PATTO DI INTEGRITÀ
Ministero dell’Interno
relativo all’Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro Servizi Applicativi per la Pubblica Amministrazione per la migrazione SIDAF per le esigenze della Direzione Centrale Anticrimine.
TRA
Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale della Polizia Criminale- Ufficio Affari Generali IV Settore
E
L’IMPRESA ………………………………………………………………… (di seguito denominata IMPRESA)
con sede legale in………………………………………………...…………………………………….
C.F./ P. IVA……………………………………………………………...…………………………….
rappresentata da ………………………………………………………………...……………………..
in qualità di…………………………………………………………………………...…………..........
VISTO
l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Xxxxxxxx n.831 del 3 agosto 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante : “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Ministro in data 28 gennaio 2016;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 08 agosto 2016;
L’AMMINISTRAZIONE e L’IMPRESA CONVENGONO
QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
0.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
0.Xx Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’ Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’ Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici.
0.Xx caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
0.Xx presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’ Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016, con l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
Articolo 2
(Obblighi dell’Impresa)
L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara :
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’ Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3.L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno.
4.L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5.L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4
(Sanzioni)
L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
0.Xx ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno per i successivi tre anni.
Articolo 5
(Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6
(Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Data,
X.XX
IL DIRIGENTE L’IMPRESA
TONDI
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