DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
“CODICE REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”
Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 8 febbraio 2008.
INDICE
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPALTI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
TITOLO I
PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Finalità
Articolo 2 Principi
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Rinvio dinamico allo normativa dello Stato
Articolo 5 Regolamento e capitolati
Articolo 6 Ambito soggettivo di applicazione della legge
Articolo 7 Ambito oggettivo di applicazione della legge
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Articolo 8 Forme collaborative tra enti
Articolo 9 Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 10 Programmazione dei lavori pubblici
Articolo 11 Delegazione amministrativa intersoggettiva
Articolo 12 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 13 Servizi di architettura ed ingegneria interni ed esterni alle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14 Corrispettivi e incentivi per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici
Articolo 15 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
Articolo 16 Concorsi di progettazione e concorsi di idee
Articolo 17 Organizzatore generale
TITOLO III SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 18 Procedimento di approvazione dei progetti
Articolo 19 Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Articolo 20 Commissione regionale dei lavori pubblici Articolo 21 Semplificazione delle procedure valutative Articolo 22 Snellimento delle procedure autorizzatorie
Articolo 23 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Articolo 24 Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
TITOLO IV
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI
Articolo 25 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Articolo 26 Contratti misti
Articolo 27 Contratti dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Articolo 28 Appalti riservati
Articolo 29 Concessione di servizi
Articolo 30 Concessione di lavori pubblici
Articolo 31 Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
Articolo 32 Contratti di locazione finanziaria
TITOLO V
TUTELA DEL LAVORATORE
Articolo 33 Disposizioni a tutela del lavoratore
Articolo 34 Piani di sicurezza
Articolo 35 Atti di intesa a tutela della salute e sicurezza del lavoratore
Articolo 36 Norme a tutela del lavoratore straniero
TITOLO VI
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Articolo 37 Garanzia a corredo dell’offerta
Articolo 38 Cauzione definitiva
Articolo 39 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
TITOLO VII PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Articolo 40 Norme di gestione ambientale
Articolo 41 Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 42 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Articolo 43 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - forcella
Articolo 44 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
Articolo 45 Procedure per l'individuazione degli offerenti
Articolo 46 Procedure aperte e ristrette
Articolo 47 Dialogo competitivo
Articolo 48 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara Articolo 49 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara Articolo 50 Accordo quadro
Articolo 51 Sistemi dinamici di acquisizione
TITOLO VIII PUBBLICITA’
Articolo 52 Bandi, avvisi e inviti Articolo 53 Avviso di preinformazione Articolo 54 Bando di gara
Articolo 55 Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Articolo 56 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 57 Accesso agli atti e divieti di divulgazione
TITOLO IX
INVITI, TERMINI, PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA GARA
Articolo 58 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
Articolo 59 Specifiche tecniche
Articolo 60 Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito Articolo 61 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte Articolo 62 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure aperte
Articolo 63 Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Articolo 64 Forma e contenuto delle domande di partecipazione Articolo 65 Forma e contenuto delle offerte e dei documenti a corredo Articolo 66 Opzioni progettuali in sede di offerta
Articolo 67 Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 68 Verbali
Articolo 69 Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Articolo 70 Controlli sul possesso dei requisiti
Articolo 71 Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
TITOLO X
SCELTA DELL’OFFERTA E CRITERI DI SELEZIONE
Articolo 72 Criteri per la scelta della migliore offerta
Articolo 73 Criterio del prezzo più basso
Articolo 74 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 75 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 76 Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Articolo 77 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
Articolo 78 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
Articolo 79 Ricorso alle aste elettroniche
TITOLO XI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 80 Direzione dell'esecuzione del contratto
Articolo 81 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
Articolo 82 Varianti in corso di esecuzione del contratto Articolo 83 Varianti in corso d’opera nei lavori Articolo 84 Collaudo
Articolo 85 Accordo bonario
Articolo 86 Continuità occupazionale in caso di risoluzione contrattuale
Articolo 87 Adeguamenti dei prezzi
PARTE SECONDA
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
TITOLO I DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Articolo 88 Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria
Articolo 89 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
Articolo 90 Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 91 Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori servizi e forniture
Articolo 92 Servizi di architettura ed ingegneria
Articolo 93 Attestazione del certificato CCIAA sul possesso dei requisiti tecnico organizzativi
Articolo 94 Lavori, servizi e forniture in economia Articolo 95 Certificato di regolare esecuzione Articolo 95bis Norme finanziarie
PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 96 Norme transitorie Articolo 97 Disposizioni abrogate Articolo 98 Entrata in vigore
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI AGLI APPALTI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
TITOLO I
PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Finalità)
1. Con il presente codice la Regione Friuli Venezia Giulia disciplina i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari, nel rispetto della Costituzione, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 1), 1)bis e n. 9), dello Statuto speciale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare della direttiva 18 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa a coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia.
Art. 2
(Principi)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori ed opere, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni, la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi, uguaglianza di trattamento, diritto di stabilimento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel codice stesso.
2. Il principio di economicità è subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, alla tutela della salute, dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le seguenti definizioni:
a) i contratti o i contratti pubblici sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) i settori ordinari dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo;
c) i settori speciali dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del decreto legislativo 163/2006;
d) gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice;
e) gli appalti pubblici di lavori sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I al decreto legislativo 163/2006, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;
f) i lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I al decreto legislativo 163/2006, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
g) gli appalti pubblici di forniture sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
h) gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II al decreto legislativo 163/2006;
i) le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice;
j) la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 29;
k) l'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
l) il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri;
m) l'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;
n) i contratti di rilevanza comunitaria sono i contratti pubblici e che non rientrino nel novero dei contratti speciali il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie comunitarie;
o) i contratti sotto soglia sono i contratti pubblici che non rientrino nel novero dei contratti dei settori speciali il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie comunitarie;
p) i contratti esclusi sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 163/2006 la cui disciplina è rinviata alla normativa dello Stato;
q) i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
r) il termine consorzio si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica;
s) il termine raggruppamento temporaneo designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante prestazione di una unica offerta;
t) il termine operatore economico comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi;
u) l'offerente è l'operatore economico che ha presentato un'offerta,
v) il candidato è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo;
w) le amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato limitatamente agli appalti di lavori, l’amministrazione regionale, gli enti regionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le unioni di Comuni;
x) l'organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, avente i seguenti requisiti:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III del decreto legislativo 163/2006;
y) le imprese pubbliche sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
z) i soggetti aggiudicatori sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
aa) l'espressione stazione appaltante comprende le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti aggiudicatori;
bb) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:
1) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
2) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatici,
cc) il profilo di committente è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229), il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione;
dd) l'affidamento comprende sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di architettura ed ingegneria, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
ee) gli incarichi di architettura ed ingegneria comprendono progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo ed ogni altra attività tecnica inerente il ciclo realizzativo del lavoro pubblico;
ff) le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara può presentare un'offerta;
gg) le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
hh) il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
ii) le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
jj) i concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, con o senza assegnazione di premi;
kk) i concorsi di idee sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante una proposta ideativa selezionata da una commissione giudicatrice, da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio;
ll) un mezzo elettronico è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici,
mm) il Vocabolario comune per gli appalti - Common Procurement Vocabulary (CPV), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici), assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC;
Art. 4
(Rinvio dinamico allo normativa dello Stato)
1. Si applica la normativa statale vigente relativa a:
a) vigilanza sul mercato degli appalti, affidata ad un’Autorità indipendente di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 163/2006;
b) contratti di servizi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 163/2006;
c) appalti di servizi elencati nell'allegato II B del decreto legislativo 163/2006 di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27 del presente codice in materia di servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
d) contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 163/2006;
e) concessioni di servizi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 163/2006, fino all’emanazione della normativa regionale di settore;
f) soggetti, requisiti soggettivi ed oggettivi dei concorrenti e cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o affidamento degli appalti di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 163/2006;
g) sistema di qualificazione degli operatori economici di cui agli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 163/2006;
h) norme di garanzia della qualità di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 163/2006;
i) speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 163/2006;
j) verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 163/2006;
k) i concorsi di progettazione e concorsi di idee di cui agli articoli da 99 a 110 del decreto legislativo 163/2006 fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente codice;
l) garanzie che devono prestare i progettisti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 163/2006;
m) vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 163/2006;
n) cessione dei crediti derivanti dal contratto di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 163/2006;
o) subappalto di cui all’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006;
p) piani di sicurezza negli appalti di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 163/2006;
q) revisione prezzi e prezzo chiuso di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 163/2006;
r) recesso di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 163/2006;
s) risoluzione del contratto di cui agli articoli 135 e seguenti del decreto legislativo 163/2006;
t) concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 163/2006; la concessione di lavori pubblici della finanza di progetto è disciplinata dagli articoli da 2 a 11 bis della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi).
u) contratti relativi a beni culturali di cui agli articoli 197 e seguenti del decreto legislativo 163/2006;
v) contenzioso di cui all’articolo 239 e dall’articolo 241 all’articolo 246 del decreto legislativo 163/2006.
Art. 5
(Regolamento e capitolati)
1. Il regolamento di attuazione del presente codice è emanato in conformità ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) omogeneità e trasparenza delle procedure;
b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
c) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
d) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
e) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
f) nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Con il regolamento sono emanate le norme di attuazione del presente codice e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante, anche con riferimento alla competenze del responsabile unico del procedimento afferenti alla verifica del progetto;
b) programmazione dei lavori pubblici, servizi e forniture; progettazione dei lavori, livelli di progettazione e requisiti dei progetti nei servizi e nelle forniture; direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali mediante utilizzo di sistemi telematici cooordinati con quelli di cui alla lettera m);
d) penali e relative modalità applicative;
e) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
f) tenuta dei documenti contabili;
g) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
h) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi;
i) modalità di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
l) norme di sicurezza, accertamento della regolarità retributiva, contributiva, previdenziale e assistenziale degli esecutori di lavori pubblici, dei fornitori e dei prestatori di servizi e intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore;
m) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
n) procedure di affidamento dei contratti e procedure in economia;
o) requisiti e modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
p) procedure afferenti il concorso di progettazione ed il concorso di idee;
q) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
r) norme afferenti la gestione ambientale;
s) norme sulla locazione finanziaria;
u) procedura afferente il dialogo competitivo
v) garanzie relative all’esecuzione di lavori pubblici.
3. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di attuazione. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
4. Per gli appalti di lavori di competenza della Regione con regolamento è adottato il capitolato generale regionale, nel rispetto del presente codice e del regolamento di attuazione. Tale capitolato è menzionato nel bando o nell'invito e costituisce parte integrante del contratto.
5. Il capitolato generale regionale di cui al comma 4 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalla Regione e in tal caso costituisce parte integrante del contratto.
Art. 6
(Ambito soggettivo di applicazione della legge)
1. Le norme del presente codice si applicano ai seguenti contratti nei settori ordinari:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico ed hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società che gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e quelle di cui agli articoli 113, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica;
c) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I del decreto legislativo 163/2006, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un incentivo diretto e specifico, in conto capitale o in conto interessi che, attualizzato, superi il cinquanta per cento dell'importo dei lavori;
d) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera c) e per i quali sia previsto, da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici un incentivo diretto e specifico, in conto capitale o in conto interessi che, attualizzato, superi il cinquanta per cento dell'importo dei servizi;
e) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso medesimo;
g) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto legislativo 163/2006.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) , alle società di trasformazione urbana (STU) di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 267/2000 e alle società di trasformazione urbana regionale (STUR) di cui all’articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2005 n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale), non si applica la disciplina del presente codice relativa a avviso di preinformazione, redazione di verbali, obbligo di progettazione interna, incentivi per la progettazione, programmazione dei lavori pubblici, in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera b) non si applica la disciplina del presente codice relativa a redazione di verbali, obbligo di progettazione interna, incentivi per la progettazione, programmazione dei lavori pubblici, in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Fatto salvo quanto previsto da leggi di settore, l’erogazione di incentivi di cui al comma 1 lettere
c) e d) nella misura eccedente il cinquanta per cento può essere disposta dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente codice da parte del beneficiario costituisce causa di decadenza dall’incentivo.
Art. 7
(Ambito oggettivo di applicazione della legge)
1. Il presente codice si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori ordinari da eseguirsi sul territorio regionale ad esclusione:
a) degli appalti di servizi e forniture di competenza dello Stato;
b) degli appalti di lavori relativamente alle opere di competenza esclusiva direttamente finanziate e realizzate dallo Stato.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 8
(Forme collaborative tra enti)
1. Gli enti locali si organizzano in modo da garantire qualità ed efficienza nella gestione del contratto pubblico attraverso l’organizzazione di uffici adeguatamente strutturati, anche avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. L’ amministrazione aggiudicatrice che non disponga al proprio interno delle professionalità necessarie in relazione agli adempimenti relativi alla gestione del contratto pubblico può concordare con altre amministrazioni aggiudicatrici interessate l’utilizzo di loro dipendenti, previa stipula di convenzione.
3. Ai dipendenti dell’amministrazione di cui ci si avvale compete, nel caso di lavori, l’incentivo previsto dal regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice, da liquidarsi direttamente.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 11 sulla delegazione amministrativa intersoggettiva, dall’articolo 17 sull’organizzatore generale e dall’articolo 23 sulle centrali di committenza, le stazioni appaltanti non possono affidare a soggetti privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.
Art. 9
(Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
1. L’Amministrazione regionale organizza l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio, con il compito di provvedere alla raccolta e alla diffusione sul proprio sito informatico delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.
3. La pubblicazione dei bandi di gara di cui all’articolo 56 e degli avvisi di selezione di cui all’articolo 91 sul sito informatico della Regione di cui al comma 1 determina gli effetti giuridici della pubblicità.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Osservatorio, ad esclusione dei contratti di importo pari o inferiore a centocinquantamila euro e degli affidamenti in economia:
a) entro quarantacinque giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) entro settantacinque giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.
5. Il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione dei dati di cui al comma 4 può essere avviato dopo l’infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.
6. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire e rendere informazioni e dati utili a consentire il più elevato grado di qualità della prestazione e la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro previsti dalla legge;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e delle prestazioni, attraverso l’introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso ed assicurare assistenza e supporto nelle procedure di affidamento, esplicare altresì attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia;
d) monitorare ed elaborare i dati acquisiti organizzandoli in rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
e) provvedere alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori,servizi e forniture e determinare i costi standardizzati, parametri e rese per tipo di contratto, tenuto conto dei dati forniti dall’ISTAT, dalle C.C.I.A.A., da indagini di mercato al fine di limitare fenomeni di ingiustificato scostamento del costo della manodopera;
f) provvedere all’organizzazione, gestione e aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici e individuare e diffondere buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
g) promuovere progetti tesi all’efficienza, aggregazione e qualificazione delle amministrazioni aggiudicatici, promuovere attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza.
7. L’Osservatorio promuove gli atti di intesa di cui all’articolo 35 e fornisce il supporto informativo agli organi ed enti competenti alla vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori.
8. L’Osservatorio promuove la realizzazione di forme di interconnessione con i sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi.
9. L'Osservatorio costituisce inoltre sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006 ed ha sede presso la Regione.
10. Il regolamento di attuazione disciplina le funzioni dell’Osservatorio.
Art. 10
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, fatte salve le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non richiedono la progettazione.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una sintetica relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione. Il programma contiene altresì, se disponibili, indicazioni sulle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori, nonché sullo stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. Lo schema di programma e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici o mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno venti giorni consecutivi.
5. Nel programma sono indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono proposti dalla struttura organizzativa competente e approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Il regolamento di attuazione del presente codice disciplina la programmazione dei lavori dell’amministrazione regionale.
7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del finanziamento o dell’incentivo, a condizione che il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, venga inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.
9 Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di attuazione del presente codice. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006 per il tramite della competente sezione regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori
pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria).
Art. 11
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) enti locali e loro consorzi;
b) consorzi di bonifica;
c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
d) consorzi tra enti pubblici;
e) imprese pubbliche;
f) società di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
g) enti pubblici e consorzi per lo sviluppo industriale.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l’aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all’articolo 4 del regio decreto 215/1933;
b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva è autorizzata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale può decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell’ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all’attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l’Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
b) l’acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l’eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
c) l’approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
d) la partecipazione dell’amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
e) le modalità e i termini per la consegna dell’opera all’amministrazione regionale delegante, ovvero per l’acquisizione diretta dell’opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
f) il trasferimento al soggetto delegatario delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti con l’atto di delegazione, nella misura del dieci per cento contestualmente all’atto di delegazione, nella misura dell’ulteriore ottanta per cento del quadro economico post-appalto alla consegna dei lavori e nella misura dell’importo rimanente all’accertamento finale della spesa, conseguente all’approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;
g) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
h) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell’articolo 56, comma 2 legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.
10. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure ad evidenza pubblica.
Art. 12
(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l’obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell’ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di attuazione del presente codice disciplina in dettaglio le funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dell’esecuzione del contratto, nonché per i lavori, ai compiti del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell’intervento.
6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di polizza assicurativa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di servizi ,compiti di supporto a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori, servizi e forniture programmati, l’amministrazione può affidare l’incarico di responsabile del procedimento, nel rispetto delle procedure previste dal presente codice per l’affidamento di servizi, ad un dipendente di altra amministrazione ovvero ad un professionista esterno con l’obbligo posto a suo carico della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6. Nel caso di dipendente di altra pubblica amministrazione, la quota parte della polizza non riferibile a dolo o colpa grave è a carico dell’amministrazione a favore della quale viene svolto il predetto incarico.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni né enti pubblici, in conformità ai principi della legge sul procedimento amministrativo, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 13
(Servizi di architettura ed ingegneria interni ed esterni alle amministrazioni aggiudicatrici)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, e della sicurezza nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, le rispettive unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità previste dalle singole discipline di settore;
c) dagli uffici di altre amministrazioni aggiudicatici adeguatamente attrezzate, di cui la singola amministrazione aggiudicatrice può avvalersi sulla base di convenzione;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria;
f) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) ed e);
g) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati secondo quanto stabilito dall’articolo 90 del decreto legislativo 163/2006.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e c) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
3. I tecnici diplomati privi di abilitazione, in servizio al 19 dicembre 1998, data dell’entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 (Modifiche alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici) presso l'amministrazione aggiudicatrice possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso la medesima amministrazione ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati da almeno cinque anni in un profilo professionale tecnico, nonché abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ai sensi della normativa statale alla stipula di polizze assicurative a loro carico per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, direzione lavori e della sicurezza. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di attuazione del presente codice, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 5, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di attuazione del presente codice definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 14
(Corrispettivi e incentivi per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti). Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza anche in fase di esecuzione qualora si intenda affidarla ad un progettista esterno.
2. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sul quadro economico del lavoro, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell’opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell’amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell’1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni
relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
4. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti per i lavori pubblici alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Art. 15
(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, a quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e ai requisiti di sostenibilità energetico – ambientale;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. I progetti delle infrastrutture a rete sono strutturati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6, commi da 116 a 120 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e del relativo regolamento di attuazione.
3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
4. Ai fini dell’appalto i progetti posti a base di gara, a qualunque livello di definizione vengano redatti, sono corredati da un corrispondente livello di pianificazione della sicurezza correlata al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’appalto e alla tutela della salute e della sicurezza di
ogni operatore impiegato nell’appalto stesso. Gli oneri della sicurezza sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso.
5. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l’individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo.
6. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l’indicazione della relativa spesa.
7. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo è corredato, ove previsto dalla normativa vigente, dal piano di sicurezza e coordinamento con l’indicazione dei relativi costi, nonché dal piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di attuazione del presente codice, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e predisposizione del fascicolo quando previsti ai sensi del decreto legislativo 494/1996, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
11. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
12. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 16
(Concorsi di idee e di progettazione)
1. La qualità progettuale e prestazionale del lavoro pubblico costituisce per la stazione appaltante l’obiettivo principale da valutare prioritariamente fin dalla fase di programmazione del lavoro al fine di raggiungere il risultato del massimo soddisfacimento dell’interesse pubblico.
2. Le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico.
3. Il regolamento di attuazione del presente codice disciplina le procedure dei concorsi di idee e di progettazione, nel rispetto dei principi comunitari e della direttiva 2004/18/CE.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente codice trovano applicazione gli articoli da 99 a 110 del decreto legislativo 163/2006.
Art. 17
(Organizzatore generale)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano lavori pubblici episodicamente e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l’espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L’affidamento, nel rispetto del presente codice, può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di
affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l’attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L’organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all’esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.
TITOLO III SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 18
(Procedimento di approvazione dei progetti)
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme sul procedimento amministrativo. In particolare trovano applicazione le disposizioni in materia di conferenza di servizi.
2. Prima dell’approvazione dei progetti il responsabile unico del procedimento deve procedere alle verifiche ed ai controlli previsti nel regolamento di attuazione del presente codice .
Art. 19
(Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
Art. 20
(Commissione regionale dei lavori pubblici)
1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l’attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici (Commissione regionale), alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l’attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.
2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a valutazioni in materia ambientale e comunque quando la normativa attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all’istruttoria per il rilascio del provvedimento.
3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Nel caso di opere e interventi che richiedono valutazioni in materia ambientale la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. La Giunta regionale individua la composizione della Commissione regionale, la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.
Art. 21
(Semplificazione delle procedure valutative)
1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell’individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.
2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell’ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare e, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.
3. La Commissione regionale stabilisce le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa. Nel caso di opere e interventi che richiedono valutazioni in materia ambientale, il progetto preliminare è integrato dalla documentazione individuata dalla Giunta regionale.
4. Nel caso di opere e interventi che richiedono la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavori pubblici relativi alla materia dei rifiuti.
Art. 22
(Snellimento delle procedure autorizzatorie)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo per accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 21 comma 3.
2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l’intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati tengono luogo dell’autorizzazione. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali nel Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da
parte degli organi statali. Ai fini dell’assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni sulla conferenza di servizi.
Art. 23
(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)
1. Le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, associandosi con stazioni appaltanti pubbliche attrezzate o consorziandosi tra loro.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e i concessionari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g) possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici a centrali di committenza.
3. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
4. L’amministrazione regionale è autorizzata a costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore dell’amministrazione regionale ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.
5. Le centrali stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni con i soggetti di cui ai commi precedenti.
Art. 24
(Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. L’amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, funzioni istituzionali dell’Autorità medesima relativamente ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture di cui all’articolo 7.
TITOLO IV
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI
Art. 25
(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. I lavori pubblici, fatti salvi i contratti di locazione finanziaria e sponsorizzazione, possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto, in amministrazione diretta e cottimo o in concessione aventi ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione definitiva o esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare o definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.
2. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti. L’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione della qualità progettuale. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva e per quella esecutiva e il ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori. Le spese di progettazione sono liquidate dall’amministrazione aggiudicarice o dal soggetto aggiudicatore direttamente al progettista a valere sul corrispettivo contrattuale dell’appalto, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.
4. Il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nella programmazione e per i servizi e le forniture nell'avviso di preinformazione, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico con il conseguente venir meno del vincolo di destinazione. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento di attuazione del presente codice disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. I servizi e le forniture possono avere ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la definizione delle specifiche prestazionali e l’esecuzione.
Art. 26
(Contratti misti)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
a) lavori e forniture;
b) lavori e servizi;
c) lavori, servizi e forniture;
d) servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II del decreto legislativo 163/2006 è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore economico dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II del decreto legislativo 163/2006 e che preveda attività ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 163/2006 solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi.
3. L'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori qualora questi non abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, anche a prescindere dalla loro rilevanza economica.
Art. 27
(Contratti di servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Per l’affidamento dei servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II B del decreto legislativo 163/2006 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) relative all’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. I capitolati e contratti per l’affidamento dei servizi di cui al comma 1 devono comunque garantire:
a) la piena espressione della progettualità da parte del soggetto gestore;
b) l’esclusione del ricorso a forme di mera intermediazione di manodopera;
c) la responsabilità dell’appaltatore sull’organizzazione dei mezzi produttivi e sulla direzione del personale;
d) il rispetto, nella determinazione del prezzo base d’appalto, del costo del lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria che si intende applicare firmato dalle organizzazioni nazionali sindacali comparativamente più rappresentative, nonché dagli accordi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento vigenti nella regione;
e) la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase dell’esecuzione del contratto.
Art. 28
(Appalti riservati)
1. Le amministrazioni aggiudicatici individuano negli atti di programmazione le tipologie e le quote degli appalti di servizi da riservare a operatori economici del settore della cooperazione sociale.
2. Le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, alle cooperative sociali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri dell’Unione europea, ai sensi della legislazione di settore in conformità all’articolo 52 del decreto legislativo 163/2006. Sono fatte salve le norme vigenti sugli affidamenti alle cooperative sociali e alle imprese sociali e in particolare l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n 381( Disciplina delle cooperative sociali), e l’articolo 24 della legge regionale 20/2006.
Art. 29
(Concessione di servizi)
1. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
2. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e,
in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. Le concessioni di servizi sono disciplinate fino all’emanazione della normativa regionale di settore dall’articolo 30 del decreto legislativo 163/2006.
Art. 30
(Concessione di lavori pubblici)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. Le concessioni dei lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 163/2006.
3. La finanza di progetto è disciplinata dagli articoli da 2 a 11 bis della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi).
Art. 31
(Contratti delle stazioni appaltanti che operano nei settori del gas, energia termica, elettricità,acqua,trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)
1. Le stazioni appaltanti che operano nei settori speciali del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, applicano le disposizioni contenute nel presente codice limitatamente agli appalti nei settori ordinari.
Art. 32
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i soggetti di cui all’articolo 6 possono avvalersi del contratto di locazione finanziaria.
2. I contratti di cui al comma 1 sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 74.
3. Il bando di gara determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'offerente può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, ovvero da un organizzatore generale, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
5. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
TITOLO V
TUTELA DEL LAVORATORE
Art. 33
(Disposizioni a tutela del lavoratore)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro, i bandi di gara o i capitolati speciali prevedono:
a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti gli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto compresi i soci lavoratori, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale della categoria che si intende applicare, firmato dalle organizzazioni nazionali sindacali comparativamente più rappresentative, nonché quelle previste dagli accordi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori o di espletamento delle forniture e dei servizi, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel caso di appalti di lavori, anche ai fini dell’accentramento contributivo;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L’ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l’appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa appaltatrice o concessionaria, su espressa richiesta delle autorità competenti, l’ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa medesima.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le stazioni appaltanti possono prevedere negli atti di gara condizioni di maggior tutela del lavoratore, anche con riferimento alla qualità e sicurezza del lavoro.
3. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) del rispetto degli obblighi di cui al comma 1;
b) del rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
4. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Art. 34
(Piani di sicurezza)
1. I soggetti tenuti all’osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l’attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.
2. Gli oneri della sicurezza sono progettati e compensati a corpo e a misura, evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Art. 35
(Atti di intesa a tutela della salute e sicurezza del lavoratore)
1. La Regione promuove la formalizzazione di atti di intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali e di altre stazioni appaltanti, nonché con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria datoriali finalizzati ad accrescere, anche avvalendosi dell’apporto tecnico degli organismi paritetici territoriali costituiti dagli stessi sottoscrittori, la tutela del lavoratore e il controllo delle condizioni di lavoro rispetto alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoratore e al contratto collettivo nazionale di categoria che si intende applicare firmato dalle organizzazioni nazionali sindacali comparativamente più rappresentative, nonché agli accordi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori o di espletamento delle forniture e dei servizi, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel caso di appalti di lavori, anche ai fini dell’accentramento contributivo
2. La Regione promuove la formalizzazione di atti di intesa tra le associazioni rappresentative delle autonomie locali e di altre stazioni appaltanti, nonché con le organizzazioni sindacali finalizzati a definire le condizioni di gara in modo da assicurare coerenza tra prestazione richiesta, quantità di lavoro necessaria e rispetto delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale della categoria che si intende applicare firmato dalle organizzazioni nazionali sindacali comparativamente più rappresentative, nonché dagli accordi regionali, territoriali ed aziendali di riferimento vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori o di espletamento delle forniture e dei servizi, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel caso di appalti di lavori, anche ai fini dell’accentramento contributivo. Per i servizi per i quali la spesa più rilevante sia costituita dal costo del personale, gli atti di intesa prevedono altresì fin dalla fase di definizione delle condizioni di gara incontri finalizzati alla garanzia della tutela del lavoratore, della sicurezza in ambito lavorativo e della maggiore qualità delle prestazioni.
3. La Regione promuove intese con gli organi statali competenti per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi attraverso controlli mirati nei luoghi di lavoro.
Art. 36
(Norme a tutela dei lavoratori stranieri)
1. Fermo restando le procedure per l’ingresso in Italia e gli adempimenti previsti dalla legge, le ditte aventi sede all’estero, titolari di contratti di appalti o subappalti nel territorio regionale, i cui dipendenti figurano distaccati ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) documentano prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto la regolarità dei propri dipendenti mediante presentazione dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali ed assicurativi del Paese di provenienza da cui risulti la regolarità del rapporto di lavoro e lo stato di distaccati dei lavoratori medesimi. L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 33, comma 1.
2. Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore assicura l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori stranieri in ordine ai rischi legati alle specifiche lavorazioni e allo svolgimento contemporaneo di più fasi lavorative producendo a tal fine il necessario materiale informativo e formativo nella lingua di ciascun Paese di provenienza dei lavoratori distaccati.
3. I costi della formazione e della informazione sono a carico dell’appaltatore.
TITOLO VI
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 37
(Garanzia a corredo dell'offerta)
1. L'offerta è corredata generalmente da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, detta cauzione provvisoria. Nel caso di affidamento di servizi di archittettura ed ingegneria, tale garanzia è dovuta solo qualora sia espressamente prevista negli atti di gara.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in numerario anche mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria della stazione appaltante o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro centocinquantamila e per servizi e forniture di importo non superiore a cinquantamila euro è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee e statali. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
10. Nelle procedure di aggiudicazione l’amministrazione regionale non applica ai contratti pubblici l’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).
11. La garanzia deve riferirsi a tutti i soggetti già raggruppati o in previsione di raggruppamento.
Art. 38
(Cauzione definitiva)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale, detta cauzione definitiva. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 37, comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee e statali. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. Nelle procedure di aggiudicazione l’amministrazione regionale non applica ai contratti pubblici l’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).
Art. 39
(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37 e dall'articolo 38, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La stazione appaltante può prevedere che l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa di forza maggiore.
2. Per i lavori il cui ammontare superi l’importo di dieci milioni di euro, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento di attuazione del presente codice è istituito, per i lavori di importo superiore a cento milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a settantacinque milioni di euro.
4. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria; tale garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista nel capitolato speciale d’appalto.
5. La garanzia fideiussoria copre anche la progettazione quanto l’appalto non riguarda la sola esecuzione dei lavori.
6. Alle polizze relative a contratti pubblici l’amministrazione regionale non applica l’articolo 4 della legge regionale 3/1995.
TITOLO VII PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 40
(Norme di gestione ambientale)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 41
(Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici individuano mediante idoneo provvedimento, in conformità ai propri ordinamenti, anche avvalendosi delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria datoriali nell’ambito degli atti di intesa di cui all’articolo 35, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte anche ai fini dell’assunzione di spesa.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti provvede mediante idoneo provvedimento all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
8. Dopo l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza in pendenza di stipula l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto ordinate dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima della comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
10. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo degli eventuali controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
11. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo la stipula dello stesso, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne dia esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento di attuazione del presente codice.
12. Il contratto è stipulato mediante uno dei seguenti modi secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:
a) atto pubblico notarile;
b) forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) scrittura privata, anche in forma commerciale;
d) in forma elettronica.
13. Le amministrazioni aggiudicatici possono disciplinare i profili organizzativi relativi alle fasi delle procedure di affidamento nell’ambito della propria autonomia normativa.
Art. 42
(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 76, comma 2, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, ovvero dell’elenco dei prezzi desunti dai prezzari e listini regionali, nonché dai listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, di eventuali rilevazioni statistiche e di ogni altro elemento di conoscenza.
2. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico del corrispettivo sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro.
Art. 43
(Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – forcella)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di bando e nel dialogo competitivo relative a servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, conformi al principio di proporzionalità che intendono applicare, nonché il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci per i servizi e le forniture e a quindici per i lavori se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Per l’affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di candidati da invitare. Il numero minimo non può essere inferiore a dieci. Qualora i candidati siano in numero superiore a quello massimo indicato nel bando, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dei candidati da invitare sulla base di criteri, stabiliti da parte delle amministrazioni stesse prima dell’indizione della gara, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori, servizi e forniture da espletare. Il regolamento predisposto dalla Regione si applica alle amministrazioni aggiudicatici fino all'emanazione dei rispettivi atti di autoregolamentazione.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando.
4. Le stazioni appaltanti non possono invitare candidati che non hanno i requisiti richiesti e, salvo quanto previsto dal comma 5, operatori economici che non hanno chiesto di partecipare ovvero che non hanno presentato richiesta nei termini e nei modi previsti negli atti di gara.
5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo e salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 44
(Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, delle concessioni di lavori o di servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
4. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
6. In caso di suddivisione in lotti si applicano le seguenti disposizioni:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti è computato il valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a ottantamila euro per i servizi e forniture, nonché ad un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il venti per cento del valore complessivo di tutti i lotti.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di continuità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, in alternativa:
a) l’importo contrattuale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, adeguato alle diverse quantità di prestazioni o ai diversi costi che si potrebbero manifestare nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l’importo stimato complessivo dei contratti da concludersi nei dodici mesi successivi alla prima consegna.
8. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
9. Per gli appalti pubblici dei sottoelencati servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a.) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
11. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 45
(Procedure per l'individuazione degli offerenti)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
Art. 46
(Procedure aperte e ristrette)
1. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida o nel caso di due sole offerte valide; in tal caso non si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta. Le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto
delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 42.
Art. 47
(Dialogo competitivo)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso nei seguenti casi:
a) stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 59, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;
b) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
3. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
4. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
5. L'aggiudicazione dell'appalto pubblico avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Le stazioni appaltanti rendono noti nel bando di gara le necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti tra i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 72, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
7. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
8. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
9. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
10. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
11. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
12. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 18.
13. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
14. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
15. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
16. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa.
17. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
18. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 12.
19. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 48
(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A del decreto legislativo 163/2006 e smi e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori da realizzarsi unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, con esclusione di quelli finalizzati ad assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 49
(Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti possono motivatamente aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro la procedura è inoltre consentita qualora in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione della Comunità europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata.
4. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
5. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di applicazione della direttiva comunitaria.
7. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
8. Ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 163/2006, è in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 50
(Accordo quadro)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento di attuazione del presente codice, in cui vi è ripetitività e le caratteristiche esecutive sono standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 51
(Sistemi dinamici di acquisizione)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 67, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
TITOLO VIII PUBBLICITA’
Art. 52
(Bandi, avvisi e inviti)
1. L’avviso di preinformazione, il bando di gara, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, l’invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare contengono le informazioni e sono conformi all’allegato IX A al decreto legislativo 163/2006.
2. L’invio e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi rispettano il formato e le modalità di trasmissione e di pubblicazione precisate nell'allegato X al decreto legislativo 163/2006.
Art. 53
(Avviso di preinformazione)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera b) dell'articolo 6, rendono noto entro il 31 marzo di ogni anno mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione della Comunità europea o da esse stesse sul loro profilo di committente:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato sia pari o superiore a settecentocinquantamila euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A al del decreto legislativo 163/2006 che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore a settecentocinquantamila euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione della Comunità europea o pubblicati sul profilo di committente dopo l’approvazione del bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione della Comunità europea o pubblicato sul profilo di committente dopo l'adozione del piano annuale dei lavori pubblici relativamente ai lavori o agli accordi quadro che si intendono aggiudicare nell’anno.
4. I contenuti e le modalità di invio per via elettronica dell'avviso di preinformazione alla Commissione della Comunità europea sono disciplinati dal decreto legislativo 163/2006 e relativi allegati.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 consente alle stazioni appaltanti la riduzione dei termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 61, comma 7.
Art. 54
(Bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un contratto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
Art. 55
(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso alla Commissione della Comunità europea sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B al decreto legislativo 163/2006, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 56
(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione della Comunità europea per via elettronica, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
3. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente entro cinque giorni dal loro invio.
4. I bandi e gli avvisi sono redatti in lingua italiana.
5. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione della Comunità europea sono a carico della Comunità.
6. I bandi sono altresì pubblicati sul sito informatico della Regione, nonché sul profilo di committente della stazione appaltante, ove istituito.
7. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione sul sito informatico della Regione di cui al comma 6.
8. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati prima della data della loro trasmissione alla Commissione della Comunità europea.
9. Gli avvisi e i bandi non devono contenere informazioni contrastanti con quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione della Comunità europea, o pubblicate in sede di preinformazione sul profilo di committente e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione della Comunità europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
10. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione della Comunità europea l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
11. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica è limitato a seicentocinquanta parole.
12. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
13. La Commissione della Comunità europea rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
14. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Art. 57
(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge sul procedimento amministrativo.
2. Il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento di attuazione del presente codice;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
5. In relazione alle ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
TITOLO IX
INVITI E TERMINI, PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA GARA
Art. 58
(Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e l’indicazione che vanno redatte lingua italiana;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, nel rispetto della normativa statale sulla partecipazione alle gare;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 sono indicati nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 59
(Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche definite nell'allegato VIII del decreto legislativo 163/2006, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII del decreto legislativo 163/2006, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi
mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare nè far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione o equivalente.
Art. 60
(Condizioni particolari di esecuzione
del contratto prescritte nel bando o nell'invito)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Art. 61
(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione della Comunità europea.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione della Comunità europea.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione alla Commissione della Comunità europea del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenga tutte le informazioni richieste per il bando, se disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione, e che l’avviso sia stato inviato per la pubblicazione almeno cinquantadue giorni prima della trasmissione del bando di gara e non oltre dodici mesi prima dalla trasmissione medesima.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 62 e 63, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito informatico della Regione;
b) un termine per la ricezione delle offerte, nelle procedure ristrette, non inferiore a dieci giorni, o non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte che hanno per oggetto il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 62
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte).
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 63
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, oltre agli elementi indicati nell'articolo 58, l'invito ai candidati contiene uno dei seguenti:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 61 comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo 61, comma 11, tale termine è di quattro giorni.
Art. 64
(Forma e contenuto delle domande di partecipazione)
1. Le domande di partecipazione hanno forma di documento cartaceo; la stazione appaltante può ammettere la domanda in formato elettronico con firma digitale, secondo le norme di cui all'articolo 67.
2. Le domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 65.
Art. 65
(Forma e contenuto delle offerte e dei documenti a corredo)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo; la stazione appaltante può ammettere le offerte in formato elettronico con firma digitale, secondo le norme di cui all'articolo 67.
2 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
3. I documenti a corredo dell’offerta contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, nonché le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
4. L’offerta contiene gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta. L’offerta contiene altresì le giustificazioni di cui all’articolo 77 comma 2.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 4, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano le disposizioni in materia di autocertificazione ed in particolare gli articoli 43 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 66
(Opzioni progettuali in sede di offerta)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare proposte circoscritte e limitate su alcuni aspetti progettuali.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara l’opzione di cui al comma 1, menzionando nel disciplinare di gara o nella lettera di invito i requisiti minimi che tali proposte e i relativi elaborati tecnico – economici devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
3. Le stazioni appaltanti prendono in considerazione soltanto le opzioni che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
4. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato opzioni non possono respingere un’opzione per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Art. 67
(Regole applicabili alle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6 o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti operano nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 82/2005, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3) e del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII al decreto legislativo 163/2006, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 82/2005, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 82/2005;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 82/2005;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
c) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.
Art. 68
(Verbali)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 82/2005, se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione della Comunità europea, su richiesta di quest'ultima.
Art. 69
(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)
1. L'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione provvisoria entro un termine non superiore a cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
2. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
3. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 59, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
4. Le informazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
5. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 70
(Controlli sul possesso dei requisiti)
1. A prescindere dall’importo del contratto, le stazioni appaltanti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le amministrazioni aggiudicatici acquisiscono d’ufficio le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
2. Nel caso in cui l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità tramite l’Osservatorio per i provvedimenti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006. La stazione appaltante procede quindi alla nuova aggiudicazione a favore del concorrente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
3. La comprova dei requisiti di cui al comma 1 non è richiesta, qualora la relativa documentazione in possesso della stazione appaltante sia di data non anteriore a sei mesi da quella della gara.
Art. 71
(Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
TITOLO IX
SCELTA DELL’OFFERTA E CRITERI DI SELEZIONE
Art. 72
(Criteri per la scelta della migliore offerta)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 73
(Criterio del prezzo più basso)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato secondo le previsioni contenute negli atti di gara come segue:
a) il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
c) il prezzo più basso, per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
2. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
Art. 74
(Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando stabilisce gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali in via non esclusiva:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e l’utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;
f) il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;
g) il costo di utilizzazione e manutenzione;
h) la redditività;
i) il servizio successivo alla vendita;
l) l'assistenza tecnica, post vendita e periodo di garanzia ulteriore rispetto a quello di legge;
m) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
n) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
o) la sicurezza di approvvigionamento;
p) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
q) misure migliorative o aggiuntive per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso dei contratti di lavori e di servizi;
r) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano gli elementi di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. In ogni caso gli atti di gara dovranno prevedere elementi di valutazione di tipo tecnico valutativo.
3. In bando, per ciascun elemento di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subelementi e i subpesi. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i profili motivazionali cui si atterrà per attribuire i coefficienti a ciascun elemento e subelemento di valutazione, secondo metodologie multiobiettivo o multicriterio.
4. Le metodologie di cui al comma 3 consentono di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa e sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento di attuazione del presente codice stabilisce i sistemi di aggregazione tra coefficienti e pesi.
5. Nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria è data preminenza agli elementi tecnico qualitativi rispetto all’elemento prezzo.
Art. 75
(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
4. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza definitiva, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
7. I commissari e il presidente sono selezionati tra i dipendenti della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari e il presidente sono scelti, in accordo con le amministrazioni di appartenenza, tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatici ovvero con un criterio di rotazione tra professori universitari di ruolo o professionisti ed esperti di comprovata professionalità.
8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
10. In caso di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Art. 76
(Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse)
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 33.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Per gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria negli atti di gara è indicata la percentuale di ribasso sul tempo alla quale verrà attribuito il coefficiente minimo e per interpolazione lineare calcolati gli altri coefficienti.
4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. Il comma 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti possono procedere ai sensi del comma 3.
6. Per le offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a trenta rispetto alla base d’asta, il concorrente, a pena di esclusione, nella busta contenente l’offerta deve produrre le giustificazioni tecniche economiche ed organizzative relative alle principali componenti di costo. Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 77 e 78; in tal caso all’esclusione potrà provvedersi solo in esito all’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 77
(Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse)
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni debbono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) la percentuale di oneri per la mano d’opera;
e) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) la percentuale di spese generali, non inferiore al sei per cento e la percentuale di utile d’impresa non inferiore al quattro per cento;
h) il rispetto delle norme e degli obblighi in materia ambientale.
3. Non sono ammesse giustificazioni in deroga alle condizioni contrattuali, economiche e normative di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a).
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza dei lavori, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 494/1996 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109).
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione della Comunità europea.
Art. 78
(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)
1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione ovvero con la consulenza di un esperto, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, incongrua.
5. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Art. 79
(Ricorso alle aste elettroniche)
1. Le aste elettroniche possono essere utilizzate nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
5. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
6. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
7. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 6 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 74, comma
2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
8. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
9. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
10 Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
11. Il regolamento di attuazione del presente codice stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 57.
12. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
TITOLO X ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 80
(Direzione dell'esecuzione del contratto)
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture è diretta dal responsabile del procedimento o altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è disciplinata dall’articolo 81..
2. Per i lavori, il regolamento di attuazione del presente codice stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento di attuazione del presente codice individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
4. Il responsabile unico del procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto , il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono tenuti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, alla verifica della corrispondenza tra la dichiarazione di regolarità contributiva
e retributiva, nonché alla verifica del numero e dell’elenco nominativo degli operatori impiegati nell’appalto.
Art. 81
(Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici individuano le competenze professionali e le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relativo ufficio. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare con proprio personale l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 qualora espressamente previsto negli atti di gara per l’affidamento della progettazione anche ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.
3. La situazione di cui al comma 2 è accertata dal responsabile del procedimento.
4. L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è affidato di norma a personale dipendente dell’amministrazione; in caso di impossibilità, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è affidato a soggetto esterno con le procedure di cui al presente codice.
Art. 82
(Varianti in corso di esecuzione del contratto)
1. Fermo quanto disposto sulle varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Qualora, nel corso dell’ esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato all’esecuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
3. Il regolamento di attuazione del presente codice determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione.
Art. 83
(Varianti in corso d’opera nei lavori)
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’Osservatorio di cui all’articolo 9 e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3 Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L’importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il venti per cento e per tutti gli altri lavori il dieci per cento dell’importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell’importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto per la realizzazione dell’opera.
8. Durante il corso dei lavori, l’impresa appaltatrice che non sia contrattualmente obbligata anche alla progettazione può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
Art. 84
(Collaudo)
1. I contratti relativi a lavori, servizi e forniture sono soggetti a verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. La verifica per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene con criteri semplificati. Il collaudo dei lavori è disciplinato dai commi seguenti.
2. Per tutti i lavori è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente codice. Il certificato di collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento di attuazione del presente codice, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad 1 anno; ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine di due anni, il collaudo si intende tacitamente approvato dal bimestre successivo ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto in tale bimestre.
3. Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a un milione e cinquecentomila euro nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia affidata all’esterno;
b) in caso di opera di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento di attuazione del presente codice.
4. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell’opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.
5. L’amministrazione aggiudicatrice che, in mancanza delle autorizzazioni previste per l’agibilità, non si trovi nelle condizioni di approvare l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, non potendo attribuire al collaudo gli effetti di agibilità derivanti dalla legge, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all’accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l’approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all’impresa appaltatrice.
6. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
7. Nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento la nomina del collaudatore avviene a seguito dell’espletamento delle procedure previste da presente codice per gli di appalti dei servizi di architettura ed ingegneria. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;
b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
9. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
10. Possono essere affidati incarichi di collaudo a cittadini di Stati membri dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 8 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.
11. I soggetti di cui ai commi 10, 11 e 12 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di attuazione del presente codice e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.
12. Il regolamento di attuazione del presente codice prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
13. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa prestazione di garanzia fideiussoria ove prevista nel capitolato speciale d’appalto, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
14. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 85
(Accordo bonario)
1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata dell’organo di collaudo, ove costituito e sentito l’affidatario formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.
5. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta decide in merito con provvedimento motivato Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
6. L'accordo bonario ha natura di transazione. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
7. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 84 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
9. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario sono decise dall’autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.
Art. 86
(Continuità occupazionale in caso di risoluzione contrattuale)
1. In caso di risoluzione del contratto le stazioni appaltanti promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale degli operatori impiegati nell’esecuzione del contratto.
Art. 87
(Adeguamenti dei prezzi)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare la clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei criteri stabiliti da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.
PARTE SECONDA
CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA TITOLO I
DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Art. 88
(Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano le disposizioni della parte I in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
Art. 89
(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)
1. L'avviso di preinformazione è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sul sito informatico della Regione.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sul sito informatico della Regione.
3. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di messa a disposizione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 61, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 62 e 63, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a quindici giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 58 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva effettuata sulla base della progettazione definitiva messa a disposizione in sede di gara, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a non meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nella procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 91 il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a non meno di undici giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera invito;
h) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
4. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è ammessa, oltre che nei casi di cui all’articolo 49, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità, con l’invito di almeno tre operatori economici. La stazione appaltante evita in ogni caso inviti reiterati al medesimo operatore economico, applicando il criterio della rotazione e non interpella l’operatore economico al quale siano stati già aggiudicat nel corso dell’anno solare altri appalti il cui importo complessivo superi di tre volte quello oggetto di affidamento.
5. E’ ammessa l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), a cura del titolare del permesso a costruire e con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, a scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, limitatamente al caso in cui le opere siano funzionali all’intervento realizzato e a condizione che vengano eseguite da operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge per l’esecuzione di lavori pubblici e che le stesse, una volta realizzate, siano acquisite al patrimonio indisponibile del comune.
6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 76. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso le stazioni appaltanti possono comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di attuazione.
Art. 90
(Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
1. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di cui all’articolo 53, l'avviso di preinformazione è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sul sito informatico della Regione.
2. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul profilo di committente e sul sito informatico della Regione.
3. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di messa a disposizione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 61, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 62 e 63, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione non può essere inferiore a quindici giorni per gli appalti di servizi e a dieci giorni per gli appalti di forniture;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 61 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a sette giorni per i servizi e cinque giorni per le forniture, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nella procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 91 il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a cinque giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della Regione e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
4. L’amministrazione aggiudicatrice utilizza con priorità il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’aggiudicazione degli appalti di servizi nei quali il costo stimato della manodopera risulta superiore alla metà dell’importo posto a base della gara.
5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 76. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso le stazioni appaltanti possono comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara è ammessa, oltre che nei casi di cui all’articolo 49, anche per servizi e forniture di importo complessivo non superiore a ventimila euro nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità, con invito di almeno tre operatori economici. La stazione appaltante evita in ogni caso inviti reiterati al medesimo operatore economico, applicando il criterio della rotazione e non interpella l’operatore economico al quale siano stati già aggiudicati nel corso dell’anno solare altri appalti il cui importo complessivo superi di tre volte quello oggetto di affidamento
Art. 91
(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, servizi e forniture)
1. I servizi e le forniture di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria e i lavori di importo stimato fino a un milione e cinquecentomila euro possono essere aggiudicati mediante procedura ristretta semplificata.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le stazioni appaltanti rendono noto l’elenco dei lavori, servizi e forniture che intendono aggiudicare nel corso dell’anno solare mediante pubblicazione di un avviso di selezione, che deve contenere i seguenti elementi minimi:
a) nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico della stazione appaltante e dell’ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni;
b) oggetto dell’appalto e categoria merceologica, CPV, numero di riferimento alla nomenclatura;
c) categoria prevalente per i lavori;
d) luogo della prestazione;
e) importo complessivo presunto;
f) numero minimo (non inferiore a dieci) e numero massimo di candidati da invitare;
g) requisiti minimi e criteri di selezione delle imprese da ammettere alla gara;
h) periodo indicativo di esecuzione;
i) termine per la presentazione delle richieste di invito;
l) termine previsto per l’invito a presentare offerta, da stabilirsi non oltre centottanta giorni dal termine di cui alla lettera i);
m) facoltà di rinnovo per le forniture ed i servizi.
3. L’avviso di selezione é pubblicato due volte all’anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza sul sito informatico della Regione e sul profilo di committente, ove istituito; gli inviti alla partecipazione alla procedura ristretta semplificata sono spediti rispettivamente a partire dal 1 maggio e dal 1 novembre. La pubblicazione oltre il 30 settembre non consente di dar corso alla procedura ristretta semplificata nell’anno solare di riferimento.
4. Gli operatori economici interessati ad essere invitati presentano richiesta di invito che deve pervenire entro il termine indicato nell’avviso di selezione. Le richieste di invito non vincolano la stazione appaltante ad esperire la procedura ristretta semplificata.
5. La richiesta di invito deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti dalla legge.
6. La stazione appaltante invita contestualmente, e nel rispetto del principio di parità di trattamento, i candidati selezionati a presentare offerta entro il termine fissato nell’avviso di selezione per la ricezione delle richieste di invito. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l’improcedibilità della gara.
7. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i requisiti minimi di partecipazione è inferiore a quello stabilito nell’avviso di selezione, le stazioni appaltanti possono invitare detti candidati oppure integrarne il numero fino a concorrenza con quello stabilito nell’avviso di selezione con l’invito a ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. Le stazioni appaltanti applicano il criterio della rotazione non invitando l’operatore economico al quale siano stati già aggiudicati nell’anno solare in corso dalla stessa stazione appaltante altri contratti per un importo complessivo che superi di tre volte quello posto in gara.
8. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i requisiti minimi di partecipazione è superiore al numero massimo indicato nell’avviso, le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici da invitare alla gara secondo i seguenti criteri da utilizzarsi congiuntamente:
a) grado di professionalità acquisita in prestazioni analoghe a quella oggetto di gara;
b) grado di incidenza dei dipendenti del candidato rispetto al fatturato;
c) grado di valorizzazione delle professionalità che individualmente non possiedono i requisiti di partecipazione alla gara.
9. Ai fini della selezione di cui al comma 8, la stazione appaltante forma una graduatoria con il metodo della progressione lineare attribuendo i seguenti punteggi:
a) sulla base del criterio di cui al comma 8 lettera a) fino a cinquanta punti, con il limite di quattro volte l’importo a base di gara, in relazione all’importo delle prestazioni eseguite dall’operatore economico singolo o dal raggruppamento, risultanti da certificazione di avvenuta regolare esecuzione rilasciata dal committente;
b) sulla base del criterio di cui al comma 8 lettera b) fino a quaranta punti, in relazione al rapporto tra numero medio dei dipendenti e fatturato dell’operatore singolo o del raggruppamento prendendo in considerazione i cinque anni precedenti la data della richiesta di invito;
c) sulla base del criterio di cui al comma 8, lettera c). fino a dieci punti con il limite del venti per cento dell’importo della prestazione, in relazione alla quota delle prestazioni da eseguirsi da parte di operatori economici privi di requisiti tecnico professionali di partecipazione alla gara.
Art. 92
(Servizi di architettura ed ingegneria)
1. Gli incarichi di architettura ed ingegneria di importo stimato fino alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere affidati con la procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 91.
2. Gli incarichi di progettazione possono essere affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 90, comma 6 nei limiti di importo stabiliti dall’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 163/2006; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.
3. Gli incarichi di architettura ed ingegneria, diversi da quelli di cui al comma 2, possono essere affidati con la procedura negoziata di cui all’articolo 90, comma 6, qualora non superino complessivamente per il medesimo lavoro l’importo di quarantamila euro. In ogni caso la procedura di affidamento deve tenere conto dell’importo stimato di cui all’articolo 14 comma 1.
4. Gli incarichi di architettura ed ingegneria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 13.
5. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
6. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
7. Il ricorso alla procedura negoziata ai sensi del comma 2 è altresì ammesso per l’affidamento della progettazione e di altri servizi di architettura ed ingegneria che complessivamente non superino l’importo stimato di cui al comma 2; negli altri casi l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dagli atti di gara della progettazione. Analogamente, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata ai sensi del comma 2 per l’affidamento della direzione lavori disgiunta dalla progettazione qualora complessivamente non
superino l’importo stimato di cui al comma 2. In ogni caso la procedura di affidamento deve tenere conto dell’importo stimato di cui all’articolo 14 comma 1.
8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.
Art. 93
(Attestazione del certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sul possesso dei requisiti tecnico organizzativi)
1. Per l’affidamento di lavori di importo inferiore a quello per cui il decreto legislativo 163/2006 prevede il sistema di qualificazione SOA il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli appalti di servizi e forniture di importo non superiore a cinquantamila euro. Tale disposizione non si applica ai prestatori di servizi per i quali il possesso dei requisiti di ordine tecnico è attestato dall’iscrizione in albi professionali.
4. Gli operatori economici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d’origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di albi professionali.
Art. 94
(Lavori, servizi e forniture in economia)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante apporto di un terzo.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a trecentomila euro. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza dell’amministrazione regionale realizzati in amministrazione diretta, non si tiene conto degli oneri del personale.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati da ciascuna stazione appaltante secondo il proprio ordinamento con mandati od ordinativi di pagamento intestati al responsabile del procedimento o funzionario delegato, con obbligo di rendiconto finale.
8. Per lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a trecentomila euro, l'affidamento mediante cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, l'affidamento mediante cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta dalla normativa statale. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'esecutore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 95
(Certificato di regolare esecuzione)
1. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente unmilione e cinquecentomila euro e per i servizi e le forniture di importo contrattuale non eccedente la soglia comunitaria, il responsabile del procedimento stabilisce quando il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso per gli appalti di lavori non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione e per gli appalti di servizi e di forniture non oltre trenta giorni, decorrenti rispettivamente dalla data di ultimazione della prestazione e dalla data di consegna finale dei beni.
Art. 95bis
(Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 fanno carico, a decorrere dall’anno 2009, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
2. Gli eventuali oneri a carico dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione degli articoli 12, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 13, comma 4, primo periodo, fanno carico, a decorrere dall’anno 2009, all’unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 14, fanno carico, a decorrere dall’anno 2009, all’unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 14, sono accertate, a decorrere dall’anno 2009, sull’unità di bilancio 3.2.145 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 96
(Norme transitorie)
1 Il presente codice si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del codice stesso, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. La normativa speciale sulla ricostruzione e sviluppo delle aree terremotate del Friuli continua ad applicarsi sino alla conclusione dei lavori relativi alla ricostruzione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente codice continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165/Pres., in quanto compatibile con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.166/Pres. richiamato negli atti di gara, in quanto compatibile con il presente codice.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.
5. Le amministrazioni aggiudicatici che non abbiano istituito il profilo di committente provvedono alla pubblicazione di bandi e avvisi all’albo pretorio del Comune nel cui territorio si esegue il contratto, fermo restando l’obbligo di pubblicazione sul sito informatico della Regione.
Art. 97
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare le seguenti disposizioni :
a) capo V bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);
b) articolo 2 della legge regionale 15. novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
c) articolo 26, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita’ produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
d) articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n 26 (Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonche’ modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni)
e) articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n.12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
f) articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004 n. 17/2004(Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
g) articolo 44 bis, comma 2, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato);
h) articoli da 1 a 55, articolo 73, commi 1, 2 e 3 e articolo 74 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
i) articolo 3, comma 1 bis, legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche’ modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
j) articolo 12, comma 13, articolo 13, dal commi da 1 a 10, 15 e 16, legge regionale 30 aprile 2003,
n.12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
k) articolo 4, comma 102 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1, ((Legge finanziaria 2004);
l) articolo 3, comma 1 e 2, legge regionale 25 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
m) articolo 6, comma 75, legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005).
n) articolo 26, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
o) articolo 7, comma 22, della legge regionale 18 luglio 2005 n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) articolo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale, 26
maggio 2006 (Legge comunitaria 2005).
q) articolo 31, comma 2, della legge regionale 28 agosto 2006 n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2009.