PROPOSTE DI DIRETTIVA RELATIVE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE, AI CONTRATTI DI VENDITA ON LINE E ALLE VENDITE A DISTANZA
NOTA N. 38
PROPOSTE DI DIRETTIVA RELATIVE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE, AI CONTRATTI DI VENDITA ON LINE E ALLE VENDITE A DISTANZA
TITOLO ATTO: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni | ||
NUMERO ATTO | COM(2015)634 COM(2015)635 | ||
NUMERO PROCEDURA | 2015/0287(COD) 2015/0288(COD) | ||
AUTORE | Commissione europea | ||
DATA DELL'ATTO | 9/12/2015 | ||
DATA DI TRASMISSIONE | 11/01/2016 | ||
SCADENZA OTTO SETTIMANE | 08/03/2016 | ||
ASSEGNATO IL | 14/01/2016 | ||
XXXX.XX DI MERITO | 10a | Parere motivato entro | 18/02/2016 |
XXXX.XX CONSULTATE | 2a,3a,14a | Xxx.xx e proposte entro | 11/02/2016 |
OGGETTO | Le proposte mirano ad eliminare le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri, contribuendo ad una crescita più rapida del mercato unico digitale, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese. | ||
BASE GIURIDICA | Art 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che contiene disposizioni sul ravvicinamento delle normative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. | ||
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E | Le proposte sono dichiarate conformi al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che si prefiggono non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati |
PROPORZIONALITÀ | membri, che non sarebbero in grado di eliminare gli ostacoli attualmente esistenti tra le legislazioni nazionali. Le proposte sono dichiarate conformi al principio di proporzionalità in quanto si limitano a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi, vertendo sull'armonizzazione solo di quei diritti contrattuali essenziali e mirati dei consumatori dell'Unione, che sono fondamentali per le transazioni transfrontaliere online. |
ANNOTAZIONI:
Le due proposte in esame rientrano nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione europea il 6 maggio 2015, mirante allo sviluppo di un’economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente. La strategia si prefigge in primo luogo di abbattere le barriere esistenti nell'UE1, al fine di sfruttare appieno le potenzialità che il mercato unico digitale è in grado di offrire. Secondo le stime della Commissione europea, il mercato unico digitale potrebbe comportare un aumento del PIL dell'UE di circa 415 miliardi di euro, creando nuove opportunità per start-up ma anche per le imprese già operanti sul mercato.
Le proposte, presentate contestualmente alla Comunicazione "Contratti nel settore digitale per l'Europa - Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico", mirano ad eliminare l'incertezza giuridica derivante dalla diversità e dalla complessità del quadro normativo e i costi dovuti alle differenze tra i diritti nazionali, presentando un corpus mirato di norme completamente armonizzate. Entrambe le proposte, che si basano sull'esperienza acquisita nei negoziati sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita2, integrano la Direttiva 2011/83/UE e la Direttiva 2000/31/CE che riguardano rispettivamente i diritti dei consumatori e il commercio elettronico.
Sono accompagnate da una valutazione di impatto3 e da un documento di sintesi che mettono in evidenza i vantaggi derivanti dall'intervento normativo proposto dalla
1 La Strategia poggia sui seguenti tre pilastri: migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese; creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.
2 COM(2011)635, successivamente ritirata. L'iter europeo della proposta aveva avuto una storia controversa: molti
parlamenti nazionali avevano sollevato perplessità sia sulla base giuridica (art. 114 TFUE), sia sull'ampio ventaglio di aspetti che meritavano un approfondimento. In sede di Consiglio il dossier aveva incontrato molte resistenze, in quanto alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, avevano espresso perplessità rispetto alla maggiore complessità che i sistemi giudiziari avrebbero dovuto gestire in seguito all'introduzione del diritto comune europeo della vendita. Rimase pertanto a lungo bloccato finché nel Consiglio Giustizia e affari interni del 2013 fu rilevato che i tempi non erano maturi per un accordo. Anche in seno al Parlamento europeo vi furono discussioni intense che si conclusero nel febbraio 2014 con l'approvazione della proposta in prima lettura con ben 264 emendamenti che ne alteravano in modo significativo l'impianto. In particolare, fu limitato il campo di applicazione della proposta ai contratti a distanza, con riferimento a quelli online. La Commissione europea, che aveva reso nota la sua posizione nel maggio 2014, dichiarando che gli emendamenti costituivano una buona base per i futuri progressi nel negoziato, decise successivamente di ritirare la proposta per presentarne una nuova limitata al commercio elettronico. Si ricorda che sulla proposta del 2011 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato si era espressa in senso favorevole nel marzo 2012, adottando la Risoluzione DOC XVIII-bis, n. 64, nella quale aveva formulato alcuni suggerimenti alla Commissione europea che rispose affermando di considerare tali suggerimenti in linea con i propri obiettivi (vd lettera del 18 ottobre 2012).
3 Disponibile in lingua inglese.
Commissione europea. L'abbattimento degli ostacoli agli scambi online transfrontalieri costituirà un incentivo per ulteriori 122 000 imprese che decideranno di vendere online oltre frontiera, generando un aumento di circa 1 miliardo di euro nelle esportazioni intra UE. Grazie ad una maggiore concorrenza, nell'UE i prezzi al dettaglio caleranno mediamente dello 0,25%, contribuendo ad alimentare una maggiore fiducia nei consumatori. Ciò comporterà anche un aumento della domanda alla quale seguirà un aumento dei consumi per una media UE pari al 23%, corrispondente a circa 18 miliardi di euro. La Commissione europea stima che tra gli 8 e i 13 milioni di nuovi consumatori potrebbero iniziare a fare acquisti online transfrontalieri e che l'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente aumenterà di 40 euro. La Commissione europea afferma poi che l'aumento della domanda e dell'offerta inciderà sulle principali variabili macroeconomiche di ciascuno Stato membro e dell'Unione nel suo complesso, con un aumento del PIL complessivo dell'UE dello 0,03% pari ad un aumento di circa 4 miliardi di euro l'anno.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM (2015) 634)
La proposta di direttiva in esame ha lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali. La disparità tra le norme nazionali di diritto contrattuale o la mancanza delle stesse in alcuni Stati membri sono tra i principali ostacoli allo sviluppo dell’offerta di contenuti digitali. Quando le imprese vendono contenuti digitali oltre frontiera, infatti, devono affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle norme e all’incertezza giuridica. I consumatori, d’altro canto, non si sentono sicuri nell’effettuare acquisti online transfrontalieri di contenuti digitali a causa dell’incertezza sui diritti contrattuali, soprattutto in caso di problemi concernenti la qualità dei contenuti digitali o l’accesso agli stessi.
In particolare, la proposta di direttiva comprende norme sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l’esercizio di tali rimedi (articolo 1).
La proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (ad esempio: norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, download effettuato dal consumatore, trasmissione in streaming eccetera). La direttiva non trova, invece, applicazione nei contratti concernenti:
servizi in cui l'intervento del fornitore costituisce una componente predominante e il formato digitale costituisce solo un vettore;
servizi di comunicazione elettronica;
servizi sanitari;
servizi di gioco d'azzardo;
servizi finanziari.
Non vengono fatte differenziazioni in base alla natura della controprestazione. I contenuti digitali, infatti, possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all’accesso a dati personali, a meno che la richiesta
di dati personali non sia strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto o del rispetto di obblighi di legge (articolo 3).
Inoltre, nell’ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole (articolo 4).
La fornitura del contenuto digitale può avvenire a favore del consumatore o anche di un terzo che lo mette a disposizione del consumatore (articolo 5) e il contenuto digitale deve corrispondere alle caratteristiche previste dal contratto (funzionalità, interoperabilità, accessibilità, continuità e sicurezza) ed essere idoneo e aggiornato.
Qualora il contratto non stabilisca in modo chiaro e completo i requisiti del contenuto digitale, quest’ultimo deve corrispondere alle finalità di un contenuto digitale dalle medesime caratteristiche, tenendo conto della controprestazione, di eventuali norme tecniche internazionali esistenti e di qualsiasi dichiarazione pubblica resa dal fornitore o da altre persone a monte della catena di operazioni commerciali. Il contenuto digitale, inoltre, deve essere conforme al contratto per l'intero periodo previsto e deve essere fornito nella versione più recente disponibile, se non concordato diversamente (articolo 6).
Nel caso di integrazione errata del contenuto digitale nell’ambiente digitale del consumatore, si prevede che sussista difetto di conformità del contenuto digitale se quest’ultimo è stato integrato dal fornitore oppure, nell’ipotesi di integrazione eseguita dal consumatore, se l'errata integrazione è dovuta a una carenza di istruzioni (articolo 7).
Il contenuto digitale fornito al consumatore è libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale (articolo 8). L’onere della prova riguardo alla conformità del contenuto digitale al contratto è a carico del fornitore, a meno che quest’ultimo non dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale e il fornitore abbia informato il consumatore di tali requisiti prima della conclusione del contratto. Qualora, però, il consumatore non collabori con il fornitore nella definizione del proprio ambiente digitale, l'onere della prova è a carico del consumatore (articolo 9).
Il fornitore è responsile nei confronti del consumatore per la mancata fornitura del contenuto digitale e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della fornitura e per tutto il il periodo prestabilito (articolo 10). In caso di omissione del fornitore nel conferire il contenuto digitale conforme, il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto (articolo 11).
Nell’ipotesi di difetto di conformità del contenuto digitale, il consumatore ha diritto al ripristino della stessa, senza spese e entro un periodo di tempo ragionevole, salvo che sia impossibile, sproporzionato - in quanto comporta costi irragionevoli - o illegale.
Al contempo, il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o di recedere dal contratto se il ripristino è impossibile, sproporzionato o illegale, se non è stato eseguito dal fornitore entro un periodo ragionevole o potrebbe arrecare un disagio notevole al consumatore, nonché nel caso in cui il fornitore abbia dichiarato che non procederà al ripristino. Il consumatore può recedere dal contratto solo se il difetto di conformità compromette la funzionalità, l'interoperabilità,
l'accessibilità, la continuità e la sicurezza del contenuto digitale; l’onere della prova
contraria è a carico del fornitore (articolo 12).
Nell’eventualità che il consumatore receda dal contratto, il fornitore deve:
rimborsare al consumatore il prezzo pagato entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso;
astenersi dall'uso della controprestazione non pecuniaria eseguita dal consumatore e fornire al consumatore gli strumenti tecnici per recuperare tutti i contenuti forniti.
Per quanto concerne, invece, gli obblighi a carico del consumatore in caso di recesso, questi deve astenersi dall'utilizzare il contenuto digitale, cancellandolo o rendendolo incomprensibile, e, se il contenuto è stato fornito su un supporto durevole, su richiesta e a spese del fornitore, deve restituirlo entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 13).
È fatto salvo il diritto del consumatore al risarcimento di qualsiasi danno economico al proprio ambiente digitale causato da un difetto di conformità o dall’omessa fornitura del contenuto digitale (articolo 14).
La proposta di direttiva regola anche le ipotesi e le forme in cui il fornitore può apportare modifiche al contenuto digitale laddove la fornitura sia prevista per un determinato periodo di tempo (articolo 15). Se la durata del contratto è indeterminata o superiore a 12 mesi, inoltre, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento dopo la scadenza del primo periodo di 12 mesi (articolo 16).
È contemplato un diritto di regresso del fornitore quando la sua responsabilità nei confronti del consumatore derivi da un atto o da un'omissione di una persona a monte della catena di operazioni commerciali. In tal caso, il fornitore ha il diritto di agire nei suoi confronti, con le azioni e le modalità determinate dal diritto nazionale (articolo 17).
La proposta sancisce poi l'imperatività delle norme, specificando che qualsiasi deroga alle prescrizioni contenute nella direttiva a danno del consumatore non è vincolante per il consumatore (articolo 19).
Infine, la proposta prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore (articolo 21) e che la Commissione europea, entro cinque anni dall’entrata in vigore, la riesamini e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, considerando l'opportunità di includere nella disciplina i contratti di fornitura di contenuto digitale che abbiano come controprestazioni la pubblicità o la raccolta indiretta di dati (articolo 22).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM (2015)635)
La proposta di direttiva mira ad armonizzare le norme dell'Unione europea applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni che sono ancora oggetto di difformità tra gli Stati membri. Infatti, mentre le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state
pienamente armonizzate4, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore - quali i criteri di conformità, i rimedi e le modalità per il loro esercizio in caso di non conformità del bene al contratto - sono stati oggetto di un'armonizzazione minima, prevista dalla Direttiva 1999/44/CE5, e quindi regolati differentemente dagli Stati membri. Le varie differenze nazionali - che riguardano soprattutto l'assenza o l'esistenza di una gerarchia di rimedi, il periodo di garanzia legale e il termine per l'inversione dell'onere della prova - costituiscono un ostacolo ad un'efficace tutela dei diritti dei consumatori, che non fidandosi del commercio elettronico transfrontaliero optano per l'acquisto entro il territorio nazionale disponendo pertanto di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi.
La proposta in esame prevede quindi la piena armonizzazione degli elementi sopra citati, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative meno severe o più severe rispetto a quelle previste (articolo 3).
La direttiva si applica ai contratti di vendita di beni a distanza tra venditori e consumatori, con riferimento esclusivamente alle norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio di tali rimedi. Sono esclusi beni quali i DVD e i CD che incorporano contenuto digitale ma che sono utilizzati esclusivamente come vettori per la fornitura di tale contenuto. Esclusi dal campo di applicazione anche i contratti di fornitura di servizi. Qualora il contratto di vendita disciplini sia la vendita di beni che la fornitura di servizi, le misure proposte si applicheranno solo alla parte relativa alle vendita di beni (articolo 1).
Per una maggiore chiarezza giuridica per i venditori e i consumatori la proposta innanzitutto inserisce, tra le definizioni, quella di "contratto". Tale definizione si basa sulle tradizioni comuni di tutti Stati membri e richiede un accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici (articolo 2).
Al fine di chiarire ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è responsabile nel caso in cui il bene consegnato non corrisponda alle aspettative, la proposta procede all'armonizzazione delle norme sulla conformità al contratto, fissando i criteri che il bene deve soddisfare a tale scopo. In particolare, il bene dovrà soddisfare tutti i requisiti stabiliti nel contratto, corrispondendo alla qualità, alla quantità e alla descrizione contrattuale e precontrattuale. Inoltre, dovrà essere idoneo ad usi speciali richiesti dal consumatore e garantiti dal venditore al momento della conclusione del contratto (articolo 4).
Oltre ai suddetti requisiti, la proposta fissa anche una serie di ulteriori requisiti oggettivi che costituiscono gli standard normalmente attesi da un bene: essere idoneo a tutti gli scopi per i quali di norma si impiegano i beni con le stesse caratteristiche; essere consegnato con gli accessori - compreso l'imballaggio - le istruzioni per l'installazione o altre istruzioni che il consumatore si attende; possedere la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (articolo 5).
Poiché la maggior parte dei beni prima dell'utilizzo da parte del consumatore necessita di essere installata, la proposta specifica che qualsiasi difetto di conformità causato da un'imperfetta installazione del bene deve essere considerato difetto di conformità al contratto quando essa rientra nella responsabilità del venditore (articolo 6).
4 Si vedano la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
5 La direttiva riguarda taluni aspetti della vendita e garanzie al consumo.
Al fine poi di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, la direttiva stabilisce che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale (articolo 7).
La proposta provvede poi ad indicare chiaramente il momento rilevante ai fini della valutazione della conformità del bene al contratto, affinché sorga la responsabilità del venditore per inadempimento. Tale momento coincide con il momento in cui il consumatore, o un terzo da lui designato, acquisisce il possesso fisico del bene o quando esso è consegnato ad un vettore scelto dal consumatore per il trasporto, quando questi non sia proposto dal venditore. La proposta chiarisce che nei casi in cui è prevista l'installazione, quando questa avviene sotto la responsabilità del venditore, il consumatore acquisisce il possesso fisico bene al momento in cui l'installazione è terminata. Quando invece il bene deve essere installato dal consumatore, questi acquisisce il possesso fisico del bene allo scadere di un lasso di tempo ragionevole per effettuare l'installazione e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui ottiene il controllo del bene. Un elemento di novità rispetto alla direttiva 1999/44/CE, è che non è previsto l'obbligo per il consumatore di denunciare il difetto del bene entro un determinato periodo e l'onere della prova è trasferito dal consumatore al venditore, che avrà due anni di tempo - non più sei mesi - per dimostrare l'assenza di difetti di conformità (articolo 8).
Attualmente, infatti, in base alla direttiva 1999/44/CE l'onere della prova è in capo al consumatore che, al fine di beneficiare dei suoi diritti, ha due mesi di tempo (dal momento della scoperta) per denunciare al venditore il difetto di conformità. Sempre in base alla suddetta direttiva, durante i primi 6 mesi l'onere della prova è però invertito e spetta al professionista dimostrare che al momento della consegna del bene non sussisteva alcun difetto.
Per quanto concerne i rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto, la proposta prevede una gerarchia di opzioni che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, in un lasso di tempo ragionevole e senza inconvenienti per il consumatore e - ove ciò non fosse possibile o ove non realizzabile in un tempo ragionevole - la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore a rifiutarsi di pagare qualsiasi parte di prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene (articolo 9).
Nel caso di sostituzione del bene, la proposta impone al venditore l'obbligo di riprendere possesso del bene sostituito a proprie spese. Il consumatore non dovrà pagare per l'uso fatto di tale bene prima della sostituzione (articolo 10).
La proposta specifica poi che il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio scelto non sia impossibile o illecito o non comporti dei costi sproporzionati per il venditore (articolo 11).
Nel caso in cui sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto, ad esempio quando il venditore non ripara o sostituisce un bene entro un termine ragionevole, la proposta chiarisce innanzitutto che se sono consegnati più beni, questa opzione potrà essere esercitata solo per quelle parti del contratto che si riferiscono ai beni non conformi. Differentemente da quanto previsto dalla direttiva 1999/44/CE il consumatore può decidere di risolvere il contratto anche per difetti di lieve entità.
Il consumatore potrà comunicare al venditore l'intenzione di rescindere il contratto mediante qualsiasi mezzo. Il rimborso delle spese da parte del venditore avverrà entro 14 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, e il consumatore dovrà restituire il bene entro 14 giorni dall'invio della stessa. Se la restituzione del bene è impossibile a causa della sua distruzione o perdita, il consumatore dovrà pagare il valore monetario del bene distrutto (articolo 13).
Il termine per il diritto ai rimedi previsti è di due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità (articolo 14).
Circa le garanzie commerciali la proposta specifica che queste vincolano giuridicamente il garante secondo quanto stabilito nelle informazioni precontrattuali, nella pubblicità e nella dichiarazione di garanzia. Quest'ultima dovrà rispettare alcuni obblighi di trasparenza in termini di forma e contenuto. In particolare, dovrà essere messa a disposizione su un supporto durevole e in un linguaggio comprensibile e dovrà contenere alcuni precisi elementi (dichiarazione chiara sui diritti legali del consumatore e informazioni su come avvalersi della garanzia commerciale). Se poi le condizioni indicate nella pubblicità differiscono da quelle contenute nella dichiarazione di garanzia, la proposta precisa che prevalgono quelle più vantaggiose per i consumatori. Agli Stati membri è lasciata la facoltà di stabilire norme aggiuntive purché non pregiudichino il livello di protezione previsto dalla direttiva (articolo15).
La proposta prevede poi un diritto di regresso nel caso in cui il difetto di conformità al contratto di cui il venditore risulta responsabile è causato da una persona operante nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali. In tal caso il venditore potrà rivalersi su tale persona secondo le modalità stabilite dagli Stati membri (articolo 16).
La proposta lascia inoltre agli Stati membri l'obbligo di garantire che esistano i mezzi adeguati ed efficaci per l'osservanza delle disposizioni previste dalla direttiva (articolo 17).
Infine, la proposta apporta alcune modifiche alla direttiva 1999/44/CE e ad altre norme vigenti (articolo 19).
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore (articolo 20).
Le Relazioni del Governo
Il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'art 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 2014, n. 234 due relazioni elaborate dal Ministero della giustizia che esprimono una valutazione complessivamente positiva sulle due proposte di direttiva, ritenute conformi agli interessi nazionali. Le Relazioni inoltre sottolineano alcuni elementi di riflessione.
Nello specifico, la Relazione sulla proposta relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale, COM(2015)634, nell'ambito delle prospettive negoziali rileva alcuni aspetti che sembrano non del tutto omogenei con la direttiva 2011/83/UE, relativa ai diritti dei consumatori. Tra essi il concetto stesso di "contenuto digitale", che nella proposta sembra essere più ampio di quello contemplato dalla direttiva 2011/83/UE, rendendo quindi opportuno specificare meglio cosa si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale e cosa non si applica.
Per quanto concerne gli effetti sull'ordinamento nazionale, la Relazione sottolinea che si renderà necessario armonizzare la normativa nazionale in materia di contratti e tutela del
consumatore, prevista dagli articoli 1469-bis a 1469-sexies del Codice civile. Potranno dover essere modificate anche le parti riguardanti la vendita di cose mobili (articoli da 1510 a 1519) e la vendita dei beni di consumo (articoli da 1519-bis a 1519-nonies).
La Relazione sulla proposta di direttiva sui contratti di vendita online, COM(2015)635, sottolinea che potrebbe emergere la necessità di un intervento normativo dell'Unione europea anche in ordine alle vendite "faccia a faccia", allo scopo di consentire alle imprese che effettuano vendite secondo entrambe le modalità (diretta e a distanza) di avere un'unica normativa di riferimento, evitando incertezze sulle garanzie da offrire agli acquirenti. Evidenzia, inoltre, due elementi di criticità, risolvibili con l'introduzione di altrettante disposizioni a tutela del consumatore:
non è indicato il termine entro il quale il consumatore deve denunciare il difetto di conformità del bene, laddove invece è utile che vi sia un termine di decadenza comune in tutti gli Stati membri;
non è indicato il termine massimo entro il quale il venditore deve procedere alla sostituzione o riparazione del bene. Tale termine è invece utile al fine di desumere inequivocabilmente la volontà del venditore di non voler procedere in tale senso, consentendo quindi al consumatore di potersi avvalere del diritto di risoluzione del contratto.
Per quanto concerne gli effetti sull'ordinamento nazionale, la Relazione anche in questo caso rileva che sarà necessario armonizzare le disposizioni del Codice civile in materia di contratti del consumatore e che potranno rendersi necessarie delle modifiche anche agli articoli riguardanti la vendita di cose mobili e la vendita di beni al consumo.
8 febbraio 2016
A cura di Xxxxxxxx Xxxxxx
con la collaborazione dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati