LOTTO N. 2 - AMBITO 2.3 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
LOTTO N. 2 - AMBITO 2.3 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA
INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
CIG 859474933F
Tra: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
C.F. / Partita IVA | 80048080636 / 06416011002 |
Con sede in: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
e la Spett. le Società Assicuratrice: |
SI STIPULA LA PRESENTE
POLIZZA INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA N.
Contraente: | Cassa di Assistenza designata dal Formez |
Sede Legale: | |
C.F. / P.IVA: | |
Assicurato: | Come da condizioni di polizza |
Broker: | |
Decorrenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2021 |
Scadenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2024 |
Scadenze annuali: | Ore 24:00 del 30/06 |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito rinnovo: | NO |
Premio annuo finito: | € |
INDICE
DEFINIZIONI | ||
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | ||
Art. | 1 | Prova del contratto |
Art. | 2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. | 3 | Diminuzione del rischio |
Art. | 4 | Durata del contratto |
Art. | 5 | Cessazione anticipata del contratto |
Art. | 6 | Recesso in caso di sinistro |
Art. | 7 | Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi |
Art. | 8 | Elementi per il calcolo del premio |
Art. | 9 | Copertura automatica di nuovi Assicurati |
Art. | 10 | Assicurazione in base all'ammontare delle retribuzioni |
Art. | 11 | Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto |
Art. | 12 | Assicurazioni presso diversi assicuratori |
Art. | 13 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. | 14 | Forma delle comunicazioni del Contraente |
Art. | 15 | Subentro contraenza |
Art. | 16 | Interpretazione del contratto |
Art. | 17 | Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. | 18 | Foro Competente |
Art. | 19 | Oneri fiscali |
Art. | 20 | Rinvio alle norme di legge |
Art. | 21 | Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. | 22 | Accettazione |
Art. | 23 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. | 24 | Trattamento dei dati |
Art. | 25 | Obblighi del contraente |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA | ||
Art. | 26 | Assicurati |
Art. | 27 | Oggetto dell'assicurazione |
Art. | 28 | Delimitazione della garanzia |
Art. | 29 | Invalidità permanente grave |
Art. | 30 | Criteri di indennizzabilità |
Art. | 31 | Persone non assicurabili |
Art. | 32 | Esclusioni |
Art. | 33 | Beneficiari |
Art. | 34 | Validità territoriale |
Art. | 35 | Denuncia della malattia e obblighi dell’Assicurato |
Art. | 36 | Criteri di liquidazione |
Art. | 37 | Pagamento dell'indennizzo |
Art. | 38 | Controversie |
Art. | 39 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO | ||
Art. | 40 | Somme assicurate e calcolo del premio |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | Il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Associato: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Beneficiari: | Gli aventi diritto. |
Xxxxxx: | quale intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Franchigia: | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo / Risarcimento: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. |
Invalidità Permanente: | Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. |
Malattia: | È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità del verificarsi del sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti nel momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo.
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data
di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13- Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di ricevimento del documento contrattuale.
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, compresa l’eventuale proroga di cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato moltiplicando i valori assicurati per i tassi di premio, espressamente indicati in sede di offerta.
Art. 9 - Copertura automatica di nuovi Assicurati
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, per la determinazione delle rispettive somme assicurate e per il computo del relativo premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.
Per l’inserimento in copertura non è richiesta alcuna formalità inerente le dichiarazioni sanitarie e, in
particolare, non si fa obbligo della presentazione del questionario anamnestico.
Art. 10 - Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni
Per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, l’Assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre lo stipendio, tutti gli elementi sostitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, xxx comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese emolumenti di carattere eccezionale.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti all’Assicurato nella misura convenzionalmente concordata.
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione quella che l’assicurato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti a quello in cui si è verificato l’evento, comprese le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, purché su essa sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
In caso di rapporto di lavoro inferiore a dodici mesi, la retribuzione maturata dall’assicurato nel
periodo di lavoro effettivamente prestato viene rapportato ad anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato - in relazione ai massimi assicurati - affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 45 giorni dalla relativa comunicazione.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare loro un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga. Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo
consuntivo.
Art. 11 - Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono a il ruolo di Xxxxxx relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.
Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso per l’Assicurato.
Art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o PEC fax e/o telegramma e/o posta elettronica, indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 15 - Subentro contraenza
Il Contraente si riserva, prima della stipula e/o nel corso di durata della polizza, di far subentrare altro Organismo nella titolarità del Contratto, ovvero nella gestione e/o esecuzione di questo, ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che, in tal caso, ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del suddetto Organismo.
Art. 16 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 17 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Art. 18 - Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione
Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti
l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle
rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto
dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società
la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 22 - Accettazione
La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 24 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 25 - Obblighi del Contraente
Il Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario o a una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell’impresa, casi di scissione o di fusione con un’altra impresa, qualora siano a lui comunicate dal Broker e/o dalla Società. Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento del premio, sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
Art. 26 - Assicurati
L’assicurazione prestata con la presente polizza vale per il personale dipendente e dirigente di Formez PA.
Art. 27 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per i casi di invalidità permanente conseguenti a malattie manifestatesi successivamente alla data di effetto del contratto stesso, e comunque non oltre un anno dalla sua cessazione. La percentuale di invalidità permanente viene accertata con le modalità che seguono, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di denuncia della malattia.
Sono escluse tutte le malattie manifestatesi prima dell’entrata dell’assicurato in copertura. Per entrata in copertura si intende la prima inclusione nella presente polizza o in polizze precedenti stipulate da Xxxxxx PA per lo stesso rischio, anche se con altro assicuratore, a patto che la copertura non abbia avuto interruzioni per alcuna ragione. In ogni caso non saranno coperti sinistri che risultino liquidati dalle polizze precedenti anche se stipulate con altri assicuratori.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 2952 del c.c. – prescrizione in materia di assicurazione.
Art. 28 - Delimitazione della garanzia
Nessuna indennità viene corrisposta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 24% della totale. Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 24%, la Società liquiderà una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti:
Percentuale di Invalidità Permanente | |||
accertata | da liquidare | accertata | da liquidare |
25 | 5 | 56 | 59 |
26 | 8 | 57 | 63 |
27 | 11 | 58 | 67 |
28 | 14 | 59 | 71 |
29 | 17 | 60 | 75 |
30 | 20 | 61 | 79 |
31 | 23 | 62 | 83 |
32 | 26 | 63 | 87 |
33 | 29 | 64 | 91 |
34 | 32 | 65 | 95 |
Da 35 a 55 | da 35 a 00 | 00-000 | 000 |
La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel
T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U., la valutazione è concordata tra il medico dall’Assicurato ed il consulente medico della Società, che terranno conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, della misura della quale è per sempre diminuita la capacità specifica dell’Assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla propria professione.
Art. 29 - Invalidità permanente grave
I casi di invalidità permanente da malattia di grado non inferiore al 50%, che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto di lavoro similare presso altra Azienda, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.
Art. 30 - Criteri di indennizzabilità
Nel caso di invalidità permanente preesistente, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette ed esclusive cagionate dalla malattia denunciata, come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o di un organo già minorato le percentuali di invalidità permanente accertata verranno ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 31 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone di età superiore ai 70 anni.
Per quelle che raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, premi che in tal caso verranno restituiti.
Art. 32 - Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione:
– le invalidità permanenti conseguenti ad infortunio;
– le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti ed allucinogeni;
– le invalidità permanenti conseguenti a trattamenti estetici;
– le malattie mentali e le nevrosi;
– le conseguenze della esposizione a radiazioni ionizzanti.
Art. 33 - Beneficiari
Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato.
Art. 34 - Validità territoriale
L'assicurazione di cui alla presente polizza è valida in tutto il mondo.
Art. 35 - Denuncia della malattia ed obblighi dell’Assicurato
Nel caso di malattia che sembri comportare un’invalidità permanente indennizzabile ai sensi delle presenti condizioni deve essere presentata denuncia scritta, indirizzata all’Agenzia o al mandatario cui è assegnato il contratto o alla sede della Società. Alla denuncia deve essere unita, o far seguito la seguente documentazione:
a) certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia;
b) la copia della cartella clinica ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
c) trascorsi tre mesi dalla data del certificato di cui alla precedente lettera a), deve essere presentato un certificato medico con l’indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia.
Qualora la garanzia scada prima che sia presentata denuncia di danno e sempreché la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità della garanzia stessa è concesso il termine di un anno dalla scadenza per la relativa denuncia. L’Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 36 - Criteri di liquidazione
La Società compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. Xxx, a giudizio sia del medico dell’Assicurato che del consulente medico della Società, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi della malattia oggetto di denuncia e qualora l’Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se l ‘Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.
Art. 37 - Pagamento dell’indennizzo
Una volta definito il sinistro, la Società liquida l’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla firma della quietanza. Tuttavia, se l’assicurato muore dopo che sia stato accertato il grado di invalidità permanente ma prima che gli sia stato pagato l’indennizzo dovuto, la Società pagherà comunque l’indennizzo ai beneficiari.
Art. 38 - Controversie
Le controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente verranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre medici.
La Società e l'Assicurato o i suoi aventi diritto nomineranno due medici uno per ciascuno, mentre il terzo verrà scelto dai primi due medici, di comune accordo e in caso contrario, dall'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.
Il Collegio medico risiede presso la sede del mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dalla Società.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei due medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico.
Il Collegio Medico è autorizzato a chiedere ad ambo le Parti un anticipo sulle spese da incorrere.
La richiesta per l’istituzione di un Collegio arbitrale deve pervenire alla Società entro un anno dal giorno in cui la Società stessa ha rifiutato o ha offerto la liquidazione del sinistro. Per ogni controversia diversa da quelle sopra previste è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
Art. 39 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 40 - Somme assicurate e calcolo del premio
L’assicurazione è prestata per i seguenti capitali:
Categoria | Somma assicurata | Preventivo retribuzioni (*) | Tasso di premio finito ‰ | Premio annuo finito |
Dirigenti | 4 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 840.000,00 | € 926.400,00 | ‰ | € |
Dipendenti | 4 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 480.000,00 | € 10.931.000 | ‰ | € |
TOTALE PREMIO ANNUO FINITO | € |
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA
(*) Il premio anticipato di polizza sarà conteggiato considerando il 75% delle retribuzioni sopra esposte
Il Contraente versa il premio come sopra calcolato quale acconto e al termine dell’annualità assicurativa si procederà al conguaglio attivo o passivo come previsto dal precedente articolo 10 – Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Art. 3 – Diminuzione del rischio
Art. 4 – Durata del contratto
Art. 5 – Cessazione anticipata del contratto Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi Art. 9 – Copertura automatica di nuovi Assicurati
Art. 10 – Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni
Art. 11 – Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto Art. 12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Art. 18 – Foro Competente
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 27 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 35 – Denuncia della malattia e obblighi dell’Assicurato
Art. 37 – Pagamento dell'indennizzo
IL CONTRAENTE