CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
- ……………………………………………………………………………………………………... , cod. fisc…………………………………….., di seguito denominato “Ente di Formazione”, legalmente rappresentato dal ………………………...…………………………………………., nato a …………………………………………………………………….. il …………………….. , domiciliato per la sua carica a …………………………………………………………………… in ……………………………………………………………………………………………………..;
E
- l'Università degli Studi di Camerino, cod. fisc. 81001910439, di seguito denominata "Università", legalmente rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Camerino il 17 novembre 1942, domiciliato per la sua carica a Xxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxx 0;
PREMESSO CHE
- l'Università intende attivare collaborazioni culturali, formative, con strutture di formazione che abbiano competenze nelle aree culturali presenti presso la stessa Università,
- l’Ente di Formazione ha richiesto la collaborazione dell’Università per lo svolgimento di attività nell’ambito dell’Istruzione superiore;
-
- che il Senato accademico dell’Università, nella seduta del 18 settembre 2002 n. 291 ha delegato ad una Commissione appositamente costituita l’esame delle proposte di collaborazione presentate dagli Enti di Formazione;
- che la Commissione, avendo esaminato in data 05 agosto 2003 la documentazione presentata, ha dato il proprio parere favorevole alla stipula della presente Convenzione quadro;
-è obiettivo principale sia per l'Università sia per il Laboratorio sostenere una stretta cooperazione, finalizzata ad attività di formazione post secondaria e post universitaria;
-che il Consiglio di Amministrazione dell’Università , nella seduta n.452 del 28 novembre 2002, ha approvato la Convenzione tipo regolante i rapporti fra Unicam e Enti di formazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 OGGETTO
L'Università e il Ente di Formazione intendono attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali, formative, di aggiornamento, di ricerca e di consulenza.
Art. 2 OBIETTIVI
Gli obiettivi sono:
-definizione di un piano organico di cooperazione tra l'Università e l’ Ente di Formazione individuando settori di rilevante interesse comune;
-promozione di attività formative integrate tra le due strutture;
Art. 3 ATTIVITA'
Viene istituito presso la sede dell’ Ente di Formazione un gruppo di lavoro Università - Ente di Formazione, composto complessivamente dai rispettivi rappresentanti per coordinare e definire le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente convenzione.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, l'Università ed il Ente di Formazione
potranno organizzare le seguenti attività:
- progettazione di percorsi formativi di comune interesse adeguati alle esigenze del territorio;
- cooperazione alla formazione superiore integrata, nell'ambito dei programmi governativi FSI e IFTS;
- integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria, nel contesto degli obiettivi comunitari, con particolare riguardo alla riqualificazione del personale (formazione permanente);
- divulgazione in ambito Regionale delle iniziative comuni;
- attività di orientamento e di tirocinio rivolte a studenti e giovani laureati;
- predisposizione di servizi di supporto progettuale, normativo, tecnico-logistico per l'interazione con le strutture pubbliche e private del territorio;
Art. 4 ONERI FINANZIARI E MODALITA' OPERATIVE
La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico dell'Università, né a carico dell’Ente di Formazione. Sia l'Università che l’Ente di Formazione garantiranno la presenza di propri referenti per partecipare alle attività del comitato di cui all’art. 3 e per la realizzazione delle comuni iniziative.
Per la realizzazione delle singole attività operative dovranno essere stipulati, di volta in volta, appositi accordi fra le parti interessate, previo assenso degli organi preposti
all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.
Art. 5 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO
La presente convenzione quadro ha la durata di due anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovata con accordo espresso tra l'Università e l’ Ente di Formazione.
L’Ente di Formazione e l'Università potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.
Il presente atto viene redatto in due originali.
Art. 6 COORDINATORI
I coordinatori designati dall'Università e dal Ente di Formazione per le attività della presente convenzione sono:
per l'Università: il prof.
per l’ Ente di Formazione:
Camerino,
Università degli Studi di Camerino
Il Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxx