranno variare a seguito delle procedure di gara e dell’offerta presentata dall’aggiudicataria e in tal senso verrà emessa puntuale appendice contrattuale.
Per le targhe prova la formula tariffaria s’intende “a tariffa fissa”.
Art. 19 - Profilo specifico del rischio
La garanzia è operante anche:
1. nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell’art. 87 - V comma del D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d’autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub- concessionari di linee del Contraente;
2. nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
3. per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà, comodato e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
4. per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, purché dette persone siano munite di patente di guida valida;
5. per danni cagionati a terzi o cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con conseguente incendio, nonché per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra veicoli di proprietà o in servizio per conto del Contraente, esclusi i danni riportati dai veicoli stessi.
6. per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
7. per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
8. per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
9. per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere
aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa dall’autobus a mezzo di strutture meccaniche;
10. per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;
11. l'assicurazione vale anche per i danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, si dovessero mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente;
12. la garanzia assicurativa viene prestata per danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti;
13. la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio;
14. durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;
Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054, c.c.).
Art. 20 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898, c.c.)
Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.
L’Assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi non trasportati anche quando gli automezzi viaggiassero con le porte automatiche in funzione aperte e ciò anche in contrasto con le norme vigenti, purché al Contraente venga riconosciuta la responsabilità del sinistro.
Art. 21 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente/Gestore del Servizio, nonostante i regolamenti interni che impongono tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente/Gestore del Servizio stesso.
Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’Impresa rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti:
- del Contraente/Gestore del servizio;
- del conducente salvo che questi:
1) sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.
2) abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accerta- te con sentenza passata in giudicato;
3) abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.
La rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.
L’assicurazione non è operante:
A) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
B) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto negli art. 20,21,23.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 del Decreto Legislativo n.209 del 2005, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al 2° comma del presente articolo nei soli confronti del contraente.
Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l’impresa esercita la rivalsa direttamente su quest’ultimo.
Art. 22 - Precisazioni sulla qualifica di “Terzo”
Sono considerati terzi:
a) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
b) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti;
c) le Ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità sui veicoli per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria.
d) i conducenti sono considerati terzi fuori dall’esercizio della funzione di guida.
Art. 23 - Estensione Territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 24 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia dei sinistri è redatta su stampato secondo il modello predisposto dall’IVASS unitamente alla modulistica predisposta dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.
E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di rapporto di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Art. 25 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale
L'Impresa assume, ai sensi dell'art.1917, c.c., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L'Impresa si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti e dei responsabili di esercizio sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.
Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.
Art. 26 - Polizza a Libro Matricola e Regolazione del Premio
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. L’impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell’anno.
Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta, fermo restando quanto previsto all’art.18.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa il Contraente darà immediate comunicazioni all’Impresa nelle forme concordate in relazione agli art. 9 e 11 e, a fronte delle stesse, verranno rila- sciati i relativi certificati/contrassegni di assicurazione.
Per i veicoli inclusi, il Contraente pagherà il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni stagionali dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.
Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni e lunghe
lavorazioni.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista agli art. 9 e 11. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto delle imposte e di SS.NN. relativamente ai veicoli esclusi o sospesi.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto delle imposte e di SS.NN. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.
Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo del regolamento di gestione realizzato anche con di forme di gestione on line.
Art. 27 - Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
L’impresa delegataria fornisce almeno trimestralmente i dati afferenti lo stato dei sinistri (aperti, liquidati e/o riservati e relativi importi, senza seguito), al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio.
Al fine, inoltre, di predisporre la base d'asta o la base di riferimento nella gara ed alle Imprese offerenti di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, l'azienda richiede almeno tre mesi prima della celebrazione della gara il rapporto sinistri a premi di primo anno afferente quanto meno l'esercizio precedente a quello per il quale si effettua a gara nonché le tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale. L'impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta così come sancito dal D.Lgs. n° 209/05.
Art. 28 Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi.
L'impresa non può far conoscere ad altre imprese il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta.
Fra le parti, invece, si rinuncia per quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy, onde si prevede un dialogo on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la de- legataria e la ATPL assicurata a partire dall’apertura del sinistro.
Art. 29 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa resti- tuzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti o dal Regolamento.
TITOLO IV – CONDIZIONI SPECIALI
Art. 30 - Messa a punto di un efficiente servizio di gestione e di liquidazione danni per sinistri del Contraente
La messa a punto di un efficiente servizio di gestione e liquidazione danni per sinistri del Contraente, che deve te- ner anche conto del particolare rapporto tra l’Azienda Trasporto Pubblico Locale e i clienti – trasportati – danneggiati, è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune inte- resse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il contraente può chiedere all’impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line.
Per quanto riguarda l’apertura e la gestione dei sinistri, si richiama quanto previsto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254 - art.9. in materia di Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art.2, comma 2, n. 5, DPR 623/72) e che, pertanto, vi è esonero di trasmettere la fattura all’assicuratore a mente del 2° comma dell’art.23 della legge 12/12/02 n.273.
TITOLO V – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI
Art. 31 - Oggetto dell’Assicurazione
A. Incendio
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.
X. Xxxxx e Rapina
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza del furto (totale o parziale consumato o tentato) e rapina consumata o tentata.
Le garanzie sub A) e B) sono estese a tutto il parco automezzi dell’assicurato e/o di terzi in comodato d’uso.
In riferimento ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, comma 5, D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modifiche, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato, indicati in apposita appendice.
Art. 32 - Rischi inclusi nell’assicurazione incendio
a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:
• fulmine;
• esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
• guasti arrecati ai veicoli per ordine dell’Autorità, allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
b) Sono inclusi nella garanzia:
• gli accessori e gli impianti fissi;
• i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
• i dispositivi di bordo istallati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto;
• per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, GPL o metano, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi;
• le spese di sgombero dei residui del sinistro;
• i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.
c) Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall’assicurato per i rimessaggi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.
d) L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette opera- zioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate e quelli di terzi in deposito e custodia anche a seguito di rimozione.
Il limite di risarcimento annuo complessivo massimo è fissato in € 500.000,00.
e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, di scioperi, di tumulti popolari, terrorismo e di sommosse con il limite di risarcimento per sinistro e anno di € 1.500.000,00.
Art. 33 - Rischi esclusi dall’assicurazione incendio
Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900, 1° comma, c.c.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dello stesso art.1900, c.c.;
d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.
Art. 34 - Rischi inclusi nell’assicurazione furto e rapina
Sono compresi in garanzia:
a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto totale o parziale o rapina del veicolo, compresi i danni cagionati dai ladri post furto;
b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili;
c) i danni conseguenti al furto, o vandalismo subiti da dispositivi vari ed eventuali attrezzature e dotazioni in uso al veicolo;
d) i danni conseguenti al furto o a vandalismo subiti da dispositivi di bordo, installati sui veicoli identificati dal Contraente, facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto;
e) i danni determinati o agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge (ex art. 1900, c. 2, c.c.)
Art. 35 - Estensione territoriale delle garanzie
Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.
Art. 36 - Elementi per il calcolo del Premio
Il premio è annuo ed è determinato con tasso fisso per tutto il periodo contrattuale sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati stessi.
Il valore complessivo assicurato, relativo agli autobus singolarmente indicati (VX) nelle Schede veicoli allegate al Capitolato, è stato determinato dal contraente sulla base dei prezzi attuali di acquisto di veicoli equivalenti (I.V.A. esclusa) (V0) xxxxxxx, secondo l’età di ogni singolo veicolo alla data del presente contratto, applicando le seguenti formule:
a) X<10 anni: VX= V0(1 - 0.18X + 0.009 x X2)
b) 10<X<20 anni: VX= V0(0.195 - 0.0095 x X)
c) X>20 anni:.VX= V0 x 0.005,
ovvero la allegata “TABELLA A1” esemplificativa elaborata dalla Regione Puglia.
Il valore assicurato per i veicoli acquisiti in corso di contratto ovvero nei sei mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto, sarà corrispondente al loro prezzo di acquisto (I.V.A. esclusa).
Art. 37 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del contraente
Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:
a) per i veicoli indicati nell'allegato 1 (autobus) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli dei quali il valore è calcolato sulla base della normativa Regionale.
b) per i veicoli indicati nell'allegato 2 (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli con il rispettivo valore commerciale di proprietà di STP S.p.A.
I valori di cui sopra vengono comunque determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.
Art. 38 - Polizza a libro matricola e regolazione del premio
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.
La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione,
demolizione o esportazione definitiva di essi.
Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista all’art. 9 e 11.
La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto dell’imposte relativamente ai veicoli esclusi.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte.
In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto dell’imposte.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.
Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo del regolamento di gestione, realizzate anche con forme di gestione on line.
Art. 39 - Degrado Convenzionale – Criteri di indennizzo
Fermo restando che l’Impresa a nessun titolo potrà essere tenuta a corrispondere somma maggiore di quella assicurata, in caso di perdita, distruzione o irrecuperabilità totale del veicolo, conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza l’indennizzo dovuto dall’Impresa corrisponderà al valore assicurato per lo stesso veicolo.
Nel caso invece di perdita, distruzione o irrecuperabilità totale di parti del veicolo, conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’indennizzo dovuto dall’Impresa corrisponderà al valore a nuovo (costo di rimpiazzo esclusa I.V.A.) delle suddette parti ridotto applicando:
a) per gli autobus, il coefficiente desunto dalla Tabella “A1” (di cui all’art. 36) secondo l’età del veicolo al momento del sinistro;
b) per gli altri veicoli, il coefficiente risultante dal rapporto tra valore assicurato ed il valore a nuovo (costo di rimpiazzo
I.V.A. esclusa) del veicolo.
Per le parti di grande usura o di frequente sostituzione, quali pneumatici e batterie, sul costo di rimpiazzo (I.V.A. esclusa) si applicherà un coefficiente di riduzione (degrado d’uso) proporzionale al chilometraggio effettuato dalla data di acquisto e/o sostituzione degli stessi, con un massimo del 50%.
Per particolari dispositivi o impianti installati, inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, quali ad esempio macchine obliteratrici ecc., il coefficiente di indennizzo (degrado d’uso) non potrà comunque essere superiore al 20% sul costo a nuovo degli stessi.
I costi di mano d’opera per riparazione e/o ripristino delle parti asportate, distrutte o danneggiate in conseguenza a sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovranno essere indennizzate integralmente (I.V.A. esclusa).
Art. 40 - Pagamento dell’indennità
Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 21 c).
Art. 41 - Recupero del veicolo rubato
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.
Art. 42 - Ispezione ai veicoli assicurati
L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.
Art. 43 - Obbligo e spese di salvataggio
Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne
lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.
Art. 44 - Denuncia del sinistro
L'Assicurato deve:
a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata alla Procura della Repubblica oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.
Per ulteriori procedure, ai fini dell’ottimizzazione dei risultati gestionali, si richiama quanto previsto dalle Condizioni Speciali.
Art. 45 - Conservazione delle tracce del sinistro
Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall’Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all’Impresa o all’Agenzia assegnataria della polizza.
Art. 46 - Determinazione dei danni risarcibili
Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:
a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e quelle da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi an- che fiscali;
b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto di quanto previsto all’art.. 37;
c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell’accadimento del sinistro, il calcolo dell’indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo;
d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
e) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta
f) se sono annotati in polizza vincoli a favore di xxxxx, l’indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l’assicuratore non è tenuto a conoscere.
Art. 47 - Limite massimo di risarcimento
Per i veicoli indicati negli allegati l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo il valore indicato per ciascun veicolo nelle tabelle allegate e/o nei dati contabili dell’Azienda.
TITOLO VI – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI
Art. 48 - Estensione garanzia
Nella presente devono intendersi assicurati tutti i veicoli di proprietà e/o uso della Contraente, anche se, per un disguido operativo degli uffici interessati determinati mezzi non risultassero elencati in polizza o non venissero tempestivamente comunicate le relative variazioni e/o gli inserimenti a nuovo.
L'Assicurata non appena venutane a conoscenza, sarà tenuta a pagare il premio conteggiato dalla Società, periodo dell'effettivo acquisto e/o possesso.
La Contraente si impegna a comunicare, nelle forme previste, ogni mutamento che avvenga nel corso dell'anno assicurativo affinché si possa procedere al termine dello stesso, alla eventuale Regolazione del Premio, calcolata in base alle comunicazioni.
Art. 49 - Cortocircuiti
Il risarcimento dei danni conseguenti a corto circuiti avverrà anche senza sviluppo di incendio, in deroga alle Condizioni che regolano l’Assicurazione.
Art. 50 – Condizioni speciali di assicurazione
L’Impresa assicura:
- i cristalli e vetri (inclusi parabrezza e lunotto posteriore);
- gli specchi retrovisori esterni;
- i gruppi ottici e le fanalerie;
in dotazione dei veicoli, contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Non sono indennizzabili le rigature, le segnature le screpolature e simili.
La presente garanzia è prestata senza applicazione del degrado d’uso e cioè secondo il costo di rimpiazzo a nuovo inclusi i costi di mano d’opera.
Il limite massimo di tale indennizzo è convenuto in € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero delle parti sinistrate.
Art. 51 – Scoperti e/o franchigie
La presente assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa a carico del Contraente di € 100,00 (cento/00) per sinistro (INCENDIO – FURTO – ATTI VANDALICI).
Art. 52 - Obbligo dell’Impresa di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all’aggiornamento di quelli prece- denti, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipo- tesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/05.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:
(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione)
Compagnia | Denominazione Società | Percentuale di ritenzione |
Mandataria/delegataria | ||
Mandante/Coassicuratrice | ||
Mandante/Coassicuratrice |
Art. 54 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.