ACCORDO
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana riguardante le modalità di trasferimento alla Repubblica centrafricana di persone fermate dall'operazione militare dell'Unione europea (EUFOR RCA) nell'esercizio del proprio mandato e le garanzie applicabili a tali persone
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE», da una parte, e
la REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in appresso «l'RCA»,
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente «le parti»,
DESIDEROSE di cooperare per il ripristino della sicurezza e dello stato di diritto nella Repubblica centrafricana, e di contribuire al miglioramento della situazione umanitaria e alla protezione della popolazione civile;
CONSIDERANDO la risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare il punto 44 che autorizza l'operazione dell'UE nella Repubblica centrafricana ad adottare tutte le misure necessarie per l'esecuzione delle sue missioni;
CONSIDERANDO la decisione 2014/73/PESC del Consiglio dell'Unione europea che istituisce, in applicazione della risolu zione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) al fine di contribuire alla stabilizzazione della situazione;
CONSIDERANDO che il trattenimento di persone per un breve periodo può rivelarsi necessario per l'espletamento del mandato dell'EUFOR RCA o per consentire la consegna di tali persone alle autorità dell'RCA, in particolare quando tali persone sono indagate per aver commesso gravi reati o delitti ai sensi del diritto penale dell'RCA, o per assicurare la sicu rezza dell'EUFOR RCA e del suo personale;
CONSIDERANDO che tale trattenimento è effettuato dall'EUFOR RCA in applicazione della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente del punto 44, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e adoperandosi, nella misura del possibile, informandone le autorità competenti dell'RCA;
CONSIDERANDO che il trattenimento di tali persone da parte dell'EUFOR RCA può essere seguito dal loro trasferimento alle autorità competenti della RCA, nel rispetto delle norme di diritto internazionale applicabili, o dal loro rilascio;
CONSIDERANDO che il trattenimento di tali persone da parte dell'EUFOR RCA può essere seguito da un loro interna mento deciso dall'EUFOR RCA nel quadro del diritto dei conflitti armati o da una loro detenzione da parte dell'EUFOR RCA autorizzata dalle autorità giudiziarie dell'RCA;
CONSAPEVOLI della necessità di convenire con l'RCA le modalità di trasferimento delle tali persone, nonché le garanzie applicabili ad esse, in particolare nel corso del procedimento penale che può essere avviato dall'RCA;
CONSIDERANDO che il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi dell'RCA derivanti dallo statuto della Corte penale internazionale, né l'impegno dell'UE a sostenere tale Corte;
CONSAPEVOLI del fatto che alla Corte penale internazionale è stata sottoposta la situazione nell'RCA e desiderosi di cooperare con tale Corte;
DESIDEROSE di cooperare con la commissione d'inchiesta internazionale istituita in virtù del punto 24 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il cui compito è di indagare sulle violazioni del diritto inter nazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e sulle violazioni dei diritti umani che sarebbero state commesse nell'RCA dalle parti del conflitto nell'RCA dal 1o gennaio 2013;
RISOLUTE a rispettare e a garantire i loro obblighi giuridici, in particolare alla luce del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili, e rammentando a riguardo le disposizioni del punto 48 della riso luzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente accordo mira a stabilire i principi e le procedure che regolano da un lato le modalità di trasferimento all'RCA delle persone trattenute dall'EUFOR RCA e, dall'altro, le garanzie accordate a tali persone dopo il loro trasferimento all'RCA, al fine di assicurare il rispetto a opera delle parti dei loro obblighi in virtù del diritto internazionale.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo per:
1. «EUFOR RCA» si intende l'EUFOR RCA come definito nello scambio di lettere tra l'RCA e l'UE concluso il 13 marzo 2014;
2. «persone trasferite» si intendono le persone trattenute dall'EUFOR RCA nell'esercizio del proprio mandato quando sono indagate per aver commesso gravi reati o delitti ai sensi del diritto penale dell'RCA, e che sono trasferite dall'EUFOR RCA all'RCA;
3. «parte terza» si intende lo Stato o l'organizzazione che non sono parte del presente accordo.
Le modalità di trasferimento
Articolo 3
1. L'EUFOR RCA può trasferire all'RCA le persone da essa trattenute alle condizioni previste di seguito.
2. L'EUFOR RCA non procede ad alcun trasferimento di persone all'RCA se vi sono motivi per ritenere che le garanzie previste dal presente accordo non saranno rispettate.
3. Prima del trasferimento l'EUFOR RCA:
a) informa, senza indebito ritardo, la persona della decisione di trasferimento;
b) fornisce alla persona detenuta la possibilità di esprimere eventuali timori riguardanti il suo trasferimento;
c) prima di adottare una decisione finale in merito al trasferimento, esamina gli eventuali timori così espressi.
4. Se una persona trattenuta dall'EUFOR RCA non è trasferita all'RCA il più rapidamente possibile, tale persona può continuare ad essere trattenuta dall'EUFOR RCA, a condizione che le autorità giudiziarie centrafricane competenti l'ab biano autorizzato in tal senso. Durante la detenzione provvisoria, la persona interessata beneficia dei diritti e delle garanzie offerte dal diritto internazionale alle persone detenute provvisoriamente.
5. All'atto del trasferimento, e con il consenso della persona trasferita, l'EUFOR RCA informa il Comitato internazio nale della Croce rossa (CICR), se del caso qualsiasi altro organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, per gli stranieri, le autorità consolari dello Stato di cui la persona è cittadina.
6. All'atto del trasferimento, l'EUFOR RCA trasmette all'RCA tutte le informazioni in suo possesso necessarie alle autorità giudiziarie dell'RCA.
7. L'EUFOR RCA tiene un registro in cui sono riportate tutte le informazioni relative ad ogni persona trasferita o dete nuta a norma del paragrafo 4. Tali informazioni comprendono l'identità della persona, il luogo di detenzione, la data del trasferimento, lo stato di salute della persona e ogni decisione adottata nei suoi confronti.
Trattamento delle persone trasferite
Articolo 4
1. In qualunque circostanza, l'RCA tratta tutte le persone trasferite con umanità, senza distinzione di carattere sfavore vole, e in conformità delle norme del diritto internazionale applicabile.
2. A tal fine, le persone cui si applica il presente accordo beneficiano di garanzie identiche a quelle previste dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, dalle pertinenti disposizioni del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1996 e dalla Conven zione internazionale sulla protezione dalla scomparsa forzata di persone del 20 dicembre 2006, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani, nonché a quelle previste dall'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dal secondo protocollo aggiuntivo a tali convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II) adottato l'8 giugno 1977, in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario.
3. L'RCA tratta le persone trasferite di età inferiore a 18 anni in conformità del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e il relativo protocollo opzionale facoltativo del 25 maggio 2000, relativo alla partecipazione di fanciulli in conflitti armati, segnatamente consentendo loro di mantenere i legami familiari e trattenendole in un luogo o in un locale separato dai luoghi di trattenimento degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unità familiari.
4. Qualora fosse prevista la pena di morte o una pena consistente in trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tale pena non sarà né richiesta, né pronunciata, né eseguita dall'RCA nei confronti di una persona trasferita.
5. Le persone trasferite in applicazione del presente articolo non possono essere oggetto di ulteriore trasferimento ad una parte terza senza previo accordo scritto dell'UE. In caso di ulteriore trasferimento a una parte terza, l'RCA si accerta che la parte terza rispetti le garanzie di cui ai paragrafi 1,2 e 3 e che qualora fosse prevista la pena di morte o una pena consistente in trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tale pena non sia né richiesta, né pronunciata, né eseguita nei confronti di una persona trasferita. In caso di trasferimento ulteriore ad una parte terza, l'RCA garantisce che l'UE abbia un diritto di accesso senza restrizione alle persone così trasferite
Registrazione, controllo delle condizioni di detenzione delle persone trasferite e accesso alle persone detenute
Articolo 5
1. Le persone trasferite possono presentare all'RCA richieste o denunce in merito al modo in cui sono trattate. L'RCA si impegna ad esaminare senza indugio tali richieste o denunce e a trasmetterle immediatamente all'EUFOR RCA.
2. Se l'UE ritiene che una persona trasferita non sia trattata in modo conforme al presente accordo, essa chiede all'RCA di prendere le misure correttive necessarie. L'RCA attuerà dette misure nei termini più brevi.
3. I rappresentanti dell'UE o dell'EUFOR RCA sono autorizzati a recarsi in tutti i luoghi in cui si trovano le persone trasferite. Essi hanno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone trasferite. Sono altresì autorizzati a recarsi nei luoghi di detenzione, di partenza, di passaggio o di arrivo delle persone trasferite. Possono intrattenersi con dette persone senza testimoni, così come con ogni altra persona ritenuta utile dall'UE o dall'EUFOR RCA, ove occorra per il tramite di un interprete.
4. A tali rappresentanti è lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi e delle sedi che desiderano visitare. La frequenza e la durata di tali visite non sono limitate. Le visite in questione potranno essere vietate soltanto per impellenti necessità militari e unicamente in via eccezionale e temporanea.
5. In caso di trasferimento ulteriore a una parte terza, l'RCA garantisce che l'UE abbia un diritto di accesso senza restrizione alle persone così trasferite.
6. L'RCA tiene un registro in cui sono riportate tutte le informazioni relative ad ogni persona trasferita. Tali informa zioni comprenderanno l'identità della persona, la data di inizio della detenzione dopo il trasferimento o, se del caso, del suo rilascio, il luogo di detenzione, lo stato di salute della persona o ogni decisione presa nei suoi confronti.
7. Tale registro può essere consultato, dietro loro richiesta, dai rappresentanti dell'UE o dell'EUFOR RCA.
Articolo 6
1. Il CICR o ogni altro organismo umanitario imparziale congiuntamente concordato dalle parti hanno un diritto di accesso in permanenza alle persone trasferite.
2. Le persone trasferite possono trasmettere al CICR e, se del caso, a qualsiasi organismo di cui al paragrafo 1, richieste o denunce in merito al modo in cui sono trattate.
3. Il registro di cui all'articolo 5, paragrafo 6, può essere consultato dal CICR o, se del caso, da ogni altro organismo di cui al paragrafo 1.
4. Il CICR e, se del caso, ogni altro organismo di cui al paragrafo 1, sono autorizzati a recarsi in tutti i luoghi in cui si trovano le persone trasferite. Essi hanno accesso a tutti i locali utilizzati dalle persone trasferite. Sono altresì autorizzati a recarsi nei luoghi di detenzione, di partenza, di passaggio o di arrivo delle persone trasferite. Essi possono intrattenersi con dette persone senza testimoni, e mediante un interprete se necessario, così come con ogni altra persona ritenuta utile dall'RCA o dall'EUFOR RCA.
5. Ai rappresentanti di tali organismi è lasciata piena libertà nella scelta dei luoghi e delle sedi che desiderano visitare. La frequenza e la durata di tali visite non sono limitate. Le visite in questione potranno essere vietate soltanto per impel lenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea.
6. Il CICR e, se del caso, ogni altro organismo di cui al paragrafo 1 sono informati dall'RCA di ogni rilascio di persone trasferite.
Corte penale internazionale
Articolo 7
L'EUFOR RCA può trasferire alla Corte penale internazionale persone detenute dall'EUFOR RCA nei confronti delle quali la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto in applicazione dell'articolo 58 del proprio statuto. EUFOR RCA informa l'RCA di ogni trasferimento in anticipo.
Disposizioni finali
Articolo 8
Le autorità competenti dell'RCA e il comandante dell'EUFOR RCA possono stipulare intese al fine di attuare il presente accordo.
Articolo 9
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consulta zioni tra le parti.
Articolo 10
1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma e rimane in vigore fino alla fine dello spiegamento dell'EUFOR RCA, salvo decisione di porvi termine presa di comune accordo dalle parti o rinuncia mediante notifica scritta di una di esse mediante preavviso di un mese.
2. Le parti possono, in ogni momento e di comune accordo, modificare per iscritto il presente accordo.
3. L'estinzione o la denuncia del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo anteriormente all'estinzione o alla denuncia, in particolare per quanto riguardo gli obblighi delle parti rela tivi al trattamento delle persone trasferite e al diritto di accesso in permanenza ad esse.
Fatto a Bangui, il 18 luglio 2014, in duplice originale in lingua francese.
Per l'Unione europea Per la Repubblica centrafricana