Cessione del Credito,
Cessione del Credito,
Decreto Fer 1 ed Opportunità per il Fotovoltaico
Avv. Xxxxxxx Xxxxx – Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
x.xxxxx@xxxxxxx.xxx - x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
DETRAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E
CESSIONE DEL CREDITO
Il cliente residenziale che richieda l’installazione di un impianto FV può detrarre
dall’Irpef il 50 % del costo sostenuto (comprese prestazioni professionali).
10 quote annuali di uguale importo.
Se il cliente non ha imposte da cui detrarre tale costo nel periodo d’imposta, l’importo della detrazione in eccesso non sarà rimborsabile.
Finora ogni anno la possibilità di detrazione del 50 % è stata prorogata con legge prima della fine dell’anno solare. Se non vi sarà proroga per le installazioni successive al 31 Dicembre 2019, l’importo della detrazione sarà diminuito al 36 % dei costi.
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Art.10 c. 3-ter del D. L. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita):
possibile cessione del credito corrispondente al bonus ristrutturazioni per interventi ex art.16-bis, c.1 lett. h) del TUIR (DPR n. 917/196): “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”.
Possibilità, per soggetti beneficiari della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
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Formulazione diversa da Art. 16 del D. L. 63/2013 relativa ad altri interventi per i
quali è ammessa la cessione del credito per la detrazione prevista:
⮚ Manca riferimento ad “altri soggetti privati diversi dai fornitori” ai quali l’art. 16 e la prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate estendono la possibilità di rendersi cessionari originari.
Provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate, 31 luglio 2019
Al punto 5.2 precisa che tale credito può essere ceduto:
‘(…)in favore dei propri fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni’.
L’espressione ‘anche indiretti’ autorizza a ritenere inclusi tra i possibili cessionari anche subfornitori e subappaltatori (purché di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi).
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Grosso vantaggio finanziario per il cliente, perché permette di diminuire il suo esborso immediato.
Il cliente residenziale concede al fornitore o subfornitore la possibilità di compensare dalle proprie imposte e contributi previdenziali l’importo che il cliente avrebbe potuto detrarre dall’IRPEF ogni anno.
Cessione del credito concordata con il fornitore. Il cliente non può imporre al fornitore di rendersi cessionario del credito.
Comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per l’intervento.
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Se la quota di credito d’imposta eccede l’ammontare delle imposte dovute:
⮚ il fornitore potrà utilizzare l’eccedenza non utilizzata in compensazione negli anni successivi, ma non potrà in ogni caso chiederne il rimborso
Chi acquista il beneficio fiscale può goderne direttamente in compensazione delle proprie imposte e contributi ovvero può a sua volta cederlo, a un proprio fornitore di beni e servizi, che a sua volta non potrà però nuovamente cederlo
Il beneficio fiscale non può essere ceduto a banche e intermediari finanziari e ad Amministrazioni Pubbliche.
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Determinazione del credito cedibile
“ai fini della determinazione del credito cedibile, dell’utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell’eventuale successiva cessione del credito stesso (…) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372” (Provvedimento di attuazione dell’Agenzai delle Entrate del 31 luglio 2019, punto 5.6)
Quest’ultimo prevede al punto 3.3 che: “ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore”
Due interpretazioni possibili:
⮚ La detrazione complessiva è pari alla somma degli importi spesi nei confronti di tutti i fornitori
⮚ Verso ciascun fornitore la cessione si può fare solo per un importo commisurato alla quota di lavori da lui eseguita o del valore dei beni da questo ceduti
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L’interpretazione più corretta da un punto di vista letterale appare la prima
In mancanza di interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate e di limitazioni nel testo di legge non si vede ragione di limitare la cessione delle detrazioni spettanti per l’intervento ai soli importi oggetto di fornitura
Inoltre è ammessa espressamente anche la cessione a fornitori indiretti che nulla
hanno fatturato direttamente al cliente cedente
Il che conferma che la detrazione può essere acquisita anche a prescindere dalla misura della proporzione fra la fornitura effettuata dall’acquirente rispetto al totale dell’investimento detraibile
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Determinazione del Credito Cedibile, un esempio
Impianto che ha un costo IVA inclusa di Euro 5.500
• imponibile in fattura: Euro 5.000
• IVA: Euro 500
⮚ Se il cliente cede al fornitore il beneficio fiscale di 275 Euro all’anno per un corrispettivo di 2000 Euro
• Bonifico: Euro 5.500 – 2000 = Euro 3500
• Ritenuta dell’8%: applicata su 2.868,85 Euro
(ossia su 3500 Euro del bonifico al netto dell’IVA calcolata applicando
l’aliquota più alta - 22%)
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Nel caso in cui
⮚ il credito è ceduto a un fornitore indiretto (subfornitore)
⮚ il fornitore preferisce separare il pagamento della fattura
dal pagamento del beneficio fiscale
Il cliente pagherà l’intero importo della fattura e riceverà dal subfornitore/fornitore un pagamento pari al prezzo del beneficio fiscale.
Il cliente pagherà Euro 5.500 all’installatore che ha eseguito la fornitura chiavi in mano e riceverà un pagamento di Euro 2000 dal subfornitore/fornitore.
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I Rapporti tra fornitore e subappaltatore
Nessuna legge o prassi applicativa disciplina i rapporti tra il fornitore ed il subappaltatore
Necessario consentire al fornitore il versamento del corrispettivo per la cessione del credito al committente, con l’effetto che il committente sia tenuto al solo pagamento della fattura al netto del corrispettivo concordato per la cessione.
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• la delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.):
Il subappaltatore/debitore assegna al committente/creditore un nuovo debitore: il fornitore e delegato, che paga al committente (compensando con il corrispettivo per la fornitura)
Il subappaltatore impartisce al fornitore l’ordine di assumere un’obbligazione di pagamento del corrispettivo della cessione del credito nei confronti del committente/cliente/acquirente dell’impianto, con accettazione di quest’ultimo ai fini della liberazione del subappaltatore
• l’accollo:
accordo tra vecchio e nuovo debitore, subappaltatore e fornitore, al quale è normalmente estraneo il creditore/committente, tanto da configurarsi essenzialmente come un contratto a favore di terzi
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• Pattuizione contenuta in un atto a sé → Imposta di Registro con aliquota al 3% (“Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” articolo 9, Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986).
• Conclusione mediante scambio di corrispondenza → pattuizione soggetta a registrazione, pagamento dell’Imposta di Registro solo in caso d’uso nella misura ex Art. 1 della Tariffa.
• Accordo di delegazione come clausola contrattuale → la Commissione tributaria provinciale di Pesaro nella Sentenza 951/2017 ha affermato che, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 131/1986, che esonera da tassazione le clausole di quietanza e di accollo contestuali ad altre pattuizioni, la delegazione di pagamento inserita all’interno di un altro contratto non sarebbe autonomamente soggetta a imposta di registro, a differenza del caso in cui fosse contenuta in un atto a sé stante.
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La Ritenuta dell’8%
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta d’acconto: pagamento anticipato dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che ha effettuato i lavori sull’immobile.
Legge di stabilità 2015 ha modificato l’art.25 del D.L 78/2010 (convertito dalla L.122/2010) portando così dal 1° gennaio 2015 l’aliquota della ritenuta all’8%.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 40/E del 2010 ha chiarito che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
Inoltre, la banca o l’ufficio postale non conosce l’ammontare dell’IVA nell’importo del bonifico; pertanto, ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’IVA dovrà intendersi applicata con l’aliquota più alta (attualmente il 22%).
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Tale corrispettivo non coincide necessariamente con l’importo complessivo del beneficio fiscale, ma ben può avere un valore minore, tenendo presente che il valore attuale del beneficio fiscale per il fornitore sarà inferiore al valore del credito ceduto. Conseguente riduzione dell’ammontare dello sconto applicato al cliente finale/committente
Tale eventualità espressamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi in cui il committente voglia utilizzare la cessione del credito e a parziale pagamento del corrispettivo del costo dell’intervento allo stesso dovuto (Interpello n. 309 del 24/07/2019).
La fattura emessa dal fornitore dovrà comunque esporre l’importo
complessivo dovuto per l’intervento.
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D.M. 4 Luglio 2019
Decreto FER 1
Nuove Opportunità per il Fotovoltaico
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Quali impianti FV possono accedere agli incentivi previsti dal nuovo DM 4 luglio 2019?
• > 20 kW
• che NON costituiscano sezioni nuove (potenziamenti) di impianti
preesistenti, realizzati con componenti nuovi
• NON situati in area a destinazione urbanistica agricola (fatte salve serre e fabbricati rurali)
• il cui inizio lavori sia successivo all’iscrizione a registro o asta
• provvisti di preventivo di connessione e autorizzazione alla costruzione
• che NON beneficiano di altri incentivi, fatto salvo superammortamento
e contributi in conto capitale nei limiti dell’Art. 26 del D. Lgs. 28 del 2011
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I contingenti di potenza messi a disposizione dal Decreto
• 800 MWs di impianti fotovoltaici di piccola taglia contestualmente alla asportazione della copertura di amianto
• 770 MWs attribuiti nello stesso bando di registro a minieolico e fotovoltaico
• 5500 MWs attribuiti nelle aste a eolico e fotovoltaico
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Gli impianti fotovoltaici possono accedere agli incentivi previsti dal DM2019 solo se di nuova costruzione e realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione e pertanto mai impiegati in altri impianti (DM2019, art.3.5.b.1)
NUOVO IMPIANTO:
⮚ Un impianto è considerato nuovo/di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale non era presente, da almeno 5 anni, un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso (DM2016, art.2.1.a)
Tale condizione è verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’Amministrazione competente
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Quale energia è incentivata?
Gli incentivi sono solo sull’energia immessa in rete non su quella
autoconsumata
Fanno eccezione:
(i) premio di 10 Euro/MWh su energia autoconsumata se l’impianto è su edifici, ha potenza < 100 kWp e autoconsumo annuo > 40 % produzione;
(ii) premio di 12 Euro/MWh se l’impianto è realizzato su coperture nelle
quali è sostituito l’amianto.
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Autoconsumo: connessione, tramite lo stesso punto, di un impianto di
produzione e un’unità di consumo
Il soggetto che produce l’energia elettrica e il soggetto che la consuma (cliente finale) possono anche essere diversi fra loro
Premio riconosciuto al titolare dell’impianto di produzione
Il cliente finale, comunque, deve sempre essere intestatario del punto di connessione e quindi del contratto di energia elettrica in prelievo
La connessione di un impianto di produzione a un’unità di consumo determina un Sistema di Produzione e Consumo che deve possedere i requisiti minimi per rientrare in una delle categorie previste dal Testo Integrato dei Sistemi di Produzione e Consumo (TISSPC)
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Le Tariffe NON sono compatibili con Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto ed ulteriori contributi pubblici.
• L’energia auto-consumata non sarà incentivata.
• Le tariffe non sono compatibili con Ritiro Dedicato e Scambio sul
Posto.
• In caso di rinuncia occorrerà restituire anche gli incentivi pregressi.
• L’accesso agli incentivi non è in principio cumulabile con altri
contributi pubblici.
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Eccezioni
Art.26 del D.Lgs. 28/2011: incentivi ex DM2019 non cumulabili con altre forme di
incentivazione, fatta eccezione per:
⮚ la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
⮚ per i soli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri, per:
- i fondi di garanzia e di rotazione;
- altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento, per impianti fino a 200 kW, e non eccedenti il 30%, nel caso di impianti fino a 1 MW;
- altri incentivi pubblici non eccedenti il 60% del costo dell’investimento, nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado, il cui Soggetto Responsabile sia il Titolare della scuola oppure il soggetto proprietario dell’edificio, su strutture sanitarie pubbliche, su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di Regioni, Province o Enti locali.
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In tal caso, costo dell’investimento:
somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’impianto e che risultino documentabili dal Soggetto Responsabile attraverso documentazione contabile da trasmettere con la richiesta di accesso agli incentivi.
Definito il costo d’investimento, il GSE valuta il rispetto dei valori ex art. 26 D.Lgs. 28/2011, considerando ogni altra forma di incentivo pubblico, sia contributo in conto capitale, in conto interesse o finanziamento a tasso agevolato.
Per gli impianti che beneficiano di un contributo pubblico il GSE procede alla rideterminazione
della tariffa di spettante, con riferimento al solo ammontare di contributo in conto capitale.
Il Soggetto Responsabile che benefici di incentivo pubblico, che sia in posizione utile nelle graduatorie di Registri o Aste, può, prima della presentazione della domanda di accesso agli incentivi, presentare rinuncia, anche parziale, presso l’Ente erogatore, col fine di rientrare nel limite percentuale di costo dell’investimento complessivo ex art.26.
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Come viene pagato l’incentivo?
• Il GSE paga la differenza tra Tariffa e Prezzo Zonale.
• Es. TARIFFA a 90 Euro - ZONALE a 50 Euro
INCENTIVO vero e proprio pagato da GSE sarà 40 Euro.
• Se il prezzo zonale è più alto dell’incentivo il produttore dovrà restituire la differenza.
• Il produttore venderà l’energia a traders che ne pagheranno il valore al produttore. È a rischio del produttore riuscire a vendere l’energia almeno al prezzo zonale orario.
• Per impianti < 250 kW il produttore può avere una tariffa omnicomprensiva.
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Quanto dura l’incentivo?
L’incentivo dura
20 anni dall’entrata in esercizio commerciale
ossia la data indicata dal produttore dalla quale il produttore comunica di
voler fare decorrere gli incentivi.
Possibile recuperare periodi di sosta impianto per sicurezza rete, forza maggiore, interventi di ammodernamento (max. 12 mesi).
L’incentivo è sospeso in caso di prezzi negativi o pari a zero per più di sei ore. Tale sospensione si recupera.
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Quanto è l’incentivo?
• < 100 kWs : 105 Euro/MWh
< 30 % + eventuale premio autoconsumo 10 Euro MWh+ eventuale premio 12 Euro MWh per amianto
• >100 kWs < 1000 kWs : 90 Euro/MWh
< 30 % + eventuale premio 12 Euro MWh per amianto
• >1000 kWs : 70 Euro/MWh
< da 2 % a 70 %
Per le procedure di gara nel 2021 i valori sono ridotti del 5 %.Ulteriori riduzioni in caso di ritardi nella entrata in esercizio (1 % dopo 15 mesi da iscrizione e per registro 0,5 % al mese dopo 19 mesi da iscrizione)
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I Vantaggi Decreto Fer per il Fotovoltaico
Per impianti su tetto (dove energia autoprodotta circa 150 Euro a MWh quindi più
dell’incentivo):
• valore garantito alle eccedenze e si assicura il business plan nel caso in cui il cliente
cessi la propria attività;
• aumento valore autoconsumo per impianti con amianto e piccoli impianti attraverso i premi (172 Euro/MW per impianti con sostituzione amianto e 160 Euro/MWh per gli altri immaginando coincidenza di produttore e consumatore e valore di mercato di 150 Euro MWh autoproduzione).
Per impianti a terra in zona industriale o pubblici servizi:
• si garantisce reddito certo all’impianto su base ventennale.
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Gli impianti che più facilmente potranno avvantaggiarsi dei benefici degli incentivi:
(i) impianti in sostituzione amianto < 1 MW;
(ii) impianti su tetto o in area industriale o di pubblici servizi con colonnine e presentati in forma aggregata < 1 MW
(iii) impianti < 1 MW in area di cava o discarica o in area bonificata purché non in area a destinazione urbanistica agricola;
(iv) impianti > 1 MW in area industriale o pubblici servizi a terra o su tetto;
(v) aggregati di piccoli impianti a terra in zona industriale e pubblici servizi o su tetto, che partecipano a aste.
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I vantaggi per gli impianti in autoconsumo fra
20 e 100 kW con e senza amianto
L’impianto in autoconsumo fra 20 kW e 100 kW sull’energia autoconsumata avrà:
i. i vantaggi dell’autoproduzione stimabili intorno ai 140/150 Euro a MWh quando produttore e consumatore coincidono, più
ii. un premio pari a 10 Euro a MWh riconosciuto a posteriori sull’energia autoconsumata, se
l’energia autoconsumata nell’anno è superiore al 40 %, più
iii. un premio pari a 12 Euro MWh se è installato anche l’amianto.
L’energia non autoconsumata e immessa in rete avrà invece diritto all’incentivo vero e proprio
• Base d’asta: 105 Euro a MWh. Sconto: fino al 30 %. Alla tariffa si aggiungono 12 Euro/MWh per
energia immessa in rete
• Con colonnina si potrà evitare il ribasso
• Altra modalità per ridurre il ribasso d’asta tramite presentazione dell’offerta contestualmente e con lo stesso ribasso per un aggregato di più impianti. Questo garantirà un criterio di priorità superiore rispetto al mero ribasso, ma inferiore rispetto alla colonnina.
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I vantaggi per gli impianti in autoconsumo fra
100 e 1000 kW con e senza amianto
L’impianto in autoconsumo di potenza fra 100 kW e 1000 kW sull’energia
autoconsumata avrà:
i. i vantaggi dell’autoproduzione stimabili intorno ai 140/150 Euro a MWh quando produttore e consumatore coincidono, più
ii. un premio pari a 12 Euro MWh se è installato anche l’amianto.
L’energia non autoconsumata e immessa in rete avrà invece diritto all’incentivo vero e proprio.
• Base d’asta: 90 Euro a MWh. Sconto: fino al 30 %. Alla tariffa si aggiungono 12
Euro/MWh per l’energia immessa in rete.
• Con colonnina si potrà evitare il ribasso.
• Altra modalità per ridurre il ribasso d’asta tramite presentazione dell’offerta contestualmente e con lo stesso ribasso per un aggregato di più impianti. Questo garantirà un criterio di priorità superiore rispetto al mero ribasso, ma inferiore rispetto alla colonnina.
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I vantaggi per gli impianti maggiori 1 MW
• Gli impianti su tetto o in area industriale che immettono tutta l’energia in rete o autoconsumano energia potranno accedere all’incentivo
• Base d’asta: 70 Euro a MWh. Sconto: fino al 70 %
• Le prime aste saranno affollate di impianti eolici già autorizzati, le aste successive potrebbero non avere abbastanza impianti
• Tariffe sui 55/60 Euro non appaiono irrealistiche
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Come avere accesso all’incentivo
• 7 sessioni di gara a distanza di 4 mesi l’una dall’altra.
• 1 mese per la presentazione offerte
• 3 mesi dopo la graduatoria
Dopo aver ottenuto l’aggiudicazione dell’incentivo si possono iniziare i lavori
dell’impianto da concludere entro
i. 19 mesi per impianti < 1 MW
ii. 24 mesi per impianti maggiori 1 MW e per impianti < 1 MW con sostituzione amianto
Entro 30 giorni dalla entrata in esercizio deve essere presentata la domanda di incentivazione e il GSE nei successivi 90 giorni garantisce incentivo a decorrere dalla data indicata come data di entrata in esercizio commerciale
Se l’impianto non è realizzato in termini si paga penale
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I Registri
Bandi organizzati in quattro gruppi con otto procedure:
• Gruppo A: eolico e fotovoltaico;
• Gruppo A–2: amianto;
• Gruppo B: impianti idroelettrici e a gas residuati dai
processi di depurazione;
• Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o
parziale, esclusi i fotovoltaici.
Possono partecipare alle procedure anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo.
Non c’è scorrimento della graduatoria.
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Le Aste
I meccanismi per gli impianti da 1 MW in suddivisi in tre gruppi:
• Gruppo A: eolico e fotovoltaico;
• Gruppo B: idroelettrico ed impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
• Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o
parziale, esclusi i fotovoltaici.
Possibilità di partecipare mediante aggregati fra impianti di produzione.
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Impianti installati in sostituzione di amianto
Contingente specifico per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata completa rimozione amianto (Gruppo A-2), per un ammontare complessivo di 800 MW spalmati nel corso delle diverse procedure di registro
La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa
Premio di 12 €/MWH in aggiunta agli incentivi previsti dal
Decreto su tutta l’energia prodotta
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Quali requisiti per impianti con sostituzione amianto?
(Regolamento Operativo, Allegato C)
i. impianto deve essere su edificio non su altri componenti come serre, tettoie, barriere. Se è su volumi non chiusi questi volumi non devono essere fatti appositamente
ii. su tetto piano i moduli devono stare sotto balaustra o, se non c’è, a meno 30 cm di altezza massima; sui tetti a falda devono essere complanari e non devono sporgere
iii. fabbricati rurali vanno accatastati prima della data di iscrizione a registro
iv. la rimozione amianto deve essere avvenuta non prima del 10 Agosto 2019
v. l’amianto deve essere completamente rimosso dall’edificio, salvo per aree fisicamente definite e di proprietari differenti
vi. la superficie dell’impianto non può superare quella della copertura rimossa
Per avere priorità come scuola o ospedale occorre accatastamento B5, D2 o D4. Per avere priorità come edificio pubblico occorre che sia sede di amministrazione come inclusa in elenco ISTAT o Articolo 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001
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Quali sono i criteri di priorità per gli impianti < 1000 kW?
In ordine:
(i) impianti su cave, discariche e aree bonificate;
(ii) installazione colonnine per mobilità elettrica;
(iii) offerte presentate per aggregati di impianti; (iv)maggiore % di riduzione offerta.
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Quali presupposti per
cave discariche e aree di bonifica?
• NON devono essere in zona a destinazione agricola
• Per le cave il ripristino deve essere completato
• Per le discariche occorre attestazione chiusura e completamento ripristino. Non è richiesta invece la fine della fase post-operativa
• Per la bonifica è richiesta attestazione completamento attività
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Quali presupposti per
le colonnine?
• Almeno pari a 15 kW e non minori 15 % della potenza dell’impianto
• La potenza si può raggiungere anche con più colonnine
• Le colonnine devono essere collegate allo stesso punto di immissione dell’impianto e non devono servire più di un autoveicolo
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Quali presupposti per
gli aggregati?
Aggregato: due o più impianti per i quali è presentata una sola offerta in sede di gara da un Aggregatore.
Caratteristiche:
i. per i registri non più di 1 MW in aggregato e non meno di 20 kW per singolo impianto;
ii. per le aste non meno di 20 Kw per singolo impianto e non meno di1 MW in aggregato e non più di 500 kW per singolo impianto.
Aggregatore: qualsiasi soggetto registratosi come tale in Area Clienti GSE e fornito di mandato dai soggetti responsabili.
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Gli Aggregati devono:
i. avere per tutti gli impianti gli stessi criteri di priorità
ii. presentare la stessa offerta di riduzione percentuale
iii. avere impianti che partecipano tutti alla stessa procedura di gara
Più impianti oggetto di artato frazionamento non sono considerati un aggregato, ma un unico impianto
Se uno degli impianti non ha i requisiti di accesso agli incentivi decadono anche gli altri, salvo il caso di mancanza di un criterio di priorità. In tal caso, l’esclusione è limitata al solo impianto per cui non ricorra il requisito di priorità, ferma restando la necessaria presenza nell'aggregato di almeno due impianti
La tariffa di riferimento del ribasso è quella dell’aggregato e non dei singoli impianti
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Valutazioni GSE per ammissione agli incentivi dei singoli impianti componenti un aggregato
d’impianti in posizione utile in graduatoria di Registro/Asta
⮚ Assenza di un requisito di ammissione alla data di pubblicazione del Registro/Asta:
▪ decadenza per impianti dell’aggregato per i quali non è stata ancora formulata la richiesta di accesso;
• il diniego per impianti per i quali è stata già formulata la richiesta di accesso, la cui valutazione sia in corso;
• l’annullamento in autotutela dell’accoglimento di impianti dell’aggregato, già incentivati, con recupero delle somme eventualmente già erogate.
⮚ Assenza di un criterio di priorità successivamente a pubblicazione graduatoria: diniego per il solo impianto che non possiede il criterio, purché l’aggregato resti costituito da almeno due impianti la cui richiesta d’iscrizione sia idonea.
⮚ Assenza requisito di ammissione o criterio di priorità successivamente alla pubblicazione della graduatoria: diniego per il solo impianto che non possiede il requisito di ammissione e/o del criterio di priorità; in tal caso, infatti, l’iscrizione al Registro/Asta è idonea, poiché il requisito di ammissione e/o criterio di priorità è venuto meno dopo pubblicazione graduatoria.
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Le formazione della Graduatoria per le aste
Prevale chi offre il maggior ribasso e, a parità di ribasso, si considera:
• rating di legalità, pari almeno a due stellette;
• Impianti realizzati su discariche, cave e aree oggetto di bonifica come per registri;
• anteriorità della domanda di partecipazione all’asta.
Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.
Previsto un meccanismo di riallocazione della potenza per salvaguardare le fonti meno competitive.
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Opzione di tariffa omnicomprensiva per impianti
< 250 kWp
Per gli impianti sotto i 250 kWp per i quali ci può essere
difficoltà a fare accordo con il trader è possibile evitare l’accordo con il trader di energia e chiedere al GSE il ritiro della produzione netta di energia immessa in rete ottenendo il pagamento integrale
tramite una tariffa comprensiva della vendita dell’energia
• Il passaggio da un meccanismo all’altro può avvenire al massimo 2 volte
• Per la tariffa omnicomprensiva non è previsto il riconoscimento delle
Garanzie di Origine, relativamente all’energia immessa in rete dall’impianto
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Le riduzioni della tariffa
La tariffa subisce ulteriori riduzioni:
• se sono ottenuti contributi in conto capitale, laddove ammissibili;
• se entrata in esercizio è dopo più di 19 (24 per amianto e 25 per PA) mesi da graduatoria: 0,5 % per mese di ritardo per un massimo di 6 mesi (registro);
• se un impianto perde il beneficio ed è ammesso alla successiva procedura ha tariffa ridotta
del 5 % (registro);
• 50 % di riduzione della tariffa se l’impianto è ceduto dopo aggiudicazione, prima di ottenere tariffa;
• 1 % l’anno decorsi 15 mesi dalla data di esito positivo registro senza entrata in esercizio.
Entro 6 mesi dalla pubblicazione i soggetti iscritti in graduatoria possono rinunciare alla realizzazione dell’intervento.
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Come si possono compensare squilibri fra fonti diverse?
Nel caso dei registri, qualora le richieste di uno dei due gruppi A e B siano inferiori al contingente di potenza disponibile e le richieste valide di iscrizione all’altro gruppo siano invece superiori, la potenza non utilizzata del primo gruppo è trasferita al contingente del secondo.
Alla potenza messa a disposizione in ciascuna procedura di registro o d’asta viene sommata quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura.
Dalla quarta procedura la fonte meno privilegiata può ottenere riserva 30 % del contingente.
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I PPA
Viene prevista una piattaforma di mercato per la negoziazione a lungo termine di energia rinnovabile:
⮚ per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti o riattivati, muniti di tutti i titoli abilitativi necessari alla costruzione ed esercizio degli stessi;
⮚ per impianti entrati in esercizio dopo 1 gennaio 2017 senza incentivi.
• Il GSE rilascia la qualifica a chi intende accedere alla piattaforma entro 60 giorni dalla richiesta.
• Gli impianti qualificati non possono partecipare alle aste o ai registri.
• Alle piattaforme si può partecipare anche in forma associata o tramite aggregatori.
• Possono formulare offerte anche impianti autorizzati, ma non ancora in
esercizio, per la produzione futura.
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Conclusioni quali vantaggi per gli impianti in autoconsumo?
L’attuale sistema incentivante costituisce per gli impianti in autoconsumo:
⮚ una assicurazione sul reddito perché viene previsto un floor
reddituale per le eccedenze di produzione;
⮚ mitigazione rischio % di autoconsumo e rischio insolvenza
cliente;
⮚ In più per impianti più piccoli < 100 kWp premio di 10 Euro a MWh.
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Aspetti di particolare attenzione
(Regolamento Operativo)
⮚ il premio sull’autoconsumo e i vantaggi per sostituzione amianto sono riconosciuti solo per impianti su tetto integrati o parzialmente integrati su edifici
⮚ i benefici amianto non ci sono se amianto sostituito prima del 10 Agosto 2019
⮚ impianti con sostituzione amianto non possono eccedere superficie amianto
sostituito
⮚ amianto va completamente rimosso dal tetto nella porzione di proprietà del soggetto proprietario dell’area dove è collocato l’impianto;
⮚ in caso di autorizzazione con comunicazione inizio lavori, la comunicazione va presentata prima iscrizione a registro, specificando però che i lavori inizieranno dopo la iscrizione al registro
⮚ se non sono richieste autorizzazioni, comunque prima di iscrizione a registro va presentata comunicazione al Comune specificando che i lavori inizieranno dopo iscrizione al registro
⮚ i fabbricati rurali devono essere accatastati entro data iscrizione al registro La data del 1 Gennaio 2018 è quella a cui si fa riferimento per valutare la contiguità catastale fra più impianti
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Risposte a prime domande frequenti
1 I lavori non possono iniziare prima della conferma iscrizione in posizione utile a registri
o aste;
2. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi, fatto salvo:
(i) superammortamento;
(ii) fondi di garanzia, fondi di rotazione;
(iii) contributo a fondo perduto per impianti fino a 200 kWs o per impianti fino a 1 MW di aziende agricole fino al 40 % del costo di investimento, per impianti fino a 1 MW fino a 30 % costi di investimento, per impianti fino a 10 MW 20 % costo di investimento.
La tariffa sarà però ridotta secondo un coefficiente per cui un contributo pari al 40 % dà una diminuzione del 26 % della tariffa.
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3. Non serve che il soggetto responsabile abbia proprietà tetto, basta che abbia un titolo di disponibilità, e che su tutta la porzione di tetto di proprietà del soggetto sulla cui superficie è stato installato l’impianto sia integralmente sostituito l’amianto;
4. Ai sensi dell’Articolo 11 comma 4 del D. Lgs 28/2011 gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi;
5. La differenza fra tariffa omnicomprensiva e ordinario pagamento dell’incentivo è che per gli impianti con la tariffa omnicomprensiva (fino a 250 kW) il GSE paga al soggetto responsabile sia il valore dell’energia che l’incentivo vero e proprio, mentre per gli altri impianti l’energia viene venduta a un trader e il GSE paga solo la differenza fra il totale della tariffa e il prezzo zonale dell’energia;
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6. Le cave in area agricola non possono essere incentivate. Nella documentazione è richiesto il certificato di destinazione urbanistica;
7. Per le discariche non è necessario attendere la fine della fase post-operativa occorre però la chiusura della discarica e la certificazione che il piano di ripristino è completato. Si potrà fare presente all’ente che ha rilasciato le autorizzazioni che tale certificazione è ora richiesta ai fini incentivi;
8. Per cumulo fra da una parte contributi per sostituzione amianto diretti e indiretti e dall’altra ottenimento premio amianto e inserimento in graduatoria speciale per amianto, si ritiene opportuno avere chiarimenti da GSE;
9 I titoli autorizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente salvo che la comunicazione al comune deve essere effettuata anche quando non richiesta dalla normativa vigente e che per impianti autorizzati con comunicazione inizio lavori deve essere specificato che lavori inizieranno solo dopo iscrizione registro;
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10. E’ possibile la cessione del credito;
11. E’ possibile autoconsumare energia sia nella configurazione ordinaria che in quella di tariffa omnicomprensiva. Le eccedenze saranno in ogni caso nella disponibilità del produttore e non del consumatore di energia;
12. Nel caso di aggregati lo sconto è il medesimo e la categoria di bando deve essere la medesima per tutti gli impianti, ma ai fini della tariffa su cui fare lo sconto si considera la potenza cumulata degli impianti. Se vi sono due impianti da 80 kW nell’aggregato, la tariffa base dell’aggregato sarà per impianti con più di 100 kW;
13. Il Decreto Fer è compatibile con il SEU, non rileva chi consuma l’energia autoconsumata, purché le eccedenze siano nella disponibilità del produttore;
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• 14. In zone agricole allo stato gli unici impianti incentivabili sono quelli su fabbricati rurali, su serre, pergole, tettoie e barriere acustiche;
15. In caso di contributo in conto capitale si ha una decurtazione del 26 % con contributo pari al 40 % con aggiustamento proporzionale per contributi inferiori;
16. Se lo stesso soggetto per particelle limitrofe fa due domande di connessione differenti viene considerato artato frazionamento e unico impianto;
17. Gli impianti a terra che non sono in zona agricola possono avere gli incentivi;
18. La possibilità di fare un unico impianto diviso in due sezioni una per la parte in amianto e una per la parte senza, a prima lettura del Regolamento Operativo, appare non incentivabile, visto che viene esclusa la incentivazione di più sub-impianti solo in parte su superficie oggetto di rimozione amianto. Verrà comunque chiesto a GSE di meglio chiarire il punto;
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• 19. In caso di impianti contigui il GSE verifica in concreto se si può verificare una unica iniziativa imprenditoriale al di là dei dati formali.
20. L’energia consumata dalle colonnine sarà considerata energia autoconsumata bisognerà quindi aprire licenza di officina;
21. Non è possibile ottenere gli incentivi aggiungendo una nuova sezione su un POD esistente perché si tratterebbe di potenziamento dell’impianto, che per il fotovoltaico non è incentivabile.
22. Non ci sono limiti massimi di potenza per gli impianti che partecipano alle aste;
23. Un impianto in autoconsumo se il cliente non paga può trasformarsi in cessione totale usando la connessione di emergenza;
24. La necessità di fare maggiori ribassi si pone per il caso che si sia nel registro generale e non siano previste la installazione colonnine e la offerta aggregata;
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25. Non si possono fare potenziamenti per il fotovoltaico e quindi aggiungere sezioni a impianti esistenti per avere l’incentivi;
26. Anche se la incentivazione si riferisce solo alle eccedenze dell’autoconsumo, gli impianti in autoconsumo sono considerati per la loro piena potenza.
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Grazie per l’attenzione
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