Condizioni generali di contratto Traffico combinato e trasbordo Valevoli dal 1° gennaio 2017
Traffico combinato e trasbordo | |
Valevoli dal | 1° gennaio 2017 |
1. Campo d’applicazione
1.1 Le Condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano i rapporti fra le Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA (in seguito «FFS Cargo») e i clienti riguardo alle prestazioni fornite nell’ambito dei trasporti, nonché in merito alle prestazioni complementari e ai servizi. Sono applicabili per i trasporti nazionali e internazionali effettuati da FFS Cargo e dalle rispettive società affiliate. I trasporti che FFS Cargo effettua fra stazioni situate sul territorio svizzero sono inoltre sottoposti alla legge sul
trasporto di merci e all’ordinanza sul trasporto di merci della Confederazione svizzera, anche qualora venga attraversato il territorio di uno Stato confinante. Per i trasporti internazionali si applicano le Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM).
Le presenti CGC disciplinano inoltre le operazioni di trasbordo effettuate da FFS Cargo o dai suoi subappaltatori. Per trasbordo si intende il trasferimento, da un mezzo di trasporto a un altro, di unità di carico intermodali, tra cui in particolare contenitori conformi alle norme ISO, semirimorchi e casse mobili conformi alle norme CEN, che possono essere movimentate tramite gru e che soddisfano tutti i requisiti e dispongono di tutte le autorizzazioni tecniche e omologazioni per il trasporto a traffico combinato non accompagnato (“unità di carico”). La prestazione consiste nel tiro gru (comprendente i trasbordi a mezzo gru, reach stacker ecc.) dell’unità di carico.
1.2 È applicabile la versione delle CGC Traffico combinato e trasbordo valida al momento della stipulazione del contratto di trasporto.
1.3 Le Condizioni generali di contratto del cliente sono applicabili solo nella misura in cui ciò sia stato concordato per iscritto dalle parti contraenti.
1.4 L’indirizzo di FFS Cargo per la corrispondenza e i dettagli relativi agli e-Services sono scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/.
2. Disposizioni e direttive rilevanti
2.1 A complemento delle Condizioni generali trovano applicazione le seguenti condizioni, direttive e disposizioni nella versione in vigore, consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xx- diritto.html:
🡺 Xxxxxxxxx sul comportamento da tenere con gli impianti di trasbordo di FFS Cargo (regolamento interno)
🡺 «Prezzi e condizioni FFS Cargo»
🡺 «Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia»
🡺 «Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di altri detentori»
🡺 «Disposizioni di sicurezza di FFS Cargo»
3. Convenzione sulle prestazioni e contratti di trasporto
3.1 La base per le prestazioni che FFS Cargo dovrà fornire è costituita da una convenzione sulle prestazioni, che deve essere stipulata per iscritto con il cliente e firmata da entrambe le parti. Tale convenzione reca i dati essenziali, necessari per concludere il contratto di trasporto. In assenza di un’offerta specifica vengono applicati i listini prezzi, le tariffe e le condizioni secondo il punto 2.
3.2 I contratti di trasporto diventano operativi dal momento che il cliente ha trasmesso l’ordine di trasporto alla sede di FFS Cargo e l’incarico è stato accettato. Rimangono riservati eventuali accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.
3.3 Il contratto di trasporto termina con la messa a disposizione della merce nel punto concordato e con la presa in consegna da parte del destinatario ovvero con la consegna dell’unità di carico al terminale. Rimangono riservati eventuali accordi di altro tenore stabiliti nella convenzione sulle prestazioni. Se il cliente non ritira la merce entro il termine stabilito, FFS Cargo chiederà al mittente di dare le necessarie disposizioni. Gli eventuali costi supplementari a carico di FFS Cargo dovranno essere assunti dal cliente.
3.4 Il contratto di trasporto può essere modificato mediante una disposizione ulteriore, fatte salve le premesse riguardanti i diritti sul trasporto. Per effettuare la modifica viene riscossa una tassa. La disposizione deve essere trasmessa, in forma scritta o per via elettronica, alla sede di FFS Cargo.
3.5 FFS Cargo si riserva l'opzione di affidare il trasporto a un
«trasportatore sostituto» secondo l’art. 3 CIM.
4. Lettera di vettura e ordine di trasporto
4.1 Nel traffico internazionale, il cliente si impegna a consegnare al trasportatore una lettera di vettura per trasporti internazionali CIM debitamente compilata per ogni spedizione, oppure a fornire tutti i dati necessari per la corretta redazione di tale documento in tempo utile prima dell'esecuzione.
4.2 L’ordine di trasporto o di trasbordo deve essere trasmesso per via elettronica tramite e-Services. Tutte le altre forme di trasmissione sono a pagamento. L’ordine deve contenere tutte le indicazioni necessarie affinché il trasporto o il trasbordo possa essere eseguito nei dovuti modi.
4.3 FFS Cargo non ha l’obbligo di controllare il contenuto dell’ordine.
5. Carri, unità di carico e mezzi di carico di FFS Cargo
🡺 «Condizioni generali per attrezzi scambiabili della FFS Cargo»
🡺 «Scheda informativa Trasbordo standard al terminale»
🡺 «Codice di condotta FFS»
2.2 Per quanto riguarda l’uso di carri ferroviari vige il «Contratto uniforme d’utilizzazione dei carri merci» (CUU).
5.1 FFS Cargo mette a disposizione carri merci appropriati per il trasporto nella misura in cui siano disponibili e a patto che lo scopo d’uso e il luogo di destinazione permettano l’impiego del carro desiderato. Le seguenti disposizioni si applicano indipendentemente dal fatto che il cliente ordini il carro presso FFS Cargo o che incarichi FFS Cargo di effettuare l’ordinazione.
5.2 Prima delle operazioni di carico, il cliente deve controllare che i carri messi a sua disposizione siano adatti allo scopo previsto a
Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA
Servizio alla clientela
Xxxxxxxxxxxxxx 00 ⬝ 4600 Olten ⬝ Svizzera
Tel Svizzera 0000 000 000 ⬝ Fax Svizzera 0000 000 000
Tel. Europa 00800 0000 0000 ⬝ Fax Europa 00800 0000 0000 xxxxx@xxxxxxxx.xxx ⬝ xxx.xxxxxxxx.xxx
norma di contratto, verificando inoltre che il materiale che gli è stato attribuito non evidenzi palesi difetti, compresa la sporcizia. Eventuali contestazioni dovranno essere segnalate immediatamente al team Cargo Produzione regionale.
5.3 Il cliente ha l’obbligo di utilizzare i carri che gli sono stati affidati esclusivamente per lo scopo previsto.
5.4 Il cliente è responsabile per tutti i danni ai carri causati da lui stesso o da terzi da lui incaricati, ed è tenuto a notificarli immediatamente al team Cargo Produzione regionale.
5.5 Il cliente non è responsabile per i danni imputabili a un difetto già presente al momento della consegna e che era stato immediatamente notificato a FFS Cargo. In caso di mancata segnalazione, se FFS Cargo riscontra un danno al momento di ritirare il carro, spetta al cliente dimostrare che tale danno non è stato causato da lui o da terzi da lui incaricati. Se il cliente non è in grado di fornire tale prova, è ritenuto responsabile del danno e dell’onere supplementare che ne risulta per FFS Cargo.
5.6 Se un carro già ordinato e assegnato rimane inutilizzato, viene riscosso in ogni caso il corrispettivo conforme al documento
«Prezzi e condizioni FFS Cargo SA».
5.7 Se un carro ordinato e garantito non viene messo a disposizione puntualmente o non è affatto disponibile, la responsabilità al riguardo è disciplinata nelle “Disposizioni per l’utilizzo di carri merci di proprietà della ferrovia”.
5.8 Se i termini fissati per il carico e lo scarico vengono oltrepassati, vengono riscosse le tasse di sosta secondo il documento «Prezzi e condizioni FFS Cargo SA». Se la restituzione dei carri non avviene entro 30 giorni, viene addebitato anche un risarcimento per mancata disponibilità come prestabilito.
5.9 Il cliente deve garantire che le norme contenute nel documento
«Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» per quanto riguarda le tasse di sosta dei carri vengano rispettate anche dai terzi da lui interpellati. FFS Cargo è autorizzata a far valere eventuali pretese in merito direttamente nei confronti del cliente. Il cliente è l'unico responsabile dell'istruzione di queste persone.
6. Carico e scarico
6.1 Il cliente è responsabile dello svolgimento delle operazioni di carico e scarico ai sensi delle «Direttive di carico emanate da FFS Cargo». FFS Cargo è autorizzata a verificare la sicurezza del carico, dei carri e delle unità di carico.
6.2 In caso di dubbio fondato sul mancato rispetto delle direttive di carico, FFS Cargo è autorizzata a prendere le precauzioni necessarie. Ciò vale in particolare alla presenza di sostanziali differenze fra il carico pattuito e il carico reale, nei casi in cui il carico superi il peso totale autorizzato o quando la tipologia della merce o del carico ostacoli il trasporto.
6.3 FFS Cargo è autorizzata a mettere in conto al cliente i costi causati del riordino del carico e da eventuali ritardi di trasporto nonché a esigere il risarcimento dei danni.
6.4 Il cliente è tenuto a utilizzare un’unità di carico sicura e adeguata, inoltre deve proteggere l’unità di carico e le merci situate al suo interno per mezzo di dispositivi di sicurezza idonei e funzionanti da un eventuale accesso da terzi non autorizzati.
6.5 Consegnando l’unità di carico a FFS Cargo, il cliente dichiara che questa è adatta per l’utilizzo (trasporto, trasbordo ecc.) nel traffico combinato e che l’unità di carico e la modalità di carico tengono conto dei requisiti e delle esigenze del traffico combinato.
6.6 Sulle merci e sulle unità di carico consegnate a FFS Cargo viene costituito un diritto di pegno a favore di quest’ultima per il rispettivo saldo risultante dalla totalità dei rapporti d’affari con il cliente. Decorso senza esito un termine di pagamento fissato da FFS Cargo con minaccia di realizzazione del pegno, FFS Cargo ha la facoltà di vendere sul libero mercato le merci e i contenitori in questione senza dover espletare ulteriori formalità.
6.7 Per il carico delle unità sul carro vale la scheda informativa “Trasbordo standard al terminale”. Eventuali scostamenti al trasbordo standard vanno segnalati negli ordini di trasporto.
Eventuali costi aggiuntivi per un riordino del carico vengono
fatturati in base al documento “Prezzi e condizioni FFS Cargo SA”.
6.8 Qualora il piazzale di trasbordo venga sporcato, deve essere pulito immediatamente. È vietato raccogliere residui del trasbordo nell’area dei binari. Gli eventuali lavori di pulizia vengono svolti da FFS Cargo e fatturati al cliente.
6.9 Eventuali danni alla merce devono essere notificati immediatamente a FFS Cargo al numero di telefono 0000 000 000 (per chiamate dalla Svizzera) o allo 00800 7227 2224 (per chiamate internazionali).
6.10 FFS Cargo ha il diritto di controllare in qualsiasi momento l’entità del danno.
6.11 FFS Cargo si riserva il diritto di verificare sul posto se le operazioni di carico e scarico sono svolte in modo appropriato.
7. Trasbordo
7.1. Le prestazioni di trasbordo sono fornite soltanto dopo che il cliente ha effettuato una registrazione nel sistema per il traffico combinato presso FFS Cargo e ha ricevuto una conferma d’ordine. La registrazione deve contenere tutti i dati necessari per una corretta esecuzione del trasbordo. FFS Cargo non è
tenuta a verificare il contenuto dell’unità di carico.
7.2. La prestazione di FFS Cargo consiste nel tiro gru dell’unità di carico. Il tiro gru inizia con il primo contatto del dispositivo di trasbordo del terminale con l’unità di carico e termina non appena il congegno di sollevamento dispositivo di trasbordo viene staccato per l’ultima volta dall’unità di carico, lasciandola libera prima della partenza. FFS Cargo assume soltanto la responsabilità per la procedura del tiro gru. Sono fatti salvi eventuali accordi diversi contenuti nel contratto scritto.
7.3. Il cliente ha la responsabilità di accertarsi che il camionista compili obbligatoriamente il formulario di notifica all’atto della consegna / del ritiro su strada. Senza il formulario di notifica debitamente compilato e firmato non può avere luogo alcuna accettazione / consegna dell’unità di carico da parte del terminale.
8. Controllo dell’unità di carico
Il gestore del terminale è il responsabile principale per il carico dell’unità di carico corretta. Il cliente si impegna a verificare immediatamente all’atto della consegna se l’unità di carico caricata sia quella giusta e se questa è stata danneggiata. Se l’unità di carico non è quella giusta o è danneggiata, il cliente deve sporgere reclamo tempestivamente e comunque al più
tardi prima che l’unità di carico lasci il terminale. FFS Cargo non assume alcuna responsabilità per danni o oneri supplementari insorti a causa della mancata verifica dell’unità di carico e del mancato reclamo da parte del cliente prima della partenza. La stessa procedura si applica per analogia anche per la consegna.
9. Slot temporale per il trasbordo
9.1. Sulla base della registrazione della prestazione di trasbordo (tiro gru), al cliente viene assegnato uno slot temporale per il trasbordo dell’unità di carico.
9.2. Se la consegna dell’unità di carico avviene in ritardo per cause non imputabili a FFS Cargo, il trasbordo non potrà essere garantito entro lo slot temporale indicato o nel giorno indicato.
FFS Cargo non risponde dei danni derivanti dalla consegna
tardiva dell’unità di carico. FFS Cargo può addebitare al cliente gli oneri supplementari risultanti dal ritardo ed eventualmente pretendere il risarcimento dei danni. Lo stesso vale anche in caso di consegna anticipata della merce.
9.3. Se tra FFS Cargo e il cliente non è stato precedentemente concordato nessuno slot temporale, FFS Cargo eseguirà il trasbordo non appena si libererà uno slot temporale adeguato e saranno disponibili le capacità per la fornitura delle prestazioni. Qualora sia necessario un deposito temporaneo e FFS Cargo
non disponga delle capacità richieste a tal fine, l’unità di carico non sarà trasbordata direttamente all’altro sistema di trasporto al suo arrivo nel terminale, bensì sistemata provvisoriamente in un deposito intermedio. Ogni tiro gru supplementare sarà addebitato di conseguenza.
9.4. Se l’unità di carico non viene presa in consegna o rimossa puntualmente dal luogo di scarico convenuto da parte del destinatario, FFS Cargo deciderà dove conservare temporaneamente tale unità di carico. FFS Cargo è responsabile di garantire un deposito appropriato secondo la dichiarazione del cliente. Se l’unità di carico non viene ritirata puntualmente, FFS Cargo non assume alcuna responsabilità per danni provocati da terzi (furto, danno materiale ecc.).
9.5. Se l’unità di carico non viene presa in consegna o rimossa puntualmente dal luogo di scarico convenuto, FFS Cargo ha la facoltà di alienare l’unità di carico e la merce conformemente all’art. 22 CIM. Rimane riservato il punto 6.6.
9.6. In caso di superamento dei termini per il ritiro, tutti i costi supplementari associati al trasferimento e al deposito temporaneo saranno addebitati secondo il documento «Prezzi e condizioni di FFS Cargo SA» al cliente.
9.7. FFS Cargo può trattenere l’unità di carico sino all’estinzione dei costi da essa generati.
10. Prestazioni doganali e altre disposizioni amministrative
10.1. L’unità di carico viene presa in consegna da FFS Cargo o consegnata al destinatario designato soltanto se il cliente o il destinatario esibisce tutta la documentazione necessaria a tal fine. Se mancano dei documenti, il cliente è responsabile nei confronti di FFS Cargo per tutte le ulteriori pratiche da espletare, così come per il risarcimento di eventuali danni. Laddove l’unità di carico non possa essere consegnata come concordato, trovano applicazione i punti 9.4 e 9.5.
10.2 Se FFS Cargo o i suoi mandatari si occupano di eseguire prestazioni doganali o altre disposizioni amministrative, il cliente corrisponde a FFS Cargo un indennizzo ai sensi del documento
«Prezzi e condizioni FFS Cargo SA» per tali prestazioni e per eventuali ritardi nell’esecuzione, non imputabili a FFS Cargo o ai suoi mandatari. Spetta al cliente soddisfare tutte le condizioni delle normative doganali e di tutte le altre prescrizioni di legge.
11. Merci pericolose
11.1 Il cliente è tenuto ad attenersi alle prescrizioni relative alle merci pericolose e alla Direttiva per i trasporti di merci pericolose di FFS Cargo.
11.2 FFS Cargo SA accetta e consegna le merci pericolose se è stato stipulato un accordo con il mittente o il destinatario in cui si definisce l’assunzione degli obblighi di sicurezza e diligenza fino al ritiro o alla messa a disposizione.
11.3 Il cliente esonera FFS Cargo SA da qualsiasi responsabilità verso terzi, legata al trasporto, al deposito e trattamento, nonché dagli obblighi imputabili alla natura specifica della merce e alla mancata contestazione degli obblighi di diligenza cui il cliente sottostà.
11.4 La spedizione di un’unità di carico con merci pericolose deve essere annunciata dal cliente almeno 24 ore (senza contare le domeniche e i giorni festivi) prima della conclusione delle operazioni di carico. Simili unità di carico possono essere consegnate soltanto il giorno stabilito per la spedizione.
11.5 L’unità di carico deve essere ritirata il giorno stesso dell’arrivo delle merci pericolose al terminale.
11.6 I treni con unità di carico contenenti merci pericolose possono sostare sui binari del terminale soltanto ai fini del trasbordo.
11.7 Tutti i costi legati ai provvedimenti da adottare in caso di ritiro non tempestivo di un’unità di carico contenente merci pericolose sono a rischio e spese del cliente.
12. Fatturazione e pagamento
12.1 Le fatture devono essere saldate immediatamente alla scadenza secondo le condizioni di pagamento e senza deduzioni. I termini di pagamento vengono stabiliti nel contratto individuale. Se non è pattuito un termine specifico, è previsto il pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura. Se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito, il cliente cade in mora senza obbligo di sollecito da parte di FFS Cargo. Per gli interessi di mora viene applicato un tasso annuo dell’5%.
12.2 Le fatture vengono emesse a cadenza settimanale.
12.3 Nel quadro dell’esecuzione del contratto di trasporto, FFS Cargo ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il pagamento anticipato o la fornitura di garanzie (es. garanzie bancarie).
12.4 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto (via e- mail, lettera o fax) e devono essere corredati di una motivazione dettagliata.
13. Responsabilità
13.1 FFS Cargo risponde esclusivamente in conformità alle disposizioni legali, nella misura in cui queste siano applicabili, ed esclude qualsiasi responsabilità entro i limiti consentiti dalla Legge. La responsabilità per le prestazioni fornite nel terminale e le rivendicazioni di responsabilità extracontrattuali sono limitate per quanto consentito dalla Legge e ammontano, in caso di perdita e danneggiamento della merce, al massimo a due diritti speciali di prelievo (Special Drawing Right, SDR) per ogni kg mancante della massa lorda della merce (senza l’unità di carico). In caso di eventuali danni dovuti a ritardo, la somma dovuta per responsabilità ammonta al massimo al corrispettivo concordato per la prestazione in questione presso il terminale. La responsabilità massima ammonta per evento a un totale di 20 000 diritti speciali di prelievo. Speciali limitazioni della responsabilità possono tuttavia essere concordate per merci il cui trasbordo e trasporto comportino particolari difficoltà o siano connessi con rischi specifici.
13.2 Gli orari comunicati al cliente non sono convenzioni sui termini di consegna ai sensi dell’articolo 16 § 1 CIM.
13.3 Qualora il cliente o altri soggetti coinvolti trasmettano a FFS Cargo dati erronei o tali dati non siano trasmessi puntualmente, FFS Cargo non potrà essere ritenuta responsabile per tale trasmissione erronea o tardiva.
13.4 Il cliente è responsabile di tutti i danni e dei conseguenti oneri supplementari per FFS Cargo imputabili a un difetto di un carro messo a disposizione dal cliente, e deve sollevare FFS Cargo da qualsiasi responsabilità per danni provocati da terzi. Non è necessario imputare la colpa al detentore del carro ai sensi dell’articolo 27 CUU. Su FFS Cargo non ricade alcuna responsabilità per eventuali danni alle merci trasportate.
13.5 Il cliente risponde dei propri errori e omissioni, nonché di quelli dei suoi ausiliari, in particolare di tutte le conseguenze derivanti da imballaggio e carico non conformi, nonché delle conseguenze derivanti dalla comunicazione errata, imprecisa o incompleta di dati relativi alla manutenzione nell'ordine di
trasporto e in generale dall’esecuzione non conforme o dall’omissione di direttive doganali o amministrative particolari. In questi casi FFS Cargo ha diritto a un risarcimento degli eventuali danni che ne derivano.
13.6 Se non vengono rispettati gli obblighi di diligenza e di dichiarazione in rapporto alla manipolazione di merci pericolose ai sensi del punto 11, il cliente sarà totalmente responsabile dei danni derivanti.
13.7 Nel caso in cui il cliente esegua il trasbordo, in toto o in parte, di persona o avvalendosi di personale ausiliario, egli deve farsi garante di tutte le necessarie autorizzazioni. Il cliente sarà responsabile di tutti i danni subiti da FFS Cargo, dal cliente o da terzi nell’ambito del trasbordo. Qualora terzi intendano rivalersi su FFS Cargo per eventuali danni, il cliente solleverà FFS Cargo da qualsiasi responsabilità. FFS Cargo si riserva il diritto di richiedere garanzie o la dimostrazione dell’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile.
13.8 Se il cliente utilizza un carro il cui proprietario non ha aderito al CUU, egli si assume la responsabilità del proprietario ai sensi del CUU e, in caso di sinistro, FFS Cargo è esentata da qualsiasi responsabilità.
14. Entity in charge of maintenance (ECM)
14.1 Ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato G (ATMF) della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF), ogni carro merci deve essere assegnato a un «soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari» (Entity in charge of maintenance, ECM). L’ECM deve inoltre disporre della relativa certificazione.
14.2 Il cliente è tenuto ad accertarsi che i carri da lui forniti siano stati assegnati a un ECM e, su richiesta di FFS Cargo, è tenuto a fornire la relativa documentazione.
14.3 Se il cliente mette a disposizione un carro merci che non è stato assegnato ad alcun ECM, FFS Cargo ha la facoltà di escludere il carro in questione dal trasporto e di fatturare al cliente i costi dell’operazione.
15. Prescrizione
A prescindere da norme di legge imperative, tutti i diritti rivendicati nei confronti di FFS Cargo si estinguono dopo un anno. Il termine di prescrizione decorre dal momento della consegna della merce trasportata oppure, in caso di perdita, danneggiamento o ritardo, a partire dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna.
16. Diritto applicabile e foro competente
16.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia.
16.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.
17. Clausola di trasferimento
Nel caso in cui FFS Cargo trasmetta l’operazione in gran parte o completamente a una società affiliata – di sua proprietà esclusiva o gestita in comune – il rapporto contrattuale sarà proseguito con la società corrispettiva, previo avviso al cliente.