ACCORDO ESECUTIVO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ACCORDO ESECUTIVO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA APPLICATIVA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) con sede in Roma, C.F.
n. 80188230587, per la quale interviene il Consigliere Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Bari, il 21 luglio 1962, in qualità di Capo Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri
E
la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx, n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor. Xxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, come da delibera del 13 luglio 2021;
CONCORDATO CHE
Salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola assumeranno nel presente Accordo esecutivo il significato attribuito nella Convenzione Quadro:
- Amministrazione/i;
- Piano Operativo;
- Rapporto Periodico;
- Società.
Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini del presente Accordo esecutivo, il significato in appresso indicato:
- Convenzione Quadro: indica la Convenzione Quadro protocollo n.
SOGEI.SOGEI_PROT.REGISTRO UFFICIO LEGALE.0001053.14-07-2021.U
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Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - il sottoscritto. , ad ogni effetto di legge, attesta che il presente documento e' una copia
conforme all'originale informatico, composto da n. pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale di SOGEI. Luogo e data Il funzionario
12243 del 29 aprile 2020, per la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione e l’esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei suoi dipartimenti, uffici e strutture;
- Atto, indica il presente Accordo Esecutivo stipulato fra le Parti;
- Parte: indica, a seconda dei casi, la PCM o la Società;
- Parti: congiuntamente la PCM e la Società;
- PCM: indica la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i servizi strumentali;
- Sistema Informativo: indica il Sistema informativo della PCM.
PREMESSO CHE
a) Visto l’art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono
definiti in apposita convenzione”;
b) Visto l’art. 51, comma 2, lett. a), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione, assicurando la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) per effetto dell’art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.
95, la Società si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
d) Visto che in data 29 aprile 2020 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione Quadro prot. n. 12243 per la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione e l’esercizio dei sistemi informativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi Dipartimenti, Uffici e Strutture;
e) Visto che in data 13 luglio 2020 le Parti hanno sottoscritto un Addendum parte integrante della Convenzione Quadro di cui al precedente comma;
CONSIDERATO CHE
a) la Convenzione Quadro prevede che i servizi che la Società dovrà erogare per le singole Amministrazioni siano individuati negli Accordi Esecutivi, di cui la Convenzione Quadro costituisce a tutti gli effetti presupposto essenziale;
b) gli Accordi Esecutivi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione Quadro devono prevedere il Piano Operativo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché indicare la loro durata, l’importo massimo, i relativi importi complessivi annuali e riportare la tabella, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) della stessa Convenzione Quadro, contenente il riepilogo degli importi predetti limitatamente al primo anno;
c) si rende necessario procedere alla stipula del presente Atto per i Servizi che la Società dovrà erogare alla PCM come previsti nel Piano Operativo allegato;
d) ai sensi dell’articolo 26 dello statuto della Società, l’esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
e) ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, la Società in data 24 giugno 2021, nota prot. n. 977, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società e alla struttura del Dipartimento del Tesoro che esercita i diritti dell'azionista sulla Società al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente Atto;
f) con nota del 1° luglio 2021, prot. MEF – DF n. 32402 il Dipartimento delle Finanze ha espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione del presente Atto.
Articolo 1 Oggetto, Durata, Massimale
1. Il presente Atto regola il rapporto tra PCM e la Società per l’erogazione dei servizi di cui al successivo articolo 2, che la Società si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Piano Operativo, di cui al successivo articolo 4, a decorrere dalla data di stipula e da completare comunque non oltre il 30 giugno 2022 termine di scadenza del presente Atto.
2. L’importo massimo del presente Atto è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 218.180,00 (duecentodiciottomilacentoottanta/00) oltre l’IVA, corrispondenti ad € 266.179,60 (duecentosessantaseimilacentosettantanove/60) comprensivi di IVA.
3. La tabella riportante la ripartizione dell’importo complessivo, di cui al precedente comma 2, è riportata nell’Allegato 1, paragrafo 4, al presente Atto e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza, fermo restando l’importo massimale dell’intera durata contrattuale.
4. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 3 rendano necessaria la modifica dell’importo massimale di cui al precedente comma 2, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente Atto.
Articolo 2 Servizi erogati
1. Nell’esecuzione del presente Atto la Società, come meglio descritti nell’Allegato 1 denominato “Piano Operativo”, erogherà i seguenti servizi:
a) Governo dell’Accordo Esecutivo;
b) Governo delle acquisizioni di beni e servizi in nome proprio e per conto della PCM.
2. I servizi di cui al precedente comma 1 saranno remunerati sulla base dei corrispettivi previsti nel Contratto Quadro, così come dettagliato nell’Allegato 1, paragrafo 4, del presente Atto.
Articolo 3
Beni e Servizi da Acquisire
1. La Società procederà all’acquisizione di beni e servizi in conformità a quanto previsto all’articolo 7 della Convenzione Quadro, nei limiti di spesa dettagliati nell’Allegato 1, paragrafi 3 e 4, del presente Atto.
Articolo 4
Piano operativo
1. Il Piano Operativo riporta quanto previsto nell’Allegato 4, paragrafo 3, della Convenzione Quadro; il Piano Operativo viene approvato e mantenuto aggiornato secondo quanto previsto nell’Allegato 4, paragrafo 2, della Convenzione Quadro.
2. Le eventuali varianti al Piano Operativo, che si dovessero rendere necessarie dopo la sua sottoscrizione, verranno proposte per iscritto dalla Società e saranno oggetto di specifica approvazione da parte della PCM.
Articolo 5
Rapporti Periodici
1. La Società darà conto alla PCM dei servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione Quadro.
2. A integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla PCM, almeno quadrimestralmente, il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2, della Convenzione Quadro.
Articolo 6 Fatturazione e Pagamenti
2. La Società procederà alla fatturazione e ai pagamenti in conformità a quanto previsto agli articoli 12 e 13 della Convenzione Quadro.
Articolo 7
Tutela dei dati personali e riservatezza
1. La Società e la PCM si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute
nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Società e dalla PCM in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La PCM tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del presente Atto, per l’adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla PCM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto, i legali rappresentanti pro-tempore
delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La Società prende atto e acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della PCM, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. La PCM provvederà a designare direttamente le imprese terze che eseguiranno le attività contrattuali quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
Articolo 8
Rinvio alla Convenzione Quadro
7. L’oggetto del presente Atto è disciplinato, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle clausole e condizioni di cui alla Convenzione Quadro.
8. In caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola del presente Xxxx,
quest’ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla “ratio” della Convenzione Quadro.
Articolo 9 Obbligatorietà ed efficacia
1. Il presente Xxxx è impegnativo per la Società sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per la PCM soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che la PCM comunicherà tempestivamente per iscritto alla Società la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.
ARTICOLO 10
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società le spese relative al presente Atto, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico alla PCM.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la Società è tenuta a versare, con diritto di rivalsa. Conseguentemente, al presente Xxxx dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 11 Condizione risolutiva
1. Le Parti espressamente convengono che l’efficacia del presente Atto è sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dal mancato rilascio, da
parte del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza, del parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione medesima, a seguito dell’informativa presentata dalla SOGEI con la nota di cui al considerato.
Articolo 12 Valore degli allegati
1. Il presente Atto si compone di n. 12 articoli e di n. 1 allegato che, sottoscritto dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Al presente Atto vengono allegati i seguenti documenti:
- Allegato 1 “Piano operativo”.
SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. | Presidenza del Consiglio dei ministri |
XXXXXX XXXXXXX SOGEI S.P.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO 14.07.2021 08:52:10 GMT+00:00
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI