IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
RECENTI NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI
Relatore: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx Cell. x00 0000000000
Palermo
26 settembre 2019
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ..."
VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Dalla soft law al regolamento di attuazione
Articolo 216, comma 27-octies
Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.
Dalla soft law al regolamento di attuazione
Articolo 216, comma 27-octies
Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
Linee guida ANAC
Linee guida ANAC
Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Linee Guida n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
Linee guida ANAC
Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
Linee Guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice
Linee Guida n. 7 - Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
Linee Guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
Linee guida n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato
Linee guida ANAC
Linee guida n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata
Linee Guida n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea
Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali
Linee guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”
Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”
CODICE e ALTRE NORME
Diritto e giurisdizione
Programmazione
Stipula
Diritto Amministrativo
Diritto Civile
Aggiudicazione Controllo
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
Diritto e diritti
Diritto Amministrativo
Diritto Civile
L. 241/1990
Dlgs 165/2001
Codice civile
Dlgs 82/2005
Dlgs 267/2000
Diritto e giurisdizione
Programmazione
Stipula
Diritto Amministrativo
Diritto Civile
Aggiudicazione Controllo
AMBITO DI APPLICAZIONE E ESCLUSIONE
Appalti o contratti?
Art. 1655 Codice civile
L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (2), il compimento di un'opera o di un servizio (3) verso un corrispettivo in danaro
1) L'appalto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto beni immobili, deve avere la forma scritta (1350 x.x.) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (0000 xx. x.x.). Xxxx xx distingue dalla vendita (1471 c.c.) poichè questa ha ad oggetto un dare, il primo un fare; si differenzia dal contratto di lavoro autonomo (2222 c.c.) in cui l'opera o il servizio possono essere compiuti anche con lavoro proprio o dei propri famigliari, laddove l'appaltatore deve essere un imprenditore dotato di appositi mezzi.
(2) L'appaltatore organizza i mezzi necessari: quindi deve trattarsi di un imprenditore. Egli, inoltre, sopporta il rischio: ne deriva che su di lui grava una obbligazione di risultato, in quanto è tenuto non solo a predisporre i mezzi necessari per realizzare l'opera ma anche a raggiungere quel risultato.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: ……………..
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
Stato
Regioni
Enti Locali
Approfondimenti
Corte cost., 14/12/2018, n. 235
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, c. 5, della L. della R. Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) e dell'art. 7, c. 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali, in quanto costituisce una duplicazione di quello previsto dalla normativa statale (art. 22 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Xxxxx xxxx., 00/00/0000, n. 263
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge reg. Sicilia
n. 12 del 2011 - il primo come sostituito, gli altri come introdotti dall'art. 1 della legge reg. Sicilia n. 14 del 2015 - non comporta alcun vuoto normativo, trovando applicazione la disciplina delle offerte anomale e dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria dettata dal codice dei contratti pubblici.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sentenza 10 luglio 2019 n. 9134
Alla luce delle suddette pronunce appare al Collegio che la previsione regolamentare invocata non possa estendersi alle controversie in materia di appalti, le quali hanno la loro disciplina in atti di normazione statale e comunitaria e non riguardano questioni interne all’organo costituzionale. La previsione del Regolamento in discussione è, peraltro, di un tenore tale da non offrire alcuno spunto per ritenere che essa abbia ad oggetto controversie che riguardino rapporti con soggetti terzi, in alcun modo assimilabili a quelle relative ai dipendenti del Senato o alle procedure di reclutamento.
Approfondimenti
Corte cost., sentenza n. 166/2019 del 9 luglio 2019
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all’ordinamento civile e recano princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
… l’art. 3, lettera e), dello statuto della Regione Sardegna, nel prevedere la competenza regionale primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, l’assoggetta ai limiti derivanti dalla Costituzione, dai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
Art. 1
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto
e di concessione.
Appalti
Concessioni
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
Art. 1
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto
…. di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Lavori
Servizi
Forniture
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi [entrata per la PA], esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione ….)
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 8. (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Allegato VI Elenco degli atti giuridici dell'Unione
A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica - Direttiva 2009/73/CE
B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità - Direttiva 2009/72/CE
C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile - [Nessun atto giuridico]
D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari - Trasporto ferroviario di merci - Direttiva 2012/34/UE Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri - Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri - [Nessun atto giuridico]
E. Enti aggiudicatori nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xloviari e di autobus [Nessun atto giuridico]
F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali - Direttiva 97/67/CE
G. Estrazione di petrolio o di gas - Direttiva 94/22/CE
H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi - [Nessun atto giuridico]
I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali - [Nessun atto giuridico]
M. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali - [Nessun atto giuridico]
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Convenzioni
Accordi di programma
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
DEFINIZIONI
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Appalti pubblici: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
Appalti pubblici di lavori: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
Appalti pubblici di servizi: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
Appalti pubblici di forniture: i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
Controllo
Esecuzione
Affidamento
Progettazione
Programmazione
Determinazione a contrarre |
Procedura di scelta |
Proposta di aggiudicazione |
Aggiudicazione |
Stipula |
Esecuzione |
Bando/Avviso/Lettera
Istanza/Offerta
Soccorso istruttorio
Chiarimenti
Ammissione/Esclusione
Requisiti Ord. Gen.
Requisiti tecnici
Offerta economica
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Concessione di lavori: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Procedure di affidamento e affidamento:, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
Procedure aperte: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
Procedure ristrette: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;
Procedure negoziate: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Dialogo competitivo: una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
Sistema telematico: un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;
Sistema dinamico di acquisizione: un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione [Amazon della PA];
Mercato elettronico: uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
Denominazioni
Approfondimenti
Aperte Ristrette
Negoziate
Affidamento diretto
Dialogo competitivo
Affidamento di concessione
BANDO
Aperte
Operatore economico
Operatore economico
Operatore economico
Operatore economico
Approfondimenti
Operatore economico C
2
Operatore economico A
Approfondimenti
1
Ristrette
Operatore economico C
Avviso
Operatore economico A
Operatore economico B
2
Negoziate
Operatore economico B
?
Operatore economico C
Operatore economico A
Approfondimenti
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Strumenti di acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
Strumenti di negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
Strumenti di acquisizione (acquisto/negoziazione)
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
Enti aggiudicatori: pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 [Gas, energia, elettricità, acqua, trasporto, porti, aeroporti, poste] e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
Altri soggetti aggiudicatori: i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Organismi di diritto pubblico: qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:
Organismi:
Mostra d'oltremare S.p.A.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV ANAS S.p.A.
Consip S.p.A. Categorie:
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.
Centrale di committenza: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ... che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
Raggruppamento temporaneo: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
Microimprese, piccole e medie imprese: le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
Approfondimenti
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 13-12-2017, n. 5887
La circostanza che le associazioni di volontariato non perseguano uno scopo di lucro non preclude alle stesse di poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica essendo sufficiente che l'offerta economica sia ancorata al puntuale computo degli oneri derivanti dalla prestazione, solo indicando livelli di profitto pari a zero. In altri termini, pur non dovendo necessariamente produrre utili, l'offerta deve essere quantomeno idonea a coprire i costi onde assicurare l'affidabilità e serietà nella erogazione del servizio, circostanza non adeguatamente garantita nel caso de quo, attesa l'incongruità del prezzo a base d'asta.
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11/12/2017, n. 5815
Alla luce della direttiva CE n. 18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Nell'ambito delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto infermi ed assistenza delle urgenze, la partecipazione delle associazioni di volontariato non altera il confronto concorrenziale tra gli operatori, ma avvantaggia la stessa stazione appaltante consentendole di aggiudicare un servizio connotato da elevati profili socio-sanitari a condizioni più vantaggiose sia sotto il profilo finanziario che di accessibilità del servizio stesso. (accoglie il ricorso)
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III Sent., 22/11/2016, n. 4902
Il trasporto sanitario ordinario obbedisce ad esigenze di tutela equilibrata e proporzionata della salute della collettività, della solidarietà sociale e dell'efficienza di bilancio che giustificano la modalità organizzatoria dell'affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato
Cons. Stato Sez. III Sent., 15/01/2016, n. 116
Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.
Cons. Stato Sez. III, 26-06-2015, n. 3208
Le convenzioni per servizi affidati senza gara stipulate dalle Aziende sanitarie con le organizzazioni di volontariato sono legittime se non onerose. E', infatti, conforme al diritto europeo l'art. 75-ter della L.R. Liguria n. 41 del 2006 (come novellata dalla L.R. n. 57 del 2009), che prevede l'affidamento dei servizi in via prioritaria e senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con l'esclusiva erogazione di rimborsi spese.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 3. (Definizioni)
Candidato: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
Offerente: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
I PRINCIPI
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
Principi
Economicità
Efficacia
Tempestività
Correttezza
Libera concorrenza
Non discriminazione
Trasparenza
Proporzionalità
Pubblicità
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
D.U.R.C.
Art. 80. (Motivi di esclusione)
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
D.U.R.C.
Art. 86. (Mezzi di prova)
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Intervento sostitutivo
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
P.M.I.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 21/03/2019, n. 1857
Ai sensi della disciplina del codice dei contrati pubblici, il potere discrezionale dell'Amministrazione nella fissazione dei requisiti di partecipazione deve essere esercitato con riguardo all'applicazione del principio di massima partecipazione e al favor legislativo per le piccole e medie imprese. In materia di appalti pubblici costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese;
Cons. Stato Sez. V, 05/03/2019, n. 1524
In tema di appalto sotto soglia, se la procedura su cui nello specifico si controverte non è aperta, bensì negoziata, va riconosciuta l'obbligatorietà del principio di rotazione
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicità prezzo più basso, economie di scala, convenzioni
efficacia OEPV, controllo esecuzione
imparzialità Bando/avviso, soccorso istruttorio
parità di trattamento Xxxxxxxxxx, requisiti attinenti e proporzionati
trasparenza Pubblicità e amministrazione trasparente
proporzionalità Requisiti di partecipazione
pubblicità Amministrazione trasparente, accesso
tutela dell'ambiente C.A.M.
ed efficienza energetica Lavori
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 29/05/2019, n. 3581
E' illegittima la clausola di un bando per una gara pubblica che preveda, a pena di esclusione, l'obbligatorietà di un sopralluogo in quanto palesemente lesiva dei principi di massima partecipazione alle gare e del divieto di aggravio del procedimento, ponendo in capo all'operatore economico in maniera irragionevole un onere formale sproporzionato e ingiustificato, in quanto la sua inosservanza in alcun modo impedisce il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l'azione amministrativa, né il suo adempimento può dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara.
Cons. Stato Sez. III, 28/05/2019, n. 3520
Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto; la rinegoziazione del contratto, ove conduca a prefigurare condizioni significativamente diverse da quelle originarie, deve considerarsi alla stregua di una vera e propria trattativa privata in spregio dei principi di libera concorrenza imposti dalle regole dell'evidenza pubblica e fuori dai casi eccezionalmente e tassativamente previsti dalla legge.
Approfondimenti
T.A.R. Xxxxxx-Romagna Bologna Sez. II, 21/05/2019, n. 466
Il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione presuppone che nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica sia garantita la segretezza delle offerte ciò anche per tutelare l'imparzialità nelle operazioni di gara e la par condicio dei partecipanti.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 30/04/2019, n. 231
Alla luce di tale quadro normativo e dei principi generali del Codice dei contratti pubblici alle stazioni appaltanti è vietato suddividere le gare in lotti distinti laddove ciò non sia giustificato dalla diversità dei servizi o delle forniture oggetto dei vari sub-lotti e/o dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole medie imprese. Dunque, la scelta di suddividere la gara in lotti deve rispondere a finalità di eminente interesse pubblico.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 12/04/2019, n. 544
Nell'ambito delle gare pubbliche è riconosciuto in capo all'amministrazione un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica anche se più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara, in quanto tali compatibili con i principi della massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 04/04/2019, n. 2219
Il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti.
T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 26/02/2019, n. 313
Nelle gare pubbliche, il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l'adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l'esigenza di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all'inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l'azione amministrativa è diretta conseguendone che dette clausole devono essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica, dovendo essere la ratio delle medesime ispirata ai principi di massima partecipazione alle gare.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 23/01/2019, n. 98
Nell'ambito di un appalto pubblico la PA non può accettare un'offerta presentata oltre l'orario richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara atteso che, in tal modo, violerebbe i principi di par condicio, trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, principi costituzionalmente e comunitariamente garantiti.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. V, 17/01/2019, n. 431
Nell'ambito di una gara pubblica i principi di proporzionalità e di massima partecipazione di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono volti ad evitare letture dei requisiti di gara improntate ad eccessivi formalismi sì da tradursi in un'illegittima restrizione del novero dei potenziali partecipanti all'indetta procedura di gara.
Cons. Stato Sez. V, 18/10/2018, n. 5958
Risponde a una regola di carattere generale, derivante dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, il potere dell'amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara che, senza sua colpa, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione. La causa di forza maggiore consiste in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile. Tale può essere l'attacco di un virus informatico che comprometta l'accesso alla posta elettronica certificata, richiedendo per la sua soluzione l'intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il sistema.
Approfondimenti
Cons. Stato Sez. III, 09/11/2018, n. 6326
L'apposizione di una clausola sociale agli atti di una pubblica gara ai sensi della disposizione del nuovo Codice dei contratti pubblici è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà d'iniziativa economica e di concorrenza oltreché di buon andamento, e consente invece una ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore.
Cons. Stato Sez. III, 06/09/2018, n. 5229
Le clausole di un bando di gara possono essere immediatamente impugnate in tutti i casi in cui le stesse impediscano la partecipazione alla gara per i concorrenti e siano lesive dei principi essenziali della evidenza pubblica, tra cui l'alterazione della concorrenza e della par condicio, la fissazione di indebiti requisiti d'ammissione, la determinazione di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o tali da impedire la stessa formulazione dell'offerta.
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTUALE
USCITE
Schema
ENTRATE
Tasse e tributi
Concessioni
Appalti
Bilancio Programmazione
Schema
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 169. Piano esecutivo di gestione
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
………………..
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
Disciplina locale
Regolamento di
contabilità
Regolamento di
organizzazione
Responsabile servizi
finanziari
Economo
Schema
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 183. Impegno di spesa
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 184. Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Schema
Impegno
Dirigente
Liquidazione
Dirigente
Ordinazione
Servizi finanziari
Pagamento
Tesoriere
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 190. Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Schema
FPV - fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno.
Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti
FPV
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) [debiti fuori bilancio], prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti”
TUEL (Dlgs 267/2000)
Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
PROGRAMMAZIONE APPALTI
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
Pianificazione e programmazione
Lavori
Elenco annuale LL.PP.
Programma triennale LL.PP.
Servizi
Forniture
Elenco annuale
Programma biennale
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. … Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. (234)
Dlgs 50/2016 (Codice Appalti)
Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
D.M. 16/01/2018, n. 14
PROGRAMMAZIONE LAVORI
D.M. 16/01/2018, n. 14
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - D.M. 16/01/2018, n. 14
2. Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.
D.M. 16/01/2018, n. 14
9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
D.M. 16/01/2018, n. 14
11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all'Allegato I - scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
12. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.
….
14. Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.
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Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
…...
6. …. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Art. 172. Altri allegati al bilancio di previsione].
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.
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Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità
9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
PROGRAMMAZIONE SERVIZI e FORNITURE
D.M. 16/01/2018, n. 14
Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti …. adottano ... il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.
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Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.
….
8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.
9. Per l'inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.
10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
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Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.
….
6. ….. approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.
D.M. 16/01/2018, n. 14
Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità
8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.