CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA – ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 e SS. DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, PER 2 ANNI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO IPPICO COMUNALE DENOMINATO “IPPODROMO DI AGNANO”, IMPIANTO DESTINATO ALLE CORSE DEL TROTTO E GALOPPO, SITO IN NAPOLI ALLA VIA XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, CON LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ ONERI DI PROGETTAZIONE.
CIG: 7847130886 CUP: B62J19000270007 CPV: 92610000–0.
Sommario
SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE 5
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI 5
ART. 1.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 5
ART. 1.4.1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI 5
ART. 1.4.1.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA 6
ART. 1.4.1.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 6
ART. 1.4.1.3 - AVVIO DEI LAVORI 7
ART. 1.4.2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA 8
ART. 1.5 - ATTIVITÀ ACCESSORIE PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI 9
ART. 1.6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE 10
ART. 1.7 - CANONE MENSILE DI CONCESSIONE 10
ART. 1.8 - RISCHI DELLA CONCESSIONE 10
ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI 11
ART. 1.8.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE 11
ART. 1.8.3 - FORZA MAGGIORE 12
ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI 12
ART. 1.10 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA 13
ART. 1.11 -TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI 14
ART. 1.12 - LIVELLI E QUALITA’ DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI GENERALI 14
ART. 1.12.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 15
ART. 1.13 - ONERI DEL CONCEDENTE 15
SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 16
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO 16
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 16
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO 17
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE 17
ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE 17
ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE 17
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 3.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 17
ART. 3.5 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 18
ART. 3.6 - ALLOCAZIONE DEI RISCHI 19
ART. 3.6 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 21
ART. 3.7 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI 21
ART. 3.8 - MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO - GESTIONALE 21
ART. 3.9 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE 22
ART. 3.10 - REFERENTI DELLA CONCESSIONE 23
ART. 3.11.1 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 23
ART. 3.11.2 - DOVERI DEL PERSONALE 24
ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI 24
SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 25
ART. 4.1 - REVISIONE DEL CANONE MENSILE 25
ART. 4.2 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE MENSILE DI CONCESSIONE 25
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO 25
ART. 4.4 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLO STATO DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE 25
ART. 4.5 - COLLAUDO PER I LAVORI 26
SEZIONE 5 - CAUZIONE E GARANZIE 26
ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA 26
ART. 5.2 -POLIZZE ASSICURATIVE 26
ART. 5.3 - DOCUMENTAZIONE INERENTE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 27
ART. 6.1 - RISOLUZIONE E RECESSO 27
ART. 6.1.1 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 6.1.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 28
ART. 6.1.3 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 30
ART. 6.1.4 - RECESSO DELLA CONVENZIONE 30
ART. 6.1.5 - RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE 31
ART. 6.1.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 31
ART. 6.1.7 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 32
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO 32
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO 32
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI 32
ART. 6.6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE 33
ART. 6.7 - OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO 33
ART. 6.8 - ELEZIONE DI DOMICILIO 34
ART. 6.9 - REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGIME TRIBUTARIO 34 ART. 6.10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 34
ART. 6.12 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 35
ART. 6.13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Xxxxx e di Regolamento vigenti in materia.
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI
Nell’ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:
✓ Amministrazione: Comune di Napoli - Stazione Appaltante (Concedente);
✓ Concessionario: l’Operatore che stipula la Concessione con l’Amministrazione;
✓ Capitolalo Speciale: il presente documento;
✓ Contratto: il contratto stipulato tra l’Amministrazione e il Concessionario;
✓ Prestazione: il servizio di gestione dell’impianto ippico oggetto del presente documento previa progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione;
✓ Codice: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
✓ Regolamento: DPR 207/20 10 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
✓ RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
✓ DE: Direttore dell’Esecuzione del contratto;
✓ PEF: Piano Economico Finanziario;
✓ Elenco dei prezzi: Documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il progetto desunte dal listino prezzi della Regione Campania 2018 più gli eventuali prezzi aggiunti Unitari di Progetto;
✓ Listino prezzi Regionale : Il listino prezzi della Regione Campania.
ART. 1.3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento per la concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio di gestione dell’Impianto ippico comunale denominato “IPPODROMO DI AGNANO” sito in via Xxxxxxxx Xxxxxxxx snc, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Urb. CHI, Foglio 3, Particelle da 70 a 120.
La concessione comprende, oltre al servizio di gestione, anche l’attività di progettazione (redazione del progetto definitivo ed esecutivo), previa acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in sede di offerta, nonché l’esecuzione di tutte le opere e prestazioni, per la riqualificazione e l’adeguamento normativo della struttura sportiva comunale.
Il Concessionario si obbliga altresì all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ippico durante tutto il periodo di durata della concessione.
ART. 1.4.1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI
È onere dell’operatore economico redigere e presentare in sede di offerta il progetto di fattibilità tecnica ed economica
(da redigere ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di tutte le opere e prestazioni previste e indicate nel documento “Stima economica degli interventi di riqualificazione delle scuderie” (predisposto dal servizio PRM Patrimonio Comunale) allegato al presente Capitolato, che prevede la seguente tipologia di interventi finalizzati a garantire la fruibilità e l’agibilità del complesso ippico ed il rispetto della normativa di settore:
✓ Manutenzione straordinaria coperture in legno con manto di tegole marsigliesi delle scuderie Trotto lato ingresso via X. Xxxxxxxx. | ||
✓ Manutenzione straordinaria dei ricoveri delle scuderie trotto lato ingresso via X. Xxxxxxxx. | ||
✓ Manutenzione straordinaria coperture scuderie Galoppo zona nord | ||
✓ Manutenzione straordinaria scuderie trotto zona tribuna Roof Garden |
✓ Manutenzione straordinaria ricoveri scuderie Galoppo zona nord
Del suddetto documento dovrà essere prevista la realizzazione dei lavori per almeno il 50% di quanto complessivamente
quantificato economicamente nello stesso. Potrà essere previsto dal Concessionario anche un’ulteriore percentuale di lavori eseguiti rispetto al minimo del 50%, nonché ulteriori opere di riqualificazione dell’impianto, in aggiunta a quelle indicate nel sopra citato documento che comportino un effettivo miglioramento dello stesso che verranno valutate quali migliorie.
ART. 1.4.1.1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
A seguito dell’aggiudicazione della concessione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della stessa, l’aggiudicatario dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo ed inviarlo al Concedente.
Qualora il progetto definitivo sia presentato oltre il termine sopra indicato e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi, l’Amministrazione ha la facoltà di provvedere alla revoca dell’aggiudicazione.
Il progetto definitivo, redatto sulla base del documento “Riqualificazione Impianto Ippodromo di Agnano – “Stima economica degli interventi di riqualificazione delle scuderie” (predisposto dal servizio PRM Patrimonio Comunale), ed in coerenza con il progetto di fattibilità presentato in sede di offerta, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel documento sopra indicato e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
La progettazione definitiva, dovrà soddisfare quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del Codice. Entro la data indicata dal RUP, l’aggiudicatario avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri per l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione. Il Concessionario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareti, senza oneri a carico dell’Amministrazione.
L’Amministrazione potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati del progetto definitivo.
L’aggiudicatario provvede alla verifica, ex art. 26 del Codice, del progetto da parte di un soggetto qualificato, con sistema interno di controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di progetti). Qualora lo stesso non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede alla revoca dell’aggiudicazione.
Tutti gli elaborati dovranno essere fomiti su supporto cartaceo in n. 2 copie nei formati e scale adeguate ed in formato digitale (in formato DWG, Word, Excel, o equivalente), purché compatibile con i programmi in uso presso l’Amministrazione comunale. Tutti gli elaborati ed i documenti dovranno esser forniti in formato PDF e firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente oltre che dai progettisti incaricati della redazione del progetto.
ART. 1.4.1.2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Successivamente all’approvazione della progettazione definitiva e della contestuale stipula del contratto ovvero dell’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula contrattuale ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il RUP, con apposito ordine di servizio, dispone che il Concessionario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, come definito dall’art. 23, comma 8, del Codice da redigersi a cura di Professionisti abilitati già indicati in sede di offerta.
Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l’intervento da realizzare.
La progettazione esecutiva, redatta sulla base del PROGETTO DEFINITIVO, da eseguirsi ai sensi della normativa vigente, sarà sviluppata nei minimi dettagli.
Il progetto non potrà apportare variazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato
dall’ Amministrazione.
L’aggiudicatario qualora dovesse provvedere all’effettuazione di studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso/indennizzo a suo favore.
Successivamente alla verifica del progetto esecutivo, ad opera di soggetto qualificato, con sistema interno di controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di progetti), individuato dal concessionario a propria cura e spese, e prima dell’approvazione del progetto esecutivo sarà onere del Concessionario fornire tutti gli elaborati su supporto cartaceo in n. 2 copie nei formati e scale adeguate ed in formato digitale (in formato DWG, Word, Excel, o equivalente), purché compatibile con i programmi in uso presso l’Amministrazione comunale. Tutti gli elaborati ed i
documenti dovranno esser forniti in formato PDF e firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente oltre che dai progettisti incaricati della redazione del progetto.
Il cronoprogramma redatto dal professionista nell’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva non potrà modificare i tempi di realizzazione delle opere e degli interventi indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta.
L’Amministrazione potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati del progetto esecutivo. Durante la fase di sviluppo del progetto esecutivo, verranno effettuati dei controlli in itinere, a cura del RUP.
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordine di servizio del RUP di cui sopra.
Qualora il progetto esecutivo sia presentato oltre il termine sopra indicato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 3.9 e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi, l’Amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 3.9). Il Responsabile del Procedimento darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, l’Amministrazione può provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Il progetto esecutivo dovrà essere verificato secondo la normativa vigente in contraddittorio con il Progettista da parte di un soggetto qualificato, con sistema interno di controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 (per attività di verifica di progetti), individuato dal concessionario a propria cura e spese.
Entro 30 giorni dalla consegna al Responsabile del Procedimento del progetto esecutivo verificato, adeguato con le eventuali integrazioni o modifiche di cui sopra, l’Amministrazione provvederà all’approvazione dello stesso.
La progettazione esecutiva sarà approvata dall’Amministrazione Comunale acquisiti i pareri tecnici eventualmente necessari. L’Amministrazione provvederà quindi a dare pronta comunicazione al Concessionario dell’avvenuta approvazione del progetto.
ART. 1.4.1.3 - AVVIO DEI LAVORI
Il concessionario è tenuto all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (ex art. 1. comma 2 lett. d e art. 164 c. del D.Lgs. n. 50/2016). Per la realizzazione dei lavori previsti nell’ambito della concessione, il concessionario (salva la presenza in sede di offerta di un componente dell’ATI in qualità di costruttore in possesso della qualificazione SOA necessaria) è tenuto, in particolare, a rispettare le modalità di affidamento previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i . L’ esecutore dei lavori dovrà possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire lavori pubblici.
Le opere dovranno essere realizzate entro i termini indicati nel cronoprogramma presentato in sede di offerta e, comunque,
entro e non oltre 18 mesi dall’avvio della concessione.
L’aggiudicatario è tenuto a redigere i progetti nel rispetto della normativa, anche urbanistica ed edilizia vigente.
Il Concessionario dovrà garantire l’adeguamento dell’impianto ippico alla normativa vigente in materia ai fini dell’esercizio e dell’agibilità del medesimo impianto.
L’Amministrazione comunale verificherà l’andamento dei lavori allo scopo di accertare la corrispondenza delle opere eseguite al progetto autorizzato.
Le opere e gli impianti, al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale, con esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Napoli.
Le opere devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche. Il Concessionario è responsabile dei lavori e del rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e di sicurezza in cantiere.
Il Concedente provvederà a nominare una commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102 (Collaudo) del Codice e dall’articolo 216 (Nomina del collaudatore) del Regolamento.
I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario, fermo restando che gli onorari dei professionisti coinvolti nelle operazioni di Xxxxxxxx non potranno in ogni caso superare i limiti determinati ai sensi del DM del 20 luglio 2012 n. 140.
Il Concessionario dovrà acquisire alla fine dei lavori, il certificato di Agibilità di cui al “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.) e le altre certificazioni necessarie per i locali aperti al pubblico. Costituisce, quindi, obbligo dell’Aggiudicatario la redazione della documentazione tecnica necessaria.
Il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale, a fine lavori, la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate e la documentazione contabile di cui al Codice, dovrà acquisire, inoltre, tutte le certificazioni necessarie attinenti all’agibilità e messa in esercizio dell’impianto.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte del Concessionario.
ART. 1.4.2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: GESTIONE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA
Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall’attività gestionale dell’impianto ippico, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni, oggetto del presente Capitolato, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi, in ogni caso, remunerati dalla gestione dell’attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione dell’impianto ippico, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune di Napoli dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o a cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.
Il Concessionario ha l’obbligo di controllare il corretto uso dell’impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o quanto necessario per l’utilizzo dell’impianto, in relazione alla sua destinazione d’uso.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione dell’impianto ippico, gli interventi ed i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.
Il Concessionario ha l’obbligo di volturare le utenze entro massimo 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
Il Concessionario dovrà assolvere al pagamento di tutte le forniture energetiche (e delle altre utenze) e delle imposte/tasse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al “Piano di gestione dell’impianto ippico e degli investimenti in attrezzature da realizzare inserito nell’Offerta Tecnica” presentato in sede di gara e/o qualsiasi ulteriore interventi/opere che si rendessero necessarie al fine di assicurare costantemente l’agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre l’idoneità all’uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti.
Il Concessionario ha l’obbligo di acquisire le certificazioni degli impianti esistenti e realizzati nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx elettrici, termici, etc.).
Il programma delle manutenzioni dovrà prevedere lo stesso livello di investimenti previsto nel PEF offerto in sede di gara per l’intera durata della concessione.
Il Concessionario dovrà assicurare la funzionalità e adeguatezza dell’impiantistica necessaria a garantire le attività praticabili nell’impianto ippico in questione.
Il Concessionario dovrà provvedere all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico,
Il Concessionario dovrà dare comunicazione di ogni sospensione dell’attività o chiusura della struttura ippica in concessione o di alcune sue parti.
Gli immobili sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dovranno essere adibiti ad impianto ippico
– ippodromo per riunioni di corse al trotto ed al galoppo, cui è annessa l’attività di ristorazione e servizi per l’ippodromo. Le attività sono da eseguirsi esclusivamente entro il perimetro del complesso immobiliare dato in gestione.
L’attività ippica dovrà essere prioritariamente svolta secondo il calendario nazionale programmato dal Ministero per le politiche agricole e forestali. Potranno, comunque, essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale, in via autonoma, o su richiesta dell’affidataria, nei periodi fermi dell’attività ippica, altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed espositive che siano però compatibili con l’attività delle corse e con la presenza di cavalli nelle scuderie.
L’autorizzazione formale del Comune di Napoli a tale tipo di attività collaterale è sempre obbligatoria.
Il Comune di Napoli si riserva comunque la facoltà di utilizzare a titolo gratuito l’impianto per proprie manifestazioni o anche per manifestazioni organizzate da terzi, per un numero di giornate non superiore a 10 (dieci) in un anno solare, qualora le esigenze tecniche dell’ippodromo lo consentano. Per manifestazioni che abbiano durata superiore a quella sopra indicata, potranno essere sottoscritti appositi accordi tra Amministrazione Comunale e l’affidataria. Il concessionario si impegna a mantenere i complessi in uno stato adeguato agli utilizzi suddetti. È fatto divieto all’affidataria di sub concedere a terzi il complesso oggetto del contratto sia totalmente che parzialmente, con o senza corrispettivo o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca del contratto stesso.
Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Napoli.
È fatto obbligo al Concessionario di produrre precipua proposta per l’uso pubblico e sociale dell’impianto ippico (es. progetti specifici per attività dedicate anche a persone diversamente abili, alla solidarietà sociale e all’inclusione), attraverso il collegamento con la rete territoriale (Enti pubblici, scuole centri di formazione, ASL, enti ed associazioni del territorio in cui insiste l’impianto).
ART. 1.5 - ATTIVITÀ ACCESSORIE PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI
Il Concessionario potrà utilizzare gli spazi interni all’Impianto ippico per l’esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato approvato dal Comune di Napoli, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.
Il Concessionario dovrà concedere spazi pubblicitari in forma gratuita che verranno richiesti dal Comune di Napoli per l’affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall’Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.
Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:
▪ la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
▪ i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
▪ pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.
Il Concessionario potrà svolgere all’interno dell’Impianto attività commerciali nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.
Il Concessionario avrà diritto ad esercitare alcuni servizi connessi all’attività sportiva, se compatibili con le strutture concesse, quali la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalità:
a) pubblicità: pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto assegnato e anche rivolta verso l’esterno, previo rilascio di autorizzazione da parte dei Servizi comunali competenti, nel rispetto dell’apposito regolamento sulla pubblicità ed il cui contenuto non sia in contrasto, o di nocumento, con l’immagine della città di Napoli e dei servizi dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità;
b) somministrazione di alimenti e bevande: tale attività dovrà essere svolta in ottemperanza della normativa di settore vigente;
c) attività commerciali di vicinato: tali attività, da svolgersi esclusivamente al dettaglio, possono riguardare la rivendita di articoli sportivi, la rivendita di tabacchi, gli sportelli bancari, la rivendita di articoli non in contrasto con il decoro dell’ippodromo;
d) parchi giochi e di intrattenimento, rivolti essenzialmente ai bambini di età non superiore ai 10/12 anni;
e) la destinazione ad aree mercatali di parti del complesso sportivo;
f) l’organizzazione di specifiche aree dell’ippodromo dedicate: - all’ippoterapia, - alla cultura del cavallo, con particolare riferimento alle razze autoctone ed al cavallo napoletano, - alla ricerca scientifica, anche con riguardo ai benefici dell’ippoterapia. Per lo svolgimento delle attività indicate, l’affidataria dovrà attenersi ai procedimenti previsti dalla vigente normativa in materia amministrativa e sanitaria e dovrà essere munito o munirsi immediatamente all’inizio della gestione delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all’uso e alle attività svolte nell’impianto ippico. È data facoltà al concessionario di affidare i servizi suddetti a soggetti terzi, ferma restando la responsabilità, della stessa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per quanto attiene il presente contratto. L’affidamento terminerà in ogni caso con la cessazione del presente contratto;
g) il Concessionario è obbligato a comunicare al Comune di Napoli il nominativo del soggetto affidatario dei servizi sopra menzionati per il necessario gradimento. Se entro 30 (trenta) giorni l’Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come tacitamente espresso tale gradimento.
Qualunque violazione delle suddette pattuizioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto, senza che l’affidataria abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo, dal Comune di Napoli.
È vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’ Amministrazione.
ART. 1.6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE
A titolo di corrispettivo della presente concessione, al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall’aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
Non sono previste compensazioni economiche.
Il valore stimato della concessione (ex art. 167, co. l del Codice) risulta essere pari ad € 8.000.000,00, per l’intera durata. Si precisa che tale valore, dal carattere puramente indicativo, stimato dall’Amministrazione Comunale sulla base del fatturato generato negli ultimi tre anni dal Concessionario uscente, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione. Il valore della concessione sarà, altresì, adeguato a quello del PEF presentato in gara dal Concessionario se di importo superiore rispetto a quello stimato dall’Amministrazione.
ART. 1.7 - CANONE MENSILE DI CONCESSIONE
Il canone mensile da corrispondere all’Amministrazione Comunale per la concessione in oggetto, a partire dall’avvio della concessione, è pari a € 12.026,24 oltre IVA, aumentato del rialzo percentuale offerto in sede di gara.
ART. 1.8 - RISCHI DELLA CONCESSIONE
In riferimento alla realizzazione degli investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi:
a) il rischio di costruzione/realizzazione degli investimenti, di cui all’art. 3, comma l lett. aaa) del Codice e il rischio connesso alla necessità di interventi di modifica del progetto derivante da errori o omissioni di progettazione;
b) il rischio di collaudo;
c) il rischio di obsolescenza delle tecnologie adottate;
d) il rischio ambientale se non derivante da cause di forza maggiore.
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice, assume il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dall’insieme dei Documenti Contrattuali. Non sono previsti da parte dell’Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
Il rischio di disponibilità, di cui all’art. 3 comma l lett. bbb) del Codice è a carico del Concessionario.
Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, il rischio di offerta connesso all’ingresso nel mercato di competitori e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.
Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti sull’approvazione della progettazione, nell’avvio e nell’intera gestione dei servizi.
Il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, i rischi finanziari nonché il rischio di valore residuo, così come definiti nella Matrice dei Rischi di seguito riportata, sono trasferiti al Concessionario.
L’allocazione dei rischi tra il concedente e il concessionario trova evidenza nella “Matrice dei rischi” indicata nel presente Capitolato.
Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.
ART. 1.8.1 - MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI
Il rischio normativo-regolamentare è trasferito al Comune esclusivamente in caso di norme sopravvenute che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà comunale, in grado di determinare un rilevante impatto sull’equilibrio economico-finanziario della Concessione. Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma, e/o l’erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.
È, altresì, trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico-Finanziario.
ART. 1.8.2 - VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’art. 175 commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, di cui al comma 1 dell’art. 175 del Codice;
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili usando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’art. 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto ai sensi dell’art. 175 comma 7 del Codice;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.
2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L’erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.
3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 è effettuata mediante la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori
equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi, di cui al comma 1, è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la predetta procedura di Value Testing.
4. L’eventuale aumento del valore determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizioni per l’avvio della procedura di riequilibrio.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice né alterare l’allocazione dei rischi.
ART. 1.8.3 - FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico- finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato.
ART. 1.9 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
Il complesso ippico occupa un’area complessiva di circa 47 ettari, è destinato ad Ippodromo ed è ubicato tra la via Xxxxxxxx Xxxxxxxx e via Agnano agli Astroni. L’ Impianto ippico è censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli, Sez. Urb. CHI, Foglio 3, Particelle da 70 a 120.
L’impianto dispone di due differenti accessi: al civico n. 2 di via X. Xxxxxxxx è ubicato l’accesso di servizio per gli operatori e le maestranze, mentre su via Agnano agli Astroni trova ubicazione l’area di parcheggio dal quale si accede alla zona delle tribune e delle attività commerciali ubicate all’interno del perimetro dell’impianto stesso.
L’intero impianto ippico è recintato da un muro di tufo dell’altezza di circa 4 metri, al suo interno trovano ubicazione edifici di diversa tipologia strutturale e funzionale.
L’ippodromo di Agnano, nella sua configurazione attuale è composto da piste sia per il trotto che per il galoppo, da un’ampia superficie destinata a scuderie, da tre tribune per gli spettatori, oltre una serie di servizi sia per il personale impiegato che per il pubblico.
La pista da corsa al trotto è di forma ovale con una lunghezza totale di 1000 metri ed una larghezza media di 20 metri. La pista di allenamento ha una lunghezza di circa 900 metri ed una larghezza media di circa 12 metri.
Il fondo delle piste è realizzato da un misto di pietre di tufo e manto sabbioso.
La pista da corsa a galoppo, di forma ovale, ha una lunghezza complessiva di circa 2450 metri per una larghezza media di circa 24 metri. Il fondo è formato da terreno vegetale ricoperto con manto erboso. Sono presenti in fine tre piste di allenamento al galoppo rispettivamente delle dimensioni di : 220 x 7 metri, 1500 x 8 metri, 600 x 8 metri composte da fondo in misto di pietre di tufo e manto sabbioso. Le piste occupano una superficie complessiva di circa 204.000 mq.
Le scuderie occupano complessivamente una superficie di circa 39.000 mq, e sono sostituite per la maggior parte da edifici monopiano a pianta rettangolare allungata. I due gruppi principale di scuderie, suddivise in Trotto e Galoppo, sono posizionati in prossimità dell’ingresso nord su via X. Xxxxxxxx.
Nell’area delle suddette scuderie trovano ubicazione anche un locale ristorante, un edificio destinato a clinica veterinaria, due edifici bi-piano, con piano inferiore ospitante le scuderie e piano superiore destinato a foresteria, attualmente in disuso.
A disposizione del pubblico vi sono tre tribune, realizzate in calcestruzzo armato, che possono accogliere fino a 16.000 spettatori. All’interno delle tribune trovano ubicazione una serie di servizi per il pubblico (bar, sala scommesse, ristorante ecc...).
In particolare:
Gli edifici scuderie Trotto ubicati in prossimità dell’ingresso di via Xxxxxxxx, sono realizzati in muratura di tufo portante con copertura costituita da capriate in legno con manto di tegole marsigliesi. Le strutture destinate a scuderie trotto su due livelli hanno la struttura portante in muratura di tufo e mattoni e la copertura piana con guaina bituminosa di protezione.
Gli edifici scuderie Galoppo, sono realizzate con struttura portante in muratura di tufo e copertura a falde con manto di copertura costituito, per il 70% di esse, da guaina bituminosa di protezione, il 10% sono edifici su due livelli con copertura costituita da capriate in legno con manto di tegole marsigliesi, i cui locali posti al primo piano sono destinati originariamente a foresteria ed attualmente in disuso, mentre quelli al piano terra sono destinati a scuderie.
La restante parte delle scuderie Galoppo è costituita da struttura modulari in acciaio e legno con copertura a fale in lamiera coibentata.
Ulteriori strutture destinate a scuderie trotto sono ubicate in prossimità della tribuna Roof Garden, sono costituite da strutture in muratura portante in tufo con copertura a falde in lamiera.
ART. 1.10 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA ART. 1.10.1 - CONSEGNA
1. A seguito dell’aggiudicazione e subordinatamente alla stipulazione del contratto di concessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3.1, si procederà alla consegna al Concessionario del Centro ippico di cui alla planimetria allegata al presente Capitolato.
2. La consegna dell’impianto avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall’ Amministrazione e dal Concessionario.
3. Il Concessionario dichiara di accettare i complessi immobiliari, in relazione al canone concessorio mensile stabilito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, stato perfettamente noto all’aggiudicatario che si impegna ad utilizzarli solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari per rendere praticabili e sicuri i complessi medesimi.
4. Il concessionario è espressamente autorizzato ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate al mantenimento della funzionalità e dell’efficiente conservazione delle strutture e degli impianti. La realizzazione di ulteriori opere di manutenzione straordinaria, così come definite dall’art. 3, comma 1, lettera b), del Testo unico edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.i., deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. Per le opere di manutenzione, che comportano la necessità di attivazione delle procedure paesaggistiche previste del D. Lgs n. 42/2004, (modifica dell’aspetto esteriore dei beni dati in concessione) i lavori potranno iniziare solo ad avvenuto rilascio dei nulla osta necessari. Le opere di manutenzione eseguite, ancorché migliorative, resteranno di proprietà dell’Amministrazione senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun credito per la loro realizzazione.
5. Saranno a carico del concessionario, senza possibilità di azione di rivalsa nei confronti del Comune, tutti gli interventi sui complessi immobiliari per la messa a norma degli impianti e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, ecc. e/o necessari per lo svolgimento delle gare e per l’utilizzo dell’ippodromo nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dalla ASL, dall’Amministrazione Comunale e da tutti gli enti preposti al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, ecc.
ART. 1.10.2 - RICONSEGNA
1. Alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all’Amministrazione, l’Impianto, comprese le addizioni e le migliorie, in soddisfacente stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell’Amministrazione. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal Concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l’Amministrazione procederà allo sgombero d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione di cui all’art. 5.1), e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che possa competere all’ Amministrazione stessa.
3. All’atto della riconsegna dell’Impianto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell’Impianto. Ogni danno accettato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l’obbligo del risarcimento.
4. L’immobile dovrà essere restituito in perfetto stato di manutenzione al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napoli.
ART. 1.11 -TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI
Il Concessionario ha l’obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli introiti.
Il Concessionario, nello svolgimento del servizio di gestione dell’impianto ed ai fini della copertura degli investimenti dedotti nella presente Concessione, incasserà i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe indicate nel Piano Economico Finanziario – progetto gestionale, allegato alla presente convenzione.
Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno riscossi ed incamerati dal Concessionario con l’obbligo di riportarli nel resoconto di gestione.
ART. 1.12 - LIVELLI E QUALITA’ DEL SERVIZIO E OBBLIGAZIONI GENERALI
Il Concessionario si impegna ad erogare, secondo le modalità indicate nel Progetto gestionale, al quale si rinvia nella sua interezza in ordine a modalità/tempi/costi, a partire dalla Messa in Esercizio e per tutta la durata della Concessione, i Servizi indicati nel progetto gestionale di cui all’omonimo Allegato (Progetto di Gestione) presentato nell’offerta di gara.
In particolare, verrà svolta dal Concessionario, direttamente ovvero attraverso operatori specializzati, l’erogazione dei Servizi di seguito indicati:
(a) manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ippico e delle altre strutture che lo completano. Il concessionario si impegna a svolgere la manutenzione straordinaria dell’impianto con le modalità ed i tempi previsti nel programma Manutentivo allegato (piano di manutenzione) in modo da garantirne la funzionalità per tutta la durata della concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa di consegnare l’impianto in soddisfacente stato di manutenzione e conservazione, così come previsto dall’allegato elaborato in cui sono stabiliti le modalità di riconsegna dell’impianto, allegato denominato “piano di manutenzione” predisposto da concessionario in sede di progettazione definitiva;
(b) gestione delle utenze (corrente elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.);
(c) locazione o concessione o cessione a titolo oneroso a terzi, in qualsivoglia forma tecnica consentita ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, per la durata della Concessione delle strutture funzionali che costituiscono l’impianto ippico;
(d) gestione funzionale, amministrativa, tecnica ed economica dell’impianto anche attraverso operatori specializzati nel settore, ivi inclusi i servizi di sicurezza e custodia e ristoro, sia durante gli eventi ippici che fuori dall’orario degli stessi; servizi di pulizie; servizi di catering all’occorrenza, e gestione degli eventi in generale; approvvigionamento dei materiali di consumo necessari alla fruizione dell’impianto e delle altre infrastrutture che compongono l’Impianto;
Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto in modo da garantirne il regolare utilizzo per tutta la durata della Concessione.
Le Parti si danno atto che l’utilizzo delle strutture, funzionali all’impianto ippico, attraverso il conferimento delle stesse in locazione o concessione a titolo oneroso, in qualsivoglia forma tecnica, da parte del Concessionario a terzi, nei termini e secondo le modalità previste nel piano economico finanziario, costituisce uno dei presupposti necessari ai fini dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 165 (Rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni), comma 6 del Codice.
A far data dall’avvio della gestione, il Concessionario dovrà produrre, unitamente alla relazione, un rendiconto finanziario annuale dettagliato relativo a tutte le attività svolte all’interno del complesso sportivo, gestite direttamente o indirettamente, contenente i dati relativi ai costi sostenuti (es. personale, utenze, manutenzione, pulizie, etc.) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di servizi principali e complementari erogati (es. tariffe incassate per gli ingressi, per i corsi, sponsorizzazioni, contributi, ecc., nulla escluso).
Il Concedente ha, comunque, diritto a chiedere ed ottenere, in ogni momento, informazioni integrative e dati tecnici, economici, finanziari e statistici, relativi alla gestione, in possesso del Concessionario.
Successivamente all’applicazione delle penali, il Concessionario potrà contestare l’addebito, comunicando al Concedente le proprie deduzioni. Il Concedente provvederà alla valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario, fermo restando che durante il periodo della procedura di valutazione delle contestazioni, da svolgersi in contradittorio tra Concedente e Concessionario, e sino all’esito della stessa, le penali continueranno ad applicarsi secondo i meccanismi di cui al presente Capitolato speciale di concessione.
Il Concessionario si impegna ad applicare le Tariffe fissate nel piano economico finanziario ed aggiornate secondo i meccanismi riportati nello stesso e richiamate nel presente capitolato.
ART. 1.12.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al direttore dei lavori ed al direttore dell’esecuzione della concessione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori [con l’ufficio di direzione dei lavori ] esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
4. Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, si procederà all’individuazione di un professionista in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell’incarico.
5. Successivamente all’aggiudicazione della presente concessione, il RUP valuterà l’opportunità di conferire incarico anche a soggetto diverso dal direttore dei lavori, l’incarico di direttore dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
6. I costi e gli oneri relativi alle attività di direzione dei lavori, compresi i compensi del direttore dei lavori/ufficio di direzione dei lavori, sono indicati nel quadro economico e sono a carico del Concessionario.
ART. 1.13 - ONERI DEL CONCEDENTE
Sarà a carico dell’Amministrazione l’onere della messa a disposizione dell’impianto, relativi accessori e pertinenze. Nessun altro onere sarà a carico dell’ Amministrazione.
Il Concedente si impegna a:
a) esaminare e approvare il Progetto Definitivo ed Esecutivo, presentato dal Concessionario nei termini di cui all’art. 1.4.1 del presente capitolato e completare le attività di validazione o formulare le eventuali osservazioni e prescrizioni;
b) in caso di osservazioni e prescrizioni, completare l’esame del Progetto Esecutivo, come modificato dal Concessionario su richiesta del Concedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa consegna;
c) effettuare le operazioni di consegna dell’Area/immobili libere da persone e/o cose, vincoli amministrativi e diritti di terzi nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario tutte le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione necessari alla realizzazione dei lavori;
d) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all’Intervento in relazione alla realizzazione dei lavori ed all’Erogazione dei Servizi;
e) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e ogni autorizzazione di sua competenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente (ivi incluse quelle di competenza della Regione Campania), attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
f) effettuare le attività di competenza del Concedente relative al Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento, dalla normativa applicabile;
g) cooperare con il Concessionario per dar luogo all’avviamento dei Servizi e svolgere ogni altra attività di sua competenza necessaria per assicurare l’avvio dell’erogazione di tutti i Servizi;
h) trasmettere al Concessionario le informazioni e i documenti relativi a provvedimenti che concernono l’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal progetto;
Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;
b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse o di vizi di legittimità che possano rispettivamente determinare la revoca e/o l’annullamento della Concessione;
c) la comunicazione di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, per inadempimento del Concedente, e di recesso per motivi di pubblico interesse;
d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sull’Intervento ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
e) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà da qualsiasi altro organo competente relativamente alla Concessione.
SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale della concessione:
▪ il presente Capitolato Speciale di Concessione e relativi allegati (tra i quali la stima economica degli interventi predisposta dal servizio PRM Patrimonio);
▪ la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio in concessione;
▪ Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato dal Concessionario;
▪ la Matrice dei Rischi;
▪ Planimetria dell’Impianto ippico;
▪ l’offerta (compreso il progetto di fattibilità) presentata in sede di gara;
▪ la modalità di gestione dell’impianto offerta in sede di gara (piano di gestione);
▪ il progetto definitivo ed il progetto esecutivo approvati dall’Amministrazione.
ART. 2.2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.
Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 134 comma 1, comma 2, e 1342 del Codice civile, tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
In particolare, il Concessionario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del presente capitolato Speciale: artt. 1.4.1 - 1.4.2 - 1.6 - 1.8 - 3.7 - 6.3 - 6.6.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.
In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Il Comune di Napoli è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture e per affidamenti in concessione, il Comune di Napoli ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all’offerta il Patto di Integrità.
Con l’inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Napoli verificherà l’applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
ART. 2.3 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
Il fallimento del Concessionario comporta, lo scioglimento ope legis del contratto di concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 e dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di consegna dell’Impianto a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.
Se nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta o se il verbale di avvio dell’esecuzione, firmato dal Direttore dell’Esecuzione, ed inviato anche a mezzo pec al Concessionario, non viene restituito entro 30 (trenta) giorni, anche a mezzo pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell’Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
La Concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, in linea con quanto prescritto dall’art. 168, comma 1 del Codice, avrà la durata di anni 2 (due), nei quali è ricompreso il termine massimo assegnato per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
Nel periodo di durata della concessione sono, pertanto, comprese anche le fasi di realizzazione e collaudo dei lavori, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma, offerto dal concessionario in sede di gara, allegato denominato “cronoprogramma”.
In particolare, la durata delle attività contrattuali è così suddivisa:
▪ I lavori dovranno essere ultimati entro il periodo massimo stabilito di 18 (diciotto) mesi dall’inizio della concessione secondo il cronoprogramma offerto in sede di gara;
▪ l’erogazione dei servizi potrà avvenire solo a seguito dell’ottenimento da parte del Concessionario di tutte le certificazioni necessarie all’esercizio delle attività stesse.
ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ovvero, in caso di alienazione dell’immobile, nelle more della definizione della medesima alienazione. Il Concessionario si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento dell’Impianto ippico fino all’individuazione del nuovo gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo subentro.
ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del Direttore dell’Esecuzione e del Concessionario anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del Deposito Cauzionale definitivo di cui all’articolo 5.1), della Polizza di cui agli artt. 5.2), previa presentazione della documentazione inerente il finanziamento degli investimenti indicata all’articolo 5.5). In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che il Concessionario deve immediatamente eseguire.
ART. 3.4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all’art. 3, comma l , lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle
condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario dell’aggiudicatario:
▪ Tasso Interno di Rendimento del progetto pari a. ;
▪ Tasso Interno di Rendimento dell’azionista pari a ;
▪ Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio) pari a ;
▪ VAN progetto pari a ;
▪ VAN azionista pari a ;
I valori dei predetti indici saranno definiti dal PEF dell’aggiudicatario.
ART. 3.5 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’impianto e dei Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibili al Concedente;
c) nei casi di sospensione del servizio richiesti dal Concedente, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;
d) qualora la sospensione ecceda 2 (due) mesi determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a (due) punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 6.1. In tal caso, al Concessionario sono dovuti gli importi per il recesso di cui all’art. 6.1 del presente capitolato.
ART. 3.6 - ALLOCAZIONE DEI RISCHI
I rischi connessi all’esecuzione della presente Concessione sono ripartiti secondo la seguente matrice di allocazione dei rischi:
rischi | descrizione | effetti | concessionario | concedente | Non alloca to | Articolo contratto che identifica il rischio |
rischio di costruzione | Rischio che le opere di manutenzione straordinaria non avvengano nei tempi e nei modi preventivati | Ritardi e/o maggiori costi e/eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale | X | ART.1.4.1 ART. 6.1 | ||
rischi normativi | Rischio che modifiche normative imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione | ritardi e/o maggiori costi | X | ART. 3.5 c. 1 lett. a) | ||
Rischio che modifiche normative prevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione | ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi | X | ||||
rischio di domanda | Rischio che il bacino di riferimento o aggredibile subisca dei mutamenti, qualitativi o quantitativi, che non permettono la realizzazione del cash flow previsto | Diminuzione dei ricavi | X | ART. 6 e ART. 7 ART. 1.4.2 ART. 1.5 | ||
rischio di | Rischio di | Risarcimento danni al concedente. Eventuale rescissione contrattuale. | X | ART. 3.9 | ||
disponibilità | indisponibilità totale o parziale | ART. 1.4.2 | ||||
dell’impianto in relazione agli standard tecnici e | ART. 1.5 ART. 1.12 | |||||
funzionali stabiliti |
dal contratto anche per obsolescenza tecnica | Applicazione delle penali | ART. 6.1 | ||||
rischio di gestione | Rischio di aumento | Disservizi. | X | ART. 1.4.1 | ||
dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di | Maggiori costi o ricavi. Applicazione | ART. 1.4.2 ART. 1.6 | ||||
offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standards | penali. Eventuale risoluzione contrattuale, risarcimento danni al concedente. | ART. 1.12 ART. 3.7 | ||||
pattuiti. Rischio di | ||||||
mancata erogazione | ||||||
dei servizi | ||||||
rischio economico | Rischio che i costi stimati per gli interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria, nonché per la gestione e manutenzione pluriennale, non siano adeguati | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ritardi | X | ART. 1.3 | ||
rischio finanziario | Rischio di mancata | Risoluzione del | X | ART. 6.1 | ||
sottoscrizione del | contratto. | |||||
contratto di | Maggiori costi | |||||
finanziamento. | finanziari. | |||||
Rischio di | ||||||
oscillazione del | ||||||
valore dei tassi | ||||||
d’interesse | ||||||
rischio manutenzione straordinaria non prevista | Rischio che si possano verificare eventi che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, tra quelli non preventivati a carico del Concessionario | Maggiori costi di gestione e/o minori ricavi. | X | ART. 1.3 ART. 1.4.2 | ||
rischio operativo | Rischio economico | Rischio di non | X | ART. 1.8 | ||
(art. 5 e | tout court | riuscire a | ||||
Considerando 18 | recuperare gli | |||||
della Direttiva | investimenti | |||||
23/2014) | effettuati e/o i | |||||
costi sostenuti per | ||||||
realizzare i lavori | ||||||
o gestire i servizi |
oggetto del contratto |
ART. 3.6 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175 e, in quanto compatibili, dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 3.7 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’art. 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per cause di forza maggiore di cui all’art. 1.8.3.
In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell/gli evento/i.
5. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e della sicurezza dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:
a) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 (tre) giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda 2 (due) mesi determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.
b) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest’ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
ART. 3.8 - MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO - GESTIONALE
Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario il Concessionario medesimo è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, un resoconto economico-gestionale sull’ esecuzione del contratto.
Nel resoconto di cui al periodo precedente il Concessionario fornisce almeno i seguenti documenti e informazioni:
▪ il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente revisionato ai sensi del presente Capitolato, aggiornato con dati consuntivi relativi all’ultima annualità trascorsa;
▪ i dati relativi all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi;
▪ una relazione sullo stato della manutenzione generale di fabbricati e degli impianti e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
▪ eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della concessione.
In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, il Comune richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Concessionario.
ART. 3.9 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE
Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia Fase di Progettazione sia in Fase di Esecuzione dei lavori oggetto di intervento sia durante la fase di gestione.
Il Concedente per ogni giorno naturale di ritardo imputabile al concessionario rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali per l’inizio e l’ultimazione lavori, per l’avvio della gestione, applicherà una penale corrispondente allo 0,3 per mille dell’importo dei lavori a base di gara fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del predetto importo, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l’ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.
Nel caso in cui il Concessionario non faccia fronte nei tempi richiesti alla corresponsione delle penali di cui sopra il concedente avrà facoltà di avvalersi della cauzione definitiva.
Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Esecuzione dei lavori consentendo il rispetto del termine stabilito complessivamente dal Cronoprogramma per il compimento di entrambe le Fasi (progettazione + Esecuzione) il concedente, al termine della fase di esecuzione, dopo il collaudo, restituirà le penali applicate per il ritardo nella fase di progettazione versate dal Concessionario.
Nel corso della gestione economica e funzionale dell’impianto ippico, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione delle strutture affidate in concessione, il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti della violazione. Qualora il concessionario non provveda, il concedente applicherà una penale corrispondente all’uno per mille del Costo annuo operativo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario (Voce Costi del Conto Economico del P.E.F.), fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del costo complessivo iscritto nel P.E.F. per l’intera durata della concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora rammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.
a. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:
OGGETTO | IMPORTO PENALITA’ | |
1 | Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio delle attività rispetto alla data di cui all’art. 3.1 “inizio e durata della concessione”, a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta, verrà applicata una penale di | fino € 500,00 per ogni giorno |
2 | Infedele contabilizzazione | € 2.500,00 (per ogni violazione) |
3 | Pagamento del canone mensile effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, per ogni giorno ulteriore di ritardo (massimo 90 giorni di ritardo) | € 500,00 |
4 | Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze con disservizio per l’utenza dell’impianto ippico (per ogni giorno) | € 1.000,00 |
5 | Mancata trasmissione, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, del resoconto economico-gestionale (per ogni giorno di ritardo) | € 500,00 |
6 | Sospensione del servizio all’utenza, per decisione unilaterale del concessionario, per ogni giornata | € 1.000,00 |
7 | Per impossibile fruizione, imputabile al Concessionario, delle giornate messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale (per ogni giornata) | € 10.000,00 |
8 | Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ippico per ogni violazione | € 5.000,00 |
9 | Inosservanza del cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto (per ogni mese di ritardo) | € 10.000,00 |
10 | Mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali modifiche che interessano la cauzione definitiva o le polizze | € 10.000,00 |
11 | Conduzione tecnica e funzionale dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti (per ogni violazione) | € 10.000,00 |
12 | Ritardi nella consegna del progetto esecutivo (al giorno) | € 300,00 |
13 | per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti | € 1.000,00 |
b. Le penali verranno detratte con cadenza semestrale dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la Cauzione definitiva sia di importo insufficiente a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del Codice, l’importo dovrà essere pagato dal concessionario con apposito bonifico.
c. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’ Amministrazione.
d. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
e. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno e l’esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.
ART. 3.10 - REFERENTI DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio della Concessione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l’intero periodo contrattuale. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure alte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
L’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, indicherà il Direttore dei lavori ed il Direttore di Esecuzione del Contratto, quale referente amministrativo, che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all’esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l’unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario nella fase della gestione.
ART. 3.11 - PERSONALE
ART. 3.11.1 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Xxxxx assicurativi ed infortunistici, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell’inizio delle prestazioni e comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.
ART. 3.11.2 - DOVERI DEL PERSONALE
Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il personale è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/4/14, modificato con atto n. 217 del 29/04/2017, pena la risoluzione del contratto pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
ART. 3.12 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI
Il Concessionario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche, non configurandosi le stesse quale affidamento in subappalto e meglio specificate nel successivo capoverso, a lavoratori autonomi [ex art. 105 comma 3, lettera a) del Codice].
Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d’opera intellettuale o specialistiche o di insegnamento sportivo.
È fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG, ecc.).
ART. 3.13 - SICUREZZA
a. Il Concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
b. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
c. L’inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.
ART. 3.14 -SUBAPPALTO
Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 105 e 174, (Subappalto) del Codice, dal Regolamento e dalla Documentazione di Gara, dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dalla normativa applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta.
Il Concessionario dovrà fornire al Concedente tutta la documentazione prescritta dal citato articolo 105 (Subappalto) del Codice al fine del rilascio, da parte del Concedente, delle relative autorizzazioni al subappalto, nel rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 105 (Subappalto) del Codice.
Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, fermo restando che i Lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavorazioni indicate nella Documentazione di Gara.
Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro affidato.
Non integrano gli estremi del subappalto i lavori direttamente affidati dal Concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario sempre che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
L’affidamento dei lavori da parte del Concessionario a soggetti terzi è ammesso nei limiti di quanto indicato nella Documentazione di Xxxx, fermo restando che i lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicati nella Documentazione di Gara. Per l’affidamento dei lavori a soggetti terzi il concessionario è tenuto al rispetto della parte III del codice (art.164 comma 5 del Codice)
Il subappalto della progettazione è ammesso nei limiti di cui all’articolo 91 (Procedure di affidamento), comma 3, del Codice.
Per la natura del contratto, non è applicabile l’art. 174 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
Successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il concessionario dovrà indicare all’amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta.
Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.
ART. 3.15 - SUBCONCESSIONE
Non è ammessa la subconcessione per l’intero impianto e per l’intera durata della concessione, né per l’attività ippica, ad eccezione dell’attività di bar e ristorazione.
Il Concessionario, previa comunicazione al Concedente, potrà sub concedere parte dell’impianto per singole manifestazioni e/o Eventi sui quali è richiesto, comunque, il preventivo assenso dell’Amministrazione comunale.
SEZIONE 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 4.1 - REVISIONE DEL CANONE MENSILE
Il canone mensile di cui all’art. 1.7, da corrispondere all’ Amministrazione da parte del Concessionario, sarà soggetto alla rivalutazione annuale, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (o in base a diverso indice che l’ISTAT dovesse adottare in esecuzione di Direttive Comunitarie).
ART. 4.2 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE MENSILE DI CONCESSIONE
Il pagamento del canone mensile di cui all’art. 1.7 del presente Capitolato dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate. Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati dal Concedente al Concessionario.
In seguito al pagamento, il Comune di Napoli – Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi provvederà ad emettere fattura e/o ricevuta di pagamento. Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla capogruppo.
In caso di ritardato pagamento, si applicano gli interessi di legge.
Il Concessionario dovrà rispettare le disposizioni di cui all’ art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma l, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 4.4 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E DELLO STATO DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto del recesso o della risoluzione, i beni, che costituiscono l’Impianto, passeranno nella disponibilità del Concedente in stato di ordinaria funzionalità e di manutenzione.
Le Parti redigeranno apposito verbale di consegna con l’elencazione dei beni, da sottoscrivere entro 30 (trenta) giorni successivi dal verificarsi della causa estintiva della Convenzione.
Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, a spese del Concessionario.
Le attività di verifica di cui sopra sono dirette a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di
fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di accertare lo stato di conservazione della struttura e delle attrezzature.
La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, in quanto applicabili.
ART. 4.5 - COLLAUDO PER I LAVORI
Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta al Concedente della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma e dal Progetto Esecutivo, nonché darà comunicazione dell’Ultimazione.
Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l’inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
Il Concedente provvederà a nominare una commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102 (Collaudo) del Codice e dall’articolo 216 (Nomina del collaudatore) del Regolamento.
I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario fermo restando che gli onorari dei professionisti coinvolti nelle operazioni di Xxxxxxxx non potranno in ogni caso superare i limiti determinati ai sensi del DM del 20 luglio 2012 n. 140.
Il Collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Regolamento. Le operazioni di collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica dei Lavori al Progetto Esecutivo e a quanto previsto dalla Convenzione.
Il certificato di Xxxxxxxx, redatto secondo le modalità di cui all’articolo 229 (Certificato di collaudo) del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il Collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Qualora in sede di Collaudo siano riscontrati vizi e/o difetti e/o mancanze tali da renderle opere non collaudabili, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le riparazioni, modifiche, aggiunte e/o sostituzioni necessarie a rimediare ai vizi e/o ai difetti accertati secondo le indicazioni della commissione di collaudo ed i tempi con la stessa concordati.
Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi alle disposizioni ricevute entro i termini concordati con la commissione di collaudo, il Concedente avrà il diritto di provvedervi direttamente, anche attraverso terzi a ciò specificatamente incaricati, a spese del Concessionario.
In caso di ritardi nelle operazioni di Collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Alterazione dell’Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.
SEZIONE 5 - CAUZIONE E GARANZIE ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA-
Il Concessionario è tenuto a costituire prima della stipula del contratto la garanzia definitiva di cui e secondo le modalità dell’art. 103 del Codice pari al 10% del valore della concessione.
ART. 5.2 -POLIZZE ASSICURATIVE
Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative:
▪ idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di Forza Maggiore, che danneggino o distruggano totalmente o parzialmente gli impianti e l’opera, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza dovrà, inoltre, garantire il Concedente per la Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura per la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovrà essere indipendente da altre coperture che il Concessionario avesse già in corso. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato. Una copia della polizza dovrà essere trasmessa al Concedente entro 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori
▪ per tutta la durata della Concessione, polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), indipendente da altre coperture che il Concessionario avesse già in corso;
▪ polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione;
▪ polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, (con decorrenza dalla data di consegna dei lavori);
▪ polizza assicurativa ex articolo 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, (con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo);
▪ polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. “RC professionale”) secondo quanto previsto dall’articolo 24 comma 4 del Codice, dall’approvazione dei progetti fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
▪ polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. “AllRisks”) relativa all’Impianto, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore al valore dell’immobile;
▪ polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione all’Intervento
Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
L’assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi [60] giorni dalla data del pagamento dovuto, la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l’assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 30 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.
ART. 5.3 - DOCUMENTAZIONE INERENTE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
La sottoscrizione del contratto di concessione avverrà, ex art. 165 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera.
Il contratto di concessione sarà risolto di diritto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facoltà del Concessionario ex art. 165, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di reperire la liquidità necessaria attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
SEZIONE 6 - NORME FINALI
ART. 6.1 - RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 6.1.1 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 1.4.1 (Progettazione esecutiva) e/o la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento dell'opera nei 12 (dodici) mesi successivi alla sottoscrizione della concessione, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità ed importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni.
5. Spettano al Concedente:
a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
c. le penali a carico del concessionario
ART. 6.1.2 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1454, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni qualora:
a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
b) il Concessionario superi di 180 (centottanta) giorni il termine per il completamento dei lavori nell’Impianto previsto dal Cronoprogramma offerto in sede di gara, ove l’inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
c) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Impianto o dell’Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
d) il Concessionario abbia omesso di attivare le coperture assicurative previste dal presente capitolato, ovvero non provveda nel termine di gg. 30 (trenta) dalla constatazione;
e) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l’assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
f) il Concessionario violi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Resta fermo che il Concedente, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1455 del Codice civile potrà risolvere la Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti ai sensi del presente capitolato.
3. La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, del Codice civile.
4. In pendenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo, il Concedente:
a) non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Capitolato;
b) non potrà dar corso alla risoluzione;
c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi;
d) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi Aggiuntivi e di incasso dei Ricavi Commerciali.
5. Alla scadenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo del presente art. 6,1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la Concessione, di cui al presente Capitolato, al Concessionario.
6. Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l’Amministrazione - ai sensi del comma 8 dell’art. 176 del Codice - comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.
7. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
8. Fatto salvo quant’altro espressamente indicato nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi dell'art. 3.9 del presente capitolato;
b) gravi vizi o difformità dell’opera;
c) perimento totale o parziale dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
d) grave danneggiamento dell’opera dovuto aa inadeguata o carente manutenzione;
e) superamento dell’importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per indisponibilità dell’opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi;
f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 5.1 e 5.2;
g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
h) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall’art.30 comma 5 del Codice, e fiscali.
10. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
a) qualora non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
1) danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
2) tutti i costi necessari affinché l’opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 9, lettere c), d) ed e);
3) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
4) costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
5) le penali a carico del Concessionario.
11. Qualora l’opera abbia superato la fase di collaudo:
1) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
2) tutti i costi necessari affinché l’opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al precedente comma 9, lettere c), d) ed e);
3) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
4) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
5) le penali a carico del Concessionario.
12. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
13. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo e fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
14. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
ART. 6.1.3 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
La risoluzione per inadempimento ascrivibile al concedente è prevista:
1. in caso di ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alla Concessione;
2. fatto del Concedente che dia luogo a:
a) sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni;
b) sospensione nell’Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni:
il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previo invio al Concedente di una diffida ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 60 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’articolo 176 del Codice, i seguenti importi:
la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, pari a:
ove l’Impianto non abbia ancora superato la fase di collaudo:
- i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, realizzazione di opere compensative, ivi compresi i relativi oneri finanziari al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
ove l’Impianto abbia superato la fase di collaudo:
- il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell’Ultimazione; ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove la risoluzione abbia luogo dopo l’Ultimazione.
4. L’efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo, e dovrà essere fatta valere dal Concessionario.
5. Fatto salvo quant’altro espressamente indicato nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 6.1.4 - RECESSO DELLA CONVENZIONE
1. Il Concedente potrà recedere dal contratto per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse previa comunicazione scritta al Concessionario, unitamente ai motivi, e previo riscontro congiunti degli stessi.
2. A decorrere dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà redigere apposito verbale di consegna in contraddittorio con il Concedente.
3. In caso di recesso, saranno rimborsati al Concessionario:
la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione all’Intervento, pari a:
ove l’Impianto non abbia superato la fase di collaudo:
- i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo
ove l’Impianto abbia superato la fase di collaudo:
- il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti), ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
- le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell’Ultimazione;
- ovvero al 10% (dieci per cento) del valore dei Servizi non ancora erogati valutati sulla base del Piano Economico Finanziario ove il recesso abbia luogo dopo l’Ultimazione.
4. L’efficacia del recesso della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento di tutte le somme previste nel presente articolo.
ART. 6.1.5 - RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE
1. In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile.
Ove l’Impianto non abbia superato la fase di collaudo:
a) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, compresi i costi per la progettazione, i costi eventualmente sostenti per allacciamenti, spostamenti di sottoservizi, ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo.
b) Ove l’Impianto abbia superato la fase di collaudo:
i. il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) ivi compresi i relativi oneri finanziari, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;
ii. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, comprensivo degli eventuali oneri dovuti – a qualsivoglia titolo ed anche a titolo di costi di rottura della provvista – in dipendenza della anticipata estinzione dei Finanziamenti e/o dei contratti finanziari derivati stipulati in relazione a questi ultimi.
2. L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al presente paragrafo.
ART. 6.1.6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 6.10.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
b) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
c) le penali a carico del Concessionario.
ART. 6.1.7 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi.
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sul deposito cauzionale di cui all’art. 5.1, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 6.3 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO
La Concessione può essere revocata dall’Amministrazione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4 del Codice. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’Amministrazione delle somme previste dal medesimo comma 4 dell’ art. 176 del Codice.
ART. 6.4 - RESPONSABILITA’
Il Concessionario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È, altresì, responsabile nei confronti dell’ Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI
Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.
Il Concessionario si impegna a trasmettere al Concedente una relazione annuale sull’andamento della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione.
Il Concedente effettuerà le verifiche di sorveglianza mediante i propri uffici individuati per la gestione degli impianti sportivi Comunali.
Prima dell’inizio della fase di Gestione il Concedente comunicherà al Concessionario il servizio Comunale competente a cui il Concessionario dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività di sorveglianza del Concedente stesso.
ART. 6.6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o, comunque, oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento.
Alla scadenza, recesso o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione all’Intervento, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell’Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.
ART. 6.7 - OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO
Nell’esecuzione della presente concessione il Concessionario deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Si applica l’art. 30 del Codice e le norme in esso citate e/o richiamante.
Il Concessionario, in particolare, deve osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l’opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Gli obblighi di cui al comma precedente devono essere osservati dal Concessionario e dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all’opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell’opera e dell’impianto ippico.
Per la gestione economica e funzionale dell’opera e degli impianti sportivi il Concessionario si impegna ad impiegare unità lavorative in possesso di adeguata capacità tecnica professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione stessa e l’erogazione, a regola d’arte, dei servizi all’utenza.
Il Concessionario è tenuto ad individuare il responsabile della sicurezza e ad adottare il piano di sicurezza e quant’altro prevede la Legge.
Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale previdenziale e di sicurezza nonché delle successive modificazioni ed integrazioni sono ad intero ed esclusivo carico del Concessionario con esclusione di ogni responsabilità da parte dell’Ente concedente.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Codice, l’Ente concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell’importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell’opera e dell’impianto ippico oggetto della concessione. L’Ente concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate, siano riconducibili alle imprese subappaltatrici del concessionario atteso che, in conformità all’art. 174, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Ente concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite, ricorrendone le condizioni, il Concessionario dovrà impegnarsi, compatibilmente con l’organizzazione e la struttura d’impresa, al rispetto di cui all’art. 50 del Codice, in particolare,
a garantire gli attuali livelli occupazionali con la conseguenziale assunzione del personale uscente dalla precedente gestione dell’impianto.
ART. 6.8 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge domicilio in Napoli, .
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
ART. 6.9 - REGISTRAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO E REGIME TRIBUTARIO
La Convenzione è soggetta a registrazione.
Ciascuna delle Parti è responsabile per il pagamento delle spese da essa sostenute in relazione alla redazione, negoziazione e sottoscrizione del presente atto. Tutti gli oneri, i costi e le spese, comprese quelle fiscali e notarili, e gli atti esecutivi del presente atto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.
ART. 6.10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi, altresì, ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida Antimafia di cui all’articolo 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del
Ministero dell’Interno del 19 aprile 2011.
Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario, ai sensi della Convenzione, sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione della presente Convenzione.
Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, sub affidatari e sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell’inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 6.11 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo pec, o lettera raccomandata
A.R. ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente, al seguente indirizzo:
[•] Att.: [•]
pec: [•]
Se al Concessionario al seguente indirizzo:
[•] Att.: [•]
pec: [•]
o al diverso indirizzo che la Parti avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.
Le dette comunicazioni saranno efficaci, in entrambi sistemi di comunicazione, dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall’avviso di ricevimento e di consegna (in particolare per la pec).
ART. 6.12 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato o della legge, il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la Privacy.
Ai sensi dell’art. 29 del predetto D.Lgs. n. 163/2003, il Concessionario è designato dall’ Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).
Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna all’Amministrazione tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.
Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
L’Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.
Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dall’Amministrazione, in caso di eventuali violazioni del Codice, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso.
L’Amministrazione, nella sua qualità di Concedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto contrattuale.
Il Responsabile risponde, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per qualsiasi danno cagionato all’Amministrazione o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
ART. 6.13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora nel corso della Concessione, si verifichino i presupposti di cui all’articolo 205 (Accordo bonario) del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell’accordo bonario ivi prevista. È in ogni caso ammesso, il ricorso all’istituto della transazione, nel rispetto delle norme del Codice civile e di quanto disposto dall’articolo 208 (Transazione) del Codice.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concedente e il Concessionario sulla Convenzione oggetto del presente Capitolato, inerenti, inter alia, la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute al foro di Napoli, con esclusione di riscorso a qualsiasi forma di arbitrato.
Il Responsabile del Procedimento,
dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.