PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
In data 31 maggio 2001 , alle ore 12,30 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
per l’ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Xxxxx Xxxxxxx
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL CGIL UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
CONFEDIR
COSMED
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 13 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo d’intesa sulle linee guida in oggetto ad eccezione della confederazione RDB – CUB non intervenuta e CONFEDIR si riserva di sottoscrivere dopo aver consultato i propri organi:
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DA INSERIRE NEGLI ACCORDI SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 1
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. Gli accordi nazionali di comparto definiscono le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, le modalità e i criteri per l’erogazione delle suddette prestazioni e per l’individuazione dei lavoratori interessati. Tali accordi possono demandare l’applicazione delle suddette modalità nonché la definizione dei contingenti di servizio a regolamenti di servizio delle singole amministrazioni definiti, in sede di negoziazione decentrata, sulla base di appositi protocolli d’intesa, tra xx.xx. e amministrazioni.
2. In caso di dissenso, da parte delle organizzazioni sindacali, sulla concreta individuazione delle modalità relative alla effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 .
3. Gli accordi collettivi di comparto definiscono la progressiva gradualità nella durata delle azioni di sciopero. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata devono essere effettuati in modo tale da comportare i minori disagi all’utenza e cioè, di regola, all’inizio o alla fine del turno, tenendo conto di eventuali fasce protette. Gli accordi collettivi danno applicazione ai suddetti principi definendo inoltre la durata massima di uno sciopero.
4. In caso di scioperi distinti nel tempo che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, gli accordi collettivi di comparto definiscono l’intervallo minimo congruo tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva, tenuto conto delle motivazioni dello sciopero, del soggetto, del livello sindacale che lo proclama e delle particolarità del comparto.
Art. 2
Procedure di raffreddamento dei conflitti e tentativo di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai CCNL di comparto.
2. Le parti si impegnano a prevedere, negli accordi nazionali di comparto sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, procedure di conciliazione che si basino sui seguenti principi e regole minime comuni:
a) I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro.
b) Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l’attività di conciliazione sono quelli previsti dall’art. 2 comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000. Agli accordi collettivi di comparto è demandata l’indicazione di eventuale altra autorità competente ove ciò sia necessario per garantire la terzietà del soggetto conciliatore rispetto alle parti in controversia.
3. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 2 , lettera a) o b), entro un breve periodo di tempo, definito negli accordi nazionali di comparto, decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e
della richiesta della procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro un ulteriore breve periodo dall’apertura del confronto sempre definito dagli accordi nazionali di comparto , decorso il quale, il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 lettera a) o b) non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine, stabilito dagli accordi nazionali di comparto, che decorre dalla comunicazione scritta dello stato di agitazione.
4. Le parti concordano che il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma
3 sia indicato negli accordi di comparto sulle prestazioni indispensabili e abbia complessivamente durata congrua in relazione alla composizione della controversia. Per la contrattazione integrativa si tiene conto delle procedure di raffreddamento previste dai CCNL di cui al comma 1.
5. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che , sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 . In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche dello stato di agitazione non costituiscono forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale .
6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale periodo è definito dagli accordi nazionali di comparto in relazione alle loro specificità e alle esigenze dell’utenza.