ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RICOVERO
ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E RICOVERO
(art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92)
Anno 2022
L’anno 2022, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Ge- nerale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria “Policlinico Città di Udine S.p.A. – Casa di Cura Privata” (di seguito Struttura), con sede in Udine, Viale Venezia, n. 410, C.F./P.I. 00158790303 in persona del legale rappresentante p.t.;
PREMESSO:
1. che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipu- lano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati e che l’art. 8 quin- quies, comma 2-quinquies del medesimo D.Lgs. prevede che l’accreditamento istitu- zionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. sia sospeso in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali;
2. che l’art. 65, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assi- stenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanita- ria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” prevede
che la stipula di accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e di accordi aziendali con le strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Re- gionale siano definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qua- lità e dei costi;
3. che con L.R. 17 dicembre 2018, n. 27 avente ad oggetto “Assetto Istituzionale e Organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” è stata istituita l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASU FC, di seguito Azienda, legittimata a stipulare gli ac- cordi contrattuali con le strutture private accreditate, atteso che a far data dal 1 gen- naio 2020 sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", all'A- zienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
4. che con la DGR n. 1763 del 18/10/2019 avente ad oggetto “X.Xxx. 502/1992, art.8 quater – LR 17/2014, art. 49. Determinazione del fabbisogno di assistenza ai fini dell’accreditamento istituzionale”, la Regione ha identificato gli ambiti specialistici che presentano maggiore criticità in termini di offerta, di tempi d’attesa e conseguente- mente di flussi di mobilità intra ed extraregionale, al fine di orientare le domande di accreditamento da parte delle strutture private;
5. che la DGR n. 1037 del 02/07/2021 – con cui è stato approvato l’Accordo triennale 2021-2023 tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati FVG, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse economiche destinate ai singoli operatori privati per l’attività erogata a favore di utenti
regionali, ricalcolando gli importi sul budget storico 2011 rivalutato ai sensi del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
6. che con la citata DGR n. 1037/2021, la Regione definisce:
− un ulteriore finanziamento per le branche specialistiche individuate dalla DGR 1763/2019 ripartito tra le strutture già accreditate e le strutture di nuovo accreditamen- to;
− una “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” finalizzato all’erogazione di specifiche prestazioni a fronte di un fondo aggiuntivo destinato alle singole strutture private accreditate;
− che, nelle more della definizione degli Accordi fra le Regioni, l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre Regioni deve ri- spettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fa- re riferimento all’erogato 2011;
7. che con decreto n. 100 del 28/01/2022, nelle more della stipula degli accordi an- nuali, l’Azienda ha adottato le prime determinazioni per l’anno 2022 relative alla liqui- dazione delle fatture di acconto sul corrispettivo da riconoscere mensilmente alle strutture private accreditate in base a quanto disposto negli Accordi regionali di cui al- la sopra citata DGR 1037/2021;
8. che, per dare esecuzione a quanto previsto dall’articolo 8 (Tariffe e meccanismo di flessibilità) degli Accordi regionali, l’Azienda:
- solo successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, può determinare gli importi eccedenti il budget 2021 nel limite del 5% nonché i sottoutilizzi del budget 2021 inferiori al 5%, basandosi su dati contabili da quantificare oggettivamente in fa- se di definizione della chiusura dell’esercizio 2021 dell’Azienda;
- sulla base della determinazione di cui sopra provvede tempestivamente a comuni- care alla Struttura gli importi a conguaglio;
9. che la Struttura è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con i provvedimenti n.
67 dd. 03.12.2007 prot. 000000/X.XXX.0, x. 00 dd. 11.07.2011 prot.54625/D.S.2, n. 6
dd. 09.02.2012 prot.10939/D.S.2, e successive ordinanze n. 61/2014 e n. 21, n. 34,
n. 45/2015, rilasciate dall’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, n. 1/2017 ri- lasciata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e n. 143995 del 18.11.2020 rilasciata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
10. che la Struttura è accreditata a pieno titolo dalla Direzione Centrale Salute, Politi- che sociali e Disabilità (di seguito Direzione Centrale Salute) con i decreti n. 1437\SPS del 03.10.2018, n. 2032\SPS del 17.12.2018, n. 549\SPS del 22.03.2019,
n. 2848\SPS del 20.12.2019, prorogati con nota prot. n. 18894/P del 17.06.2021, con nota prot. n. 25644/P del 15.09.2021 e nota prot. n. 3584\SPS del 04.02.2022, per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni nelle seguenti branche specialistiche afferenti alle ri- spettive sedi operative:
- sede operativa di Udine, viale Venezia, 410:
- Diagnostica per immagini di primo e secondo livello, per l’erogazione di pre- stazioni di radiologia tradizionale, ecografia, risonanza magnetica total body, TAC, ortopantomografia, densitometria ossea, prelievi bioptici ecoguidati e mammografia;
- Medicina di laboratorio (laboratorio e punto prelievi);
- Branche specialistiche di degenza e ambulatoriali: Medicina generale (23 pl per attività di degenza di cui 1 posto esclusivamente per attività privata o ex- traregionale), Chirurgia generale (17 pl per attività di degenza, di cui 1 pl
esclusivamente per attività privata o extraregionale), Ginecologia (compresa PMA, 11 pl per attività di degenza di cui 1 pl esclusivamente per attività priva- ta o extraregionale), Urologia (4 pl per attività di degenza di cui 1 pl esclusi- vamente per attività privata o extraregionale), Otorinolaringoiatria (4 pl per at- tività di degenza di cui 1 pl esclusivamente per attività privata o extraregiona- le), Ortopedia (33 pl per attività di degenza di cui 2 pl esclusivamente per atti- vità privata o extraregionale), Oculistica (8 pl per attività di degenza di cui 2 pl esclusivamente per attività privata o extraregionale);
- Branche specialistiche ambulatoriali: Cardiologia, Gastroenterologia con en- doscopia digestiva, Medicina fisica e riabilitativa a favore dei pazienti ricove- rati, Anestesia e terapia del dolore, Endocrinologia;
- Dialisi per l'attività svolta nella configurazione organizzativa di Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD);
- Sede operativa di Udine, xxx Xxxxx, 00:
- Branche specialistiche esclusivamente ambulatoriali: Neurologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Oculistica, Pneumologia, Urologia, Chirurgia Generale, Dermatologia e Otorinolaringoia- tria;
- Sedi operative di Trieste, xxx Xxxxxxxx, 00, xxx Xxxxxxxxxxx, 00/0 e Gorizia, xxx X.Xxxxxxx, 0:
- Punto prelievi.
11. che, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 3586/2004, la Struttura ha comunicato alla Direzione Centrale Salute con nota prot. Xxx.XX/xx n 120/2022 del 17.03.2022 la chiusura del Punto prelievi sito in xxx Xxxxxxx x. 0 a Gorizia;
12. che il Decreto del Ministero della Salute del 09/12/2015 recante le “Condizioni di
erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, definisce le pre- stazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del servi- zio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeu- tica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito delle procedure o accertamenti pregressi;
13. che il DPCM 12/01/2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
14. che la DGR 22/09/2017 n. 1783 nel recepire quanto disposto dal DPCM 12.01.2017, delibera l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA);
15. che le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale, salvo successi- ve modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR
n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati;
16. DGR n. 2034 del 16/10/2015 e la DGR n. 1815 del 25/10/2019 definiscono rispet- tivamente l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione delle liste di attesa al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di spe- cialistica ambulatoriale;
17. che con il decreto ASU FC n. 366 del 05.04.2022 è stato approvato il Piano At- tuativo aziendale 2022, che riporta al suo interno il Programma aziendale per il go- verno delle liste di attesa;
18. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta op- portuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti
ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accor- do;
19. che la Struttura ha dichiarato:
−di confermare il permanere del possesso dei requisiti richiesti in sede di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio delle attività nonché di concessio- ne dell’accreditamento;
−di essere in regola con quanto previsto dalla L 68/99;
−di essere in regola con gli obblighi in materia contributiva previsti dalla normativa vi- gente;
20. che con decreto n. 260 del 04.03.2022 l’Azienda ha adottato lo schema tipo di Accordo annuale con le Case di Cura e strutture ambulatoriali private accreditate. Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente con- tratto, redatto tenuto conto dello schema tipo di cui al decreto della Direzione Centrale Salute n. 65/ASAO del 31/01/2014, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sa- nitarie della Regione. opportunamente aggiornato;
Articolo 1
Oggetto del contratto
Branche specialistiche di | Posti le to degenza per atti- | Di cui per a tività privata e/o |
1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di auto- rizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa sta- tale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche: BRANCHE SPECIALISTICHE DI DEGENZA E AMBULATORIALI:
degenza | vità SSR | extraregionale |
MEDICINA GENERALE | 23 | 1 |
CHIRURGIA GENERALE | 17 | 1 |
GINECOLOGIA | 11 | 1 |
UROLOGIA | 4 | 1 |
ORL | 4 | 1 |
ORTOPEDIA | 38 | 2 |
OCULISTICA | 8 | 2 |
TOTALE | 100 | 9 |
BRANCHE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI per le sedi riportate in premessa:
- Cardiologia, Gastroenterologia con endoscopia digestiva, Anestesia e terapia del dolore, Diagnostica per immagini di primo e secondo livello, per l'eroga- zione di prestazioni di radiologia tradizionale, ecografia, RM total body, TAC, ortopantomografia, densitometria ossea, prelievi bioptici ecoguidati, mam- mografia, Neurologia, Medicina fisica e riabilitativa, anche a favore di pazienti ricoverati,Ortopedia e traumatologia (comprensiva di interventi di chirurgia ambulatoriale), Reumatologia, Oculistica (comprensiva di interventi di chirur- gia ambulatoriale e con l'uso di apparecchiature per laserterapia), Pneumo- logia, Urologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Dialisi per l'attività svolta nella configurazione organizzativa di Centro Dialisi ad As- sistenza Decentrata (CAD),Medicina di laboratorio e punto prelievi, Endocri- nologia (nuova branca accreditata);
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Con il presente Accordo viene assegnato alla Struttura una quota del budget ordinario corrispondente al 95% dell’importo complessivo di cui alla DGR 1037/2021, pari a € 10.573.350,70 per attività di specialistica ambulatoriale e di € 10.725.500,00, per attività di ricovero. La ripartizione tra le due componenti della commessa è stata ridefinita ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo regionale di cui alla DGR
1037/2021. Gli importi a conguaglio, nei limiti del 5% riferiti alle prestazioni a valere sul budget 2021, in esecuzione all’Accordo sottoscritto tra le parti per l’annualità 2021, verranno comunicati dall’Azienda una volta concluso l’iter di definizione della chiusura del relativo esercizio dell’Azienda. La comunicazione verrà trasmessa con le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”;
2. Si precisa che, in coerenza con quanto definito dalla DGR n. 1037/2021,
eventuali prestazioni eccedenti il budget 2022 saranno riconosciute fino a un massi- mo del 5% da detrarsi dal budget dell’anno successivo; ulteriori prestazioni non ver- ranno riconosciute. Parimenti, verranno riassegnati per l’anno successivo sottoutilizzi di budget entro e non oltre il 5% del budget stesso.
3. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la Struttura si
impegna a realizzare i volumi di attività di seguito indicati:
Branche specialistiche ri- covero | n. ricoveri stimati 2022 | Importo stimato 2022 |
CHIRURGIA-UROLOGIA | 913 | 2.365.500 |
MEDICINA GENERALE | 630 | 2.185.000 |
OCULISTICA | 122 | 263.150 |
ORTOPEDIA | 888 | 4.477.350 |
GINECOLOGIA | 505 | 1.330.000 |
OTOIATRIA | 34 | 104.500 |
TOTALE | 3.093 | 10.725.500 |
Descrizione prestazioni di specialistica ambulatoriale e co- dici tariffari | Volumi attesi 2022 |
Colonscopie e sigmoidoscopie (codici 45.23, 45.23.1-4, 45.24 e 45.24.1-2, 45.25, 45.25.1-3, 45.26.1, 45.42, 45.42.1) | 1.000 |
Ecografia addome (88.74.1, 88.75.1, 88.76.1) | 2.600 |
Ecografia del capo e del collo (codice 88.71.4) | 1.200 |
Ecografia cardiaca (codice 88.72.2, 88.72.3) | 1.600 |
Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (codice 88.73.5) | 1.500 |
Ecocolodoppler dei vasi periferici (codici 88.77.4, 88.7722) | 1.700 |
EGDS (codici 45.13, 45.16.1-2) | 1.000 |
Intervento di cataratta (cod. 13.41) | 1.500 |
RM colonna cervicale, toracica, lombosacrale (codici 88.93, 88.93.1) | 2.100 |
RM cervello, tronco encefalico Incluso: relativo distretto vascolare (codici 88.91.1, 88.91.2 e 88.91.5) | 1.500 |
RM addome/angioRM addome/colangioRM (cod. 88.95.1-7, 88.95.A, 88.97.A) | 200 |
TC addome superiore, inferiore e completo (codici 88.01.1-6, 88.9571) | 2.000 |
In considerazione del perdurare della situazione pandemica, la Struttura si impegna a mantenere i livelli collaborativi concordati per quanto attiene al supporto agli ospedali ASU FC per le degenze internistiche.
TC cranio/encefalo (codici 87.03, 87.03.1) | 600 |
TC rachide e bacino (codici 88.38.A-F, 88.38.5) | 300 |
TC torace (codici 87.41 e 87.41.1) | 1.800 |
Prima visita Cardiologica (codice 89.7A.3) | 1.700 |
Prima visita dermatologica (codice 89.7A.7) | 1.600 |
Prima visita di Medicina Fisica e Riabilitazione (codice 89.7B.2) | 700 |
Prima visita oculistica (codice 95.02) | 1.800 |
Prima visita ortopedica: (codice 89.7B.7) | 1.300 |
Prima visita pneumologica (codice 89.7B.9) (esclusa allergologi- ca) | 1.300 |
Prima visita reumatologica (codice 89.7C.9) | 500 |
Prima visita gastroenterologica (codice 89.7A.9) | 200 |
Prima visita neurologica (codice 89.13) | 200 |
Prima visita urologica (codice 89.7C.2) | 200 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice (codice 93.11.2) | 1.300 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale sem- plice (codice 93.11.4) | 22.000 |
Training deambulatori e del passo Incluso: Addestramento all’uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari (codice 93.22) | 2.000 |
Massoterapia per drenaggio linfatico (codice 93.39.2) | 600 |
Attività del CAD (dialisi) e prelievi per Laboratorio LUI ASU FC | € 1.950.000 |
4. I volumi attesi delle prestazioni ambulatoriali in ambito gastroenterologico so- no definiti sulla scorta delle criticità presenti in ambito aziendale. La Struttura ha già
comunicato con nota prot. CR/sz n. 619/2021 (prot. ASU FC n. 153972/A) del 18.10.2021 la necessità di definire un piano di intervento specifico.
5. La Struttura si impegna all’erogazione di interventi riabilitativi per i seguenti
quadri clinici (in ordine di priorità):
− Riabilitazione post artroprotesi di anca e ginocchio senza necessità di riabili- tazione in piscina
− Riabilitazione post traumi recenti
− Riabilitazione post distorsione di ginocchio e caviglia senza necessità di riabi- litazione in piscina
− Riabilitazione post distorsione del rachide cervicale senza segni neurologici
− Riabilitazione post intervento per lesioni meniscali
− Riabilitazione per tendinopatie e/o sindromi dolorose miofasciali segmentarie o plurisegmentarie
− Riabilitazione post intervento per tumore mammella, per trattamento dopo i primi 6 mesi
− Riabilitazione per cervicoalgie e lombalgie semplici
− Riabilitazione per esiti stabilizzati di patologie neurologiche.
6. Per i primi cinque quadri clinici, la Struttura si impegna a prendere in carico il paziente entro 10 giorni dalla data di contatto (prenotazione).
7. Al fine di monitorare e valutare quanto sopra disposto, la Struttura si impegna a produrre un report, secondo uno schema fornito dall’Azienda, relativo ai pazienti presi in carico e dal quale si evidenzi la tipologia di quadro clinico, le date di contatto e presa in carico e le prestazioni erogate.
8. La Struttura si impegna prioritariamente all’erogazione di prestazioni di:
RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE,
93.11.2
SEMPLICE Per seduta di 45 minuti (Ciclo di dieci sedute) | |
93.11.4 | RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
93.39.2 | MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO Per seduta (30 minuti ciascuna) Escluso: linfedema da insufficienza venosa primitiva e linfedema cronico non responsivo |
93.56.4 | BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO |
99.99.1 | LASERTERAPIA ANTALGICA Per seduta |
93.39.5 | ELETTROTERAPIA ANTALGICA Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
9. Ai sensi della DGR 22/09/2017 n. 1783 “DPCM 12.01.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (EXTRA LEA)”, alcune prestazioni (laserterapia antalgica, elettro- terapia antalgica, ultrasuonoterapia) sono erogabili esclusivamente per le indicazioni cliniche specificate nell’allegato 2 della precedente DGR 2747/2002 e solamente a residenti regionali (EXTRA LEA FVG).
10. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garanti-
re la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
11. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e provvedimenti e atti regionali collegati, al netto del ticket.
Articolo 3
Prestazioni erogate a residenti extra regione
1. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialisti- ca ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori pri- vati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011.
2. Tenuto conto dell’importo dell’attrazione extra-regionale 2011, desunto dalle Direttive regionali per la redazione del Bilancio di chiusura 2012 delle Aziende sanita- rie, si definisce il tetto disponibile per l’attività 2022 a favore di residenti extraregionali:
− per l'attività di specialistica ambulatoriale € 96.661,41
- per l'attività di ricovero € 4.950.410,00 (comprensivo dei ricoveri ad alta com- plessità).
L’importo dell'erogato nell’anno 2011 dalla Struttura per i cittadini residenti presso le altre regioni, pari ad € 5.047.071,41 costituisce quindi il tetto unico per l’attrazione ex- traregionale, in considerazione delle intervenute modifiche dei setting di cura tra rico- vero e ambulatoriale con il costante incremento di quest’ultimo, analogamente a quanto previsto per le attività a favore dei cittadini residenti in Regione.
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 4
Attività di Medicina di laboratorio
1. La Struttura dovrà assicurare l’attività di prelievo, con accoglienza, accettazione, incasso, consegna referti e trasporto campioni al Laboratorio dell’Azienda, in coe- renza con quanto previsto dalla DGR n. 915/2015. Per gli esami di emogasanali- si e ammoniemia, che richiedono la processazione entro un’ora, la lavorazione dovrà essere effettuata localmente a carico della Struttura o in alternativa si dovrà prevedere il trasporto verso il Laboratorio dell’Azienda nei tempi richiesti.
Articolo 5
Attività di Dialisi
1. Il Centro Dialisi della Struttura, situato in Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxx x. 000, si configu- ra come CAD funzionalmente aggregato alla SOC di Nefrologia e Dialisi del Pre- sidio ospedaliero S. Xxxxx della Misericordia, che esercita un ruolo di coordina- mento e controllo sulle attività del CAD.
2. Il CAD della Struttura collabora con la SOC di Nefrologia e Dialisi, con i propri Responsabili Medici e Infermieristici dedicati all’attività di dialisi, al fine di condivi- dere sviluppo e revisione dei protocolli relativamente ai percorsi diagnostici e te- rapeutici dialitici ed extra-dialitici.
Articolo 6
Procreazione Medicalmente Assistita
1. Relativamente alla PMA, la Struttura garantisce le attività previste dalla DGR n. 61 del 16.01.2015 e, in riferimento alle compensazioni economiche, alla successiva nota esplicativa della DCS Prot. 5673/P del 23/03/2016. I riconoscimenti economici per l’acquisizione dei gameti sono posti a carico dell’Azienda di residenza dell’utente.
Articolo 7
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed or-
ganizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti pre- visti dall’art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non prov- veda ad eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Dire- zione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione degli effetti del presente contratto.
5. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accredi- tamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salu- te i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specifican- done la motivazione.
7. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi previdenziali conseguenti per tutta la durata del contratto.
8. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale Salute i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l’acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
Articolo 8
Accesso utenza
1. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite pro- posta motivata del medico di fiducia dell’Assistito su ricettario S.S.N. o altro spe- cialista autorizzato all’utilizzo del ricettario regionale. La Struttura garantisce la pa- xxxx di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra esenti e non esenti ticket, prevedendo una distribuzione dell’offerta nell’arco di dodici mesi. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si im- pegna ad attivare e mantenere aggiornata la propria offerta a CUPweb e la di- sponibilità della prenotazione a Call Center regionale.
2. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni me- diche, in conformità alle norme in materia di quota di compartecipazione ed esenzioni, e a verificare e documentare la residenza dell’assistito (con codice fi- scale alfanumerico), rilevandola opportunamente nei sistemi informativi. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identifica- zione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore. Even- tuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza.
3. Le agende devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell’anno solare hanno almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione sanitaria, deve essere comunicato alla Direzione dell’Azienda e alla Direzione Centrale Salute, secondo i criteri generali della DGR 1815/2019 - Piano regionale di governo delle liste d’attesa - paragrafo 3.5.
4. Le agende di tutte le prestazioni di primo accesso devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata) come definito dalla citata DGR
1815/2019, assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per il 90% delle prenotazioni. L’offerta ambulatoriale dovrà essere strutturata dando maggiore disponibilità per posti con priorità B e D.
5. Per quanto riguarda le attività di ricovero, va garantito il rispetto dei tempi d’attesa per gli interventi oggetto di monitoraggio e secondo i criteri definiti dalla DGR 1815/2019 “Piano regionale di governo delle liste d’attesa”. Per l’anno 2022 deve essere assicurata la “garanzia” erogativa per almeno il 90% degli interventi con
codici di priorità A.
Articolo 9
Continuità assistenziale
1. Per garantire la continuità assistenziale a favore di pazienti di particolare complessità le parti si impegnano ad utilizzare i criteri e le procedure per le dimissioni protette già in precedenza concordati.
2. L’Azienda sanitaria e la Struttura, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della L. 405/2001, s’impegnano a consolidare ed ampliare i meccanismi di distribu- zione diretta dei farmaci del primo ciclo terapeutico al momento della dimissione.
Articolo 10
Tutela privacy
1. La Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, è tenuta ad
osservare altresì le decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudi- ziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.
3. La Struttura è nominata Responsabile al trattamento dei dati, come previsto dal- la suddetta normativa e declinato nel Contratto di designazione, sottoscritto an- nualmente dalle parti, a cui si rimanda per i contenuti specifici.
Articolo 11
Controlli e debito informativo
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per cia- scuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposi- zioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica norma- tiva di settore.
3. L’Azienda in particolare si riserva la possibilità di effettuare controlli anche me- diante accertamenti diretti che potranno vertere in:
a) Controlli in applicazione della DGR n. 182 del 02.02.2018 (Revisione del do- cumento che disciplina le modalità di effettuazione dei controlli della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di cui alla D.G.R. 208/2014 e alla D.G.R. 1321/2014”);
b) Controlli amministrativo-contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle re- gole amministrative concernenti la corretta attribuzione delle prestazioni se- condo le indicazioni del tariffario regionale;
c) Controlli sui volumi di attività erogata.
4. Impregiudicata la facoltà dell’Azienda di avvalersi della diffida ad adempiere di cui all’articolo 1454 del Codice Civile, ogni richiesta avanzata dall’Azienda ai sensi
dei commi precedenti deve essere riscontrata dalla Struttura entro e non oltre quarantacinque giorni dalla sua notifica secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”.
Articolo 12
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla DGR n. 1037/2021. Le prestazioni erogate a cittadini residenti extra Regione vengono escluse dalla determinazione dell’acconto, in quanto non comprese nel budget assegnato.
2. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda con fatturazione distinta per Azienda regionale di residenza degli utenti, per utenti extraregionali e stranieri.
3. Le emissioni delle fatture mensili in acconto trasmesse entro il 15 del mese saranno liquidate entro il 30 del mese stesso. In caso di trasmissione delle fatture dopo tale termine, il pagamento verrà effettuato entro i 15 gg. successivi alla data di ricevimento (protocollo d’arrivo). Le fatture a saldo saranno liquidate entro 90 giorni dal ricevimento.
4. Le fatturazioni di chiusura dell’anno 2022 saranno trasmesse entro e non oltre il 15 marzo 2023.
5. L’Azienda provvede a richiedere l’emissione di una nota di credito, che deve essere emessa entro il mese di fatturazione successivo, nel caso in cui, in esito alle operazioni di controllo e previo contraddittorio, venissero riscontrate contestazioni su prestazioni già erogate. In caso di mancata emissione della nota di credito entro il predetto termine, l’Azienda si riserva la facoltà di trattenere le somme dovute dalla prima liquidazione utile.
Articolo 13
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono regi- strati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclu- sivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
3. La Struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accen- sione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
4. La Struttura è tenuta a comunicare all’Azienda ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di ta- le comunicazione, la Struttura non potrà sollevare eccezioni in ordine ad even- tuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Articolo 14
Decorrenza e durata
1. Conformemente a quanto previsto dall’Accordo adottato con DGR n. 1037/2021,
nel rispetto della programmazione annuale aziendale, il presente contratto ha du- rata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, produ- cendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 1 gennaio 2023, il con- tenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato.
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statali o regionali.
4. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
5. Il presente contratto è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Salute.
Articolo 15
Risoluzione anticipata del contratto
1. Fatta salva la risoluzione del contratto in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività nonché revoca dell’accreditamento, e ferma restando l’immediata interruzione delle prestazioni in caso di mancato mantenimento dei livelli erogativi programmati, il presente contratto si risolve di diritto in caso di gra- ve inadempimento, notificato dall’Azienda secondo le modalità di cui all’articolo “Forma delle comunicazioni”, qualora quest’ultima si renda responsabile:
a) dell’inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documenta- zione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
b) dell’inosservanza di disposizioni normative di settore o di clausole contrattuali per le quali è prevista la risoluzione del contratto;
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 1454 del Codice Civile a seguito di dif- fida ad adempiere:
a) per mancato adempimento o impedimento a svolgere quanto previsto dall’articolo “Controlli e debito informativo” del presente contratto;
b) circostanziato inadempimento che impedisca la regolare e corretta prosecu- zione del rapporto contrattuale.
3. Nel caso di risoluzione la Struttura ha diritto soltanto al pagamento delle presta- zioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scio- glimento del contratto.
4. La Struttura in ogni caso è tenuta a risarcire l’Azienda e la Regione di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e conseguente risoluzione del presente contratto.
Articolo 16
Incompatibilità
1. E’ fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o a livelli di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità ex ar- ticolo 4, comma 7 della legge n. 412/91 e articolo 1, della legge n. 662/96.
2. La Struttura si impegna a fornire all’Azienda l’elenco aggiornato del personale di cui si avvale a qualsiasi titolo, comunicando semestralmente le variazioni inter- venute.
3. A seguito dei controlli, l’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità de- termina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nonché la segnalazione alla Direzione centrale salute per l’adozione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 17
Disposizioni antimafia
1. La Struttura prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subor- dinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. La Struttura si impegna a comunicare immediatamente all’Azienda ogni modifica- zione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. L’Azienda si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del con- tratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo alla Struttura
4. L’Azienda si avvale della facoltà, prevista all’articolo 92, comma 3 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente contratto è risolto immediata- mente e automaticamente.
Articolo 18
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La Struttura si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasfe- rimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previ- ste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento non- ché dall’art. 7dell’Accordo approvato con la DGR n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. .
Articolo 19
Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con oneri a cari- co di chi vi ricorre.
3. Sono a carico della Struttura tutti gli altri oneri, anche tributari, e le spese contrat- tuali relativi alla stipula del presente Accordo, ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
4. Fermo restando che l’articolo 8 del DPR 642/1972 nei rapporti con la pubblica amministrazione pone a carico dei soggetti privati l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Azienda si avvale della facoltà di assolvere tale imposta in modo virtuale chiedendo alla Struttura il rimborso del relativo importo.
Articolo 20
Forma delle comunicazioni
0.Xx corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni aventi un effetto giuridi- co tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC ai ri- spettivi recapiti.
Articolo 21
Foro competente
1.Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal pre- sente contratto è competente il foro di Udine.
Articolo 22
Norma di rinvio
1.Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla norma di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale Per la Struttura
Il Direttore Generale Il legale rappresentante p.t.
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Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Udine 05/05/2022
Data: 05/05/2022 09:46:50