Bando per l’ assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018
Bando per l’ assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018
Il Funzionario Responsabile dell’U.O. 3 “Servizi alle associazioni e alle imprese”
VISTO l’art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
VISTO l’art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
VISTO l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
VISTA la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla L.R. 31 marzo 2015, n. 41 che disciplina l’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
VISTA la D.G.R.T. n. 228 del 06.03.2018 “Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.
11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016”;
VISTA la deliberazione di G.M. n. del con la quale il Comune di Roccastrada ha determinato i criteri per l’emissione del Bando pubblico facendo propri i principi fissati della Regione Toscana con Deliberazione di GR n. 228/2018;
RENDE NOTO
che, a partire dal 02/05/2018 fino al 11/06/2018, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate con fondi regionali e comunali
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al bando
Sono accolte le domande di coloro che alla data di emissione del Bando si trovino nelle seguenti condizioni:
1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di altri Stati a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e che siano residenti nel territorio nazionale da almeno dieci (10) anni ovvero almeno cinque (5) nella medesima Regione (Toscana), ai sensi dell’art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;
2. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Roccastrada;
3. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché gli immobili inseriti nella categoria catastale A/10);
4. siano in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un’ incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:
- Fascia “A”
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2018 pari a € 13.192,92 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 186 del 21.12.2017). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia “B”
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2017 e l’importo di € 28.470,93 (punto 3.1.d dell’Allegato A alla delibera di G.R. 228/2018), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l’accesso all’ERP valido per l’anno 2018 determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
Il contributo teorico è calcolato, ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato A alla DGRT 228/2018, sulla base dell’incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
• Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
• Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi dell’art. 11 comma 9 del DPCM citato, non abbia ancora ricevuto l’Attestazione ISEE, dovrà provvedere a evidenziarlo nell’istanza stessa trascrivendo il numero di protocollo di rilascio della DSU.
Sarà cura dell’Ufficio verificare direttamente con l’Inps il rilascio dell’Attestazione ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora entro tale termine l’Attestazione non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria provvisoria. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (15 gg.).
5. assenza di titolarità, da parte di nessuno dei componenti del nucleo familiare anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità, ai sensi dell’ art. 3, punto 3.1, lett. b) dell’Allegato A alla DGRT 228/2018;
6. assenza di titolarità, sia per il dichiarante che per altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale a cui si riferisce la domanda di contributo (compreso i contributi per morosità incolpevole), ai sensi dell’ art. 3 punto 3.2 dell’Allegato A alla DGRT 228/2018;
7. l’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE ZERO” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del COeSO- SdS Grosseto, oppure, nel caso di mancata assistenza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla fonte accertabile del reddito specificando il nominativo di colui/e che contribuisce al pagamento del canone di locazione. In tal caso oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare anche una dichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato, allegando copia dell’ ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità.
Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.
Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.
Art. 2 - Nucleo familiare
Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall’art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Art. 3 – Riferimenti per l’ accertamento dei requisiti
Ai fini dell’accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 4. dell’art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013 e s.m.i., mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.
In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all’art 76 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, alla decadenza del beneficio eventualmente concesso.
Sulle autodichiarazioni rese potranno essere effettuati i controlli di cui al successivo art. 10 del presente bando.
Art. 5 – Documentazione
a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell’ art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche.
c. I soggetti che dichiarano ISE zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato devono presentare, pena l’esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali comunali; in caso di mancata assistenza da parte dei Servizi Sociali, devono presentare, pena l’esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla fonte accertabile del reddito specificando il nominativo di colui/e che contribuisce al pagamento del canone di locazione. In tal caso oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare anche una dichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato, allegando copia dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.
d. Deve essere allegata al modello di domanda, pena l’esclusione, copia della Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in cui sia evidenziato il numero di protocollo della stessa.
e. Dovrà inoltre essere allegata alla domanda, pena l’esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo, corredata di ricevuta di versamento della tassa di registro a termini di legge, qualora sia previsto il pagamento della stessa.
Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi.
Il Comune di Roccastrada procede all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.
I concorrenti vengono collocati nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al punto 4 dell’art. 1 del presente Bando, secondo l’incidenza
percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.
In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:
- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2;
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1;
Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l’estrazione a sorte dei pari punteggio.
Il Comune di Roccastrada entro 30 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande, adotta la graduatoria provvisoria suddivisa per fasce, ordinata secondo il criterio summenzionato. La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei tempi e dei modi per l’opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento, verrà pubblicata immediatamente all’Albo on line del Comune di Roccastrada per 15 giorni consecutivi. Entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso indirizzandolo al Funzionario Responsabile dell’U.O.3 del Comune di Roccastrada e che sarà esaminato dalla competente Commissione a seguito della chiusura dei termini. Il Comune comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda, mentre sarà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito web istituzionale nella sezione “Politiche Sociali”, la propria posizione in graduatoria. Ai sensi della L. 241/90 il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. La graduatoria generale definitiva, che verrà approvata con determinazione del Funzionario Responsabile dell’U.O. 3 entro 30 giorni dalla conclusione dei ricorsi, costituirà atto definitivo e verrà trasmessa con le modalità, tempistica e contenuti previsti nel Decreto Dirigenziale del Settore Regionale competente.
Art. 7 – Durata e entità del contributo
I competenti uffici regionali provvedono a ripartire il Fondo complessivo proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dagli stessi dichiarato, nonché alla liquidazione a saldo delle somme spettanti, tenendo conto dell’eventuale anticipazione erogata.
Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell’anno cui si riferisce il bando o in quello successivo, indicando tale opzione. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell’anno successivo.
Il contributo ha durata massima annuale e viene corrisposto ai beneficiari su attestazione di avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo, determinato con le modalità descritte dall’art. 1, comma 4 del presente bando, è calcolato in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ai sensi dell’art. 5 punto 3 dell’Allegato A della Deliba di G.R. n. 228/2018, l’erogazione del contributo spettante, non può essere inferiore al 10% del canone di locazione, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.
Inoltre all’atto dell’assegnazione delle risorse, è data facoltà di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali assegnate, ai soggetti collocati in fascia “B” come da art. 7 punto 3 del medesimo Allegato.
In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
Nel caso in cui alla presentazione dei pagamenti si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :
• canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
• canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcalo del contributo spettate.
Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto, fino al 31 dicembre 2018. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Nel caso di contratto cessato in corso d’anno, al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Comune di Roccastrada erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell’alloggio cui si riferisce la domanda. Nel caso di stipula del nuovo contratto, in corso d’anno, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
L’ottenimento del contributo da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione di alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell’alloggio.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi individuati secondo le disposizioni del Codice Civile. In tal caso gli eredi dovranno presentare all’Ufficio Socioeducativo presso il Comune di Roccastrada, apposita richiesta corredata da documentazione attestante la loro qualità di eredi.
Art. 8 – Modalità di erogazione
Il Comune di Roccastrada provvede alla liquidazione del contributo spettante agli aventi diritto successivamente al trasferimento delle risorse regionali stanziate a tale scopo.
Ai sensi della L. n. 269/2004 è possibile, in caso di morosità del conduttore, poter erogare il contributo a quest’ultimo destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dal Comune.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’erogazione dei contributi di cui al presente avviso a compensazione degli eventuali debiti pendenti nei confronti di questo Ente a carico dei componenti del nucleo familiare del richiedente, anche riferiti ad anni precedenti.
Art. 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Comune di Roccastrada, scaricabili anche dal sito web ufficiale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx sez. Politiche sociali, sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.
Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo presso il Comune di Roccastrada nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) ovvero per posta inviandole al Comune di Roccastrada – U.O. 3 “Servizi alle associazione e alle imprese” - Xxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) o tramite pec al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza individuato nel giorno 11/06/2018.
Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate (non fa fede il timbro postale).
Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dell’U.O. 3 “servizi alle associazioni e alle imprese” Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx e la referente del procedimento è la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx. .
Art. 10 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Roccastrada, in quanto soggetto gestore dell’attività di controllo, effettua i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e sul rispetto degli obblighi previsti dal bando.
Il Comune si riserva di effettuare i controlli sia a campione, sia qualora ne rilevi la necessità.
I beneficiari soggetti a controllo sono tenuti a dimostrare tutto quanto autodichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, pena la decadenza del beneficio.
Ferme restando le sanzioni previste dall’art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Inoltre , ai sensi dell’art.. 19 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Roccastrada si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d’interessi legali.
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati dal Comune di Roccastrada alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del D.Lgl. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizi Socio Educativi che è anche Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente
procedimento si informa che il Comune di Roccastrada tratterà i dati qualificabili, ai sensi dell’art. 4 lett. b), c) e d) del D. Lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune informa che i dati sensibili raccolti che risultassero “eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.
Art. 12 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla
L.R.T. 96/96 così come modificata dalla L.R. 41/2015, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e al relativo decreto di attuazione, nonché alla deliberazione di G.R.T n. 228 del 06/03/2018.