GIUSTIZIA
Firmato digitalme nte da ARENA XXXXXXXX XXXXXXXX X=IT O=MINIST ERO DELLA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE RELATIVA A PROCEDURA NON COMPETITIVA DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 0000 X. 000 PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE DI AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DEL SOSTEGNO DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA.
NUMERO C.I.G. 881564760A
1. l’Ufficio lnterdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) di Torino, Ente capofila dell’Accordo di partnership istituzionale pubblica, stipulato in data 12 luglio 2021, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra i seguenti enti e organismi pubblici o di diritto pubblico del territorio per la coprogettazione e successiva gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, di servizi e interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Lecco il 31 agosto 1966, in qualità di Dirigente responsabile, domiciliato nella sede dell’ufficio in Torino alla Via Berruti e Ferrero n. 1/A, di seguito nel presente atto indicato anche solo come “UIEPE” o “ente capofila dell’accordo di partnership rete istituzionale” o “partner istituzionale”:
A. Comune di Cuneo;
B. Comune di Bra in qualità di Ente capofila della Convenzione intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali per l'Ambito di Coesione Sociale di Bra ed Ente capofila del Centro Antiviolenza;
C. Consorzio socio assistenziale Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx;
D. Città Metropolitana di Torino;
E. Comune di Fossano;
F. Consorzio Monviso Solidale;
G. Comune di Alba;
H. Comune di Savigliano;
I. Università degli Studi di Torino;
J. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Xxx.x.xx. Valle di Susa e Val Sangone;
E
2. l’Associazione Temporanea di Scopo, composta dai seguenti soggetti privati senza finalità di profitto:
- COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede legale nel Comune di Torino Cap 10144, Xxx Xxxxxxx x. 00, Partita Iva 03747970014 e Codice Fiscale 03747970014, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Terni il 28 gennaio 1956, residente a Cuneo, Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale PTRPLA56A28L17P;
- CONSORZIO SOCIALE XXXXX LAVORO SCS ONLUS con sede legale nel Comune di Torino Corso Trapani, n. 95 Cap 10141, Codice Fiscale n. 07529370012, rappresentata da Xxxxxxx X’Xxxxx nato a Torino il 03/04/1973 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 000;
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ACMOS” con sede legale nel Comune di Torino Via Leoncavallo 27 Cap 10154, Codice Fiscale n. 97590480014 e Partita Iva n. 08480610016, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Moncalieri il 11.01.1984 residente nel Comune Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00/X;
- ESSERCI S.C.S. con sede legale nel Comune di Torino Via della Consolata, n. 8, CAP 10122, Codice Fiscale n. 97519050013 – Partita Iva 05177770012, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx (CT) il 03/05/1973, residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 00/00;
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS, con sede legale nel
Comune di Torino Corso Xxxxxxxxx Xxxx 26, CAP 10149 Codice Fiscale n. 09809670012 – Partita Iva 09809670012, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Torino il 15/06/1962 residente nel Comune Xxxxx Xxxxxxx (XX) Xxx XX Xxxxxxxxx x. 0;
- PROGETTO TENDA SCS ONLUS, con sede legale nel Comune di Torino Via COPPINO n. 51, CAP 10147 Codice Fiscale n. 07789840019 – Partita Iva 07789840019, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx nata a Torino il 06/02/1970 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xx Xxxxx x. 00;
- XXXXXXXXX XXXXXXX’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale nel
Comune di Cuneo Via Fontanelle n. 6, CAP 12100, Codice Fiscale n. 01868240043 – Partita Iva 01868240043, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Cuneo il 09/01/1961 residente nel Comune Cuneo (CN) Via Gauteri n. 46L;
- COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA, con sede legale nel Comune di Collegno Via Torino 9/6 Cap 10093, Codice Fiscale n. 06078850010 – Partita Iva 06078850010, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Milano (MI) il 10/10/1958 residente nel Comune Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxxxx Xxxx x. 0/X;
- XX.XXX.XX. (MEDIAZIONE DIALOGO RELAZIONE) Associazione no profit, con sede legale nel Comune di Torino Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 1, CAP 10137, Codice Fiscale n. 08273720014 – Partita Iva 08273720014, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nata a Torino (TO) il 11/09/1945 ivi residente alla Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0;
- COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO SOC. COOP. ONLUS con sede legale nel
Comune di Cuneo Via Bossea, n.8, CAP 12100, Codice Fiscale n. 01980590044– Partita Iva 01980590044, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Cuneo (CN) il 28/12/1972 residente nel Comune Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxx x. 00;
- ETA BETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL con sede legale nel Comune di Torino Lungo Xxxx Xxxxxxx, n. 22, CAP 10153, Codice Fiscale n. 05328820013– Partita Iva 05328820013, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Torino (TO) il 10/12/1957 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxx Xxxxx x. 00;
- ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI, con sede
legale nel Comune di Torino Via Garibaldi, n. 13, CAP 10150, Codice Fiscale n. 97670650015, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx nato a Tirana (Albania) il 02/11/1971 residente nel Comune Xxxxx (XX) Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00;
- COMPAGNIA D’INIZIATIVE SOCIALI – CONSORZIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale nel Comune di Alba Via Santa Barbara 5 Cap 12051, Codice Fiscale n. 02510020049, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx nata a Asti (AT) il 26/03/1969 residente nel Comune Montaldo Xxxxx (XX) Xxxx. Xxx Xxxxxxx x. 00;
- ASSOCIAZIONE “COMUNITÀ XXXX XXXXXXXX XXXXX” con sede legale nel Comune di Rimini Via Mameli 1 Cap 47921 Codice Fiscale n. 00310810221 – Partita Iva 01433850409, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Fossano (CN) il 03/05/1960 residente nel Sant’Xxxxxx Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx x. 0;
- ASSOCIAZIONE GRUPPO XXXXX ONLUS, con sede legale nel Comune di Torino Corso Trapani, n. 95, CAP 10141, Codice Fiscale n. 80089730016 – Partita Iva 02119660013, rappresentata da
Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Torino (TO) il 29/10/1988, residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxx x. 000;
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CERCHIO DEGLI UOMINI” con sede
legale nel Comune di Torino Via San Marino 10 Cap 10134, Codice Fiscale n. 97658810011 – Partita Iva 11963810012, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Torino il 21/11/1978 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxxxxxx x. 00;
- ASSOCIAZIONE QUORE APS con sede legale nel Comune di Chivasso Via Xxxxxxx XX 7/A Cap 10034, Codice Fiscale n. 91021910012 – Partita Iva 10365230019, rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Torino (TO) il 13/10/1971 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0;
- ASSOCIAZIONE “CENTRO STUDI E TRATTAMENTO DELL’AGIRE VIOLENTO”
con sede legale nel Comune di Torino Via Grattoni 7 Cap 10124, Codice Fiscale n. 11714120018 – Partita Iva 11714120018, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx nato a Torino (TO) il 20/06/1979 residente nel Comune Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X;
- COOPERATIVA SOCIALE XXXXXXXXXX XXXXXXX’ COOPERATIVA A R.L. con sede
legale nel Comune di Torino Corso Re Xxxxxxx 13 Cap 10121, Codice Fiscale n. 08681720010 – Partita Iva 08681720010, rappresentata da Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Torino (TO) il 21/01/1972 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxx Xxxxxx x. 0;
- ASSOCIAZIONE SALESIANA DI ANIMAZIONE CULTURALE con sede legale nel
Comune di Torino Via Sant’ Xxxxxxx 27/E Cap 10125, Codice Fiscale n. 97626060012, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Moncalieri (TO) il 23/05/1985 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0;
- COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI con sede legale nel Comune di Torino Strada del Drosso 33/7 Cap 10135, Codice Fiscale 05569090011 – Partita Iva 05569090011, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nata a Torino (TO) il 14.08.1974 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxx x. 00;
- COOPERATIVA SOCIALE XXXXXXXX XXXXXXXXX con sede legale nel Comune di Torino Via San Xxxxxxxx 13/bis/I Cap 10122, Codice Fiscale 05787230019 – Partita Iva 05787230019, rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Torino (TO) il 21.07.1967 residente nel Comune Xxx Xxxxx Xxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx x. 00;
- COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL con sede legale nel Comune di Torino Via B. S. Valfrè 16 Cap 10121, Codice Fiscale 105161610016 – Partita Iva 105161610016, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxx nato a Ivrea (TO) il 03.05.1970 residente nel Comune Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxx x. 0;
- CAMMINARE INSIEME con sede legale nel Comune di Torino Via San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 24/A Cap 10152, Codice Fiscale 9754990012, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Carignano (TO) il 02.07.1970 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00;
- CISV SOLIDARIETA’ S.C.S. con sede legale nel Comune di Torino Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 000 Xxx 00000 Xxxxxxxxx XX Stato Italia Codice Fiscale 06733830019 – Partita Iva 06733830019, rappresentata da Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx nata a Torino (TO) il 01.04.1981 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxx x. 00;
- OPERA BAROLO E.M. con sede legale nel Comune di Torino Xxx xxxxx Xxxxxx 0 Xxx 00000 Xxxxxxxxx XX Stato Italia Codice Fiscale 97501210013 – Partita Iva 08880650018, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Rivoli (TO) il 31.08.1945, residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx X.
Xxxxx x. 0;
- UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI – ARCIDIOCESI DI TORINO con sede
legale nel Comune di Torino Via dell’Xxxxxxxxxxxxx 00 Xxx 00000, Codice Fiscale 97501210013 – Partita Iva 08880650018, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx nato a Carignano (TO) il 02.07.1970 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00;
- FORCOOP C.S.S. C.S.I.S. con sede legale nel Comune di Torino Via Sondrio 13 Cap 10144, Codice Fiscale 11158380011 – Partita Iva 11158380011, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx nato a Moncalieri (TO) il 05.10.1981 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx x. 000;
- LIBERITUTTI S.C.S. S.P.A. con sede legale nel Comune di Torino Via Lulli 8/7 Cap 10148, Codice Fiscale 07820120017 – Partita Iva 07820120017, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Torino (TO) il 29.06.1972 residente nel Comune Xxxxxx (XX) Xxx Xxx Xxxxxx x. 0;
- COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS, con sede legale ed amministrativa in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/0 - 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02165980018, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Torino, il 20/02/1965, residente in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00;
avente come capofila e rappresentata da Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con sede legale nel Comune di Torino Cap 10144, Xxx Xxxxxxx x. 00, Partita Iva 03747970014 e Codice Fiscale 03747970014, rappresentata da XXXXX XXXXXXXX, nato a Terni il 28 gennaio 1956, residente a Cuneo, Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale PTRPLA56A28L17P, di seguito indicata anche solo come "ATS" o "partner progettuale".
PREMESSO che
— l’UIEPE, nell’ambito delle politiche di incremento e qualificazione delle misure alternative alla detenzione, ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del sistema di alcuni servizi, interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, e la revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi allo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, i rapporti nella sussidiarietà ed i relativi strumenti di relazione, con l’obiettivo di consolidare e implementare una rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa attraverso l’attivazione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di forme di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale;
— in coerenza con tale orientamento programmatico e recependo le linee di indirizzo dipartimentali, l’UIEPE ha inteso fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 per la progettazione, organizzazione e gestione di alcuni servizi ed interventi di inclusione sociale di soggetti in misura alternativa;
— nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il mondo della esecuzione della pena, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UIEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con enti e organismi pubblici o di diritto pubblico operanti nel territorio di riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’avvio e la gestione del predetto processo di coprogettazione e per l’attuazione dei servizi e interventi coprogettati in modalità di partenariato pubblico-privatosociale;
— l’accordo è stato sottoscritto in data 12 luglio 2021 e allo stesso hanno aderito, con l’UIEPE,
ente promotore, individuato quale ente capofila, i seguenti soggetti pubblici del territorio:
A. Comune di Cuneo;
B. Comune di Bra in qualità di Ente capofila della Convenzione intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali per l'Ambito di Coesione Sociale di Bra ed Ente capofila del Centro
Antiviolenza;
C. Consorzio socio assistenziale Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx;
D. Città Metropolitana di Torino;
E. Comune di Fossano;
F. Consorzio Monviso Solidale;
G. Comune di Alba;
H. Comune di Savigliano;
I. Università degli Studi di Torino;
J. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Xxx.x.xx. Valle di Susa e Val Sangone.
Il Dirigente responsabile dell’UIEPE, in quanto Ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale, ha disposto l’indizione di una procedura, ad evidenza pubblica, di tipo non competitivo, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti nei territori della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino, delle città di Cuneo e Asti e relativi territori provinciali, a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete di servizi ed interventi e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449:
- in data 21 luglio 2021 è stato pubblicato l’Avviso di indizione dell’istruttoria pubblica di coprogettazione, contenente: la descrizione degli obiettivi, delle attività, delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della coprogettazione in apposito Documento Preliminare della Coprogettazione allegato all’avviso stesso e corredato dal Piano Finanziario Preventivo; i costi e le risorse della coprogettazione; le modalità e le fasi di svolgimento dell’istruttoria pubblica; i requisiti e le modalità di partecipazione; i criteri di valutazione delle proposte progettuali; la procedura di selezione dei concorrenti e altre disposizioni regolative del procedimento di istruttoria pubblica di coprogettazione;
- con Decreto n. 296/2021, emesso in data 01 ottobre 2021, il Dirigente responsabile dell’UIEPE ha disposto la ammissione alla fase della coprogettazione di tutti i partecipanti in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e le cui proposte progettuali hanno conseguito nella graduatoria, predisposta dalla Commissione di valutazione, il punteggio minimo di idoneità prescritto dall’art. 10 comma 4 dell’avviso pubblico;
- tutti i partecipanti ammessi hanno provveduto, così come prescritto dall’avviso pubblico, a riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita in forma scritta, finalizzata alla coprogettazione e alla successiva stipula dell’accordo procedimentale di collaborazione per la gestione, in partenariato pubblico-privato sociale, dei servizi e interventi coprogettati;
- ha avuto quindi luogo, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico, partendo dalle proposte progettuali selezionate e tenendo conto dei profili e degli aspetti di tali proposte giudicati migliori dalla Commissione di valutazione, la fase di elaborazione del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, in forma concertata tra il Dirigente responsabile dell’UIEPE, assistito dai tecnici di progetto dell’Ufficio e degli enti dell’accordo di rete istituzionale, e il rappresentante legale dell’ATS, assistito da referenti tecnici di progetto dei soggetti partecipanti, che ha avuto come esito la produzione condivisa del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, corredato, come sua parte integrante, dal Piano economico -finanziario della coprogettazione;
- alla conclusione della fase di coprogettazione ha fatto seguito, secondo la previsione dell’art. 4 dell’avviso pubblico, la base di negoziazione tra il Dirigente responsabile dell’UIEPE, assistito dai tecnici di progetto dell’Ufficio e degli enti dell’accordo di partnership istituzionale, e il rappresentante legale dell’ATS, assistito da referenti tecnici di progetto dei soggetti partecipanti, dei contenuti della collaborazione e del partenariato per la cogestione del progetto definitivo che ha avuto come esito la elaborazione di uno schema, integralmente condiviso dalle parti, di accordo procedimentale di collaborazione da stipularsi in forma di convenzione;
- con Decreto n. 419/2021, emesso in data 29 novembre 2021 dal Dirigente responsabile dell’UIEPE ai sensi dell’art. 11, comma 4 bis, della legge 241/1990, sono state approvate le risultanze del procedimento di istruttoria pubblica di coprogettazione. In particolare con detto provvedimento dirigenziale, conclusivo del procedimento di istruttoria pubblica:
a) è stata accertata e dichiarata la regolarità dell’istruttoria pubblica di coprogettazione;
b) sono stati approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l’attività di coprogettazione e il piano economico-finanziario che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale;
c) è stato approvato lo schema di accordo procedimentale di collaborazione e ne è stata disposta la stipula in forma di convenzione;
d) è stato assunto impegno di spesa a carico del bilancio dell’ente capofila della partnership istituzionale pubblica.
VISTI
— l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
— gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
— l’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
— l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi dì
affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
— l’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
— l’articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
— l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
— l’articolo 55 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
— il 12º e 54º considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull‘aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4º, 5°e 114º considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
— la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario dì Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 — 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
— la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione — Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
— il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti
nell’affidamento di servizi sociali — Spunti di approfondimento”;
— il Titolo Il, Capo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’Ordinamento
Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
— la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
— l’art 73, comma 5bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
— la Raccomandazione 2010/1 del Consiglio d’Europa in materia di probation;
— l’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1999 n. 468”
— gli articoli 00x, xxxxx 0xxx x 000, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
— dall’art. 165 del Codice Penale e dall’art. 18bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale.
Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 — CONTENUTO, OGGETTO E FUNZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha per contenuto l’accordo di collaborazione, conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione, tra la Partnership Istituzionale pubblica di cui all’accordo sottoscritto in data 12 luglio 2021, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, composta dagli enti e organismi pubblici o di diritto pubblico dei territori della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino, delle città di Cuneo e Asti e relativi territori provinciali, avente quale capofila l’UIEPE, e l’Associazione Temporanea di Scopo composta dai soggetti del Terzo Settore in premessa indicati, avente quale capofila la “Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS”, per la organizzazione e gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, di servizi ed interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, secondo il progetto definitivo della coprogettazione (Allegato 1) e il relativo piano economico- finanziario (Allegato 2), allegati come parti integranti.
2. L’ accordo di collaborazione di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 agosto 1990
n. 241 e dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di sostegno, sovvenzione e collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale (ATS) un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione sociale di coprogettazione e attuazione dell’intervento.
3. Funzione dell’accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la coprogettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi coprogettati.
ART. 2 — DURATA DELLA CONVENZIONE.
1) L’accordo di collaborazione ha la durata di anni uno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte, alle condizioni di cui al comma 2, con decorrenza dalla data del 16 novembre 2021. Si precisa che il presente Accodo subentra senza soluzione di continuità alla precedente edizione di “Comunicare”, per cui i casi in esecuzione nel periodo dal 16 novembre 2021 alla data di effettiva sottoscrizione del presente Accordo verranno assorbiti nella presente gestione.
2) Al termine di detto periodo la convenzione sarà sottoposta a valutazione che avrà per oggetto la verifica:
a. dell’efficacia degli interventi esperiti;
b. della disponibilità delle risorse finanziarie pari a quelle disponibili per la prima annualità, necessarie per la prosecuzione degli interventi;
c. della possibilità di una implementazione del progetto - nei limiti del 20% dell’importo complessivo della coprogettazione, pari a € 412.869,30 - e di un potenziamento della rete di enti pubblici disponibili a partecipare alla co-progettazione, previa integrazione dell’accordo
interistituzionale ex art. 15 l. 241/1990;
d. della possibilità di un potenziamento ed implementazione degli interventi, susseguente ad eventuali incrementi delle variabili di cui alle lettere precedenti, ferme restando l’estensione territoriale, le linee progettuali e gli obbiettivi della coprogettazione.
3) La verifica di cui al comma 2 dovrà essere effettuata nei trenta giorni antecedenti la data di scadenza annuale della co-progettazione, onde procedere:
a. al rinnovo della convenzione (ove si renda opportuna la riformulazione dì aspetti relativi alle modalità tecniche di realizzazione degli interventi oggetto della coprogettazione al fine di incrementarne l’efficacia attesa, fermo restando quanto statuito dal piano economico-finanziario definitivo), in caso di invarianza delle risorse di cui alla lettera b del comma 2, disponibili per la successiva annualità;
b. al mancato rinnovo della medesima, in caso di avveramento della condizione negativa della indisponibilità — a causa di mancati stanziamenti di bilancio delle risorse finanziarie dedicate di cui alla lettera B) del comma 2.
ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE
1) Come rappresentato dal Piano economico-finanziario del progetto definitivo (Allegato 2) il costo previsto per l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi per il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna di cui all’art. 1, calcolato con riferimento alla durata annuale della presente convenzione, ammonta a € 137.623,10 comprensivi di IVA (se e in quanto dovuta).
2) Il finanziamento di tale costo è previsto:
a) con risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), messe a disposizione dalle istituzioni ed Enti Pubblici aderenti all’accordo di partnership istituzionale, quantificate economicamente con i criteri precisati nel Progetto definitivo e Piano economico-finanziario (Allegati 1 e 2) nell’importo di € 25.098,49 (pari al 18,24 % del costo complessivo);
b) con risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), messe a disposizione dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi, per un importo complessivo pari a € 27.524,61 (pari al 20 % del costo complessivo);
c) con risorse di bilancio delle istituzioni ed enti pubblici aderenti all’accordo di partnership istituzionale, quale finanziamento massimo concedibile al partner progettuale a titolo di sostegno, sovvenzione e collaborazione pari a € 85.000,00 (pari al 61,76 % del costo complessivo).
3) Le risorse monetarie di cui alla lettera C) del precedente comma costituiscono concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assumono natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.
A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il partner progettuale sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Inoltre qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dall’UIEPE ai sensi della lettera C) del comma precedente;
4) Qualora le risorse di cui sopra non fossero interamente utilizzate per l’attuazione del progetto nel corso della prima annualità e la presente Convenzione sia rinnovata per l’annualità successiva ai sensi dell’art. 2, comma 3), lettera A), le risorse residue potranno essere utilizzate nel corso della seconda annualità.
ART.4 — IMPEGNI DELLE PARTI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
1) Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto nella sussidiarietà instaurato con l’accordo di collaborazione di cui all’art. 1 per la coprogettazione dei servizi e degli interventi riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale e per relativa attuazione in partenariato pubblico sociale in applicazione della normativa in premessa richiamata.
2) In particolare, il partner progettuale si impegna in conformità al progetto definitivo e al relativo Piano economico-finanziario della coprogettazione (Allegati 1 e 2) e alle disposizioni della presente convenzione/accordo di collaborazione a:
— eseguire le prestazioni e le attività, previste in progetto e nel piano economico finanziario, per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati;
— mettere a disposizione le risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), descritte in progetto e nel piano economico finanziario, destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi coprogettati;
— adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo, dal piano economico-finanziario della coprogettazione e dalla presente convenzione/accordo di collaborazione.
3) Il partner pubblico istituzionale si impegna a:
— a mettere a disposizione le risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), descritte e quantificate economicamente in progetto e nel piano economico finanziario, per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati;
— a mettere a disposizione le risorse monetarie di cui alla lettera C) del comma 2 dell’art. 3, da erogarsi al partner progettuale, con le modalità stabilite dal comma 3 dello stesso articolo, a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione;
— adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal progetto definitivo, dal piano economico-finanziario della coprogettazione e dalla presente convenzione/accordo di collaborazione.
Art. 5 — VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPROGETTAZIONE
1) Nel corso di validità dell’accordo di collaborazione possono essere apportate varianti al progetto definitivo approvato, allegato alla presente convenzione:
a) quando, rispetto alla situazione dì partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell’emergere di nuove ed impreviste esigenze;
b) quando, sulla base dell’attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
c) per l’intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite
dal partner progettuale, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione;
d) quando, per l’intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, oltre quelli sottoscrittori dell’Accordo ex art. 15 l. 241/1990, si renda possibile e opportuno procedere all’implementazione della rete istituzionale costituita con tale convenzione;
e) per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.
2) Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato. Dette varianti non possono comunque comportare, nel loro insieme, un incremento superiore al 20% della spesa complessiva della coprogettazione di cui al comma 1 dell’art.
3. In ogni caso deve essere garantito l’adeguamento delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie, da conferirsi dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio, per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento delle spese di coprogettazione prevista dalla convenzione/accordo di collaborazione.
3) Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della presente convenzione.
ART.6 — ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA COPROGETTAZIONE.
1) Nel progetto definitivo dei servizi e degli interventi (Allegato 1) è descritta la configurazione di un assetto organizzativo della coprogettazione funzionale ad assicurare l’interazione e la sinergia tra l’organizzazione del partner pubblico e quella del partner progettuale privato e a garantire collegialità ed integrazione nelle attività di presidio strategico, orientativo ed operativo dei processi di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi. In corrispondenza dei livelli di responsabilità tecnico/orientativa e di responsabilità tecnico/operativa di tali processi, il progetto definisce e disciplina, altresì, composizione, compiti e modalità di funzionamento di appositi organismi collegiali.
ART.7 — IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA COPROGETTAZIONE.
1) Nel progetto definitivo dei servizi e degli interventi (Allegato 1) è descritta la configurazione del sistema delle funzioni, dei livelli di responsabilità e degli strumenti di monitoraggio e controllo dell’efficienza, efficacia e qualità della coprogettazione e di valutazione dei risultati conseguiti anche ai fini di rendicontazione sociale.
2) Saranno, in particolare, assicurati:
a) il raccordo e l’integrazione del sistema di controllo della coprogettazione con il sistema dei controlli interni del partner istituzionale mediante l’articolazione delle aree di intervento della coprogettazione nei “programmi” del bilancio pubblico armonizzato e la definizione, per ciascun programma, di un sistema di indici di quantità, di tempo e di spesa, di indicatori di performance (efficacia, efficacia temporale, efficienza economica e qualità) e di indicatori di risultato e di impatto che vengono assunti anche a strumento dei controlli interni dell’UIEPE;
b) la redazione di report periodici della coprogettazione che, a cura del Dirigente Responsabile dell’UIEPE, devono essere trasmessi, per le verifiche e gli adempimenti di competenza, agli enti e organismi della partnership istituzionale pubblica.
ART. 8 — RISORSE UMANE ADIBITE AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI IN
COPROGETTAZIONE
1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto definitivo della coprogettazione (Allegato 1).
2) II personale del partner progettuale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3) II legale rappresentante dell’ATS e il referente per i rapporti con l’ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale pubblica vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti più efficaci.
4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’ATS si impegna:
- a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
- ad applicare, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del partner pubblico e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi e interventi;
- a comunicare immediatamente, in caso di danni arrecati e terzi durante l’esecuzione dei servizi, la notizia all’UIEPE, fornendo i necessari dettagli;
- ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruentemente con le tipologie delle figure professionali presenti nei servizi e interventi gestiti;
- a comunicare l’elenco del personale impiegato nelle attività, completo di qualifica, livello e titolo di studio;
- a produrre, su richiesta dell’UIEPE, copia autenticata del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alle pagine comprendenti i nominativi del personale indicato nell’elenco di cui al punto che precede) e copia del modello DM 10 cumulativo.
5) L’ATS è inoltre tenuta a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente l’UIEPE con la contestuale trasmissione del curriculum vitae.
6) Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.
Art. 9 — GARANZIE
1) A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi nonché dell’osservanza dell’obbligo di rimborso delle somme erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui alle lettere A) e C) del comma 2 dell’art. 3, l’ATS si impegna a prestare, entro giorni 10 dalla sottoscrizione della presente Convenzione, polizza fidejussoria (o polizza bancaria o garanzia di intermediatore finanzario) per un importo di € 137.623,10. In caso di inadempienze delle obbligazioni conseguenti all’esecuzione del progetto I’ UIEPE avrà diritto di valersi di propria autorità della garanzia e l’ATS avrà l’obbligo di reintegrarla nei termini fissati dallo stesso XXXXX
2) La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte del Dirigente responsabile dell’UIEPE della rendicontazione finale e della certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni per la realizzazione dei servizi e interventi in progetto a carico del partner progettuale e del regolare adempimento da parte dello stesso degli altri impegni assunti con la presente convenzione.
Art. 10 — ASSICURAZIONI
1) L’ATS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose derivanti dallo svolgimento da parte della stessa delle attività e prestazioni poste a suo carico dal progetto definitivo (Allegato 1) e l’UIEPE e gli altri enti e organismi della partnership istituzionale pubblica sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente da tali attività e prestazioni.
2) L’ATS provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, e ogni relativo onere assicurativo e previdenziale è a carico della stessa.
3) Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’UIEPE, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della convenzione.
Art. 11 — EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE
1) Il contributo concedibile al partner progettuale, a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione dei servizi e degli interventi, nella misura massima di cui al comma 2, lettera C) dell’art. 3, sarà erogato con le seguenti modalità:
a) In tre tranches quadrimestrali dell’importo di € 28.333,00, di cui le prime due anticipate, rispettivamente, entro il 15 marzo 2022 e il 15 luglio 2022. La tranche relativa al terzo quadrimestre, di uguale importo, sarà erogata sulla base del rendiconto documentato dei costi effettivamente sostenuti nel corso dell’anno, da presentarsi dall’ATS entro il giorno 20 novembre 2022. Detta tranche sarà corrisposta nel suo intero importo qualora i costi complessivi delle prestazioni e attività rese dall’ATS nel corso dell’anno risultino a consuntivo di ammontare pari o superiore all’importo complessivo delle tre tranches quadrimestrali. Nel caso in cui risultassero di ammontare inferiore, la differenza sarà portata in deduzione dalla tranche da erogare per il terzo quadrimestre e, se necessario, dalle tranches anticipate dell’anno successivo fino a concorrenza della sua misura.
b) la liquidazione definitiva a saldo del contributo avverrà con provvedimento del Dirigente responsabile dell’U.I.E.P.E. sulla base del rendiconto finale documentato da presentarsi dall’ATS improrogabilmente entro il 5 dicembre 2022, tenuto conto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 3 e dell’art. 13. Con il provvedimento di liquidazione saranno regolati, in via definitiva, i rapporti tra partner pubblico e ATS in ordine alla erogazione del contributo.
L’ATS con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a Cooperativa Animazione Valdocco ScS avente le seguenti coordinate: IBAN XX00X0000000000000000000000 indicando il CIG relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta dell’UIEPE;
2) L’ATS si impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese effettuate nei termini previsti dal primo comma, ponendo in essere un comportamento improntato a correttezza e leale collaborazione con il partner istituzionale. In osservanza dei medesimi principi, si impegna ad adeguarsi ai sistemi informativi dell’UIEPE nel trasmettere dati contabili utili alla rendicontazione. I tracciati dei flussi informativi che l’ATS dovrà fornire all’UIEPE verranno concordati, previa analisi congiunta.
Art. 12 — DIVIETO Dl CESSIONE
1) È fatto divieto al partner progettuale cedere anche parzialmente l’accordo di collaborazione, pena l’immediata risoluzione del presente accordo e il risarcimento dei danni e delle spese causate al partner istituzionale.
2) È fatto altresì divieto al partner progettuale di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni
e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, ad Enti Terzi al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione dell’accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.
3) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, L’ATS assume l’impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare all’UIEPE le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.
Art. 13 — INADEMPIENZE E PENALI
1) Ove siano accertati casi di inadempienza, l’UIEPE si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l’ATS può produrre entro dieci
(10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all’UIEPE e agli altri enti e organismi pubblici della partnership istituzionale, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2) La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico di cui comma 2 lettera c) dell‘art. 3, secondo i seguenti criteri:
— per l’espletamento, con modalità non conformi a quelle previste dal progetto definitivo (Allegato 1), delle attività e prestazioni che l’ATS si è impegnata ad eseguire: penale da minimo di € 50,00 a un massimo di € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
— € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione di cui al comma 3
dell’art.11.
3) Le comunicazioni fra le parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l’UIEPE nell’avviso di indizione di istruttoria pubblica, mentre per l’ATS nella domanda di partecipazione.
Art. 14 — RISOLUZIONE
1) La presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’ATS, l’UIEPE liquiderà le sole spese da questi sostenute e fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2) Costituiscono clausole risolutive espresse della presente convenzione, le seguenti ipotesi:
— apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del partner progettuale;
— messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte del partner progettuale;
— interruzione non motivata delle attività;
— difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto dalprogetto definitivo e dal piano economico-finanziario della coprogettazione (Allegati 1 e 2);
— quando il partner progettuale si renda colpevole di frode;
— violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative.
3) Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’UIEPE, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
APT. 15 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D.Lgs. n. 51/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, l’ATS assume la qualifica responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della
presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all’UIEPE.
2) Responsabile del trattamento per l’ATS è la Sig.ra Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, nata a Torino il 16/1/1960. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
3) L’ATS:
a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento delle attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D. Lgs. n. 51/2018, Regolamento UE n. 2016/679), anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
c) si impegna ad agire soltanto su istruzione del titolare del trattamento e a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente convenzione;
d) si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
e) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
f) assiste il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire il rispetto delle disposizioni legislative relative ai diritti dell'interessato;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali;
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;
i) rispetti le condizioni previste nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento;
j) si impegna a comunicare all’U.I.E.P.E. ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti “terzi responsabili del trattamento”;
k) si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
l) si impegna a relazionare con cadenza prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente I‘U.I.E.P.E. in caso di situazioni anomale o di emergenze;
m) consente l’accesso dell’U.I.E.P.E. al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 16 — RINVII NORMATIVI
1) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa e le disposizioni del Codice civile.
APT. 17 — CONTROVERSIE
1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Torino.
ART. 18 — REGISTRAZIONE
1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso con oneri e spese a carico del partner progettuale.
ART. 19 — ALLEGA TI
1) Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
— Allegato 1 Progetto definitivo del servizio
— Allegato 2 Piano economico-finanziario della coprogettazione
L’UIEPE L’ATS
Il Direttore il Legale Rappresentate
Dott. Xxxxxxxx XXXXX Xxxxx XXXXXXXX
PTRPLA56A28L117P/742 Firmato digitalmente da
0091701900470.lRpvAdz PTRPLA56A28L117P/7420091701
8LAhXtY=
5BUEgFhRVdceq8LAhXt 900470.lRpvAdz5BUEgFhRVdceq
Y= Data: 2021.11.30 09:21:21 +01'00'
Il sottoscritto XXXXX XXXXXXXX, nato a Terni il 28 gennaio 1956, residente a Cuneo, Xxx Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale PTRPLA56A28L17P, nella qualità di Legale Rappresentante dell’ATS quale partner progettuale, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 10, 11, 12 e 13)
Torino, 30 novembre 2021
Il Legale Rappresentante dell’ATS
Xxxxx XXXXXXXX
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
s.m.i. e norme collegate