PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERV. ISTRUZIONE
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 76 DI DATA 11 Dicembre 2020
OGGETTO:
Legge provinciale 5/2006, art. 74 - provvedimento a contrarre per l'affidamento del servizio predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille a favore di studenti e studentesse con disabilità sensoriale visiva per l'anno scolastico 2020/21 (euro 25.109,92).
L’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola (L.P. 7 agosto 2006, n. 5), prevede che la Provincia promuova interventi per prevenire le situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali e in particolare al comma 2 lettera c) misure a favore della disabilità sensoriale;
il Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (di seguito denominato Regolamento), approvato con Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. e s.m.i., disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali assicurandone l’integrazione e l’inclusione nella scuola;
l’articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento sopra citato, indica fra i destinatari degli interventi previsti dallo stesso Regolamento, gli studenti e studentesse che presentano problemi della comunicazione conseguenti a disabilità visive;
rilevato che la Giunta provinciale ha ritenuto in questi anni che l’amministrazione dovesse farsi carico di un particolare e specifico supporto alle istituzioni scolastiche e formative volto a garantire la predisposizione del materiale didattico e scolastico necessario al processo di apprendimento e di formazione degli studenti e studentesse con disabilità visiva;
preso atto che è intenzione della Giunta provinciale garantire anche per l’anno scolastico 2020/2021 detto servizio che consente di qualificare l’attività di inclusione delle istituzioni scolastiche e formative in un ambito settoriale in cui si rendono necessarie specializzazioni e professionalità aventi competenze relative alla disabilità visiva e considerati i risultati positivi conseguiti negli anni scolastici precedenti;
visto quanto previsto dall’art. 74 comma 2 della legge provinciale sulla scuola e conseguente regolamento di attuazione (capo IV D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg.) per il quale i servizi erogati presso le istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei bisogni educativi speciali, tra i quali figurano i problemi del linguaggio e della comunicazione, devono essere affidati a soggetti accreditati;
al fine di predisporre il materiale e i testi scolastici in caratteri ingranditi e/o in testo braille per assicurare la piena partecipazione all’attività educativa e formativa realizzata dalla scuola e nell’attesa di ridefinire complessivamente le modalità con le quali sono garantiti i servizi di inclusione nell’ambito della disabilità visiva;
preso atto che l’attività di supporto e valutazione dei fabbisogni degli studenti e studentesse con disabilità visiva, in carico alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, anche in relazione all’ambiente scolastico e al programma didattico, è condotta attraverso un'équipe multidisciplinare che garantisce un supporto psicologico e tiflologico - attività strettamente connesse al servizio di predisposizione e stampa dei testi scolastici in caratteri ingranditi e/o in testo braille - e che l’affidamento della stessa alla Cooperativa sociale Abc IRIFOR è stato prorogato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1508 del 2 ottobre 2020, in virtù dell’articolo 27 della legge provinciale n. 3/2020;
rilevato che, in base alle premesse di cui sopra, si ritiene ricorrano gli estremi previsti dall’articolo 21, comma 2, lettera b ter) e dal comma 5 dello stesso articolo della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, in quanto l’intervento sopra descritto viene affidato al soggetto accreditato, in base alla normativa provinciale, ad eseguire nelle scuole del territorio trentino interventi a favore di studenti con disabilità sensoriali della vista, che attualmente risulta essere in possesso di specifiche
competenze settoriali in tale ambito nonché in grado di garantire una continuità di presa in carico attuando progetti di inclusione degli studenti con disabilità visiva nelle varie fasi del loro percorso scolastico che tengano conto degli specifici bisogni di ognuno;
considerata la particolare struttura del mercato, riscontrata l’effettiva assenza di alternative valutata in base al criterio della migliore localizzazione dell’operatore economico rispetto al luogo di esecuzione del contratto e considerato il grado di soddisfazione maturato alla conclusione dei precedenti rapporti contrattuali;
considerati i fabbisogni per l’anno scolastico 2020/2021 delle istituzioni scolastiche e formative le quali hanno in carico studenti e studentesse con disabilità visiva quantificati in 12.267 pagine stampate a caratteri ingranditi e/o in testo braille;
considerata la nota prot. n. 646846 di data 21 ottobre 2020 con la quale è stata formulata una richiesta di offerta per il servizio di predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille a favore di studenti e studentesse con disabilità sensoriale sulla base dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche e formative, alla Cooperativa sociale Abc IRIFOR;
considerato che le associazioni/federazioni che rappresentano la categoria dei disabili visivi sono autorizzate a derogare alle norme sul diritto d’autore al fine di rendere fruibile il materiale scolastico ai beneficiari purché nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 71 bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
considerata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale è dichiarato il rispetto delle norme sul diritto d’autore e lo status di ONLUS da parte della Cooperativa Abc Irifor del Trentino;
vista la nota di Abc IRIFOR inviata al Servizio istruzione in data 29 ottobre 2020 (prot. n. 670181) con la quale è formulata l’offerta di 1,76 euro onnicomprensivo a pagina stampata in caratteri ingranditi e/o in testo braille;
considerata la specificità di dette attività e quanto dettagliatamente specificato nei punti precedenti, si ritiene di garantire tali servizi anche per il corrente anno scolastico, attraverso la cooperativa sociale Abc IRIFOR, ente accreditato ai sensi del capo IV del D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg., e unico ente iscritto nella sezione B1) “Interventi a favore di studenti con disabilità visiva”, del registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali, aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 39 di data 31 agosto 2020 nonché ente accreditato (e convenzionato con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari) in ambito socio-sanitario con determinazione dirigenziale n. 59 di data 28 febbraio 2017 ai sensi del D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.;
dato atto pertanto di procedere, tramite trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i., all’affidamento del servizio di predisposizione e stampa dei testi scolastici in caratteri ingranditi e/o in testo braille individuando il compenso in 20.489,92 euro pari a 12.267 pagine stampate a caratteri ingranditi e/o in testo braille (di cui 625 fornite a titolo gratuito per la prima e la seconda elementare) comunicate dalle istituzioni scolastiche;
considerato che potrebbero pervenire richieste di integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche successive all’approvazione del presente provvedimento, queste ultime verranno valutate dal Servizio istruzione e approvate fino a un massimo di n. 14.267 pagine ingrandite o predisposte in testo braille, tenuto conto di un costo forfettario di cui sopra per ogni pagina ingrandita o in braille pari ad euro 1,76 prevedendo pertanto un corrispettivo massimo di 4.620,00 euro per coprire
l’eventuale integrazione fino a un massimo onnicomprensivo pari a euro 25.109,92;
la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, è pari dunque a un massimo di euro 25.109,92 euro onnicomprensivi (oneri della sicurezza pari a euro 0,00 in quanto a carico della Cooperativa);
considerata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si precisa quanto segue:
● il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario della spesa di cui al presente provvedimento, di importo pari ad euro 25.109,92 onnicomprensivi, è: Cooperativa sociale Abc IRIFOR del Trentino”, codice fiscale n. 02085130223, con sede in Trento, via della Malvasia n. 15;
● la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono rispettivamente il Servizio Istruzione e il dott. Roberto Ceccato, Dirigente del Servizio Istruzione e Dirigente generale dello stesso Dipartimento Istruzione e Cultura;
visto quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si attribuisce alla convenzione allegata al presente provvedimento il codice CIG n. Z2B2EAE6EB;
considerato il comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non è richiesta alcuna garanzia definitiva, in quanto è previsto che il corrispettivo dovuto venga liquidato in un'unica soluzione finale, a seguito dell'avvenuta esecuzione regolare del contratto;
visto l’art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) che prescrive, ove ne sussistano i presupposti, l’individuazione da parte del Titolare del trattamento del Responsabile dello stesso;
dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
allegato A) schema di contratto
allegato B) istruzioni conferite dal Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento per disciplinare i trattamenti svolti dal Responsabile;
IL DIRIGENTE
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 in materia di istruzione e formazione visto il decreto legislativo n. 118/2011
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera b) ter e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per l’affidamento del servizio di predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille a favore di studenti e studentesse con disabilità sensoriale
visiva per l’anno scolastico 2020/21, alla Cooperativa sociale Abc IRIFOR del Trentino, con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita IVA n. 02085130223;
2. di autorizzare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a euro 25.109,92 onnicomprensivi di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza in quanto a carico della Cooperativa stessa, derivante dall’erogazione nel limite massimo di n. 14.267 pagine ingrandite o predisposte in testo braille, tenuto conto di un costo forfettario per ogni pagina ingrandita o in braille pari a euro 1,76, da corrispondere secondo le modalità di rendicontazione e autorizzazione stabilite nello schema di contratto allegato parte integrante del presente provvedimento;
3. di corrispondere alla Cooperativa sociale Abc IRIFOR del Trentino, per l’espletamento degli interventi di cui al precedente punto 1), per un numero di pagine ingrandite e/o in testo braille stimate, sulla base del fabbisogno delle istituzioni scolastiche e formative di 12.267 unità per un totale di 20.489,92 euro comprensivo di IVA, salvo eventuali richieste di integrazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative accolte con nota del Servizio Istruzione e comunque fino ad un massimo di 25.109,92 comprensivo di IVA;
4. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008;
5. di procedere alla stipula del contratto con la Cooperativa sociale Abc IRIFOR del Trentino, con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita IVA n. 02085130223, viste le motivazioni espresse in premessa circa la natura della prestazione, attraverso le modalità previste laddove compatibili, demandando all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti la stipulazione del contratto, autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni al testo approvato nonché la revisione e l’aggiornamento delle disposizioni in materia di appalti e contratti;
6. di incaricare l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti alla stipula del contratto, autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni al testo approvato nonché la revisione e l’aggiornamento delle disposizioni in materia di appalti e contratti, dando atto che la relativa sottoscrizione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
7. di subordinare la stipulazione della convenzione all’acquisizione da parte dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e centrale acquisti della relativa documentazione antimafia se e in quanto dovuta;
8. di approvare gli atti di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
allegato A) schema di contratto
allegato B) istruzioni conferite dal Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento per disciplinare i trattamenti svolti dal Responsabile;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG è il seguente: Z2B2EAE6EB;
10. di dare atto che non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016;
11. di procedere alla sottoscrizione del contratto ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
12. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione la sottoscrizione del contratto dando atto che il medesimo ha validità dalla data di adozione del presente provvedimento nelle more della stipula del contratto stesso;
13. di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 25.109,92 impegnando la stessa in base al principio di esigibilità, di cui all’art. 56 e all’Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, nel seguente modo:
Euro 25.109,92= sul capitolo 252704 dell’esercizio finanziario 2021;
14. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
Pag 6 di 7 RC RIFERIMENTO : 2020-S167-00144
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A)
002 Allegato B)
IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato
Pag 7 di 7 RIFERIMENTO : 2020-S167-00144
Allegato A
SCHEMA DI CONTRATTO
per la predisposizione e stampa di testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille a favore di studenti e studentesse con disabilità sensoriali della vista tramite affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23/90.
Tra le parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata “Provincia”, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da ……..., nato/a a ……..
il ………..., il quale interviene e agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998;
(2) COOPERATIVA SOCIALE ABC IRIFOR DEL TRENTINO, di seguito denominata “Cooperativa”, con sede in Trento, Via della Malvasia 15, codice fiscale e partita Iva n. 02085130223, rappresentata da……... signor ………., nato/a a ………. il ………., che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa;
in conformità alla determinazione dirigenziale n. …. di data ……..., nonché al verbale di data
…….. del Consiglio di Amministrazione della predetta “Cooperativa” che hanno autorizzato la stipulazione del presente contratto;
tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
si stipula il seguente:
CONTRATTO
Art. 1
(Oggetto del contratto)
1. Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di interventi volti a promuovere l’inserimento nella scuola degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità sensoriali della vista, ai sensi dell’articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e del relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida alla Cooperativa sociale Abc IRIFOR del Trentino che accetta, la realizzazione del servizio di predisposizione e stampa dei testi scolastici a caratteri ingranditi e/o in testo braille, necessaria per garantire agli studenti con disabilità sensoriale la piena partecipazione all’attività educativa realizzata dalla scuola.
Art. 2
(Durata del contratto e facoltà di recesso)
1. Le attività di cui alla presente convenzione si esplicano con riferimento all’anno scolastico 2020/2021 (duemilaventi/duemilaventuno) a decorrere dalla data adozione della determinazione
dirigenziale n. di data , che ha autorizzato la stipulazione della presente
convenzione fino al 31 agosto 2021 (trentuno agosto duemilaventuno). Le attività potranno iniziare nelle more della stipula della convenzione e, in tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo
dopo l’avvenuta formalizzazione della medesima.
2. E’ facoltà delle parti recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque momento, con preavviso alla controparte di almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, tramite raccomandata A/R.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell’incaricato, il compenso dovuto a quest’ultimo verrà rideterminato dall’Amministrazione in base all’attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile. L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell’incaricato ovvero nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell'Ente senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento
3. Nel caso di recesso da parte dell'Ente, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.
4. La Provincia autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 67 del medesimo decreto.
Art. 3
(Destinatari degli interventi)
1. Destinatari degli interventi sono le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli studenti e studentesse affetti da disabilità sensoriali della vista, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138, frequentanti le medesime istituzioni scolastiche e formative.
Art. 4
(Finalità dell’intervento)
1. La Cooperativa eseguirà il servizio di predisposizione del materiale e dei testi scolastici in caratteri ingranditi e/o in testo braille, al fine di assicurare la piena partecipazione all’attività educativa e formativa realizzata dalla scuola; tale servizio è effettuato sulla base delle valutazioni attentamente condotte attraverso un'equipe multidisciplinare finalizzata a rispondere agli specifici fabbisogni degli studenti con disabilità visiva segnalati dalle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie anche avuto riguardo all’ambiente scolastico e al programma didattico previsto.
2. Tali servizi hanno lo scopo di assicurare la massima ricaduta educativa e il miglior conseguimento delle finalità previste dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.
3. L’attività della Cooperativa, dovrà favorire un’ampia e corretta comunicazione ai docenti, nell’intento di consentire interventi utili a migliorare le capacità di apprendimento degli studenti e delle studentesse.
Art. 5
(Modalità di realizzazione del servizio)
1. La Cooperativa si impegna, a seguito degli esiti della valutazione tiflodidattica e della situazione dello studente/studentessa con disabilità visiva, a procedere con la predisposizione e la stampa, sulla base delle richieste dell’istituzione scolastica, del materiale necessario.
Art. 6
(Modalità di pagamento)
1. Il pagamento del corrispettivo derivante dalle prestazioni di cui al presente provvedimento, è effettuata dalla Provincia al termine del secondo quadrimestre (31 agosto), in un’unica soluzione finale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA OUG4Y7 presentata della Cooperativa, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.
2. Alla documentazione fiscale, devono essere allegate da parte della Cooperativa le dichiarazioni firmate dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie che attestino l’avvenuta prestazione del servizio con indicazione del numero di pagine ingrandite e/o predisposte in testo braille complessiva specificando classe e livello istruzione in coerenza con le richieste di fabbisogno delle istituzioni scolastiche e formative ed eventuali richieste di integrazioni autorizzate, avendo cura di non comunicare dati personali relativi agli studenti presi in carico.
Art. 7
(Corrispettivo)
1. La realizzazione degli interventi di ingrandimento pagine e/o predisposizione in testo braille a favore di alunni/alunne iscritti alle prime e seconde classi della scuola primaria è effettuata a titolo gratuito per un totale di 625 pagine ingrandite e/o a caratteri braille salvo eventuali richieste di integrazioni, le quali dovranno essere effettuate a titolo gratuito.
2. Per la realizzazione degli interventi di ingrandimento pagine e/o predisposizione in testo braille a favore di studenti/studentesse iscritti alla scuola primaria limitatamente alle classi terza, quarta e quinta, alla scuola secondaria di primo e di secondo grado (compresi istituti formativi) sono corrisposti complessivamente euro 20.489,92 onnicomprensivi di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, derivante dalle prestazioni oggetto del presente contratto per un totale di 11.642 pagine ingrandite e/o a caratteri braille.
3. E’ previsto inoltre un corrispettivo massimo di 4.620,00 euro per coprire l’eventuale integrazione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche fino a un massimo di 14.267 pagine di ingrandimento dei testi scolastici e di traduzione in testo braille complessive a un costo forfettario per ogni pagina ingrandita o in braille pari a euro 1,76. Le richieste di integrazione per la stampa di pagine a caratteri ingranditi e/o braille devono essere presentate dalle istituzioni scolastiche tramite pec al Servizio Istruzione, il quale provvederà alla loro valutazione e risponderà tramite nota scritta in caso di raggiungimento del limite massimo consentito dal medesimo contratto all’istituzione scolastica e formativa interessata comunicando il non accoglimento della richiesta. Qualora la richiesta di integrazione venisse accolta, il Servizio istruzione avrà cura di comunicare l’ulteriore fabbisogno alla Cooperativa tramite nota scritta senza necessità di ulteriore provvedimento.
4. Il numero di pagine ingrandite dei testi scolastici e di traduzione in testo braille previsto per ciascun livello di istruzione è definito come di seguito indicato:
Livello di istruzione | Pagine ingrandite e/o in testo braille |
Scuola primaria, classi prime e seconde | 625 |
Scuola primaria, classi terza, quarta e quinta | 3796 |
Scuola secondaria di primo grado | 3146 |
Scuola secondaria di secondo grado | 4700 |
Totale pagine ingrandite e/o in testo braille | 12.267 |
5. Sono consentite variazioni compensative tra il numero di pagine ingrandite e in testo braille previsto per i diversi livelli di istruzione purché tali variazioni non comportino un aumento del numero totale di pagine ingrandite o in testo braille la cui realizzazione è a titolo oneroso come specificato al punto 3 del presente articolo che è fissato in un numero complessivo di 14.267 pagine
per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Art. 8
(Obblighi della Cooperativa)
1. La Cooperativa dovrà garantire il servizio professionale, predisporre i piani di lavoro e curarne l’attuazione previo accordo con le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.
2. La Cooperativa garantisce il rispetto delle norme sul diritto d’autore ai sensi dell’articolo 71 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 9
(Sicurezza)
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Art. 10
(Controversie)
1. Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e la Cooperativa , che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 11
(Responsabilità verso terzi)
1. Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto del presente contratto, è a carico della Cooperativa.
Art. 12
(Trattamento dei dati personali)
1. In relazione al servizio affidato, il Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, la Cooperativa viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti delle istituzioni scolastiche, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte della Cooperativa, deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato.
3. Con la stipula del contratto, la Cooperativa, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente provvedimento, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso.
4. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considera revocata a completamento dell’incarico.
Art. 13
(Dovere di riservatezza)
1. Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario professionale e d’ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto del diritto degli studenti e studentesse assistiti alla riservatezza per quanto riguarda l’attività di cui al presente contratto. Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati.
Art. 14
(Accertamenti e verifiche)
1. La Provincia, attraverso propri funzionari o esperti allo scopo incaricati, potrà disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito alle prestazioni erogate dalla Cooperativa agli studenti e studentesse interessati dal presente contratto, con particolare riguardo alla qualità delle stesse. A tale scopo la Cooperativa fornirà tutti i dati richiesti.
Art. 15
(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La Cooperativa, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente della Cooperativa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. Z2B2EAE6EB, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente della Cooperativa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente della Cooperativa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento.”.
3. La Cooperativa deve comunicare all’Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’affidatario, alcun divieto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra la Cooperativa ed i subcontraenti in ordine
all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La Cooperativa comunica all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all’Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Cooperativa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z2B2EAE6EB.
Art. 16
(Obblighi in materia di legalità)
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, la Cooperativa si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. La Cooperativa inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 17
(Disposizioni anticorruzione)
1. La “Cooperativa”, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima “Cooperativa” nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. La “Cooperativa”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. La “Cooperativa” dichiara che l’amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L’Amministrazione, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L’Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall’art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all’art. 30 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020.
Esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
6. La Cooperativa si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 18
(Oneri fiscali)
1.Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “COOPERATIVA SOCIALE ABC IRIFOR DEL TRENTINO”, mentre l’ I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO destinataria della prestazione;
2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che:
a) la “COOPERATIVA SOCIALE ABC IRIFOR DEL TRENTINO” è da considerarsi ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” come da dichiarazione di data …….
b) il presente contratto è da considerarsi:
-esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;
-soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lettera B), della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad I.V.A.
Letto, accettato e sottoscritto, Trento,
“COOPERATIVA SOCIALE ABC IRIFOR DEL TRENTINO”
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Allegato B
ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento) AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE
Premesso che:
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (…) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, “Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare…”;
- ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, “I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento”;
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento, “…il Responsabile del trattamento... coopera…, su richiesta, con l’Autorità di controllo…”;
- ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il “Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento”;
- l’Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;
Tutto ciò premesso si disciplina che:
Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il “Contratto”) la Provincia autonoma di Trento, in qualità di “Titolare del trattamento” (di seguito, il “Titolare”), nomina Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale “Responsabile del trattamento” (di seguito, il “Responsabile”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell’appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.
Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono sia i dati c.d. “comuni” che i c.d. dati sensibili; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: minori con bisogni educativi speciali e i loro genitori;
Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di educative e di salute, secondo quanto previsto dall’art. 74 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni di trattamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso.
Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione
internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.
Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del previgente d.Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B). In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello standard di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati; 1
1In tale ottica, il Responsabile è tenuto, tra l’altro, ad acquisire strumenti che facilitino l’accesso ai dati personali anche attraverso l’impiego di programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati, o identificabili. Il Responsabile, inoltre, dovrà predisporre i propri sistemi in modo che gli stessi consentano di rispondere alle richieste di accesso, da parte degli interessati, di limitare o di opporsi ai trattamenti, di rettificare i propri dati, di richiederne la cancellazione (diritto all’oblio);
d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“Data privacy impact assessment”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l’analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest’ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest’ultimo è sin d’ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all’Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell’evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
f) nei casi prescritti dall’art. 37 del Regolamento, oltre che nella fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, “DPO”), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l’effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall’Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest’ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);
h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all’art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell’Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l’esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell’eventuale DPO;
j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell’esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.
Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il “sub-Responsabile”) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare
l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub- Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.
Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub- Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.
Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.
Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell’appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.
Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d’appalto.
Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell’attivazione della procedura di affidamento dell’appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull’aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.
Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l’approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.